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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 1665/2003/OV contro la Commissione europea
Decisione
Caso 1665/2003/OV - Aperto(a) il Lunedì | 22 settembre 2003 - Decisione del Venerdì | 23 gennaio 2004
Strasburgo, 23 gennaio 2004
Egregio signor L.,
Il 24 agosto 2003 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo in merito a una presunta mancanza di imparzialità da parte della DG Mercato interno della Commissione nel trattare il Suo caso. La denuncia era il seguito dato alla denuncia 0999/2003/OV da Lei presentata il 28 maggio 2003.
Il 22 settembre 2003 ho trasmesso la denuncia al presidente della Commissione. La Commissione ha trasmesso il suo parere il 28 ottobre 2003. Le ho trasmesso un invito a presentare osservazioni, da Lei inviato il 1° dicembre 2003.
Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.
IL RECLAMO
La denuncia è il seguito di una denuncia precedente (rif. 0999/2003/OV), in cui il denunciante sosteneva 1) che la Commissione non aveva garantito che le autorità britanniche attuassero l'articolo 8 della direttiva 93/16/CEE (1) per quanto riguarda il riconoscimento del suo diploma greco di dermatologia-venerologia e 2) che vi era stato un abuso di potere, una mancanza di imparzialità e di indipendenza da parte del funzionario della Commissione che si occupava della questione. Il Mediatore ha ritenuto che non vi fossero motivi per avviare un'indagine in quanto 1) la prima accusa era stata di fatto trattata in dettaglio dalla commissione per le petizioni del Parlamento europeo nel quadro della sua indagine sulla petizione 466/2001 e 2) il denunciante non aveva fornito alcuna prova a sostegno della sua seconda accusa.
Nella presente denuncia, presentata il 24 agosto 2003, il denunciante sostiene che la DG Mercato interno della Commissione non ha trattato in modo imparziale il suo caso relativo al riconoscimento nel Regno Unito del suo diploma greco di dermatologia-venerologia sulla base della direttiva 93/16/CEE. Le argomentazioni del denunciante a sostegno di tale affermazione si riferivano al comportamento di un funzionario della Commissione (di seguito "il funzionario"), di nazionalità britannica. Il denunciante fa i seguenti punti sul comportamento del funzionario:
C'è stato abuso di potere e mancanza di obiettività da parte del funzionario. Quest'ultimo, che sapeva che il denunciante era in possesso di un certificato specialistico greco in dermatologia-venerologia, gli ha scritto il 21 novembre 2000 facendo riferimento alla sentenza della Corte di giustizia nella causa Erpelding (C-16/99) relativa a un diploma che non figura nella direttiva 93/16/CEE. Questo riferimento fuorviante potrebbe servire solo allo scopo di confondere un individuo che non aveva una conoscenza approfondita della questione giuridica. Pertanto, il funzionario non ha preso in considerazione i fattori pertinenti e ha tenuto conto di fattori irrilevanti.
Si è verificato un ulteriore abuso di potere, una mancanza di imparzialità e di indipendenza, in quanto, rispondendo alla British Medical Association (BMA) che ha chiesto il parere della Commissione in merito all'interpretazione della direttiva 93/16/CEE, il funzionario ha fornito un orientamento giuridico errato affermando nella sua lettera del 23 dicembre 2002 che "un altro Stato membro non può accettare come parte di una qualifica che rilascia, una formazione o posti in un altro Stato membro che non sono accreditati ai fini di una qualifica equivalente dallo Stato membro sul cui territorio ha luogo la formazione". Egli ha inoltre affermato che "non è pertanto consentito a uno Stato membro rilasciare una qualifica sulla base di un'istruzione o di una formazione che si sia svolta prevalentemente o interamente in un altro Stato membro all'interno della struttura educativa e sotto il controllo di tale altro Stato membro".
Queste "regole", inventate dal funzionario, non hanno alcun fondamento nel diritto comunitario e sono state respinte dalla Corte di giustizia nella causa Tennah-Durez (C-110/01). Il funzionario ha quindi abusato del suo potere di capo unità e ha intrapreso un'azione arbitraria per soddisfare le autorità del Regno Unito e fornire materiale che potesse essere utilizzato contro il denunciante nell'udienza (allora) pendente della Corte d'appello. Il fatto che il funzionario abbia copiato la sua lettera al General Medical Council (GMC) del Regno Unito, ma non alle autorità di altri Stati membri, rafforza l'idea di essere stato guidato da interessi nazionali o pressioni politiche.
L'INCHIESTA
Il parere della CommissioneSecondo la Commissione, le procedure standard in seno alla direzione generale del Mercato interno sono state seguite per tutta la corrispondenza in questione. Il funzionario responsabile della professione in questione ha trattato tutta la posta in entrata nell'unità responsabile. I progetti di risposta sono stati concordati tra i funzionari responsabili e le lettere finali firmate sono state approvate dal direttore.
Il denunciante è in possesso di un diploma greco nella specializzazione medica "dermatologia-venerologia" e aveva richiesto il riconoscimento professionale nel Regno Unito. La direttiva 93/16/CEE distingue tra le specialità di "dermatologia-venerologia" e di "dermatologia". Nessuna delle due specialità è elencata sia per la Grecia che per il Regno Unito nell'allegato C della direttiva sui medici (93/16/CEE modificata dalla direttiva 2001/19/CE), contrariamente a tutti gli altri 13 Stati membri. Il denunciante non può pertanto beneficiare del riconoscimento automatico previsto dalla direttiva 93/16/CEE. Tuttavia, l'articolo 8 della presente direttiva, che mira a facilitare l'acquisizione di un diploma di medico specialista non elencato all'articolo 5, paragrafo 3, o all'articolo 7, paragrafo 2, per lo Stato membro di origine o da cui proviene lo straniero, è applicabile nel caso del denunciante. Ai sensi di tale disposizione, le autorità o gli organismi competenti dello Stato membro ospitante devono verificare il contenuto e la durata della formazione specialistica dell'interessato sulla base dei diplomi, certificati e altri titoli presentati. L'autorità competente può inoltre obbligare il richiedente a seguire un periodo di formazione supplementare. In questo caso, essi devono debitamente motivare la loro decisione e il migrante ha il diritto di presentare ricorso dinanzi ai giudici ai sensi del diritto nazionale. I servizi della Commissione hanno fornito al denunciante tale analisi fin dall'inizio del procedimento. Le autorità competenti hanno adottato una decisione in linea con l'articolo 8 della direttiva 93/16/CEE nei confronti della quale il denunciante ha intentato un'azione legale. La decisione è stata confermata dalla High Court e successivamente dalla Court of Appeal. Successivamente è stata respinta anche la petizione presentata dal denunciante al Parlamento europeo.
L'affermazione del denunciante secondo cui il funzionario, cittadino britannico, ha abusato del suo potere e mancava di obiettività è ingiustificata e infondata. Il riferimento fatto nella lettera del funzionario alla sentenza C-16/99 è stato fatto in risposta diretta a una lettera del denunciante del 6 novembre 2000 in cui il denunciante stesso fa riferimento a punti della sentenza in questione. La spiegazione fornita doveva essere effettivamente fornita in risposta alle questioni sollevate dal denunciante stesso. La lettera citava il dispositivo della sentenza.
La Commissione ha concluso che tutte le lettere del denunciante sono state analizzate e hanno ricevuto risposta conformemente al codice di buona condotta amministrativa.
Per quanto riguarda gli scambi bilaterali con la British Medical Association (BMA), la Commissione ha osservato che, dopo aver ricevuto una richiesta di consulenza sul trattamento dei casi in cui una parte della formazione medica ha avuto luogo al di fuori dello Stato membro che ha rilasciato il diploma, la Commissione si è limitata a ribadire e approfondire la posizione formale assunta dinanzi alla Corte di giustizia nel procedimento allora pendente nella causa C-110/01 (Tennah-Durez). L'elemento centrale dell'argomentazione della Commissione era che la parte preponderante della formazione doveva aver avuto luogo nello Stato membro che rilasciava il diploma. Nella sentenza del 19 giugno 2003, la Corte di giustizia ha assunto una posizione diversa da quella adottata da diversi Stati membri e dalla Commissione, vale a dire che l'85 % della formazione poteva essere impartita in un paese terzo e non nello Stato membro che l'ha erogata. Nella lettera del funzionario del 26 agosto 2003 alle autorità britanniche, la Commissione ha dato seguito alle conclusioni della Corte nella loro interezza.
I servizi della Commissione, nel trattare lo scambio bilaterale di opinioni con le autorità del Regno Unito, hanno agito in piena conformità con il codice di buona condotta amministrativa. Il funzionario ha agito in modo indipendente e le affermazioni del denunciante non contengono prove del fatto che la sua condotta o il trattamento riservato alle preoccupazioni del denunciante siano stati in qualsiasi momento guidati da interessi personali o nazionali o da pressioni politiche. Le affermazioni del denunciante sono ingiustificate e talvolta inesatte nella loro presentazione.
Osservazioni del denuncianteIl denunciante ha fatto nuovamente riferimento alla lettera del funzionario del 21 novembre 2000, affermando che l'ultimo paragrafo della lettera era molto confuso. Ha mantenuto la sua posizione secondo cui il funzionario evidentemente mancava di obiettività, abusava del suo potere ed è stato guidato da pressioni politiche nazionali, e che ogni possibile misura dovrebbe essere presa affinché tali funzionari non rimangano in carica.
Per quanto riguarda le questioni sollevate dal BMA, il punto di vista della Commissione era completamente contrario alla sentenza della Corte e la Commissione ha dichiarato di non essere vincolata dall'interpretazione fornita dall'avvocato generale. Sebbene la Commissione non abbia mai sostenuto che esistesse una sola interpretazione possibile, la lettera del funzionario alla BMA era molto rigida e autorevole. Nella sua lettera del 23 dicembre 2002 il funzionario non ha indicato che le questioni di diritto sostanziale dovevano essere risolte nel procedimento giurisdizionale allora pendente (causa C-110/01).
La posizione della Commissione secondo cui la lettera del 23 dicembre 2002 faceva semplicemente parte di una corrispondenza bilaterale con le autorità britanniche e che sarebbe contrario alla buona prassi amministrativa copiarla alle autorità competenti di altri Stati membri è inutile e dannosa.
Esaminando l'ultima corrispondenza con le autorità del Regno Unito fornita dalla Commissione, diventa evidente che la questione del riconoscimento delle qualifiche, in cui la formazione specialistica è in parte intrapresa in un altro Stato membro, riguarda molti medici, in particolare provenienti da Grecia, Germania, Svezia, ecc. Sarebbe stato costruttivo e necessario copiare una corrispondenza importante con le autorità del Regno Unito alle autorità degli Stati che l'hanno rilasciata, poiché i loro cittadini sono stati colpiti direttamente e negativamente.
LA DECISIONE
1 Sull'asserita mancanza di imparzialità della Commissione nell'affrontare il caso del denunciante1.1 Il denunciante ha incontrato difficoltà nel riconoscimento professionale nel Regno Unito del suo diploma greco in "dermatologia-venerologia" e ha pertanto avviato una corrispondenza con la DG Mercato interno della Commissione in merito a tale questione. Il denunciante ha affermato che la DG Mercato interno della Commissione non ha trattato il suo caso in modo imparziale sulla base della direttiva 93/16/CEE. Come motivazione della sua affermazione, il denunciante ha fatto riferimento al comportamento di un funzionario della Commissione (di seguito "il funzionario"), di nazionalità britannica. Secondo il denunciante, il funzionario abusava del suo potere, mancava di imparzialità, obiettività e indipendenza ed era guidato da interessi nazionali o pressioni politiche. Egli sostiene che il funzionario a) ha fatto un riferimento fuorviante alla causa C-16/99, b) ha fornito indicazioni giuridiche errate nel rispondere alla British Medical Association (BMA) nella sua lettera del 23 dicembre 2002 e c) non ha copiato tale lettera alle autorità degli altri Stati membri.
1.2 Secondo la Commissione, i suoi servizi hanno fornito al denunciante un'analisi corretta della situazione giuridica e sono state seguite le procedure standard all'interno della DG Mercato interno. Il denunciante non poteva beneficiare del riconoscimento automatico previsto dalla direttiva 93/16/CEE. Il diploma del denunciante non dà luogo al riconoscimento automatico, ma rientra nel campo di applicazione dell'articolo 8 della direttiva 93/16/CEE, come gli è stato costantemente spiegato nella corrispondenza della Commissione. L’affermazione secondo cui il funzionario avrebbe abusato del suo potere e sarebbe privo di imparzialità, obiettività e indipendenza non è giustificata. Né il funzionario è stato guidato da interessi nazionali o pressioni politiche. Tutte le lettere del denunciante sono state analizzate e hanno ricevuto risposta conformemente al codice di buona condotta amministrativa.
1.3 Il Mediatore sottolinea innanzitutto che la sua indagine su questo caso non riguarda la questione giuridica sostanziale dell'applicazione e dell'interpretazione della direttiva 93/16/CEE al caso del denunciante. Il Mediatore osserva al riguardo che la commissione per le petizioni del Parlamento europeo ha trattato il merito del caso del denunciante nel quadro della petizione 466/2001.
1.4 Sulla base delle prove disponibili, il Mediatore prende atto della seguente cronologia degli eventi:
a) A seguito di una lettera del denunciante del 6 luglio 2000, la Commissione (DG Mercato interno) ha risposto il 14 settembre 2000 che l'articolo 8 della direttiva 93/16/CEE si applicava alla situazione del denunciante, in quanto tale disposizione mira a facilitare l'acquisizione di un diploma, certificato o altro titolo di medico specialista non elencato all'articolo 5, paragrafo 3, e all'articolo 7, paragrafo 2, per lo Stato membro di origine o da cui proviene lo straniero. Il 6 novembre 2000 il denunciante ha scritto al funzionario affermando che la posizione del General Medical Council (GMC) nel Regno Unito violava l'articolo 6 della direttiva e che il GMC non aveva istituito una procedura ufficiale di ricorso. Nella sua lettera, il denunciante ha fatto riferimento alla causa C-16/99 della Corte. Il 21 novembre 2000 il funzionario ha risposto, ribadendo che si applica l'art. 8 della direttiva e che il ritardo nel processo decisionale e i meccanismi di ricorso nell'ambito delle procedure nazionali di attuazione dell'art. 8 della direttiva sono soggetti ai principi di diritto interno sia in materia di controllo amministrativo che giurisdizionale. Nell'ultimo paragrafo della sua lettera, il funzionario ha citato anche la sentenza nella causa C-16/99.
b) Il 23 dicembre 2002 il funzionario ha scritto alla British Medical Association (BMA) fornendo spiegazioni dettagliate in risposta a una richiesta di parere sull'interpretazione della direttiva 93/16/CEE da parte della Commissione. Questa lettera è stata copiata al General Medical Council (GMC).
1.5 Sulla base dell'esame dei documenti summenzionati, il Mediatore formula le seguenti constatazioni.
1.6 Per quanto riguarda il presunto riferimento fuorviante fatto dal funzionario alla sentenza del tribunale nella causa C-16/99 nell'ultimo paragrafo della sua lettera del 21 novembre 2000, il Mediatore osserva in primo luogo che il riferimento è stato fatto in risposta alla lettera del denunciante del 6 novembre 2000, che a sua volta faceva riferimento ai punti 24 e 25 di tale sentenza. Nell'ultimo paragrafo della sua lettera, il funzionario ha dichiarato che "L'uso del titolo medico pertinente è il corollario del riconoscimento della qualifica medica. Tuttavia, la Corte di giustizia si pronuncia nella sentenza Erpelding (C-16/99 del 14 settembre 2000): "Un medico che abbia conseguito in un altro Stato membro un diploma di specializzazione in medicina che non figura nell'elenco delle formazioni specialistiche di cui all'articolo 7 della direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993 (…), non può avvalersi dell'articolo 19 di tale direttiva per utilizzare il corrispondente titolo professionale di specialista nello Stato ospitante".
1.7 Il Mediatore osserva che è vero che, senza ulteriori spiegazioni, questo semplice riferimento a un paragrafo della sentenza di cui sopra non è stato molto utile per chiarire la situazione giuridica al denunciante. Tuttavia, il Mediatore non ha trovato nulla nella lettera del funzionario del 21 novembre 2000 che potesse sostenere le accuse del denunciante contro il funzionario.
1.8 Per quanto riguarda i presunti orientamenti giuridici errati forniti dal funzionario nella sua lettera del 23 dicembre 2002 alla British Medical Association, il Mediatore osserva che la posizione difesa nella presente lettera era la posizione della Commissione prima che la Corte pronunciasse la sua sentenza del 19 giugno 2003 nella causa C-110/01 (Tennah-Durez) e che la Commissione ha successivamente modificato la sua posizione in linea con la sentenza. Tuttavia, il Mediatore non ha trovato nulla in questa lettera che potesse sostenere le accuse del denunciante contro il funzionario.
1.9 Per quanto riguarda l'argomento del denunciante secondo cui il funzionario non avrebbe copiato la sua lettera del 23 dicembre 2002 alle autorità degli altri Stati membri, il Mediatore ritiene che il punto sollevato nelle osservazioni del denunciante - vale a dire che sarebbe stato costruttivo copiare una corrispondenza importante con le autorità del Regno Unito alle autorità di altri Stati membri, dal momento che i loro cittadini sono stati colpiti direttamente e negativamente - appare ragionevole. Tuttavia, il Mediatore non è a conoscenza di alcuna norma o principio che imponga alla Commissione di copiare la suddetta corrispondenza alle autorità di altri Stati membri. In tali circostanze, il Mediatore non ritiene che il fatto che il funzionario non abbia copiato la corrispondenza costituisca una prova a sostegno delle accuse del denunciante nei confronti del funzionario.
1.10 Sulla base dell'analisi di cui sopra delle argomentazioni a), b) e c) presentate dal denunciante, il Mediatore non ha riscontrato elementi a sostegno delle accuse del denunciante secondo cui il funzionario avrebbe abusato del suo potere, sarebbe stato privo di imparzialità, obiettività e indipendenza e sarebbe stato guidato da interessi nazionali o da pressioni politiche. Non è stato pertanto riscontrato alcun caso di cattiva amministrazione.
1.11 Il Mediatore si rammarica delle difficoltà incontrate dal denunciante per il riconoscimento del suo diploma. A tale proposito, richiama l'attenzione del denunciante sul fatto che, nella sua lettera del 19 giugno 2003 che chiude la petizione 466/2001 del denunciante, la commissione per le petizioni del Parlamento europeo ha dichiarato che "data l'importanza dei punti di principio sollevati nelle Sue osservazioni per il corretto funzionamento della direttiva e data l'attuale revisione della direttiva in questione, la commissione ha convenuto di trasmettere il Suo caso alla commissione giuridica competente per tali questioni, al fine di cercare di eliminare in futuro le anomalie esistenti di cui Lei ha sofferto".
2 ConclusioneSulla base delle indagini del Mediatore su questa denuncia, non sembra esservi stata cattiva amministrazione da parte della Commissione. Il Mediatore archivia pertanto il caso.
Anche il presidente della Commissione sarà informato di tale decisione.
Cordiali saluti,
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) Direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 165, pag. 1).