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Relazione sull'ispezione e sulla riunione del Mediatore europeo relative alla decisione della Commissione europea di aggiudicare a BlackRock un contratto per lo sviluppo di strumenti per l'integrazione dei fattori ESG nel quadro prudenziale bancario dell'UE
Inspection Report - Date Monday | 14 September 2020
Case 853/2020/KR - Opened on Wednesday | 20 May 2020 - Decision on Monday | 23 November 2020 - Institution concerned European Commission ( No maladministration found ) - Country Belgium
Case 1032/2020/KR - Opened on Monday | 06 July 2020 - Decision on Monday | 23 November 2020 - Institution concerned European Commission ( No maladministration found ) - Country Belgium
Case 1119/2020/KR - Opened on Monday | 06 July 2020 - Decision on Monday | 23 November 2020 - Institution concerned European Commission ( No maladministration found ) - Country Belgium
RECLAMI: 853/2020/KR, 1032/2020/KR e 1119/2020/KR
Titolo dell'indagine comune: Decisione della Commissione europea di aggiudicare un contratto a BlackRock Investment Management (UK) Limited ("BlackRock Investment Management") per la realizzazione di uno studio sull'integrazione degli obiettivi ambientali, sociali e di governance (ESG) nelle norme bancarie dell'UE
Data: mercoledì, 15 luglio 2020
Modalità di ispezione a distanza — Chiamata della Commissione «Webex»
Presente:
Per la Commissione europea:
Capo unità, DG FISMA
Capo settore, DG FISMA
Capo unità, DG FISMA
Capo unità aggiunto, DG FISMA
Responsabile delle politiche, DG FISMA
Capo unità, DG FISMA
Responsabile delle politiche, DG FISMA
Esperto nazionale distaccato, DG FISMA
Assistente al bilancio, DG FISMA
Assistente finanziario e contrattuale, DG FISMA
Coordinatore per le relazioni interistituzionali, Relazioni con il Mediatore europeo, Segretariato generale
Per il Mediatore europeo:
Fergal Ó Regan, capo dell'unità d'inchiesta 2
Koen Roovers, responsabile del caso
Scopo del controllo dei documenti/della riunione
La Mediatrice sta esaminando il modo in cui la Commissione ha valutato il rischio di conflitti di interesse rappresentato dall'offerta di BlackRock Investment Management, in relazione ai compiti specifici da svolgere nell'ambito dello studio in questione.
L'ispezione e la riunione sono state richieste dal Mediatore per esaminare il fascicolo relativo alla decisione della Commissione di aggiudicare un contratto a BlackRock Investment Management (UK) Limited ("BlackRock Investment Management") per realizzare uno studio sull'integrazione degli obiettivi ambientali, sociali e di governance (ESG) nelle norme bancarie dell'UE (riferimento: FISMA/2019/024/D) e per chiarire alcune questioni con i rappresentanti competenti della Commissione.
Introduzione e informazioni procedurali
Il gruppo di indagine del Mediatore ha presentato brevemente il mandato del Mediatore, nonché le disposizioni che si applicano in materia di riservatezza quando il Mediatore ispeziona documenti e chiede informazioni all'amministrazione dell'UE.
Il gruppo incaricato dell'inchiesta ha osservato che la Commissione riceverà un progetto di rapporto di ispezione/riunione da riesaminare. La relazione sarà quindi inviata ai denuncianti.
Le informazioni riservate saranno inserite in un allegato separato che non sarà condiviso con i denuncianti o il pubblico.
Documenti ispezionati
In risposta alla richiesta della Mediatrice, il 14 luglio 2020 la Commissione ha condiviso la seguente documentazione riservata, con l'esclusione dei dati personali:
- un indice contenente riferimenti e descrizioni dei documenti, nonché osservazioni della Commissione intese ad assistere il Mediatore nell'ispezione;
- una copia del "vademecum sugli appalti pubblici", un documento della Commissione per uso interno contenente orientamenti per il personale che si occupa delle procedure di appalto pubblico;
- una copia di un documento della Commissione per uso interno contenente orientamenti per il personale che tratta le richieste di accesso del pubblico relative agli appalti e alle sovvenzioni;
- copia di un documento sulla nomina del comitato di valutazione della Commissione per la procedura di gara con riferimento FISMA/2019/024/D;
- una copia del verbale di apertura delle offerte della Commissione per la FISMA/2019/024/D;
- copie delle offerte tecniche e finanziarie di BlackRock Investment Management presentate nell'ambito della procedura di gara con riferimento FISMA/2019/024/D;
- una copia della relazione di valutazione della Commissione sulle offerte ricevute nell'ambito della procedura di gara con riferimento FISMA/2019/024/D;
- copie delle lettere scambiate tra la Commissione e BlackRock Investment Management, comprese due richieste di chiarimenti da parte della Commissione e due risposte di BlackRock Investment Management (la prima delle quali ha due allegati);
- copie della corrispondenza tra la Commissione e un deputato al Parlamento europeo;
- una copia della decisione di aggiudicazione della Commissione;
- una copia del contratto di servizi tra la Commissione e BlackRock Investment Management.
Le informazioni pubblicamente disponibili condivise dalla Commissione comprendevano:
- una copia del regolamento finanziario [1];
- un link al sito web della Commissione con informazioni pubbliche sulla procedura di gara con riferimento FISMA/2019/024/D [2];
- un link alle informazioni sull'aggiudicazione dell'appalto [3] a BlackRock Investment Management, che la Commissione ha reso pubbliche dopo aver risposto al denunciante [4].
Informazioni scambiate
Prima della riunione, il gruppo di indagine del Mediatore aveva condiviso con i rappresentanti della Commissione un elenco di possibili punti di discussione (domande riportate di seguito).
Alla squadra investigativa del Mediatore sono stati forniti i documenti da ispezionare il 14 luglio. Il gruppo di indagine del Mediatore è stato pertanto in grado di porre domande relative al contenuto di tali documenti durante la riunione di ispezione del 15 luglio. Poiché la maggior parte dei documenti è considerata riservata dalla Commissione (in linea con una richiesta di BlackRock Investment Management e con le norme della Commissione stessa), ai fini della presente ispezione il Mediatore considererà riservate le domande e le risposte relative al contenuto di tali documenti. Tale opinione non ha alcuna incidenza sulla questione se i documenti in questione, nonché le relative domande e risposte, possano eventualmente essere resi pubblici conformemente al diritto applicabile.
A titolo introduttivo, i rappresentanti della Commissione hanno indicato di aver compreso che la questione chiave in gioco nell’indagine della Mediatrice era la valutazione da parte della Commissione del rischio di conflitti di interesse nell’offerta di BlackRock Investment Management.
Domande
1. Sono state debitamente rispettate tutte le procedure applicabili, in particolare per quanto riguarda la valutazione di eventuali conflitti di interesse e le misure per prevenirli?
I rappresentanti della Commissione hanno sottolineato che il regolamento finanziario stabilisce le norme, alle quali la Commissione si attiene, per le modalità di svolgimento delle procedure di appalto pubblico. Il vademecum sugli appalti pubblici fornisce ulteriori orientamenti al personale della Commissione in questo settore. Qualsiasi singola fase e decisione in una procedura di appalto, compresa la decisione di respingere un'offerta, deve essere giustificabile ai sensi del presente "regolamento". I rappresentanti della Commissione hanno indicato che, se la Commissione dovesse adottare una decisione sulla base di elementi diversi da quelli pienamente disciplinati dal regolamento finanziario, tale decisione potrebbe essere impugnata dinanzi alla Corte.
In particolare, i rappresentanti della Commissione hanno fatto riferimento:
- considerando 104 del regolamento finanziario che menziona due scenari specifici di possibili conflitti di interesse;
- l'articolo 167 che specifica i criteri da seguire in sede di aggiudicazione degli appalti;
- l'articolo 171 sull'annullamento della procedura di appalto che impone alla Commissione di giustificare tale annullamento; e
- Allegato I sugli appalti.
I rappresentanti della Commissione hanno spiegato che, prima di aggiudicare un appalto, la Commissione verifica che gli offerenti non siano soggetti a un conflitto di interessi che possa incidere negativamente sull'esecuzione del contratto [5] . Nel caso di specie, il comitato di valutazione non ha individuato alcun conflitto di interessi, che possa incidere negativamente sull’esecuzione del contratto, tra i compiti della BlackRock Investment Management nell’ambito del contratto e la sua attività di investimento, data la natura, il contesto e i compiti dello studio.
A tale riguardo, i rappresentanti della Commissione hanno osservato che la DG FISMA e il comitato di valutazione erano ben consapevoli del modello di business e delle operazioni di BlackRock Investment Management. Hanno inoltre osservato che BlackRock gestisce investimenti per conto di altri e che, date le dimensioni del portafoglio di investimenti di BlackRock, è probabile che copra molti settori diversi, tra cui ingenti investimenti nelle energie rinnovabili e nei combustibili fossili.
Il comitato di valutazione aveva inoltre stabilito che la BlackRock Investment Management non era esclusa dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione sulla base di una delle situazioni individuate all’articolo 136 del regolamento finanziario (che stabilisce i «criteri di esclusione»), che soddisfaceva i criteri di selezione e che, conformemente ai criteri di aggiudicazione, l’offerta della BlackRock Investment Management presentava il miglior rapporto qualità/prezzo.
Date tali circostanze, i rappresentanti della Commissione hanno osservato che non vi erano motivi giuridicamente difendibili per escludere BlackRock Investment Management dalla procedura di gara. Hanno spiegato che l'interesse professionale conflittuale di un offerente doveva essere valutato in termini di incidenza negativa sull'esecuzione del contratto.[6] Data la natura e il contesto dello studio e i compiti da svolgere, la Commissione ha concluso che non vi erano rischi ingestibili in termini di attività di investimento di BlackRock Investment Management che potessero incidere negativamente sul suo lavoro per lo studio.
2. Ritiene la Commissione che le misure presentate da BlackRock Investment Management per prevenire i conflitti di interesse siano adeguate?
I rappresentanti della Commissione hanno osservato che le misure che BlackRock Investment Management ha incluso nella sua offerta per prevenire i conflitti di interesse sono state considerate un vantaggio rispetto ad altre offerte, ma non un elemento determinante.
I rappresentanti della Commissione hanno ricordato che le condizioni generali del contratto firmato contengono disposizioni standard in materia di conflitti di interessi. BlackRock Investment Management è tenuta ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire eventuali conflitti di interesse. In caso di conflitto di interessi durante l'esecuzione del contratto, BlackRock Investment Management deve informare la Commissione per iscritto il prima possibile e deve immediatamente intervenire per porre rimedio alla situazione.
In tale contesto, è stato considerato un punto di forza dell'offerta il fatto di aver indicato come sarebbe stato rispettato questo importante obbligo contrattuale. I rappresentanti della Commissione hanno osservato che, al contrario, nessuna delle altre offerte indicava in modo altrettanto dettagliato in che modo gli offerenti si sarebbero tutelati dai conflitti di interesse durante l’attuazione. Ciò nonostante il fatto che un conflitto di interessi che potrebbe incidere negativamente sull'esecuzione del contratto potrebbe potenzialmente insorgere per qualsiasi organizzazione o individuo. Potrebbero sorgere più tardi, durante l'esecuzione del contratto, a quel punto dovrebbero essere affrontati.
I rappresentanti della Commissione hanno spiegato che la natura e il contesto dello studio, nonché i compiti da svolgere, sono gli elementi più importanti per quanto riguarda l’insorgere di rischi di conflitti di interesse professionali (cfr. anche la risposta alla domanda 4).
È stato sottolineato che il rischio di conflitti di interesse che potrebbero incidere sull'esecuzione del contratto è preso molto sul serio in tutti i contratti di studio e che la Commissione rescinderà il contratto con BlackRock Investment Management qualora non aderisca scrupolosamente alle disposizioni del contratto.
Il personale competente della Commissione è ora regolarmente in contatto con BlackRock Investment Management (se non settimanalmente, ogni due o tre settimane). In quanto tale, si seguono i progressi compiuti da BlackRock Investment Management sul contratto e, come per tutti i contratti, si presta particolare attenzione a qualsiasi potenziale prova emergente di una violazione degli impegni da parte del contraente.
3. Dispone la Commissione dei mezzi necessari per monitorare l'efficacia delle misure volte a prevenire i conflitti di interesse?
I rappresentanti della Commissione hanno dichiarato che l’efficacia della barriera informativa di BlackRock Investment Management [7] è soggetta a verifiche periodiche da parte del suo dipartimento Legal & Compliance e di revisori interni ed esterni. Hanno inoltre ricordato che, qualora fosse necessario, l'articolo II.24.1 del contratto conferisce alla Commissione e all'OLAF il diritto di verificare o richiedere un audit sull'esecuzione del contratto.
4. Ritiene la Commissione che BlackRock Financial Markets Advisory (FMA), che è il team incaricato dell'esecuzione del contratto, e BlackRock Investment Management abbiano un interesse finanziario condiviso?
I rappresentanti della Commissione hanno confermato al gruppo di indagine della Mediatrice che l'unità operativa BlackRock Investment Management che condurrà lo studio, vale a dire BlackRock Financial Markets Advisory (FMA), è parte integrante di BlackRock Investment Management. Questo fatto non è stato considerato un ostacolo alla decisione di aggiudicare l'appalto: i. la natura dell'appalto, ii. i compiti e iii. le garanzie messe in atto da Blackrock Investment Management.
In tale contesto, la Commissione ha preso in considerazione:
i. la natura dello studio, che è stato descritto come in larga misura di natura tecnica e analitica e che ha riassunto come inventario e raccolta di prove. Nello svolgimento di tali attività, BlackRock Investment Management deve conseguire obiettivi chiari che includono, ad esempio, l'organizzazione di due seminari con le parti interessate (in cui i risultati di BlackRock Investment Management sarebbero verificati) e l'individuazione delle migliori pratiche.
I rappresentanti della Commissione hanno affermato che BlackRock Investment Management dispone di un margine di discrezionalità molto limitato per quanto riguarda il modo in cui sintetizza e presenta le sue conclusioni. Ancora più importante, il contratto non richiede a BlackRock Investment Management di fornire consulenza alla Commissione sulle politiche future.
ii. Il contesto dello studio, vale a dire lo studio che BlackRock Investment Management sta conducendo, è solo una delle numerose relazioni, consultazioni e studi che la Commissione ha condotto e realizzerà nel settore della finanza sostenibile.
5. Il contratto richiede che BlackRock Investment Management tenga conto del lavoro di 12 organizzazioni che lavorano sulla finanza sostenibile. BlackRock è membro di due di queste organizzazioni, organizzate in base ai membri, vale a dire la task force del Consiglio per la stabilità finanziaria sull'informativa finanziaria relativa al clima (TCFD) e il gruppo di lavoro sulla finanza sostenibile (SFWG) dell'IIF. Alla luce del considerando 104 del regolamento finanziario [8], nutre preoccupazioni la Commissione in merito all'imparzialità di BlackRock Investment Management per quanto riguarda questa parte dello studio? Se no, perché no?
I rappresentanti della Commissione hanno dichiarato di essere a conoscenza del coinvolgimento di BlackRock nella TCFD e nella SFWG, ma che ciò non desta preoccupazione in relazione al contratto per lo studio. Hanno percepito l'influenza che BlackRock ha su questi flussi di lavoro da limitare, perché la TCFD e la SFWG sono organizzazioni con vari membri, di cui BlackRock è solo uno. Per contro, si è ritenuto che il lavoro di BlackRock Investment Management sullo studio non fosse probabilmente influenzato indebitamente dalla sua partecipazione alle due organizzazioni.
In ogni caso, la Commissione è a conoscenza del contenuto di tali filoni di lavoro e seguirà da vicino i progressi dello studio, anche per quanto riguarda la presa in considerazione da parte di BlackRock Investment Management di tali filoni di lavoro.
6. La Commissione ha considerato i motivi per cui BlackRock Investment Management avrebbe potuto vincere il contratto?
I rappresentanti della Commissione hanno spiegato che non sarebbe giusto che essi «speculassero» le motivazioni degli offerenti. Una valutazione delle motivazioni degli offerenti non era prevista né in linea con lo spirito del regolamento finanziario. Hanno invece osservato che il comitato di valutazione si è basato sull'applicazione della legislazione adottata dai colegislatori, valutando tra l'altro:
- se gli offerenti soddisfano i criteri di selezione, esclusione e aggiudicazione;
- se gli offerenti fossero soggetti a conflitti d'interessi professionali che possono incidere negativamente sull'esecuzione dell'appalto, e
- il rapporto qualità/prezzo delle loro offerte.
Per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo, i rappresentanti della Commissione hanno ricordato che, data la qualità tecnica dell'offerta di BlackRock Investment Management, sarebbe stata l'offerta economicamente più vantaggiosa anche se il prezzo offerto fosse stato molto più elevato.
Per quanto riguarda il prezzo relativamente basso dell’offerta di BlackRock Investment Management, la Commissione aveva chiesto a BlackRock Investment Management di fornire ulteriori dettagli [9]. Sulla base delle informazioni fornite da BlackRock Investment Management, non vi erano indicazioni che il prezzo dell'offerta fosse anormalmente basso. In particolare, la Blackrock Investment Management ha confermato di rispettare il diritto ambientale, sociale e del lavoro e di non ricevere aiuti di Stato.
Fine della relazione
Bruxelles, 17.7.2020
Fergal Ó Regan Koen Roovers
Capo dell'unità Richieste di informazioni 2 Responsabile del caso, unità Richieste strategiche
[1] Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, cfr.: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1046.
[2] Cfr. https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-documents.html?cftId=5201.
[3] Il contratto prevede uno studio sullo sviluppo di capacità per lo sviluppo di strumenti e meccanismi per l'integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nel quadro prudenziale bancario dell'UE e nelle strategie aziendali e nelle politiche di investimento delle banche.
[4] Cfr. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/200612-information-awarding-contract _0.pdf.
[5] Conformemente all'articolo 167, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.
[6] Articolo 167, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.
[7] La "barriera informativa" di BlackRock Investment Management "[assicura] la separazione fisica delle attività del progetto dal gruppo BlackRock Investments e che le informazioni relative allo studio non fluiscano ad altre parti dell'attività di BlackRock", cfr.: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/200612-information-awarding-contract _0.pdf.
[8] Il considerando 104 recita: "[..] gli operatori economici potrebbero trovarsi in una situazione in cui non dovrebbero essere selezionati per l'esecuzione di un contratto a causa di un conflitto di interessi professionali. Ad esempio, una società non dovrebbe valutare un progetto a cui ha partecipato o un revisore non dovrebbe essere in grado di sottoporre a revisione i conti che ha precedentemente certificato".
[9] Conformemente al punto 23 dell'allegato 1 del regolamento finanziario.