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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 948/97/XD contro la Commissione europea


Strasburgo, 3 marzo 1999

Egregio signor F.,
il 22 ottobre 1997 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro la Commissione europea. Secondo Lei, la Commissione chiede il rimborso parziale di una sovvenzione concessa all'Associazione "CRITERE" senza tener conto delle argomentazioni addotte dall'Associazione.
Il 12 novembre 1997 ho trasmesso la denuncia al presidente della Commissione europea. La Commissione ha inviato il suo parere il 9 marzo 1998 e, se lo desidera, le ho trasmesso un invito a formulare osservazioni. Il 25 maggio 1998 ho ricevuto le Sue osservazioni sul parere della Commissione.
Ora vi scrivo per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.

IL RECLAMO


Secondo il denunciante, i fatti sono i seguenti:
L'Associazione CRITERE (di seguito denominata "CRITERE") ha ricevuto una sovvenzione dalla Commissione europea per co-organizzare una conferenza che si è svolta nel maggio 1991.
La Commissione europea rimprovera a CRITERE di non aver pubblicato gli atti della conferenza come specificato nella convenzione di sovvenzione. Chiede pertanto una restituzione di 35 140 ECU.
CRITERE ha cercato di convincere la Commissione sin dal 1995, data della prima richiesta della Commissione, dei motivi per cui l'Associazione non è stata in grado di soddisfare la sua richiesta: in primo luogo, la pubblicazione degli atti non è stata possibile perché uno dei coorganizzatori del seminario non ha dato la sua approvazione; in secondo luogo, CRITERE ha cercato di effettuare la pubblicazione e ha informato la Commissione delle difficoltà a farlo già nel 1992; in terzo luogo, l'amministrazione francese ha imposto 32.000 ECU di imposte sulla parte della sovvenzione richiesta dalla Commissione; in quarto luogo, la Commissione ha utilizzato il lavoro svolto da CRITERE per pubblicare i risultati della conferenza.
Il denunciante sostiene che la Commissione chiede indebitamente, sette anni dopo aver concesso la sovvenzione a CRITERE, un rimborso parziale di tale sovvenzione senza tener conto delle argomentazioni addotte dall'Associazione.

L'INCHIESTA


La Commissione
ritiene di
avere il diritto di chiedere un rimborso, di aver tenuto conto delle osservazioni formulate dall'associazione e di essere responsabile dei ritardi e dell'assenza di presentazione della relazione finale.
In sintesi, la Commissione ha esposto i fatti come segue:
CRITERE ha firmato una convenzione con la Commissione per un periodo compreso tra il 1° novembre 1990 e il 31 agosto 1991. Il progetto consisteva nell'organizzare una conferenza e produrre gli atti. La convenzione specificava che l'associazione forniva una relazione finale dei suoi lavori e una ripartizione finale delle spese effettive al più tardi il 29 novembre 1991.
La conferenza si è svolta nel maggio 1991. Nel 1992, dopo la scadenza del termine, l'Associazione ha trasmesso alla Commissione un progetto di procedura e una ripartizione provvisoria delle spese che contenevano ancora stime delle spese. Quattro anni dopo, nonostante i solleciti, la Commissione non aveva ancora ricevuto la relazione finale né la ripartizione finale delle spese. Ha poi deciso di chiudere la convenzione.
La Commissione non incolpa CRITERE di non aver pubblicato il procedimento. Ha preso atto dei motivi addotti dall'Associazione. La Commissione rimprovera a CRITERE di non aver chiuso il fascicolo e di non aver inviato la relazione finale e la ripartizione finale dei conti che erano necessari. L'Associazione avrebbe potuto proporre a tempo debito un'alternativa alla Commissione, ma non lo ha fatto.
La Commissione ha il dovere di gestire il bilancio comunitario in modo efficace. È quanto ha fatto la Commissione in questo caso. La Commissione non ha potuto dedurre le spese dalla parte della sovvenzione non utilizzata.
Nelle
sue osservazioni, il denunciante
mette in dubbio l'importanza della relazione finale, dato che la Commissione ha accettato la maggior parte delle spese senza la relazione.
Sostiene inoltre che la Commissione ha impiegato troppo tempo prima di chiedere la relazione finale e che CRITERE non è ora in grado di far fronte ai suoi obblighi finanziari.

LA DECISIONE


1. Il denunciante sostiene che la Commissione chiede indebitamente, sette anni dopo aver concesso la sovvenzione a CRITERE, un rimborso parziale di tale sovvenzione senza tener conto delle argomentazioni addotte dall'Associazione.
2. Il Mediatore europeo rileva che una parte del progetto non è stata realizzata da CRITERE e che, di conseguenza, una parte della sovvenzione concessa dalla Commissione non è stata utilizzata. La Commissione europea aveva pertanto il diritto di chiedere il rimborso degli importi non utilizzati.
3. Il Mediatore ha inoltre esaminato le affermazioni del denunciante secondo cui la Commissione avrebbe impiegato troppo tempo prima di chiedere un rimborso. Il denunciante afferma nelle sue osservazioni che la Commissione ha presentato la sua prima richiesta di restituzione nel 1995. Nelle sue osservazioni la Commissione ha affermato che il denunciante ha inviato alcuni documenti provvisori nel 1992 e che, quattro anni dopo e nonostante i solleciti, non aveva ancora ricevuto la relazione finale né la ripartizione finale delle spese.
4. Il Mediatore osserva che l'articolo 2 della convenzione di sovvenzione specifica che "la convenzione entra in vigore il 1° novembre 1990 e termina il 31 agosto 1991". Egli osserva inoltre che, ai sensi dell'articolo 4 della convenzione, una relazione finale e una ripartizione finale delle spese dovevano essere inviate alla Commissione entro il 29 novembre 1991. Dal parere della Commissione risulta che quest'ultima ha inviato alcuni solleciti a CRITERE al fine di ottenere i documenti definitivi specificati dalla convenzione e che ha infine deciso di chiudere la convenzione nel 1996 sulla base dei documenti provvisori inviati dall'Associazione. Sulla base di tali risultanze, il Mediatore non ha riscontrato alcuna prova di cattiva amministrazione da parte della Commissione europea.
Conclusione
Sulla base delle indagini del Mediatore europeo su questa denuncia, non sembra esservi stata cattiva amministrazione da parte della Commissione europea. Il Mediatore ha pertanto deciso di archiviare il caso.
Il Presidente della Commissione europea sarà informato di tale decisione.
Cordiali saluti
Jacob SÖDERMAN
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