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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 2228/2003/IP contro la Commissione europea


Strasburgo, 27 aprile 2004

Gentile dr. T.,

il 24 novembre 2003, lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo, a nome del Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (CISP). La denuncia riguardava la gestione dell’invito a presentare proposte EuropeAid/114796/C/G/MULTI da parte della Commissione.

Il 1° dicembre 2003, ho trasmesso la denuncia al presidente della Commissione europea. La Commissione ha inviato il suo parere il 20 febbraio 2004, che successivamente Le è stato inviato con un invito a formulare le Sue osservazioni, pervenute il 3 marzo 2004.

Con la presente mi pregio di comunicarLe i risultati delle indagini condotte.


LA DENUNCIA

A seguito dell’invito a presentare proposte EuropeAid/114796/C/G/MULTI(1), il Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (CISP) ha presentato un’offerta relativa a un progetto sull’integrazione sociale dei disabili e la crescita giovanile nella Federazione russa. Il 23 settembre 2003, la Commissione ha comunicato al denunciante che il progetto presentato dal CISP non poteva essere accettato in quanto uno dei suoi partner, l’OESSE officina sociale (l’OESSE), era una organizzazione a scopo di lucro.

Il 29 settembre 2003, il CISP ha scritto alla Commissione. Esso contestava la decisione della Commissione e affermava che, come indicato nello statuto dell’OESSE, che era stato incluso nella proposta presentata dal CISP, l’OESSE non era una organizzazione a scopo di lucro. Il CISP ha allegato alla sua lettera una dichiarazione del presidente e dei legali dell’OESSE, nella quale egli negava che quest’ultima fosse un’organizzazione a scopo di lucro.

Nella sua denuncia presentata al Mediatore, il denunciante sosteneva che: (1) la Commissione non aveva esaminato adeguatamente l’offerta del CISP e che non aveva preso in considerazione tutte le informazioni fornite da essa; (ii) la Commissione non aveva risposto alla lettera spedita dal CISP il 29 settembre 2003.

Il denunciante esigeva una risposta da parte della Commissione alla lettera del 29 settembre 2003 e chiedeva che essa svolgesse un’accurata analisi di tutte le informazioni fornite dal CISP rivedendo quindi la decisione di respingere la proposta.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione europea

Nel suo parere sulla denuncia, in sintesi, la Commissione ha sottolineato i seguenti punti:

A seguito dell’invito a presentare proposte EuropeAid/114796/C/G/MULTI, il CISP ha presentato una proposta che è stata registrata e il denunciante è stato informato in tal senso. Per poter essere eleggibile, in base a questo invito a presentare proposte, in conformità con i punti 2.1.1 dell’allegato 2 degli Orientamenti relativi alla presentazione di proposte, le domande potevano essere presentate da un partenariato tra organizzazioni o autorità dello stesso tipo, appartenenti alle seguenti categorie:

- organizzazioni non governative nel settore sanitario o sociale, associazioni dei consumatori, organizzazioni della società civile o gruppi di tutela dell’ambiente;

- autorità regionali o locali, quali comuni, municipalità, province o regioni;

- organizzazioni professionali senza scopo di lucro, come associazioni di PMI, camere di commercio, associazioni commerciali o sindacati.

La valutazione della proposta presentata dal CISP è stata effettuata in conformità con la Guida pratica alle procedure d’appalto in materia di aiuti esterni.

Per quanto concerne l’affermazione del denunciante secondo cui la Commissione non avrebbe esaminato adeguatamente la proposta del CISP e non avrebbe preso in considerazione le affermazioni fornite dallo stesso, la Commissione ha sottolineato che i suoi servizi avevano effettuato un’accurata analisi della proposta. Più concretamente, la Commissione ha spiegato che la proposta presentata dal CISP aveva ricevuta due punti negativi rispetto alle domande 24 e 25 della IIIa parte (“eleggibilità”) del modulo di richiesta.

La domanda 24 richiedeva che “il partenariato fosse costituito da organizzazioni della stessa categoria e da almeno un’organizzazione dell’UE o di un paese Phare e da almeno un’organizzazione di un paese Tacis eleggibile”. La domanda 25 richiedeva che la domanda fosse presentata da “un’organizzazione non a fine di lucro e un’ ONG “.

I risultati dell’analisi relativa alla proposta del CISP hanno evidenziato che uno dei partner del CISP, l’OESSE, definitasi come cooperativa sociale, non soddisfaceva i criteri di eleggibilità summenzionati, per quanto riguarda lo status giuridico di ONG e la sua qualifica quale organizzazione senza scopo di lucro. Sulla base degli statuti e dei documenti ricevuti, l’OESSE non poteva essere considerata come appartenete alla medesima categoria del richiedente, pertanto gli altri partner della proposta dovrebbero essere considerati entità a scopo di lucro. Per questo motivo si è dovuto respingere la proposta e il denunciante è stato informato in tal senso. Infine, la Commissione ha affermato che essa ha agito ai sensi delle norme e dei principi vincolanti in tale ambito e che pertanto non poteva riesaminare la decisione di respingere la proposta.

In merito all’affermazione del denunciante secondo cui la Commissione non avrebbe risposto alla sua lettera del 29 settembre 2003, questa istituzione ha ammesso il fatto che essa avrebbe dovuto rispondere a tale lettera. La Commissione si è rammaricata sia per la sua omissione sia per il fatto di non aver indicato tutte le ragioni che giustificavano la reiezione della proposta del CISP nella sua lettera del 23 settembre 2003 con cui ha comunicato al denunciante la sua decisione. Infine, la Commissione ha affermato che, a seguito di un sollecito datato 12 novembre 2003, era stato spedito un fax al denunciante il 2 dicembre 2003.

Osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni sul parere della Commissione, il denunciante, a seguito di un attento esame delle ragioni addotte dall’istituzione relative alla reiezione della proposta del CISP, ha considerato ragionevole e ben fondata la posizione della Commissione. Inoltre, il denunciante ha apprezzato la trasparenza e la professionalità dei servizi della Commissione per quanto riguarda la risposta alla sua lettera del 29 settembre 2003.

Il denunciante infine ha ringraziato il Mediatore per la sua tempestività ed efficienza nel trattare il caso.

LA DECISIONE

1 La gestione della proposta del CISP da parte della Commissione

1.1 A seguito dell’invito a presentare proposte EuropeAid/114796/C/G/MULTI(2), il CISP ha presentato una proposta relativa a un progetto sull’integrazione dei disabili e della crescita giovanile nella Federazione russa, la cui reiezione è stata comunicata per lettera dalla Commissione il 23 settembre 2003. Nella sua denuncia, il denunciante sosteneva che la Commissione non aveva esaminato adeguatamente l’offerta del CISP e che non aveva preso in considerazione tutte le informazioni fornite per lettera.

1.2 Nel suo parere, la Commissione ha sottolineato che i propri servizi hanno svolto un’analisi approfondita della proposta presentata dal denunciante. I risultati dell’analisi relativa alla proposta del CISP hanno mostrato che uno dei partner del CISP, l’OESSE, definitasi come cooperativa sociale, non soddisfaceva i criteri di eleggibilità summenzionati, per quanto riguarda lo status giuridico di ONG e la sua qualifica quale organizzazione senza scopo di lucro. Pertanto si è dovuto respingere la proposta e il denunciante è stato informato in tal senso. Infine, la Commissione ha affermato che essa ha agito ai sensi delle norme e dei principi vincolanti in tale ambito e che pertanto non poteva riesaminare la decisione di respingere la proposta.

1.3 Nelle sue osservazioni, il denunciante ha notato che, a seguito di un attento esame delle ragioni addotte dall’istituzione relative alla reiezione della proposta del CISP, la posizione della Commissione era ragionevole e ben fondata.

1.4 Il Mediatore fa notare che la Commissione ha illustrato le ragioni relative alla reiezione della proposta presentata dal CISP e che il denunciante le ha accettate quali ragionevoli e ben fondate.

1.5 Sulla base di quanto detto sopra, il Mediatore ritiene che non si sia verificato un caso di cattiva amministrazione da parte della Commissione.

2 La presunta mancata risposta da parte della Commissione e la richiesta di una risposta da parte del denunciante alla sua lettera del 29 settembre 2003

2.1 Il denunciante ha affermato che la Commissione non ha risposto alla lettera inviata dal CISP il 29 settembre 2003 e che la Commissione avrebbe dovuto comunicargli una risposta.

2.2 nel suo parere, la Commissione ha accettato pienamente il fatto che avrebbe dovuto rispondere a detta lettera e ha espresso il suo rammarico per la sua omissione. La Commissione ha altresì affermato che, a seguito di un sollecito del 12 novembre 2003, il 2 dicembre 2003è stato inviato un fax al denunciante.

2.3 Nelle sue osservazioni, il denunciante ha apprezzato la trasparenza e la professionalità dei servizi della Commissione per quanto riguarda la risposta alla sua lettera del 29 settembre 2003.

2.4 Sulla base delle informazioni in suo possesso, il Mediatore ritiene che la Commissione abbia adottato le misure necessarie per risolvere il caso e il si è dichiarato soddisfatto.

3 Affermazione del denunciante secondo cui la Commissione avrebbe dovuto riesaminare la sua decisione di respingere la proposta del CISP

3.1 Il denunciante ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto effettuare un’analisi approfondita di tutte le informazioni fornite dal CISP e riesaminare la sua decisione di respingere la proposta.

3.2 Alla luce della conclusione al punto 1.5 della presente decisione, il Mediatore ritiene che non sia necessario esaminare ulteriormente tale punto.

4 Conclusione

In base alle indagini del Mediatore su questa denuncia, non sembra essersi verificato un caso di cattiva amministrazione da parte della Commissione per quanto concerne la prima affermazione del denunciante. In merito alla seconda affermazione, dal parere della Commissione e dalle osservazioni del denunciante si evince che l’istituzione ha adottato le misure necessarie per risolvere la questione e che il denunciante è soddisfatto. Pertanto, il Mediatore archivia il caso.

La decisione sarà trasmessa anche al presidente della Commissione europea.

Distinti saluti,

 

Prof. P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) Pubblicato nel quadro del Programma di parenariato per lo sviluppo istituzionale- Sostegno alla società civile e alle iniziative locali, che fa parte del Programma TACIS.

(2) Presentato nel quadro del Programma di parenariato per lo sviluppo istituzionale- Sostegno alla società civile e alle iniziative locali, che fa parte del Programma TACIS.

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