Vuoi presentare una denuncia contro un’istituzione o un organismo dell’UE?
- IT Italiano
Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l’accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto.
Per ulteriori informazioni consulti la nostra politica linguistica e di traduzione.
Decisione nel caso 1171/2016/EIS sul trattamento da parte della Commissione della corrispondenza relativa a presunte illegittimità commesse dai tribunali nazionali in Estonia
Decisione
Caso 1171/2016/EIS - Aperto(a) il Giovedì | 25 agosto 2016 - Decisione del Giovedì | 24 novembre 2016 - Istituzione coinvolta Commissione europea ( Risoluzione da parte dell’istituzione ) - Paese Estonia
Il caso riguardava la mancata risposta della Commissione alla lettera del denunciante in merito a presunte illegittimità commesse dai tribunali nazionali in Estonia. In tale lettera, il denunciante ha inoltre criticato la Commissione per non aver intrapreso alcuna azione. La Commissione ha spiegato di non essere competente a intervenire in materia. La Mediatrice ha indagato sulla questione e ha riscontrato che le spiegazioni della Commissione erano corrette, utili e in linea con i suoi poteri statutari. Il caso è stato quindi chiuso come definito.
Contesto della denuncia
1. Il denunciante è un cittadino estone. Ritiene che i giudici nazionali estoni abbiano violato la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Convenzione») e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») nell’affrontare il suo caso [1]. Il denunciante si è rivolto a una serie di organismi nazionali (come il difensore civico estone e la polizia di sicurezza), ma senza successo.
2. Il 24 febbraio 2016 il denunciante ha scritto alla Commissione. Il 13 aprile 2016 la Commissione ha risposto esprimendo simpatia per la sua situazione, ma aggiungendo che non è competente a intervenire. La Commissione ha spiegato di non poter intervenire nel trattamento dei singoli casi dinanzi ai giudici nazionali, che rientra nella competenza esclusiva degli Stati membri. Inoltre, la Carta è applicabile solo quando gli Stati membri applicano il diritto dell'UE. Poiché, per il momento, non esistono norme giuridiche a livello dell'UE che disciplinino il modo in cui i giudici nazionali adottano le decisioni nei procedimenti penali, la Carta non era applicabile nel caso di specie. Tuttavia, qualora il denunciante ritenesse che i suoi diritti previsti dalla Convenzione siano stati violati, è rimasto libero di rivolgersi alla Corte europea dei diritti dell'uomo entro sei mesi dall'esaurimento dei mezzi di ricorso nazionali. La Commissione si è rammaricata di non poter aiutare ulteriormente il denunciante e gli ha suggerito di rivolgersi a un avvocato.
3. Il denunciante ha scritto nuovamente alla Commissione il 15 aprile 2016, ribadendo sostanzialmente le sue precedenti opinioni. La Commissione ha risposto a tale lettera l'8 giugno 2016. La Commissione ha fatto riferimento alla sua precedente risposta, spiegando ancora una volta che dalle pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea risulta che essa non è competente a intervenire in materia. Ha inoltre ribadito le informazioni relative alla Corte europea dei diritti dell'uomo e ha suggerito al denunciante di prendere in considerazione la possibilità di rivolgersi a un avvocato. Infine, la Commissione si è fidata che le informazioni fossero utili e che fosse riuscita a spiegare la sua posizione giuridica al denunciante.
4. Il 15 giugno 2016 il denunciante ha risposto alla Commissione. Ha fatto riferimento ai suoi contatti con EuropeDirect, che gli avrebbero fornito informazioni molto diverse. Egli ha quindi chiesto alla Commissione di riconsiderare la sua posizione.
5. Secondo il denunciante, la sua e-mail del 15 giugno 2016 era rimasta senza risposta: ha semplicemente ricevuto un avviso di ricevimento automatico lo stesso giorno. Il denunciante sembrava inoltre criticare la posizione sostanziale della Commissione.
L'indagine
6. Il Mediatore ha avviato un'indagine sulla denuncia e ha individuato le seguenti accuse e affermazioni:
1) La Commissione non ha risposto alla lettera del denunciante del 15 giugno 2016.
2) La Commissione dovrebbe rispondere alla lettera del denunciante del 15 giugno 2016.
7. Nel corso dell'indagine, la squadra investigativa del Mediatore ha ricevuto la risposta della Commissione alla denuncia e, successivamente, le osservazioni del denunciante in risposta alla risposta della Commissione. Nello svolgimento dell'indagine, la squadra investigativa del Mediatore ha tenuto conto delle argomentazioni e dei pareri presentati dalle parti.
Sulla censura relativa alla mancata risposta
Argomenti presentati al Mediatore
8. Nella sua risposta, la Commissione ha fatto riferimento alle sue precedenti risposte al denunciante e ha ribadito di non avere purtroppo alcuna competenza per intervenire in materia. Conformemente alle pertinenti disposizioni del suo codice di buona condotta amministrativa, la Commissione ha inoltre informato il denunciante della sua intenzione di interrompere la corrispondenza con lui sulla questione, in quanto tutte le questioni sollevate erano state risolte.
9. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha ringraziato i servizi del Mediatore e ha ritenuto di aver presentato prove sufficienti a dimostrare che molti diritti previsti dalla Carta e dalla Convenzione erano stati violati in Estonia. Ha anche fatto riferimento al suo caso giudiziario, che avrebbe portato alla sua detenzione ingiustificata. Ritiene inoltre incoerente il fatto che, nel 2016, la Commissione sia stata molto attiva nei confronti della Polonia per quanto riguarda presunte violazioni dei diritti fondamentali in tale paese, ma non sembra preoccuparsi dell'Estonia, "dove la magistratura è ancora simile a quella dell'Unione Sovietica". Il denunciante ha inoltre ritenuto che la conclusione della Commissione secondo cui non è competente a intervenire nei casi trattati dai giudici nazionali non sia corretta: altrimenti il diritto a un processo equo sarebbe solo una "torta nel cielo". Infine, fa riferimento a un discorso del vicepresidente Timmermans e a una risoluzione del Parlamento europeo del 13 aprile 2016, mediante la quale la Commissione dovrebbe agire in qualità di custode della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti fondamentali nei confronti di tutti gli Stati membri.
Valutazione del Mediatore
10. La Commissione ha risposto alla lettera. Dal punto di vista sostanziale, ha sostanzialmente spiegato che i) ai sensi del diritto dell'UE, non è competente ad agire in qualità di organo di ricorso contro le decisioni adottate dai giudici nazionali; ii) la Carta non è applicabile nel caso di specie; e iii) se il denunciante ritiene che i suoi diritti previsti dalla Convenzione siano stati violati, rimane libero di rivolgersi alla Corte europea dei diritti dell'uomo dopo aver esaurito i mezzi di ricorso nazionali. La Commissione ha inoltre iv) fornito consulenza al denunciante suggerendogli di rivolgersi a un avvocato.
11. Tali spiegazioni sono corrette, utili e in linea con i poteri statutari della Commissione. Va inoltre osservato che il denunciante si è rivolto al Mediatore estone in merito.
12. Per quanto riguarda le osservazioni del denunciante in merito alle azioni della Commissione nei confronti di altri Stati membri e non dell'Estonia, va osservato che il quadro della Commissione sullo Stato di diritto mira a valutare se vi siano chiare indicazioni di una minaccia sistemica allo Stato di diritto, mentre non conferisce alla Commissione alcun potere di intervenire nelle singole controversie.
13. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la causa è chiusa come risolta.
Conclusione
Sulla base dell'indagine relativa alla presente denuncia, il caso è chiuso con la seguente conclusione [2]:
Il caso è stato risolto.
Il denunciante e la Commissione saranno informati della presente decisione.
Strasburgo, 24/11/2016
Marta Hirsch-Ziembinska
Unità 1 - Indagini e TIC
[1] A suo avviso, era stato ingiustamente condannato per un crimine che non aveva commesso.
[2] Informazioni sulla procedura di riesame del Mediatore sono disponibili sul sito web http://www.ombudsman.europa.eu/en/atyourservice/complainantsrights.faces.