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Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 2834/2007/BEH contro la Commissione europea

IL CONTESTO DEL RECLAMO

1. Il denunciante è una corporazione tedesca di esperti automobilistici. La corporazione ha partecipato in qualità di beneficiaria a un progetto (in prosieguo: il «progetto») che faceva parte del programma Leonardo da Vinci. Il programma è finanziato dalla Commissione e riguarda la formazione professionale. Il 30 agosto 2001 la gilda ha presentato la relazione finale del progetto.

2. Nel settembre 2007 il denunciante ha ricevuto una telefonata da una società di revisione contabile con sede a Londra. Ha spiegato di essere stata incaricata dalla Commissione di effettuare un audit finanziario presso la sede del denunciante tra il 18 e il 21 settembre 2007. La Commissione ha informato il denunciante della sua intenzione di effettuare un audit solo dopo tale telefonata, ossia il 13 settembre 2007.

3. Il 14 settembre 2007 il denunciante ha inviato due lettere alla Commissione in cui affermava che, a suo avviso, il termine per un audit del progetto era scaduto, dato che la convenzione di sovvenzione era scaduta da più di sei anni. Ha chiesto alla Commissione di rivedere la sua decisione.

4. Con lettera del 26 settembre 2007, la Commissione ha insistito sulla sua legittimazione ad effettuare un audit. Essa ha spiegato che, ai sensi della convenzione di sovvenzione, gli audit potevano essere effettuati entro un periodo di cinque anni dalla scadenza del contratto, vale a dire entro cinque anni dalla data del pagamento finale o del rimborso. Poiché la Commissione ha ricevuto il rimborso finale il 27 marzo 2006, è stato possibile effettuare un audit in qualsiasi momento fino al 26 marzo 2011.

OGGETTO DELL'INCHIESTA

5. Il denunciante ha spiegato al Mediatore di non comprendere il motivo per cui ha ricevuto un ordine di audit relativo a un progetto che era stato completato molto tempo fa e in relazione al quale la Commissione aveva cessato di accettare denunce già nel 2005. Essa ha presentato le seguenti affermazioni e asserzioni:

Accuse

  1. La decisione della Commissione di ordinare un audit finanziario presso la sede del denunciante oltre sei anni dopo la presentazione della relazione finale sul progetto i) non è conforme al contratto pertinente e ii) viola le legittime aspettative del denunciante.
  2. Le modalità di ordinazione dell'audit finanziario non erano conformi al contratto pertinente. In particolare, una telefonata della società di audit incaricata dalla Commissione aveva preceduto il ricevimento da parte del denunciante dell'ordine di audit effettivo della Commissione.
  3. Non è stata fornita alcuna motivazione per la necessità di un audit.
  4. i) il breve periodo di tempo concesso per la preparazione; ii) la durata dell'audit di quattro giorni; e iii) l'obbligo di presentare originali anziché copie è sproporzionato.

Rivendicazione

Il denunciante ha chiesto alla Commissione di revocare il suo ordine.

6. Dopo aver esaminato le osservazioni presentate dalla Commissione e dal denunciante (cfr. paragrafi 7-8), il Mediatore ha ritenuto che la Commissione non avesse ancora affrontato una serie di questioni relative alla preparazione, all'ordine e all'esecuzione dell'audit. Ritiene pertanto necessario riformulare la seconda affermazione del denunciante come segue:

2 . Le modalità di preparazione, ordinazione ed esecuzione dell'audit non erano conformi ai principi di buona amministrazione e al relativo contratto.

L'INCHIESTA

7. La denuncia è stata presentata il 1° novembre 2007. Il 5 dicembre 2007 il Mediatore ha chiesto un parere al presidente della Commissione. Il 24 aprile 2008 la Commissione ha trasmesso il suo parere. Il parere è stato trasmesso al denunciante con l'invito a formulare osservazioni. Il denunciante ha inviato le sue osservazioni il 2 giugno 2008.

8. Alla luce del parere della Commissione e delle osservazioni del denunciante, si sono rivelate necessarie ulteriori indagini. Il 29 ottobre 2008 il Mediatore ha pertanto chiesto ulteriori informazioni alla Commissione. La risposta della Commissione è pervenuta il 4 febbraio 2009. Essa è stata trasmessa al denunciante per eventuali osservazioni, che sono state trasmesse il 24 febbraio 2009.

9. Il 9 luglio 2009 il Mediatore ha chiesto alla Commissione di commentare la seconda affermazione riformulata del denunciante (cfr. il precedente punto 6) alla luce di questioni specifiche da lui individuate. La Commissione ha inviato la sua risposta il 19 ottobre 2009. La risposta è stata trasmessa al denunciante per eventuali osservazioni, che sono state inviate al Mediatore il 3 novembre 2009.

ANALISI E CONCLUSIONI DELL'OMBUDSMAN

Osservazioni preliminari

10. Commentando la seconda affermazione riformulata, la Commissione ha ritenuto che non fosse necessario riformularla. Ha inoltre formulato osservazioni su tutti gli aspetti evidenziati dal Mediatore a tale riguardo (cfr. paragrafi 30-35). Oltre a sottolineare che è lui solo che, in linea con il quadro giuridico applicabile, determina il corso delle sue indagini, il Mediatore, pertanto, non ritiene necessario affrontare ulteriormente l'opinione della Commissione secondo cui non era necessaria una riformulazione.

11. Nel suo parere, la Commissione ha dichiarato di aver ricevuto la relazione di audit il 27 febbraio 2008. Nella sua risposta alla richiesta di ulteriori informazioni del Mediatore, tuttavia, ha dichiarato di aver ricevuto la relazione di audit il 17 agosto 2009. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha criticato tale discrepanza. Il Mediatore osserva che la Commissione ha indicato che la relazione preliminare di audit è pervenuta il 27 febbraio 2008 e la relazione finale di audit il 17 agosto 2009. Non è quindi necessario che indaghi ulteriormente su questo aspetto.

12. Per evitare qualsiasi malinteso, è importante sottolineare che la presente indagine riguarda solo la legalità e le modalità dell'audit. Non si estende pertanto all'eventuale seguito dato dalla Commissione alle risultanze dell'audit. Tenuto conto del nesso di fatto esistente tra la prima, la seconda e la quarta censura, sembrerebbe ragionevole esaminarle congiuntamente.

A. Per quanto riguarda la legittimità dell'ordine di audit e le modalità dell'audit (prima, seconda e quarta affermazione del denunciante)

13. Il denunciante ha sostenuto che la decisione della Commissione di ordinare un audit finanziario nei locali del denunciante più di sei anni dopo la presentazione della relazione finale sul progetto i) non era conforme al contratto pertinente e ii) violava le legittime aspettative del denunciante. Ha inoltre affermato che le modalità di preparazione, ordinazione ed esecuzione dell'audit non erano conformi ai principi di buona amministrazione e al relativo contratto. Il denunciante ha inoltre sostenuto che i) il breve periodo di tempo concesso per la preparazione; ii) la durata di quattro giorni dell'audit; e iii) l'obbligo di presentare originali anziché copie era sproporzionato.

14. Nel suo parere, la Commissione ha spiegato che la Corte dei conti dello Stato tedesco (Terreni) dello Schleswig-Holstein aveva effettuato un audit su uno dei partner del progetto e, a seguito di tale audit, aveva contattato la Corte dei conti europea (in prosieguo: la «Corte»). Il 10 dicembre 2004 la Corte, a sua volta, aveva raccomandato alla Commissione di i) recuperare taluni fondi indebitamente versati e ii) avviare procedure di verifica in relazione ai progetti ai quali il suddetto partner aveva partecipato. Conformemente alla seconda raccomandazione, la Commissione ha deciso di effettuare un audit completo del progetto e il denunciante è stato informato di conseguenza il 13 settembre 2007.

15. Inoltre, la Commissione ha sottolineato che, ai sensi dell’articolo 3.5 della terza parte dell’allegato III della convenzione di sovvenzione, il beneficiario è tenuto a conservare tutti i documenti relativi alla convenzione di sovvenzione per un periodo di cinque anni a decorrere dall’ultimo pagamento o dalla fine del progetto. Dato che l'ultimo pagamento è stato effettuato il 20 novembre 2002, la Commissione era del parere che un audit potesse essere effettuato fino al 19 novembre 2007. La Commissione ha inoltre invocato l'articolo 13, paragrafo 2, della parte B dell'allegato II della convenzione di sovvenzione, che prevede che le modalità di spesa dei fondi possano essere controllate per la durata della convenzione e per un periodo di cinque anni dopo la sua conclusione. La Commissione ha spiegato che l'audit era inizialmente previsto per l'ottobre 2007. Tuttavia, con l'accordo del denunciante, è stato rinviato al 26 novembre 2007. La Commissione ha dichiarato che sembrava contraddittorio che il denunciante si opponesse al recupero di alcuni fondi indebitamente ricevuti, ma non si opponeva allo svolgimento dell'audit alla data concordata, né all'audit stesso.

16. La Commissione ha inoltre dichiarato di aver incaricato la Moore Stephens LLP di effettuare l’audit. La procedura standard prevede che la Commissione contatti i beneficiari prima che i revisori lo facciano essi stessi. La Commissione ha ammesso che, nel caso di specie, la società di revisione contabile ha contattato il beneficiario il 5 settembre 2007, mentre ha inviato l’annuncio dell’audit al denunciante solo 8 giorni dopo, ossia il 13 settembre 2007. La Commissione si è rammaricata per questo ritardo.

17. La Commissione ha inoltre affermato che non è stato fissato alcun termine specifico entro il quale l'audit doveva essere effettuato dopo il suo annuncio. Tuttavia, in linea generale, secondo la prassi attuale della Commissione, un audit viene effettivamente effettuato un mese dopo la sua comunicazione. Ciò al fine di concedere al beneficiario il tempo sufficiente per preparare le informazioni che potrebbe essere invitato a fornire. Dato che l'audit è stato annunciato il 13 settembre 2007 e che la visita nei locali del denunciante ha avuto luogo il 26 novembre, la Commissione ha ritenuto che il denunciante abbia beneficiato di un totale di due mesi e 21 giorni per prepararsi all'audit.

18. Per quanto riguarda la durata dell'audit, la Commissione ha confermato che è durata quattro giorni. Ha spiegato che ogni audit inizia con una riunione informativa e si conclude con una riunione finale. Nel corso di quest'ultimo, i risultati sono spiegati. La Commissione ha dichiarato che la durata dell’audit in questione corrispondeva alla durata media di una missione di audit di complessità media.

19. Per quanto riguarda l'obbligo di presentare documenti originali, la Commissione ha spiegato che le norme internazionali riconosciute dalla Federazione internazionale dei contabili richiedono la presentazione di documenti originali per giustificare le spese sostenute. Per questo motivo, erano stati richiesti originali per quanto riguarda l'audit in questione.

20. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha affermato di non comprendere perché, dopo essere stato raccomandato dalla Corte, la Commissione abbia impiegato tre anni per decidere di ordinare un audit, appena due mesi prima della scadenza del termine per lo svolgimento degli audit. Il denunciante ha inoltre sottolineato di essersi ripetutamente opposto all'audit nella sua corrispondenza con la Commissione, come risulta chiaramente dalle sue lettere del 14 settembre e del 5 ottobre 2007 e dal fatto che aveva presentato una denuncia al Mediatore. Il denunciante ha dichiarato che l'audit ha avuto luogo il 26 novembre 2007 perché la persona responsabile presso l'ufficio del denunciante era in congedo annuale dal 4 ottobre al 2 novembre 2007. La società di revisione incaricata dalla Commissione aveva inizialmente annunciato che l'audit avrebbe avuto luogo tra il 18 settembre e il 21 settembre 2007. Ciò sarebbe avvenuto solo due giorni lavorativi dopo che il denunciante aveva ricevuto l'annuncio pertinente della Commissione. Inoltre, nella sua corrispondenza con il denunciante, la società di revisione contabile ha dato l'impressione che sarebbe stato praticamente impossibile posticipare la data dell'audit.

21. Il denunciante ha inoltre richiamato l'attenzione su una nota per il fascicolo del 18 luglio 2005, che la Commissione ha allegato al suo parere. In tale nota, la Commissione ha raccomandato di porre fine al progetto, con il partner del progetto del denunciante che ha rimborsato i fondi indebitamente ricevuti. Il denunciante ha inoltre affermato che la Commissione non ha formulato osservazioni su ciò che il denunciante percepiva come un'incoerenza, vale a dire che la Commissione ha aspettato fino al 2007 prima di ordinare un audit quando, già nel 2005, aveva cessato di accettare denunce relative ai progetti da parte del beneficiario o dei suoi partner.

22. Il denunciante ha inoltre dichiarato che, oltre alle sue lettere del 14 settembre 2007 (v. punto 3 supra), il 5 ottobre 2007 ha inviato alla Commissione un’ulteriore lettera in cui chiedeva alla Commissione di riesaminare e/o spiegare l’ordine di audit. Essa ha sottolineato che la sua lettera del 5 ottobre 2007 rimaneva senza risposta.

23. Il denunciante ha inoltre osservato che, nella sua lettera del 26 settembre 2007, la Commissione ha dichiarato che un audit del progetto avrebbe potuto essere effettuato fino al 26 marzo 2011. Secondo il denunciante, ciò era incompatibile con la posizione assunta dalla Commissione nel suo parere, secondo cui sarebbe stato possibile effettuare un audit fino al 19 novembre 2007.

24. Il denunciante ha inoltre sottolineato di non aver ricevuto una traduzione in tedesco della relazione preliminare di audit.

25. Nella sua richiesta di informazioni supplementari, il Mediatore ha chiesto alla Commissione di spiegare perché ci sono voluti più di due anni per dare seguito alla raccomandazione della Corte di ordinare un audit. Nella sua risposta, la Commissione ha affermato che, oltre all’organizzazione interna del suo lavoro relativo all’audit dei progetti, essa non poteva motivare in modo particolare tale ritardo. Per quanto riguarda la suddetta omessa traduzione in tedesco della relazione preliminare di audit, la Commissione ha dichiarato che le società di audit effettuano audit esterni e, nel caso di specie, la società di audit interessata era Moore Stephens LLP. Il relativo contratto con la società di revisione contabile non prevedeva una traduzione in tedesco della relazione di revisione, che doveva essere redatta in inglese. La società di audit ne ha informato il denunciante.

26. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha ritenuto che la risposta della Commissione alla richiesta di informazioni supplementari del Mediatore non fosse soddisfacente. Ha inoltre sottolineato che la convenzione di sovvenzione non prevedeva che una società di revisione contabile britannica fosse incaricata dell'esecuzione di revisioni esterne. Essa ha sostenuto che tutta la corrispondenza relativa al progetto con la Commissione era stata condotta in tedesco. Secondo il denunciante, spettava alla Commissione fornirle una traduzione in tedesco della relazione preliminare di audit. In quanto organizzazione regionale, non disponeva di una conoscenza sufficiente delle lingue straniere e, di conseguenza, non era in grado di comprendere molti dei termini tecnici utilizzati nella relazione di audit.

27. Il denunciante ha inoltre affermato che era trascorso più di un anno dall'audit e che non aveva ancora sentito nulla dalla Commissione in merito. Essa ha dichiarato che, alla luce di tale esperienza, si sarebbe certamente astenuta dal partecipare a futuri progetti dell'UE.

28. Nella sua richiesta supplementare di ulteriori informazioni, il Mediatore ha ritenuto che la Commissione non avesse ancora affrontato una serie di questioni relative alla preparazione, all'ordine e all'esecuzione dell'audit. Il Mediatore ha rilevato che le seguenti sei questioni destano particolare preoccupazione:

a) Sembrava che la Commissione non avesse garantito che i revisori da essa incaricati fossero in grado di comunicare sufficientemente con il denunciante in lingua tedesca.

b) Nel suo parere, la Commissione ha dichiarato di i) aver informato il denunciante della sua decisione di effettuare un audit il 13 settembre 2007 e ii) che l'audit avrebbe dovuto iniziare nell'ottobre 2007. Secondo il denunciante, tuttavia, i revisori l’hanno informata l’11 settembre 2007 che l’audit sarebbe iniziato il 18 settembre 2007.

c) Nel 2004 la Commissione è stata informata delle irregolarità riguardanti il partner del progetto del denunciante. Nel 2005 la Commissione ha deciso di porre fine al progetto, rimborsando i fondi indebitamente versati dal partner del progetto del denunciante. La Commissione ha quindi impiegato più di due anni per riesaminare il caso. Tuttavia, nella sua risposta alla richiesta di ulteriori informazioni del Mediatore, la Commissione non è stata in grado di presentare alcun motivo plausibile per tale ritardo.

d) Nella sua lettera al denunciante del 26 settembre 2007, la Commissione ha dichiarato che, a suo avviso, gli audit possono essere effettuati fino al 26 marzo 2011. Nel suo parere, tuttavia, la Commissione ha indicato il 19 novembre 2007 come termine pertinente. Sembra pertanto che la Commissione stia valutando la possibilità di effettuare ulteriori audit in relazione al progetto.

e) La Commissione non sembra aver risposto alla lettera del denunciante del 5 ottobre 2007.

f) Apparentemente il revisore si è rifiutato di fornire al denunciante una versione tedesca della relazione di audit. Tuttavia, non è chiaro cosa avrebbe potuto legittimare la Commissione a richiedere al denunciante di sottoporsi all'audit in lingua inglese.

29. Il Mediatore ha chiesto alla Commissione di commentare la seconda affermazione del denunciante, così come riformulata, alla luce di queste sei questioni. Chiede inoltre alla Commissione di informarlo della situazione attuale in merito all'audit.

30. Per quanto riguarda la lettera a), la Commissione ha fatto riferimento al pertinente capitolato d'oneri ("il CQ") e al contratto di audit con Moore Stephens LLP relativo al progetto. Essa ha ritenuto che fosse stato compiuto ogni sforzo per garantire che i revisori dei conti fossero in grado di comunicare con il denunciante in modo sufficiente in lingua tedesca e che i revisori dei conti rispettassero i loro obblighi contrattuali.

31. Per quanto riguarda la lettera b), la Commissione ha sottolineato che, nella sua lettera del 13 settembre 2007, essa indicava che l’audit avrebbe avuto luogo entro due mesi dalla data di tale lettera e, pertanto, al più tardi entro il 13 novembre 2007. Il 5 settembre 2007 i revisori hanno informato il denunciante che avrebbe dovuto ricevere una lettera della Commissione. Non è stato così. Nella lettera della società di revisione contabile si affermava inoltre che un revisore dei conti "avrebbe potuto recarsi presso i vostri uffici dal 18 al 21 settembre 2007 per svolgere l'audit summenzionato". A seguito di una e-mail del denunciante, la società di audit ha confermato che l'audit sarebbe iniziato il 26 novembre 2007. La Commissione ha sottolineato che, nel suo parere, aveva espresso il proprio rammarico per non aver inviato al denunciante la nota ufficiale cui la società di revisione contabile faceva riferimento nella sua lettera del 5 settembre 2007. Ha inoltre spiegato che da allora le procedure sono state modificate per garantire che i revisori non contattino i beneficiari prima dell'invio dell'ordine di audit della Commissione. La Commissione ha inoltre sostenuto che il denunciante aveva accettato la visita di audit a seguito di " uno scambio di informazioni perfettamente normale".

32. Per quanto riguarda la lettera c), la Commissione ha riconosciuto che avrebbe potuto reagire alla raccomandazione della Corte in modo più tempestivo. Come indicato in precedenza, essa non poteva fornire alcun motivo specifico, se non motivi di natura organizzativa interna, per il suo ritardo di oltre due anni prima dell'avvio dell'audit. Anche se avrebbe potuto reagire prima alla raccomandazione della Corte, la Commissione ha sottolineato che la decisione di sottoporre ad audit un progetto era di sua esclusiva responsabilità e che gli unici termini che doveva rispettare erano quelli stabiliti dalla convenzione di sovvenzione. La Commissione ha ribadito di aver rispettato pienamente i termini pertinenti. Ha inoltre affermato che il denunciante, firmando la convenzione di sovvenzione, ha convenuto che la Commissione ha il diritto di avviare un audit in qualsiasi momento entro i termini del contratto.

33. Per quanto riguarda la lettera d), la Commissione ha dichiarato di voler ritirare la sua nota in cui affermava che gli audit relativi ai progetti potevano essere eseguiti fino al 26 marzo 2011 e ha dichiarato di deplorare "questo corso di eventi". Essa ha sottolineato che, in forza del contratto applicabile, un ordine di pagamento o di recupero emesso a seguito di un audit non fa decorrere un ulteriore periodo di cinque anni. La Commissione non ha pertanto potuto avviare un ulteriore audit in relazione al progetto.

34. Per quanto riguarda la lettera e), la Commissione ha riconosciuto e deplorato di non aver risposto alla lettera del denunciante del 5 ottobre 2007. Essa ha affermato che la sua mancata risposta poteva essere in parte spiegata dal fatto che vi era già stato uno scambio di corrispondenza durante la seconda metà del settembre 2007 e che messaggi di posta elettronica e note avrebbero potuto eventualmente incrociarsi. Ha aggiunto che le procedure sono state riviste per garantire che le lettere siano correttamente registrate e gestite. Pur riconoscendo il suo errore, nonché il fatto che avrebbe potuto generare confusione da parte del denunciante, la Commissione ha anche sottolineato che la questione non era legata all'audit in quanto tale.

35. Commentando la lettera f), la Commissione ha affermato che era stato compiuto ogni sforzo per comunicare con il denunciante in lingua tedesca, in linea con le pertinenti disposizioni del contratto di audit. Non vi erano motivi per ritenere che il denunciante non fosse in grado di comprendere le risultanze preliminari dell'audit, che non sono state contestate da quest'ultimo.

36. La Commissione ha infine spiegato che il denunciante ha convalidato le risultanze dell'audit. Il 15 luglio 2009 i servizi della Commissione hanno proceduto alla convalida interna delle risultanze dell'audit. Il 17 agosto 2009 i revisori hanno trasmesso la relazione finale di audit. La Commissione ha indicato che avrebbe potuto attuare le raccomandazioni del revisore, il che avrebbe potuto indurla a chiedere il recupero dei fondi.

37. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha ritenuto che le risposte della Commissione alle domande del Mediatore non fossero soddisfacenti. Per quanto riguarda la lettera f), essa ha sostenuto che, ad oggi, non aveva ricevuto una copia della relazione di audit in lingua tedesca. Il denunciante ha sostenuto che non era corretto affermare di non aver contestato le risultanze preliminari dell'audit, dato che non sapeva quali fossero. Il denunciante ha inoltre negato la convalida delle risultanze dell'audit. Essa ha dichiarato di non aver sentito la Commissione da quando l’audit è stato effettuato nel novembre 2007 e di non essere quindi a conoscenza delle misure che la Commissione intendeva adottare sulla base della relazione di audit.

38. Il denunciante ha inoltre ritenuto contraddittorio il comportamento della Commissione. Da un lato, ha fatto riferimento a uno scambio di informazioni tra il denunciante e i revisori dei conti per spiegare perché riteneva che la Commissione stessa non dovesse prendere posizione. D'altro canto, non ha preso in considerazione la corrispondenza del denunciante con i revisori dei conti. Il denunciante ha affermato che non avrebbe accettato il recupero dei fondi.

Valutazione del Mediatore

39. Il Mediatore esaminerà innanzitutto se la Commissione fosse giuridicamente legittimata a ordinare un audit in considerazione i) della convenzione di sovvenzione e ii) delle legittime aspettative del denunciante. Esaminerà quindi le modalità dell'audit, che si estendono alla sua preparazione, ordinazione e esecuzione, alla luce delle norme contrattuali applicabili, nonché dei principi di buona amministrazione.

Per quanto riguarda la legittimità dell'ordine di audit

40. Nella sua lettera del 26 settembre 2007, la Commissione ha giustificato l’esecuzione dell’audit facendo riferimento all’articolo 13, paragrafo 2, della parte B dell’allegato II della convenzione di sovvenzione. Nel suo parere, essa ha inoltre fatto riferimento all’articolo 3.5 della terza parte dell’allegato III della convenzione di sovvenzione. Occorre pertanto verificare se l'audit del progetto sia stato conforme a tali disposizioni.

41. L’articolo 13, paragrafo 2, così recita:

"Il contraente dichiara di accettare il fatto che la Commissione e la Corte dei conti dell'Unione europea possano controllare l'effettiva spesa del finanziamento a norma del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 relativo al bilancio generale delle Comunità europee, come modificato, per l'intera durata del contratto e per un periodo di cinque anni dopo la scadenza del contratto."[1]

Le parti non contestano la scadenza della convenzione di sovvenzione. Resta tuttavia da stabilire se l'audit sia stato effettuato entro il termine di cinque anni dalla sua scadenza, come stabilito all'articolo 13, paragrafo 2. Al fine di determinare se questo fosse il caso, il Mediatore, pertanto, deve accertare il significato della nozione di "scadenza del contratto".

42. Nella sua corrispondenza con la Commissione, il denunciante ha ritenuto che il 31 luglio 2001, data di scadenza della convenzione di sovvenzione, dovesse essere considerata come scadenza del contratto. Pertanto, a suo avviso, un audit del progetto nell’autunno del 2007 superava il termine di cinque anni. Contrariamente a quanto precede, la Commissione ha ritenuto che la scadenza del contratto dovesse essere intesa come la data del "pagamento finale o rimborso"[2]. Rilevando che l'ultimo rimborso è stato ricevuto il 27 marzo 2006, la Commissione ha dichiarato che il progetto poteva essere sottoposto ad audit fino al 26 marzo 2011. La Commissione, nel corso dell’indagine, ha esplicitamente ritirato quest’ultima dichiarazione. Ha spiegato che il beneficiario ha l'obbligo di conservare tutti i documenti relativi al progetto per un periodo di cinque anni dopo il pagamento finale nell'ambito del progetto e la fine del progetto [3]. Un ordine di pagamento o di recupero, tuttavia, che risulta da un audit non fa decorrere un nuovo termine di cinque anni. Ha pertanto dichiarato di non poter avviare un ulteriore audit in relazione al progetto.

43. La Commissione ha dichiarato che l’ultimo pagamento relativo al progetto è stato effettuato il 20 novembre 2002. Il denunciante non contesta tale affermazione. Il Mediatore osserva che l'articolo 3.5, al fine di consentire ispezioni, richiede che i documenti pertinenti siano conservati per cinque anni dopo la fine del progetto e il pagamento finale nel quadro del progetto. In considerazione del fatto che queste due date di norma non coincidono, il Mediatore ritiene che, ai fini dell'articolo 13, paragrafo 2, la fine del periodo di tempo debba essere calcolata sulla base di quale delle due date sia successiva. Nel caso di specie, il pagamento finale è stato effettuato dopo la scadenza del contratto. Ne consegue che la data di scadenza del contratto non può essere determinante. L'articolo 3.5, pertanto, sostiene chiaramente l'opinione della Commissione secondo cui, nel settembre 2007, il periodo di cinque anni, previsto all'articolo 13.2, non era ancora scaduto in considerazione del momento in cui è stato effettuato l'ultimo pagamento nell'ambito del progetto.

44. Il Mediatore osserva che l'audit è iniziato il 26 novembre 2007, ossia dopo la scadenza del relativo termine contrattuale. Questo punto non è stato tuttavia sollevato dal denunciante nel corso dell'indagine. Il Mediatore ritiene pertanto che, al fine di decidere se ordinare un audit fosse conforme alla convenzione di sovvenzione, sia determinante la data di avvio dell'audit. Alla luce di quanto precede, conclude che l'avvio dell'audit nel settembre 2007 è stato conforme alle pertinenti disposizioni della convenzione di sovvenzione.

45. Per quanto riguarda il secondo aspetto della prima affermazione del denunciante, vale a dire la presunta violazione del legittimo affidamento del denunciante, occorre tenere presente che i principi di buona amministrazione impongono alla Commissione di rispettare il legittimo affidamento dei cittadini [4]. Il principio della tutela del legittimo affidamento è uno dei principi fondamentali dell'Unione [5]. Il Mediatore sottolinea che, secondo la giurisprudenza consolidata dei giudici dell’Unione, devono essere soddisfatte tre condizioni cumulative per rivendicare il diritto alla tutela del legittimo affidamento. In primo luogo, le autorità dell’Unione devono fornire alla persona interessata assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate e affidabili. In secondo luogo, tali assicurazioni devono essere tali da far sorgere un legittimo affidamento da parte del destinatario. In terzo luogo, le garanzie fornite devono essere conformi alle norme applicabili [6]. Il Mediatore deve pertanto stabilire se la Commissione abbia fornito assicurazioni precise al denunciante, il che ha fatto sorgere la giustificata speranza che non avrebbe avviato un audit del progetto, anche se, sulla base della convenzione di sovvenzione, aveva ancora il diritto di farlo.

46. Il Mediatore prende atto dell'osservazione del denunciante secondo cui non è riuscito a capire perché la Commissione abbia aspettato tre anni, dopo aver ricevuto la raccomandazione della Corte dei conti, prima di decidere di ordinare un audit, termine entro il quale erano rimasti solo due mesi prima della scadenza del termine. Tuttavia, non trova nulla che indichi che la Commissione abbia fornito al denunciante assicurazioni precise, incondizionate e coerenti, alla luce della raccomandazione della Corte o di altro tipo, che avrebbero potuto far sorgere un legittimo affidamento da parte del denunciante sul fatto che la Commissione si sarebbe astenuta dall'avviare un audit entro il termine stabilito dalla convenzione di sovvenzione.

47. Alla luce di quanto precede, il Mediatore non riscontra pertanto alcun elemento che indichi che le legittime aspettative del denunciante, in senso giuridico, avrebbero potuto essere violate.

48. Allo stesso tempo, è consapevole del fatto che questo aspetto della prima affermazione del denunciante potrebbe anche essere inteso come relativo all'aspettativa generale che la Commissione agisca in modo equo e ragionevole. Dato che la seconda e la quarta asserzione del denunciante si estendono, tra l'altro, alle modalità di preparazione, ordinazione ed esecuzione dell'audit e alla loro conformità ai principi di buona amministrazione, appare utile affrontare la questione nel contesto della seconda e della quarta asserzione del denunciante.

Per quanto riguarda le modalità dell'audit

49. Il Mediatore osserva che la seconda e la quarta accusa del denunciante riguardano una serie di questioni. Come è emerso nel corso dell'inchiesta, tali questioni sono:

  • la tempistica del seguito dato dalla Commissione alla raccomandazione della Corte dei conti europea;
  • le modalità di informazione del denunciante in merito all'audit e il tempo concesso al denunciante per prepararsi all'audit;
  • la presunta mancata risposta alla lettera del denunciante del 5 ottobre 2007;
  • l'uso della lingua tedesca durante l'audit e nella relazione di audit;
  • la durata dell'audit;
  • l'obbligo di presentare gli originali nel corso dell'audit.

Il Mediatore ritiene che tali questioni debbano essere affrontate a turno.

50. Per quanto riguarda la tempistica del seguito dato dalla Commissione alla raccomandazione della Corte, le parti convengono che sono trascorsi più di due anni dalla raccomandazione prima che la Commissione avviasse un audit.

51. La Commissione ha ritenuto che la decisione di avviare un audit sia di sua esclusiva responsabilità e che il suo unico obbligo sia quello di rispettare i termini contrattuali. Il Mediatore deve pertanto rispondere alla domanda se sia in grado di valutare la tempistica del follow-up della Commissione, che, come osservato in precedenza, era conforme alle pertinenti disposizioni della convenzione di sovvenzione.

52. Il Mediatore ricorda che una misura adottata da un'istituzione dell'Unione, anche se non viola alcuna norma giuridica pertinente, può comunque costituire un caso di cattiva amministrazione se non è conforme a un principio vincolante per l'istituzione [7]. Lo stesso deve valere per l'omissione di adottare una misura che avrebbe dovuto essere adottata. Ciò è una conseguenza della definizione della nozione di "cattiva amministrazione" adottata dal Mediatore e approvata dal Parlamento europeo. Secondo tale definizione, "la cattiva amministrazione si verifica quando un ente pubblico non agisce in conformità di una norma o di un principio che lo vincola". Pertanto, il solo fatto che la Commissione abbia rispettato il termine contrattuale pertinente non può escludere una constatazione di cattiva amministrazione da parte del Mediatore. Ne consegue che il Mediatore può valutare se il fatto che la Commissione abbia impiegato più di due anni per riesaminare il caso sia compatibile con i principi di buona amministrazione.

53. I principi di buona amministrazione impongono alle istituzioni dell'Unione di intervenire entro un periodo di tempo ragionevole se, a seguito dell'emergere di nuovi elementi di prova, ritengono che tale azione sia necessaria. Il Mediatore concorda sul fatto che il fatto che un'istituzione si trovi ad affrontare un pesante carico di lavoro può essere rilevante nel decidere cosa costituisce un periodo di tempo ragionevole. Tuttavia, egli ritiene che occorra, in ogni caso, motivare in modo specifico e preciso il periodo di tempo impiegato dall’istituzione.

54. Nel caso di specie, sono trascorsi due anni e più di nove mesi prima che la Commissione informasse il denunciante del seguito dato alla raccomandazione della Corte. Si tratta di un periodo di tempo considerevole, soprattutto se si considera che tutto ciò che la Commissione doveva fare era decidere se avviare o meno un audit. Nel suo parere, la Commissione ha cercato di giustificare il fatto di aver impiegato così tanto tempo per procedere con la causa facendo un riferimento generale all'organizzazione interna del suo carico di lavoro. Nella sua risposta a una domanda specifica su tale questione rivoltale dal Mediatore, la Commissione ha sottolineato di non avere motivi particolari per spiegare il ritardo e ha ammesso che avrebbe potuto reagire prima. In tali circostanze, il Mediatore conclude che la Commissione non ha deciso di avviare l'audit entro un periodo di tempo ragionevole. Si tratta di un caso di cattiva amministrazione.

55. Per quanto riguarda le modalità per informare il denunciante dell'audit e la sua data, il Mediatore osserva che la Commissione ha informato il denunciante dell'audit il 13 settembre 2007, mentre i revisori avevano già contattato il denunciante il 5 settembre 2007. La Commissione ha ammesso che questo corso degli eventi non era in linea con la procedura standard ed ha espresso il suo rammarico. Dato che la Commissione e il denunciante sembrano concordare su questo punto e che la Commissione ha espresso il suo rammarico, il Mediatore ritiene che non sia necessario che egli intraprenda ulteriori azioni in relazione a questo aspetto. Il Mediatore prende atto con soddisfazione della dichiarazione della Commissione secondo cui da allora le procedure sono state modificate per garantire che i revisori non contattino i beneficiari prima che la Commissione abbia informato questi ultimi dell'audit.

56. Per quanto riguarda il tempo concesso al denunciante per prepararsi all'audit, il Mediatore osserva che, secondo il denunciante, i revisori lo hanno informato l'11 settembre 2007 che l'audit sarebbe iniziato il 18 settembre 2007. Nel suo parere, tuttavia, la Commissione ha affermato che il piano iniziale prevedeva che l'audit fosse effettuato nell'ottobre 2007. La Commissione ha peraltro sostenuto che non esisteva un periodo di tempo determinato che dovesse scadere tra l’annuncio di un audit e la sua effettiva esecuzione. Tuttavia, la prassi attuale consente generalmente ai beneficiari un periodo di un mese per preparare le informazioni che potrebbero essere richieste nel corso dell'audit.

57. Sulla base dei documenti che gli sono stati presentati, il Mediatore non trova alcun sostegno all'opinione della Commissione secondo cui l'audit era originariamente previsto per l'ottobre 2007. Tenendo presente che la Commissione ha inviato l'annuncio di audit il 13 settembre 2007, egli ritiene che il periodo di tempo compreso tra la lettera della Commissione e la data di inizio dell'audit, come inizialmente previsto, ammontasse a soli quattro giorni di calendario. La Commissione ha ammesso che tale breve preavviso non sarebbe stato in linea con la sua prassi attuale.

58. Il Mediatore osserva, tuttavia, che è stato successivamente raggiunto un accordo in base al quale l'audit sarebbe stato effettuato solo nel novembre 2007. In tali circostanze, il Mediatore ritiene che non sia necessario che egli intraprenda ulteriori azioni in relazione a questo aspetto del caso.

59. Per quanto riguarda l'asserita mancata risposta della Commissione, quest'ultima ha ammesso di non aver risposto alla lettera del denunciante del 5 ottobre 2007. Essa ha affermato che era possibile che le sue lettere fossero incrociate con quelle del denunciante. Il Mediatore ritiene che, nella sua lettera del 5 ottobre 2007, il denunciante abbia affermato che la Commissione non aveva ancora risposto alla sua lettera del 14 settembre 2007 e, ribadendo le sue argomentazioni, abbia messo in dubbio la legittimità e la correttezza dell'audit. Sembra che la Commissione abbia risposto alla lettera del denunciante del 14 settembre 2007 con lettera del 26 settembre 2007. È quindi perfettamente possibile che questa lettera e la lettera del denunciante del 5 ottobre 2007 siano state incrociate. Tuttavia, sarebbe stato cortese da parte della Commissione informare il denunciante che aveva già risposto alla sua lettera del 14 settembre 2007 quando ha ricevuto la lettera del denunciante del 5 ottobre 2007. Tenendo conto del fatto che la Commissione ha espresso il suo rammarico per la mancata risposta alla lettera del 5 ottobre 2007, il Mediatore ritiene che non sia necessario che egli intraprenda ulteriori azioni in relazione a questo punto.

60. Per quanto riguarda la questione dell'uso della lingua tedesca, il Mediatore comprende che questo aspetto della seconda affermazione del denunciante riguarda la presunta mancata trasmissione da parte della Commissione di una traduzione in tedesco della relazione preliminare di audit. Osserva innanzitutto che la Commissione non è obbligata a stipulare un contratto con una società di revisione contabile della stessa nazionalità del beneficiario da sottoporre ad audit. Allo stesso tempo, ritiene che la Commissione debba garantire che le risultanze preliminari dell'audit siano messe a disposizione dei beneficiari in una lingua comprensibile.

61. Il Mediatore osserva che la convenzione di sovvenzione tra la Commissione e il denunciante è stata redatta in tedesco. Lo stesso sembra essere il caso di tutta la corrispondenza relativa al progetto. Inoltre, non sembra esserci alcuna disposizione nella convenzione di sovvenzione che imponga al personale del denunciante di avere una conoscenza sufficiente dell'inglese per completare con successo il progetto o di sottoporsi a un audit pertinente. La questione della lingua in cui la relazione di audit doveva essere redatta è stata affrontata nei pertinenti contratti tra la Commissione e i revisori. Pertanto, secondo il CQ, "le relazioni per la Commissione devono essere redatte in inglese o in francese". Il contratto specifico prevede che i revisori preparino la relazione di audit in inglese. Tuttavia, i contratti tra la Commissione e i revisori dei conti non possono chiaramente creare obblighi che il denunciante deve rispettare. Sembra quindi perfettamente chiaro che né la Commissione né i revisori da essa incaricati avevano alcun diritto di obbligare il denunciante ad accettare che l'audit fosse effettuato in inglese. Allo stesso modo, il denunciante aveva quindi anche il diritto di essere informato dei risultati dell'audit in tedesco o in una lingua da esso compresa. Alla luce di queste circostanze, e alla luce dell'affermazione del denunciante secondo cui non poteva comprendere appieno la relazione preliminare redatta in inglese, il Mediatore non ravvisa alcuna base per l'affermazione della Commissione secondo cui il denunciante deve aver compreso la relazione preliminare di audit. Sembra utile aggiungere che ci si poteva attendere che il denunciante contestasse le risultanze preliminari dell'audit solo dopo aver letto e compreso appieno la relazione preliminare di audit. L'argomentazione della Commissione secondo cui il denunciante non ha contestato le risultanze preliminari dell'audit non è pertanto convincente nel presente contesto.

62. In tale contesto, il Mediatore ritiene che la Commissione avrebbe dovuto adottare misure adeguate per garantire che il denunciante ricevesse una copia della relazione preliminare di audit in lingua tedesca. Come minimo, avrebbe dovuto fornire al denunciante una traduzione in tedesco. In caso contrario, si configura un caso di cattiva amministrazione da parte della Commissione.

63. Per quanto riguarda la durata dell'audit, il Mediatore osserva che è durata quattro giorni. Ciò ha comportato una riunione informativa per l'apertura dell'audit e una riunione conclusiva. Secondo la Commissione, ciò corrisponde alla durata media di una missione di audit di complessità media. Il denunciante non ha contestato tale affermazione. Tuttavia, occorre anzitutto rilevare che il valore complessivo del progetto è piuttosto modesto, dato che ammonta a circa EUR 150 000. Va inoltre osservato che il denunciante è una piccola impresa con pochi dipendenti. Pertanto, un audit della durata di quattro giorni è destinato ad avere un forte impatto sul funzionamento di tale società. Infine, occorre considerare il fatto che il presente audit è stato innescato da alcune irregolarità riscontrate in relazione a uno dei partner del progetto del denunciante. Non è stato il denunciante stesso, né il suo comportamento, a dare origine a tale audit. Tenuto conto di quanto precede, il Mediatore ritiene che la Commissione non abbia sufficientemente spiegato perché un audit della durata di quattro giorni fosse proporzionato in un caso come quello in esame. Si tratta di un caso di cattiva amministrazione.

64. Per quanto riguarda l'obbligo di presentare gli originali, la Commissione ha fatto riferimento alle norme riconosciute a livello internazionale della Federazione internazionale dei revisori dei conti [8], secondo le quali gli originali devono essere presentati per giustificare le spese sostenute. Il Mediatore osserva che, oltre a contestare la proporzionalità dell'audit in quanto tale, il denunciante non ha formulato osservazioni su tale requisito. Ritiene che non si possa criticare la Commissione per l'applicazione di norme professionali riconosciute in questo settore. Secondo l'edizione 2008 del "Handbook of international auditing, assurance, and ethics pronouncements" della International Federation of Accountants, "[e] la testimonianza fornita dai documenti originali è più affidabile delle prove fornite da fotocopie o facsimile "[9]. Il Mediatore osserva che, in tale contesto, la posizione della Commissione appare ragionevole. Non si riscontra pertanto alcuna cattiva amministrazione per quanto riguarda il terzo aspetto della quarta affermazione del denunciante.

B. Per quanto riguarda la presunta mancata spiegazione della necessità di un audit (terza asserzione del denunciante)

Argomenti presentati al Mediatore

65. Nella sua denuncia, il denunciante ha affermato che la Commissione non ha motivato la necessità di un audit.

66. Nel suo parere, la Commissione ha ritenuto che, firmando la convenzione di sovvenzione, il denunciante avesse accettato che gli audit potessero essere effettuati senza che la Commissione dovesse fornire ulteriori giustificazioni. In tale contesto, la Commissione ha fatto riferimento all’articolo 13, paragrafo 2, della parte B dell’allegato II della convenzione di sovvenzione (citato al precedente punto 41). Ha inoltre ribadito che, conformemente alla raccomandazione della Corte, aveva deciso di ordinare un audit di tutti i progetti ai quali aveva partecipato uno dei partner del progetto del denunciante.

67. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha sostenuto di non capire perché fosse necessario un audit presso la sua sede, dal momento che il suo ex partner del progetto, che era stato oggetto della raccomandazione della Corte, era stato sottoposto ad audit nel novembre 2007. Pertanto, secondo il denunciante, non vi era alcuna necessità di un ulteriore audit.

Valutazione del Mediatore

68. Il Mediatore osserva che la convenzione di sovvenzione, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, della parte B dell'allegato II, conferisce alla Commissione il diritto di effettuare ispezioni sull'effettiva spesa dei fondi entro un determinato periodo di tempo. La convenzione di sovvenzione non sembra prevedere l'obbligo per la Commissione di motivare l'esecuzione delle ispezioni entro tale termine. Allo stesso tempo, il Mediatore sottolinea che, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del codice europeo di buona condotta amministrativa, "[l]a stessa decisione dell'istituzione che può ledere i diritti o gli interessi di un privato indica i motivi su cui si basa indicando chiaramente i fatti pertinenti e la base giuridica della decisione."Il punto 3 del codice di buona condotta amministrativa della Commissione prevede un obbligo analogo di motivazione.

69. Il Mediatore osserva che la Commissione non ha fornito alcuna motivazione specifica nella sua corrispondenza con il denunciante in merito al motivo per cui era necessario un audit presso la sede del denunciante, ma nel corso dell'indagine sono state fornite spiegazioni. Uno degli obiettivi perseguiti dall'obbligo di motivazione è quello di dare al denunciante la possibilità di difendere i propri diritti. Il Mediatore, pertanto, non è convinto che la motivazione dopo l’adozione di una decisione sia compatibile con tale obbligo.

70. Il Mediatore ritiene pertanto di essere stato responsabile di cattiva amministrazione da parte della Commissione quando ha omesso di motivare la sua decisione di procedere a un audit prima dell'avvio di quest'ultimo.

C. Per quanto riguarda l'argomentazione del denunciante

71. Il denunciante ha chiesto alla Commissione di revocare l'ordine di audit.

72. Nelle sue osservazioni, la Commissione ha dichiarato di aver rispettato le condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione per quanto riguarda l'audit.

Valutazione del Mediatore

73. Dato che l'audit ha già avuto luogo, il Mediatore ritiene che l'argomentazione del denunciante sia diventata obsoleta. Pertanto, non vi sono motivi per ulteriori indagini in merito all'argomentazione del denunciante.

D. Conclusioni

74. Nel corso dell'esame della denuncia, il Mediatore ha individuato una serie di casi di cattiva amministrazione da parte della Commissione. Quando il Mediatore constata un caso di cattiva amministrazione, se possibile, presenta una proposta di soluzione amichevole o un progetto di raccomandazione all'istituzione interessata.

75. Il Mediatore osserva che i casi di cattiva amministrazione individuati nella presente decisione riguardano questioni procedurali relative a un audit già avviato ed effettuato. Ritiene pertanto che la Commissione non possa più porre rimedio ai casi di cattiva amministrazione da lui individuati.

76. La Commissione avrebbe comunque la possibilità di fornire al denunciante una traduzione in tedesco della relazione preliminare di audit. Va osservato, tuttavia, che il denunciante non ha presentato alcuna richiesta in tal senso. Inoltre, secondo le informazioni fornite dalla Commissione nel corso della presente indagine, i revisori hanno inviato la loro relazione finale di audit il 17 agosto 2009. In considerazione del fatto che le risultanze dell'audit sono state da allora completate, il Mediatore ritiene che non sarebbe utile chiedere alla Commissione di fornire al denunciante una versione tedesca della relazione preliminare di audit. Il Mediatore osserva inoltre che il denunciante non sembra aver ancora chiesto una versione tedesca della relazione finale di audit.

77. Alla luce di quanto precede, il Mediatore ritiene che non sarebbe utile presentare una proposta di soluzione amichevole o un progetto di raccomandazione alla Commissione nel caso di specie.

78. Il Mediatore prende atto della dichiarazione della Commissione secondo cui essa potrebbe attuare le raccomandazioni contenute nella relazione finale di audit dei revisori, il che potrebbe portare a un recupero dei fondi. Se la Commissione dovesse effettivamente procedere al recupero dei fondi, il denunciante rimane ovviamente libero di prendere in considerazione la possibilità di presentare una nuova denuncia al Mediatore in materia. Se ciò dovesse accadere, il Mediatore dovrebbe valutare se, omettendo di fornire al denunciante una traduzione tedesca della relazione preliminare di audit, la Commissione non abbia rispettato anche i diritti della difesa del denunciante.

79. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il Mediatore chiude la sua indagine con la seguente osservazione critica:

I principi di buona amministrazione impongono alle istituzioni dell'Unione di intervenire entro un periodo di tempo ragionevole se, a seguito dell'emergere di nuovi elementi di prova, ritengono che tale azione sia necessaria. Nel caso di specie, la Commissione non ha dato seguito alla raccomandazione della Corte entro un termine ragionevole. Si tratta di cattiva amministrazione.

La Commissione avrebbe dovuto adottare misure adeguate per garantire che il denunciante ricevesse una copia della relazione preliminare di audit in lingua tedesca. Come minimo, avrebbe dovuto fornire al denunciante una traduzione in tedesco. Tale inosservanza costituisce un caso di cattiva amministrazione da parte della Commissione.

La Commissione non ha sufficientemente spiegato perché un audit della durata di quattro giorni fosse proporzionato nel caso di specie. Si tratta di un altro caso di cattiva amministrazione.

La mancata motivazione da parte della Commissione della sua decisione di avviare un audit costituisce un ulteriore caso di cattiva amministrazione.

80. Il denunciante e la Commissione saranno informati della presente decisione.

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS

Fatto a Strasburgo, il 4 marzo 2010


[1] Traduzione del difensore civico dall'originale tedesco: "Der Vertragsnehmer erklärt sich damit einverstanden, daß die Kommission und der Rechungshof der Europäischen Union die tatsächliche Verwendung des Zuschusses gemäß der Haushaltsordnung vom 21. Dicembre 1977 für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften - in der jeweils geänderten Fassung - kontrollieren können, und zwar während der gesamten Laufzeit des Vertrags sowie während eines Zeitraums von fünf Jahren nach dem Ende des Vertrags."

[2] Il passaggio pertinente della lettera della Commissione del 26 settembre 2007 è il seguente: "Gemäß Art. 13.2 des Anhangs II des Vertrages kann die Verwendung des Zuschusses während eines Zeitraums von fünf Jahren nach dem Ende des Vertrags, d.h. nach der Schlusszahlung bzw. Rückzahlung, kontrolliert werden."

[3] Tale obbligo deriva dall'articolo 3.5, che recita: "Il contraente adotta tutte le misure necessarie per consentire i controlli (documentazione, ricevute e documenti di audit) da parte della Commissione o della Corte dei conti delle Comunità europee. Tali ispezioni possono assumere la forma di una verifica in loco della contabilità e delle entrate relative al progetto finanziato. A tal fine, la documentazione pertinente deve essere conservata per un periodo di cinque anni dopo il pagamento finale nell'ambito del progetto e la fine del progetto.";

[4] Denuncia 693/2006/(BM)FOR, punto 1.17.

[5] causa C-17/03, Vereniging voor Energie, Milieu en Water e.a. (Raccolta 2005, pag. I-4983, punto 73); Causa C-104/97 P Atlanta contro Comunità europea, Racc. 1999, pag. I-6983, punto 52; e cause riunite C-37/02 e C-38/02, Di Lenardo e Dilexport (Raccolta 2004, pag. I-6945, punto 70).

[6] Cfr. causa T-203/97, Forvass/Commissione, Racc. 1999, pagg. I-A-129 e II-705, punto 70; causa T-199/01, G/Commissione, Racc. FP pagg. I-A-217 e II-1085, punto 38; e causa T-347/03 Branco/Commissione, Racc. 2005, pag. II-2555, punto 102.

[7] Relazione speciale del Mediatore europeo al Parlamento europeo a seguito del progetto di raccomandazione al Consiglio dell'Unione europea nella denuncia 2395/2003/GG, paragrafo 1.2.

[8] L'International Federation of Accountants è l'organizzazione mondiale per la professione contabile che, fondata nel 1977, è composta da 157 membri e associati in 123 paesi, in rappresentanza di oltre 2,5 milioni di ragionieri impiegati nella pratica pubblica, nell'industria e nel commercio, nel governo e nel mondo accademico. Il ruolo della Federazione è, tra l'altro, quello di promuovere l'adesione a standard internazionali di alta qualità. Cfr. http://www.ifac.org.

[9] International Federation of Accountants, Handbook of international auditing, assurance, and ethics pronouncements, Part I, pag. 205.

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