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Decisione nel caso 343/2019/EIS in merito alla gestione da parte dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati di una denuncia contro un broker online basato a Cipro

Denuncia presentata all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)

1. L’8 febbraio 2019 il denunciante ha presentato ad ESMA una denuncia contro le autorità cipriote che il denunciante sostiene abbiano ingiustamente deciso di non agire contro un broker online basato a Cipro. Il denunciante sostiene di essere, insieme a migliaia di persone in tutto mondo, vittima di una truffa da parte di tale broker.

Risposta di ESMA al denunciante

2. Il 22 febbraio 2019 ESMA ha risposto al denunciante facendo riferimento ad una precedente comunicazione del settembre 2017[1] in cui l’aveva informato della decisione, presa dal suo presidente, di non aprire un’indagine nei confronti dell’autorità pubblica cipriota garante del mercato finanziario[2].

3. ESMA ha poi illustrato al denunciante come tale decisione fosse stata presa prendendo in considerazione i suoi obiettivi e compiti, l’Articolo 17 del Regolamento (UE) 1095/2010[3], le informazioni in suo possesso sul soggetto della denuncia ed i fattori positivi e negativi per un’indagine indicati nelle Regole di Procedura sulle indagini per violazione del diritto dell’UE[4].

4. ESMA ha concluso dichiarando la denuncia inammissibile in quanto concernente un argomento sostanzialmente identico ad uno su cui ESMA ha già informato il denunciante o su cui ha adottato una posizione chiara, pubblica e coerente[5]

5. Non essendo il denunciante soddisfatto della risposta ricevuta si è rivolto alla Mediatrice europea presentando una denuncia.

Risultato dell’indagine della Mediatrice europea

6. Sulla base delle informazioni ricevute dal denunciante appare che ESMA abbia ragionevolmente risposto al denunciante fornendo una spiegazione adeguata della sua decisione. Questa decisione è conforme ai poteri statutari di ESMA.

7. La Mediatrice europea ha quindi deciso di archiviare il caso con la seguente conclusione[6]:

Non vi è stata cattiva amministrazione.

 

Marta Hirsch-Ziembińska

Capa dell'Unità 1 - Indagini e TIC

Strasburgo, 15/03/2019

 

[1] Una copia di tale documento non è stata fornita dal denunciante.

[2] Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC).

[3] Regolamento (UE) 1095/2010 del 24 novembre 2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione, GU 2010 L 331, p. 84.

[4] Decisione ESMA/2012/BS/87rev, Rules of procedure on breach of Union law investigations, Allegato II, disponibile a https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/rules_of_procedure_on_breach_of_union_law_investigations.pdf.

[5] Decisione ESMA/2012/BS/87rev (3), Allegato I (6).

[6] La presente denuncia è stata trattata in delega per la gestione dei casi, ai sensi dell’articolo 11 della decisione del Mediatore europeo che adotta disposizioni di attuazione.