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Decisione sulla decisione della delegazione dell'Unione europea in Papua Nuova Guinea di respingere un'offerta in quanto anormalmente bassa (caso 3171/2025/FA)

Venerdì | 09 ottobre 2026

Il caso riguardava la decisione della delegazione dell'Unione europea in Papua Nuova Guinea di respingere l'offerta del denunciante in quanto anormalmente bassa. Il denunciante ha sostenuto che la delegazione non ha chiesto chiarimenti specifici, non ha motivato la sua decisione e ha basato il suo rifiuto su elementi estranei al prezzo indicato nell'offerta.

Il Mediatore ha rilevato che la delegazione avrebbe dovuto essere più specifica nel chiedere chiarimenti al denunciante sul prezzo e avrebbe dovuto stabilire un chiaro legame tra il prezzo e tutti gli elementi presi in considerazione nella sua valutazione. La delegazione non ha inoltre sufficientemente motivato la sua decisione di respingere l'offerta in quanto anormalmente bassa, in violazione dell'obbligo di motivazione. Tali carenze costituiscono una cattiva amministrazione.

Sebbene la Commissione abbia fornito ulteriori chiarimenti nel corso dell'indagine, la Mediatrice ha riscontrato che tali chiarimenti non affrontavano in misura sufficiente le carenze individuate.

Il Mediatore ha ritenuto che non sarebbe opportuno formulare una raccomandazione corrispondente in questo caso, in quanto l'appalto è stato aggiudicato. Ha tuttavia formulato tre suggerimenti volti a prevenire che tali problemi si verifichino in futuri casi simili.

Decisione sul modo in cui la Commissione europea ha gestito la richiesta di un'agenzia di stampa di essere aggiunta a una mailing list per i comunicati stampa soggetti a embargo (caso 477/2023/EIS)

Giovedì | 12 giugno 2025

Il caso riguardava il modo in cui la Commissione europea ha trattato la richiesta di un giornalista che lavora presso un'agenzia di stampa di essere aggiunto a una mailing list per i comunicati stampa sottoposti a embargo, in particolare per gli "indicatori dell'euro" di Eurostat, che forniscono informazioni statistiche economiche periodiche. Eurostat, che fa parte della Commissione, ha rifiutato di aggiungere il giornalista all’elenco in quanto ha dichiarato che solo i giornalisti o le agenzie cui era stato concesso un «accreditamento» dei media da parte della Commissione potevano essere inclusi in tali elenchi di distribuzione. Il giornalista o la sua agenzia di stampa non potevano ricevere l’accreditamento, in quanto non soddisfacevano una delle condizioni preliminari, vale a dire che l’agenzia o un giornalista dell’agenzia fosse domiciliato in Belgio. Il denunciante ha sostenuto che tale pratica era discriminatoria e significava che solo le organizzazioni mediatiche più grandi con risorse finanziarie sufficienti che potevano permettersi di avere giornalisti in Belgio potevano ricevere informazioni soggette a embargo.

Il Mediatore ha ritenuto ragionevole che la Commissione includesse il domicilio in Belgio come condizione preliminare per l'accreditamento quando si tratta di accedere agli edifici fisici delle istituzioni dell'UE a Bruxelles. Tuttavia, ha ritenuto che l'inclusione di un requisito di domicilio in Belgio come condizione preliminare per l'inclusione nelle liste di distribuzione per i membri dei media fosse sproporzionata.

Il Mediatore ha chiuso l'indagine con una constatazione di cattiva amministrazione e ha chiesto alla Commissione di riferire entro sei mesi per informarla delle azioni intraprese per affrontare la situazione.

Decisione sul rifiuto della Commissione europea di dare pieno accesso del pubblico ai documenti relativi ai dati statistici sulle sostanze attive dei pesticidi comunicati dalla Spagna (caso 1170/2021/OAM)

Giovedì | 03 marzo 2022

Il denunciante ha chiesto alla Commissione europea l'accesso del pubblico a documenti contenenti dati statistici, comunicati dalle autorità spagnole, sulle sostanze attive contenute nei pesticidi. La Commissione ha concesso l'accesso solo a parti dei quattro documenti da essa individuati come rientranti nella domanda. Ha rifiutato l'accesso al resto, invocando eccezioni ai sensi delle norme dell'UE sull'accesso del pubblico ai documenti e sostenendo che la divulgazione delle parti omesse pregiudicherebbe gli interessi commerciali delle società da cui i dati sono stati raccolti. La Commissione ha inoltre sostenuto che i dati erano coperti dal principio di riservatezza sancito dalle norme dell'UE in materia di rilevazione statistica.

Sulla base di un'ispezione dei documenti in questione, il Mediatore ha ritenuto che le informazioni espunte riguardassero sostanze destinate a essere rilasciate nell'ambiente. Secondo le norme dell'UE in materia di accesso alle informazioni ambientali (regolamento Aarhus) e la relativa giurisprudenza, vi è un interesse pubblico prevalente a divulgare tali informazioni.

Il Mediatore ha messo in discussione la posizione della Commissione secondo cui il principio del segreto statistico prevale sulla trasparenza delle informazioni relative alle emissioni nell'ambiente. Non era convinta che la Commissione avesse dato piena attuazione alle norme stabilite nel regolamento di Aarhus. Tuttavia, il Mediatore ha ritenuto che tali questioni sarebbero state affrontate al meglio dai legislatori dell'UE, che stanno attualmente rivedendo la legislazione applicabile e hanno pertanto chiuso l'indagine, impegnandosi a portare la questione alla loro attenzione.