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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 374/2000/ADB contro la Commissione europea
Decisione
Caso 374/2000/ADB - Aperto(a) il Venerdì | 14 aprile 2000 - Decisione del Mercoledì | 31 gennaio 2001
Gentile X,
Il 14 marzo 2000 Lei ha presentato al Mediatore europeo una denuncia relativa al finanziamento di un progetto di costruzione stradale su un'isola caraibica da parte della direzione generale dello Sviluppo (ex DG 8) della Commissione europea.
Il 14 aprile 2000 ho trasmesso la denuncia al presidente della Commissione europea. La Commissione europea ha inviato il suo parere il 7 agosto 2000 e, se lo desidera, le ho trasmesso un invito a formulare osservazioni. Non ho ricevuto alcuna osservazione da voi.
Ora vi scrivo per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.
IL RECLAMO
Il denunciante è un cittadino dell'Unione europea che soggiorna regolarmente su un'isola caraibica. Ha avuto modo di conoscere un progetto volto a riabilitare un tratto stradale sull'isola. Ritenendo che l'Unione europea intendesse finanziare la riabilitazione, ha contattato la Commissione europea per mettere in discussione l'interesse pubblico del progetto e per ottenere alcuni documenti in relazione ad esso.
Il denunciante ha ritenuto che non vi fosse alcuna necessità di questa particolare strada in questa zona dell'isola, che l'isola avesse altre priorità, che il parlamento locale non avrebbe avuto le risorse per mantenere questa strada e, infine, che l'intero progetto avesse un impatto ambientale e sociologico negativo. In sintesi, il denunciante ha ritenuto che il progetto non dovesse essere finanziato dall'UE.
Considerando che non gli era stato dato accesso ai documenti da lui richiesti e che il progetto non era stato adeguatamente valutato, il denunciante ha presentato una denuncia al Mediatore europeo. In sintesi, ha fatto le seguenti affermazioni:
- Le informazioni fornite dalla Commissione a seguito della richiesta del denunciante non erano soddisfacenti e il denunciante non ha mai ricevuto le informazioni effettivamente richieste.
- Il progetto di costruzione di strade sull'isola non è stato adattato alla situazione locale.
- Il progetto ha avuto un notevole impatto ambientale e sociologico che avrebbe dovuto essere preso in considerazione dalla Commissione.
- Infine, il denunciante ha chiesto la sospensione dei lavori di costruzione e una valutazione indipendente del progetto.
L'INCHIESTA
Il parere della Commissione europeaIl parere della Commissione europea sulla denuncia era in sintesi il seguente:
Il risanamento della strada menzionato dal denunciante era stato individuato dal governo locale come un possibile candidato al finanziamento del FES (Fondo europeo di sviluppo). Mirava a migliorare l'attività economica in una zona attraente dell'isola che era svantaggiata da una difficile strada sterrata.
In relazione all'argomentazione del denunciante, la Commissione ha formulato la seguente dichiarazione:
- Il denunciante denuncia il progetto dalla fine del 1998. Ai punti sollevati nelle sue lettere è stata data risposta in tre occasioni, ossia il 26 gennaio, il 15 febbraio e l'8 marzo 1999. Data la fase preparatoria del progetto, al denunciante sono state fornite informazioni sufficienti.
Secondo la Commissione:
" I documenti richiesti da [il denunciante] sono tutti documenti interni della Commissione destinati a facilitare l'identificazione e l'istruzione del progetto.
I documenti riferiti a questa fase di identificazione del progetto sono documenti preliminari che trattano diversi aspetti dell'idea del progetto. Fino a quando un progetto non raggiunge una certa maturità, potrebbe essere controproducente e talvolta fuorviante divulgare tali documenti."
- La Commissione era a conoscenza di un possibile aspetto negativo del progetto. Nel 1998 la Commissione e il parlamento locale hanno convenuto di elaborare e applicare un piano di gestione volto a regolamentare rigorosamente lo sviluppo dell'area interessata dal progetto e, in particolare, a preservare le risorse naturali.
- Il denunciante è stato informato che i fondi del FES non avrebbero finanziato il progetto a meno che non fossero stati effettuati studi e valutazioni. Allo stato attuale, il progetto non sembra giustificato dal punto di vista economico ed è stato pertanto sospeso. Le alternative sono discusse con le autorità locali.
- Se i lavori di riabilitazione sono già stati eseguiti, sono stati intrapresi dalle autorità locali con fondi propri. Data la priorità attribuita dalle autorità locali a questo risanamento, si potrebbe presumere che i lavori proseguiranno senza il finanziamento del FES.
Il denunciante non ha presentato osservazioni.
LA DECISIONE
1 Informazioni fornite al denunciante1.1 Il denunciante ha sostenuto che la Commissione non ha divulgato i documenti da lui richiesti.
1.2 A sua volta, la Commissione ha sostenuto che il denunciante è stato sufficientemente informato e che potrebbe essere controproducente e talvolta fuorviante divulgare documenti preliminari.
1.3 Con decisione dell'8 febbraio 1994, la Commissione ha adottato un codice di condotta relativo all'accesso del pubblico ai documenti della Commissione e del Consiglio (1). Scopo della presente decisione è dare attuazione al principio del più ampio accesso possibile dei cittadini all'informazione, al fine di rafforzare la natura democratica delle istituzioni e la fiducia del pubblico nell'amministrazione. Come hanno statuito i giudici comunitari, la decisione 94/90 è una misura che conferisce ai cittadini diritti giuridici di accesso ai documenti in possesso della Commissione (2) ed è destinata ad applicarsi in modo generale alle domande di accesso ai documenti (3).
1.4 Il codice di condotta relativo all'accesso del pubblico ai documenti della Commissione e del Consiglio prevede un elenco limitato di eccezioni al diritto di accesso ai documenti. La Commissione non si è basata su nessuno di essi per giustificare il suo rifiuto di divulgare i documenti richiesti dal denunciante. In assenza di tale giustificazione, il Mediatore ritiene che la Commissione non abbia esaminato la richiesta del denunciante alla luce della sua decisione 94/90. Si tratta di un caso di cattiva amministrazione.
2 Idoneità del progetto alla situazione locale2.1 Il denunciante ha ritenuto che il progetto di costruzione stradale volto al ripristino di un tratto stradale sull'isola non fosse adeguato alla situazione locale.
2.2 La Commissione è d'accordo su questo punto e ha sottolineato che, insieme al parlamento locale, ha deciso di elaborare e applicare un piano di gestione per regolamentare rigorosamente lo sviluppo dell'area.
2.3 Le misure adottate dalla Commissione europea sembrano ragionevoli. L'indagine non ha rivelato alcun caso di cattiva amministrazione per quanto riguarda questo aspetto del caso.
3 Mancata presa in considerazione dell'impatto sociologico e ambientale del progetto3.1 Il denunciante ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto tenere conto dell'impatto sociologico e ambientale del progetto.
3.2 La Commissione ha sottolineato che il progetto non sarebbe stato finanziato senza ulteriori studi e valutazioni. Allo stato attuale, il progetto è stato sospeso perché economicamente ingiustificato.
3.3 Dall'indagine non è emerso alcun caso di cattiva amministrazione per quanto riguarda questo aspetto del caso.
4 Sospensione dei lavori di costruzione e valutazione indipendente del progetto4.1 Il denunciante ha chiesto l'immediata sospensione dei lavori e una valutazione indipendente del progetto.
4.2 La Commissione ha dichiarato che i lavori realizzati erano finanziati direttamente dagli enti locali e non dai fondi del FES.
4.3 Sembra che la Commissione non abbia il potere di intervenire nei lavori realizzati e finanziati dalle autorità dell'isola. L'indagine non ha quindi rivelato alcun caso di cattiva amministrazione per quanto riguarda questo aspetto del caso.
5 ConclusioneSulla base delle indagini del Mediatore europeo in questo caso, appare necessario formulare la seguente osservazione critica:
Il codice di condotta relativo all'accesso del pubblico ai documenti della Commissione e del Consiglio prevede un elenco limitato di eccezioni al diritto di accesso ai documenti. La Commissione non si è basata su nessuno di essi per giustificare il suo rifiuto di divulgare i documenti richiesti dal denunciante. In assenza di tale giustificazione, il Mediatore ritiene che la Commissione non abbia esaminato la richiesta del denunciante alla luce della sua decisione 94/90. Si tratta di un caso di cattiva amministrazione.
Dato che il denunciante, a seguito delle informazioni ricevute nel corso della presente indagine, non sembrava dimostrare alcun interesse specifico a ottenere i documenti inizialmente richiesti, il Mediatore decide di archiviare il caso.
Anche il presidente della Commissione europea sarà informato di tale decisione.
Cordiali saluti,
Jacob SÖDERMAN
(1) Decisione della Commissione, dell'8 febbraio 1994, relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Commissione (94/90/CECA, CE, Euratom), Gazzetta ufficiale L 046 , 18/02/1994, pagg. 58-61.
(2) Causa T-105/95, WWF UK/Commissione, Racc. 1997, pag. II-0313, punto 55.
(3) Causa T-124/96, Interporc/Commissione, Racc. 1998, pag. II-0231, punto 48.