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Decisione sull'azione della Commissione europea relativa al modo in cui il suo ufficio di gestione dei pagamenti (PMO) ha comunicato a un membro del personale in merito alle questioni relative all'accessibilità e alla disabilità (1234/2024/ET)

Mercoledì | 30 luglio 2025

Il caso riguardava il fatto che un membro del personale del Paymaster Office (PMO) della Commissione europea ha accidentalmente inviato un'e-mail al denunciante, che ha ritenuto offensivo.

Il Mediatore ha ritenuto che il contenuto dell'e-mail in questione fosse effettivamente inappropriato, ma ha ritenuto che la Commissione avesse adottato misure adeguate per affrontare la questione, in particolare scusandosi con il denunciante e adottando misure per evitare che tali incidenti si verificassero in futuro, in particolare ricordando ai membri del personale il loro obbligo di comunicare educatamente.

Il Mediatore ha archiviato il caso constatando che non erano giustificate ulteriori indagini.  

Decisione sul modo in cui la Commissione europea ha trattato una richiesta di aiuto per coprire i bisogni educativi speciali del figlio di un membro del personale (caso 88/2024/ET)

Lunedì | 02 dicembre 2024

Il caso riguardava il rifiuto da parte della Commissione europea di concedere un aiuto a un membro del personale per coprire i bisogni educativi speciali di suo figlio, che è una possibilità prevista dallo statuto dei funzionari dell'UE. La Commissione ha basato la sua decisione sulle norme interne concordate dalle istituzioni dell'UE in materia di aiuti. Le norme stabiliscono che i minori le cui disabilità sono considerate inferiori a una determinata soglia (20%) non sono considerati ammissibili. Nei casi riguardanti la scolarizzazione di un minore, la Commissione richiede inoltre che un richiedente fornisca un certificato delle scuole europee attestante che la scuola non è in grado di soddisfare le esigenze del minore, cosa che il denunciante non aveva fatto. 

Il Mediatore ha riscontrato che non vi era alcun errore manifesto nel modo in cui la Commissione ha gestito il caso e ha archiviato il caso non riscontrando alcuna cattiva amministrazione da parte della Commissione.

Tuttavia, il Mediatore ha ritenuto che le disposizioni delle norme relative alla soglia di disabilità del 20 % possano essere in contrasto con gli obblighi della Commissione ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD). Il Mediatore ha pertanto suggerito alla Commissione di avviare il processo di revisione delle norme, tenendo conto dei risultati della presente indagine. Ciò implica un processo decisionale che coinvolga le altre istituzioni dell'UE.

Decisione relativa al rifiuto della Commissione europea di concedere un "assegno per figli a carico" a un membro del personale con un figlio disabile (caso 535/2021/VS)

Giovedì | 23 febbraio 2023

Il caso riguardava il rifiuto da parte della Commissione europea di concedere a un membro del personale con un figlio disabile un "assegno per figli a carico doppio", previsto dallo statuto dei funzionari dell'UE per l'assistenza alla cura dei figli con disabilità. La Commissione ha basato la sua decisione sulle norme interne concordate dall'amministrazione dell'UE in merito all'indennità, in base alle quali i minori le cui disabilità sono considerate inferiori a una determinata soglia non sono considerati ammissibili.

Il Mediatore ha ritenuto che l'utilizzo di soglie sul grado di disabilità per escludere automaticamente alcuni bambini con disabilità sia in contrasto con la pertinente disposizione dello statuto dei funzionari. L’indennità è destinata a coprire i casi di «spese gravose» e lo Statuto non fa alcun riferimento al grado di invalidità. Inoltre, sebbene la fissazione di soglie sul grado di disabilità per determinare l'ammissibilità al sostegno finanziario possa rendere le questioni più semplici e prevedibili da un punto di vista amministrativo, sembra essere in contrasto con gli obblighi dell'amministrazione dell'UE ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD).

Nel corso dell'indagine, il Mediatore ha presentato alla Commissione una proposta di soluzione volta ad avviare il processo di revisione delle norme applicabili, che coinvolgerà le altre istituzioni dell'UE. Ha inoltre esortato la Commissione a riesaminare la richiesta del denunciante relativa all'assegno per figli a carico, tenendo conto della constatazione di cui sopra, ossia a non respingerla unicamente a causa del grado di disabilità che il figlio è stato ritenuto avere. Poiché il processo di revisione delle norme applicabili potrebbe richiedere un certo tempo e per garantire la parità di trattamento, il Mediatore ha inoltre esortato la Commissione a tenere conto di tale indagine nell'esaminare tutte le richieste pendenti e future relative all'assegno per figli a carico. Ciò implica la valutazione caso per caso di ciascuna domanda di assegno per figli a carico doppio e non l'esclusione di eventuali domande per il solo fatto che la disabilità del figlio è considerata inferiore a una determinata soglia.

In risposta alla proposta di soluzione, la Commissione ha avviato un processo di revisione delle norme che stabiliscono l'approccio basato sulle soglie, che potrebbe portare alla loro revisione. Il Mediatore si compiace del fatto che la Commissione abbia agito su questo aspetto della sua proposta di soluzione.

Tuttavia, la Commissione ha anche dichiarato che avrebbe atteso l'esito di tale processo prima di riesaminare la richiesta del denunciante o altre richieste. Dato che ciò potrebbe richiedere del tempo, e dati i risultati di questa indagine, il Mediatore rimane insoddisfatto su questo aspetto del caso. Chiede ancora una volta alla Commissione di valutare la possibilità di applicare le norme in modo più flessibile per le richieste d'ora in poi. Il Mediatore resta convinto che le norme in questione avrebbero dovuto essere riviste molto prima per dare attuazione agli impegni sottoscritti dall'UE. Il Mediatore chiede pertanto alla Commissione di dare seguito entro tre mesi e intende riesaminare la questione qualora l'esito della revisione non sia appropriato o richieda troppo tempo. Il Mediatore attirerà inoltre l'attenzione delle altre istituzioni sulle sue conclusioni.

 

Decisione relativa all'indagine di propria iniziativa sul modo in cui la Commissione europea monitora i fondi strutturali e di investimento dell'UE per garantire che siano utilizzati per promuovere il diritto delle persone con disabilità a una vita indipendente e all'inclusione nella comunità (OI/2/2021/MHZ)

Martedì | 10 maggio 2022

L'indagine ha riguardato il modo in cui la Commissione europea controlla che gli Stati membri utilizzino i fondi strutturali e di investimento dell'UE (fondi SIE) per promuovere il diritto delle persone con disabilità e degli anziani a una vita indipendente e all'inclusione nella comunità (deistituzionalizzazione) e se la Commissione applichi sanzioni in caso contrario.

Nel corso dell'indagine, il Mediatore ha ricevuto contributi dai difensori civici nazionali e dalle organizzazioni della società civile.  

La Mediatrice ha rilevato che la Commissione potrebbe fornire orientamenti più chiari sulla necessità di promuovere la deistituzionalizzazione nel contesto dell'uso dei fondi SIE. Ritiene inoltre che la Commissione potrebbe adottare misure per migliorare il monitoraggio delle attività finanziate dall'ESI e che dovrebbe adottare un approccio più proattivo all'applicazione, in particolare quando si sollevano preoccupazioni sul fatto che le attività finanziate dall'ESI siano in contrasto con l'obbligo di promuovere la deistituzionalizzazione. La Mediatrice ha inoltre sottolineato la necessità di essere particolarmente vigile in relazione ai fondi stanziati nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Il Mediatore ha chiuso l'indagine, formulando dieci suggerimenti volti a migliorare gli orientamenti formulati dalla Commissione e il processo di monitoraggio. Sottolinea la necessità che la Commissione si muova rapidamente, dati i programmi di finanziamento aggiuntivi creati in risposta alla pandemia di COVID-19, nonché le recenti modifiche alle norme in vigore.

Il Mediatore valuterà la possibilità di ritornare sulla questione in futuro, per valutare i progressi compiuti.