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Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 2855/2008/ELB contro il Parlamento europeo

Contesto della denuncia

1. Le istituzioni europee gestiscono un regime pensionistico finanziato dai contributi mensili dei propri dipendenti. Chiunque inizi a lavorare per le istituzioni europee e abbia già acquisito diritti a pensione grazie al contributo a un regime pensionistico nazionale può chiedere che tali diritti siano trasferiti al regime pensionistico dell'Unione europea ("il regime pensionistico dell'UE"). Se tale richiesta viene ricevuta, viene effettuato un calcolo per determinare il valore, in termini di "anni pensionabili", dei diritti a pensione accumulati a livello nazionale. Il calcolo tiene conto del grado del funzionario al momento della presentazione della domanda di trasferimento.

2. Prima di entrare a far parte del Parlamento europeo, il denunciante ha lavorato nello Stato membro X. Mentre lavorava nello Stato membro X, ha versato contributi a due fondi pensione. Nel 2006 ha chiesto che i diritti a pensione da lui maturati nello Stato membro X fossero trasferiti al regime pensionistico dell’Unione. Il 18 maggio 2006 ha ricevuto dal Parlamento la seguente proposta di trasferimento dei suoi diritti a pensione:

- i suoi contributi al primo fondo pensione corrisponderebbero a quattro anni, cinque mesi e 29 giorni di diritti pensionistici dell'Unione europea;

- i suoi contributi al secondo fondo pensione corrisponderebbero a due anni, otto mesi e tre giorni di diritti pensionistici dell'Unione europea.

Il 9 novembre 2006 il denunciante ha accettato il trasferimento.

3. Il 30 marzo 2007 il Parlamento ha informato il denunciante di aver commesso un errore nel calcolo dei suoi diritti a pensione. In effetti, essa aveva tenuto conto del grado del denunciante al momento del suo ingresso in Parlamento, mentre avrebbe dovuto tener conto del grado al momento della richiesta. Secondo il calcolo riveduto del Parlamento, i suoi contributi al primo fondo pensione corrisponderebbero a tre anni, sette mesi e 16 giorni di diritti a pensione dell'Unione europea (piuttosto che quattro anni, cinque mesi e 29 giorni) e i suoi contributi al secondo fondo pensione corrisponderebbero a due anni, un mese e 28 giorni di diritti a pensione dell'Unione europea (piuttosto che due anni, otto mesi e tre giorni).

4. Il 22 ottobre 2008 il denunciante si è rivolto al Mediatore.

Oggetto dell'indagine

5. Il denunciante ha affermato che:

i) poiché aveva già accettato il trasferimento dei suoi diritti a pensione sulla base della proposta del Parlamento del 18 maggio 2006, il Parlamento non aveva il diritto di rivedere un fattore determinante, vale a dire il numero di anni trasferiti al regime pensionistico dell'UE;

ii)il Parlamento ha violato il suo legittimo affidamento rivedendo il numero di anni trasferiti al regime pensionistico dell'UE, e

iii) non poteva essere ritenuto responsabile di un errore commesso dal Parlamento.

Per quanto riguarda la seconda affermazione, il Mediatore ha chiesto al Parlamento di indicare se la sua decisione del 30 marzo 2007, che modifica la sua decisione del 18 maggio 2006, fosse conforme alla giurisprudenza dei giudici dell'Unione sulla revoca degli atti amministrativi e, in particolare, alla causa C-90/95 P De Compte/Parlamento [1].

6. Il denunciante ha sostenuto che la decisione iniziale del 18 maggio 2006 doveva essere mantenuta.

7. L'articolo 2, paragrafo 8, dello statuto del Mediatore stabilisce le condizioni per le denunce al Mediatore riguardanti i rapporti di lavoro tra le istituzioni e gli organi comunitari, da un lato, e i loro funzionari e altri agenti, dall'altro. In primo luogo, il denunciante deve aver esaurito tutte le possibilità di presentare richieste e reclami amministrativi interni, in particolare le procedure di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, dello statuto; e, in secondo luogo, che i termini per le risposte da parte dell'autorità così interpellata saranno scaduti. Il denunciante ha esaurito tutti i mezzi di ricorso interni del Parlamento per quanto riguarda la sua decisione sul primo fondo pensione, ma non lo ha fatto per quanto riguarda il secondo fondo pensione. Il parere del Parlamento riguarda solo il primo fondo pensione. Il denunciante ha tuttavia contestato la decisione riguardante sia il primo che il secondo fondo pensione. Tuttavia, dato che il Parlamento ha applicato la stessa rettifica al trasferimento dal secondo fondo pensione, il Mediatore ritiene che il denunciante abbia esaurito tutti i mezzi di ricorso interni relativi al secondo fondo pensione.

L'indagine

8. Il 22 ottobre 2008 il denunciante ha rivolto le sue preoccupazioni al Mediatore. Il 3 dicembre 2008 il Mediatore ha avviato un'indagine e ha trasmesso la denuncia al Parlamento, che ha poi inviato il suo parere al Mediatore. Il parere è stato trasmesso al denunciante, che ha presentato le sue osservazioni il 3 aprile 2009.

9. Il 2 ottobre 2009 il Mediatore ha presentato al Parlamento una proposta di soluzione amichevole. Il 21 dicembre 2009 il Parlamento ha inviato la sua risposta alla proposta di soluzione amichevole. La risposta è stata trasmessa al denunciante, che ha quindi presentato le sue osservazioni il 14 maggio 2010.

10. L'8 settembre 2010 i servizi del Mediatore hanno contattato il Parlamento. Il 9 settembre 2010 il Parlamento ha completato la sua risposta alla proposta di soluzione amichevole. Il 17 settembre 2010 il Mediatore ha inviato questa risposta complementare al denunciante e lo ha invitato a presentare le sue osservazioni, cosa che ha fatto il 28 settembre 2010.

Analisi e conclusioni del Mediatore

Osservazioni preliminari

11. Dopo un'analisi approfondita del fascicolo, il Mediatore ha deciso di trattare le tre accuse e la domanda del denunciante sotto la stessa voce.

A. Asserzioni secondo cui il Parlamento non aveva il diritto di rivedere il numero di anni trasferiti al regime pensionistico dell'UE e la relativa domanda

Argomenti presentati al Mediatore

12. Il denunciante ha dichiarato di accettare il trasferimento dei suoi diritti a pensione al regime pensionistico dell'UE sulla base della proposta del Parlamento del 18 maggio 2006. Il 9 novembre 2006 ha accettato e firmato la decisione relativa al trasferimento. Sostiene che la decisione non può essere modificata e che è inaccettabile che il Parlamento modifichi un fattore per lui determinante al momento della decisione. Secondo il denunciante, la differenza tra la proposta iniziale e quella riveduta ha comportato per lui una perdita di diritti, vale a dire una riduzione del numero di anni e mesi pensionabili trasferiti al regime pensionistico dell'UE. In termini precisi, tale perdita ammontava a un anno, quattro mesi e 18 giorni.

13. Il denunciante ha sostenuto di aver esaminato la proposta iniziale del Parlamento e di averla accolta in buona fede, e che il Parlamento aveva violato le sue legittime aspettative rivedendo successivamente il numero di anni trasferiti al regime pensionistico dell'UE. A suo avviso, la decisione del Parlamento del 18 maggio 2006 si basava sul vecchio Statuto, mentre la sua decisione riveduta si basa sul nuovo Statuto. A suo avviso, non può essere ritenuto responsabile di non aver notato che il personale qualificato del Parlamento avrebbe potuto confondere le disposizioni del vecchio Statuto con quelle del nuovo Statuto. Inoltre, egli ha ritenuto di non poter essere ritenuto responsabile di un errore commesso dal Parlamento. Il denunciante ha sostenuto che la decisione iniziale del 18 maggio 2006 doveva essere mantenuta.

14. Il Parlamento ha spiegato che, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, la determinazione del numero di annualità da accreditare doveva tener conto dello stipendio base e del grado alla data della domanda di trasferimento. Questa regola è stata correttamente indicata nel modulo di calcolo inviato al denunciante l'8 maggio 2006. Al momento della sua domanda di trasferimento, il grado del denunciante era A, per il quale riceveva uno stipendio base mensile di EUR B. La determinazione del numero di annualità era tuttavia erroneamente basata sul suo grado di entrata, che era il grado C, per il quale lo stipendio base mensile era di EUR D. Questi dati errati figuravano nel modulo di calcolo rispettivamente sotto le voci «grado alla data della domanda» e «stipendio base mensile alla data della domanda». La decisione del 18 maggio 2006 era quindi incompatibile con l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII e doveva essere ritirata.

15. Il Parlamento ha riconosciuto che, secondo una giurisprudenza consolidata degli organi giurisdizionali dell'Unione, la revoca di un atto amministrativo favorevole è generalmente soggetta a condizioni molto rigorose [2]. Le condizioni per la revoca si applicano solo se il destinatario dell'atto amministrativo agisce in buona fede e nutre legittime aspettative in merito alla legittimità dell'atto [3]. Il destinatario deve poter invocare l’apparente legittimità della decisione. Nel caso di specie, il calcolo di una pagina, datato 18 maggio 2006, conteneva due indicazioni che non corrispondevano alla situazione del denunciante. I fatti non riguardavano né gli aspetti tecnici né quelli giuridici del calcolo, il che significava che l’errore era facilmente individuabile, anche per una persona che non aveva familiarità con il regime pensionistico dell’Unione. Inoltre, tali fatti riguardavano la situazione personale del denunciante. Pertanto, il denunciante avrebbe dovuto rendersi conto che i calcoli si basavano su dati errati e che l'atto era probabilmente viziato da illegittimità.

16. Secondo il Parlamento, la natura dell'errore era così evidente che il destinatario si sarebbe reso conto che la decisione era chiaramente illegittima. Il denunciante non aveva quindi diritto ad alcun legittimo affidamento quanto alla legittimità della decisione revocata e non poteva invocare la buona fede a suo favore.

17. Il Parlamento ha rilevato che, nella causa C-90/95, la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale dichiarando che il legittimo affidamento, una volta acquisito, non può essere successivamente pregiudicato. Tuttavia, nel caso di specie, dato che vi è stato un errore manifesto, il modulo di calcolo non ha in alcun momento giustificato il legittimo affidamento del denunciante.

18. Il Parlamento ha ammesso che il denunciante non poteva essere ritenuto responsabile di un errore commesso dai suoi servizi. Tuttavia, il dovere di lealtà che, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e dell'articolo 11, paragrafo 1, dello statuto, il denunciante deve al Parlamento implica che il funzionario deve sempre comportarsi in modo da garantire il mantenimento del rapporto di fiducia tra lui e la sua istituzione [4]. L'obbligo di lealtà avrebbe imposto al denunciante, al momento della ricezione del modulo di calcolo contenente informazioni manifestamente errate, di contattare il servizio pensionistico e verificare se la decisione fosse corretta e valida. Ciò avrebbe evitato la creazione di qualsiasi situazione illecita.

19. Nelle sue osservazioni, il denunciante non è d'accordo con quella che ritiene essere la dichiarazione del Parlamento secondo cui ha agito in malafede. Egli ha dichiarato che, quando ha ricevuto la proposta del Parlamento del 18 maggio 2006, ha effettivamente contattato il servizio competente del Parlamento perché non capiva come 17 anni di contributi pensionistici nello Stato membro X potessero equivalere a circa sette anni di contributi nel regime pensionistico dell'UE. Il servizio del Parlamento ha verificato il calcolo e lo ha confermato. Ha nuovamente contattato il servizio competente per chiedere se poteva contestare il calcolo, ma gli è stato detto che non era possibile. Dopo aver esaminato le conseguenze del rifiuto del trasferimento e data la crisi dei fondi pensione nello Stato membro X, il denunciante ha accettato il trasferimento. Egli ha aggiunto che il Parlamento ha commesso due volte lo stesso errore, vale a dire sia per la prima che per la seconda cassa pensioni, e che, pur avendo impiegato più di un anno per accorgersi del suo errore, si aspettava che lo scoprisse immediatamente. I ripetuti errori del Parlamento lo hanno portato a presentare un "fatto compiuto". Il denunciante ha dichiarato che se avesse saputo che la sua pensione trasferibile sarebbe ammontata, in totale, a cinque anni, nove mesi e 14 giorni, non avrebbe mai accettato il trasferimento.

Valutazione preliminare del Mediatore che ha portato a una proposta di soluzione amichevole

20. Il denunciante ha chiesto il trasferimento dei suoi diritti a pensione dallo Stato membro X nel 2006. L’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII dello Statuto applicabile all’epoca così recitava:

"Un funzionario che entra al servizio delle Comunità dopo:

la cessazione dal servizio di un'amministrazione pubblica o di un'organizzazione nazionale o internazionale; oppure

- l'esercizio di un'attività subordinata o autonoma;

ha il diritto (...) di aver versato alle Comunità il capitale, attualizzato alla data del trasferimento effettivo, dei diritti a pensione maturati in virtù di tali servizi o attività.

In tal caso, l'istituzione presso la quale il funzionario presta servizio determina, tenendo conto dello stipendio base, dell'età e del tasso di cambio del funzionario alla data della domanda di trasferimento, mediante disposizioni generali di esecuzione, il numero di anni di servizio pensionabile presso i quali è accreditato nell'ambito del regime pensionistico [dell'Unione] per il precedente periodo di servizio, sulla base del capitale trasferito, previa detrazione di un importo che rappresenta la rivalutazione del capitale tra la data della domanda di trasferimento e la data effettiva del trasferimento." (il corsivo è mio)

21. Dopo aver esaminato la decisione del Parlamento del 18 maggio 2006 e il suo calcolo, il Mediatore ha osservato che la decisione si basa su un grado C e su uno stipendio di D EUR. Egli ha compreso che tali dati corrispondono al grado e allo stipendio del denunciante al momento in cui è diventato agente temporaneo. Tuttavia, il grado del denunciante alla data in cui ha presentato domanda di trasferimento dei diritti a pensione era A e il suo stipendio era di B EUR. Dato che, conformemente allo statuto, il calcolo dovrebbe tenere conto dello stipendio alla data della domanda di trasferimento, il Mediatore ha convenuto con il Parlamento che la sua decisione iniziale non era conforme alle norme pertinenti.

22. Secondo la giurisprudenza relativa al recupero dei pagamenti indebiti (articolo 85 dello Statuto [5]), che si applica per analogia al caso di specie, esistono condizioni che devono essere soddisfatte affinché un funzionario possa trattenere un pagamento indebito. Il Tribunale di primo grado ha dichiarato [6] che, affinché una somma versata senza giustificazione possa essere recuperata, devono essere forniti elementi di prova atti a dimostrare che:

i) il destinatario era effettivamente a conoscenza del fatto che il pagamento non era giustificato; oppure

ii) il pagamento in eccesso era palesemente tale che egli non poteva ignorarlo.

23. A questo proposito, l'espressione "palesemente tale" significa che i pagamenti indebiti devono essere recuperati dall'amministrazione "quando l'errore è uno che non sfugge all'avviso di un funzionario che esercita l'assistenza ordinaria."[7] In sintesi, al denunciante potrebbe essere consentito solo di trattenere la retribuzione aggiuntiva, che sarebbe risultata dall'errore nel calcolo dei suoi diritti a pensione, se, nonostante l'esercizio dell'assistenza ordinaria, non potesse essere a conoscenza del fatto che i diritti a pensione supplementari gli sono stati indebitamente concessi.

24. È evidente che, al momento della presentazione della domanda, il denunciante era a conoscenza del fatto che il suo grado era A e non C, come erroneamente rilevato nella documentazione inviatagli dal Parlamento.

25. Sebbene sia ragionevole supporre che il denunciante non fosse a conoscenza del modo preciso in cui viene calcolato il trasferimento dei diritti a pensione, è chiaro che il denunciante era a conoscenza del fatto che, al momento in cui ha presentato la sua richiesta di trasferimento dei diritti a pensione, il suo grado era uno dei fattori che sarebbero stati presi in considerazione nel calcolo del valore dei suoi diritti a pensione trasferiti. È ragionevole attendersi che un funzionario comprenda che i dati contenuti nei documenti relativi al trasferimento proposto dei diritti a pensione costituiscono fattori che saranno presi in considerazione al momento del calcolo del valore dei diritti a pensione trasferiti. Il grado di funzionario al momento della richiesta di trasferimento è uno degli elementi indicati nei documenti ricevuti dal denunciante.

26. Se è vero che il denunciante potrebbe non essere stato a conoscenza di come e in quale misura questo errore manifesto del Parlamento per quanto riguarda il suo grado avrebbe avuto un impatto sul calcolo dei suoi diritti a pensione, è comunque indubbio che il denunciante sia stato in grado di individuare un errore nei dati utilizzati dal Parlamento. A tale riguardo, il Mediatore ha osservato che, secondo la giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell’Unione, affinché un funzionario possa essere ritenuto in grado di individuare un errore, non è necessario che tale funzionario sia in grado di determinare l’esatta portata dell’errore commesso dall’istituzione [8]. In sintesi, non è necessario dimostrare che il funzionario sia stato in grado di determinare l’esatta portata dell’errore commesso dall’amministrazione. È sufficiente che egli nutra ragionevoli dubbi sulla fondatezza dei pagamenti [9].

27. Il Mediatore ha osservato che, secondo la giurisprudenza consolidata degli organi giurisdizionali dell'Unione [10], nei casi in cui vi siano dubbi sulla fondatezza di un pagamento effettuato nei suoi confronti, la parte interessata deve rivolgersi all'amministrazione per consentirle di effettuare tutte le verifiche necessarie. Il Mediatore ha osservato che il denunciante ha chiesto due volte al Parlamento di verificare se nella sua decisione del 12 maggio 2006 fosse stato commesso un errore. Tuttavia, non vi è alcuna indicazione che, quando ha contattato il Parlamento in merito al trasferimento dei suoi diritti a pensione, lo abbia informato dell’errore relativo al suo grado. Quando ha contattato il Parlamento in merito al calcolo dei suoi diritti a pensione, ha solo cercato di esprimere la sua opinione secondo cui il calcolo sottovalutava i suoi diritti a pensione. Pertanto, i rapporti del denunciante con il Parlamento in merito al trasferimento dei suoi diritti a pensione non gli davano diritto a un legittimo affidamento sul fatto che non vi fosse alcun errore nel calcolo di tali diritti.

28. Il Mediatore ha inoltre rilevato che il Tribunale di primo grado ha dichiarato che il fatto che l'amministrazione non si accorga di un pagamento irregolare in sede di controllo o di ricontrollo del fascicolo di un funzionario non fa sorgere, di per sé, alcun legittimo affidamento da parte dell'interessato. Piuttosto, si limita a dimostrare che l’errore amministrativo è stato ripetuto [11].

29. Il Mediatore ha concluso che non vi era alcuna base per la concessione al denunciante dei diritti a pensione calcolati nella decisione iniziale del Parlamento del 18 maggio 2006.

30. La presente causa non era tuttavia identica alle cause summenzionate, che hanno dato luogo alla giurisprudenza relativa al recupero dei pagamenti indebiti. In tali casi, l’unica conseguenza dell’errore amministrativo era che i funzionari o gli agenti ricevevano denaro al quale non avevano diritto. In tutti questi casi in cui si applicava l’articolo 85 dello Statuto, l’unica conseguenza era il recupero dell’importo versato. Recuperando le somme indebitamente versate, l’amministrazione ha ripristinato la situazione giuridica che sarebbe esistita in assenza dell’errore amministrativo iniziale. Nel caso di specie, l'errore del Parlamento ha dato luogo a due conseguenze: i) il Parlamento ha concesso diritti pensionistici supplementari al denunciante; e ii) sulla base del calcolo del Parlamento, il denunciante è stato indotto a trasferire i suoi diritti a pensione dallo Stato membro X al regime pensionistico dell'UE. In sintesi, il denunciante ha rinunciato al suo diritto di rimanere all'interno del regime pensionistico dello Stato membro X a causa dell'errata offerta del Parlamento. Il Mediatore ha ritenuto che, sebbene il denunciante non debba beneficiare dell'errore del Parlamento e possa mantenere i diritti a pensione supplementari derivanti dal calcolo errato di tali diritti contenuto nella decisione iniziale del Parlamento, né dovrebbe subire le conseguenze del calcolo errato da parte del Parlamento del numero di anni trasferibili al regime pensionistico dell'UE.

31. È probabile che l'errore del Parlamento abbia influenzato il denunciante nella sua decisione di lasciare il regime pensionistico dello Stato membro X. Il Mediatore ha sottolineato al riguardo che, secondo la giurisprudenza dei giudici dell'Unione, "il "diritto" di cui all'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello statuto è inteso a conferire ai funzionari un diritto che essi possono esercitare liberamente."[12] Affinché un diritto sia considerato "liberamente esercitato", la persona che esercita il diritto deve ricevere le informazioni accurate necessarie per esercitare tale diritto. Il Mediatore ha quindi concluso in via provvisoria che l'errore del Parlamento ha limitato la libertà del denunciante di esercitare tale diritto e che ciò può costituire un caso di cattiva amministrazione da parte del Parlamento.

32. Alla luce di quanto precede, il Mediatore ha presentato una proposta di soluzione amichevole in appresso, conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, dello statuto del Mediatore europeo. Al fine di correggere il potenziale caso di cattiva amministrazione, il Parlamento potrebbe ripristinare la situazione giuridica che sarebbe esistita in assenza dell'errore amministrativo iniziale. Essa potrebbe quindi mettere il denunciante nella posizione in cui si sarebbe trovato se non fosse stato commesso alcun errore. Sulla base della proposta modificata contenuta nella decisione rettificata del Parlamento relativa ai suoi diritti a pensione, al denunciante potrebbe essere data la possibilità di trasferire i suoi diritti a pensione dallo Stato membro X al regime pensionistico dell'UE o di restituire i suoi diritti a pensione dallo Stato membro X ai regimi pensionistici di tale Stato membro. Se il Parlamento non è in grado di presentare tale offerta al denunciante in questo momento, potrebbe versargli un pagamento ex gratia a titolo di risarcimento per le potenziali perdite che avrebbe potuto subire a seguito dell'accettazione di trasferire i suoi diritti pensionistici al regime pensionistico dell'UE, sulla base di ipotesi errate causate dall'errore del Parlamento.

Le argomentazioni presentate al Mediatore dopo la sua proposta di soluzione amichevole

33. Il Parlamento ha accolto la prima proposta di soluzione amichevole, ossia concedere al denunciante il diritto di scegliere se mantenere il trasferimento dei diritti a pensione trasferiti dai regimi pensionistici dello Stato membro X al regime pensionistico dell'UE o restituire i diritti a pensione ai regimi pensionistici dello Stato membro X.

34. Il Parlamento rileva tuttavia di non poter garantire che il fondo pensione dello Stato membro X accetti tale "ritrasferimento", poiché quest'ultimo dipenderà interamente dall'atteggiamento del fondo pensionistico interessato e dalla legislazione nazionale applicabile.

35. Il Parlamento ha pertanto chiesto al suo servizio competente di contattare il denunciante per verificare se desidera che il Parlamento esamini se i fondi pensione dello Stato membro X sarebbero disposti ad accettare un ritrasferimento dei diritti a pensione allo Stato membro X o se preferisce mantenerli nel regime pensionistico dell'UE.

36. Nelle sue osservazioni sulla risposta del Parlamento, il denunciante ha ritenuto di non avere altra scelta che accettare la situazione così com'è. A suo avviso, non sarebbe più possibile restituire i fondi ai regimi pensionistici dello Stato membro X e, in ogni caso, sarebbe giuridicamente dubbio. Il denunciante ha indicato che il servizio competente del Parlamento non lo ha mai contattato. Ha concluso dicendo che è stato commesso un errore per il quale nessuno ha accettato la responsabilità. Afferma che tutti i membri del personale dovrebbero essere informati in modo approfondito per verificare eventuali atti amministrativi che li riguardano.

37. Dopo aver esaminato le osservazioni del denunciante, i servizi del Mediatore hanno contattato il Parlamento per verificare se avesse effettivamente contattato il denunciante. Successivamente, il Parlamento ha scritto al denunciante, invitandolo a confermare la sua decisione di trasferire i suoi diritti a pensione dello Stato membro X al regime pensionistico dell'UE o a informarlo della sua volontà di trasferire nuovamente i suoi diritti a pensione allo Stato membro X. Il Parlamento ha specificato che la restituzione dei diritti a pensione del denunciante allo Stato membro X richiederebbe l'accordo dei fondi pensione dello Stato membro X.

38. Nelle sue ulteriori osservazioni, il denunciante ha indicato di essere obbligato a confermare la sua decisione iniziale di trasferire i suoi diritti a pensione dello Stato membro X al sistema pensionistico dell'UE perché il Parlamento non era in grado di dire se sarebbe stato possibile trasferire i suoi diritti a pensione dello Stato membro X ai fondi pensione in tale Stato membro. Il denunciante ha deplorato il fatto che il Parlamento non abbia indagato se i suoi diritti pensionistici dello Stato membro X potessero essere restituiti allo Stato membro X.

Valutazione del Mediatore dopo la sua proposta di soluzione amichevole

39. Il Mediatore desidera innanzitutto ribadire che non vi era alcuna base giuridica per la decisione di concedere al denunciante i diritti a pensione calcolati nella decisione iniziale del Parlamento del 18 maggio 2006. Ciò era dovuto al fatto che tale decisione non era conforme alle norme pertinenti. Inoltre, il Mediatore osserva che il denunciante non aveva alcuna legittima aspettativa in merito ai diritti pensionistici in eccesso sorti a seguito di tale calcolo iniziale.

40. Il Mediatore si compiace del fatto che il Parlamento abbia accettato la sua prima proposta di soluzione amichevole. Con lettera del 9 settembre 2010 ha offerto al denunciante la possibilità di trasferire i suoi diritti a pensione dello Stato membro X al regime pensionistico dell'UE o di restituire i suoi diritti a pensione ai regimi pensionistici dello Stato membro X. Egli osserva inoltre che il denunciante ha confermato la sua decisione di trasferire i suoi diritti a pensione dello Stato membro X al sistema pensionistico dell'UE.

41. Tuttavia, questa soluzione non sembra soddisfare il denunciante, che ritiene di essere "obbligato" a confermare la sua decisione iniziale. Il Mediatore non concorda con l'affermazione del denunciante secondo cui egli era "obbligato" a confermare la sua decisione iniziale di trasferire i suoi diritti pensionistici al sistema pensionistico dell'UE. Se il denunciante desidera davvero che i suoi diritti pensionistici siano restituiti allo Stato membro X, nulla gli impedisce di chiedere al Parlamento di adottare le misure necessarie per tentare di effettuare tale operazione. L'unica conclusione che si può trarre dalla reticenza del denunciante a compiere un tale passo è che, in realtà, egli non desidera che i suoi diritti a pensione siano ritrasferiti al sistema dello Stato membro X. Sembra quindi che, quando ha confermato la sua decisione iniziale di trasferire i suoi diritti a pensione al regime pensionistico dell'UE, non lo abbia fatto sotto costrizione, ma piuttosto dopo aver debitamente considerato la possibilità di restituire i suoi diritti a pensione ai regimi pensionistici dello Stato membro X.

42. Il Mediatore concorda inoltre sul fatto che sarebbe difficile per il Parlamento chiedere alle autorità previdenziali dello Stato membro X di accettare il trasferimento dei diritti a pensione del denunciante, a meno che il denunciante non abbia prima convenuto che avrebbe effettivamente accettato tale trasferimento.

43. Alla luce di quanto precede, il Mediatore ritiene che non siano giustificate ulteriori indagini.

B. Conclusioni

Sulla base della sua indagine su questa denuncia, il Mediatore la chiude con la seguente conclusione:

Non sono giustificate ulteriori indagini.

Il denunciante e il Parlamento saranno informati di tale decisione.

 

P. Nikiforos Diamandouros

Fatto a Strasburgo, il 18 aprile 2011


[1] Causa C-90/95 P, De Compte/Parlamento, Racc. 1997, pag. I-1999.

[2] causa T-416/04, Kountouli/Consiglio, Racc. FP pagg. I-A-2-181 e II-A-2-897, punto 149; Causa C-90/95 P, De Compte/Parlamento, citata, punti 35-40; Causa 54/77 Herpels/Commissione, Racc. 1978, pag. 585.

[3] Causa C-90/95 P, De Compte/Parlamento, citata, punto 35; Causa T-416/04, Kountouli/Consiglio, citata, punto 161; nel contesto degli aiuti di Stato, causa C-158/06, Stichting ROM-projecten/staatssecretaris van Economische Zaken (Raccolta 2007, pag. I-5103).

[4] Causa T-273/94, N/Commissione (Raccolta 1997, pagg. IA-97 e II-289, punto 129).

[5] L'articolo 85 dello statuto stabilisce che "[l]a somma versata in eccesso è recuperata se il beneficiario era a conoscenza del fatto che il pagamento non era giustificato o se il fatto che il pagamento in eccesso era palesemente tale da non poterlo ignorare".

[6] Causa T-205/01 Ronsse/Commissione, Racc. 2002, parte II, pag. 1065. Il paragrafo 45 così recita in francese: "Pour qu'une somme versée sans justification puisse être répétée, la preuve doit être administrée que le bénéficiaire avait une connaissance effective du caractère irrégulier du paiement ou que l'irrégularité du versement était si évidente que le bénéficiaire ne pouvait manquer d'en avoir connaissance."

[7] causa 310/87, Stempels/Commissione (Raccolta 1989, pag. 43); cfr. anche causa T-156/96, Jensen/Commissione (Raccolta 1998, PI pagg. I-A-411 e II-1173, punto 63).

[8] Causa T-348/00, Barth/Commissione, Racc. PI pagg. II-557, punti 27, 29-30, 33-36.

[9] causa T-122/95, Chabert/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-19 e II-63, punti 35-36; Causa T-14/03, Di Marzio/Commissione, Racc. FP pagg. I-A-43 e II-167, punto 90. Infatti, secondo il Mediatore, il motivo stesso per l'invio di una documentazione della parte interessata che esponga i fattori di cui si terrà conto nel calcolo dei diritti a pensione è quello di consentire alla parte interessata la possibilità di correggere eventuali errori in tali dati.

[10] Causa T-156/96, Jensen/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-411 e II-1173, punto 63.

[11] Causa T-324/04 F/Commissione [2007], non ancora pubblicata, punti 156, 164-166, 170. Cfr. anche le cause T-180/02 e T-113/03, Gouvras/Commissione (Raccolta 2004, PI pagg. I-A-225 e II-987, punti 112-114).

[12] Causa 137/80, Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio, Racc. 1980, pag. 2393, punto 13.

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