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Modalità di trattamento da parte della Commissione europea di una richiesta di accesso del pubblico ai documenti relativi a una comunicazione sul contrasto alle minacce ibride della migrazione irregolare
Caso aperto
Caso 2030/2025/MIG - Aperto(a) il Venerdì | 08 agosto 2025 - Decisione del Giovedì | 29 gennaio 2026 - Istituzione coinvolta Commissione europea ( Cattiva amministrazione non riscontrata ) - Paese Repubblica ceca
Denuncia presentata
18/07/2025Analisi della denuncia
22/07/2025Indagine in corso
08/08/2025Esito dell’indagine
29/01/2026
Capo unità
Segretariato-Unità
generale SG.A.3 - Transparency & Ethics Commissione
europea
Gentile signora X,
Il Mediatore ha ricevuto una denuncia contro la Commissione europea.
La denuncia riguarda il modo in cui la Commissione ha trattato una richiesta [1] di accesso del pubblico ai documenti presentata nel dicembre 2024 e registrata con il riferimento EASE 2024/6915. Il denunciante chiede l'accesso del pubblico ai documenti relativi all'elaborazione di una comunicazione della Commissione [2] sulle "minacce ibride" e la sicurezza delle frontiere, pubblicata nel dicembre 2024.
Nella sua decisione iniziale del 14 febbraio 2025 [3], la Commissione ha concesso un ampio accesso del pubblico a tre note relative alla relativa consultazione interservizi. Per quanto riguarda altri due documenti, una "sintesi accelerata" e un progetto di versione della comunicazione [4], la Commissione ha rifiutato l'accesso, invocando la necessità di tutelare il proprio processo decisionale [5] e, in relazione alla sintesi, la necessità di tutelare l'interesse pubblico per quanto riguarda le relazioni internazionali [6]. In un documento la Commissione ha inoltre occultato i dati personali.
Il 16 marzo 2025 il denunciante ha presentato una domanda di conferma contestando la mancata divulgazione dei documenti 4 e 6. Egli ha messo in discussione, in particolare, l’applicazione delle eccezioni per la tutela del processo decisionale della Commissione e dell’interesse pubblico per quanto riguarda le relazioni internazionali. Inoltre, il denunciante ha sostenuto che esiste un interesse pubblico prevalente alla divulgazione, in particolare per consentire il controllo pubblico del processo decisionale della Commissione relativo alla comunicazione in questione.
La Commissione ha prorogato il termine per l'adozione della decisione di conferma fino alla fine di aprile 2025, ma non ha adottato una posizione definitiva entro il termine prorogato.
In assenza di una risposta esplicita di conferma, il 18 luglio 2025, ossia oltre due mesi dopo la scadenza del termine prorogato, il denunciante si è rivolto al Mediatore.
Il Mediatore ha deciso di avviare un'indagine in merito al rifiuto implicito della Commissione di concedere l'accesso del pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 [7].
Come prima fase dell'indagine, la Mediatrice chiede alla Commissione di rispondere alla domanda di conferma quanto prima e comunque entro il 15 settembre 2025.
Qualora il ritardo persista oltre tale data o il denunciante non sia soddisfatto dell'accesso concesso a seguito dell'adozione di una decisione di conferma, il Mediatore intende riesaminare i documenti in questione. In tal caso, il Mediatore La contatterà nuovamente con una richiesta separata, indicando le modalità dell'ispezione.
La Mediatrice prende inoltre atto della preoccupazione del denunciante per il ritardo della Commissione nel rispondere alla sua domanda di conferma. Sebbene il Mediatore si rammarichi di questo ritardo, ha deciso di non indagare su questo aspetto della denuncia in questo caso. Ciò è dovuto al fatto che, nel contesto di un'indagine strategica [8], il Mediatore ha già constatato che i ritardi sistemici della Commissione nel trattamento delle richieste di accesso del pubblico costituiscono una cattiva amministrazione [9].
Il responsabile delle indagini è la sig.ra Michaela Gehring.
Cordiali saluti,
Rosita Hickey
Direttore delle indagini
Strasburgo, 08/08/2025
[1] Ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj.
[2] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa alla lotta contro le minacce ibride derivanti dalla strumentalizzazione della migrazione e al rafforzamento della sicurezza alle frontiere esterne dell'UE (COM/2024/570 final): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52024DC0570.
[3] La decisione è stata notificata al denunciante il 23 febbraio 2025.
[4] Denominati dalla Commissione «documenti 4 e 6».
[5] A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001.
[6] A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001.
[7] Cfr. l'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001, secondo cui, in assenza di una risposta esplicita entro il termine previsto, ciò dà luogo a una risposta implicita negativa alla domanda di riesame.
[8] Indagine strategica OI/2/2022/OAM sul tempo impiegato dalla Commissione europea per trattare le richieste di accesso del pubblico ai documenti: https://www.ombudsman.europa.eu/en/case/en/60766.
[9] Decisione relativa all'indagine strategica OI/2/2022/OAM sul tempo impiegato dalla Commissione europea per trattare le richieste di accesso del pubblico ai documenti: https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/175321.