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The European Personnel Selection Office (EPSO)'s failure to take a timely decision on a request for review in the context of selection procedure EPSO/AD/413/24-7 - Scientific Research Administrators (AD7)
Venerdì | 07 agosto 2026
Decisione sul rifiuto della Banca europea per gli investimenti (BEI) di concedere l'accesso del pubblico ai documenti relativi al seguito dato alle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (caso 627/2025/SF)
Lunedì | 03 agosto 2026
Il caso riguardava il rifiuto della Banca europea per gli investimenti (BEI) di dare pieno accesso del pubblico ai documenti relativi alle indagini e alle raccomandazioni dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). La BEI ha individuato numerosi documenti che rientrano nell'ambito di applicazione della richiesta del denunciante, tra cui le relazioni finali e le raccomandazioni dell'OLAF, nonché le decisioni disciplinari della BEI stessa. La BEI ha concesso un accesso parziale a dieci delle 13 relazioni finali dell'OLAF individuate, ma ha rifiutato l'accesso ai restanti documenti nella loro interezza. Per quanto riguarda le decisioni disciplinari della BEI, la BEI ha fornito una sintesi delle azioni di follow-up disciplinare adottate. In tal modo, la BEI si è basata sulle eccezioni all’accesso del pubblico nelle sue norme in materia di trasparenza, sostenendo che la divulgazione integrale pregiudicherebbe la protezione dei dati personali, lo scopo delle indagini e il suo processo decisionale.
La Mediatrice ha avviato un’indagine e il suo gruppo di indagine ha ispezionato i documenti in questione nella richiesta di accesso del denunciante al pubblico. Dall’ispezione è emerso che una parte significativa delle informazioni contenute in tali documenti costituivano dati personali che, se divulgati, potevano rendere identificabili i singoli membri del personale della BEI oggetto di indagine da parte dell’OLAF. Dato il delicato esercizio di bilanciamento necessario per determinare se la divulgazione potesse portare all'identificazione delle persone e considerando che la BEI aveva fornito al denunciante una panoramica delle azioni di follow-up intraprese e delle sanzioni imposte, il Mediatore ha ritenuto che il rifiuto della BEI di concedere pieno accesso al pubblico fosse complessivamente ragionevole. Ha pertanto archiviato il caso non riscontrando alcuna cattiva amministrazione. Ciò detto, sebbene una quantità significativa di informazioni contenute nei documenti trattenuti costituisca chiaramente dati personali, il Mediatore ha osservato che una quantità di informazioni, anche se limitata, era di natura amministrativa e non costituiva dati personali. La firmataria ha quindi avanzato un suggerimento di miglioramento secondo cui la BEI dovrebbe valutare se almeno alcune parti delle sue decisioni disciplinari contenenti informazioni puramente amministrative possano essere divulgate senza rischiare la divulgazione di dati personali.
Mancata risposta da parte dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) a un reclamo amministrativo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto
Giovedì | 30 luglio 2026
Decision on how the Council of the European Union dealt with a traineeship application (case 133/2026/LA)
Venerdì | 24 luglio 2026
Modalità di trattamento della domanda di tirocinio da parte del Consiglio dell'Unione europea
Venerdì | 27 febbraio 2026
Decisione sul modo in cui l'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) ha gestito un reclamo relativo a questioni tecniche durante una prova online (EPSO/AD/426/25 - Gestione dei dati e conoscenza dei dati) (caso 1259/2026/RVK)
Mercoledì | 22 luglio 2026
Decisione sul modo in cui la Banca centrale europea (BCE) ha gestito alcuni aspetti procedurali relativi a una segnalazione di irregolarità (caso 637/2024/PB)
Mercoledì | 22 luglio 2026
Il caso riguardava la gestione da parte della Banca centrale europea (BCE) degli aspetti procedurali relativi a una relazione sugli informatori presentata dal denunciante [1] nel 2022. Il rapporto dell'informatore riguardava una presunta relazione familiare tra un addetto alle assunzioni e la persona assunta.
Il denunciante ha subito un comportamento da parte dei presunti trasgressori che ritenevano costituisse un comportamento inappropriato (comprese le molestie). Il denunciante ha chiesto una relativa indagine amministrativa.
La BCE ha deciso di valutare la segnalazione degli informatori congiuntamente alla questione del presunto comportamento inappropriato. Ha inoltre informato il denunciante che gli elementi di prova presentati non giustificavano l'avvio di un'indagine amministrativa. Il denunciante ha contestato entrambi i punti attraverso un reclamo amministrativo, che la BCE ha dichiarato irricevibile per mancanza di interesse individuale (la gestione congiunta delle due questioni) o per mancanza di qualsiasi decisione impugnabile (la mancata apertura di un'indagine amministrativa).
Il denunciante si è rivolto al Mediatore, contestando la decisione di inammissibilità della BCE. Nel corso dell'indagine del Mediatore, il denunciante ha anche chiesto al Mediatore di esaminare più da vicino il trattamento delle segnalazioni di informatori e delle denunce presso la BCE.
Il Mediatore ha ritenuto che i motivi addotti dalla BCE per dichiarare irricevibile il reclamo amministrativo del denunciante non fossero convincenti.
La Mediatrice ha inoltre osservato che, durante la sua indagine, si erano verificati sviluppi significativi in materia e che le relative indagini interne ad alto livello erano ancora in corso. Inoltre, la BCE stava ultimando un riesame di propria iniziativa del proprio quadro di segnalazione, indagine e disciplina. In tali circostanze, il Mediatore ha concluso che in quel momento non erano giustificate ulteriori indagini e ha chiuso l'indagine.
[1] Per motivi di anonimato, anche per quanto riguarda il genere del denunciante, il testo si riferisce al denunciante come "loro"/"loro"/"loro".
Modalità di trattamento da parte della Banca centrale europea (BCE) di un reclamo amministrativo relativo a una segnalazione di irregolarità e a una richiesta di dignità sul lavoro
Venerdì | 21 giugno 2024
Rifiuto della Commissione europea di concedere l'accesso del pubblico ai documenti relativi alle spese sostenute dai consulenti speciali
Mercoledì | 22 luglio 2026
Decisione della Commissione europea (Rappresentanza in Romania) di dichiarare inammissibile una domanda di lavoro per mancato rispetto del termine
Martedì | 21 luglio 2026
Modalità con cui il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) ha gestito una procedura di selezione per la delegazione dell'UE a Panama e relativa corrispondenza
Martedì | 21 luglio 2026
Modalità con cui l'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) ha gestito una richiesta di riesame nella procedura di selezione EPSO/AST/156/24 Assistenti finanziari
Martedì | 21 luglio 2026
Modalità con cui la Commissione europea ha effettuato il controllo di ammissibilità di una domanda per il programma di tirocinio Blue Book
Lunedì | 20 luglio 2026
Modalità di gestione da parte dell'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) di un reclamo relativo a un errore tecnico (EPSO/AD/417/24-ES – traduttori di lingua spagnola (AD 5)
Venerdì | 17 luglio 2026
Mancata risposta da parte dell'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) entro il termine prescritto a una richiesta di accesso del pubblico ai documenti
Giovedì | 16 luglio 2026
Decisione sul modo in cui il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) ha gestito le controversie tra un contraente e un subappaltatore che lavora direttamente con il SEAE (caso 1230/2025/EIS)
Mercoledì | 15 luglio 2026
Il caso riguardava il modo in cui il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) ha trattato un subappaltatore che forniva competenze e servizi nel settore informatico. Secondo il denunciante, non è stata interamente pagata per il lavoro svolto. Dopo che le trattative del denunciante con il contraente principale sono rimaste infruttuose, il denunciante si è rivolto al Mediatore, contestando il modo in cui il SEAE ha gestito la controversia in questione.
Il Mediatore ha ricordato che l'assenza di un rapporto contrattuale diretto tra un'istituzione dell'UE e un subappaltatore non esonera il primo, che agisce in qualità di autorità pubblica, dal suo obbligo di rispettare il diritto fondamentale del subappaltatore a una buona amministrazione. Tale obbligo comprende, tra l'altro, l'obbligo dell'istituzione dell'UE di monitorare il comportamento del suo contraente e, se necessario, di insistere affinché quest'ultimo adempia ai suoi obblighi nei confronti del subappaltatore. Nel caso in esame, la Mediatrice ha osservato che il SEAE si era assicurato che i suoi requisiti relativi agli elementi da fornire e alla documentazione fossero diligentemente comunicati dal contraente principale al subappaltatore e che il SEAE avesse effettuato pagamenti per il lavoro convalidato svolto. Nel complesso, il SEAE ha compiuto molteplici sforzi per trovare una soluzione alle diverse questioni relative al subappalto.
Il Mediatore ha pertanto chiuso l'indagine concludendo che non vi era stata cattiva amministrazione da parte del SEAE.
Come il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) ha gestito un contratto e il suo impatto su un subappaltatore che lavora direttamente con il SEAE
Mercoledì | 11 giugno 2025