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Decisione nel caso 386/2016/MDC sulla presunta decisione sbagliata della Commissione di archiviare una denuncia d'infrazione
Venerdì | 15 dicembre 2017
Il caso riguarda la mancata risposta da parte della Commissione alle lettere inviate nel contesto di una denuncia d'infrazione nei confronti dell'Italia e la sua presunta decisione indebita di archiviarla.
La Mediatrice ha svolto le proprie indagini e constatato che la Commissione, in base alla risposta che ha inviato al denunciante nel corso della presente indagine, aveva fornito una risposta coerente ed esaustiva. La Commissione, pertanto, aveva risolto il primo problema. In particolare, la Mediatrice ha riscontrato che la Commissione aveva dato chiarimenti sufficienti riguardo alla sua decisione di non riaprire una procedura d'infrazione nel caso in esame. Di conseguenza, per quanto riguarda il secondo problema, la Mediatrice ha ritenuto che non si trattasse di una caso di cattiva amministrazione.
La Mediatrice ha pertanto chiuso l'indagine.
Decisione nel caso 593/2016/MDC, relativa alla risoluzione di un contratto di servizi da parte della Commissione europea e alla sua mancata risposta a una lettera
Venerdì | 07 luglio 2017
Il caso riguardava la risoluzione di un contratto di servizi da parte della Commissione europea. Il denunciante ha sostenuto che la Commissione non aveva risposto alle sue lettere, che aveva risolto il contratto di servizi senza una buona ragione e che era stata lenta nel pagare le fatture che le erano state inviate. Ha inoltre chiesto il risarcimento dei ritardi di pagamento e dei danni.
Il Mediatore ha indagato su tali accuse. Per quanto riguarda la prima, ha concluso che, poiché la Commissione ha infine risposto alle lettere del denunciante, la questione era stata risolta. Per quanto riguarda la seconda censura, relativa all’asserita risoluzione del contratto senza giusta causa, il Mediatore ha concluso che non vi era stata cattiva amministrazione da parte della Commissione, in quanto il contratto le conferiva il diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento e che, in ogni caso, la Commissione aveva effettivamente fornito un valido motivo per la risoluzione. Per quanto riguarda la terza affermazione, il Mediatore ha concluso che era stata trovata una soluzione al problema del pagamento tardivo delle fatture, in quanto la Commissione ha infine pagato al denunciante le somme dovute per il lavoro svolto e ha accettato di pagare interessi di mora. Infine, per quanto riguarda la domanda di risarcimento, il Mediatore ha concluso che non vi era alcuna necessità di ulteriori indagini sulla questione, poiché la Commissione ha pagato al denunciante un risarcimento per il danno subito e il contratto non prevedeva alcun risarcimento per nessun altro tipo di danno.
Decisione nel caso 1102/2016/JN sulla mancata risposta della Commissione alla corrispondenza e sulla mancata divulgazione completa di un documento
Venerdì | 13 gennaio 2017
Il caso riguardava la mancata risposta della Commissione alla corrispondenza del denunciante nel contesto di un audit finanziario a livello di Stato membro. A seguito dell'intervento del Mediatore, la Commissione ha risposto. Ha divulgato il documento richiesto dal denunciante, ma ha occultato alcuni dati personali (nomi delle persone fisiche). Il Mediatore ha ritenuto che la Commissione giustificasse correttamente l'espunzione ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001.
Decisione nel caso 1242/2016/JN sulla mancata risposta della Commissione europea alla corrispondenza del denunciante
Mercoledì | 21 dicembre 2016
Il caso riguardava la mancata risposta della Commissione europea alla corrispondenza del denunciante in cui quest'ultimo indicava una dichiarazione asseritamente inesatta del commissario Bienkowska in merito alle armi da fuoco. La Commissione ha risposto nel corso dell'indagine e ha riconosciuto l'inesattezza. Il Mediatore ha chiuso l'indagine in quanto la Commissione ha adottato misure per risolvere il caso. Tuttavia, il Mediatore ha suggerito alla Commissione di prendere in considerazione la pubblicazione di una rettifica al fine di garantire che il pubblico sia informato in modo accurato.
Decisione nel caso 92/2016/JN sull'incapacità dell'EPSO di rispondere adeguatamente alle preoccupazioni del denunciante in merito alla sua iscrizione in un elenco di riserva e alle questioni tecniche relative al suo account EPSO
Lunedì | 19 dicembre 2016
Il caso riguardava l'adeguatezza delle risposte dell'EPSO ai timori del denunciante di aver perso opportunità di assunzione a causa di un problema tecnico con il suo account EPSO. La Mediatrice ha indagato sulla questione e ha constatato che la risposta dell'EPSO fornita nel corso dell'indagine rispondeva adeguatamente alle preoccupazioni del denunciante. L'EPSO ha affrontato la questione tecnica e ha assicurato che il denunciante non aveva perso alcuna opportunità.
Decisione nel caso 714/2016/PD sulla mancata risposta alla corrispondenza da parte dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura
Lunedì | 05 dicembre 2016
Decisione nel caso 628/2016/EIS relativa alla decisione dell'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) di non consentire al denunciante di presentare una nuova domanda dopo il mancato superamento delle prime prove
Giovedì | 01 dicembre 2016
Il caso riguardava la decisione dell'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) di non consentire al denunciante di presentare una seconda domanda nel contesto di un invito a manifestare interesse che non prevedeva un termine specifico per la presentazione delle domande. Il denunciante ha cercato di presentare una seconda domanda dopo non aver superato il test collegato alla sua domanda iniziale nell'ambito della stessa procedura di selezione. Il denunciante ha sostenuto che l'EPSO non ha fornito risposte adeguate alle sue lettere riguardanti i) la base giuridica per non consentire ai candidati di ripresentarsi nelle procedure di selezione senza alcuna data di chiusura specifica; e ii) le condizioni, compreso il comportamento del personale, presso il centro prove in Spagna.
Nella sua risposta, l'EPSO ha fatto riferimento alle condizioni stabilite nell'invito a manifestare interesse come base giuridica per le sue azioni. Essa ha inoltre spiegato di aver esaminato la questione relativa al comportamento del personale del centro di prova.
La Mediatrice ha ritenuto che la spiegazione dell'EPSO fosse ragionevole e adeguata, ragion per cui il caso è stato archiviato.
Decisione nel caso 1171/2016/EIS sul trattamento da parte della Commissione della corrispondenza relativa a presunte illegittimità commesse dai tribunali nazionali in Estonia
Giovedì | 24 novembre 2016
Il caso riguardava la mancata risposta della Commissione alla lettera del denunciante in merito a presunte illegittimità commesse dai tribunali nazionali in Estonia. In tale lettera, il denunciante ha inoltre criticato la Commissione per non aver intrapreso alcuna azione. La Commissione ha spiegato di non essere competente a intervenire in materia. La Mediatrice ha indagato sulla questione e ha riscontrato che le spiegazioni della Commissione erano corrette, utili e in linea con i suoi poteri statutari. Il caso è stato quindi chiuso come definito.
Decisione nel caso 911/2016/OV su una presunta mancata risposta e cancellazione dell'account EPSO di un candidato da parte dell'EPSO
Venerdì | 21 ottobre 2016
Il denunciante ha scritto più volte all'EPSO chiedendogli di cancellare il suo account EPSO. L'EPSO ha risposto di non poter cancellare il suo account poiché due procedure di selezione a cui ha partecipato erano ancora aperte. Dopo che il denunciante ha contattato l'EPSO altre due volte senza ricevere una risposta, si è rivolto al Mediatore sostenendo che l'EPSO non aveva risposto e sostenendo che l'EPSO avrebbe dovuto cancellare il suo account.
A seguito dell'indagine del Mediatore, l'EPSO ha risposto al denunciante. Il Mediatore ha pertanto concluso che l'EPSO aveva risolto l'asserzione del denunciante. Nella sua risposta, l'EPSO ha inoltre informato il denunciante che il periodo di conservazione dei dati per le due procedure di selezione a cui ha partecipato non era ancora scaduto e che, pertanto, non poteva ancora cancellare il suo account EPSO. Il Mediatore non ha riscontrato alcuna cattiva amministrazione al riguardo e ha pertanto archiviato il caso.
Decisione nel caso 605/2016/MDC sulla mancata risposta del Consiglio dell'Unione europea alla corrispondenza
Martedì | 04 ottobre 2016
Decisione che conclude l'indagine sulla denuncia 926/2016/EMC contro la Commissione Europea
Lunedì | 26 settembre 2016
Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 844/2014/(PL)DR relativa al trattamento da parte dell'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) di problemi informatici in un concorso generale
Martedì | 30 agosto 2016
Il caso riguardava le azioni dell'EPSO a seguito di un arresto anomalo del server informatico durante un test e la gestione da parte dell'EPSO delle richieste di riesame e di accesso ai documenti del denunciante.
Il Mediatore ha indagato sulla questione e ha constatato che l'EPSO i) non ha affrontato adeguatamente la situazione derivante dall'incidente informatico, ii) non ha trattato adeguatamente la richiesta di riesame del denunciante e iii) non ha gestito correttamente la richiesta di accesso ai documenti del denunciante. Pertanto, il Mediatore ha formulato tre raccomandazioni all'EPSO.
L'EPSO ha accolto la prima raccomandazione del Mediatore su come affrontare i problemi tecnici durante un test su computer. La seconda raccomandazione era che l'EPSO fornisse al denunciante una spiegazione dettagliata del modo in cui aveva trattato la sua richiesta di riesame. Il Mediatore non ha ritenuto convincente la risposta dell'EPSO al riguardo e che il trattamento da parte dell'EPSO della richiesta di riesame costituisse cattiva amministrazione. Infine, l'EPSO non ha accettato la terza raccomandazione del Mediatore relativa alla concessione dell'accesso ai documenti. La Mediatrice ha ritenuto che anche la mancata presentazione di ulteriori documenti da parte dell'EPSO costituisse cattiva amministrazione. Oltre a due constatazioni di cattiva amministrazione, il Mediatore ha anche formulato un suggerimento all'EPSO su come potrebbe migliorare il suo servizio di contatto per i candidati.
La nuova identità visiva e il nuovo logo della Commissione introdotti nel 2012 e il multilinguismo
Venerdì | 08 aprile 2016
Decisione nel caso 478/2014/PMC relativa all'identità visiva bilingue della Commissione europea utilizzata nella sua sala conferenze stampa
Giovedì | 31 marzo 2016
Il caso riguardava il logo dell'identità visiva della Commissione, utilizzato nella sala conferenze stampa di Bruxelles dal 2012. Secondo il denunciante, l'uso esclusivo dell'inglese e del francese in tale logo di identità visiva costituisce una discriminazione sulla base della lingua.
L'attuale regime linguistico dell'UE comprende il diritto di ogni cittadino di comunicare con le istituzioni dell'UE nella propria lingua e il corrispondente diritto di ricevere una risposta in tale lingua. I principi che disciplinano questo regime linguistico si applicano anche ad altre forme di comunicazione, come la comunicazione attraverso pubblicazioni e siti web. Qualsiasi differenziazione nell'uso delle lingue in tali circostanze dovrebbe essere oggettivamente giustificata. Per quanto riguarda l'esistenza di una giustificazione oggettiva nel caso di specie, il Mediatore concorda sul fatto che non è tecnicamente possibile presentare il termine "Commissione europea" in 24 lingue su uno schermo televisivo, sotto, accanto o dietro un oratore.
Per quanto riguarda la questione se la Commissione avrebbe potuto scegliere più di due lingue, il Mediatore ritiene che fosse ragionevole che la Commissione avesse scelto solo due lingue. La scelta del numero di lingue da utilizzare si riduce a un giudizio sul fatto che più di due lingue possano ingombrare l'immagine visiva in modo inaccettabile. Il fatto che anche altre combinazioni linguistiche possano essere scelte ragionevoli non implica che la scelta dell’inglese e del francese non fosse ragionevole.
Il Mediatore ritiene che la politica scelta dalla Commissione fosse obiettivamente giustificata. Ha quindi concluso che l'introduzione da parte della Commissione di un nuovo logo di identità visiva nella sala conferenze stampa di Bruxelles non costituisce un caso di cattiva amministrazione.
Decisione del Mediatore europeo che archivia la denuncia 933/2015/EIS contro l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)
Mercoledì | 02 dicembre 2015
Decisione del Mediatore europeo che archivia la denuncia 1043/2015/PMC contro la Corte dei conti europea
Mercoledì | 01 luglio 2015