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Progetto di raccomandazione al Parlamento europeo nella denuncia 341/2001/BB
Raccomandazione
Caso 341/2001/IJH - Aperto(a) il Giovedì | 19 aprile 2001 - Raccomandazione su Giovedì | 07 marzo 2002 - Relazione speciale del Giovedì | 19 aprile 2001 - Decisione del Lunedì | 30 giugno 2003
SINTESI
La denuncia riguardava il rifiuto del Parlamento europeo di concedere al denunciante l'accesso a un elenco di nomi dei candidati idonei figurante nell'elenco di riserva del concorso generale EUR/C/153/98.
Il Parlamento ritiene che la protezione dei dati personali, le costituzioni degli Stati membri e la Carta dei diritti fondamentali gli impediscano di fornire l'elenco dei candidati prescelti senza il consenso degli interessati.
Il Mediatore europeo ritiene che il diritto alla vita privata in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi della direttiva e della Carta dei diritti fondamentali non impedisca al Parlamento europeo di annunciare nei futuri bandi di concorso che i nomi dei candidati prescelti saranno resi pubblici.
Il Mediatore formula pertanto un progetto di raccomandazione secondo cui il Parlamento dovrebbe fare in modo che nei concorsi futuri l'elenco dei nominativi dei candidati idonei sia reso pubblico.
IL RECLAMO
Il denunciante ha partecipato al concorso generale EUR/C/153/98 per dattilografi in lingua finlandese. Il 7 novembre 2000 gli è stato comunicato che non aveva ottenuto un punteggio sufficiente per l’iscrizione del suo nome nell’elenco di riserva. Sebbene il denunciante avesse ottenuto il minimo richiesto da ciascuna prova e almeno il 60 % dei punteggi massimi delle prove, non figurava tra i 32 migliori candidati.
Il 7 gennaio 2001 il denunciante ha scritto al Parlamento europeo chiedendo quali qualifiche gli mancavano, quanti uomini figuravano tra i 32 migliori candidati e quanti disoccupati figuravano nell'elenco di riserva. Il 24 gennaio 2001 il capo unità della DG 5 ha risposto alla prima domanda indicando i voti del denunciante. Per quanto riguarda la seconda questione, il capo unità ha dichiarato che i candidati di sesso maschile non sono stati discriminati in quanto l’elenco di riserva riflette il numero di partecipanti di sesso maschile al concorso generale EUR/C/153/98. Infine, per quanto riguarda la terza questione, il capo unità ha dichiarato di non essere in grado di fornire dati personali di altri partecipanti e che ciò sarebbe contrario alle norme in materia di protezione dei dati.
Il 15 febbraio 2001 il denunciante ha risposto al capo unità della DG 5 dichiarando di non aver ricevuto tutte le risposte alle domande da lui poste. Ha chiesto di sapere quanti candidati maschi erano tra i 32 migliori candidati. Inoltre, ha chiesto i nomi dei 32 candidati iscritti nell’elenco di riserva e il loro punteggio nel concorso generale EUR/C/153/98.
Il 22 febbraio 2001 il capo unità ha risposto fornendo informazioni sul numero di candidati di sesso maschile i cui nomi figurano nell'elenco di riserva (6,25 % dei candidati figuranti nell'elenco di riserva). Il capo unità sottolinea che il Parlamento deve garantire la protezione dei dati personali di ciascun candidato.
Il 7 marzo 2001 il denunciante ha presentato una denuncia al Mediatore. Secondo il denunciante, il Parlamento ha erroneamente rifiutato di indicare i nomi dei 32 migliori candidati e i loro punteggi nel concorso generale EUR/C/153/98.
L'INCHIESTA
Il parere del ParlamentoIl Parlamento ha formulato, in sintesi, i seguenti punti:
Il Parlamento ha dichiarato che, in base all'annuncio del concorso, i vincitori sarebbero stati informati personalmente dei risultati e, al fine di garantire l'apertura, l'elenco di riserva sarebbe stato presentato ai vincitori (GU C 61 A/14 del 3 marzo 1999, parte VIII.2). Inoltre, l’elenco di riserva è stato reso pubblico in parte pubblicandolo nelle bacheche dell’istituzione. I candidati non selezionati non potevano tuttavia ricevere informazioni sui candidati iscritti nell'elenco di riserva senza violare le costituzioni degli Stati membri e i diritti dei cittadini di questi ultimi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Inoltre, il Parlamento ha dichiarato che stava valutando la possibilità di modificare le proprie prassi per quanto riguarda la pubblicazione delle informazioni relative ai candidati figuranti nell'elenco di riserva.
Osservazioni del denuncianteIl denunciante non ha presentato osservazioni.
LA DECISIONE
1 Mancata comunicazione dei nomi dei 32 candidati iscritti nell'elenco di riserva1.1 Il denunciante ha partecipato senza successo al concorso generale EUR/C/153 per dattilografi in lingua finlandese. Egli sostiene che il Parlamento europeo non gli ha fornito i nomi dei 32 vincitori iscritti nell’elenco di riserva di tale concorso.
1.2 Il Parlamento europeo ha risposto di non poter fornire tali informazioni al denunciante. Il Parlamento ha dichiarato che, in base al bando di concorso, i vincitori sarebbero stati informati personalmente dei risultati e, al fine di garantire l'apertura, l'elenco di riserva sarebbe stato presentato ai vincitori (GU C 61 A/14 del 3 marzo 1999, parte VIII.2). Inoltre, l’elenco di riserva è stato reso pubblico in parte pubblicandolo nelle bacheche dell’istituzione. I candidati non idonei non hanno tuttavia potuto ricevere informazioni sui candidati iscritti nell'elenco di riserva senza violare le costituzioni degli Stati membri e i diritti dei cittadini di questi ultimi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Inoltre, il Parlamento ha dichiarato che stava valutando la possibilità di modificare le proprie prassi per quanto riguarda la pubblicazione delle informazioni sui candidati figuranti nell'elenco di riserva.
1.3 Rifiutando al denunciante l'accesso all'elenco dei candidati prescelti, il Parlamento sembra aver agito nell'ambito del bando di concorso. Il Mediatore ritiene tuttavia che il denunciante abbia la possibilità di presentare una domanda ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, entrato in vigore il 3 dicembre 2001 (2). Nel caso in cui il denunciante non sia soddisfatto dell'esito della sua domanda, ha la possibilità di presentare una nuova denuncia al Mediatore. In tale contesto, il Mediatore osserva che il punto VIII, paragrafo 2, della traduzione finlandese del bando di concorso prevede che l'elenco di riserva sia trasmesso ai "candidati" anziché ai "lauréats" o ai "candidati idonei".
1.4 Il Mediatore non è tuttavia a conoscenza di alcuna norma o principio giuridico che possa impedire al Parlamento europeo di annunciare nei bandi di concorso che i nomi dei candidati prescelti saranno resi pubblici. Inoltre, l'adozione di tale pratica sarebbe conforme al principio generale di apertura al quale l'Unione europea si è impegnata, come risulta, tra l'altro, dall'articolo 1 del trattato sull'Unione europea.
1.5 Il Mediatore ricorda in tale contesto che, nel 1997, la Commissione europea ha accettato di pubblicare i nomi dei vincitori dei concorsi futuri. Tale impegno è stato assunto nell'ambito di una soluzione amichevole alla denuncia 16/17.1.95/GS/IT.
1.6 Inoltre, il Mediatore ricorda che il Parlamento, nella sua risoluzione sulla segretezza che fa parte delle procedure di assunzione della Commissione (3), ha sottolineato che il principio di apertura deve applicarsi durante tutta la procedura di selezione.
1.7 Alla luce di quanto precede, il Mediatore ritiene incompatibile con l'impegno del Parlamento europeo ad aprire il processo di assunzione dell'amministrazione del Parlamento europeo di non annunciare, nei bandi di concorso, che i nomi dei candidati prescelti saranno resi pubblici. Al fine di garantire l'applicazione del principio di apertura nei concorsi futuri, il Mediatore presenta al Parlamento il seguente progetto di raccomandazione, conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, dello statuto del Mediatore europeo:
Nei concorsi futuri, il Parlamento europeo dovrebbe informare i candidati nei bandi di concorso che i nomi dei vincitori saranno resi pubblici.
2.1 Il denunciante sostiene inoltre che il Parlamento europeo non gli ha fornito i voti dei 32 candidati iscritti nell'elenco di riserva del concorso generale EUR/C/153/98.
2.2 Il Parlamento ha risposto di non poter fornire tali informazioni al denunciante per i motivi di cui al punto 1.2.
2.3 Il Mediatore europeo ritiene che la questione della pubblicazione dei voti dei candidati prescelti sia stata esaminata, insieme ad altre questioni di apertura, nell'ambito dell'indagine di propria iniziativa del Mediatore relativa alle assunzioni presso le istituzioni e gli organi comunitari (4). Nell’ambito di tale indagine, il Mediatore ha presentato un progetto di raccomandazione alla Commissione, secondo cui «[n]ei suoi futuri concorsi, la Commissione concede ai candidati l’accesso ai propri documenti d’esame contrassegnati su richiesta». Il Mediatore, tuttavia, non è a conoscenza di alcuna norma che obblighi il Parlamento a rendere pubblici i voti di altri candidati.
2.4 Il Mediatore conclude pertanto che non sembra esservi cattiva amministrazione riguardo a questo aspetto del caso.
Il progetto di raccomandazioneNei concorsi futuri, il Parlamento europeo dovrebbe informare i candidati nei bandi di concorso che i nomi dei vincitori saranno resi pubblici.
Il Parlamento europeo e il denunciante saranno informati del progetto di raccomandazione. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, dello statuto del mediatore, il Parlamento trasmette un parere circostanziato entro il 31 luglio 2002. Il parere circostanziato potrebbe consistere nell'accettazione del progetto di raccomandazione del Mediatore e in una descrizione del modo in cui è stato attuato.
Strasburgo, 7 marzo 2002
Jacob Söderman
(1) Decisione 94/262 del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore (GU 1994, L 113, pag. 15).
(2) GU L 145 del 31.5.2001, pagg. 43-48.
(3) Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione speciale del Mediatore europeo al Parlamento europeo a seguito dell'indagine di propria iniziativa sul segreto che fa parte delle procedure di assunzione della Commissione (C5-0082/2000 - 2000/2048 (COS)), 17 dicembre 2000. La presente risoluzione si basa sulla relazione Bösch sulla relazione speciale del Mediatore europeo al Parlamento europeo a seguito dell'indagine di propria iniziativa sul segreto che fa parte delle procedure di assunzione della Commissione, 12 ottobre 2000, FINAL A5-0280/2000.
(4) Progetto di raccomandazione alla Commissione europea nell'indagine di propria iniziativa 1004/97/PD, 8 marzo 1999.