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Decisione nel caso 2711/2025/AGU sul modo in cui l'Unione europea sta affrontando la situazione a Gaza
Decisione
Caso 2711/2025/AGU - Aperto(a) il Martedì | 07 ottobre 2025 - Decisione del Martedì | 07 ottobre 2025 - Paese Spagna
Denuncia presentata
29/08/2025Analisi della denuncia
22/09/2025Esito dell’indagine
07/10/2025
Egregio Signor/Egregio Signor,
Lei ha recentemente presentato una denuncia al Mediatore europeo sul modo in cui l'Unione europea (UE) sta affrontando la situazione a Gaza. Lei ritiene che le istituzioni dell'UE debbano adottare misure per affrontare la situazione.
Il Mediatore presta particolare attenzione alle denunce relative al rispetto dei diritti fondamentali. È profondamente preoccupata per la situazione nella regione, comprese le profonde sofferenze umane causate. Tuttavia, come spiegato di seguito, per quanto riguarda l'attuale situazione nella Striscia di Gaza e le azioni delle istituzioni dell'UE in risposta a tale situazione, i poteri di indagine del Mediatore sono di portata limitata.
Come Lei correttamente afferma nella Sua denuncia, le istituzioni dell'UE devono rispettare gli obblighi in materia di diritti fondamentali cui sono soggette. Il Mediatore svolge regolarmente indagini su tali questioni.[1] Tuttavia, le istituzioni dell'UE godono anche di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda le relazioni esterne dell'UE, nella misura in cui la gestione di tali relazioni con i paesi terzi comporta valutazioni complesse [2].
A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione, in quanto custode dei trattati (TUE e TFUE) e degli accordi conclusi in virtù di essi, deve garantire la corretta attuazione, da parte di uno Stato terzo, degli obblighi che ha assunto in virtù di un accordo concluso con l'Unione europea, utilizzando i mezzi previsti da tale accordo o dalle decisioni adottate a norma dello stesso [3]. A norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, solo il Consiglio, su proposta della Commissione o dell'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, può sospendere un accordo internazionale tra l'UE e un paese terzo. Allo stesso tempo, i giudici dell'UE hanno anche riconosciuto che, sebbene le istituzioni dell'UE possano decidere di adottare misure in caso di inadempimento di uno degli obblighi imposti da un accordo di associazione, esse non sono tenute a farlo [4]. Anche quando le misure sono adottate, esse non comportano automaticamente la sospensione di tale accordo. Secondo la giurisprudenza, l'esercizio di tale discrezionalità esclude anche il diritto di un singolo di chiedere alla Commissione di prendere una posizione specifica [5].
Il quadro giuridico per le relazioni economiche e commerciali tra l'UE e Israele è l'accordo di associazione UE-Israele.[6] Tale accordo comprende una disposizione sul rispetto dei diritti fondamentali.[7] La Commissione ha recentemente esaminato la conformità di Israele all'articolo 2 dell'accordo di associazione e ha concluso che "vi sono indicazioni che Israele violerebbe i suoi obblighi in materia di diritti umani" ai sensi di tale disposizione. A seguito di tale valutazione, il 28 luglio 2025 la Commissione ha proposto la sospensione parziale dell'associazione di Israele a Orizzonte Europa [8]. La proposta è attualmente all'esame del Consiglio. Inoltre, il 17 settembre 2025 la Commissione ha proposto al Consiglio di sospendere alcune disposizioni commerciali dell'accordo di associazione, di imporre sanzioni ai ministri estremisti del governo israeliano e ai coloni violenti e di sospendere un certo sostegno finanziario a Israele [9]. Tale proposta sarà seguita da discussioni in sede di Consiglio.
A tal riguardo, è altresì importante chiarire che, tenuto conto dell’ampio potere discrezionale di cui dispongono la Commissione e il Consiglio in questo settore, non spetta al Mediatore sostituire il suo giudizio a quello delle istituzioni per quanto riguarda l’adeguatezza delle misure da esse proposte o adottate in siffatte situazioni. Ciò significa che il Mediatore può solo cercare di verificare se le istituzioni hanno superato i limiti della loro discrezionalità e se le norme applicabili (comprese quelle interne) sono state rispettate.
In questa fase, non sembra che la scelta delle misure proposte dalla Commissione (la sospensione parziale dell'associazione di Israele a Orizzonte Europa, la sospensione di talune disposizioni commerciali dell'accordo di associazione UE-Israele, l'imposizione di sanzioni ai ministri estremisti del governo israeliano e ai coloni violenti e il congelamento di determinati aiuti finanziari a Israele) costituisca una palese violazione della sua ampia discrezionalità nel settore delle relazioni esterne [10].
Inoltre, anche altre istituzioni dell'UE, nell'ambito delle loro competenze, hanno preso provvedimenti. L'alto rappresentante, ossia il capo del Servizio europeo per l'azione esterna, ha presentato il riesame della conformità di Israele all'articolo 2 dell'accordo di associazione che ha portato alle proposte di sospensione della Commissione. Il Consiglio europeo, che definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali dell'UE [11], ha già invitato Israele a revocare pienamente il blocco su Gaza e, più recentemente, ha invitato il Consiglio dell'Unione europea a proseguire le discussioni sulle misure per affrontare la situazione [12].
Di conseguenza, le istituzioni dell'UE hanno recentemente adottato misure per affrontare la situazione a Gaza e la loro scelta delle misure non sembra aver superato i limiti della loro discrezionalità.
Alla luce di quanto precede, sono spiacente di informarLa che non vi sono motivi sufficienti per avviare un'indagine [13].
I nostri pensieri sono con tutti coloro che sono colpiti da questa terribile situazione, e speriamo di porre fine a questo conflitto e alle sofferenze umane che sta causando.
Apprezzo che questo potrebbe non essere il risultato desiderato, ma spero che troviate utili queste spiegazioni.
Cordiali saluti,
Rosita Hickey
Direttore delle indagini
Strasburgo, 07/10/2025
[1] Le indagini del Mediatore sui diritti fondamentali sono disponibili al seguente indirizzo: https://www.ombudsman.europa.eu/en/areas-of-work/fundamental-rights
[2] Causa T ‑292/09, in particolare punto 60, disponibile all'indirizzo: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=110022&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=16003827
Cfr. anche, per analogia, causa C ‑72/15, Rosneft, pronuncia pregiudiziale, punto 113, disponibile all’indirizzo: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189262&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10486167
[3] Causa C ‑581/11 P, in particolare punto 68, disponibile all'indirizzo: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=127522&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6248784
[4] Causa C ‑581/11 P, punto 70.
[5] Causa T ‑292/09, in particolare punto 38, disponibile all'indirizzo: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=110022&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=16003827
[6] Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, disponibile all'indirizzo:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A22000A0621%2801%29
[7] Articolo 2 dell'accordo.
[8] COM(2025) 620 def., disponibile all'indirizzo:
[9] Cfr. il comunicato stampa della Commissione, disponibile all'indirizzo:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_25 _2112.
[10] A norma dell'articolo 79, paragrafo 2, dell'accordo di associazione UE-Israele.
[11] Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, TUE.
[12] Ultime conclusioni del Consiglio europeo disponibili all'indirizzo:
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-position-situation-middle-east/
[13] Informazioni complete sulla procedura e sui diritti relativi ai reclami sono disponibili all'indirizzo https://www.ombudsman.europa.eu/en/document/70707.