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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 220/98/OV contro la Commissione europea


Strasburgo, 26 maggio 1999

Gentile X,
il 29 gennaio 1998 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro la Commissione europea in merito a una decisione dell'autorità che ha il potere di nomina. Con tale decisione, l'autorità che ha il potere di nomina ha emesso un rimprovero nei Suoi confronti a seguito di un procedimento disciplinare avviato dalla DG IX.
Il 5 maggio 1998 ho trasmesso la denuncia al presidente della Commissione europea. La Commissione ha inviato il suo parere il 3 agosto 1998 e, se lo desidera, le ho trasmesso un invito a formulare osservazioni. L'11 gennaio 1999 ho ricevuto le Sue osservazioni sul parere della Commissione.
Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.

IL RECLAMO


Secondo il denunciante, i fatti pertinenti erano i seguenti:
Il 29 novembre 1995 il denunciante, ex funzionario della Commissione di grado B3, ha presentato una domanda di rimborso delle spese per la cura del coniuge del denunciante. Tali spese coprivano una cura di 21 giorni dal 6 al 26 agosto 1995. Tuttavia, il 2 febbraio 1996, il direttore generale della DG IX ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti del denunciante sulla base del sospetto che il denunciante presentasse una fattura falsa. Dopo essere stato informato dall'hotel che ha emesso la fattura, l'unità di assicurazione malattia e infortuni sospettava che la fattura presentata dal denunciante su un unico foglio coprisse in realtà due diversi periodi di cura, uno per il denunciante e il coniuge e l'altro solo per il coniuge. Inoltre, la fattura menzionava prezzi non corrispondenti alla realtà e servizi che non avevano avuto luogo. Inoltre, il disegno di legge non menzionava la riduzione di cui aveva beneficiato il denunciante. A seguito di tale procedimento disciplinare, il denunciante è stato ascoltato il 14 febbraio 1996 e ha ammesso che il progetto di legge del 26 agosto 1995 riguardava due progetti di legge corrispondenti a due periodi di cura. L'hotel ha dichiarato che era il denunciante che aveva chiesto l'emissione di un'unica fattura. L'11 settembre 1996 l'autorità che ha il potere di nomina ha infine emesso un rimprovero nei confronti del denunciante sulla base dell'articolo 86, paragrafo 2, lettera b), dello statuto dei funzionari.
Il 5 febbraio 1997 il denunciante ha presentato un ricorso ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto chiedendo l'annullamento della decisione. Il denunciante ha contestato i fatti e ha affermato che la decisione di emettere il rimprovero era arbitraria e basata su elementi insufficienti. Contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, il denunciante ha sostenuto che era stata presentata una domanda solo per il rimborso della cura del coniuge e mai per il denunciante. Il denunciante ha infine sostenuto che la relazione dell'audizione del 14 febbraio 1996 non era mai stata ricevuta e che, pertanto, i diritti della difesa non erano stati rispettati.
Il 29 settembre 1997 l'autorità che ha il potere di nomina ha respinto il ricorso e ha confermato la decisione. Il denunciante ha pertanto presentato la presente denuncia al Mediatore europeo. Il denunciante ha sostenuto che a) i diritti della difesa erano stati violati e che b) la decisione era arbitraria, in quanto le accuse non erano fondate.

L'INCHIESTA


Nel
suo parere,
la Commissione ha spiegato i motivi che hanno indotto la DG IX ad avviare il procedimento disciplinare nei confronti del denunciante e ad emettere la nota di biasimo. L'unità di assicurazione contro le malattie e gli infortuni della DG IX sospettava che, quando il denunciante, il 29 novembre 1995, presentava una domanda di rimborso delle spese per la cura del coniuge, il denunciante presentasse una fattura falsa, in cui, da un lato, si menzionavano prezzi che non corrispondevano ai prezzi abituali dell'hotel, compresi i servizi che non avevano mai avuto luogo e non si menzionava la riduzione del 15% cui hanno diritto i funzionari della Commissione. D'altro canto, la DG IX sospettava che il denunciante avesse presentato una fattura unica a nome del coniuge, che in realtà corrispondeva a due fatture diverse per due diversi periodi di cura, una per il denunciante e il coniuge e la seconda solo per il coniuge. L'hotel ha comunicato che le due fatture erano state apposte su un unico foglio su richiesta del denunciante. Per questi motivi, il 2 febbraio 1996 il direttore generale della DG IX ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti del denunciante.
Il 14 febbraio 1996 si è svolta un'audizione durante la quale il denunciante ha ammesso che il disegno di legge del 26 agosto 1995 corrispondeva a due diversi periodi di cura per il coniuge (16-22 aprile 1995 e 6-19 agosto 1995). Il denunciante ha inoltre dichiarato che era stato l'hotel che aveva proposto di emettere un unico conto corrispondente ai 21 giorni di periodo di cura che erano stati autorizzati per il coniuge. Per quanto riguarda l'importo e i prezzi supplementari dei servizi che erano stati inclusi nel disegno di legge del 26 agosto 1995 e nella domanda di rimborso, il denunciante ha sostenuto che essi erano probabilmente dovuti a un errore o a un'omissione da parte dell'hotel.
Due copie del verbale dell'audizione sono state inviate al denunciante il 23 febbraio 1996, con la richiesta di rispedirne una firmata. Questi ultimi sono stati seguiti da due solleciti del 22 aprile e del 27 maggio 1996, il secondo inviato con lettera raccomandata ma mai ritirato dal denunciante. Il denunciante non ha mai rispedito una copia firmata del verbale. La decisione di emettere un rimprovero è stata inviata al denunciante con lettera raccomandata. Per tali motivi, la Commissione ha osservato che i diritti della convenuta erano stati pienamente rispettati.
Il denunciante ha impugnato tale decisione sostenendo che non era fondata. Per quanto riguarda l'argomentazione del denunciante secondo cui non è mai stata presentata una domanda di rimborso per il denunciante, la Commissione ha affermato che il denunciante ha presentato una fattura falsa solo a nome del coniuge, mentre l'hotel ha confermato che almeno uno dei due periodi riguardava anche il soggiorno del denunciante nell'hotel e che il denunciante aveva chiesto un'unica fattura. Tenuto conto dei documenti giustificativi, vale a dire la domanda di rimborso, la fattura presentata e il verbale dell'audizione, l'autorità che ha il potere di nomina ha confermato la sua decisione.
Nelle sue osservazioni,
il denunciante ha sostenuto che i diritti della difesa erano stati violati e che la decisione di emettere il rimprovero non era fondata.

LA DECISIONE


1 La presunta violazione dei diritti della difesa del denunciante
1.1 Il denunciante sosteneva che la relazione dell'audizione del 14 febbraio 1996 non era mai stata ricevuta e che, pertanto, i diritti della difesa del denunciante erano stati violati. La Commissione ha osservato che due copie del verbale dell'audizione sono state inviate al denunciante, seguite da due solleciti, il secondo dei quali è stato inviato per posta raccomandata, ma che il denunciante non è mai andato a ritirarli.
1.2 L'articolo 87, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari prevede che il funzionario nei cui confronti deve essere emesso un rimprovero sia sentito prima dell'adozione di tale provvedimento. Nel caso di specie risulta che il 14 febbraio 1996 si è svolta un'audizione durante la quale il denunciante ha avuto la possibilità di difendere una posizione e ha rilasciato dichiarazioni. Risulta inoltre dal parere della Commissione che il 23 febbraio 1996 il verbale di tale audizione è stato inviato al denunciante e che il 22 aprile e il 27 maggio 1996 sono stati inviati altri due solleciti, il secondo per posta raccomandata, ma che il denunciante non è mai andato a ritirare il verbale. Il Mediatore osserva pertanto che i diritti della difesa del denunciante sono stati rispettati nel presente procedimento disciplinare. Non è stata pertanto riscontrata alcuna cattiva amministrazione da parte della Commissione.
2 L'affermazione secondo cui la decisione non era fondata e arbitraria
2.1 Il denunciante sosteneva che la decisione dell'11 settembre 1996 con la quale era stata emessa una nota di biasimo non era fondata e arbitraria. Il denunciante ha osservato che era stata presentata una domanda di rimborso delle spese di cura solo per il coniuge e mai per il denunciante. La Commissione ha dichiarato di aver fornito al denunciante un ragionamento completo basato sugli elementi di prova raccolti durante il procedimento disciplinare.
2.2 Una decisione che emette un rimprovero nei confronti di un funzionario deve indicare chiaramente i motivi su cui si basa. Nel caso di specie, sembra che l'autorità che ha il potere di nomina abbia basato la sua decisione sugli elementi di prova emersi dalla domanda di rimborso e dal progetto di legge presentato dal denunciante, nonché sulle dichiarazioni rese dal denunciante durante l'audizione. Nella sua decisione, l'autorità che ha il potere di nomina fa riferimento al fatto che il denunciante durante l'audizione ha ammesso che il progetto di legge del 26 agosto 1995 copriva in realtà due progetti di legge distinti per due diversi periodi di cura. L'autorità che ha il potere di nomina ha inoltre fatto riferimento alle informazioni ottenute dall'hotel, secondo le quali era il denunciante che aveva chiesto all'hotel di emettere un unico disegno di legge.
2.3 Il denunciante non ha fornito al Mediatore elementi di prova che contraddicessero le accuse dell'autorità che ha il potere di nomina che hanno portato al rimprovero. Più in particolare, per quanto riguarda l'importo e i prezzi supplementari dei servizi inclusi nel disegno di legge del 26 agosto 1995 e nella domanda di rimborso, il denunciante si è limitato a sostenere che essi erano probabilmente dovuti a un errore o a un'omissione per conto dell'hotel. Per i motivi di cui sopra, il Mediatore ritiene che l'autorità che ha il potere di nomina abbia sufficientemente motivato la sua decisione di emettere un rimprovero. L'asserzione secondo cui tale decisione non è fondata e arbitraria non può essere mantenuta e non è stata riscontrata alcuna cattiva amministrazione in relazione a questo aspetto del caso.
3 Conclusione
Sulla base delle indagini del Mediatore europeo su questa denuncia, non sembra esservi stata cattiva amministrazione da parte della Commissione europea. Il Mediatore ha pertanto deciso di archiviare il caso.
Anche il presidente della Commissione europea sarà informato di tale decisione.
Cordiali saluti
Jacob SÖDERMAN
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