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Progetto di raccomandazione del Mediatore europeo nella sua indagine sulla denuncia 1450/2007/(WP)BEH contro l'Ufficio europeo per la lotta antifrode
Raccomandazione
Caso 1450/2007/(WP)BEH - Aperto(a) il Venerdì | 22 giugno 2007 - Raccomandazione su Martedì | 21 luglio 2009 - Decisione del Lunedì | 13 settembre 2010
(A norma dell'articolo 3, paragrafo 6, dello statuto del Mediatore europeo [1])
IL CONTESTO DEL RECLAMO
1. L'edificio D3 del Parlamento a Bruxelles è stato oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra il Parlamento e il proprietario dell'edificio, firmato nel 1992. Il rispettivo contratto offriva al Parlamento la possibilità di acquistare detto edificio. Il Parlamento ha esercitato tale opzione di acquisto nel 1998. La presente denuncia riguarda il finanziamento dell'acquisto dell'edificio D3 da parte del Parlamento.
2. Nel 2002 il denunciante, un giornalista, ha contattato il presidente della Commissione europea e lo ha informato di alcune presunte irregolarità relative all'acquisto dell'edificio D3 del Parlamento, che potrebbero avere possibili implicazioni di diritto penale. Secondo il denunciante, nel 1998 il Segretario generale del Parlamento ha incaricato una società del finanziamento dell'acquisto dell'edificio, senza pubblicare una gara d'appalto. Lo ha fatto, nonostante il grande volume finanziario dell'operazione.
3. Sulla base delle informazioni fornite dal denunciante, l'OLAF ha avviato un'indagine (OF/2003/0026), nel corso della quale sono stati ascoltati e consultati testimoni e periti. L'11 agosto 2006 l'OLAF ha archiviato il caso e ha raccomandato di non dare ulteriore seguito se non fornendo al Parlamento una copia della relazione finale dell'OLAF e informando il denunciante dei risultati dell'indagine.
4. Il 1o settembre 2006 il denunciante ha chiesto l'accesso i) alla relazione finale sul caso, ii) alla relazione intermedia dell'OLAF e iii) al parere di un esperto giuridico consultato nel quadro dell'indagine. L'OLAF ha concesso l'accesso a versioni anonime della relazione finale sul caso e del parere dell'esperto. Per quanto riguarda la relazione intermedia, l'OLAF si è basato su una serie di eccezioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 [2] e ha dichiarato di non poterla divulgare.
5. Con lettera del 27 settembre 2006, il denunciante ha posto all’OLAF una serie di domande relative alla sua indagine. Ha inoltre chiesto l'accesso a una serie di ulteriori documenti. Con lettera del 19 ottobre 2006, l’OLAF lo informava che avrebbe risposto separatamente alle diverse questioni entro sei settimane.
6. Il 29 ottobre 2006 il denunciante ha presentato una domanda di conferma per l'accesso ai documenti richiesti il 27 settembre 2006. Il 30 ottobre 2006 riceveva una lettera, datata 23 ottobre 2006, con la quale lo informava che, a causa dell’elevato numero di documenti ai quali chiedeva l’accesso, il termine per il trattamento della sua domanda doveva essere prorogato di quindici giorni lavorativi. Tuttavia, da quel momento, egli non ha ricevuto alcuna ulteriore corrispondenza dall’OLAF.
7. Il 21 maggio 2007 il denunciante si è rivolto al Mediatore.
OGGETTO DELL'INCHIESTA
8. Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante ha formulato le seguenti affermazioni.
(1) Nella sua indagine sul finanziamento dell'edificio D3 del Parlamento, l'OLAF non ha esaminato seriamente e obiettivamente l'applicabilità della direttiva 92/50/CEE [3] («la direttiva») relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi.
(2) L'OLAF non ha esaminato il possibile impatto del caso sugli interessi finanziari della Comunità.
(3) L'OLAF non ha indicato le norme in base alle quali l'offerta del denunciante di rispondere alle domande dell'OLAF mediante procedura scritta poteva essere respinta.
(4) L’OLAF non ha gestito correttamente la sua domanda di accesso ai documenti del 27 settembre 2006.
(5) L'OLAF ha erroneamente respinto la sua domanda di accesso alla relazione intermedia ("Zwischenbericht"), che l'OLAF ha dovuto inviare al comitato di vigilanza dell'OLAF nove mesi dopo l'avvio della sua indagine.
9. Il 21 dicembre 2007 il denunciante ha presentato le sue osservazioni sul parere dell'OLAF (cfr. punto 10). In questa occasione, ha presentato le seguenti ulteriori accuse.
(6) L’OLAF non ha reagito alla sua lettera del 27 settembre 2007, nella quale aveva chiesto all’OLAF di eliminare dalla sua relazione finale alcuni passaggi che lo riguardavano.
(7) L’OLAF non gli ha fornito spiegazioni su talune questioni relative alla sua indagine, sebbene, nella sua lettera del 19 ottobre 2006, avesse annunciato che lo avrebbe fatto.
(8) Nella sua corrispondenza con il denunciante, l'OLAF non ha risposto all'offerta del denunciante di rispondere alle domande dell'OLAF mediante procedura scritta.
L'INCHIESTA
10. La denuncia è stata trasmessa al direttore generale dell'OLAF per parere. Il parere dell'OLAF è stato trasmesso al denunciante con l'invito a presentare osservazioni, che ha inviato il 21 dicembre 2007. Alla luce delle sue osservazioni, si sono rivelate necessarie ulteriori indagini da parte del Mediatore. Pertanto, in una lettera dell'11 giugno 2008, il Mediatore ha chiesto all'OLAF di fornirgli ulteriori informazioni in merito alle accuse iniziali del denunciante. Nella stessa lettera, il Mediatore ha inoltre chiesto all'OLAF un parere sulle ulteriori accuse formulate dal denunciante nelle sue osservazioni sul parere dell'OLAF.
11. Il parere complementare dell'OLAF, che riguardava le ulteriori accuse del denunciante, nonché la richiesta di informazioni supplementari da parte del Mediatore, è stato trasmesso al denunciante con un invito a formulare osservazioni. Il 17 ottobre 2008 il denunciante ha inviato le sue osservazioni.
12. Nella sua lettera del 17 ottobre 2008, il denunciante ha tra l'altro informato il Mediatore che, il 18 settembre 2008, il Garante europeo della protezione dei dati ha deciso che l'OLAF doveva correggere le informazioni contenute nella sua relazione finale sul caso, che riguardava il denunciante. In tale contesto, il denunciante ha spiegato di non ravvisare la necessità di proseguire la sua sesta affermazione.
ANALISI E CONCLUSIONI DELL'OMBUDSMAN
Osservazioni preliminari
13. Dato che il denunciante ha dichiarato di non ravvisare la necessità di portare avanti ulteriormente la sua sesta accusa, il Mediatore comprende che desidera ritirare tale accusa. Il presente progetto di raccomandazione tratterà pertanto solo le affermazioni del denunciante (1)-(5) e (7)-(8).
14. In considerazione del fatto che sia la terza che l'ottava affermazione del denunciante si riferiscono alla posizione dell'OLAF sulla proposta di "procedura scritta" presentata dal denunciante, appare utile trattarle congiuntamente.
A. Presunta omissione di esaminare l'applicabilità della direttiva 92/50/CEE (prima asserzione del denunciante)
Osservazioni preliminari
15. Nelle sue osservazioni sulle ulteriori osservazioni presentate dall'OLAF, il denunciante ha sottolineato che l'OLAF ha citato erroneamente il verbale di una riunione del Presidium del Parlamento. Il verbale relativo al coinvolgimento del committente nel rifinanziamento faceva riferimento a una "prassi irregolare"mentre, nelle sue ulteriori osservazioni, l'OLAF parlava di una "prassi regolare"("nach gängiger Praxis"). Il Mediatore ha confrontato la versione originale inglese con la traduzione tedesca delle osservazioni supplementari dell'OLAF. Sembra che la traduzione tedesca si discosti dalla versione originale inglese, dato che la prima parla di una pratica regolare mentre la seconda si riferisce a una pratica irregolare. Dato che la versione inglese originale corrisponde alle informazioni contenute nella relazione finale dell'OLAF, il Mediatore ritiene che la versione inglese sia autorevole, mentre la traduzione tedesca è apparentemente inficiata da un errore di traduzione. Al denunciante è stata inviata la versione originale inglese delle osservazioni supplementari dell'OLAF. In tale contesto, il Mediatore prenderà in considerazione la versione inglese delle ulteriori osservazioni dell'OLAF come base per l'esame della questione in esame.
Argomenti presentati al Mediatore
16. Il denunciante ha sostenuto che, nella sua indagine sul finanziamento dell'acquisizione dell'edificio D3 del Parlamento, l'OLAF non ha esaminato seriamente e obiettivamente l'applicabilità della direttiva.
17. A sostegno della sua affermazione, egli ha sostenuto che l'OLAF ha consultato un esperto esterno, il quale ha concluso che non vi era motivo di ritenere che la direttiva non fosse applicabile al finanziamento dell'acquisto dell'edificio D3 del Parlamento. Tuttavia, nella sua relazione finale, l'OLAF ha dichiarato che l'applicabilità della direttiva era "almeno discutibile". Nella sua lettera del 27 settembre 2006 all’OLAF, cui fa riferimento nella sua denuncia, il denunciante ha sostanzialmente affermato che, non organizzando una gara d’appalto per l’appalto di rifinanziamento dell’edificio D3, il Parlamento ha violato la direttiva.
18. Nel suo parere, l’OLAF ha dichiarato di aver esaminato, come risulta dalla relazione finale sul caso, l’applicabilità della direttiva nel corso della sua indagine amministrativa. Essa ha ritenuto che l'affermazione del denunciante non fosse suffragata da elementi di prova e che la questione relativa all'applicabilità della direttiva fosse stata affrontata.
19. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha osservato che l’OLAF non si è affatto pronunciato sulle dichiarazioni contenute nella sua lettera del 27 settembre 2006, alle quali ha fatto riferimento nella sua denuncia. Egli ha sostenuto che, nell'ambito dell'indagine dell'OLAF, le sue dichiarazioni sono state analizzate seriamente e obiettivamente da un esperto esterno. L'esperto esterno ha concluso che l'applicazione della direttiva era prevedibile. Tuttavia, le dichiarazioni rese da persone sentite dall’OLAF nell’ambito della sua indagine non sono state oggetto di un’analisi seria e obiettiva. Di conseguenza, l'OLAF ha concluso che l'applicabilità della direttiva era "almeno discutibile".
20. Il denunciante ha inoltre ribadito le dichiarazioni contenute nella sua lettera del 27 settembre 2006 secondo cui, per quanto riguarda il finanziamento dell'edificio D3, il contratto tra il Parlamento e il committente incaricava quest'ultimo, in qualità di intermediario, di eseguire due servizi: da un lato, consultare i mercati finanziari e, dall’altro, agire in qualità di debitore provvisorio nei confronti delle banche creditrici.
21. Il denunciante ha inoltre osservato che, nella relazione finale sul caso, uno dei testimoni ascoltati dall'OLAF ha affermato che, se, a parte un'eventuale indennità, non viene pagato alcun prezzo aggiuntivo per tale servizio, tale accordo non dovrebbe essere considerato un contratto di servizi finanziari ai sensi della direttiva [4]. Il testimone ha inoltre spiegato che, nel caso di specie, il committente ha ricevuto solo un’indennità di BEF 2 500 000 (circa EUR 62 000). Il denunciante ha ritenuto che la dichiarazione del testimone contraddicesse la direttiva, che, secondo la sua chiara formulazione, si applicava ai contratti di servizi finanziari conclusi contemporaneamente, prima o dopo il contratto di acquisto o locazione di terreni, edifici esistenti o altri beni immobili o relativi a diritti su di essi, in qualsiasi forma (articolo 1, lettera a), punto iii), della direttiva). Tuttavia, a quanto pare, l'OLAF non ha posto il testimone di fronte a questa situazione giuridica.
22. Inoltre, il denunciante ha sostenuto che l'importo relativamente esiguo dell'indennizzo era dovuto solo al fatto che il committente si era ritirato dal contratto dopo un breve periodo di tempo. Tuttavia, se il contratto fosse stato eseguito per 10 anni, come stipulato, sarebbe stato dovuto un importo in milioni. Anche in questo caso, secondo il denunciante, l'OLAF non ha affrontato il testimone con questo aspetto. Anche supponendo che il suddetto contratto prevedesse effettivamente solo un’indennità di EUR 62 000, sarebbe comunque stato necessario organizzare una gara d’appalto, conformemente all’articolo 57 del regolamento finanziario, come era allora.
23. Infine, il denunciante ha sottolineato una serie di altri aspetti che, a suo avviso, l’OLAF non ha preso in considerazione nel corso della sua indagine. Secondo una dichiarazione rilasciata dall'allora vicepresidente del Parlamento, era prassi irregolare che un promotore fosse utilizzato per la prestazione di servizi finanziari dopo la fine dell'edificio, sebbene questa fosse la prassi corrente durante la fase di costruzione. Analogamente, l'OLAF ha accettato la dichiarazione del Segretario generale del Parlamento secondo cui i) l'applicazione formale della direttiva è stata evitata per risparmiare tempo e ii) la riduzione dei termini è stata l'unica deviazione sostanziale dalla direttiva. Tuttavia, per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, il denunciante ha sottolineato che, data la possibilità di una procedura d'urgenza (articolo 20 della direttiva), non era necessario discostarsi dai termini previsti dalla direttiva. Inoltre, secondo il parere del perito, il Segretario generale del Parlamento si è discostato dalle norme della direttiva per più di un aspetto. Dalla relazione finale sul caso dell'OLAF non risultava che quest'ultimo avesse approfondito tale aspetto.
24. Nella sua risposta alla richiesta di ulteriori informazioni del Mediatore, l'OLAF ha spiegato che l'indennità di circa 62 000 EUR non era menzionata nelle osservazioni del denunciante, ma piuttosto stabilita nel corso della propria indagine. L'OLAF ha continuato affermando che "[a] s le accuse del denunciante non sono state confermate, questa 'indennità forfettaria' in quanto tale non è stata oggetto di ulteriori indagini approfondite. L'OLAF si è basato sulla sua conclusione - che è "almeno discutibile" considerare questo un contratto finanziario separato ai sensi dell'articolo 1 della direttiva - sulla dichiarazione del perito del servizio giuridico del PE, da un lato, e sulla propria lettura della direttiva, dall'altro."
25. Inoltre, l’OLAF ha sottolineato che, poiché non è stata accertata alcuna irregolarità evidente, la questione dell’applicabilità della direttiva, tanto sotto il profilo giuridico quanto nel caso di specie, non era oggetto di ulteriori indagini approfondite. In tale contesto, l'OLAF ha ritenuto che le indagini interne servissero a stabilire i fatti, nonché la loro eventuale natura irregolare, al fine di concludere se tali fatti fossero suscettibili di dar luogo a procedimenti disciplinari e/o penali nei confronti dei membri del personale delle istituzioni. Le indagini non avevano lo scopo di rispondere a domande ipotetiche.
26. Per quanto riguarda le dichiarazioni dell'allora vicepresidente e dell'esperto esterno sull'irregolarità della pratica perseguita, l'OLAF ha osservato che, secondo il vicepresidente, era prassi irregolare che il committente fosse utilizzato per la prestazione di servizi finanziari al termine dell'edificio. Tuttavia, nel caso di specie, la situazione era diversa, dato che l’imprenditore immobiliare/proprietario si è rifinanziato. Per quanto riguarda le dichiarazioni dell'esperto esterno, l'OLAF ha sottolineato di aver qualificato l'operazione non solo come un'operazione privata, ma come un "prestito ceduto".
27. Nelle sue osservazioni sulle osservazioni supplementari dell'OLAF, il denunciante ha osservato che, secondo l'OLAF, l'"indennità forfettaria" in quanto tale non era oggetto di ulteriori indagini approfondite. Tuttavia, nella sua relazione finale sul caso, l'OLAF ha fatto riferimento all'indennità forfettaria a sostegno della sua conclusione secondo cui era quantomeno discutibile se il Parlamento potesse qualificare il finanziamento dell'acquisto dell'edificio D3 come un contratto finanziario separato. Ciò ha confermato l'opinione secondo cui l'OLAF non ha esaminato seriamente e obiettivamente l'applicabilità della direttiva. Le conclusioni dell'OLAF si basavano invece su dichiarazioni che non erano state oggetto di una valutazione seria.
28. Il denunciante ha inoltre osservato che, secondo l'OLAF, la questione dell'applicazione o meno della direttiva era una questione ipotetica. Tuttavia, nella sua relazione finale, l'OLAF ha apparentemente accettato la dichiarazione del Segretario generale del Parlamento, secondo cui il rifinanziamento dell'edificio D3 ha avuto luogo entro limiti di tempo. Anche in questo caso, le conclusioni dell'OLAF non potevano quindi resistere a una valutazione seria. Osserva inoltre che l'OLAF non ha formulato osservazioni sulla necessità di organizzare una procedura di gara, conformemente alla versione del regolamento finanziario applicabile all'epoca.
Valutazione del Mediatore
29. Le parti sembrano concordare sull'applicabilità, in linea di principio, della direttiva ai contratti di fornitura di beni e di servizi, nonché ai contratti di acquisto, di locazione e di locazione stipulati dal Parlamento. Il Mediatore ritiene che l'applicabilità della direttiva derivi dall'articolo 56 del vecchio regolamento finanziario [5], ai sensi del quale "ciascuna istituzione rispetta gli stessi obblighi imposti agli organismi degli Stati membri da tali direttive". Sembra tuttavia che vi sia disaccordo sul fatto che il Parlamento avesse l'obbligo di applicare la direttiva in relazione al finanziamento dell'acquisto del suo edificio D3.
30. Prima di procedere ad un'analisi dell'asserzione in esame, appare essenziale ricordare i compiti e i doveri affidati all'OLAF, in particolare mediante il regolamento (CE) n. 1073/1999 [6]. A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1073/1999, l'OLAF svolge indagini amministrative ai fini della lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità europea. A tal fine, essa indaga su questioni gravi relative all'esercizio delle sue funzioni professionali, tali da indebolire gli obblighi dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità che possono dar luogo a procedimenti disciplinari o, se del caso, penali. In tale contesto, risulta evidente che i compiti dell'OLAF comprendono i) la lotta contro le irregolarità (come la frode e la corruzione) che ledono gli interessi finanziari della Comunità europea e ii) a tal fine, l'indagine su questioni gravi relative all'esercizio delle funzioni professionali dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità.
Mentre il secondo aspetto costituisce parte integrante dei compiti dell'OLAF, non sembra che i compiti di quest'ultimo siano limitati all'indagine di casi in cui il comportamento di un funzionario o di un altro agente della Comunità possa sfociare in un procedimento disciplinare o penale.
31. Nella relazione finale sul caso, l'OLAF ha raccomandato di non dare ulteriore seguito al caso. Tale raccomandazione si basava sul suo parere secondo cui nessuno dei membri del personale del Parlamento ha commesso irregolarità che potrebbero portare a procedimenti disciplinari o penali. Inoltre, nelle sue osservazioni supplementari, l’OLAF ha dichiarato che non era stata accertata alcuna irregolarità netta. Di conseguenza, la questione se la direttiva fosse applicabile o meno non è stata oggetto di ulteriori approfondimenti. Facendo riferimento al secondo aspetto dei suoi compiti, individuato dal Mediatore in precedenza, l'OLAF ha sottolineato che le indagini non mirano a rispondere a domande ipotetiche.
32. La questione se il comportamento di un funzionario o di un altro agente della Comunità possa sfociare in un procedimento disciplinare o penale è solo uno degli aspetti di un’indagine condotta dall’OLAF. Alla luce di quanto precede, il Mediatore non è convinto del parere dell'OLAF secondo cui non è necessaria un'indagine approfondita sull'applicabilità della direttiva. Se la sua opinione fosse corretta, ciò significherebbe che l’OLAF potrebbe rifiutarsi di indagare sulle irregolarità per il solo motivo che tali irregolarità, se accertate, potrebbero in ogni caso non dar luogo a procedimenti disciplinari o penali. Un'interpretazione così restrittiva del suo mandato potrebbe far sì che l'OLAF non sia in grado di assolvere pienamente il suo compito di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità europea. Sarebbe inoltre difficile conciliarlo con l'articolo 280 del trattato CE, sul quale si basa il regolamento (CE) n. 1073/1999 e che riguarda le frodi e qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità, indipendentemente dal fatto che tali irregolarità diano luogo a procedimenti penali o disciplinari. A fini di chiarezza, è opportuno sottolineare che né l'articolo 280 del trattato CE né il regolamento (CE) n. 1073/1999 prevedono esplicitamente che solo le irregolarità chiaramente definite debbano essere oggetto di indagini approfondite da parte dell'OLAF.
33. Il Mediatore osserva che, a prima vista, l'affermazione del denunciante si limita alla questione se l'OLAF abbia esaminato seriamente e obiettivamente l'applicabilità della direttiva. Essa riguarda quindi l'approccio dell'OLAF per quanto riguarda l'esame dell'applicabilità della direttiva. Allo stesso tempo, dalle osservazioni del denunciante emerge chiaramente che egli intende anche contestare le conclusioni dell'OLAF relative all'applicabilità della direttiva. Supponendo che l'applicabilità fosse "almeno discutibile", l'OLAF ha raccomandato di non dare ulteriore seguito al caso, dato che non vi era alcuna irregolarità chiara che potesse portare a procedimenti disciplinari o penali. Tuttavia, il ragionamento dell'OLAF non potrebbe essere considerato convincente, se una preponderanza di argomenti deducesse a favore dell'applicazione della direttiva, la cui applicabilità non potrebbe, di conseguenza, essere definita "almeno discutibile". Ciò premesso, il Mediatore deve analizzare se, nel caso di specie, l'OLAF abbia esaminato seriamente e obiettivamente l'irregolarità lamentata dal denunciante, vale a dire la presunta mancata applicazione della direttiva da parte del Parlamento. In tal modo, il Mediatore deve esaminare se le argomentazioni avanzate dall'OLAF, sia nella sua relazione finale sul caso sia nel corso della presente indagine, sostengano in modo sufficiente e ragionevole la conclusione cui è giunto, vale a dire che l'applicabilità della direttiva era "almeno discutibile".
34. Il denunciante ha contestato le rispettive conclusioni dell'OLAF nella sua relazione finale sul caso per una serie di motivi. Egli ha ritenuto che, nell’ambito della sua indagine, l’OLAF non avesse tenuto sufficientemente conto della pertinenza dell’indennità nell’esaminare l’applicabilità della direttiva. Inoltre, l’OLAF avrebbe accettato la mancata applicazione della direttiva a causa di vincoli temporali. A suo avviso, l’OLAF non avrebbe tenuto conto del fatto che per il committente fornire servizi finanziari dopo la fine dell’edificio si trattava di una pratica irregolare. A prima vista, sembra che il denunciante abbia presentato una serie di argomenti che potrebbero potenzialmente mettere in dubbio le conclusioni dell'OLAF. È pertanto necessario verificare in che misura le obiezioni formulate dal denunciante siano state effettivamente sufficientemente affrontate nella relazione finale sul caso dell'OLAF e/o se l'OLAF abbia addotto argomenti convincenti per affrontarle nel corso dell'indagine.
35. Per quanto riguarda l'argomento del denunciante secondo cui l'OLAF non avrebbe tenuto sufficientemente conto dell'indennità versata dal Parlamento al committente, in primo luogo, vale la pena notare che le parti sembrano concordare sul fatto che sia stata versata un'indennità. In secondo luogo, l'OLAF non ha contestato l'affermazione del denunciante secondo cui le modalità di finanziamento dell'edificio D3 del Parlamento consistevano in due aspetti: i) l'ordine del Parlamento per il rifinanziamento dell'edificio ii) e l'esecuzione di tale ordine da parte del committente. Secondo il denunciante, è in relazione al primo aspetto che la direttiva è stata violata in modo decisivo.
36. Secondo il denunciante, il fatto che sia stata corrisposta un'indennità significa che il rispettivo accordo contrattuale tra il Parlamento e il committente dovrebbe essere considerato un contratto di servizi finanziari ai sensi della direttiva. Al contrario, l'OLAF, basandosi su una dichiarazione resa da un esperto del Servizio giuridico del Parlamento, da un lato, e sulla propria lettura della direttiva, dall'altro, ha concluso che era "almeno discutibile"considerare il rispettivo contratto come un contratto finanziario separato.
37. Il Mediatore ricorda che il testo dell'articolo 1, lettera a), punto iii), recita:
"Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) «appalti pubblici di servizi»: i contratti a titolo oneroso conclusi per iscritto tra un prestatore di servizi e un'amministrazione aggiudicatrice, ad esclusione:
[...]
iii) contratti per l'acquisto o la locazione, con qualsiasi mezzo finanziario, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o relativi a diritti su di essi; tuttavia, i contratti di servizi finanziari conclusi contemporaneamente, prima o dopo il contratto di acquisto o di locazione, in qualsiasi forma, sono soggetti alla presente direttiva;"[7]
In tale contesto, il Mediatore ritiene che la formulazione dell'articolo 1, lettera a), punto iii), avvalori l'opinione del denunciante secondo cui la direttiva si applica ai contratti di servizi finanziari conclusi in relazione all'acquisto di beni immobili. L'OLAF ha fatto riferimento alla propria lettura della direttiva come uno dei motivi per cui l'applicabilità della direttiva era discutibile, ma non ha spiegato ulteriormente la sua lettura. Tuttavia, data la formulazione prima facie chiara della disposizione citata, tale spiegazione era tanto più necessaria. Sembra utile aggiungere che, alla luce delle conclusioni cui è pervenuto il perito giuridico esterno da esso consultato, ci si sarebbe aspettati che l’OLAF spiegasse perché, a suo avviso, la direttiva non era applicabile.
38. Per quanto riguarda la dichiarazione del perito, su cui si è basato l'OLAF, oltre alla propria lettura della direttiva, la rispettiva dichiarazione è menzionata nella relazione finale sul caso. In tale documento, il perito afferma che se, a parte un'eventuale indennità, non viene pagato alcun prezzo aggiuntivo per tale servizio (ossia il rifinanziamento), tale accordo non dovrebbe essere considerato un contratto di servizi finanziari ai sensi della direttiva. Il perito ha poi affermato che, nel caso di specie, il committente ha ricevuto solo un’indennità forfettaria di BEF 2 500 000 (circa EUR 62 000). In tale contesto, il perito ha concluso che la direttiva non si applicava agli accordi contrattuali che prevedevano unicamente un indennizzo. Tuttavia, da questa dichiarazione, il Mediatore non è in grado di capire perché il perito abbia ritenuto che tale accordo contrattuale dovesse essere escluso dal campo di applicazione della direttiva. Sembra utile aggiungere che, come sostenuto in modo convincente dal denunciante, l'indennità sarebbe stata significativamente più elevata se il contratto fosse stato eseguito per l'intera durata da esso stabilita. Il Mediatore osserva che l'OLAF non sembra aver contestato i rispettivi calcoli del denunciante.
39. Nella sua risposta alla richiesta di ulteriori informazioni del Mediatore, l'OLAF ha dichiarato che l'indennità in quanto tale non era oggetto di un'indagine approfondita, in quanto le accuse del denunciante non erano state confermate. Il Mediatore ritiene difficile comprendere la rispettiva posizione dell'OLAF, dato che, come sottolineato dal denunciante, l'OLAF stesso ha fatto riferimento all'indennità per sostenere la sua opinione secondo cui l'applicabilità della direttiva al meccanismo di finanziamento era quanto meno discutibile.
40. In tale contesto, il Mediatore conclude che, per quanto riguarda le conseguenze giuridiche dell'indennità versata dal Parlamento, l'OLAF non ha esaminato seriamente e obiettivamente l'applicabilità della direttiva.
41. Per quanto riguarda la questione dei vincoli temporali, il Mediatore ritiene impossibile accettare che un atto legislativo altrimenti applicabile non sia applicato a causa di vincoli temporali. Nella sua "valutazione giuridica, conclusioni e raccomandazioni", che è l ' ultima sezione della relazione finale sul caso, l ' OLAF ha fatto riferimento a "una certa urgenza" nell ' affrontare la questione del (ri)finanziamento, dato che l ' opzione di acquisto per l ' edificio D3 doveva essere esercitata dal Parlamento prima di una determinata data. Mentre l'OLAF non ha esplicitamente sostenuto l'opinione secondo cui l'urgenza avrebbe potuto rendere superflua l'applicazione della direttiva, la questione dei vincoli temporali è chiaramente uno degli aspetti che hanno portato l'OLAF a concludere che l'applicabilità della direttiva era quanto meno discutibile. Tuttavia, come sottolineato dal denunciante, l'articolo 20 della direttiva riconosce espressamente il fatto che i termini normali previsti dalla direttiva possono non essere praticabili in caso di urgenza. Pertanto, l'articolo 20 consente scostamenti dai termini normali in tali casi. Tuttavia, la relazione finale sul caso non ha analizzato la questione della misura in cui i vincoli temporali avrebbero potuto essere soddisfatti mediante la procedura d'urgenza di cui all'articolo 20. Pertanto, il Mediatore conclude che, per quanto riguarda la questione dei vincoli temporali, l'OLAF non ha esaminato seriamente e obiettivamente l'applicabilità della direttiva.
42. Per quanto riguarda la prestazione di servizi finanziari da parte del committente, il Mediatore prende atto del parere dell'OLAF secondo cui, secondo il suddetto vicepresidente del Parlamento, era prassi irregolare che il committente fornisse servizi finanziari dopo la fine dell'edificio. Tuttavia, l’OLAF ha anche sottolineato che, nel caso di specie, la situazione era diversa, dato che lo stesso imprenditore immobiliare/proprietario ha rifinanziato l’acquisto dell’edificio in questione. Il Mediatore ritiene che la rispettiva dichiarazione dell'OLAF non sia chiara per quanto riguarda il ruolo del Parlamento nel rifinanziamento del suo edificio D3. Allo stesso modo, essa non chiarisce la pertinenza della direttiva. In tale contesto, il Mediatore ritiene che le informazioni fornite dall'OLAF non forniscano una base sufficiente per concludere di aver esaminato seriamente e obiettivamente questo aspetto.
43. Il Mediatore osserva inoltre che il perito giuridico esterno ha ritenuto che il Parlamento si discostasse dalle norme della direttiva per più di un aspetto. Tuttavia, né la relazione finale sul caso né le dichiarazioni rese dall'OLAF nel contesto dell'indagine consentono al Mediatore di concludere che tale dichiarazione abbia portato a un ulteriore esame da parte dell'OLAF.
44. Sebbene non sia necessario che il Mediatore giunga a conclusioni definitive sull'opportunità o meno di applicare la direttiva, egli conclude, per i motivi sopra esposti, che l'OLAF non ha esaminato seriamente e obiettivamente l'applicabilità della direttiva. Tale constatazione è ulteriormente corroborata dal fatto che l'OLAF ha ascoltato un esperto del Servizio giuridico del Parlamento e ha consultato un esperto giuridico esterno. Mentre il perito ha negato l'applicabilità della direttiva, dato che era stata versata solo un'indennità forfettaria, il perito giuridico esterno ha concluso che ci si aspetterebbe che la direttiva si applichi all'accordo contrattuale per il finanziamento dell'acquisto dell'edificio D3 del Parlamento che ha qualificato come prestito cauzionale. Il parere del perito giuridico esterno, pertanto, sostiene chiaramente l'opinione del denunciante secondo cui la direttiva avrebbe dovuto essere applicata. Tuttavia, l'OLAF ha concluso che l'applicabilità della direttiva era quanto meno discutibile. Sembra utile aggiungere che, alla luce del numero di argomenti a favore dell'applicabilità della direttiva, l'OLAF avrebbe dovuto effettuare un esame particolarmente meticoloso dell'applicabilità della direttiva.
45. Alla luce di quanto precede, il Mediatore ritiene che l'OLAF non abbia esaminato seriamente e obiettivamente l'applicabilità della direttiva. Si tratta di un caso di cattiva amministrazione. Egli formula pertanto un corrispondente progetto di raccomandazione in appresso, conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, dello statuto del Mediatore europeo.
B. Presunta mancata valutazione del possibile impatto del caso sugli interessi finanziari della Comunità (seconda asserzione del denunciante)
Argomenti presentati al Mediatore
46. Il denunciante sosteneva che l'OLAF non aveva esaminato il possibile impatto del caso sugli interessi finanziari della Comunità. Fa riferimento alla sua lettera del 27 settembre 2006, nella quale sottolinea che, secondo la relazione finale dell'OLAF, il caso non ha avuto tale impatto. Il denunciante si è esplicitamente opposto a tale valutazione e ha dichiarato che il pagamento finale del Parlamento alla banca mutuante era dovuto il 15 giugno 2008. In tale contesto, egli ha sostanzialmente sostenuto che il livello degli interessi sul mercato finanziario era inferiore al tasso di interesse che doveva essere pagato dal Parlamento. Se il Parlamento, in linea con le norme applicabili, si fosse rapidamente ritirato dal contratto, si sarebbe ottenuta una significativa riduzione dei costi.
47. Nel suo parere, l’OLAF ha ritenuto che, non essendo stata accertata alcuna irregolarità, la questione relativa all’incidenza finanziaria del caso non costituisse un problema. Ha inoltre affermato che il denunciante non ha fornito alcun elemento di prova che suggerisse un possibile impatto sugli interessi finanziari della Comunità. Secondo l'OLAF, la relazione finale sul caso indicava chiaramente il motivo per cui gli aspetti finanziari non costituivano un problema.
48. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha spiegato che, già nella fase di valutazione iniziale, e quindi prima di avviare un'indagine su un caso particolare, l'OLAF era tenuto a valutare il possibile impatto del caso sugli interessi finanziari della Comunità. Tale obbligo risultava dal manuale dell’OLAF, che conteneva istruzioni pertinenti per gli investigatori. Tale analisi era indispensabile alla luce dell’articolo 1 del regolamento n. 1073/1999, secondo il quale l’esistenza di un’eventuale incidenza sugli interessi finanziari della Comunità era una condizione preliminare per un’indagine dell’OLAF. Tuttavia, l'OLAF non ha preparato un'indagine su tutti i pagamenti effettivamente effettuati, né ha commissionato un'analisi indipendente delle condizioni per il rifinanziamento dell'edificio D3. L'assenza di un esame dell'incidenza del caso sugli interessi finanziari della Comunità era inoltre incomprensibile, tenuto conto di una risoluzione adottata dal Parlamento il 30 marzo 2004. In tale risoluzione, il Parlamento ha espresso chiaramente l'auspicio che tutti i pagamenti tra il committente e la banca mutuante, nonché gli eventuali pagamenti a terzi, siano oggetto di indagine nel corso dell'indagine dell'OLAF.
49. Inoltre, il denunciante ha osservato che l'OLAF non ha formulato osservazioni sulla questione dei tassi di interesse sfavorevoli applicabili al finanziamento dell'edificio D3, anche se sarebbe stata possibile un'analisi indipendente da parte di un esperto finanziario. Invece, nella sua relazione finale sul caso, l’OLAF ha semplicemente fatto riferimento al fatto che i costi per finanziare l’acquisto dell’edificio erano chiaramente inferiori ai costi di un contratto di locazione a lungo termine. Secondo il denunciante, tale affermazione non rispondeva alla domanda se il finanziamento dell'acquisto dell'edificio fosse in linea con le condizioni di mercato favorevoli e abituali.
50. Nella sua risposta alla richiesta di ulteriori informazioni del Mediatore, l'OLAF ha confermato la posizione adottata nel suo parere. Essa ha spiegato che, poiché l’indagine non aveva accertato un’irregolarità netta, la questione dell’incidenza finanziaria era, di conseguenza, puramente ipotetica e priva di pertinenza ai fini delle conclusioni della sua indagine interna. Pertanto, essa non è stata oggetto di ulteriori indagini approfondite. L'OLAF ha inoltre riconosciuto di non aver analizzato le condizioni di mercato. Essa ha tuttavia stabilito che l'esercizio dell'opzione di acquisto e la cessazione del contratto di locazione a lungo termine del Parlamento erano nell'interesse finanziario della Comunità.
51. Nelle sue osservazioni supplementari, il denunciante non ha formulato osservazioni al riguardo.
Valutazione del Mediatore
52. L ' articolo 1, paragrafo 3, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1073/1999 conferisce all ' OLAF il potere di svolgere indagini amministrative ai fini della "lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità europea"[8]. Pertanto, l'opinione del denunciante secondo cui un'incidenza sugli interessi finanziari della Comunità è una condizione preliminare per un'indagine dell'OLAF sembra corretta. Nelle sue "Informazioni al comitato di vigilanza dell ' OLAF"[9], l ' OLAF ha sottolineato che non è chiaro se la Comunità europea abbia subito un danno finanziario. In ogni caso, sembra che l’OLAF abbia ritenuto che il caso potesse avere un’incidenza sugli interessi finanziari della Comunità, dato che ha avviato un’indagine. Ciò è in linea con l'articolo 1, paragrafo 3, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1073/1999 e con il punto 3.3.3.3.v. del manuale dell'OLAF.
53. Sulla base del suo parere secondo cui non è stata accertata alcuna irregolarità netta, l'ipotesi dell'OLAF secondo cui l'incidenza finanziaria del caso non era un problema sembra ragionevole a prima vista. Allo stesso tempo, occorre tener conto del fatto che, in relazione alla prima affermazione del denunciante, il Mediatore ha constatato che l'OLAF non ha esaminato seriamente e obiettivamente l'applicabilità della direttiva. Di conseguenza, la posizione dell'OLAF secondo cui non era necessaria una valutazione dell'incidenza finanziaria non può più essere considerata convincente, supponendo che la direttiva avrebbe dovuto essere applicata.
54. In tale contesto, il Mediatore ricorda che una constatazione sull'applicabilità della direttiva imporrebbe all'OLAF di esaminare l'impatto sugli interessi finanziari della Comunità del caso in questione. Egli formula pertanto un corrispondente progetto di raccomandazione in appresso, conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, dello statuto del Mediatore europeo.
C. Per quanto riguarda la posizione dell'OLAF sulla procedura scritta proposta dal denunciante (terza e otto accuse del denunciante)
Argomenti presentati al Mediatore
55. Il denunciante ha spiegato che il capo delle indagini interne sulle operazioni dell'OLAF lo ha invitato due volte a una riunione. Nonostante la richiesta del denunciante in tal senso, l'HOII non ha indicato quale fosse l'obiettivo della riunione proposta. In una e-mail dell'11 dicembre 2005, il denunciante ha messo in dubbio l'imparzialità dell'HOII, dato che era stato coinvolto in indagini nei confronti di un altro giornalista che aveva riferito in merito al finanziamento degli edifici del Parlamento a Bruxelles. Spiega pertanto di non essere disponibile per alcuna discussione informale sulla questione. Tuttavia, esprime la sua disponibilità a rispondere alle interrogazioni scritte.
56. A seguito della sua e-mail, il denunciante è stato inizialmente convocato per essere ascoltato come vittima e successivamente "invitato" a testimoniare. Dopo aver contestato, con lettera del 19 marzo 2006, la base giuridica di entrambe le lettere dell'OLAF, il denunciante ha ribadito la sua disponibilità a rispondere a quesiti scritti. Aggiunge poi che, nel caso in cui l'OLAF continuasse a rifiutare l'applicazione di tale procedura scritta, desidera che gli venga fornita la base giuridica per tale rifiuto. In una lettera del 19 aprile 2006, l'OLAF ha ritenuto che l'assenza del denunciante all'udienza testimoniasse il suo rifiuto di partecipare all'audizione di testimoni da parte dell'OLAF. Nella sua lettera del 27 settembre 2006, il denunciante descriveva la sequenza di eventi sopra descritta e si chiedeva perché l’OLAF potesse avviare un’indagine sulla base delle informazioni da lui presentate, ma non potesse rivolgergli domande scritte.
57. Sostiene che l'OLAF non ha indicato le norme in base alle quali la sua offerta di rispondere alle domande dell'OLAF mediante procedura scritta potrebbe essere respinta (terza affermazione del denunciante). Inoltre, ha affermato che, nella sua corrispondenza con lui, l'OLAF non ha risposto alla sua offerta di rispondere alle domande dell'OLAF mediante procedura scritta (ottava affermazione del denunciante).
58. Nel suo parere, l'OLAF ha dichiarato di aver invitato il denunciante a un colloquio due volte informalmente e due volte formalmente. Poiché ha rifiutato di accettare i suoi inviti, l'OLAF ha deciso di redigere la relazione finale sul caso senza chiedergli ulteriori chiarimenti. L’OLAF ha ritenuto di disporre di un certo margine di discrezionalità nella definizione della sua strategia investigativa. Pur deplorando l'approccio del denunciante, ha sottolineato che non vi era alcuna norma che lo obbligasse ad accettare un'offerta di rispondere alle domande con procedura scritta. Ha aggiunto che i colloqui pertinenti alla sua indagine su questo caso erano stati registrati e che era prevista la possibilità di reagire ai progetti di verbali.
59. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha ribadito di nutrire dubbi sull'imparzialità degli investigatori dell'OLAF. Inoltre, la citazione dell'OLAF mancava di una base giuridica. Prende atto del fatto che, secondo l'OLAF, non esiste alcuna norma che lo obblighi ad accettare un'offerta di rispondere alle domande mediante procedura scritta. Ne ha dedotto che non esisteva neppure una norma che obbligasse l’OLAF a rifiutare l’offerta formulata nella sua lettera del 19 marzo 2006 di rispondere a quesiti con procedura scritta. Tuttavia, egli ha sostenuto che, nella sua lettera del 19 aprile 2006, l'OLAF avrebbe dovuto rispondere e rispondere alla sua offerta di rispondere alle domande dell'OLAF con procedura scritta e spiegare i motivi per cui non ha accettato l'offerta.
60. Nel suo parere complementare, l’OLAF ha ribadito e ulteriormente spiegato che, il 19 aprile 2006, lo ha informato della sua decisione di chiudere l’indagine senza chiedergli ulteriori informazioni. Secondo l’OLAF, ciò implicava il suo rifiuto di accogliere la sua richiesta. L'OLAF ha inoltre ricordato che lo svolgimento delle sue indagini è diretto dal suo direttore. Gli informatori potrebbero, in qualsiasi momento, rifiutarsi di comunicare con l'OLAF.
Valutazione del Mediatore
61. Prima di affrontare l'asserzione del denunciante, è importante ricordare che le accuse in esame non includono la legittimità delle citazioni/inviti a un colloquio che l'OLAF ha inviato al denunciante. Questo aspetto, al quale sia il denunciante che l'OLAF hanno fatto riferimento nell'indagine del Mediatore, non è pertanto oggetto della presente indagine. È invece oggetto dell'indagine in corso del Mediatore nella denuncia 856/2008/BEH.
62. Per quanto riguarda l'affermazione del denunciante secondo cui l'OLAF non avrebbe indicato le norme in base alle quali la sua offerta di rispondere alle domande con procedura scritta poteva essere respinta, l'OLAF ha ritenuto che non esistesse alcuna norma che lo obbligasse ad accettare tali offerte. Il denunciante ha riconosciuto tale affermazione, ma ha sostenuto che non esisteva alcuna norma che obbligasse l'OLAF a rifiutare tali offerte. Il Mediatore riconosce che non sembra sussistere alcun obbligo per l'OLAF di rifiutare le offerte di rispondere a domande nell'ambito di una procedura scritta. Tuttavia, ciò non può significare che l’OLAF debba accettare qualsiasi richiesta di procedura scritta, dato che, sulla base del regolamento n. 1073/1999, esso dispone di un certo margine di discrezionalità per quanto riguarda lo svolgimento delle sue indagini. In considerazione del fatto che, nel corso dell'indagine, l'OLAF ha illustrato la sua posizione sulla situazione giuridica relativa al ricorso a una procedura scritta, il Mediatore ritiene che non sia necessario un ulteriore intervento da parte sua in merito alla terza affermazione del denunciante.
63. Per quanto riguarda l'affermazione del denunciante secondo cui, nella sua corrispondenza con lui, l'OLAF non ha indirizzato/reagito alla sua offerta di rispondere alle domande dell'OLAF mediante procedura scritta, il Mediatore osserva che, nel contesto dato, sia il denunciante che l'OLAF hanno fatto riferimento alla lettera dell'OLAF del 19 aprile 2006 al denunciante.
64. In tale lettera l'OLAF spiegava i motivi per cui riteneva che l'audizione del denunciante in qualità di testimone fosse in linea con il regolamento (CE) n. 1073/1999. Inoltre, l'OLAF ha dichiarato che l'assenza del denunciante all'udienza prevista costituiva una testimonianza del suo rifiuto di partecipare all'audizione dei testimoni da parte dell'OLAF. Sulla base di quanto precede, l'OLAF ha dichiarato che avrebbe proceduto all'archiviazione del caso senza ulteriori ritardi.
65. Nel suo parere complementare, l’OLAF ha ritenuto che informare il denunciante della prevista chiusura del caso nella sua lettera del 19 aprile 2006 implicasse il rigetto della sua richiesta di procedura scritta. Per contro, il denunciante ha ritenuto che l'OLAF non abbia risposto alla sua offerta di rispondere a domande scritte e non abbia spiegato i motivi del rifiuto dell'offerta.
66. Il punto 4 del codice di buona condotta amministrativa della Commissione afferma che "[l]a Commissione si impegna a rispondere alle richieste nel modo più appropriato..." Va da sé che rispondere a una lettera inviata da un cittadino significa che le questioni sollevate nella corrispondenza del cittadino sono affrontate. È chiaro che la lettera dell'OLAF del 19 aprile 2006 non contiene alcun riferimento esplicito all'offerta del denunciante. Il Mediatore osserva inoltre che l'OLAF non ha dichiarato esplicitamente di aver risposto all'offerta del denunciante. Tuttavia, ha ritenuto che la sua intenzione di archiviare il caso, di cui ha informato il denunciante, equivalesse a un rifiuto implicito dell'offerta del denunciante. Alla luce del contenuto della lettera dell'OLAF del 19 aprile 2006, doveva essere chiaro al denunciante che l'OLAF non avrebbe accettato la sua offerta. In ogni caso, nel corso della sua indagine è emerso che l'OLAF ha rifiutato l'offerta del denunciante di rispondere a quesiti scritti. Pertanto, il Mediatore ritiene che l'OLAF si sia rivolto e abbia reagito all'offerta del denunciante di rispondere alle sue domande mediante procedura scritta. In tale contesto, conclude che non vi è stata cattiva amministrazione per quanto riguarda la terza e l'ottava affermazione del denunciante.
D. Presunta incapacità di trattare correttamente la domanda di accesso ai documenti del denunciante (quarta asserzione del denunciante)
Argomenti presentati al Mediatore
67. Il denunciante ha sostenuto che l'OLAF non ha gestito correttamente la sua domanda di accesso ai documenti del 27 settembre 2006. Egli ha dichiarato di aver presentato una domanda di conferma di accesso il 29 ottobre 2006. Il 30 ottobre 2006 riceveva una risposta datata 23 ottobre 2006, nella quale l’OLAF spiegava che, a causa dell’elevato numero di documenti richiesti, il termine per il trattamento della sua domanda di accesso doveva essere prorogato di 15 giorni lavorativi. Il denunciante ha dichiarato di non aver più avuto notizie dall'OLAF da allora.
68. Nel suo parere, l’OLAF ha confermato la sequenza di eventi presentata dal denunciante e ha dichiarato che, a parte la sua lettera del 23 ottobre 2006, non gli è stata inviata alcuna risposta ulteriore. Ciò è dovuto a un controllo amministrativo, dovuto a problemi di coordinamento interno. L'OLAF si è scusato per il modo in cui è stata trattata la richiesta di accesso del denunciante. Allo stesso tempo, ha sostenuto che, nel frattempo, aveva risposto alla richiesta del denunciante.
69. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha preso atto delle scuse dell'OLAF. Allo stesso tempo, dubita che sia a causa di un controllo che l'OLAF non ha trattato ulteriormente la sua richiesta di accesso. In base alla corrispondenza interna a sua disposizione, l'OLAF ha suggerito alla direzione generale del Mercato interno e dei servizi della Commissione di interrompere la corrispondenza con lui. In tale contesto, egli ha sostenuto che sembrava plausibile supporre che l'OLAF applicasse tale suggerimento anche alla propria corrispondenza, e che questo fosse il vero motivo per cui non aveva inviato ulteriori lettere.
70. In risposta alla richiesta di ulteriori informazioni del Mediatore, l'OLAF ha dichiarato di non aver mai deciso di interrompere la corrispondenza con il denunciante. Ciò è confermato dal fatto che egli ha ricevuto diverse lettere di risposta alla sua lettera del 27 settembre 2006.
71. Nelle sue osservazioni supplementari, il denunciante ha sostenuto che, nelle sue lettere del 19 e 23 ottobre 2006, l'OLAF aveva annunciato che avrebbe risposto entro un termine di sei settimane, ma poi non ha dato seguito al suo annuncio [10]. Solo dopo essersi rivolto al Garante europeo della protezione dei dati e al Mediatore, l'OLAF ha continuato a corrispondere con lui. Ha inoltre osservato che l'OLAF non ha spiegato i motivi per cui ha raccomandato alla Commissione di interrompere la corrispondenza con lui.
Valutazione del Mediatore
72. Appare utile ricordare in via preliminare che la presente affermazione riguarda la mancata corretta gestione da parte dell'OLAF della domanda di accesso ai documenti presentata dal denunciante il 27 settembre 2006. Il Mediatore osserva che, nelle sue osservazioni, il denunciante ha ritenuto che l'OLAF avesse raccomandato alla DG Mercato interno e servizi della Commissione di interrompere la corrispondenza con lui. Il Mediatore ritiene che non sia chiaro dalle osservazioni del denunciante se egli volesse che il Mediatore includesse questo aspetto nella sua indagine. Di conseguenza, questo aspetto non sarà trattato nel presente progetto di raccomandazione.
73. Il Mediatore osserva che, secondo l'OLAF, la domanda di accesso del denunciante è stata nel frattempo trattata. Il denunciante non ha contraddetto questo fatto. Tenuto conto degli eventi non controversi tra il denunciante e l'OLAF, è chiaro che l'OLAF non ha rispettato i termini previsti dal regolamento 1049/2001 per il trattamento della domanda di accesso del denunciante. Tuttavia, l'OLAF si è scusato con il denunciante per il ritardo verificatosi. Inoltre, l’OLAF sembra aver fornito una ragione del suo ritardo che, a prima vista, appare plausibile. Mentre il denunciante dubitava della plausibilità del motivo addotto, il Mediatore, tenendo conto delle lettere dell'OLAF del 19 e 23 ottobre 2006 che annunciavano una risposta entro un termine stabilito, non è convinto che l'OLAF abbia deliberatamente interrotto la sua corrispondenza con il denunciante.
74. In considerazione del fatto che nel frattempo l'OLAF sembra aver trattato la domanda di accesso del denunciante e si è scusato con quest'ultimo per il modo in cui è stata trattata la sua richiesta di accesso, il Mediatore non ravvisa la necessità di ulteriori azioni da parte sua per quanto riguarda la quarta accusa del denunciante.
E. Per quanto riguarda l'accesso alla relazione intermedia (quinta asserzione del denunciante)
Argomenti presentati al Mediatore
75. Il denunciante ha sostenuto che l'OLAF ha erroneamente respinto la sua domanda di accesso alla relazione intermedia ("Zwischenbericht"), che ha dovuto inviare al suo comitato di vigilanza nove mesi dopo l'avvio dell'indagine. Egli ha sostenuto, in sostanza, che, secondo una lettera dell’OLAF del 1° settembre 2006, la divulgazione comprometterebbe gravemente l’efficienza delle future indagini dell’OLAF. Tuttavia, egli ha ritenuto che tale ragionamento non fosse convincente, dato che la relazione intermedia conteneva necessariamente informazioni sostanzialmente inferiori rispetto alla relazione finale sul caso. Era pertanto incomprensibile il motivo per cui l’OLAF potesse concedere l’accesso alla relazione finale sul caso, ma non alla relazione intermedia.
76. Nel suo parere, l'OLAF ha spiegato che, nella sua decisione sulla domanda di conferma di accesso del denunciante, lo ha informato che la relazione intermedia rientrava in quattro delle eccezioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001. Tali eccezioni riguardavano la vita privata e l'integrità dell'individuo (articolo 4, paragrafo 1, lettera b)); la tutela degli interessi commerciali (articolo 4, paragrafo 2, primo trattino); finalità delle ispezioni, delle indagini e degli audit (articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino); e il processo decisionale dell'istituzione (articolo 4, paragrafo 3, secondo comma). Di conseguenza, la relazione intermedia non ha potuto essere divulgata.
77. L'OLAF ha spiegato che, dopo aver riesaminato la questione, ha ritenuto che le sue conclusioni fossero inadeguate. In particolare, l’ipotesi secondo cui la divulgazione avrebbe gravemente ostacolato l’efficacia delle indagini dell’OLAF in futuro era generica e priva di fondamento. In effetti, non vi era alcun rischio specifico nel caso di specie. Tuttavia, dato che alcune eccezioni, in particolare quelle relative alla tutela della vita privata e dell'integrità delle persone e degli interessi commerciali, sono rimaste applicabili, l'OLAF ha potuto divulgare solo in parte le informazioni trasmesse al comitato di vigilanza. Pertanto, con il suo parere, ha allegato un documento di quattro pagine intitolato "Informazioni al comitato di vigilanza dell'OLAF - Indagini aperte [sic] per più di 9 mesi", in cui alcune informazioni erano state oscurate.
78. Nelle sue osservazioni, il denunciante non ha fatto riferimento alla sua quinta affermazione.
Valutazione del Mediatore
79. Il Mediatore osserva che l'OLAF sembra aver accettato l'opinione del denunciante secondo cui il suo affidamento su un ostacolo all'efficacia delle indagini in futuro non era convincente. Pur ritenendo che talune altre eccezioni rendessero impossibile la divulgazione integrale del documento richiesto, l'OLAF ha messo a disposizione una versione modificata del documento richiesto e l'ha accluso al suo parere. In considerazione della divulgazione parziale del documento da parte dell'OLAF e del fatto che il denunciante non ha commentato la questione nelle sue osservazioni, non vi sono motivi per ulteriori indagini da parte del Mediatore.
F. Presunta mancanza di spiegazioni (settima asserzione del denunciante)
Argomenti presentati al Mediatore
80. Il denunciante ha affermato che l'OLAF non gli ha fornito spiegazioni in merito ad alcune questioni relative alla sua indagine, nonostante avesse annunciato che lo avrebbe fatto nella sua lettera del 19 ottobre 2006. Egli ha sottolineato che, nella sua lettera del 27 settembre 2006, ha sottoposto all’OLAF una serie di domande e osservazioni relative alla relazione finale sul caso. Nella sua risposta del 19 ottobre 2006, l’OLAF ha dichiarato che avrebbe ricevuto le sue spiegazioni al riguardo entro sei settimane. Tuttavia, egli ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna risposta.
81. Nel suo parere, l’OLAF ha sostenuto che, nella sua lettera del 19 ottobre 2006, aveva promesso di fornire al denunciante ulteriori spiegazioni in merito ai dati personali che lo riguardavano ed eventualmente in suo possesso, nonché una decisione in merito alla sua richiesta di accesso ai documenti. L'OLAF ha dichiarato di aver trattato le richieste del denunciante per quanto riguarda entrambe le questioni. Ha aggiunto che gli informatori non hanno il diritto di ricevere spiegazioni sullo svolgimento delle sue indagini. In ogni caso, ha ritenuto che le sue osservazioni nel corso dell'indagine del Mediatore soddisfacessero la richiesta di spiegazioni del denunciante.
82. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha ribadito che, nella sua lettera del 19 ottobre 2006, l’OLAF prometteva una risposta ai quesiti da lui sollevati. Dal testo della rispettiva lettera dell'OLAF emergeva chiaramente che le risposte da esso annunciate non si sarebbero limitate alle questioni relative ai dati personali e all'accesso ai documenti. Il denunciante ha inoltre affermato che, contrariamente alla sua dichiarazione, l'OLAF non ha formulato osservazioni su tutte le questioni sollevate nella sua lettera nel quadro dell'indagine del Mediatore. Per quanto riguarda una questione, l'OLAF ha ora esplicitamente rifiutato di fornire la risposta che aveva inizialmente promesso.
Valutazione del Mediatore
83. Il Mediatore osserva che la lettera del denunciante del 27 settembre 2006 conteneva una serie di domande e osservazioni sull'indagine dell'OLAF, sulla sua relazione finale sul caso e sul ruolo del denunciante nell'indagine, in particolare per quanto riguarda i dati personali detenuti dall'OLAF [11].
84. Nella sua lettera del 19 ottobre 2006, l'OLAF ha riassunto le domande e le richieste del denunciante in 10 punti e lo ha invitato a comunicargli se le sue domande e richieste erano state riassunte in modo completo e corretto. Per quanto a conoscenza del Mediatore, il denunciante non ha contestato l'elenco dell'OLAF. L'OLAF ha poi affermato che i vari aspetti contenuti nella lettera del denunciante sarebbero stati trattati separatamente. In tale contesto, ha dichiarato quanto segue:
"Sie werden innerhalb der kommenden sechs Wochen gesonderte Erklärungen erhalten betreffend eventuell vorhandene personenbezogene Daten (Punkt 3), betreffend Ihren Antrag auf Zugang zu den von Ihnen genannten Dokumenten (Punkt 10) und schließlich betreffend die Punkte, die sich auf die Untersuchung selbst beziehen [12]."
85. Il Mediatore ritiene chiaro dal passo citato che l'OLAF ha promesso di inviare al denunciante risposte distinte in relazione i) ai dati personali eventualmente in suo possesso, ii) alla sua richiesta di accesso ai documenti e iii) alle questioni relative alla sua indagine. Nel corso dell’indagine, l’OLAF non ha contestato di non aver risposto alle questioni di cui al punto iii) entro sei settimane. Il Mediatore ritiene pertanto che l'OLAF non sia stato all'altezza della promessa inequivocabile contenuta nella sua lettera del 19 ottobre 2006.
86. Anche supponendo che l'OLAF non abbia promesso una risposta separata alle domande relative alle indagini del denunciante, l'obbligo generale di corrispondere con i cittadini, nonché il suo impegno a rispondere alle "indagini nel modo più appropriato e il più rapidamente possibile"(punto 4 del codice della Commissione), lo obbligherebbero comunque a fornire al denunciante una risposta sulle questioni sollevate. Ciò risulta parimenti dall’articolo 22, paragrafo 1, del codice europeo di buona condotta amministrativa, ai sensi del quale i funzionari forniscono al pubblico le informazioni richieste.
87. Sebbene l'OLAF ritenga che gli informatori non abbiano il diritto di ricevere spiegazioni in merito allo svolgimento delle sue indagini, ha anche sottolineato che le sue osservazioni formulate nel corso dell'indagine del Mediatore hanno soddisfatto le richieste del denunciante. Secondo il denunciante, tuttavia, alcune questioni da lui sollevate non sono ancora state affrontate dall'OLAF. Il denunciante, ad esempio, ha sottolineato che l'OLAF non ha risposto alla quinta questione dell'elenco nella sua lettera del 19 ottobre 2006. La questione riguardava il ruolo del responsabile di progetto del Parlamento per i suoi nuovi edifici nel finanziamento dell'edificio D3 del Parlamento.
88. Dopo aver analizzato le osservazioni presentate dall'OLAF nel corso dell'indagine relativa all'elenco delle questioni contenute nella lettera dell'OLAF del 19 ottobre 2006, il Mediatore condivide l'opinione del denunciante secondo cui l'OLAF non ha affrontato tutte le questioni menzionate nella lettera del 19 ottobre 2006.
89. A norma dell'articolo 22, paragrafo 3, del codice europeo di buona amministrazione, "[i]n ragione della sua riservatezza, un funzionario non può divulgare le informazioni richieste, (...) indica all'interessato i motivi per cui non può comunicare le informazioni."A suo parere, l'OLAF ha ritenuto che gli informatori non abbiano il diritto di ricevere spiegazioni in merito allo svolgimento delle sue indagini. Alla luce dell’articolo 22, paragrafo 3, del codice europeo, non si può escludere che possano esistere aspetti relativi a un’indagine per i quali l’OLAF non può divulgare informazioni. Allo stesso tempo, il Mediatore ricorda che, in tali casi, l'OLAF sarebbe tenuto a indicare i motivi per cui le informazioni richieste non possono essere divulgate. Tuttavia, finora non sono state fornite spiegazioni di questo tipo.
90. Alla luce di quanto precede, il Mediatore ritiene che l'OLAF non abbia risposto ad alcune questioni sollevate nella lettera del denunciante del 27 settembre 2006. Si tratta di un caso di cattiva amministrazione. Egli formula pertanto un corrispondente progetto di raccomandazione in appresso, conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, dello statuto del Mediatore europeo.
G. Il progetto di raccomandazione
Sulla base delle sue indagini su tale denuncia, il Mediatore formula il seguente progetto di raccomandazione all'OLAF:
Tenendo conto delle conclusioni del Mediatore, l'OLAF dovrebbe riconsiderare i risultati della sua indagine per quanto riguarda l'applicabilità della direttiva 92/50/CEE. Se ritiene che la direttiva sia applicabile, l'OLAF dovrebbe esaminare l'impatto del caso sugli interessi finanziari della Comunità.
L'OLAF dovrebbe rispondere, nella misura in cui non l'abbia ancora fatto, ai quesiti sollevati nella lettera del denunciante del 27 settembre 2006.
L'OLAF e il denunciante saranno informati del progetto di raccomandazione. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, dello statuto del Mediatore europeo, l'Istituzione trasmette un parere circostanziato entro il 31 ottobre 2009. Il parere circostanziato potrebbe consistere nell'accettazione del progetto di raccomandazione e in una descrizione delle modalità di attuazione.
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
Fatto a Strasburgo, il 21 luglio 2009
[1] Decisione del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, relativa allo statuto e alle condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore (94/262/CECA, CE, Euratom), GU 1994, L 113, pag. 15.
[2] Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).
[3] Direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1).
[4] Ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva 92/50, per appalti pubblici di servizi si intendono i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra un prestatore di servizi e un’amministrazione aggiudicatrice. L'articolo esclude poi alcune categorie di contratti.
[5] Regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, modificato da ultimo il 9 aprile 2001 e abrogato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.
[6] Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136, pag. 1).
[7] L'accento è stato aggiunto dal Mediatore.
[8] L'accento è stato aggiunto dal Mediatore.
[9] Per maggiori dettagli su questo documento, cfr. la quinta affermazione del denunciante riportata di seguito.
[10] Cfr. la settima affermazione del denunciante riportata di seguito.
[11] Un allegato alla lettera del denunciante conteneva una domanda di accesso ai documenti (cfr. la quarta affermazione del denunciante di cui sopra).
[12] Traduzione inglese fatta dai servizi del Mediatore: "Entro le prossime sei settimane Lei riceverà risposte separate per quanto riguarda i dati personali eventualmente detenuti [dall'OLAF] in relazione alla Sua domanda di accesso ai documenti da Lei menzionati e, infine, per quanto riguarda le questioni relative all'indagine stessa."