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Raccomandazione sul rifiuto della Banca centrale europea di concedere il congedo parentale a un membro del personale con contratto a breve termine (caso 1364/2025/ET)

La denuncia riguardava il rifiuto della Banca centrale europea (BCE) di concedere il congedo parentale a un membro del personale assunto nell’ambito di un contratto di distacco temporaneo (SEBC/IO) utilizzato per scambi con banche centrali nazionali e con una durata massima di tre anni. Il denunciante ha sostenuto che escludere il personale con tali contratti dal congedo parentale violava il principio della parità di trattamento e il diritto al congedo parentale ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La BCE ha sostenuto che le sue regole erano giustificate dalla natura specifica e temporanea dei contratti SEBC/IO, dalla necessità di assicurare la continuità operativa e dal fatto che il personale conservava l’accesso al congedo parentale nell’ambito dei propri sistemi nazionali di assunzione. Essa ha sostenuto che l’articolo 33, paragrafo 2, della Carta non conferisce un diritto incondizionato al congedo parentale e ha mantenuto un margine di discrezionalità per determinare le condizioni applicabili.

Il Mediatore ha rilevato che la BCE non aveva dimostrato che il rifiuto del diritto fondamentale al congedo parentale per il personale del SEBC/OI fosse giustificato e proporzionato o che non fosse possibile adottare misure meno restrittive. Il Mediatore ha inoltre ritenuto che la possibilità di fruire successivamente del congedo parentale ai sensi del diritto nazionale non fosse un sostituto adeguato per l'esercizio di tale diritto quando è più pertinente per la cura di un bambino in tenera età.

La Mediatrice ha concluso che si trattava di cattiva amministrazione e ha raccomandato alla BCE di rivedere le proprie norme sul lavoro a breve termine per garantire un accesso proporzionato al congedo parentale, in particolare per i contratti SEBC/IO rinnovati oltre un periodo iniziale.

Fatti all’origine della denuncia

1. Il denunciante ha lavorato presso la Banca centrale europea (BCE) per tre anni tra il 2022 e il 2025 e ha dato alla luce un figlio durante questo periodo. Presso la BCE, è stata assunta nell’ambito di un «contratto di lavoro a breve termine SEBC/IO». Questo tipo di contratto è concepito per consentire scambi temporanei di personale tra la BCE e le banche centrali nazionali, con termini e condizioni specifici. Durante il suo incarico, il suo rapporto di lavoro con la sua banca nazionale è stato sospeso.

2. Il suo contratto originale alla BCE è durato un anno. Tale contratto è stato successivamente prorogato due volte, portando il suo mandato totale a tre anni, il periodo massimo consentito dalle norme applicabili del SEBC/OI.

3. Nella primavera del 2024, mentre era incinta del suo primo figlio, la denunciante ha presentato una richiesta [1] di congedo parentale dopo la fine del congedo di maternità, dato che prevedeva potenziali lacune nelle disposizioni in materia di assistenza all'infanzia.

4. Nel luglio 2024 la BCE ha respinto la sua richiesta di congedo parentale. Ha spiegato che il personale con contratti a breve termine non ha diritto al congedo parentale ai sensi delle norme applicabili. La BCE ha aggiunto che la concessione del congedo parentale al personale a breve termine potrebbe compromettere la finalità di tali contratti e ha suggerito di prendere in considerazione il lavoro a tempo parziale o altre modalità flessibili.

5. Nel settembre 2024 il denunciante ha chiesto un riesame amministrativo della decisione della BCE. Ha osservato che il suo contratto con la BCE durava al massimo tre anni e che pertanto la decisione non poteva essere giustificata dalla durata del suo contratto.

6. La BCE ha respinto il riesame amministrativo nel novembre 2024. Essa ha sostenuto, tra l’altro, che, se la BCE concedesse al personale a breve termine del SEBC/IO lo stesso diritto al congedo parentale previsto dalle norme generali sul personale, vale a dire un massimo di tre anni, ciò potrebbe comportare che un membro del personale a breve termine spenda la maggior parte del suo contratto in tale congedo, il che comprometterebbe la finalità del contratto.

7. La BCE ha inoltre fatto riferimento a una sentenza della Corte dell’UE [2] relativa al diritto del personale a breve termine del SEBC/IO della BCE agli assegni familiari. La BCE ha affermato che la Corte è giunta alla conclusione che il fatto che un lavoratore a breve termine non abbia diritto agli assegni familiari non è problematico. Il Tribunale ha dichiarato che, tenuto conto dell’obiettivo perseguito dal programma SEBC/IO, la BCE non ha abusato del suo potere discrezionale in materia di personale istituendo un regime di indennizzo specifico nei confronti del dipendente con contratto a breve termine, in quanto non risulta che la differenziazione operata dalla BCE fosse inadeguata rispetto all’obiettivo perseguito. Il Tribunale ha altresì constatato che, in qualità di dipendente della BCE con un contratto a breve termine nell’ambito del programma SEBC-IO, la ricorrente si trova in una situazione caratterizzata da vincoli particolari.

8. Nel dicembre 2024 il denunciante ha impugnato la decisione mediante una "procedura di reclamo"[3]. La BCE lo ha respinto nel gennaio 2025, ribadendo il suo affidamento sulla causa della Corte precedentemente citata [4] e sostenendo che la disparità di trattamento del personale a breve termine era oggettivamente giustificata dalla natura e dallo scopo del programma SEBC/IO.

9. Nel maggio 2025 il denunciante ha presentato una denuncia al Mediatore europeo. Ha chiesto al Mediatore di esaminare la prassi della BCE e di raccomandare modifiche per garantire che il personale in una situazione come la sua possa beneficiare del diritto al congedo parentale.

L'indagine

10. Il Mediatore ha avviato un’indagine sui motivi per cui la BCE non ha concesso il congedo parentale al denunciante. Nel corso dell’indagine, il Mediatore ha tenuto una riunione con i rappresentanti della BCE e in seguito ha ricevuto le osservazioni del denunciante sulla relazione della riunione. La BCE ha inoltre inviato una risposta scritta in risposta a ulteriori domande del Mediatore, nonché un’ulteriore risposta alle osservazioni del denunciante.

11. La Mediatrice ha preso atto della posizione della BCE secondo cui essa non è vincolata dalle direttive dell’UE, compresa la direttiva 2019/1158 relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare, e che applica invece le proprie norme in materia di personale. Il Mediatore ha tuttavia ricordato la giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell’Unione [5] secondo la quale, sebbene le direttive non siano vincolanti in quanto tali per le istituzioni dell’Unione, i principi stabiliti nelle direttive possono tuttavia essere invocati qualora tali direttive diano espressione specifica alle norme fondamentali del trattato o ai principi generali del diritto dell’Unione. La Corte ha altresì dichiarato che una direttiva può diventare vincolante per un’istituzione dell’Unione qualora, nell’ambito della sua autonomia organizzativa, essa abbia scelto di dare esecuzione agli obblighi previsti da tale direttiva o vi abbia fatto espresso riferimento in atti interni di portata generale.

12. In tale contesto, il Mediatore ha chiesto chiarimenti in merito alla questione se, concedendo il congedo parentale a determinate categorie di personale, la BCE avesse attuato la direttiva 2019/1158 in tutto o in parte e se, pertanto, ritenesse applicabile la giurisprudenza pertinente. Il Mediatore ha inoltre ricordato che le istituzioni dell'UE, in qualità di datori di lavoro, sono tenute a rispettare i diritti fondamentali basati sull'articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea [6] ("la Carta") e, conformemente al dovere di buona fede, a tenere conto della legislazione dell'UE che stabilisce norme minime per migliorare le condizioni di lavoro. Alla luce dell’articolo 33, paragrafo 2, della Carta, che garantisce il diritto al congedo parentale, e degli obiettivi della direttiva 2019/1158, il Mediatore ha invitato la BCE a esporre il suo punto di vista sul modo in cui le sue norme sul personale applicabili al personale a breve termine del SEBC/OI erano compatibili con il diritto al congedo parentale tutelato dal diritto dell’Unione.

Argomenti presentati al Mediatore

Da parte del denunciante

13. La denunciante sostiene che, negandole l’accesso al congedo parentale e applicando rigorosamente le norme vigenti in materia di lavoro a breve termine, la BCE ha violato il principio della parità di trattamento e l’articolo 33, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che garantisce il diritto al congedo parentale. Ha osservato che la Carta dell'UE stabilisce, all'articolo 33, paragrafo 2, che "per conciliare vita familiare e vita professionale, ogni persona ha diritto alla protezione contro il licenziamento per un motivo connesso alla maternità e al diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio" (il corsivo è mio).

14. Sostiene che il personale con contratti a breve termine è trattato meno favorevolmente del personale con contratti a tempo determinato e a tempo indeterminato comparabili per quanto riguarda il congedo parentale, unicamente sulla base della durata e della forma del loro contratto. A suo avviso, ciò costituisce una discriminazione ingiustificata contraria al diritto dell’Unione.

15. Essa sostiene che lo scopo del congedo parentale, quale rispecchiato nel diritto dell’Unione, è quello di consentire ai genitori di prendersi cura del figlio durante i primi anni di vita. La durata o il carattere temporaneo di un contratto di lavoro non è rilevante ai fini di tale obiettivo e non può pertanto costituire una giustificazione oggettiva per l’esclusione di un’intera categoria di personale.

16. Il denunciante sostiene che il ricorso della BCE a una particolare giurisprudenza dell’UE [7] è fuori luogo, in quanto tale causa riguardava gli assegni familiari piuttosto che il congedo parentale, che è un diritto distinto sancito dall’articolo 33, paragrafo 2, della Carta. Essa osserva inoltre che, a differenza della ricorrente in tale causa del Tribunale, essa non beneficerebbe di diritti paralleli che perseguono un obiettivo analogo (nella causa del Tribunale in questione, tali diritti erano altri assegni e diritti previdenziali).

17. Essa contesta altresì l’argomento della BCE secondo cui la sua capacità di fruire del congedo parentale ai sensi del diritto nazionale al ritorno presso la sua istituzione d’origine compensa l’impossibilità di fruire del congedo parentale durante il suo impiego presso la BCE. Il congedo parentale può avere un valore diverso a seconda di quando viene fruito nella vita del minore e un diritto differito può equivalere, in pratica, a una negazione di tale diritto.

18. Osserva che la posizione della BCE sulla tempistica del congedo parentale è semplicemente incoerente con le sue opinioni dichiarate sullo scopo di tale congedo. Per quanto riguarda i suoi contratti a tempo determinato, essa ha limitato il congedo parentale retribuito ai primi tre anni di vita di un figlio. Ha sostenuto che neonati e bambini richiedono cure e attenzioni più intensive, frequenti appuntamenti medici e supporto per pietre miliari cruciali dello sviluppo. Questo periodo consente anche un legame e un adeguamento essenziali alla genitorialità, che sono vitali sia per il benessere del bambino che per quello dei genitori, secondo la BCE. La denunciante ritiene pertanto molto incoerente il fatto che la BCE sostenga che il suo congedo parentale in un momento successivo, dopo aver lasciato la BCE e quando suo figlio è più grande, non la priva in alcun modo di tale diritto.   

19. Sostiene inoltre che, per beneficiare dell’assicurazione sanitaria complementare fornita dalla BCE, ha dovuto sospendere la sua affiliazione al suo ente previdenziale nel suo paese d’origine. Essa sostiene pertanto che l’affermazione della BCE secondo cui i suoi diritti nazionali al congedo parentale erano in qualche modo «attivi» durante il suo periodo presso la BCE non può essere credibile.

20. Per quanto riguarda l’argomento della BCE secondo cui le direttive dell’UE in materia di occupazione non si applicano al suo personale, il denunciante sottolinea che la BCE ha recentemente modificato le proprie norme sul personale a tempo determinato e permanente al fine di introdurre un congedo parentale retribuito in linea con la direttiva 2019/1158. In tale contesto, è sempre più difficile giustificare il mantenimento di una completa esclusione del personale a breve termine da tale diritto, in particolare quando tale personale può lavorare per la BCE per un massimo di tre anni consecutivi. Ritiene che la giustificazione della BCE, secondo cui il personale del SEBC/IO lavora solo su specifici progetti a breve termine, in cui un'assenza dovuta al congedo parentale sarebbe fortemente dirompente, non sia suffragata dai fatti. Sostiene che lei e altri agenti con tali contratti sono stati assunti per attività quotidiane, simili a quelle svolte da personale con contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato.

21. Infine, la denunciante osserva che gli argomenti della BCE relativi al diritto al congedo parentale retribuito non possono applicarsi al suo caso, in quanto chiedeva un congedo parentale non retribuito. Il congedo parentale non retribuito non avrebbe un impatto negativo sul bilancio della BCE.

A cura della BCE

Il quadro giuridico

22. La BCE sostiene che la sua decisione sulla richiesta del denunciante è conforme alle condizioni e alle norme per l’impiego a breve termine, che beneficiano di una presunzione di legalità.

23. Le direttive dell'UE, compresa la direttiva 2019/1158, sono rivolte agli Stati membri e non sono vincolanti per le istituzioni dell'UE in quanto tali. La BCE riconosce la giurisprudenza secondo cui le direttive possono essere invocate in determinate circostanze, anche qualora riflettano principi generali del diritto dell’Unione, qualora un’istituzione abbia scelto di attuarle o in forza del dovere di buona fede. La BCE sostiene, tuttavia, di non essersi impegnata ad attuare integralmente tale direttiva e conserva pertanto un margine di discrezionalità per determinare le categorie di personale rientranti nel suo regime di congedo parentale.

Distinzione tra categorie di personale

24. La BCE si basa su una giurisprudenza costante che riconosce che le istituzioni dell’UE possono stabilire diverse categorie di personale e regimi occupazionali. Essa sostiene che le disparità di trattamento sono ammissibili quando sono obiettivamente giustificate. Il personale assunto con contratti a breve termine SEBC/IO costituisce una categoria distinta, soggetta a un quadro giuridico e fattuale distinto.

Natura dei contratti a breve termine SEBC/IO

25. La BCE sostiene che i contratti a breve termine SEBC/IO sono basati sul distacco e di natura temporanea. Sono concepiti per promuovere la cooperazione all'interno del Sistema europeo di banche centrali e del meccanismo di vigilanza unico attraverso assegnazioni predefinite a breve termine. Tali contratti rimangono legati al rapporto di lavoro con l'istituzione nazionale di invio e sono soggetti a vincoli specifici, tra cui l'incertezza in merito al loro rinnovo dopo un periodo iniziale.

26. I contratti SEBC/IO sono accompagnati da un insieme distinto di condizioni e benefici. Tra queste figurano, in particolare, le indennità di viaggio e di soggiorno e modalità di risoluzione più flessibili. Tali elementi riflettono il carattere specifico e temporaneo dei contratti.

Giustificazione dell'esclusione del diritto al congedo parentale

27. Alla luce delle caratteristiche specifiche dei contratti a breve termine SEBC/IO, la BCE sostiene che l’estensione del congedo parentale al personale del SEBC/IO pregiudicherebbe lo scopo del programma, che è quello di promuovere una stretta collaborazione attraverso incarichi temporanei. Dare a tale personale il diritto al congedo parentale potrebbe portare a perturbazioni operative, in particolare in situazioni in cui più membri del personale sono assenti contemporaneamente. La BCE ha preso in considerazione un approccio proporzionale al congedo parentale per i contratti a breve termine SEBC/IO, ma ha respinto questa opzione perché è necessaria una chiara soglia di idoneità per garantire la prevedibilità organizzativa e la continuità operativa.

Distinzione tra congedo di maternità e congedo parentale

28. La BCE distingue il congedo parentale dal congedo di maternità, in quanto il congedo di maternità è immediato e non differibile. Per contro, il congedo parentale può essere fruito in modo flessibile nel tempo. Questa differenza ha implicazioni distinte per la pianificazione della forza lavoro nel contesto delle assegnazioni temporanee.

Proseguimento dell'accesso al congedo parentale a norma del diritto nazionale

29. La BCE sostiene che il personale a breve termine del SEBC/OI mantiene il rapporto di lavoro con l’istituzione d’origine durante e dopo l’incarico, garantendo in tal modo l’accesso al congedo parentale nell’ambito del sistema nazionale applicabile.

30. In questo caso, la denunciante potrebbe quindi chiedere il congedo parentale ai sensi del diritto nazionale al ritorno nel suo istituto di origine. Su tale base, la BCE conclude che il personale del SEBC/IO non è privato del diritto al congedo parentale.

31. La differenza di trattamento rispetto al personale a tempo determinato e a tempo indeterminato, che non conserva tale diritto a livello nazionale, rientra nel suo margine di discrezionalità [8].

32. La BCE riconosce che la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea è vincolante per le istituzioni dell’UE. Essa sostiene, tuttavia, che l’art. 33, n. 2, non sancisce un diritto incondizionato al congedo parentale retribuito. I datori di lavoro conservano un margine di discrezionalità per determinare le condizioni che disciplinano l’esercizio di tale diritto.

Valutazione del Mediatore che ha portato a una raccomandazione

33. Il Mediatore osserva che la BCE ha applicato le norme che disciplinano l'occupazione a breve termine nella loro forma attuale. Tali norme non prevedono un congedo parentale per il personale con contratti a breve termine del SEBC/OI.

34. Tuttavia, il rispetto delle norme interne non esaurisce gli obblighi di un’istituzione dell’Unione ai sensi del diritto dell’Unione. Come riconosciuto dalla BCE, essa è vincolata dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, compreso l’articolo 33, paragrafo 2, che sancisce il diritto al congedo parentale. Sebbene tale disposizione della Carta non definisca le condizioni dettagliate per l’esercizio di tale diritto, il potere discrezionale di cui dispone la BCE non è illimitato, come si esporrà in prosieguo. L’affermazione della BCE secondo cui non esiste un diritto incondizionato al congedo parentale retribuito non è pertinente nel caso di specie, dato che la richiesta del denunciante era di un congedo parentale non retribuito.

35. Il Mediatore riconosce inoltre l’argomentazione della BCE secondo cui le istituzioni dell’UE possono stabilire diverse categorie di personale e che le differenze di trattamento possono essere oggettivamente giustificate. Tale principio è ben consolidato nella giurisprudenza. Tuttavia, l’esistenza di categorie distinte di personale non può, di per sé, giustificare il rifiuto di un diritto fondamentale.

36. Ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, qualsiasi limitazione all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Carta deve essere prevista dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di tali diritti e libertà. Fatto salvo il principio di proporzionalità, le limitazioni possono essere apportate solo se sono necessarie e rispondono effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. Il Mediatore ritiene che il rifiuto della BCE di concedere al personale a breve termine del SEBC/IO un congedo parentale non soddisfi le condizioni della Carta per limitare tale diritto. Come verrà esposto in prosieguo, la BCE non ha dimostrato che le sfide organizzative da essa invocate costituiscano «obiettivi di interesse generale riconosciuti dall’Unione» idonei a giustificare una limitazione di tale portata – un rifiuto generalizzato – del diritto in questione.

37. Per quanto riguarda questo aspetto dei diritti fondamentali, il Mediatore osserva che la causa della Corte su cui si basa la BCE nella sua argomentazione ha esaminato l'applicazione dell'articolo 24 della Carta, che stabilisce un principio generale secondo cui i minori hanno diritto alla protezione e alle cure, e non dell'articolo 33, paragrafo 2, che stabilisce il diritto al congedo parentale. La Corte ha ritenuto che non fosse possibile dedurre dall’articolo 24 un obbligo specifico della BCE di istituire un regime speciale di assegni familiari. Il Mediatore osserva che la situazione in questo caso è molto diversa in quanto il congedo parentale non è un diritto che dovrebbe essere dedotto dalla Carta, ma un diritto chiaramente stabilito di per sé.

38. Il Mediatore osserva inoltre che la BCE ha preso in considerazione, ma ha respinto, un approccio proporzionale al congedo parentale sulla base del fatto che era necessaria una chiara soglia di ammissibilità per garantire la prevedibilità organizzativa e la continuità operativa. A tale riguardo, e sebbene il Mediatore osservi che la BCE non è generalmente vincolata dalla legislazione dell'UE in materia di occupazione, la direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza [9] prevede un periodo di occupazione fino a un anno prima di concedere l'accesso al congedo parentale. Il Mediatore ritiene che la legislazione dell'UE possa fungere da ispirazione per le istituzioni dell'UE su come attuare il diritto al congedo parentale.

39. In tale contesto, il Mediatore ritiene che la BCE non avrebbe dovuto respingere soluzioni alternative, come un diritto proporzionale al congedo parentale. Un diritto proporzionale avrebbe potuto rappresentare un mezzo ragionevole e proporzionato per bilanciare gli interessi dell’istituzione con il diritto dei membri del personale di usufruire del congedo parentale, in particolare dato che la richiesta del denunciante in questione riguardava un congedo non retribuito. Il Mediatore riconosce che l'estensione del congedo parentale al personale assunto con contratti a breve termine, che mantiene anche un rapporto di lavoro con un datore di lavoro nazionale, può richiedere soluzioni su misura e potenzialmente imperfette. Tuttavia, l’esistenza di difficoltà pratiche non giustifica l’esclusione totale di tale personale dall’accesso al congedo parentale. Secondo il Mediatore, la BCE avrebbe dovuto valutare se sarebbe stato possibile rendere disponibile una forma adattata di congedo parentale che riflettesse le circostanze specifiche di questa categoria di personale. [10]

40. La BCE si basa inoltre sulla natura specifica dei contratti a breve termine SEBC/IO, che descrive come incarichi temporanei basati sul distacco legati all’istituzione mittente e concepiti per sostenere scambi predefiniti a breve termine. Il Mediatore non contesta che i contratti possano presentare tali caratteristiche. Il Mediatore osserva tuttavia che il denunciante è stato impiegato presso la BCE per un periodo piuttosto lungo, 36 mesi, corrispondente alla durata massima consentita dalle norme applicabili.

41. Per quanto riguarda la natura dei contratti, il regolamento della BCE sull’occupazione a breve termine elenca le condizioni per tali contratti e per i contratti successivi. I contratti consentono essenzialmente di coprire temporaneamente i posti per sostituire il personale assente per motivi medici o di altro tipo, o di ottenere consulenze specifiche su base ad hoc o di gestire un aumento temporaneo del carico di lavoro. Tuttavia, la BCE non ha dimostrato che i compiti svolti dalla denunciante durante i suoi 36 mesi di lavoro presso la BCE fossero limitati a scambi a breve termine o basati su progetti, anziché far parte delle attività in corso della BCE. In tali circostanze, vi è un’indicazione che l’uso di contratti a breve termine SEBC/IO può, in pratica, andare oltre lo scopo strettamente definito invocato dalla BCE.

42. La BCE sostiene inoltre che la concessione del congedo parentale al personale a breve termine del SEBC/OI potrebbe portare a perturbazioni operative, in particolare in caso di assenza simultanea di più membri del personale. Tuttavia, la BCE non ha fornito prove concrete a sostegno di tale rischio nel contesto attuale, né ha dimostrato che tale perturbazione non potesse essere attenuata mediante misure meno restrittive. A tale riguardo, il Mediatore osserva che la direttiva (UE) 2019/1158, che ancora una volta può fungere da ispirazione, consente ai datori di lavoro di posticipare il congedo parentale per un periodo ragionevole, nel caso in cui tale congedo comprometta gravemente il buon funzionamento del datore di lavoro.

43. Per quanto riguarda la distinzione tra congedo di maternità e congedo parentale, il Mediatore riconosce che i due tipi di congedo differiscono sotto alcuni aspetti, anche per quanto riguarda i tempi e la flessibilità. Tuttavia, tale distinzione non spiega, di per sé, perché il congedo parentale debba essere interamente escluso per una categoria di personale.

44. La BCE sostiene inoltre che il personale a breve termine del SEBC/OI conserva l’accesso al congedo parentale nell’ambito del proprio sistema nazionale al rientro presso il proprio istituto di origine e non è pertanto privato di tale diritto. A tal riguardo, il Mediatore rileva che la possibilità di esercitare il congedo parentale in una fase successiva, in un contesto lavorativo diverso, non può essere considerata equivalente al diritto di fruire di tale congedo nel momento in cui esso è più pertinente per la cura di un bambino in tenera età. Un diritto differito potrebbe, in pratica, pregiudicare l’esercizio effettivo del diritto. La BCE stessa sembra aver assunto una posizione analoga al momento di decidere di limitare il congedo parentale per il personale con contratti a tempo determinato ai primi tre anni di vita di un bambino sulla base delle cure e dell’attenzione supplementari necessarie a questa fascia di età. Il Mediatore osserva inoltre che, se un’analoga regola triennale fosse applicata nell’ambito del sistema nazionale pertinente, il personale con un contratto a breve termine SEBC/IO della durata di 36 mesi non potrebbe più beneficiare del congedo parentale una volta rientrato nel proprio istituto di origine, il che significa che sarebbe, di fatto, privato di tale diritto, contrariamente a quanto sostenuto dalla BCE.

45. Sulla base di quanto precede, e prendendo atto in particolare dell’articolo 33, paragrafo 2, della Carta, il Mediatore non ritiene giustificato il rifiuto esplicito della BCE di concedere il congedo parentale al personale assunto con contratti a breve termine SEBC/IO.

46. Per porre rimedio a questo caso di cattiva amministrazione, il Mediatore formula una raccomandazione alla BCE.

Raccomandazione

Sulla base dell'indagine relativa alla presente denuncia, il Mediatore formula la seguente raccomandazione alla Banca centrale europea:

La Banca centrale europea dovrebbe riesaminare le proprie norme in materia di lavoro a breve termine, in particolare per i contratti SEBC/OI rinnovati oltre un periodo iniziale, al fine di garantire che l'accesso al congedo parentale non sia escluso in modo generalizzato ma regolamentato in modo proporzionato che tenga conto della durata del servizio.

La Banca centrale europea e il denunciante saranno informati della presente raccomandazione. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, dello statuto del Mediatore europeo, la Banca centrale europea invia un parere circostanziato entro il 30 settembre 2026.

Teresa Anjinho Mediatore
europeo


Strasburgo, 29.6.2026

 

[1] Ai sensi dell’articolo 7.1.1 delle regole della BCE per l’occupazione a breve termine.

[2] Sentenza del Tribunale del 12 marzo 2020, XB/BCE, T-484/18, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62018TJ0484

[3] In base alle norme della BCE in materia di impiego a breve termine, un dipendente può chiedere una decisione su una questione che lo riguarda. Se la BCE respinge la richiesta, il dipendente può richiedere un riesame amministrativo. Se questo viene respinto e il dipendente è ancora insoddisfatto, può presentare una “procedura di reclamo” per ottenere la posizione finale della BCE sulla questione.

[4] Sentenza del Tribunale del 12 marzo 2020, XB/BCE, T-484/18, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62018TJ0484

[5] Sentenza del Tribunale (Sezione delle impugnazioni) dell’8 novembre 2012, Strack/Commissione, T-268/11 P, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62011TJ0268_SUM

[6] https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf

[7] Sentenza del Tribunale del 12 marzo 2020, XB/BCE, T-484/18, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62018TJ0484

[8] Riferendosi alla sentenza del Tribunale del 12 marzo 2020, XB/BCE, T-484/18, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62018TJ0484

[9] DIRETTIVA (UE) 2019/1158 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio, articolo 5, paragrafo 4, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:GU L _.2019.188.01.0079.01.ITG

[10] Il Mediatore osserva che la decisione C(2008)6866 della Commissione relativa agli esperti nazionali distaccati (END) specifica che la Commissione può autorizzare la sospensione dei periodi di distacco su richiesta dell'END o del suo datore di lavoro e con l'accordo di quest'ultimo. Il periodo di sospensione non è computato nel periodo di distacco (articolo 9). Tali meccanismi possono prevedere un congedo parentale a livello nazionale, pur continuando un distacco dopo un periodo di congedo.

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