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Decisione dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) di escludere un candidato da una procedura di selezione per il suo corpo permanente
Lunedì | 21 settembre 2026
Sull’asserita mancanza di diligenza dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) nel trattare una procedura di nullità
Mercoledì | 16 settembre 2026
Mancata registrazione da parte della Commissione europea di una richiesta di accesso del pubblico ai documenti relativi al suo nuovo strumento di assunzione
Martedì | 15 settembre 2026
Mancata comunicazione al denunciante dei risultati di una procedura di selezione da parte dell'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) e risoluzione di alcuni problemi tecnici
Mercoledì | 09 settembre 2026
Mancato intervento da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea in merito alle preoccupazioni di un membro del personale
Martedì | 08 settembre 2026
Mancata comunicazione al denunciante dei risultati di una procedura di selezione da parte dell'Ufficio europeo della sezione del personale (EPSO) dopo aver accolto la sua richiesta di riesame
Martedì | 08 settembre 2026
Decisione sul modo in cui l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) ha gestito il reinserimento di un membro del personale al termine del congedo personale (caso 3546/2025/ET)
Lunedì | 07 settembre 2026
Il caso riguardava il modo in cui l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) ha gestito la reintegrazione del denunciante dopo un periodo di aspettativa per motivi personali. La denunciante ha ritenuto che l'EMSA non l'avesse reintegrata il prima possibile dopo aver chiesto di tornare al lavoro nel 2022 e ha sostenuto che, di conseguenza, la sua anzianità e la sua retribuzione avrebbero dovuto essere ricalcolate come se fosse stata reintegrata a partire da tale data.
La Mediatrice ha constatato che l'EMSA aveva valutato l'idoneità della denunciante per tutti i posti vacanti pertinenti sorti durante il periodo in questione e le aveva dato la considerazione prioritaria richiesta dalle norme applicabili. La Mediatrice non ha riscontrato alcun elemento di prova di un errore manifesto nella valutazione dell'EMSA secondo cui tali posti vacanti non erano adatti alla denunciante e pertanto non vi era alcuna base per concludere che la sua reintegrazione fosse stata indebitamente ritardata. L'indagine ha tuttavia evidenziato l'importanza di informazioni chiare, di un follow-up regolare e di una solida documentazione nei casi in cui la reintegrazione a seguito di un congedo per motivi personali sia ritardata.
Il Mediatore ha chiuso l'indagine constatando l'assenza di cattiva amministrazione. Allo stesso tempo, il Mediatore ha suggerito di migliorare il fatto che l'EMSA dovrebbe garantire che i membri del personale che richiedono un congedo per motivi personali superiore a sei mesi siano chiaramente informati dei potenziali rischi di un reinserimento ritardato e che i membri del personale in attesa di reinserimento ricevano aggiornamenti regolari sulle modalità di valutazione dei loro profili rispetto ai posti vacanti disponibili.
Decisione sul modo in cui l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale (EUSPA) ha trattato una denuncia di molestie (caso 3481/2025/ET)
Lunedì | 07 settembre 2026
Il caso riguardava il modo in cui l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale (EUSPA) ha gestito un reclamo di un membro del personale assunto tramite un contraente esterno, relativo a molestie psicologiche da parte del suo supervisore.
Il Mediatore ha constatato che l'EUSPA ha preso sul serio le accuse, ha avviato un'indagine amministrativa, ha intervistato persone e testimoni pertinenti e ha raggiunto una conclusione a seguito di tale indagine. L'EUSPA ha quindi seguito il quadro procedurale in vigore. Il Mediatore non ha riscontrato alcuna indicazione di errore manifesto di valutazione e, pertanto, di cattiva amministrazione nella gestione della denuncia di molestie da parte dell’EUSPA.
Il Mediatore ha tuttavia suggerito all'EUSPA di sviluppare migliori metodi di comunicazione per questo tipo di denuncia di molestie, al fine di garantire che le persone non coperte dalle garanzie procedurali nello statuto dei funzionari dell'UE ricevano informazioni chiare e coerenti durante l'intera procedura, compresa una motivazione adeguata al momento della chiusura della procedura.
Decisione sul modo in cui l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale (EUSPA) ha trattato una denuncia di molestie (caso 3487/2025/ET)
Lunedì | 07 settembre 2026
Il caso riguardava il modo in cui l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale (EUSPA) ha gestito un reclamo di un membro del personale assunto tramite un contraente esterno, relativo a molestie psicologiche da parte del suo supervisore.
Il Mediatore ha constatato che l'EUSPA ha preso sul serio le accuse, ha avviato un'indagine amministrativa, ha intervistato persone e testimoni pertinenti e ha raggiunto una conclusione a seguito di tale indagine. L'EUSPA ha quindi seguito il quadro procedurale in vigore. Il Mediatore non ha riscontrato alcuna indicazione di errore manifesto di valutazione e, pertanto, di cattiva amministrazione nella gestione della denuncia di molestie da parte dell’EUSPA.
Il Mediatore ha tuttavia suggerito all'EUSPA di sviluppare migliori metodi di comunicazione per questo tipo di denuncia di molestie, al fine di garantire che le persone non coperte dalle garanzie procedurali nello statuto dei funzionari dell'UE ricevano informazioni chiare e coerenti durante l'intera procedura, compresa una motivazione adeguata al momento della chiusura della procedura.
Decisione sulla mancata risposta della delegazione dell'Unione europea in Libano alle denunce amministrative di ex agenti locali che chiedono interessi di mora sul pagamento tardivo dell'indennità una tantum
Giovedì | 03 settembre 2026
Sulla mancata risposta della delegazione dell'Unione europea in Libano alle denunce amministrative presentate da ex agenti locali che chiedevano interessi di mora sul pagamento tardivo dell'indennità di licenziamento
Giovedì | 03 settembre 2026
Mancata risposta da parte dell'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) entro un termine ragionevole a una richiesta di riesame nella procedura di selezione EPSO/AD/413/24-7
Martedì | 11 agosto 2026
Decisione sul rifiuto della Banca europea per gli investimenti (BEI) di concedere l'accesso del pubblico ai documenti relativi al seguito dato alle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (caso 627/2025/SF)
Lunedì | 03 agosto 2026
Il caso riguardava il rifiuto della Banca europea per gli investimenti (BEI) di dare pieno accesso del pubblico ai documenti relativi alle indagini e alle raccomandazioni dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). La BEI ha individuato numerosi documenti che rientrano nell'ambito di applicazione della richiesta del denunciante, tra cui le relazioni finali e le raccomandazioni dell'OLAF, nonché le decisioni disciplinari della BEI stessa. La BEI ha concesso un accesso parziale a dieci delle 13 relazioni finali dell'OLAF individuate, ma ha rifiutato l'accesso ai restanti documenti nella loro interezza. Per quanto riguarda le decisioni disciplinari della BEI, la BEI ha fornito una sintesi delle azioni di follow-up disciplinare adottate. In tal modo, la BEI si è basata sulle eccezioni all’accesso del pubblico nelle sue norme in materia di trasparenza, sostenendo che la divulgazione integrale pregiudicherebbe la protezione dei dati personali, lo scopo delle indagini e il suo processo decisionale.
La Mediatrice ha avviato un’indagine e il suo gruppo di indagine ha ispezionato i documenti in questione nella richiesta di accesso del denunciante al pubblico. Dall’ispezione è emerso che una parte significativa delle informazioni contenute in tali documenti costituivano dati personali che, se divulgati, potevano rendere identificabili i singoli membri del personale della BEI oggetto di indagine da parte dell’OLAF. Dato il delicato esercizio di bilanciamento necessario per determinare se la divulgazione potesse portare all'identificazione delle persone e considerando che la BEI aveva fornito al denunciante una panoramica delle azioni di follow-up intraprese e delle sanzioni imposte, il Mediatore ha ritenuto che il rifiuto della BEI di concedere pieno accesso al pubblico fosse complessivamente ragionevole. Ha pertanto archiviato il caso non riscontrando alcuna cattiva amministrazione. Ciò detto, sebbene una quantità significativa di informazioni contenute nei documenti trattenuti costituisca chiaramente dati personali, il Mediatore ha osservato che una quantità di informazioni, anche se limitata, era di natura amministrativa e non costituiva dati personali. La firmataria ha quindi avanzato un suggerimento di miglioramento secondo cui la BEI dovrebbe valutare se almeno alcune parti delle sue decisioni disciplinari contenenti informazioni puramente amministrative possano essere divulgate senza rischiare la divulgazione di dati personali.
Mancata risposta da parte dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) a un reclamo amministrativo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto
Martedì | 28 luglio 2026
Decision on how the Council of the European Union dealt with a traineeship application (case 133/2026/LA)
Venerdì | 24 luglio 2026
Decisione sul modo in cui la Banca centrale europea (BCE) ha gestito alcuni aspetti procedurali relativi a una segnalazione di irregolarità (caso 637/2024/PB)
Mercoledì | 22 luglio 2026
Il caso riguardava la gestione da parte della Banca centrale europea (BCE) degli aspetti procedurali relativi a una relazione sugli informatori presentata dal denunciante [1] nel 2022. Il rapporto dell'informatore riguardava una presunta relazione familiare tra un addetto alle assunzioni e la persona assunta.
Il denunciante ha subito un comportamento da parte dei presunti trasgressori che ritenevano costituisse un comportamento inappropriato (comprese le molestie). Il denunciante ha chiesto una relativa indagine amministrativa.
La BCE ha deciso di valutare la segnalazione degli informatori congiuntamente alla questione del presunto comportamento inappropriato. Ha inoltre informato il denunciante che gli elementi di prova presentati non giustificavano l'avvio di un'indagine amministrativa. Il denunciante ha contestato entrambi i punti attraverso un reclamo amministrativo, che la BCE ha dichiarato irricevibile per mancanza di interesse individuale (la gestione congiunta delle due questioni) o per mancanza di qualsiasi decisione impugnabile (la mancata apertura di un'indagine amministrativa).
Il denunciante si è rivolto al Mediatore, contestando la decisione di inammissibilità della BCE. Nel corso dell'indagine del Mediatore, il denunciante ha anche chiesto al Mediatore di esaminare più da vicino il trattamento delle segnalazioni di informatori e delle denunce presso la BCE.
Il Mediatore ha ritenuto che i motivi addotti dalla BCE per dichiarare irricevibile il reclamo amministrativo del denunciante non fossero convincenti.
La Mediatrice ha inoltre osservato che, durante la sua indagine, si erano verificati sviluppi significativi in materia e che le relative indagini interne ad alto livello erano ancora in corso. Inoltre, la BCE stava ultimando un riesame di propria iniziativa del proprio quadro di segnalazione, indagine e disciplina. In tali circostanze, il Mediatore ha concluso che in quel momento non erano giustificate ulteriori indagini e ha chiuso l'indagine.
[1] Per motivi di anonimato, anche per quanto riguarda il genere del denunciante, il testo si riferisce al denunciante come "loro"/"loro"/"loro".