Vuoi presentare una denuncia contro un’istituzione o un organismo dell’UE?
- IT Italiano
Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l’accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto.
Per ulteriori informazioni consulti la nostra politica linguistica e di traduzione.
Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 1782/2004/OV contro il Parlamento europeo
Decisione
Caso 1782/2004/OV - Aperto(a) il Martedì | 20 luglio 2004 - Decisione del Martedì | 03 aprile 2007
Il denunciante ha partecipato a un concorso generale organizzato dal Parlamento europeo, ma è stato informato dal Parlamento di aver ottenuto solo 19/40 nella prova orale e che, pertanto, il suo nome non poteva essere incluso nell'elenco di riserva. Con lettera dell'11 marzo 2004, il denunciante ha contestato tale risultato. Ha dichiarato di ritenere il risultato incomprensibilmente basso e ha chiesto una revisione della sua prova orale e l'inserimento del suo nome nell'elenco di riserva. Egli ha inoltre chiesto di ricevere una ripartizione dei punteggi e la ponderazione dei punteggi per ciascun argomento della prova orale. Secondo il denunciante, il 25 marzo 2004 il Parlamento gli ha inviato una risposta vaga e insufficientemente motivata, che si è limitata a confermare i suoi voti.
Nel giugno 2004 il denunciante ha presentato una denuncia al Mediatore sostenendo che il servizio Concorsi del Parlamento aveva inviato una risposta vaga e inadeguatamente motivata alla sua lettera dell'11 marzo 2004. Egli ha sostenuto (i) che la sua prestazione nella prova orale dovrebbe essere riesaminata e che il suo nome dovrebbe essere incluso nell'elenco di riserva del concorso e (ii) che gli dovrebbe essere fornita (a) una chiara giustificazione dei suoi punteggi; (b) una ripartizione dei suoi punteggi nella prova orale; (c) la ponderazione dei punteggi per ciascun argomento della prova orale; (d) informazioni sul numero totale di candidati e sui loro punteggi; ed (e) le risposte corrette a tutte le domande.
Nel suo parere, il Parlamento ha dichiarato che, nella sua lettera del 25 marzo 2004, aveva riconfermato i marchi del denunciante. Il Parlamento osserva che la commissione giudicatrice ha rispettato il bando di concorso e che non è stata riscontrata alcuna irregolarità. Il Parlamento ha inoltre sottolineato che il concorso generale in questione consisteva in una sola prova orale intesa a valutare le prestazioni di ciascun candidato rispetto a quelle degli altri candidati. Essa ha poi affermato che, poiché esisteva un solo marchio globale, non poteva comunicare al denunciante le risposte "corrette" alle domande né fornirgli una ripartizione dettagliata del suo marchio.
Il Mediatore ha condotto ulteriori indagini su diversi aspetti delle affermazioni del denunciante e ha anche effettuato un'ispezione del fascicolo del Parlamento relativo al concorso e alla valutazione della prova orale del denunciante. Nel corso dell'ispezione è emerso che, a parte una frase generale nella relazione finale della commissione giudicatrice, non erano disponibili altri documenti relativi alla valutazione delle prove orali dei candidati.
Nella sua decisione, il Mediatore ha concluso che vi era stata cattiva amministrazione per quanto riguarda l'incapacità del Parlamento di motivare adeguatamente la sua risposta alla lettera del denunciante dell'11 marzo 2004. In un'osservazione critica, il Mediatore ha sottolineato che, in un caso in cui vi è stata una sola prova orale con un solo punteggio complessivo, è particolarmente importante che il Parlamento affronti adeguatamente le richieste di riesame di tale punteggio. Per quanto riguarda le affermazioni del denunciante, non è stato riscontrato alcun caso di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha tuttavia formulato un'ulteriore osservazione in cui raccomandava che, in casi come quello in esame, in cui un concorso consiste in una sola prova orale, il Parlamento potesse incoraggiare le commissioni giudicatrici a documentare le loro valutazioni in modo più dettagliato. Egli ha poi sostenuto che una tale linea di condotta non creerebbe un onere insopportabile di lavoro supplementare nei casi in cui il numero di candidati che partecipano alla prova orale è limitato.
Strasburgo, 3 aprile 2007
Egregio signor X,
Il 1° giugno 2004 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo in merito alla Sua partecipazione alla prova orale di un concorso generale organizzato dal Parlamento europeo.
Il 20 giugno 2004 ho trasmesso la denuncia al Presidente del Parlamento. Il Parlamento ha trasmesso il suo parere il 22 ottobre 2004. Le ho trasmesso un invito a presentare osservazioni, da Lei inviato il 29 novembre 2004.
Il 17 maggio 2005 Lei mi ha inviato una e-mail e una lettera per informarmi sulla gestione della Sua denuncia. Con e-mail del 23 maggio 2005, il mio Ufficio Le ha risposto. Con e-mail di ritorno del 24 maggio 2005, Lei ha ringraziato il mio Ufficio.
Il 31 gennaio 2006 ho inviato una lettera di ulteriori indagini al Presidente del Parlamento chiedendogli di fornirmi ulteriori informazioni sul caso entro il 28 febbraio 2006. L'ho informata in una lettera della stessa data. Con lettera del 27 febbraio 2006, il Parlamento ha chiesto una proroga fino al 31 marzo 2006 del termine per la presentazione della risposta alla mia richiesta di ulteriori informazioni. Con lettera del 13 marzo 2006 ho accolto la richiesta e l'ho informata con lettera della stessa data. Il Parlamento ha inviato la sua risposta in inglese il 6 aprile 2006 e una traduzione in greco il 26 aprile 2006. Le ho trasmesso un invito a presentare osservazioni, da Lei inviato il 15 giugno 2006.
Il 10 ottobre 2006 ho scritto al Presidente del Parlamento chiedendo di esaminare il fascicolo del caso. L'ho informata in una lettera dello stesso giorno.
L'ispezione è stata effettuata dai miei servizi il 5 dicembre 2006. Il 21 dicembre 2006 ho inviato una copia del rapporto di ispezione al Parlamento e vi ho informato che, su richiesta, era possibile ottenerne anche una copia. Il 12 gennaio 2007 il mio Ufficio Le ha inviato, anche per posta elettronica, copia della mia lettera del 21 dicembre 2006.
Il 15 gennaio 2007 Lei mi ha chiesto una copia del rapporto di ispezione, che Le ho inviato il 17 gennaio 2007 (per posta e per posta elettronica), con la richiesta di presentare le Sue osservazioni entro il 15 febbraio 2007. Lei ha inviato le Sue osservazioni per posta il 16 febbraio 2007 e per posta elettronica il 18 febbraio 2007.
Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.
Mi scuso per il tempo impiegato per trattare la Sua denuncia.
IL RECLAMO
Secondo il denunciante, i fatti pertinenti sono i seguenti:
Il denunciante ha partecipato a un concorso generale organizzato dal Parlamento europeo. Il denunciante ha partecipato alle prove orali il 9 gennaio 2004. Con lettera del 12 febbraio 2004, il servizio concorsi del Parlamento ha informato il denunciante di aver ottenuto solo 19/40 punti nella prova orale (il punteggio minimo richiesto era 24/40) e che pertanto il suo nome non poteva essere incluso nell'elenco di riserva.
Con lettera dell'11 marzo 2004, il denunciante ha contestato tale risultato e ha chiesto un riesame della sua prova orale. Inoltre, ha chiesto una ripartizione dei punteggi e la ponderazione dei punteggi per ciascun argomento della prova orale. Chiede inoltre che il suo nome sia inserito nell'elenco di riserva. Con lettera del 25 marzo 2004, il servizio Concorsi del Parlamento ha risposto in quello che il denunciante percepiva come un modo vago e inadeguatamente motivato e ha confermato i punteggi ottenuti dal denunciante. Il servizio Concorsi del Parlamento ha dichiarato che, tenuto conto della totalità dei criteri, la commissione giudicatrice aveva potuto garantire che la valutazione fosse stata effettuata nel modo più obiettivo possibile, in modo da scegliere tra i candidati più idonei ad esercitare le funzioni descritte nel bando di concorso. Il denunciante non è stato tuttavia informato dal servizio concorsi della ripartizione dei suoi voti e della percentuale dei voti attribuiti a ciascun argomento della prova orale. Al denunciante non è stata fornita alcuna giustificazione per quello che considerava il marchio incomprensibilmente basso ottenuto.
Il denunciante ha ritenuto che il risultato finale fosse totalmente ingiusto. Egli ha dichiarato di aver risposto in modo chiaro e preciso alle domande poste in merito al suo CV e alla distinzione tra la prevenzione dei rischi di incendio e la disposizione contro di essi. Il denunciante ha inoltre dichiarato che i) ha risposto con particolare facilità alle domande relative all'attuazione delle misure di sicurezza antincendio; ii) ha dimostrato chiaramente la sua conoscenza dell'UE; e iii) ha parlato fluentemente in inglese e francese sugli argomenti sollevati.
Il 1o giugno 2004 il denunciante ha presentato la presente denuncia al Mediatore. Il denunciante ha sostenuto che il servizio concorsi del Parlamento aveva inviato una risposta vaga e inadeguata alla sua lettera dell'11 marzo 2004 relativa alla prova orale e ha chiesto i) che la sua prestazione nella prova orale fosse riesaminata e che il suo nome fosse iscritto nell'elenco di riserva del concorso e ii) che gli fosse fornita a) una chiara giustificazione dei suoi punteggi; b) una ripartizione dei suoi punteggi nella prova orale; c) la ponderazione dei punteggi per ciascun argomento della prova orale; d) informazioni sul numero totale dei candidati e sui loro punteggi; e) le risposte corrette.
L'INCHIESTA
Parere del ParlamentoNel suo parere, il Parlamento ha formulato, in sintesi, le seguenti osservazioni:
Con lettera dell’11 marzo 2004, il denunciante ha contestato la decisione di non iscrivere il suo nome nell’elenco di riserva e ha chiesto chiarimenti in merito al suo punteggio (19/40) nella prova orale. Tali informazioni sono state fornite al denunciante dal servizio Concorsi del Parlamento, con lettera del 25 marzo 2004, che figurava nel fascicolo del denunciante.
Nella stessa lettera dell’11 marzo 2004, il denunciante lamentava che la commissione giudicatrice non aveva preso in considerazione la sua esperienza professionale e contestava i voti che gli erano stati attribuiti dalla commissione giudicatrice per la prova orale. Nella sua lettera del 25 marzo 2004, il Parlamento ha confermato i voti sottolineando che il consiglio di amministrazione aveva valutato le sue prestazioni sulla base di criteri prestabiliti, applicati in egual misura a tutti i candidati.
Il Parlamento ricorda che il concorso generale consisteva in una sola prova, la prova orale, il cui obiettivo era, oltre a valutare le conoscenze e le capacità dei candidati, valutare l'attitudine di questi ultimi ad esercitare le funzioni in questione in un'istituzione europea e la loro conoscenza delle lingue dell'Unione. Per definizione, è chiaro che la prova non era obiettiva e comportava risposte corrette o errate, ma mirava piuttosto a valutare le prestazioni di ciascun singolo candidato rispetto a quelle degli altri candidati. Il Parlamento non ha quindi potuto soddisfare la richiesta del denunciante di comunicare al denunciante le risposte "corrette" alle domande.
Il denunciante ha inoltre chiesto i voti ottenuti nelle "prove orali". Tuttavia, come comunicatogli nella lettera del 12 febbraio 2004 e confermato nella lettera del 25 marzo 2004, il denunciante ha superato una sola prova orale, per la quale ha ottenuto 19/40 punti.
Il denunciante desiderava inoltre ottenere una giustificazione per i voti attribuitigli dalla commissione giudicatrice. L’articolo 6 dell’allegato III dello Statuto stabilisce chiaramente che i lavori delle commissioni giudicatrici sono segreti. I giudici comunitari hanno più volte confermato la segretezza del presente procedimento, sottolineando altresì che la comunicazione del marchio ottenuto è sufficiente per informare il candidato della valutazione della commissione di ricorso sulle sue prestazioni.
Anche il denunciante desiderava conoscere i voti di altri candidati. Tali informazioni sono state considerate dati personali disciplinati dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (1). L'amministrazione del Parlamento non ha quindi potuto soddisfare la richiesta del denunciante. Il denunciante ha tuttavia potuto consultare i risultati, che sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale.
Per quanto riguarda la richiesta del denunciante di conoscere il numero di candidati ammessi alla prova orale, tali informazioni sono contenute nel punto VI del bando di concorso. Dato che la prova orale era eliminatoria, il numero di candidati invitati alla prova orale non ha svolto un ruolo decisivo nel determinare chi fosse iscritto nell’elenco di riserva. Il denunciante non è stato incluso nell'elenco di riserva perché i voti ottenuti erano inferiori al punteggio minimo richiesto (24/40) indicato nel bando di concorso.
Per quanto riguarda la richiesta del denunciante di inserire il suo nome nell'elenco di riserva, il Parlamento osserva che la sua amministrazione non può modificare una decisione della commissione giudicatrice. Nel caso di specie, non è stata riscontrata alcuna irregolarità. La commissione aveva rispettato il bando di concorso e garantito la parità di trattamento dei candidati.
Per quanto riguarda l'affermazione del denunciante secondo cui i voti ottenuti non riflettevano le sue prestazioni, il Parlamento ha osservato che la commissione giudicatrice doveva tener conto delle prestazioni degli altri candidati e basarsi esclusivamente su elementi oggettivi e non su valutazioni soggettive fornite dai candidati stessi.
Osservazioni del denuncianteNelle sue osservazioni, il denunciante ha sostenuto di essere stato ingiustamente escluso dall'elenco di riserva, senza trasparenza.
Egli ha poi precisato che la lettera del 25 marzo 2004 inviata dal servizio concorsi non rispondeva alle questioni tecniche e scientifiche da lui sollevate nella sua lettera dell’11 marzo 2004, ma costituiva solo una risposta generale. Più specificamente, in quest'ultima lettera, il denunciante aveva dichiarato che la commissione giudicatrice non aveva tenuto conto della sua vasta esperienza professionale di oltre dieci anni nel settore della sicurezza antincendio, come dimostrato dal fatto che il denunciante aveva conseguito una laurea magistrale con specializzazione nel settore della prevenzione/fornitura di rischi di incendio e di panico.
Il denunciante ha affermato che era incredibile come si potesse affermare che un concorso non si basava su test oggettivi, ma su criteri soggettivi. Il denunciante si chiedeva inoltre come fosse possibile che un concorso così importante in materia di sicurezza antincendio in seno al Parlamento non consistesse in un test con risposte corrette o errate.
Sebbene il Parlamento abbia dichiarato che il denunciante ha partecipato a una sola prova orale, il denunciante ha sottolineato che la prova conteneva diversi argomenti di esame, come indicato nella sezione VIII del bando di concorso (2). Il denunciante ha sostenuto di aver quindi legittimamente chiesto una ripartizione della sua valutazione in ciascuno dei temi del concorso, vale a dire: i) l'oggetto tecnico della sicurezza antincendio; ii) le questioni europee e iii) le lingue straniere.
Il denunciante ha affermato che la giustificazione del marchio ottenuto doveva basarsi principalmente su dati oggettivi, come quelli da lui forniti nella sua lettera dell’11 marzo 2004, alla quale non aveva ricevuto risposta. Il denunciante ha sostenuto di dover essere informato del motivo per cui le sue prestazioni sono state giudicate così scarse rispetto a quelle degli altri candidati.
Il denunciante ha sottolineato che non chiedeva l'annullamento del concorso, ma il completamento dell'elenco di riserva mediante l'aggiunta del suo nome, sottolineando inoltre che, invece di sei candidati, come previsto dal bando di concorso, l'elenco di riserva pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 147 del 2 giugno 2004 conteneva solo quattro candidati.
Considerando che la decisione della commissione giudicatrice si basava su criteri non oggettivi, il denunciante si chiedeva quali fossero i criteri in base ai quali il Parlamento era giunto alla conclusione che non vi era stata alcuna violazione della legalità e che la commissione non aveva commesso alcun errore.
Infine, il denunciante ha richiamato l'attenzione su ciò che considerava una contraddizione nel parere del Parlamento, il quale, da un lato, affermava che la commissione giudicatrice doveva basare la sua decisione esclusivamente su criteri oggettivi, mentre, dall'altro, sosteneva che il concorso non era un test obiettivo con risposte corrette o errate. Inoltre, le obiezioni del denunciante sono state ingiustificatamente descritte come valutazioni "soggettive", nonostante fossero basate su dati oggettivi tecnicamente e scientificamente comprovati.
Ulteriori indaginiRichiesta di ulteriori informazioni da parte del Mediatore
Dopo un attento esame del parere del Parlamento e delle osservazioni del denunciante, il Mediatore ha ritenuto che fossero necessarie ulteriori indagini. Il 31 gennaio 2006 ha pertanto scritto al Parlamento chiedendogli informazioni sulle due questioni seguenti:
- Il denunciante sostiene che gli dovrebbe essere fornita una ripartizione dei suoi punteggi nella prova orale e la ponderazione dei punteggi per ciascun argomento della prova orale. Nel suo parere, il Parlamento ha dichiarato di non poter comunicare i dettagli in quanto vi era una sola prova orale. Il punto VIII del bando di concorso prevedeva che la prova orale consentisse alla commissione giudicatrice di "valutare le conoscenze, le competenze e l'idoneità dei candidati alle funzioni di cui alla sezione II "Descrizione del posto di lavoro" e al lavoro in un'istituzione europea" e, in secondo luogo, di "testare la conoscenza delle lingue ufficiali dell'Unione europea da parte dei candidati (cfr. sezione III, parte B, punto 2)". Non sembra quindi escluso che, nell'accettare il marchio da attribuire a un candidato, la commissione giudicatrice abbia operato una distinzione tra diversi aspetti, ad esempio la conoscenza, la competenza e l'idoneità del candidato e la sua conoscenza delle lingue. Il Mediatore ha pertanto chiesto al Parlamento di fornirgli informazioni più specifiche sul modo in cui la commissione giudicatrice ha proceduto al fine di valutare le prestazioni dei candidati.
- Il Mediatore ha chiesto al Parlamento di informarlo i) del numero di candidature ricevute per il concorso generale e ii) del numero di candidati che hanno partecipato alla prova orale.
Nella sua risposta, il Parlamento ha formulato le seguenti osservazioni:
(1) Per quanto riguarda la prima questione, il Parlamento ha osservato che la commissione giudicatrice si è basata sul bando di concorso e ha valutato i candidati in base a criteri precedentemente stabiliti che si applicavano in egual misura a tutti i candidati. La commissione giudicatrice ha quindi attribuito pari importanza alle conoscenze, alle competenze e all'idoneità dei candidati alle funzioni di cui alla sezione II "Descrizione del posto di lavoro" del bando di concorso, alla loro attitudine al lavoro in un'istituzione dell'UE e alla loro conoscenza delle lingue.
Il bando di concorso fissava una serie di condizioni descritte nella sezione I, paragrafo 1, secondo comma, come segue: "Per lavorare come assistente amministrativo è necessaria una conoscenza generale, una conoscenza delle Comunità, una buona capacità di scrittura, la capacità di analizzare e sintetizzare i problemi e la capacità di gestire piccole unità di personale. Avrai anche bisogno di una buona dose di impegno (per far fronte a orari di lavoro irregolari), flessibilità, capacità di gestire carichi di lavoro variabili e attitudine al lavoro di squadra in un ambiente internazionale".
I termini di cui sopra costituivano solo orientamenti per la commissione giudicatrice, che era libera di scegliere il metodo di valutazione. La commissione giudicatrice in questione non ha ritenuto necessario definire una tabella di criteri precisi, ma ha invece deciso di utilizzare tali orientamenti, che erano le uniche condizioni alle quali era vincolata, per assegnare un punteggio complessivo ai candidati. Va osservato che le commissioni giudicatrici agiscono in modo indipendente e che l'amministrazione non può interferire con il loro lavoro al fine di imporre un determinato metodo di lavoro. L'amministrazione deve solo garantire che la commissione giudicatrice svolga il proprio lavoro in modo adeguato.
Inoltre, al fine di garantire l'armonizzazione, il punteggio nelle prove orali è sempre il risultato di un confronto dei meriti dei singoli candidati. Pertanto, tenendo conto di tutti i criteri, la commissione giudicatrice ha deciso di attribuire 19 punti al denunciante.
(2) Per quanto riguarda la seconda questione, il Parlamento ha rilevato che 388 candidati hanno fatto domanda per il concorso generale e cinque candidati sono stati ammessi alla prova orale. Poiché quest’ultimo costituiva una prova eliminatoria, il numero di candidati ammessi non costituiva un fattore determinante per l’inserimento nell’elenco dei candidati idonei.
Il Parlamento rileva inoltre che l'elenco dei candidati idonei contiene solo quattro nominativi, in quanto solo quattro vincitori (per un massimo di sei) hanno ottenuto il numero di punti richiesto, come stabilito nel bando di concorso. Ai sensi del bando di concorso, la commissione giudicatrice non è tenuta a iscrivere nell'elenco sei vincitori, in quanto la prova orale ha carattere eliminatorio. Il riferimento a sei candidati idonei rappresentava il numero massimo di candidati idonei che la commissione giudicatrice avrebbe potuto iscrivere nell'elenco dei candidati idonei, nel caso in cui tutti i candidati invitati a partecipare alle prove orali avessero avuto esito positivo.
Osservazioni supplementari del denuncianteIl denunciante ha sottolineato che la risposta del Parlamento non forniva ulteriori chiarimenti in merito agli argomenti esposti nella sua lettera dell'11 marzo e nelle sue osservazioni del 29 novembre 2004, e che non era stato trattato in modo equo per quanto riguarda la sua richiesta di i) una chiara giustificazione e analisi dei suoi marchi; ii) la notifica delle risposte corrette e del numero di marchi per ciascuno di essi; e iii) il riesame della sua prestazione.
Il Parlamento ha inoltre riconosciuto che la commissione giudicatrice non si è basata su criteri di valutazione specifici, ma su valutazioni generali che non hanno alcuna relazione con alcun paragrafo del bando di concorso.
Il denunciante ha pertanto chiesto che fosse effettuato un equo riesame delle sue prestazioni e che il suo nome fosse aggiunto all'elenco dei candidati idonei.
Ispezione del fascicoloDopo un'attenta analisi della risposta del Parlamento e delle osservazioni supplementari del denunciante, è emerso che erano necessarie ulteriori indagini per trattare le affermazioni del denunciante relative alla votazione della prova orale e al numero di candidati ammessi alla prova orale.
Il 10 ottobre 2006 il Mediatore ha pertanto scritto al Presidente del Parlamento chiedendo di esaminare il fascicolo del Parlamento relativo al concorso e alla valutazione della prova orale del denunciante, compresi i documenti redatti dalla commissione giudicatrice.
L'ispezione è stata effettuata il 5 dicembre 2006 presso i locali del Parlamento a Lussemburgo da membri del personale del Mediatore. Una copia del rapporto di ispezione è stata inviata al Parlamento e, su sua richiesta, al denunciante.
Durante l'ispezione, i rappresentanti del Mediatore hanno spiegato che il motivo dell'ispezione era che vi erano ancora alcuni elementi nel caso che non erano chiari dopo le ulteriori indagini, vale a dire i) il fatto che il denunciante aveva ricevuto un solo voto complessivo nella sua prova orale, mentre il Parlamento aveva dichiarato nella sua risposta che la commissione giudicatrice aveva attribuito pari importanza alla conoscenza, alla competenza e all'idoneità alle funzioni nella "descrizione del posto di lavoro" del bando di concorso, alla loro attitudine a lavorare in un'istituzione dell'UE e alla loro conoscenza delle lingue, e ii) il fatto che solo cinque dei 388 candidati che avevano presentato domanda erano stati invitati alla prova orale, mentre il bando di concorso prevedeva che i 15 migliori candidati, sulla base della valutazione delle loro qualifiche, dovevano essere invitati alla prova orale.
Per quanto riguarda il primo punto, il funzionario del Parlamento presente all’ispezione ha indicato che esisteva solo un documento contenente i punteggi che i candidati avevano ottenuto nella prova orale, ma che non esistevano schede di valutazione o verbali della prova orale. Per quanto riguarda il secondo punto, il funzionario del Parlamento ha precisato che, dei 388 candidati che avevano presentato domanda, solo quattro candidati erano stati inizialmente considerati rispondenti ai criteri di ammissione molto specifici. Dopo aver lamentato la sua esclusione dal concorso, anche il denunciante è stato successivamente ammesso. Pertanto, vi erano stati, in totale, cinque candidati che soddisfacevano i criteri di ammissione e 383 candidati che non lo soddisfacevano. Questi cinque candidati sono stati invitati alla prova orale.
Successivamente sono stati esaminati i seguenti documenti:
(1) il documento intitolato "(XXX)- Tableau de cotation des titres". Tale documento, elaborato dalla commissione giudicatrice, conteneva la valutazione dettagliata dell'esperienza professionale del denunciante (6.5/20) ed era stato inviato al denunciante;
(2) la relazione finale (e gli allegati) della commissione giudicatrice all'autorità che ha il potere di nomina del 9 gennaio 2004.
Il funzionario del Parlamento ha sottolineato che entrambi i documenti (1) e (2) sono stati considerati riservati dal Parlamento.
Il capitolo I ("Admission à concourir") della relazione finale affrontava la questione dell'ammissione dei 388 candidati al concorso e sottolineava che inizialmente quattro e, dopo che il denunciante aveva contestato la sua esclusione, cinque candidati dei 388 candidati avevano soddisfatto i criteri di ammissione del bando di concorso. Il capitolo I spiegava in particolare come la commissione giudicatrice avesse deciso di interpretare due frasi del bando di concorso riguardanti le condizioni di ammissione al concorso.
Il capitolo III ("Epreuves orales obligatoires") della relazione finale riguardava la valutazione delle prove orali e faceva riferimento all'allegato 9, che conteneva i punteggi finali e totali ottenuti dai candidati. L'unica frase che faceva riferimento alla valutazione in quanto tale era la seguente: "Au fur [et] à mesure de leur déroulement, le jury a procédé à la cotation des épreuves orales dont les résultats figurent au tableau en Annexe 9".
I rappresentanti del Mediatore hanno chiesto se, oltre a quest'unica frase generale della relazione e ai voti dei candidati che figurano nell'allegato 9 della relazione, fossero disponibili altri documenti relativi alla valutazione delle prove orali dei candidati. Il funzionario del Parlamento ha dichiarato che non era così e che tutti i documenti disponibili erano stati presentati ai rappresentanti del Mediatore.
Il funzionario del Parlamento ha inoltre aggiunto che, per motivi di protezione dei dati personali, il Parlamento distrugge tutti i fascicoli dei candidati i cui nomi non figurano negli elenchi di riserva dei concorsi, due anni e mezzo dopo la conclusione del concorso in questione, a meno che non sia proposto un ricorso dinanzi alla Corte o non sia presentata una denuncia al Mediatore. Ha spiegato che questi due anni e mezzo sono stati calcolati sulla base del periodo di due anni che i candidati devono presentare al Mediatore, al quale sono stati aggiunti altri sei mesi per motivi di convenienza. Per quanto riguarda il presente concorso, il funzionario del Parlamento ha dichiarato che, oltre alla relazione finale della commissione giudicatrice, tutti i documenti relativi agli altri candidati erano stati distrutti o erano in procinto di esserlo.
Osservazioni supplementari del denuncianteIl rapporto di ispezione è stato inviato al denunciante con l'invito a presentare osservazioni entro il 15 febbraio 2007.
Nelle sue osservazioni, il denunciante ha mantenuto la sua denuncia. Sottolinea la mancanza di prove per quanto riguarda la valutazione della sua prova orale. Secondo il denunciante, ciò destava preoccupazioni in merito a un possibile trattamento arbitrario, in quanto consentiva l'assegnazione di un marchio finale senza giustificazione. In tale contesto, il denunciante ha fatto riferimento agli Stati membri dell'UE in cui il principio della piena giustificazione degli atti amministrativi esiste nel diritto amministrativo.
Il denunciante ha sostenuto di essere stato valutato ingiustamente. Alla luce di tale iniquità, sostiene che il suo nome dovrebbe essere aggiunto all'elenco di riserva.
LA DECISIONE
1 Osservazione introduttiva1.1 Il denunciante ha partecipato a un concorso generale organizzato dal Parlamento europeo. Il denunciante ha ottenuto un punteggio di 19/40 nella prova orale e il suo nome non è stato pertanto iscritto nell'elenco di riserva, con un punteggio minimo richiesto di 24/40. Con lettera dell’11 marzo 2004, il denunciante contestava il proprio marchio. Chiede di riconsiderare la sua prova orale e di inserire il suo nome nell'elenco di riserva. Inoltre, ha chiesto una ripartizione dei punteggi e la ponderazione dei punteggi per ciascun argomento della prova orale. Il 1o giugno 2004 il denunciante ha presentato la presente denuncia al Mediatore e ha presentato una denuncia e due domande, che sono trattate di seguito ai punti da 2 a 4.
1.2 Nelle sue osservazioni sul parere del Parlamento, il denunciante si chiedeva come fosse possibile che una concorrenza così importante in materia di sicurezza antincendio in seno al Parlamento non consistesse in un test che comportasse risposte corrette o errate. Il denunciante ha affermato che era incredibile come si potesse affermare che un concorso non si basava su test oggettivi, ma su criteri soggettivi.
1.3 Per quanto riguarda questa argomentazione del denunciante, il Mediatore desidera sottolineare che, conformemente all'allegato III dello statuto dei funzionari, è l'autorità che ha il potere di nomina a redigere il bando di concorso e a decidere in merito al tipo di concorso, vale a dire se il concorso sarà basato sulle qualifiche e/o sulle prove, quale sarà la natura delle prove (eventuali) e come saranno contrassegnate. Nel caso di specie, risulta che l’autorità che ha il potere di nomina ha optato per una selezione dei candidati in base alle loro qualifiche (punto VI del bando di concorso) e per una prova orale (punto VIII del bando). Il Mediatore desidera inoltre chiarire, a beneficio del denunciante, che il Parlamento non ha dichiarato che la concorrenza si basava su criteri soggettivi. Sebbene la scelta delle parole non sia stata la più felice, il Parlamento si è limitato ad affermare che, per definizione, la prova non era obiettiva e comportava risposte corrette o errate e che le prestazioni dei candidati erano valutate rispetto a quelle degli altri candidati. Sarebbe stato più opportuno che il Parlamento affermasse che il test consisteva in un colloquio (anziché parlare di un test non puramente oggettivo) sulla base dei punti menzionati nel bando di concorso. Tuttavia, il fatto che il Parlamento abbia descritto la selezione effettuata nel caso di specie in modo imperfetto non significa che il processo di selezione stesso fosse viziato.
2 La risposta asseritamente vaga e insufficientemente motivata2.1 Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante sosteneva che il servizio Concorsi del Parlamento aveva inviato una risposta vaga e inadeguata alla sua lettera dell'11 marzo 2004 relativa alla prova orale.
2.2 Nel suo parere, il Parlamento ha osservato che il suo servizio concorsi, con lettera del 25 marzo 2004, aveva fornito chiarimenti al denunciante in merito al suo marchio 19/40. In tale lettera, il Parlamento confermava il voto, sottolineando che la commissione giudicatrice aveva valutato le prestazioni sulla base di criteri prestabiliti, applicati in egual misura a tutti i candidati.
2.3 Nelle sue osservazioni e nelle sue osservazioni supplementari, il denunciante ha sostenuto che la lettera del 25 marzo 2004 e la risposta del Parlamento alla richiesta di ulteriori informazioni del Mediatore non affrontavano le questioni tecniche e scientifiche sollevate nella sua lettera dell'11 marzo 2004.
2.4 Il Mediatore osserva che, nella sua lettera di sei pagine dell'11 marzo 2004, il denunciante ha espresso le sue obiezioni al marchio di 19/40 che aveva ottenuto. Descriveva dettagliatamente le risposte fornite durante la prova orale e, su tale base, chiedeva che la sua prova orale fosse riesaminata e che il suo nome fosse iscritto nell’elenco di riserva. Il denunciante ha inoltre chiesto di ricevere una ripartizione dei punteggi (relativa a se stesso e agli altri candidati) nonché la ponderazione dei punteggi per ciascun argomento della prova orale.
2.5 Nella sua risposta del 25 marzo 2004, il servizio Concorsi del Parlamento ha confermato il voto del denunciante di 19/40 nella prova orale e ha ricordato la sezione del bando di concorso relativa al contenuto della prova orale. Nella stessa risposta, il Parlamento ha inoltre affermato che la commissione giudicatrice aveva valutato le prestazioni dei candidati sulla base di criteri prestabiliti che erano applicati in egual misura a tutti i candidati. Il Parlamento ha concluso che, tenuto conto della totalità dei criteri, la commissione aveva potuto garantire che la valutazione fosse stata effettuata nel modo più obiettivo per scegliere tra i candidati più idonei ad esercitare le funzioni descritte nel bando di concorso.
2.6 Il Mediatore osserva che la lettera del denunciante dell'11 marzo 2004 comprendeva due aspetti principali, vale a dire i) una richiesta di determinate informazioni e ii) una richiesta di riesame dei risultati della sua prova orale.
2.7 Per quanto riguarda il primo aspetto, il Mediatore osserva che, secondo la giurisprudenza dei giudici comunitari, la comunicazione dei punteggi ottenuti nelle varie prove costituisce un'adeguata motivazione delle decisioni della commissione giudicatrice (3). D’altro canto, secondo detta giurisprudenza, un candidato che ne faccia esplicita richiesta ha il diritto di ottenere spiegazioni su punti diversi dalla valutazione delle sue prestazioni, come, ad esempio, lo svolgimento della procedura (4).
2.8 Nel caso di specie, sembra che la risposta del servizio Concorsi del Parlamento del 25 marzo 2004 fosse una risposta piuttosto generica, che non conteneva ulteriori informazioni concrete che potessero essere utili al denunciante. Ad esempio, la risposta non ha fornito le informazioni richieste dal denunciante in merito alla presunta ripartizione e alla ponderazione dei punteggi nell'ambito della prova orale. Il Mediatore osserva tuttavia che, nel quadro della sua indagine sulla denuncia, il Parlamento ha fornito ulteriori spiegazioni nel suo parere e nella sua risposta complementare, nonché durante l'ispezione in merito alle richieste formulate dal denunciante. Alla luce di tali spiegazioni, che sono esaminate di seguito ai punti 3 e 4 della presente decisione, il Mediatore ritiene che non vi siano motivi per ulteriori indagini su questo aspetto della denuncia.
2.9 Tuttavia, per quanto riguarda la richiesta del denunciante di riconsiderare la sua prova orale, il Mediatore rileva quanto segue:
I principi di buona amministrazione richiedono che le richieste presentate dai cittadini siano trattate correttamente e che la risposta sia chiara e adeguatamente motivata. Nel caso di specie, il denunciante ha chiesto, nella sua lettera dell’11 marzo 2004, un riesame dell’esito della sua prova orale. Nella sua richiesta, il denunciante ha descritto dettagliatamente le domande che gli erano state poste e le risposte che aveva dato alla prova orale. Tuttavia, nella sua risposta del 25 marzo 2004, il Parlamento non ha risposto alla richiesta presentata dal denunciante. Invece, il Parlamento si è limitato a ripetere la decisione emessa dalla valutazione iniziale della prova orale del denunciante effettuata dalla commissione giudicatrice. La risposta del Parlamento del 25 marzo 2004 non informava quindi il denunciante se gli elementi da lui dedotti fossero stati esaminati e se, su tale base, i voti attribuitigli in occasione della prova orale fossero stati riconsiderati. Dato che i voti erano stati attribuiti dalla commissione giudicatrice, quest'ultima avrebbe dovuto riconsiderare tali voti. Tuttavia, la lettera del Parlamento del 25 marzo 2004 non menziona nemmeno se la richiesta di riesame del denunciante sia stata presentata dal Parlamento alla commissione giudicatrice. Il Mediatore ritiene che, in un caso in cui vi sia stata una sola prova orale con un solo punteggio che rappresenta una valutazione complessiva delle prestazioni della prova, sia particolarmente importante che il Parlamento affronti adeguatamente le richieste di riesame come quella presentata dal denunciante. Poiché la lettera del Parlamento del 25 marzo 2004 non conteneva alcuna informazione sul modo in cui la richiesta di riesame era stata trattata, essa era pertanto insufficientemente motivata. Si tratta di un caso di cattiva amministrazione e il Mediatore formula qui di seguito un'osservazione critica.
3 Sulla domanda di riesame della prova orale3.1 Il denunciante ha sostenuto che la sua prestazione nella prova orale dovrebbe essere riesaminata e il suo nome dovrebbe essere incluso nell'elenco di riserva del concorso in questione.
3.2 Nel suo parere, il Parlamento ha osservato che la sua amministrazione non può modificare una decisione della commissione giudicatrice. Nel caso di specie, non è stata constatata alcuna irregolarità e, inoltre, la commissione ha rispettato il bando di concorso e garantito la parità di trattamento dei candidati.
3.3 Nelle sue osservazioni sul parere del Parlamento, il denunciante ha mantenuto la sua richiesta e ha dichiarato che il suo nome doveva essere aggiunto all'elenco di riserva. Egli ha poi ricordato che, invece di sei candidati, come previsto dal bando di concorso, l’elenco di riserva pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 147 del 2 giugno 2004 conteneva solo quattro candidati. Il denunciante ha dichiarato che la commissione giudicatrice non aveva tenuto conto della sua vasta esperienza professionale di oltre dieci anni nel settore della sicurezza antincendio e del fatto che aveva conseguito una laurea magistrale con specializzazione nel settore della prevenzione/fornitura di rischi di incendio e di panico.
3.4 Nella sua risposta alla richiesta di ulteriori informazioni del Mediatore, il Parlamento ha sottolineato che l'elenco dei candidati idonei conteneva solo quattro nominativi, in quanto solo quattro candidati idonei, su un massimo di sei previsti, avevano ottenuto il numero richiesto di punti come stabilito nel bando di concorso.
3.5 Nelle sue osservazioni supplementari, il denunciante ha mantenuto la sua richiesta di inserire il suo nome nell'elenco dei candidati idonei.
3.6 Il Mediatore rileva dal bando di concorso che la prova orale era l'unica prova del concorso. Il bando di concorso descriveva la prova orale nei seguenti termini:
"I candidati che figurano nell'elenco di cui alla sezione VI, punto 5, saranno invitati a una prova orale per consentire alla commissione giudicatrice, conformemente ai criteri da essa precedentemente stabiliti, di:
- valutare le conoscenze, le competenze e l'idoneità dei candidati alle funzioni di cui alla sezione II "Descrizione del posto di lavoro" e al lavoro presso un'istituzione europea, e
- verificare la conoscenza delle lingue ufficiali dell'Unione europea da parte dei candidati (cfr. sezione III, parte B, punto 2).
Tempo massimo consentito: 1 ora. Marcatura: da 0 a 40 punti. I candidati che avranno ottenuto meno di 24 punti saranno eliminati".
Il Mediatore rileva inoltre che il punto IX del bando di concorso ("Inclusione nell'elenco dei candidati idonei") prevedeva che "[l]'elenco dei candidati idonei conterrà i nomi dei sei migliori candidati, in ordine di merito, con il punteggio complessivo più elevato nella procedura (valutazione delle qualifiche e delle prove)".
3.7 Il Mediatore osserva che, con lettera del 12 febbraio 2004, il denunciante è stato informato dal servizio Concorsi del Parlamento di aver ottenuto un punteggio di 19/40 nella prova orale, che 24/40 era il punteggio minimo richiesto e che, pertanto, il suo nome non poteva essere incluso nell'elenco di riserva. Il Mediatore osserva inoltre che l'elenco di riserva per questo concorso, che conteneva i nomi di quattro candidati, è stato approvato il 9 gennaio 2004 ed è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 147 del 2 giugno 2004.
3.8 Per quanto riguarda la dichiarazione del Parlamento secondo cui la sua amministrazione non può modificare una decisione della commissione giudicatrice, il Mediatore desidera sottolineare che tale dichiarazione non sembra essere pertinente nel contesto della presente indagine. Il Mediatore ricorda che i cittadini che ritengono che le decisioni di una commissione giudicatrice siano inique hanno la possibilità di rivolgersi al Mediatore o al Tribunale della funzione pubblica (in precedenza, al Tribunale di primo grado).
3.9 Il Mediatore osserva che, secondo la giurisprudenza consolidata dei tribunali comunitari, le valutazioni che una commissione giudicatrice effettua in un concorso, nel valutare le conoscenze e le capacità dei candidati, costituiscono l'espressione di un giudizio di valore. Essi rientrano quindi nell’ampio potere discrezionale di cui dispone la commissione e possono essere sottoposti al controllo del giudice comunitario solo in caso di violazione manifesta delle norme che disciplinano i lavori della commissione (6). Il Mediatore ritiene che sia opportuno applicare lo stesso standard nell'esame delle denunce di cattiva amministrazione nel settore interessato.
3.10 Per quanto riguarda il caso in esame, il Mediatore osserva che l'unico punto specifico al quale il denunciante ha fatto riferimento in questo contesto è il fatto che l'elenco di riserva pubblicato nella Gazzetta ufficiale conteneva solo i nomi di quattro candidati anziché di sei, come indicato nel bando di concorso. Occorre tuttavia considerare che solo cinque delle domande presentate al Parlamento sono state considerate ricevibili. Per questo motivo, era oggettivamente impossibile raggiungere il numero di sei candidati inizialmente previsto dal bando di concorso. Inoltre, il Mediatore ritiene che il punto IX del bando di concorso, che faceva riferimento ai "sei migliori candidati, in ordine di merito, con il punteggio complessivo più alto nella procedura (valutazione delle qualifiche e delle prove)", debba ovviamente essere letto in combinato disposto con l'ultima frase del punto VIII del bando di concorso, in cui si affermava che "i candidati con un punteggio inferiore a 24 punti saranno eliminati". Dalla risposta del Parlamento alla richiesta di ulteriori informazioni del Mediatore è emerso che, nel presente concorso, non più di quattro candidati soddisfacevano la combinazione di queste due condizioni. Ciò è stato ulteriormente confermato dall’ispezione nonché dai chiarimenti forniti dal funzionario del Parlamento in tale contesto. Sembrava che, inizialmente, solo quattro, e dopo la denuncia del denunciante, cinque candidati soddisfacessero i criteri di ammissione ed erano stati invitati alla prova orale. Ciò spiega perché, dato che il denunciante non ha superato la prova orale, l'elenco di riserva conteneva solo i nomi di quattro candidati.
3.11 Il Mediatore ritiene che il denunciante non gli abbia fornito ulteriori elementi di prova che dimostrino che la commissione giudicatrice ha commesso un errore manifesto nella sua valutazione. L'ispezione effettuata non ha fornito ulteriori informazioni in tale contesto. Il Mediatore ritiene pertanto che il denunciante non abbia dimostrato che il comitato abbia commesso una violazione manifesta delle norme che disciplinano il suo lavoro. Non si riscontra pertanto alcun caso di cattiva amministrazione.
3.12 Tuttavia, il Mediatore rileva che, nel caso di specie, il concorso era limitato a una prova orale e che la relazione della commissione giudicatrice conteneva soltanto i voti che essa aveva attribuito ai candidati. A tale riguardo, il Mediatore ritiene utile formulare un'ulteriore osservazione in appresso.
4 La domanda di informazioni dettagliate sui punteggi ottenuti dal candidato e dagli altri candidati4.1 Il denunciante ha chiesto che gli fosse fornita (i) una chiara giustificazione dei suoi punteggi; (ii) una ripartizione dei suoi punteggi nella prova orale e la ponderazione dei punteggi per ciascun argomento della prova orale; (iii) informazioni sul numero totale di candidati; (iv) i loro punteggi; e (v) le risposte corrette.
4.2 Nel suo parere, il Parlamento ha ricordato che il concorso generale consisteva in una sola prova, la prova orale, per la quale il denunciante ha ottenuto 19/40 punti. Oltre a valutare le conoscenze e le capacità dei candidati, l'obiettivo della prova era valutare l'attitudine dei candidati ad esercitare le funzioni in questione in un'istituzione europea e la conoscenza delle lingue dell'UE da parte dei candidati. La prova non era quindi meramente oggettiva e comportava risposte corrette o errate, ma mirava piuttosto a valutare le prestazioni di ciascun candidato rispetto a quelle degli altri candidati. Il Parlamento non ha quindi potuto soddisfare la richiesta del denunciante di comunicare al denunciante le risposte "corrette" alle domande.
Per quanto riguarda la richiesta del denunciante di giustificare i suoi voti, il Parlamento ha fatto riferimento all'articolo 6 dell'allegato III dello statuto, che stabilisce chiaramente che i lavori della commissione giudicatrice sono segreti. Il Parlamento ha aggiunto che i giudici comunitari hanno più volte confermato che la comunicazione del marchio ottenuto è sufficiente per informare il candidato della valutazione della Commissione delle loro prestazioni.
Per quanto riguarda la richiesta del denunciante di essere informato sui marchi degli altri candidati, il Parlamento ha dichiarato che tali informazioni sono considerate dati personali, che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (7) ("regolamento 45/2001"). Il Parlamento ha tuttavia rinviato il denunciante ai risultati pubblicati nella Gazzetta ufficiale C 147 del 2 giugno 2004.
Per quanto riguarda la richiesta del denunciante di conoscere il numero totale di candidati, il Parlamento ha dichiarato che tali informazioni erano contenute nel punto VI del bando di concorso. Il Parlamento ha inoltre chiarito che, dato che la prova orale è eliminatoria, il numero di candidati invitati alla prova orale non ha svolto un ruolo decisivo nel determinare chi è stato iscritto nell'elenco di riserva.
4.3 In risposta alla prima delle due questioni sollevate dal Mediatore nell'ambito di ulteriori indagini, il Parlamento ha affermato che la commissione giudicatrice attribuisce pari importanza alle conoscenze, alle competenze e all'idoneità dei candidati alle funzioni di cui alla sezione II "Descrizione del posto di lavoro" del bando di concorso, nonché alla loro attitudine al lavoro in un'istituzione dell'UE e alla conoscenza delle lingue.
In risposta alla seconda domanda del Mediatore, il Parlamento ha dichiarato che 388 candidati hanno fatto domanda per il concorso generale e cinque candidati sono stati ammessi alla prova orale. Il Parlamento sottolinea inoltre che l'elenco dei candidati idonei contiene solo quattro nominativi, in quanto solo quattro vincitori, su un massimo di sei previsti, hanno ottenuto il numero richiesto di punti alla prova orale, come stabilito nel bando di concorso.
4.4 Durante l'esame del fascicolo, il funzionario del Parlamento presente ha chiarito che esisteva un solo documento contenente i voti che i candidati avevano ottenuto nella prova orale, ma che non vi erano schede di valutazione o verbali della prova orale. I rappresentanti del Mediatore hanno esaminato in dettaglio due documenti, vale a dire (1) il documento intitolato "(XXX) - Tableau de cotation des titres" stabilito dalla commissione giudicatrice, che conteneva la valutazione dettagliata dell'esperienza professionale del denunciante; e (2) la relazione finale del 9 gennaio 2004 (e allegati) della commissione giudicatrice all'autorità che ha il potere di nomina. Il capitolo I ("Admission à concourir") della relazione finale affrontava la questione dell'ammissione dei 388 candidati al concorso e sottolineava che inizialmente quattro e, dopo che il denunciante aveva contestato la sua esclusione, cinque candidati dei 388 candidati avevano soddisfatto i criteri di ammissione del bando di concorso. Il capitolo III ("Epreuves orales obligatoires") della relazione finale riguardava la valutazione delle prove orali e faceva riferimento all'allegato 9, che conteneva i punteggi finali e totali ottenuti dai candidati. L'unica frase che faceva riferimento alla valutazione in quanto tale era la seguente: "Au fur [et] à mesure de leur déroulement, le jury a procédé à la cotation des épreuves orales dont les résultats figurent au tableau en Annexe 9". I rappresentanti del Mediatore hanno chiesto se, oltre a questa frase generale unica contenuta nella presente relazione e ai voti dei candidati che figurano nell'allegato 9 della relazione, fossero disponibili altri documenti relativi alla valutazione delle prove orali dei candidati. Il funzionario del Parlamento ha dichiarato che non era così e che tutti i documenti disponibili erano stati presentati ai rappresentanti del Mediatore.
4.5 Nelle sue osservazioni sul rapporto di ispezione, il denunciante ha mantenuto la sua denuncia. Egli ha sostenuto che mancavano elementi di prova per quanto riguarda la valutazione della sua prova orale che destassero preoccupazioni in merito a un eventuale trattamento arbitrario, in quanto tale approccio consente l’imposizione di un voto finale senza giustificazione.
4.6 Per quanto riguarda le informazioni richieste dal denunciante, il Mediatore giunge alle seguenti conclusioni:
4.7 Per quanto riguarda le affermazioni del denunciante che devono essere fornite (i) una chiara giustificazione dei suoi punteggi e (ii) una ripartizione dei suoi punteggi nella prova orale e la ponderazione dei punteggi per ciascun argomento della prova orale, il Mediatore osserva che il servizio Concorsi del Parlamento ha comunicato al denunciante un punteggio unico di 19/40 per la sua prestazione nella prova orale. A tale riguardo, il Mediatore osserva che il Parlamento ha spiegato che la prova orale in questione non rientrava nella categoria delle risposte ai test che potevano essere valutate come corrette o errate. Nella sua risposta all'interrogazione del Mediatore, il Parlamento ha inoltre spiegato che la commissione giudicatrice ha attribuito pari importanza alle conoscenze, alle competenze e all'idoneità dei candidati alle funzioni di cui alla sezione II "Descrizione del posto di lavoro" del bando di concorso, nonché alla loro attitudine al lavoro in un'istituzione dell'UE e alla conoscenza delle lingue. Su questa base, è stato assegnato un punteggio complessivo ai candidati. Il Parlamento ha inoltre spiegato che il voto nelle prove orali è sempre il risultato di un confronto dei meriti dei singoli candidati. Dall'esame del fascicolo e dagli ulteriori chiarimenti forniti, è emerso che vi era effettivamente un solo voto finale assegnato per le prestazioni di ciascun candidato alla prova orale, ma non è stata conservata alcuna scheda di valutazione individuale, né tanto meno una ripartizione del punteggio complessivo della prova orale. Il Mediatore ritiene che le richieste del denunciante debbano essere respinte perché, come confermato dall'ispezione, non è stato possibile fornirgli ulteriori informazioni. Non si riscontra pertanto alcun caso di cattiva amministrazione in relazione a questo aspetto del caso.
4.8 Per quanto riguarda la richiesta del denunciante di ricevere (iii) informazioni sul numero totale di candidati, non è chiaro se il denunciante intendesse il numero totale di candidati al concorso o il numero totale di candidati ammessi alla prova orale. Il Mediatore osserva tuttavia che, nella sua risposta complementare e durante l'ispezione, il Parlamento ha fornito informazioni su entrambi gli aspetti, in quanto ha indicato che 388 candidati hanno fatto domanda per il concorso generale e che cinque candidati sono stati ammessi alla prova orale. Alla luce delle informazioni supplementari fornite dal Parlamento, il Mediatore non ha motivo di condurre ulteriori indagini su questo aspetto del caso.
4.9 Per quanto riguarda la richiesta del denunciante di ricevere (iv) i marchi degli altri candidati, il Mediatore sottolinea che tali marchi costituiscono dati personali, che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001. In casi precedenti, il Mediatore ha dichiarato di non essere a conoscenza di alcuna norma che obblighi l'istituzione a rendere pubblici i marchi di altri candidati (8). È sufficiente che il Parlamento pubblichi l'elenco dei candidati idonei nella Gazzetta ufficiale, come ha fatto nel caso di specie. Non si riscontra pertanto alcun caso di cattiva amministrazione in relazione a questo aspetto dell'argomentazione del denunciante.
4.10 Per quanto riguarda la richiesta del denunciante di ricevere (v) le risposte corrette della prova orale, il Mediatore rileva, sulla base del bando di concorso e del parere del Parlamento, che la prova orale non consisteva in una serie di domande prestabilite alle quali i candidati dovevano rispondere correttamente, ma piuttosto in un colloquio volto a una valutazione globale delle conoscenze e delle competenze dei candidati. In tali circostanze, la domanda del denunciante deve essere respinta. Non si riscontra pertanto alcun caso di cattiva amministrazione al riguardo.
5 Conclusioni5.1 Sulla base delle indagini del Mediatore sull'asserzione del denunciante, è necessario formulare la seguente osservazione critica:
I principi di buona amministrazione richiedono che le richieste presentate dai cittadini siano trattate correttamente e che la risposta fornita sia chiara e adeguatamente motivata. Nel caso di specie, il denunciante, nella sua lettera dell’11 marzo 2004, ha chiesto un riesame dell’esito della sua prova orale. Nella sua richiesta, il denunciante ha descritto dettagliatamente le domande che gli erano state poste e le risposte che aveva dato alla prova orale. Tuttavia, nella sua risposta del 25 marzo 2004, il Parlamento non ha risposto alla richiesta presentata dal denunciante. Invece, il Parlamento si è limitato a ripetere la decisione emessa dalla valutazione iniziale della prova orale del denunciante effettuata dalla commissione giudicatrice. La risposta del Parlamento del 25 marzo 2004 non informava quindi il denunciante se gli elementi da lui dedotti fossero stati esaminati e se, su tale base, i voti attribuitigli in occasione della prova orale fossero stati riconsiderati. Dato che i voti erano stati attribuiti dalla commissione giudicatrice, quest'ultima avrebbe dovuto riconsiderare tali voti. Tuttavia, la lettera del Parlamento del 25 marzo 2004 non menziona nemmeno se la richiesta di riesame del denunciante sia stata presentata dal Parlamento alla commissione giudicatrice. Il Mediatore ritiene che, in un caso in cui vi sia stata una sola prova orale con un solo punteggio che rappresenta una valutazione complessiva delle prestazioni della prova, sia particolarmente importante che il Parlamento affronti adeguatamente le richieste di riesame come quella presentata dal denunciante. Poiché la lettera del Parlamento del 25 marzo 2004 non conteneva alcuna informazione sul modo in cui la richiesta di riesame era stata trattata, essa era pertanto insufficientemente motivata. Si tratta di un caso di cattiva amministrazione.
5.2 Dato che questo aspetto del caso riguarda procedure relative a eventi specifici del passato, non è opportuno perseguire una composizione amichevole della questione.
Il Mediatore archivia pertanto il caso.
ULTERIORI OSSERVAZIONI
Il Mediatore osserva che il concorso a cui ha partecipato il denunciante era limitato a una prova orale e che la relazione della commissione giudicatrice conteneva soltanto i voti che aveva assegnato ai candidati. In tali circostanze, è praticamente impossibile verificare se la commissione giudicatrice abbia commesso una violazione manifesta delle norme che disciplinano il suo lavoro, almeno per quanto riguarda la valutazione delle prestazioni dei candidati da parte della commissione giudicatrice. Il Mediatore sarebbe pertanto utile se, in casi come quello in esame, in cui un concorso consiste solo in una prova orale, il Parlamento potesse incoraggiare le commissioni giudicatrici a documentare le loro valutazioni dei candidati in modo più dettagliato. Sembra che ciò non creerebbe un onere insopportabile di lavoro supplementare, in particolare quando, come nel caso di specie, il numero di candidati che partecipano alla prova orale è limitato.
Anche il Presidente del Parlamento sarà informato di tale decisione.
Cordiali saluti,
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) GU 2001, L 8, pag. 1.
(2) In questa sezione, il bando di concorso prevede che la prova orale sia intesa a "valutare le conoscenze, le competenze e l'idoneità dei candidati alle funzioni di cui alla sezione II, "Descrizione del posto di lavoro" e al lavoro in un'istituzione europea, e a verificare la conoscenza delle lingue ufficiali dell'Unione europea da parte dei candidati (cfr. sezione III, parte B, punto 2)".
(3) Causa T-294/03, Gibault/Commissione, sentenza del 31 maggio 2005, non ancora pubblicata, punto 39; causa T-53/00, Angioli/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-13 e II-73, punti 67-69.
(4) Causa T-125/95, Belhanbel/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-39 e II-115, punto 32.
(5) Questo è l'elenco dei 15 migliori candidati selezionati per l'ammissione alle prove orali, sulla base dei punteggi assegnati per le qualifiche dei candidati.
(6) Cfr. causa T-371/03, Le Voci/Consiglio, sentenza del 14 luglio 2005, punto 102, Racc. PI pagg. II-971 ;, causa T-102/98, Papadeas/Comitato delle regioni, Racc. PI pagg. I-A-211 e II-1091, ,, punto 54; causa T-95/98, Gogos/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-51 e II-219, punto 36; causa T-193/00, Felix/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-23 e II-101, punto 36.
(7) GU 2001, L 8, pag. 1.
(8) Cfr., ad esempio, il progetto di raccomandazione del Mediatore nella denuncia 341/2001/BB, punto 2.3 (http://www.ombudsman.europa.eu/recommen/en/010341.htm).