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Non conformità alle disposizioni del regolamento REACH relative alla sperimentazione animale
Caso aperto
Caso 1568/2012/AN - Aperto(a) il Mercoledì | 19 settembre 2012 - Decisione del Giovedì | 11 dicembre 2014 - Istituzione coinvolta Agenzia europea delle sostanze chimiche ( Risoluzione da parte dell’istituzione ) - Paese Regno Unito
Accuse
1) L'ECHA non applica correttamente le disposizioni del regolamento REACH (e potenzialmente della direttiva 2010/63/UE) relative alle prescrizioni in materia di sperimentazione animale e pertanto non adempie ad alcune delle sue responsabilità specifiche ai sensi del diritto dell'UE.
2) Nell'effettuare valutazioni dettagliate dei fascicoli selezionati, l'ECHA non valuta correttamente se sia stato applicato il principio dell'"ultima risorsa"(ossia che la sperimentazione animale debba essere effettuata solo come ultima risorsa).
3) L'ECHA consente e persino premia l'uso di test sugli animali illegali, accettando i dati derivanti da test sugli animali che sono potenzialmente non conformi al regolamento REACH.
Domanda/i
1) Ove gli strumenti informatici individuino prove di possibili violazioni degli articoli 13 e 25 del regolamento REACH (ad esempio, quando le date degli studi di prova sono successive alla convalida di metodi alternativi e quando i test sono condotti senza proposte di test preliminari, ove queste siano richieste), dovrebbero essere adottate misure per indagare sui motivi della non conformità. Se vengono riscontrate prove di non conformità, devono essere informate le autorità di contrasto competenti degli Stati membri.
2) Il controllo di conformità dovrebbe comprendere una valutazione della conformità ai requisiti di cui agli articoli 13 e 25 e agli allegati VI e XI del regolamento REACH. Nel caso in cui venga individuata un'inadempienza, le autorità di contrasto competenti degli Stati membri devono essere informate. Una valutazione efficace richiederebbe all'ECHA di elaborare orientamenti chiari e regolarmente aggiornati per i dichiaranti e il proprio personale in merito a ciò che costituirebbe una violazione dei requisiti di cui agli articoli 13 e 25 per un determinato obbligo di informazione.
3) L'ECHA dovrebbe respingere i fascicoli contenenti test sugli animali evitabili in quanto violano il diritto dell'UE.