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Decisione del Mediatore europeo nel caso summenzionato sul modo in cui la Commissione europea ha gestito una denuncia contro il Belgio per presunte condizioni degradanti e disumane nelle celle di detenzione della polizia

Egregio signor X,

Il 16 giugno 2020 Lei ha presentato una denuncia [1] al Mediatore europeo contro la Commissione europea in merito al modo in cui ha trattato la Sua denuncia di infrazione CHAP(2020)01483 nei confronti del Belgio [2]. Lei ritiene che la Commissione abbia sbagliato ad archiviare il caso e a interrompere la comunicazione con Lei in merito.

Dopo un'attenta analisi di tutte le informazioni da Lei fornite con la Sua denuncia, siamo spiacenti di informarLa che il Mediatore non riscontra alcuna cattiva amministrazione da parte della Commissione europea.

Nella Sua denuncia alla Commissione, Lei ha affermato di essere stato vittima di trattamenti degradanti e di violazioni dei diritti umani da parte della polizia belga durante la Sua custodia in due stazioni di polizia. Lei ha sostenuto che le pratiche applicate dalla polizia belga e le condizioni nelle celle di detenzione costituivano una violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta dell'UE") e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ("CEDU").

Nella sua pronta risposta, la Commissione Le ha spiegato in modo esauriente e chiaro perché aveva deciso di archiviare la Sua denuncia di infrazione. Ha correttamente comunicato di non essere competente a intervenire nella presente causa, in quanto non riguarda l'attuazione del diritto dell'UE. Come ha affermato la Commissione, il mantenimento del diritto, dell'ordine interno e della sicurezza rientra nelle competenze degli Stati membri. Di conseguenza, qualsiasi azione o omissione da parte delle autorità nazionali in questo settore rimane di competenza dello Stato membro interessato - in questo caso il Belgio - e dovrebbe essere affrontata a livello nazionale. La Commissione Le ha fornito consigli adeguati su come portare avanti la questione a livello nazionale e, dopo aver esaurito tutti i mezzi di ricorso nazionali, eventualmente anche dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione della CEDU.

Per quanto riguarda la presunta violazione della Carta dell'UE, la Commissione Le ha correttamente comunicato che la Carta dell'UE si applica agli Stati membri solo nell'attuazione del diritto dell'UE [3]. Poiché non vi è alcun diritto dell'UE coinvolto nel settore interessato (mantenimento del diritto, dell'ordine interno e della sicurezza), la Carta dell'UE non si applica.   

Infine, la Commissione ha il diritto, sulla base sia del proprio codice di buona condotta amministrativa [4] sia del codice europeo di buona condotta amministrativa [5], di interrompere la comunicazione con un denunciante non solo in caso di uso di un linguaggio offensivo, come sembra suggerire, ma anche in caso di corrispondenza a carattere ripetitivo. Osserviamo che, nei Suoi ulteriori scambi con la Commissione, Lei non ha presentato alcun elemento o argomento nuovo ed era pertanto ragionevole che la Commissione considerasse la Sua corrispondenza ripetitiva. Da parte sua, la Commissione Le ha spiegato a più riprese perché aveva deciso di archiviare la Sua denuncia di infrazione.

Per i motivi di cui sopra, il Mediatore ha archiviato il caso.

Apprezziamo le difficoltà che avete incontrato e ci rendiamo conto che potreste essere delusi da questa decisione, ma speriamo che le spiegazioni di cui sopra siano comunque utili.

Cordiali saluti,

Tina Nilsson
Responsabile delle indagini - Unità 4

Strasburgo, 15.7.2020

 

 

[1] Informazioni complete sulla procedura e sui diritti relativi ai reclami sono disponibili all'indirizzo https://www.ombudsman.europa.eu/en/document/70707.

[2] Prendiamo atto del fatto che, insieme alla denuncia di infrazione CHAP(2020)01483, Lei ha presentato alla Commissione una seconda denuncia di infrazione nei confronti del Belgio. Poiché desidera sapere se la denuncia è ancora aperta, abbiamo trasmesso la sua interrogazione alla Commissione. Qualora non riceva una risposta dalla Commissione entro un termine ragionevole, può presentare una nuova denuncia al Mediatore. 

[3] Articolo 51 della Carta dell'UE (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT). 

[4] Sezione 4 (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/code-of-good-administrative-behaviour_en.pdf).

[5] Articolo 14, paragrafo 3 (https://www.ombudsman.europa.eu/en/resources/code.faces #/page/1).

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