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Decisione nel caso 2241/2012/JF - Rifiuto di redigere una relazione di valutazione per un ex membro del personale

Il caso riguardava il rifiuto da parte del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) di redigere una relazione di valutazione annuale concernente un ex membro del suo personale.

Nel corso dell’indagine, la Mediatrice rilevava che lo statuto dei funzionari dell’Unione europea prevedeva l’obbligo per le istituzioni di rilasciare relazioni di valutazione a tutto il personale, sia attuale che passato, in qualsiasi circostanza. Pertanto, formulava un progetto di raccomandazione con cui sollecitava l’ECDC a trasmettere al denunciante la relazione richiesta. L’ECDC accettava il progetto di raccomandazione. Inoltre la Mediatrice raccomandava all’ECDC di rivedere le sue norme sulle valutazioni. Poiché è attualmente in corso una revisione di tali norme da parte della Commissione, la Mediatrice ha invitato l’ECDC, mediante un’ulteriore osservazione, a informarla in merito a eventuali sviluppi in tal senso.

Lo sfondo

1. Il denunciante ha lavorato come agente contrattuale presso il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ("ECDC"). Nel 2012, i suoi superiori lo hanno invitato a partecipare a un incontro con il suo superiore per discutere della sua performance nel 2011 (il "dialogo di valutazione"). Il denunciante ha rifiutato. Quando, più tardi nello stesso anno, l'ECDC ha posto fine al rapporto di lavoro del denunciante, la sua relazione di valutazione (la "relazione di valutazione 2011") non era ancora stata redatta.

2. Il denunciante ha quindi contattato il Mediatore europeo, sostenendo che la mancata elaborazione da parte dell'ECDC della sua relazione di valutazione 2011 era illegittima e sostenendo che avrebbe dovuto ricevere tale relazione. All'avvio dell'indagine, il Mediatore ha incoraggiato l'ECDC a prendere in considerazione la preparazione e l'invio al denunciante di un progetto di relazione di valutazione 2011, anche se non poteva aver luogo alcun dialogo formale. L'ECDC ha rifiutato, sostenendo che la riunione era obbligatoria e che aveva dato al denunciante ampie possibilità di parteciparvi. Inoltre, il denunciante non ha più lavorato presso l'ECDC. Pertanto, egli ha perso ogni interesse che avrebbe potuto avere nell’ottenere la sua relazione di valutazione 2011. Di conseguenza, secondo l'ECDC, non era più necessario redigere tale relazione [1].

Sull’asserita illegittimità della mancata redazione del verbale di valutazione e della relativa domanda

Progetto di raccomandazione del Mediatore  

3.  Il Mediatore ha sottolineato che, a sua conoscenza, lo statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») non contiene alcuna disposizione che faccia dipendere necessariamente una relazione di valutazione da un precedente dialogo faccia a faccia tra il titolare del posto e il suo superiore gerarchico. L'articolo 43 dello statuto stabilisce l'obbligo per gli enti di pubblicare relazioni di valutazione [2]. Tale obbligo sembra essere stato confermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea («CGUE»)[3]. Il diritto di ricevere un rapporto informativo è quindi goduto da tutto il personale, sia attuale che passato, e in qualsiasi circostanza. Il fatto che l'ECDC abbia subordinato l'emissione della relazione di valutazione del denunciante per il 2011 a un previo dialogo formale tra lui e il suo superiore gerarchico immediato equivaleva quindi, se non a una violazione dell'articolo 43 dello statuto, certamente a un'interpretazione eccessivamente restrittiva delle sue norme sulla procedura di valutazione. Analogamente, le norme dell’ECDC, vale a dire l’articolo 1, paragrafo 4, del suo articolo 20, secondo cui i membri del personale che hanno lasciato l’agenzia o che sono in procinto di lasciarla avrebbero ricevuto la loro relazione annuale solo se l’avessero richiesta [4], sembravano in contrasto con l’articolo 43 dello statuto. Considerando che i membri del personale hanno un interesse legittimo a ricevere una relazione di valutazione che possa essere utilizzata e invocata nella loro vita e carriera future [5], il 27 maggio 2014 il Mediatore ha indirizzato all’ECDC un progetto di raccomandazione secondo cui:

"i) preparare e inviare al denunciante un progetto di relazione di valutazione 2011; e

ii) valutare attentamente se l'articolo 20, o qualsiasi altra sua regolamentazione interna, sia compatibile con l'articolo 43 dello statuto. L'ECDC dovrebbe modificare tutte le norme incompatibili."

4. Il 18 agosto 2014 l’ECDC ha risposto di aver preparato e inviato al denunciante, il 12 agosto 2014, un progetto di relazione di valutazione 2011. Riconoscendo che potrebbe essere stata "troppo restrittiva"nell'interpretazione dell'articolo 20, ha dichiarato che avrebbe modificato tale approccio in modo tale che, anche se non fosse stato possibile condurre un dialogo di valutazione, l'ECDC avrebbe comunque presentato la relazione di valutazione al titolare del posto.

5. Per quanto riguarda la raccomandazione del Mediatore di modificare tutte le norme interne che potrebbero essere incompatibili con l'articolo 43 dello statuto, l'ECDC ha dichiarato che il suo articolo 20 si basava sulle norme della Commissione applicabili al momento della sua adozione e approvate da tale istituzione, a seguito di un'ampia consultazione interservizi. La Commissione stava elaborando, in collaborazione con la rete delle agenzie, nuove norme di attuazione sulle valutazioni da adottare in seno alle agenzie. L’ECDC era fiducioso che le nuove norme di attuazione in materia di valutazioni sarebbero state riesaminate dalla Commissione per garantire il pieno rispetto dello statuto. L’ECDC adotterà tali nuove norme di attuazione non appena saranno disponibili e adatterà di conseguenza i suoi processi interni.

6. Il 30 settembre 2014 il denunciante ha informato il Mediatore di aver ricevuto il progetto di relazione di valutazione dall'ECDC.

Valutazione del Mediatore dopo il progetto di raccomandazione

7. L'ECDC ha accettato il progetto di raccomandazione del Mediatore. Il Mediatore accoglie con favore la volontà dell'ECDC di allineare le sue procedure alle norme e alla giurisprudenza applicabili in materia di valutazioni annuali del personale. Confida pertanto che l'ECDC informerà la Commissione in merito all'analisi del Mediatore dei potenziali problemi derivanti dall'applicazione dell'articolo 20, in modo che la Commissione possa tenerne conto in sede di revisione delle norme di attuazione sulle valutazioni che devono essere applicate dalle agenzie. Il Mediatore farà un'ulteriore osservazione al riguardo qui di seguito.

Conclusioni

Sulla base dell'indagine relativa alla presente denuncia, il Mediatore la chiude con la seguente conclusione:

L'ECDC ha accettato il progetto di raccomandazione del Mediatore.

Il denunciante e il direttore dell'ECDC saranno informati di tale decisione.

Ulteriore osservazione

Il Mediatore confida che l'ECDC informerà la Commissione in merito alla sua analisi dei potenziali problemi derivanti dall'applicazione dell'articolo 20, in modo che la Commissione possa tenerne conto in sede di revisione delle norme di attuazione sulle valutazioni che devono essere applicate dalle agenzie.

Il Mediatore invita l'ECDC a informarla in merito agli sviluppi del riesame di cui sopra.

 

Emily O'Reilly

Fatto a Strasburgo, il 3 novembre 2014



[1] Per ulteriori informazioni sul contesto della denuncia, sulle argomentazioni delle parti e sull'indagine del Mediatore, si rimanda al testo integrale del progetto di raccomandazione disponibile all'indirizzo: http://www.ombudsman.europa.eu/cases/draftrecommendation.faces/it/54593/html.bookmark

[2] L'articolo 43 dello statuto in vigore al momento dei fatti prevedeva le seguenti dichiarazioni: "Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â le capacitÃ, l'efficienza e la condotta al servizio di ciascun funzionario sono oggetto di un rapporto periodico redatto almeno ogni due anni, secondo quanto previsto da ciascuna istituzione... Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Ciascuna istituzione stabilisce le disposizioni che conferiscono il diritto di proporre ricorso entro il periodo di riferimento, che deve essere esercitato prima di presentare un reclamo di cui all'articolo 90, paragrafo 2. Il rapporto è comunicato al funzionario. Ha il diritto di formulare eventuali osservazioni al riguardo che ritenga pertinenti" (il corsivo è mio).

[3] Cfr., ad esempio, causa F-93/08, N/Parlamento europeo, Racc. FP pagg. I-A-1-433 e II-A-1-2339, punto 46: "[i] indipendentemente dalla sua utilità futura , il rapporto informativo di un funzionario costituisce una prova scritta e formale della qualità del lavoro svolto dall’interessato. Una siffatta valutazione non si limita a descrivere i compiti svolti durante il periodo di riferimento, ma comprende anche una valutazione delle qualità personali dimostrate dalla persona valutata nello svolgimento della sua vita professionale. Pertanto, ogni funzionario ha il diritto di far riconoscere il proprio lavoro mediante una valutazione effettuata in modo giusto ed equo. Di conseguenza, conformemente al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, si deve in ogni caso riconoscere ai funzionari il diritto di impugnare il loro rapporto informativo a causa del suo contenuto o perché non è stato redatto conformemente alle norme statutarie.

[4] Articolo 1, paragrafo 4, della norma di esecuzione n. 20 dell'ECDC relativa alle valutazioni: "Non è necessario redigere una relazione per i titolari di posti di lavoro che hanno lasciato l'ECDC nello stesso anno o che lasceranno l'ECDC l'anno successivo, a meno che non ne facciano espressa richiesta."

[5] Cfr., per analogia, la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-198/07 P, Gordon/Commissione (Raccolta 2008, pag. I-10701, Racc. PI pagg. I-B-2-25 e II-B-2-193, punto 50): "[i]n caso di reintegrazione, il [rapporto sullo sviluppo della carriera] sarebbe utile per lo sviluppo del funzionario nell’ambito del suo servizio o delle istituzioni comunitarie. Costituirebbe una prova tangibile e formale della sua capacità ed esperienza all'interno dell'istituzione, su cui sarebbe in grado di fare affidamento.

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