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Progetto di raccomandazione alla Commissione europea nella denuncia 1889/2002/GG
Raccomandazione
Caso 1889/2002/GG - Aperto(a) il Martedì | 12 novembre 2002 - Raccomandazione su Giovedì | 11 marzo 2004 - Decisione del Martedì | 07 settembre 2004
IL RECLAMO
Il denunciante, una società con sede a Bruxelles, ha presentato alla Commissione europea un progetto (il "progetto IST") denominato "Financial Internet Working Group" al fine di ottenere assistenza finanziaria nell'ambito del programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione su una società dell'informazione di facile utilizzo (1998-2002), il cosiddetto "programma IST". Il 23 novembre 1999 la Commissione ha informato il denunciante che il progetto era stato valutato favorevolmente e che doveva essere stipulato un contratto. Il contratto n. IST-1999-12274 ("contratto IST") è stato firmato dalla Commissione il 3 maggio 2000. Il progetto (in seguito alle modifiche apportate al "contratto TSI") doveva durare dal giugno 2000 al settembre 2002 e la Comunità doveva fornire un'assistenza finanziaria fino a quasi 450 000 EUR. Secondo il "contratto IST", la Commissione non doveva versare alcun anticipo. Le parti hanno convenuto che il "contratto IST" doveva essere disciplinato dal diritto belga e che il Tribunale di primo grado (e, in caso di impugnazione, la Corte di giustizia delle Comunità europee) avrebbe dovuto essere l'unico competente a conoscere di eventuali controversie relative al "contratto IST".
Ai sensi dell'articolo 8 del "contratto IST", le condizioni generali di cui all'allegato II sono parte integrante del contratto.
Il 21 maggio 2001 il denunciante ha presentato alla Commissione la dichiarazione di spesa n. 1 per il periodo luglio 2000 - aprile 2001. Il 10 agosto 2001 la Commissione ha informato il denunciante che tale dichiarazione era stata accettata e che l'intero importo richiesto (96 525 EUR) sarebbe stato versato al denunciante. Il pagamento è stato effettuato il 20 agosto 2001.
La dichiarazione di spesa n. 2 per il periodo maggio-ottobre 2001 è stata presentata alla Commissione il 28 febbraio 2002. L'8 aprile 2002 la Commissione ha informato il denunciante che anche questa dichiarazione era stata accettata e che l'intero importo richiesto (112 229 EUR) sarebbe stato versato al denunciante. L’importo è stato versato l’11 aprile 2002.
Il 27 maggio 2002 il denunciante ha presentato alla Commissione la dichiarazione di spesa n. 3 per il periodo dal novembre 2001 all'aprile 2002. Il 24 settembre 2002 la Commissione ha informato il denunciante che i costi dichiarati erano stati accettati per un importo di 137 674 EUR (su 138 831 EUR richiesti). La Commissione ha tuttavia osservato che, a causa di un ordine di recupero emesso per un importo di 273 516 EUR per il progetto EP 26069 FIWG (il "progetto Esprit"), "per il momento non saranno effettuati ulteriori pagamenti a [il denunciante], in quanto la Commissione si riserva il diritto di trattenere qualsiasi ulteriore pagamento fino a quando il Tribunale di primo grado non si sarà pronunciato sulla posizione [del denunciante] e sulla posizione della Commissione in merito al recupero".
Il 30 settembre 2002 gli avvocati del denunciante hanno scritto alla Commissione per invitarla a rivedere la sua posizione. Tuttavia, la Commissione si è rifiutata di farlo.
Secondo il denunciante, i motivi addotti dalla Commissione per bloccare il pagamento non erano collegati al presente progetto. La controversia relativa al "progetto Esprit" era il risultato di un disaccordo tra la Commissione e il denunciante in merito alle raccomandazioni dell'audit finanziario per il progetto. L'ordine di recupero relativo a questo progetto era stato trasmesso al denunciante l'11 luglio 2001. Il 13 febbraio 2002 il denunciante aveva presentato un ricorso (causa T-29/02) contro l'ordine di recupero, attualmente pendente dinanzi al Tribunale di primo grado.
Il denunciante ha sottolineato che le raccomandazioni dell'audit finanziario, che comprendevano l'intenzione di recuperare fondi dal denunciante, erano ben note alle parti al momento dell'aggiudicazione del "contratto IST". Ha aggiunto che, prima dell'avvio del "progetto IST", aveva chiesto chiarimenti specifici su questo argomento. Il 27 luglio 2000 il denunciante ha scritto alla Commissione per sottolineare che aveva ricevuto la relazione finale di audit per il "progetto Esprit" e che avrebbe risposto a tale relazione a tempo debito. Il denunciante ha osservato, tuttavia, che era "già chiaro che queste conclusioni sono destinate a influenzare materialmente" la condotta del "progetto IST". Ha aggiunto di aver chiesto una riunione con i funzionari della Commissione responsabili del progetto "[t]o discutere le potenziali implicazioni per [il progetto TSI]". La riunione si è svolta il 21 agosto 2000. Per quanto riguarda la Commissione, hanno partecipato il sig. P. (capo unità) e il sig. R. (capo unità aggiunto). Il denunciante era rappresentato dal dott. G., suo amministratore delegato. Secondo il denunciante, i funzionari della Commissione avevano esplicitamente dichiarato in tale occasione che non vi sarebbe stato alcun collegamento tra i due progetti e che la Commissione non avrebbe tentato di recuperare gli importi richiesti dai revisori nell'ambito del "progetto Esprit" dai pagamenti da effettuare nell'ambito del "progetto IST". Il denunciante ha sottolineato che tale garanzia era stata confermata dalle successive azioni della Commissione, vale a dire i pagamenti per le prime due dichiarazioni di spesa. Entrambi i pagamenti erano stati effettuati dopo che l'ordine di recupero relativo al "progetto Esprit" era stato comunicato al denunciante (l'11 luglio 2001) e il secondo pagamento era stato effettuato dopo che il denunciante aveva presentato il suo caso al Tribunale di primo grado. Questa sequenza di eventi ha chiaramente dimostrato, secondo il denunciante, che la Commissione aveva esplicitamente e formalmente separato i due progetti.
Il denunciante sosteneva che la Commissione aveva agito in modo arbitrario e unilaterale, aveva abusato della sua posizione di potere e non aveva agito in buona fede. Essa ha ritenuto che, rifiutando il pagamento, la Commissione avesse deliberatamente cercato di mettere in pericolo finanziariamente il denunciante. Il denunciante ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto pagare immediatamente le somme approvate nella dichiarazione di spesa n. 3 e confermare che non vi era alcun legame contrattuale tra il progetto TSI e il progetto Esprit.
L'INCHIESTA
Il parere della CommissioneNel suo parere la Commissione ha formulato le seguenti osservazioni:
ContestoIl 21 agosto 1997 il denunciante ha firmato un contratto (il "contratto Esprit") con la Commissione nell'ambito del programma Esprit. La durata del progetto è stata di 24 mesi, a partire dal 4 luglio 1997.
Nel giugno 1999 la Commissione ha effettuato un audit finanziario per il “contratto Esprit”, i cui risultati sono stati trasmessi al denunciante il 18 luglio 2000. Dall'audit è emerso che il denunciante aveva sovraccaricato del 372 % i propri costi totali presentati alla Commissione.
L'11 luglio 2001 la Commissione ha inviato al denunciante un ordine di recupero per un importo di 273 516 EUR relativo al "progetto Esprit".
Il 1° marzo 2002 (2), il denunciante ha presentato al Tribunale di primo grado un ricorso relativo al "contratto Esprit" (causa T-29/02) ai sensi dell'articolo 238 del trattato CE, al fine di ottenere il pagamento di 40 693 EUR e di contestare l'ordine di recupero di 273 516 EUR.
L'11 settembre 2002 il denunciante è stato inserito nella “categoria 4” del “sistema di allarme rapido” della Commissione: “beneficiari oggetto di ordini di riscossione emessi dalla Commissione che superano un determinato importo e per i quali il pagamento è notevolmente scaduto” (comunicazione della Commissione SEC(97)1562/2 del 30 luglio 1997).
Il 24 settembre 2002 la Commissione ha informato il denunciante che il pagamento degli importi relativi alla terza dichiarazione di spesa per il "contratto IST" era stato sospeso fino alla sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-29/02.
In risposta a una lettera del 30 settembre 2002 degli avvocati del denunciante che contestavano la sospensione del pagamento, la Commissione ha confermato che i pagamenti erano stati sospesi. Il paragrafo pertinente è così formulato: "La Commissione, in applicazione del principio generale della tutela degli interessi della Comunità europea, ha trattenuto l'importo dovuto al contraente [il denunciante] ("progetto IST" 12274) in attesa della questione del contenzioso sul recupero aperto ("progetto Esprit" 26069). Di conseguenza, «La Commissione può decidere di procedere al rimborso delle somme dovute alla Comunità a titolo di compensazione con somme di qualsiasi natura dovute al contraente interessato», articolo 3, paragrafo 4, ultimo comma, dell’allegato II del contratto TSI.»
ReclamoLa Commissione non ha contestato il fatto che il pagamento della terza dichiarazione di spesa sia stato sospeso per motivi estranei all'esecuzione dei lavori nell'ambito del "contratto IST".
Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 4, ultimo comma, delle condizioni generali di cui all'allegato II del "contratto IST" prevedeva specificamente quanto segue: “La Commissione può decidere di compensare le somme da rimborsare alla Comunità con somme di qualsiasi natura dovute al contraente interessato.”(3) I termini “di qualsiasi tipo” non sarebbero utili se fossero interpretati come limitati al solo contratto TSI. Al contrario, l'articolo dovrebbe essere interpretato nel senso che si applica a qualsiasi situazione non necessariamente connessa al contratto stesso che, ovviamente, soddisfi i requisiti di una compensazione (credito o debito certo, di importo fisso ed esigibile).
L'argomentazione del denunciante secondo cui durante la riunione del 21 agosto 2000 la Commissione aveva dichiarato che non era stato stabilito alcun collegamento tra i contratti "Esprit" e "IST", compresa una compensazione, non poteva essere accettata dalla Commissione. Infatti, la Commissione non avrebbe potuto fare tale dichiarazione, il che sarebbe stato contrario al "contratto IST", che autorizza specificamente una compensazione di cui all'articolo 3, paragrafo 4, ultimo comma, dell'allegato II del contratto. Essa non avrebbe potuto modificare i termini del contratto sulla base di una semplice dichiarazione verbale senza che ciò fosse debitamente registrato per iscritto e incluso in una relazione e successivamente formalizzato in una modifica del contratto.
Il denunciante ha sostenuto che, effettuando i primi due pagamenti nell'ambito del contratto TSI, la Commissione aveva voluto confermare implicitamente che non vi sarebbe stata alcuna compensazione tra il "contratto TSI" e il "contratto Esprit". Va sottolineato, tuttavia, che la Commissione aveva ritenuto necessario adottare misure per tutelare gli interessi finanziari della Comunità fin dall'inizio del "progetto IST" a causa dei problemi derivanti dal "contratto Esprit". La Commissione aveva pertanto ritenuto opportuno non versare alcun anticipo al denunciante nell'ambito del "contratto IST". Il motivo principale della sospensione del pagamento era il rischio che la situazione finanziaria del denunciante potesse compromettere l’effettivo recupero nel caso altamente probabile in cui la Corte si pronunciasse a favore della Commissione.
ConclusioneLa Commissione non pensava di aver cambiato posizione improvvisamente e senza validi motivi. Essa ha effettivamente sospeso il pagamento a causa della necessità di garantire la tutela degli interessi finanziari della Comunità. La Commissione ha rispettato le disposizioni del "contratto IST", in quanto quest'ultimo, autorizzando una compensazione, a fortiori e implicitamente ha anche autorizzato la sospensione temporanea e preventiva del pagamento ai fini della compensazione, ritenendo di non aver agito in modo arbitrario e unilaterale in quanto aveva applicato le disposizioni del "contratto IST" di cui il denunciante era a conoscenza. Se l'esito del contenzioso dinanzi alla Corte dovesse essere favorevole al denunciante, la Commissione potrebbe concedere interessi di mora sugli importi sospesi a norma del "contratto IST".
Osservazioni del denuncianteNelle sue osservazioni sul parere della Commissione, il denunciante ha mantenuto la sua denuncia e ha formulato le seguenti ulteriori osservazioni:
L’interpretazione data dalla Commissione all’articolo 3, paragrafo 4, ultimo comma, dell’allegato II del “contratto IST” era un’estrapolazione di ampia portata che era in palese contraddizione con il contenuto dell’articolo. L'articolo 3 era intitolato "Il contributo finanziario della Comunità" e descriveva le procedure da applicare al contributo finanziario della Commissione nell'ambito del "contratto IST". L'articolo 3, paragrafo 4, di cui la Commissione ha citato solo l'ultimo comma, riguardava la situazione di cui al primo comma:
"Se il contributo finanziario totale dovuto dalla Comunità […] è inferiore all'importo totale dei pagamenti di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo [che riguarda l'anticipo, i pagamenti periodici e il pagamento finale], i contraenti principali interessati rimborsano la differenza, in euro, entro il termine fissato dalla Commissione nella sua richiesta inviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento."
Non poteva esserci la minima ambiguità che l'articolo 3, paragrafo 4, si applicasse solo ed esclusivamente al contributo finanziario della Commissione nell'ambito del "progetto TSI". La disposizione autorizzava la Commissione ad avviare un recupero per le somme ad essa dovute nell'ambito del "progetto TSI", compresa la compensazione con qualsiasi altro pagamento ("somme di qualsiasi tipo") dovuto al contraente dalla Commissione. Tuttavia, la Commissione ha riconosciuto esplicitamente e ripetutamente che, nell'ambito del "progetto IST", doveva pagare al denunciante i costi effettivamente sostenuti e approvati dalla Commissione. Pertanto, la disposizione citata dalla Commissione si riferiva ad una situazione ipotetica che non si verificava nel caso di specie e che semplicemente non era applicabile.
La riunione del 21 agosto 2000 aveva lo scopo di confermare che non vi era alcun legame tra il "progetto IST", da un lato, e il "progetto Esprit", dall'altro, su cui vi era un sostanziale disaccordo tra il denunciante e la Commissione. In risposta a una domanda del dott. G. volta a confermare che i pagamenti nell'ambito del "progetto IST" non sarebbero stati interessati da una potenziale procedura di recupero nell'ambito del "progetto Esprit", il sig. R. aveva dichiarato che non vi sarebbe stato alcun legame tra i due progetti. Se la performance del denunciante dovesse essere conforme agli obiettivi del progetto e agli orientamenti della Commissione, non vi sarebbe motivo di trattenere i pagamenti. Secondo il denunciante, si è convenuto di procedere con il progetto su tale base.
Il denunciante non ha contestato il diritto della Commissione di inserirlo nel suo sistema di allarme rapido. Tuttavia, tale collocamento era presumibilmente connesso all'ordine di recupero relativo al "progetto Esprit" inviato l'11 luglio 2001. Dopo aver ricevuto tale ordine, inviato per posta ordinaria, il denunciante aveva scritto alla Commissione il 25 luglio 2001, chiedendo la sospensione del rimborso e una riunione per discutere e risolvere le questioni in sospeso relative al "progetto Esprit". Il denunciante non ha mai ricevuto una risposta formale a questa lettera, il che l'ha indotta a rivolgersi al Tribunale di primo grado. Per contro, la Commissione non aveva proseguito la procedura di recupero. Il denunciante non ha mai ricevuto alcuna lettera raccomandata o avviso di mancato pagamento dell'ordine di recupero. Il collocamento di "preavviso" era stato effettuato tre settimane prima del completamento definitivo del progetto "IST" e poco prima del termine contrattuale per il pagamento della dichiarazione di spesa n. 3. Questa tempistica ha suggerito che il motivo principale del collocamento era quello di stabilire frettolosamente una giustificazione ad hoc per la sospensione del pagamento.
Trattenendo i pagamenti per il lavoro effettivamente svolto e per importi significativi per una piccola impresa come il denunciante, la Commissione ha messo quest'ultimo in una grave difficoltà finanziaria. Ciò era in palese contraddizione non solo con gli obiettivi dichiarati della Commissione di sostenere le PMI innovative ad alta tecnologia, ma anche con la comunicazione della Commissione che istituisce il "sistema di allarme rapido", in cui si raccomanda di tenere conto degli "interessi commerciali e dei diritti" delle imprese interessate.
Il denunciante ha inoltre sottolineato che nel frattempo la Commissione si era rifiutata di pagare le spese indicate nella dichiarazione di spesa n. 4 presentata il 15 novembre 2002. Secondo le norme applicabili al contratto, tali costi avrebbero dovuto essere pagati prima del 6 febbraio 2003. In alternativa, la Commissione avrebbe dovuto informare il denunciante dei motivi del mancato pagamento. Secondo il denunciante, la Commissione aveva quindi scelto di ignorare i suoi obblighi contrattuali nell'ambito del "progetto IST". Il denunciante ha esortato il Mediatore a tenere conto di questo ulteriore sviluppo.
Ulteriori indaginiDopo un attento esame del parere della Commissione e delle osservazioni del denunciante, è emerso che erano necessarie ulteriori indagini. Con lettera del 27 maggio 2003, il Mediatore ha pertanto chiesto alla Commissione di fornire un parere sull’ulteriore affermazione del denunciante secondo cui la Commissione, omettendo di pagare le spese dichiarate nella dichiarazione di spesa n. 4, non avrebbe rispettato i suoi obblighi contrattuali. La Mediatrice ha inoltre chiesto alla Commissione di commentare l'affermazione del denunciante secondo cui la Commissione dovrebbe pagare tali costi. Una copia delle osservazioni del denunciante è stata trasmessa alla Commissione.
Nella stessa lettera, il Mediatore ha chiesto alla Commissione di consentirgli di accedere al suo fascicolo e di prendere la testimonianza del sig. P.
Accesso al fascicoloL'8 luglio 2003 i servizi del Mediatore hanno esaminato il fascicolo della Commissione relativo al "contratto IST". Non è stato trovato alcun verbale della riunione del 21 agosto 2000.
Assunzione della testimonianzaIl 9 luglio 2003 i servizi del Mediatore hanno raccolto la testimonianza del sig. P. Il testimone ha rilasciato, tra l’altro, le seguenti dichiarazioni:
Nella riunione del 21 agosto 2000, lui e il sig. R. avevano detto al denunciante che il "progetto Esprit" era un progetto e il "progetto IST" un altro. Non aveva alcun ricordo di alcuna garanzia che sarebbe stata fornita al denunciante e secondo cui gli importi dovuti ai sensi del "contratto Esprit" non sarebbero stati recuperati dagli importi da rimborsare ai sensi del "contratto IST". Altrimenti avrebbe fatto una nota nel suo taccuino. Le questioni relative al recupero non rientravano nelle sue responsabilità. Pertanto, non avrebbe mai fornito alcuna garanzia in merito alle modalità di attuazione del recupero. Né lui né il sig. R. si erano mai impegnati sul modo in cui le questioni sarebbero state gestite nella pratica. Il fatto che il denunciante avrebbe potuto interpretare la discussione in modo diverso era un'altra questione.
Era vero che non c'erano verbali della riunione. In retrospettiva, sarebbe stato meglio preparare tali minuti. Tuttavia, all'epoca aveva considerato l'incontro come un incontro di routine senza particolare significato.
La clausola del "contratto IST" relativa alla compensazione non era stata discussa durante la riunione. Questa disposizione era una nuova che era stata inserita nel "contratto IST". Nessuna disposizione di questo tipo era stata inclusa nel "contratto Esprit".
Ulteriore parere della CommissioneNel suo parere sull'ulteriore affermazione e sull'ulteriore argomentazione, la Commissione ha formulato le seguenti osservazioni:
Se si accettasse il punto di vista del denunciante in merito alle compensazioni, l'articolo 3, paragrafo 4, quinto comma, dell'allegato II del "contratto IST" sarebbe superfluo. La Commissione era inoltre tenuta a recuperare i crediti a titolo di compensazione, a norma dell'articolo 73 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4). Ai sensi di tale articolo, “il contabile recupera gli importi mediante compensazione con crediti equivalenti che le Comunità vantano nei confronti di qualsiasi debitore che abbia nei confronti delle Comunità un credito certo, liquido ed esigibile”.
Nel corso della riunione del 21 agosto 2000 è stato confermato che i due progetti ("Esprit" e "IST") erano disciplinati da contratti distinti e che, nel contesto dei risultati dell'audit relativo al "progetto Esprit", i risultati del nuovo progetto e i relativi costi sarebbero stati valutati in modo equo e imparziale. Ciò non significava che la Commissione avesse espressamente dichiarato che non vi sarebbe stata alcuna compensazione tra i due progetti.
Contrariamente a quanto sostenuto dal denunciante, la decisione della Commissione di sospendere i pagamenti non violava la comunicazione della Commissione SEC(97)1562/2 del 30 luglio 1997. La comunicazione non faceva riferimento alla questione se, dopo la firma di un contratto, qualsiasi decisione di sospensione del pagamento o di compensazione dovesse tenere conto degli interessi e dei diritti commerciali dei beneficiari.
Nella lettera del 25 luglio 2001 che informava la Commissione delle sue obiezioni all'ordine di recupero in relazione al "progetto Esprit", il denunciante aveva dichiarato che la questione era stata trasmessa ai suoi avvocati. Con lettera del 26 luglio 2001, gli avvocati del denunciante avevano ribadito la richiesta di sospensione dell’ordine di recupero. A seguito di tale lettera, si sono svolte conversazioni telefoniche tra gli avvocati del denunciante e la Commissione. Quest’ultima aveva confermato ancora una volta che i risultati dell’audit non erano stati messi in discussione e si era rifiutata di organizzare un incontro con gli avvocati. Con lettera del 9 agosto 2001, gli avvocati del denunciante avevano dichiarato che l’ordine di recupero era stato contestato dal suo cliente mediante ricorso al Tribunale di primo grado (5). Il 30 agosto 2001 la Commissione aveva confermato di aver ricevuto le lettere del 26 luglio 2001 e del 9 agosto 2001. Occorre sottolineare che la Commissione aveva sospeso la «procedura di promemoria» per l’ordine di recupero solo perché il denunciante si era rifiutato di conformarsi e a causa delle azioni intraprese dagli avvocati del denunciante.
Contrariamente a quanto sostenuto dal denunciante, esso era stato informato della sospensione del pagamento relativo alla dichiarazione di spesa n. 4. Nella sua lettera del 24 settembre 2002, la Commissione aveva sottolineato che per il momento non sarebbero stati effettuati “ulteriori pagamenti”. A seguito della richiesta di pagamento del denunciante per la dichiarazione di spesa n. 4, la Commissione lo ha confermato in una lettera inviata il 3 giugno 2003 (6).
Osservazioni del denuncianteNelle sue osservazioni sul secondo parere della Commissione e sulla testimonianza, il denunciante ha formulato le seguenti osservazioni:
Il secondo parere della Commissione ha ulteriormente sottolineato la confusione tra una "sospensione temporanea" e una "compensazione". Nella sua lettera del 28 settembre 2002 e in tutta la successiva corrispondenza, compreso il secondo parere della Commissione, quest’ultima ha dichiarato che la sua decisione di trattenere il pagamento costituiva una sospensione temporanea. Tuttavia, anche il secondo parere della Commissione faceva più volte riferimento a una compensazione. In ogni caso, nessuna procedura di compensazione è mai stata debitamente notificata al denunciante.
Ai sensi del diritto contrattuale applicabile, che è il diritto belga, la sospensione ("exceptio non adimpleti contractus") è consentita solo in caso di inadempimento da parte dell'altra parte di un'obbligazione reciproca, vale a dire un'obbligazione derivante dallo stesso contratto o da un altro rapporto giuridico. L'anticipazione di una compensazione non è un motivo sufficiente per sospendere i pagamenti: se gli obblighi non sono reciproci, le condizioni per una compensazione sono soddisfatte e vi è una compensazione automatica, oppure le condizioni non sono soddisfatte e non è consentita alcuna sospensione. In questo caso, la Commissione ha esplicitamente riconosciuto che le condizioni non erano soddisfatte, nella misura in cui l'affermazione della Commissione derivante dal "progetto Esprit" è stata contestata, su iniziativa del denunciante, dinanzi al Tribunale di primo grado.
Secondo la Commissione, durante la riunione del 21 agosto 2000 era stato confermato che i due progetti ("Esprit" e "IST") erano disciplinati da contratti distinti e che i risultati del nuovo progetto e i relativi costi sarebbero stati valutati in modo equo e imparziale. Tali dichiarazioni corrispondevano al ricordo del denunciante. Secondo il denunciante, tali dichiarazioni erano chiare e inequivocabili.
Con lettera del 29 luglio 2003 relativa alla dichiarazione di spesa n. 4, la Commissione ha informato il denunciante che erano stati accettati costi per un importo di 81 693 EUR.
Il regolamento n. 1605/2002 è stato menzionato per la prima volta nel secondo parere della Commissione. Dato che il regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2003, non era ancora applicabile quando la Commissione ha rifiutato il pagamento della dichiarazione di spesa n. 3 nel settembre 2002.
La direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (7), ha fatto degli interessi di mora lo strumento fondamentale nella lotta contro i ritardi di pagamento. In applicazione di ciò, gli avvocati del denunciante avevano chiesto alla Commissione, nella loro lettera del 30 settembre 2002, il pagamento di interessi sulle somme dovute (8).
La Commissione ha trattenuto i pagamenti per un importo ufficialmente approvato di 219 367 EUR. Affermare che l'assenza di tali pagamenti non ha messo una piccola impresa come il denunciante in una situazione finanziaria difficile era ipocrita.
Il denunciante ha concluso sostenendo che non esisteva alcuna disposizione giuridica o contrattuale che giustificasse la decisione della Commissione di trattenere o sospendere il pagamento.
La riunione del 21 agosto 2000 non era stata una riunione ordinaria di avvio del progetto. Gli incontri di routine sui progetti non hanno coinvolto il capo unità e il suo vice. L'ufficiale del "progetto IST" all'epoca, il signor M., non era stato invitato alla riunione.
SFORZI DELL'OMBUDSMAN PER RAGGIUNGERE UNA SOLUZIONE AMICIZIA
Dopo un attento esame del parere, delle osservazioni e dei risultati delle sue ulteriori indagini, il Mediatore non era convinto che la Commissione avesse risposto adeguatamente a tutte le accuse del denunciante.
La proposta di una soluzione amichevoleL'articolo 3, paragrafo 5, dello statuto del mediatore (9) impone al mediatore di cercare, per quanto possibile, una soluzione con l'istituzione interessata per eliminare il caso di cattiva amministrazione e soddisfare la denuncia.
Il Mediatore ha pertanto presentato alla Commissione la seguente proposta di soluzione amichevole:
La Commissione europea potrebbe riconsiderare il suo rifiuto di pagare i costi che il denunciante ha sostenuto nelle sue dichiarazioni di spesa nn. 3 e 4.
La proposta si basava sulla conclusione preliminare del Mediatore secondo cui la Commissione non aveva stabilito di avere il diritto di trattenere i pagamenti.
Il parere della CommissioneNel suo parere presentato nel dicembre 2003, la Commissione ha formulato le seguenti osservazioni:
L'ultimo (quinto) paragrafo dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'allegato II del "contratto IST" consentiva di compensare le somme "di qualsiasi tipo" dovute al contraente contro un credito ai sensi del contratto in questione. Questo è il motivo per cui tale disposizione è stata inserita nelle norme relative al contributo comunitario e alle modalità di rimborso e di recupero delle somme percepite in base al contratto. Inoltre, se la possibilità di compensare i crediti dovesse essere limitata ai crediti reciproci derivanti dallo stesso contratto, in pratica non avverrebbe mai, come nel caso della maggior parte delle convenzioni di sovvenzione, solo la Commissione sarebbe in generale debitrice nei confronti dei partecipanti.
L'articolo 3 dell'allegato II figurava in tutti i contratti tipo stipulati ai fini dell'attuazione delle attività indirette di ricerca nell'ambito del quinto e in futuro del sesto programma quadro. Essa si limitava a riflettere l’articolo 73 del regolamento finanziario (regolamento n. 1605/2002 del 25 giugno 2002).
In considerazione del suo dovere di tutelare gli interessi finanziari della Comunità e tenuto conto dei principi di sana gestione finanziaria di cui all'articolo 274 del trattato, la Commissione ha preferito, a titolo precauzionale, sospendere i due pagamenti nell'ambito del "contratto IST" al fine di garantire il recupero delle somme in questione in caso di esito favorevole nel caso T-29/02.
Ciò non significava che essa non avesse il diritto di compensare gli importi nel caso di specie. Al contrario, la Commissione ha ritenuto che i crediti reciproci fossero certi, di importo fisso ed esigibili, ai sensi della sentenza della Corte del 10 luglio 2003 (10).
Tuttavia, poiché l’importo di 273 000 EUR richiesto dalla Commissione nell’ambito del “contratto Esprit” è stato oggetto di un ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado, la Commissione ha preferito applicare l’articolo 3, paragrafo 2, dell’allegato II del “contratto Esprit”, che le consentiva di adottare misure cautelari per tutelare i propri interessi finanziari in caso di sospetta frode o irregolarità e che recitava come segue:
"2. In caso di sospetta frode o grave irregolarità finanziaria da parte di un contraente, la Commissione può sospendere i pagamenti e/o incaricare il coordinatore di non effettuare alcun pagamento a tale contraente. Quest'ultimo resta vincolato dai suoi obblighi contrattuali."
La decisione di sospendere il pagamento si basava in realtà sulle conclusioni della relazione di audit nell'ambito del "contratto Esprit", che ha dato luogo all'ordine di recupero nei confronti del denunciante. La Commissione ha basato la sua posizione, in modo del tutto legittimo, sulla percezione che i risultati dell'audit fossero chiari e ha segnalato gravi irregolarità finanziarie.
Nel caso altamente probabile in cui il caso T-29/02 fosse deciso a favore della Commissione, la mancanza di solidità finanziaria del denunciante potrebbe compromettere gravemente le possibilità della Commissione di recuperare le somme dovute dal contraente. In questo caso, la revoca della sospensione dei due pagamenti in questione, come richiesto dal Mediatore, pregiudicherebbe certamente gli interessi finanziari della Comunità.
La Commissione non poteva quindi che confermare la sua posizione iniziale.
Osservazioni del denuncianteNelle sue osservazioni, il denunciante ha mantenuto la sua denuncia e ha formulato le seguenti ulteriori osservazioni:
La sentenza della Corte di giustizia cui fa riferimento la Commissione ha convalidato inequivocabilmente la posizione che il denunciante aveva costantemente perseguito. Il denunciante aveva ripetutamente e vigorosamente contestato le affermazioni formulate dalla Commissione nell'ambito del "contratto Esprit". Le pretese della Commissione non potevano quindi essere considerate certe, di importo fisso ed esigibili e, pertanto, le condizioni richieste per una compensazione ai sensi del diritto belga non erano soddisfatte.
Il riferimento della Commissione all’articolo 3, paragrafo 2, del “contratto Esprit” era un’affermazione completamente nuova. La disposizione citata dalla Commissione era applicabile solo nell’ambito del “progetto Esprit”. Pertanto, se vi fosse stato un sospetto di frode o irregolarità nell'ambito del "contratto Esprit", la Commissione avrebbe potuto sospendere i pagamenti nell'ambito di tale contratto. Tuttavia, nessun pagamento nell'ambito del "contratto Esprit" era stato sospeso. Il nuovo approccio della Commissione mirava a ricreare un legame tra i due progetti, sebbene la Commissione avesse precedentemente informato il denunciante che i due progetti sarebbero stati trattati separatamente. La presunta decisione di basare la sospensione dei pagamenti dovuti ai sensi del “contratto IST” sull’articolo 3, paragrafo 2, del “contratto Esprit” non è mai stata comunicata al denunciante né presentata al Mediatore prima del dicembre 2003.
L’argomento della Commissione presentava un problema di fondo. L'articolo citato dalla Commissione non faceva parte del "contratto Esprit". L'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato II del "contratto Esprit" riguardava i subappaltatori e non aveva nulla a che fare con i pagamenti o la loro sospensione (11). L'articolo utilizzato dalla Commissione faceva parte del "contratto IST"(12). Questo non potrebbe essere un errore tipografico. Il riferimento errato potrebbe essere interpretato solo come un tentativo deliberato di indurre in errore il Mediatore creando ulteriore confusione tra i due contratti. Va inoltre osservato che l'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato II del "contratto IST" non era mai stato menzionato in alcuna corrispondenza né con il denunciante né con il Mediatore.
Il denunciante ha concluso che la risposta della Commissione illustrava ulteriormente la debolezza del caso della Commissione e la sua persistente malafede nel trattare con il denunciante. Pertanto, il denunciante ha chiesto rispettosamente al Mediatore di prendere una decisione definitiva su questo caso.
LA DECISIONE
1 Osservazione introduttiva1.1 La denuncia iniziale riguardava il rifiuto della Commissione di pagare le spese che il denunciante aveva sostenuto nella sua dichiarazione di spesa n. 3. Nel corso dell'indagine, il denunciante ha chiesto al Mediatore di prendere in considerazione anche il rifiuto della Commissione di pagare le spese che aveva sostenuto nella sua dichiarazione di spesa n. 4 che nel frattempo aveva presentato alla Commissione. Il Mediatore ha successivamente chiesto alla Commissione di fornire un parere su tale questione.
1.2 Dal parere fornito dalla Commissione in risposta a tale richiesta emerge che la Commissione rifiuta di pagare le spese dichiarate nella dichiarazione di spesa n. 4 per gli stessi motivi per i quali rifiuta di pagare le spese dichiarate nella dichiarazione di spesa n. 3. Non è quindi necessario distinguere questi due aspetti nelle considerazioni che seguono.
2 Rifiuto di pagare gli importi accettati dalla Commissione ai sensi del contratto TSI2.1 Il denunciante, una società belga, sostiene che, rifiutandosi di pagare i costi dichiarati dal denunciante nelle sue dichiarazioni di spesa nn. 3 e 4, la Commissione ha agito in modo arbitrario e unilaterale, ha abusato della sua posizione di potere e non ha agito in buona fede. Essa chiede che la Commissione paghi immediatamente le somme approvate in base a queste due dichiarazioni di spesa. Tali dichiarazioni di spesa si riferiscono a un contratto tra il denunciante e la Commissione che quest'ultima ha firmato il 3 maggio 2000 (contratto n. IST-1999-12274, il "contratto IST").
2.2 La Commissione non contesta il fatto che il denunciante abbia il diritto di ricevere gli importi corrispondenti (137 674 EUR e 81 693 EUR rispettivamente) nell'ambito del "contratto TSI" e che il pagamento sia stato sospeso per motivi estranei all'esecuzione dei lavori nell'ambito del "contratto TSI". Essa sostiene, tuttavia, che la censura non è fondata in quanto ha sospeso il pagamento a causa della necessità di garantire la tutela degli interessi finanziari della Comunità. La Commissione sottolinea che l'11 luglio 2001 ha emesso un ordine di recupero per un importo di 273 516 EUR in relazione a un altro progetto (EP 26069 FIWG, il "progetto Esprit") che il denunciante aveva realizzato per la Commissione. Nel suo parere, la Commissione fa riferimento all'articolo 3, paragrafo 4, ultimo comma, delle condizioni generali di cui all'allegato II del "contratto IST" per giustificare la sua posizione. Questa disposizione autorizza la Commissione, in determinate circostanze, a compensare le somme da rimborsare alla Comunità con le somme dovute dalla Comunità. La Commissione ritiene di aver rispettato le disposizioni del contratto TSI, in quanto quest'ultimo, autorizzando una compensazione, a fortiori e implicitamente ha anche autorizzato la sospensione temporanea e preventiva del pagamento ai fini della compensazione, e ritiene di non aver agito in modo arbitrario e unilaterale in quanto ha applicato le disposizioni del "contratto TSI" di cui il denunciante era a conoscenza. Nel suo parere sulla proposta della Mediatrice relativa a una soluzione amichevole, la Commissione invoca anche l'articolo 3, paragrafo 2, del "contratto Esprit".
2.3 La presente denuncia riguarda gli obblighi derivanti da un contratto concluso tra la Commissione e il denunciante.
2.4 Ai sensi dell'articolo 195 del trattato CE, il Mediatore europeo ha il potere di ricevere denunce "relative a casi di cattiva amministrazione nell'attività delle istituzioni o degli organi comunitari". Il Mediatore ritiene che la cattiva amministrazione si verifichi quando un organismo pubblico non agisce conformemente a una norma o a un principio che lo vincola (13). La cattiva amministrazione può quindi essere constatata anche quando si tratta dell'adempimento di obblighi derivanti da contratti conclusi dalle istituzioni o dagli organi delle Comunità.
2.5 Tuttavia, il Mediatore ritiene che la portata del riesame che può effettuare in tali casi sia necessariamente limitata. In particolare, il Mediatore è del parere che non dovrebbe cercare di determinare se vi sia stata una violazione del contratto da parte di una delle parti, se la questione è controversa. Tale questione potrebbe essere trattata in modo efficace solo da un giudice competente, che avrebbe la possibilità di ascoltare gli argomenti delle parti in merito al diritto nazionale pertinente e di valutare prove contrastanti su eventuali questioni di fatto contestate.
2.6 Il Mediatore ritiene pertanto che nei casi relativi a controversie contrattuali sia giustificato limitare la sua indagine all'esame del fatto che l'istituzione o l'organo comunitario gli abbia fornito una spiegazione coerente e ragionevole della base giuridica delle sue azioni e dei motivi per cui ritiene che il suo punto di vista sulla posizione contrattuale sia giustificato. In tal caso, il Mediatore concluderà che la sua indagine non ha rivelato un caso di cattiva amministrazione. Questa conclusione non pregiudicherà il diritto delle parti a che la loro controversia contrattuale sia esaminata e risolta autorevolmente da un tribunale della giurisdizione competente.
2.7 Nel caso di specie, e sulla base degli elementi di cui dispone il Mediatore, non si può affermare che la Commissione abbia presentato un resoconto del tutto coerente e ragionevole delle ragioni per le quali ritiene che il suo approccio sia corretto.
2.8 Il Mediatore ritiene che l'asserzione di base del denunciante sia che la Commissione abbia agito illegittimamente quando ha trattenuto i pagamenti in questione.
2.9 In tale contesto, il Mediatore concorda con l'argomentazione della Commissione secondo cui le azioni di quest'ultima dovrebbero essere guidate dalla necessità di garantire la tutela degli interessi finanziari della Comunità. Il Mediatore ritiene tuttavia che, qualora la Commissione abbia stipulato un contratto, anche le azioni della Commissione debbano essere conformi alle norme applicabili a tale contratto.
2.10 Il Mediatore osserva che la Commissione si basa sull'articolo 3, paragrafo 4, ultimo comma, delle condizioni generali di cui all'allegato II del "contratto IST". Tale disposizione è così formulata: “La Commissione può decidere di compensare le somme da rimborsare alla Comunità con somme di qualsiasi natura dovute al contraente interessato.” Come sottolinea il denunciante, tuttavia, l’articolo 3 è intitolato “Il contributo finanziario della Comunità” e le disposizioni del paragrafo 4, primi quattro commi, del presente articolo riguardano la situazione in cui un contraente ha ricevuto somme nell’ambito del contratto in questione che devono essere rimborsate o recuperate. È difficile supporre che l'ultimo comma del paragrafo 4 debba, come sollecita la Commissione, coprire una situazione completamente diversa, vale a dire che il contraente abbia ricevuto somme nell'ambito di un altro contratto che devono essere rimborsate o recuperate. Nonostante le argomentazioni addotte dalla Commissione nel suo parere sulla proposta del Mediatore relativa a una soluzione amichevole, il Mediatore non è convinto che tale disposizione sia applicabile nel caso di specie. Nel secondo parere la Commissione fa riferimento all'articolo 73 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (14). Questa disposizione riguarda il recupero di importi da parte della Comunità a titolo di compensazione. Tuttavia, dato che né il rifiuto di pagare la dichiarazione dei costi n. 3 né il rifiuto di pagare la dichiarazione dei costi n. 4 sono stati giustificati con riferimento a tale disposizione, il Mediatore ritiene che non sia necessario verificare se tale disposizione sarebbe stata applicabile nel caso di specie.
2.11 Tuttavia, anche supponendo che l’interpretazione della Commissione sia corretta, occorre ricordare che il «contratto IST» è disciplinato dal diritto belga. Il Mediatore non dispone di informazioni sufficienti per determinare quale legge sia applicabile all'affermazione che la Commissione trae dal "contratto Esprit". Tuttavia, tale questione è irrilevante ai fini della presente controversia, dato che la Corte di giustizia ha chiarito che una compensazione stragiudiziale tra crediti disciplinati da due ordinamenti giuridici distinti può avere effetto solo nella misura in cui soddisfi i requisiti di entrambi gli ordinamenti giuridici interessati (15). Qualsiasi compensazione nel caso di specie dovrebbe quindi essere conforme al diritto belga.
2.12 Il diritto belga riconosce tre tipi di compensazione: compensazione per accordo, compensazione giudiziaria e compensazione legale (16). La compensazione legale richiede, in particolare, che i due crediti in questione siano certi. Una compensazione legale è esclusa quando il credito è oggetto di una controversia grave (17). In una recente sentenza, la Corte di giustizia è giunta alla conclusione che la condizione secondo cui la domanda in questione deve essere certa "evidentemente non era soddisfatta" nel caso da essa deciso, dato che il contraente interessato aveva, "con varie lettere e in varie riunioni con i servizi della Commissione, contestato l'esistenza stessa della domanda che la Commissione sosteneva di avere"(18). Nel caso di specie, la Commissione stessa osserva che il denunciante e i suoi avvocati hanno chiesto, in varie lettere inviate nel luglio e nell'agosto 2001, la sospensione dell'ordine di recupero. La Commissione era inoltre a conoscenza del fatto che il denunciante intendeva adire il tribunale e del ricorso presentato nel febbraio 2002 (causa T-29/02, pendente dinanzi al Tribunale di primo grado). In tali circostanze, e in considerazione della summenzionata sentenza della Corte di giustizia, il Mediatore ritiene che sussistano seri dubbi sul fatto che siano soddisfatte le condizioni necessarie per una compensazione da parte della Commissione.
2.13 Anche supponendo che la Commissione fosse legittimata a procedere ad una compensazione nel caso di specie, resta il fatto che la Commissione non si è avvalsa di tale possibilità. La Commissione ha invece informato il denunciante di aver deciso di sospendere i pagamenti in attesa dell'esito della causa dinanzi al Tribunale di primo grado. Nelle sue osservazioni sul secondo parere della Commissione, il denunciante ha presentato quelli che sembrerebbero argomenti forti per dimostrare che tale trattenuta o trattenuta di pagamento non è consentita dalla legge belga, la legge del contratto, nel caso di specie. In ogni caso, il Mediatore ritiene che la Commissione non abbia in ogni caso spiegato su quale base la sua decisione potrebbe essere giustificata.
2.14 L'unica disposizione invocata dalla Commissione nel corso dell'indagine del Mediatore che ha portato alla proposta di una soluzione amichevole era l'articolo 3, paragrafo 4, ultimo comma, delle condizioni generali di cui all'allegato II del "contratto IST". Tuttavia, come discusso in precedenza, tale disposizione autorizza la Commissione solo, in determinate circostanze, a procedere a una compensazione e non le consente semplicemente di trattenere o trattenere i pagamenti. Il Mediatore non è convinto dell’argomento della Commissione secondo cui tale disposizione, che autorizza una compensazione, autorizza a fortiori e implicitamente anche la sospensione temporanea e preventiva del pagamento ai fini della compensazione. Una compensazione estingue contemporaneamente due obblighi esistenti reciprocamente tra due persone (19). Se la Commissione avesse proceduto a una compensazione nel caso di specie (sempre supponendo che ciò sarebbe stato consentito dal diritto belga), avrebbe recuperato il debito che le era dovuto nell'ambito del "progetto Esprit" (nella misura in cui è coperto dalle somme dovute al denunciante ai sensi del "contratto IST"). Allo stesso tempo, la sua pretesa ai sensi del "contratto Esprit" sarebbe stata estinta (nella stessa misura). Tuttavia, procedendo come ha fatto nel caso di specie, vale a dire semplicemente trattenendo il pagamento ai sensi del "contratto IST", la Commissione ha mantenuto la sua richiesta ai sensi del "contratto Esprit" e ha trattenuto le somme dovute al denunciante ai sensi del "contratto IST". Sembrerebbe quindi che essa si sia trovata in una posizione più favorevole di quella che avrebbe potuto raggiungere attraverso una compensazione. In tali circostanze, il Mediatore ritiene che non vi sia alcun fondamento per un argomento a fortiori.
2.15 Nel suo parere sulla proposta del Mediatore relativa a una soluzione amichevole, la Commissione invoca l'articolo 3, paragrafo 2, del "contratto Esprit". Il Mediatore presume che ciò debba essere inteso come riferimento all'allegato II di detto contratto. Il Mediatore osserva che tale disposizione non è mai stata invocata dalla Commissione in nessuna fase precedente del procedimento. Secondo il Mediatore, tuttavia, la legittimità dell’approccio della Commissione nel caso di specie deve essere considerata alla luce delle spiegazioni fornite dalla Commissione al momento in cui ha deciso di sospendere i pagamenti nell’ambito del “contratto IST”. Poiché la Commissione non ha invocato tale disposizione all’epoca dei fatti, essa non può essere presa in considerazione nell’ambito della presente inchiesta. Inoltre, il denunciante ha presentato elementi di prova per dimostrare che il riferimento della Commissione era errato e che la disposizione su cui la Commissione intendeva basarsi era l'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato II del "contratto IST". L'opinione del denunciante secondo cui tale disposizione non sarebbe in ogni caso applicabile nel caso di specie non è priva di fondamento.
2.16 Per quanto riguarda la seconda questione principale sollevata dal denunciante, e per completezza, il Mediatore osserva che, dopo aver ricevuto la relazione di audit per il "progetto Esprit", il denunciante ha chiesto una riunione con la Commissione sulle potenziali implicazioni di tale sviluppo per il "progetto TSI". Tale riunione si è svolta il 21 agosto 2000; erano presenti sia il capo unità che il vice capo unità responsabile del progetto. Secondo il denunciante, i funzionari della Commissione hanno esplicitamente dichiarato in tale occasione che non vi sarebbe stato alcun collegamento tra i due progetti e che la Commissione non avrebbe tentato di recuperare gli importi richiesti dai revisori nell'ambito del "progetto Esprit" dai pagamenti da effettuare nell'ambito del "progetto IST". Il denunciante sostiene quindi in modo efficace che le dichiarazioni dei funzionari della Commissione (e il successivo comportamento della Commissione) hanno creato una legittima aspettativa che il "progetto IST" non sarebbe stato interessato dalla controversia relativa al "progetto Esprit". Secondo la giurisprudenza dei giudici comunitari, un legittimo affidamento può essere presunto solo se l’amministrazione ha fornito “assicurazioni precise”(20). Alla luce delle sue conclusioni in merito agli altri aspetti della denuncia (cfr. precedenti punti da 2.8 a 2.15), il Mediatore ritiene che non sia necessario prendere posizione sul fatto che tale condizione sia soddisfatta nel caso del denunciante.
2.17 Per gli stessi motivi, il Mediatore ritiene che non sia necessario prendere in considerazione l'affermazione del denunciante secondo cui la Commissione avrebbe abusato della sua posizione di potere e non avrebbe agito in buona fede.
2.18 In tali circostanze, il Mediatore ritiene che il rifiuto della Commissione di pagare le spese sostenute dal denunciante nelle sue dichiarazioni di spesa nn. 3 e 4 costituisca un caso di cattiva amministrazione.
3 ConclusioneAlla luce di quanto precede, il Mediatore presenta alla Commissione il seguente progetto di raccomandazione, conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, dello statuto del Mediatore:
Il progetto di raccomandazioneLa Commissione dovrebbe riconsiderare il suo rifiuto di pagare i costi dichiarati dal denunciante nelle sue dichiarazioni di spesa nn. 3 e 4.
La Commissione e il denunciante saranno informati del progetto di raccomandazione. A norma dell'articolo 3, paragrafo 6, dello statuto del mediatore, la Commissione trasmette un parere circostanziato entro il 15 giugno 2004. Il parere circostanziato potrebbe consistere nell'accettazione della decisione del Mediatore e in una descrizione delle misure adottate per attuare il progetto di raccomandazione.
Strasburgo, 11 marzo 2004
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) Decisione del Parlamento europeo 9 marzo 1994, 94/262, sullo statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle funzioni del mediatore (GU L 113, pag. 15).
(2) La data esatta è il 13 febbraio 2002 (cfr. GU C 118, pag. 27).
(3) La formulazione fornita nel parere della Commissione (apparentemente una traduzione dal francese) differisce leggermente dal testo della disposizione che è stata presentata al Mediatore dal denunciante. La citazione è tratta da quest'ultima che sembra essere quella corretta.
(4) GU 2002, L 248, pag. 1.
(5) Va osservato che la lettera del 9 agosto 2001 (una copia della quale è stata presentata dalla Commissione) informa la Commissione che il denunciante "introdurrà" il caso dinanzi al Tribunale di primo grado.
(6) Il motivo della trattenuta nella lettera del 3 giugno 2003 è identico a quello del precedente rifiuto di pagamento nella lettera della Commissione del 24 settembre 2002.
(7) GU 2000, L 200, pag. 35.
(8) In tale lettera, la Commissione era stata invitata a pagare interessi del 7 % all'anno, a partire dal 25 settembre 2002.
(9) Decisione del Parlamento europeo 9 marzo 1994, 94/262, sullo statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle funzioni del mediatore (GU L 113, pag. 15).
(10) Sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 2003 nella causa C-87/01 P, Commissione/CCRE, punto 61.
(11) Estratti delle disposizioni pertinenti sono stati forniti dal denunciante come allegato alle sue osservazioni.
(12) Secondo il testo fornito dal denunciante, l'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato II del "contratto IST" recita: "La Commissione, qualora sospetti frodi o gravi irregolarità finanziarie da parte di un contraente principale, può sospendere i pagamenti e/o ordinare al coordinatore di non effettuare alcun pagamento a tale contraente principale. Quest'ultimo rimane vincolato dagli obblighi contrattuali." Per quanto riguarda le differenze testuali tra questo testo e la versione citata dalla Commissione, cfr. la nota 3 di cui sopra.
(13) Cfr. relazione annuale 1997, pag. 22 sequ.
(14) GU 2002, L 248, pag. 1.
(15) Cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 2003 nella causa C-87/01 P, Commissione/CCRE, punto 61.
(16) Loc. cit., punto 44.
(17) Loc. cit., punto 54.
(18) Loc. cit., punto 63. Anche in questo caso il contraente aveva adito un tribunale e aveva ottenuto una sentenza favorevole da un tribunale di primo grado in Belgio. La Commissione aveva proposto un ricorso ancora pendente al momento della decisione della Corte di giustizia. La Corte ha aggiunto che questo fatto "conferma" che la difesa del contraente nei confronti della Commissione era almeno grave. Il successo del contraente dinanzi al giudice belga non sembra tuttavia essere stato alla base della decisione della Corte.
(19) Loc. cit., punto 59.
(20) Cfr. causa T-113/96, Dubois et Fils/Consiglio e Commissione, Racc. 1998, pag. II-125, punto 68.