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Decisione della delegazione dell'Unione europea in Papua Nuova Guinea di respingere un'offerta in quanto anormalmente bassa
Giovedì | 27 novembre 2025
Decisione sul modo in cui la Commissione europea ha gestito la richiesta di un'agenzia di stampa di essere aggiunta a una mailing list per i comunicati stampa soggetti a embargo (caso 477/2023/EIS)
Lunedì | 11 novembre 2024
Il caso riguardava il modo in cui la Commissione europea ha trattato la richiesta di un giornalista che lavora presso un'agenzia di stampa di essere aggiunto a una mailing list per i comunicati stampa sottoposti a embargo, in particolare per gli "indicatori dell'euro" di Eurostat, che forniscono informazioni statistiche economiche periodiche. Eurostat, che fa parte della Commissione, ha rifiutato di aggiungere il giornalista all’elenco in quanto ha dichiarato che solo i giornalisti o le agenzie cui era stato concesso un «accreditamento» dei media da parte della Commissione potevano essere inclusi in tali elenchi di distribuzione. Il giornalista o la sua agenzia di stampa non potevano ricevere l’accreditamento, in quanto non soddisfacevano una delle condizioni preliminari, vale a dire che l’agenzia o un giornalista dell’agenzia fosse domiciliato in Belgio. Il denunciante ha sostenuto che tale pratica era discriminatoria e significava che solo le organizzazioni mediatiche più grandi con risorse finanziarie sufficienti che potevano permettersi di avere giornalisti in Belgio potevano ricevere informazioni soggette a embargo.
Il Mediatore ha ritenuto ragionevole che la Commissione includesse il domicilio in Belgio come condizione preliminare per l'accreditamento quando si tratta di accedere agli edifici fisici delle istituzioni dell'UE a Bruxelles. Tuttavia, ha ritenuto che l'inclusione di un requisito di domicilio in Belgio come condizione preliminare per l'inclusione nelle liste di distribuzione per i membri dei media fosse sproporzionata.
Il Mediatore ha chiuso l'indagine con una constatazione di cattiva amministrazione e ha chiesto alla Commissione di riferire entro sei mesi per informarla delle azioni intraprese per affrontare la situazione.
Modalità con cui la Commissione europea ha trattato la richiesta di accreditamento di un’agenzia di stampa
Venerdì | 23 giugno 2023
Rifiuto della Commissione europea di dare pieno accesso del pubblico ai documenti relativi ai dati statistici sulle sostanze attive dei pesticidi comunicati dalla Spagna
Giovedì | 03 marzo 2022
Decisione relativa al rifiuto della Commissione europea di concedere integralmente l’accesso del pubblico ai documenti riguardanti i dati statistici sulle sostanze attive nei pesticidi comunicati dalla Spagna (caso 1170/2021/OAM)
Martedì | 01 marzo 2022
Il denunciante ha chiesto alla Commissione europea di concedere l’accesso del pubblico ai documenti contenenti dati statistici, comunicati dalle autorità spagnole, sulle sostanze attive nei pesticidi. La Commissione ha concesso l’accesso del pubblico soltanto a parti dei quattro documenti che ha individuato come pertinenti alla richiesta. Ha negato l’accesso al resto della documentazione richiamandosi alle eccezioni previste dalle norme dell’Unione europea (UE) in materia di accesso del pubblico ai documenti e argomentando che la divulgazione delle parti espunte avrebbe pregiudicato gli interessi commerciali delle società di cui sono stati raccolti i dati. La Commissione ha inoltre sostenuto che ai dati si applica il principio del segreto statistico previsto dalle norme dell’UE in materia di raccolta di dati statistici.
Sulla base di un esame dei documenti in questione la Mediatrice ha ritenuto che le informazioni espunte riguardassero sostanze destinate a essere rilasciate nell’ambiente. Ai sensi delle norme dell’UE sull’accesso a informazioni ambientali (regolamento Aarhus) e della relativa giurisprudenza sussiste un interesse pubblico prevalente alla divulgazione di tali informazioni.
La Mediatrice ha contestato la posizione della Commissione secondo cui il principio del segreto statistico era prevalente rispetto alla trasparenza delle informazioni riguardanti le emissioni nell’ambiente. La Mediatrice non era convinta che la Commissione avesse dato piena attuazione alle disposizioni del regolamento Aarhus. Nondimeno ha ritenuto che sarebbe meglio se le questioni in esame fossero affrontate dai legislatori dell’UE attualmente impegnati nella revisione della normativa applicabile, e ha pertanto archiviato l’indagine impegnandosi a sottoporre la materia alla loro attenzione.
Rifiuto da parte della Commissione europea di concedere integralmente l’accesso del pubblico ai documenti riguardanti dati statistici sulle sostanze attive dei pesticidi comunicati dalla Spagna
Lunedì | 05 luglio 2021