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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 850/3.9.96/IJA/FIN/KT/BB contro il Parlamento europeo e la Commissione europea
Decisione
Caso 850/96/BB - Aperto(a) il Lunedì | 30 settembre 1996 - Decisione del Venerdì | 04 dicembre 1998
Strasburgo, 4 dicembre 1998
Egregio signor A., il
29 agosto 1996 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo, in primo luogo, in merito al concorso generale PE/78/A del Parlamento europeo e, in particolare, in merito alla rivalutazione del Suo saggio nella sezione B.2.c delle prove scritte e, in secondo luogo, in merito al limite di età fissato nel concorso generale COM/A/956 della Commissione europea e alla possibilità di una deroga al limite di età.
Il 30 settembre 1996 ho trasmesso la denuncia ai presidenti del Parlamento europeo e della Commissione europea. Il Parlamento ha trasmesso il suo parere il 20 novembre 1996 e la Commissione il 17 dicembre 1996. Le ho inoltrate con l'invito a fare osservazioni, se lo desidera. Il 1° marzo 1996 ho ricevuto le Sue osservazioni sul parere del Parlamento e della Commissione.
Durante l'indagine sulla Sua denuncia, il Mediatore ha ricevuto una serie di denunce da parte di cittadini sindacali insoddisfatti che si sono lamentati dei limiti di età. Pertanto, il 14 luglio 1997, ho deciso di avviare un'indagine di propria iniziativa 626/97/BB sull'uso dei limiti di età per l'assunzione presso le istituzioni europee. Il 4 novembre 1998 ho completato la mia indagine di propria iniziativa.
Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte. Mi scuso per il tempo impiegato per trattare la Sua denuncia a causa della necessità di avviare un'indagine di propria iniziativa sull'uso dei limiti di età per le assunzioni presso le istituzioni comunitarie.
IL RECLAMO
In primo luogo, il denunciante si è lamentato del concorso generale PE/78/A del Parlamento europeo. La commissione giudicatrice ha informato il denunciante che il punteggio assegnatogli per la sezione B.2.c. delle prove scritte era inferiore a 15, pertanto non è stato ammesso a partecipare alle prove orali. Nella sua lettera del 4 marzo 1996, il denunciante ha chiesto che il suo saggio respinto fosse riesaminato in quanto egli stesso riteneva di essere riuscito a partecipare a questa sezione del concorso. Poiché l'oggetto del saggio era di natura molto generale e poiché si trattava di un argomento su cui non era stato ancora raggiunto un consenso negli Stati membri, secondo il denunciante potrebbero essere prese opinioni diverse su di esso. Ha scritto che la visione personale del valutatore della questione avrebbe potuto differire dalla sua. Per questo motivo il denunciante ha chiesto se un altro valutatore potesse valutare il suo saggio.
Con lettera 22 aprile 1996, la commissione giudicatrice rispondeva affermando che il denunciante era preoccupato che un'eventuale traduzione del suo saggio avrebbe potuto comportare una valutazione inesatta. La lettera precisava inoltre che la commissione, nella riunione del 7 marzo 1996, aveva esaminato la questione e aveva concluso che, poiché il test in questione era stato valutato da tre valutatori di lingua finlandese, la commissione si era limitata a confermare la sua precedente decisione.
Il denunciante ha affermato di non aver fatto alcun riferimento alla possibilità di distorsione nella traduzione del suo saggio. Egli ha sostenuto che il consiglio di amministrazione, in realtà, non aveva trattato la sua richiesta di riesame nel modo che aveva chiesto, ma piuttosto l'aveva lasciata non esaminata. A suo avviso, la commissione giudicatrice aveva commesso due omissioni amministrative. Il ragionamento del Consiglio era sbagliato in quanto non era preoccupato per la possibile traduzione del suo saggio. Inoltre, la nuova valutazione non era stata effettuata sebbene, secondo la Gazzetta ufficiale (GU C 148 A (IF), pag. 8), fosse compito della commissione giudicatrice.
Inoltre, il denunciante ha chiesto al Mediatore di accertare chi fossero i valutatori di lingua finlandese, quanto fossero competenti per il compito in questione e se tutti e tre avessero valutato in modo approfondito e indipendente i saggi di tutti i richiedenti.
In secondo luogo, il denunciante si è lamentato del concorso generale COM/A/956 della Commissione europea. Il bando di concorso (GU C 258 A (IF), pag. 12) richiedeva che i candidati fossero nati dopo il 17 novembre 1939. Il denunciante è nato l'8 febbraio 1939. Secondo la stessa Gazzetta ufficiale (pagina 7), i richiedenti dovevano apporre una crocetta nella casella 17 del modulo leggibile meccanicamente se intendevano chiedere una deroga al limite di età. Il denunciante lo aveva fatto. Il 17 aprile 1996 la DG IX della Commissione lo informava che la sua domanda non poteva essere presa in considerazione in quanto non era nato dopo l'8 dicembre 1939 (1). Il 20 maggio 1996 il denunciante lamentava la decisione di respingere la sua domanda. Il 17 giugno 1996 la Commissione rispondeva che la commissione giudicatrice non poteva ammettere il denunciante al concorso in quanto non era nato dopo la data fissata nel bando di concorso. Il denunciante ha sostenuto che la sua richiesta di deroga al limite di età non era stata presa in considerazione.
Infine, il denunciante ha chiesto al Mediatore di indagare sugli eventi di cui sopra per motivi generali e al fine di accertare se possano sorgere errori nelle procedure relative ai concorsi generali perché le domande e le richieste presentate in finlandese non sono state trasmesse ai servizi competenti all'interno delle istituzioni comunitarie.
L'INCHIESTA
Nel suo parere,
il Parlamento ha dichiarato in sintesi quanto segue:
- Tutte le prove sono state esaminate dai tre valutatori selezionati dalla commissione giudicatrice tra persone con qualifiche ed esperienza adeguate;
- Tali valutatori hanno svolto i loro compiti in modo indipendente l'uno dall'altro e ciascuno di essi ha assegnato un punteggio a tutte le prove dei richiedenti;
- In caso di divergenze tra le marcature fornite dai tre valutatori, è stato chiesto a un quarto valutatore di valutare il test;
- Poiché non è stata riscontrata alcuna divergenza nella valutazione delle prove scritte del denunciante, non è stato necessario chiedere un quarto valutatore per valutare la sua prova;
- Contrariamente a quanto sostenuto dal denunciante, la commissione giudicatrice non è tenuta a rispondere a tutte le richieste presentate dai candidati in questa fase del concorso. La commissione giudicatrice non può rispondere a domande che riguardano decisioni relative alla valutazione delle prove, in particolare quando non si è verificato alcun errore nella procedura di rettifica;
- Il lavoro di una commissione giudicatrice è segreto e pertanto non è stato possibile rispondere alla questione relativa all’identità dei valutatori.
Nel suo parere,
la Commissione ha dichiarato in sintesi quanto segue:
- Conformemente al punto III.B.1 del bando di concorso generale COM/A/956, i candidati devono essere nati dopo il 17 novembre 1939 per soddisfare una delle condizioni di ammissione;
- Nei bandi di concorso dei gradi A3 e A4/A5 per i candidati dei nuovi Stati membri, la Commissione ha previsto la possibilità di derogare al limite di età per quanto riguarda i posti A3, ma non per i posti A4/A5;
- In una rettifica della Gazzetta ufficiale il termine per la presentazione delle candidature è stato posticipato all'8 dicembre 1995 e, di conseguenza, tale rettifica prevedeva che i candidati dovevano nascere dopo l'8 dicembre 1939;
- Il denunciante è nato l'8 febbraio 1939 e pertanto non soddisfaceva la condizione speciale relativa al limite di età;
- Il denunciante aveva compilato il modulo a lettura ottica, che accompagna i moduli ufficiali di candidatura della Commissione ai concorsi generali e facilita la registrazione dei candidati;
- Il punto 17 del formulario a lettura ottica riguardava i candidati che chiedevano una deroga al limite di età. Apparentemente, il denunciante presumeva che, compilando il punto 17, si potesse ottenere una deroga al limite di età;
- Tuttavia, il bando di concorso non prevedeva alcuna deroga al limite di età;
- La commissione giudicatrice ha constatato che il denunciante non soddisfaceva le condizioni particolari stabilite nel bando di concorso e pertanto la sua domanda è stata respinta;
- Il denunciante si è lamentato della decisione della commissione giudicatrice, ma quest'ultima ha confermato la sua decisione, in quanto il denunciante non soddisfaceva le condizioni particolari.
Osservazioni del denunciante Il
denunciante ha mantenuto la sua denuncia al Mediatore.
Per quanto riguarda il concorso generale PE/78/A del Parlamento europeo, egli ha sottolineato che la dichiarazione del Parlamento secondo cui non era necessario esaminare il test del denunciante da parte di un quarto valutatore differisce dalla sua precedente dichiarazione.
Il denunciante ha sottolineato che la sua intenzione non era quella di ottenere personalmente le informazioni sull'identità, la competenza e l'indipendenza dei valutatori, ma che si è limitato a sollevare la questione nel caso in cui il Mediatore avesse ritenuto opportuno ottenere tali informazioni.
Per quanto riguarda il concorso generale COM/A/956 della Commissione europea, il denunciante ha dichiarato che il contenuto della lettera della commissione giudicatrice del 17 giugno 1996 era insufficiente, in quanto non conteneva una spiegazione del motivo per cui era impossibile derogare al limite di età.
LA DECISIONE
1 Il ragionamento della commissione giudicatrice e la nuova valutazione di un saggio del concorso generale PE/78/A
1.1 Nell'ambito dei concorsi, le decisioni di una commissione giudicatrice di respingere un candidato devono indicare le condizioni del bando di concorso che non sono state soddisfatte.(2) Se vi è un numero elevato di candidati, la commissione giudicatrice può inizialmente limitarsi a motivare il rifiuto in modo sommario e a informare i candidati solo dei criteri e del risultato della selezione.(3) Tuttavia, la commissione giudicatrice deve successivamente fornire una spiegazione individuale ai candidati che lo richiedono espressamente.(4)
1.2 Nella sua lettera del 4 marzo 1996, il denunciante aveva espressamente chiesto alla commissione giudicatrice di riesaminare il suo saggio nella prova scritta B.2.c. del concorso generale PE/78/A. La commissione giudicatrice ha risposto il 22 aprile 1996 limitandosi a dichiarare di aver esaminato la questione nella riunione del 7 marzo 1996. Poiché il test in questione era stato contrassegnato nella versione originale da tre valutatori di lingua finlandese, la commissione poteva solo confermare la sua decisione di non ammettere il denunciante alle prove orali.
1.3 La risposta della commissione giudicatrice al denunciante non conteneva dettagli sufficienti per consentirgli di comprendere i fattori su cui si era basata la decisione della commissione giudicatrice nei suoi confronti e per consentire un eventuale riesame dei motivi su cui era stata adottata la decisione. La replica non gli ha quindi motivato adeguatamente il rigetto della sua domanda.
2 Limite di età e possibilità di deroga al limite di età nel concorso generale COM/A/956
2.1 Nel bando di concorso COM/A/956 la Commissione europea aveva fissato un limite di età di 55 anni. Il modulo di domanda ufficiale della Commissione è corredato di un lettore ottico. Secondo il punto 17 del modulo a lettura ottica, i candidati potrebbero chiedere una deroga al limite di età compilando questo punto. Il denunciante aveva superato il punto 17 supponendo di poter ottenere una deroga al limite di età.
2.2 Nelle sue osservazioni al Mediatore, la Commissione ha affermato che, quando è prevista la possibilità di derogare a un limite di età, tale deroga è menzionata nel bando di concorso. Tuttavia, nel bando di concorso COM/A/956 non era prevista alcuna deroga al limite di età.
2.3 Il Mediatore europeo ritiene che la Commissione non abbia sufficientemente motivato la sua decisione di non autorizzare una deroga al limite di età fissato nel concorso generale COM/A/956.
2.4 Il Mediatore ha ritenuto particolarmente fuorviante per il denunciante il fatto che il modulo a lettura ottica consentisse di chiedere una deroga al limite di età, ma il bando di concorso non prevedeva tale deroga.
3 Possibili errori nella procedura di assunzione dovuti alla lingua finlandese utilizzata nei concorsi generali PE/78/A e COM/A/956
3.1 Dalle indagini del Mediatore non sono emersi elementi che indichino che si sarebbero verificati errori nella procedura di assunzione dovuti al fatto che il finlandese era la lingua dei concorsi generali PE/78/A e COM/A/956.
4 Indagine di propria iniziativa 626/97/BB sull'uso dei limiti di età per l'assunzione presso le istituzioni comunitarie
4.1 La decisione del Mediatore del 14 luglio 1997 di avviare un'indagine di propria iniziativa 626/97/BB sull'uso dei limiti di età per l'assunzione presso le istituzioni europee è stata motivata da un numero considerevole di denunce, tra cui quella del denunciante. A norma dell'articolo 138 E del trattato che istituisce la Comunità europea, il mediatore è abilitato a condurre un'indagine in relazione a possibili casi di cattiva amministrazione nelle attività delle istituzioni e degli organi comunitari.
4.2 Prima di avviare un'indagine di propria iniziativa, il Mediatore ha effettuato una ricerca comparativa sull'uso dei limiti di età nei vari Stati membri. Questa ricerca ha indicato che, attualmente, non esiste un principio giuridico o costituzionale comune che consenta o vieti la discriminazione basata sull'età nel settore pubblico. Gli Stati membri applicano un limite di età generalmente superiore a 35 anni. Tuttavia, in alcuni Stati membri si è manifestata una tendenza a vietare i limiti di età in quanto discriminatori.
4.3 L'indagine di propria iniziativa del Mediatore e le sue indagini sulle singole denunce hanno indicato che i limiti di età utilizzati dalle istituzioni comunitarie variano da 35, 40 e da 45 a 55 anni. Le ragioni del loro utilizzo sono state spiegate, ad esempio, per una gestione equilibrata della struttura della carriera, l'equilibrio geografico, un buon rapporto tra lavoratori di sesso maschile e femminile, problemi che aumentano con l'età nell'adattarsi a un ambiente multiculturale e multilingue, possibilità di mobilità in diminuzione con l'età, disoccupazione giovanile e possibilità di limitare il numero di candidati.
4.4 Per quanto riguarda le disposizioni in materia di diritti umani in materia di non discriminazione, dall'indagine di propria iniziativa è emerso che non si può escludere che l'ambito di applicazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo possa comprendere anche la discriminazione fondata sull'età nei casi in cui tale discriminazione non sia giustificata in modo obiettivo e ragionevole.
4.5 Il Mediatore ha ritenuto che l'età debba essere considerata una possibile causa di discriminazione. Per quanto riguarda l'Unione europea, ciò è stato particolarmente chiarito dal trattato di Amsterdam e, pertanto, la necessità di combattere la discriminazione basata sull'età non potrà che culminare con la sua entrata in vigore.
4.6 Sulla base di un'indagine di propria iniziativa, il Mediatore ritiene che ogni cittadino dell'Unione dovrebbe avere la possibilità di cercare lavoro all'interno dell'amministrazione dell'Unione europea. Se si ritiene opportuno limitare tale possibilità, questa deve essere effettuata con una giustificazione sufficiente, evitando nelle procedure di assunzione qualsiasi elemento che possa essere considerato discriminatorio o arbitrario.
5 La base giuridica per l'utilizzo dei limiti di età per l'assunzione nelle istituzioni comunitarie
5.1 Il Mediatore comprende che, in base all'articolo 1, paragrafo 1, lettera g), dell'allegato III dello statuto, il Parlamento europeo e le altre istituzioni comunitarie possono specificare un limite di età nei bandi di concorso. Tuttavia, il Mediatore è del parere che l'attuale prassi in seno alle istituzioni comunitarie di fissare diversi limiti di età con motivi diversi e senza una giustificazione sufficiente non possa essere considerata una corretta applicazione dei limiti di età.
5.2 Le indagini del Mediatore sembrano indicare che le istituzioni comunitarie potrebbero prevedere la fissazione di un limite comune di età con motivazioni adeguate e giustificazioni sufficienti. Se le istituzioni comunitarie non sono in grado di abbandonare il ricorso ai limiti di età, sarebbe preferibile chiarire la disposizione statutaria pertinente al fine di garantire che i limiti di età non siano applicati in modo discriminatorio o arbitrario.
6 Principio politico di abbandono dei limiti di età
6.1 Il 20 ottobre 1997 il Parlamento europeo ha deciso di innalzare il limite di età a 45 anni per i prossimi concorsi per i gradi iniziali con una revisione dopo due anni sulla base di una relazione che il servizio del personale deve presentare al Segretario generale del Parlamento.
6.2 Inoltre, il 21 gennaio 1998 la Commissione europea ha deciso di abbandonare i limiti di età nella sua politica di assunzioni. Nelle sue osservazioni sull'indagine di propria iniziativa del Mediatore, la Commissione ha ritenuto necessario mettere in pratica la sua decisione di comune accordo con le altre istituzioni e che, nel frattempo, la Commissione applicherà un limite di età di 45 anni.
6.3 Alla luce degli sviluppi di cui sopra, il Mediatore riconosce la necessità di un accordo interistituzionale comune. Sulla base delle indagini del Mediatore europeo di propria iniziativa e tenendo conto dell'annuncio della Commissione europea su un principio politico di abbandono dell'uso dei limiti di età con un eventuale accordo interistituzionale, il Mediatore non ha trovato alcun motivo per proseguire l'indagine di propria iniziativa sull'uso dei limiti di età.
Conclusione
Sulla base delle indagini del Mediatore europeo in merito alla presente denuncia, appare necessario formulare la seguente osservazione critica al Parlamento europeo:
- Nell'ambito dei concorsi, le decisioni di una commissione giudicatrice di respingere un candidato devono indicare le condizioni del bando di concorso che non sono state soddisfatte. In caso di numero elevato di candidati, la commissione giudicatrice può inizialmente limitarsi a motivare il rifiuto in modo sommario e a comunicare ai candidati soltanto i criteri e i risultati della selezione. Tuttavia, la commissione giudicatrice deve successivamente fornire una spiegazione individuale ai candidati che ne facciano espressa richiesta.
- La risposta della commissione giudicatrice al denunciante non conteneva dettagli sufficienti per consentirgli di comprendere i fattori su cui si era basata la decisione della commissione giudicatrice nei suoi confronti e per consentire un eventuale riesame dei motivi su cui era stata adottata la decisione. La replica non gli ha quindi motivato adeguatamente il rigetto della sua domanda.
Sulla base delle indagini del Mediatore europeo in merito a tale denuncia, appare necessario formulare la seguente osservazione critica alla Commissione europea:
- Il Mediatore europeo è del parere che la Commissione non abbia sufficientemente motivato la mancata concessione di una deroga al limite di età stabilito nel concorso generale COM/A/956.
- Il Mediatore ha ritenuto particolarmente fuorviante per il denunciante il fatto che il modulo a lettura ottica consentisse di chiedere una deroga al limite di età, ma il bando di concorso non prevedeva tale deroga.
Dato che questi aspetti del caso riguardano procedure relative a eventi specifici del passato, non è opportuno perseguire una composizione amichevole della questione. Il Mediatore ha pertanto deciso di archiviare il caso.
ULTERIORI OSSERVAZIONI
Il Mediatore ha chiesto alla Commissione europea di tenerlo informato sulle azioni intraprese al fine di ottenere un accordo interistituzionale comune per l'abolizione dei limiti di età.
Anche i presidenti del Parlamento europeo e della Commissione europea saranno informati di tale decisione.
Cordiali saluti,
Jacob SÖDERMAN
(1) In una rettifica della Gazzetta ufficiale il termine per la presentazione delle candidature è stato posticipato all'8 dicembre 1995 e, di conseguenza, tale rettifica prevedeva che i candidati dovevano nascere dopo l'8 dicembre 1939.
(2) Cause riunite 4, 19 e 28/78, Salerno/Commissione, Racc. 1978, pag. 2403, pag. 2416.
(3) Causa 225/82, Verzyck/Commissione, Racc. 1983, pag. 1991.
(4) Causa T-55/91 Olivier Fascilla V. Parlamento [1992] Racc. II-1757, punti 34-35.