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Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 572/2008/OV contro il Parlamento europeo

IL CONTESTO DEL RECLAMO

1. La presente denuncia è stata presentata da un sindacato del personale a nome di quattro funzionari del Parlamento europeo ("i denuncianti"). Essa riguarda la revoca del loro diritto all’indennità di segreteria dopo il 1° maggio 2004, data di entrata in vigore del nuovo Statuto. Tale indennità per i funzionari della categoria C era prevista all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto, in vigore fino al 30 aprile 2004. Sulla base degli articoli 21 e 65 del regime applicabile agli altri agenti (RAA), esso era applicabile per analogia anche agli agenti temporanei e ausiliari. I quattro denuncianti erano agenti ausiliari o temporanei nell'aprile 2004, ma hanno subito interruzioni del loro impiego (da 1 a 4 mesi ½) nel periodo successivo al 1o maggio 2004.

2. Nel 2007 l’autorità che ha il potere di nomina ha accolto il ricorso di un ex agente temporaneo di grado AST 3 che, dopo aver superato un concorso generale, è diventato funzionario AST 2 ai sensi del nuovo statuto, ma ha perso il diritto all’indennità di segreteria. L'autorità che ha il potere di nomina ha esteso tale misura a tutti gli agenti che a) soddisfacevano le condizioni di cui all'articolo 18 dell'allegato XIII del nuovo statuto (vale a dire quelli che hanno beneficiato dell'indennità di segreteria nell'aprile 2004) e b) sono divenuti funzionari dopo un periodo di lavoro come agente temporaneo che copre, in particolare, il mese di aprile 2004. Tuttavia, l'autorità che ha il potere di nomina ha applicato questa misura in modo restrittivo, escludendo i casi in cui si è verificata un'interruzione del lavoro (anche molto breve) dopo il 1o maggio 2004.

3. I quattro denuncianti nel caso di specie si trovavano in una situazione del genere:

  • Il sig. A. era un agente temporaneo assunto sulla base di un contratto a tempo indeterminato, firmato nel febbraio 2002. Riceveva l’indennità di segreteria nell’aprile 2004 e il suo contratto scadeva il 31 luglio 2004. Con effetto dal 20 settembre 2004, egli è stato assunto come agente ausiliario e non ha percepito l’indennità di segreteria. È diventato funzionario AST 1 il 1o luglio 2006.
  • Il sig. B. lavorava come agente ausiliario nell’aprile 2004 e riceveva l’indennità di segreteria. Il suo contratto è scaduto il 30 aprile 2004. Il 10 maggio 2004 è stato nuovamente assunto come agente ausiliario e non ha ricevuto l’indennità di segreteria. Il 1o marzo 2007 è diventato funzionario AST 1.
  • Il sig. C. era un agente ausiliario nell’aprile 2004 e riceveva l’indennità di segreteria. Il suo contratto è scaduto il 31 maggio 2004. Il 1° settembre 2004 è stato assunto come agente temporaneo che occupava un posto permanente e non ha percepito l’indennità di segreteria. Il 1° giugno 2006 è stato assunto come funzionario.
  • Il sig. D. era un agente ausiliario nell’aprile 2004 e riceveva l’indennità di segreteria. Il suo contratto è scaduto il 31 agosto 2004. Dal 1° settembre 2004 al 31 gennaio 2007, egli ha lavorato come agente temporaneo e ha percepito l’indennità di segreteria durante tale periodo. Dopo quattro mesi e mezzo di interruzione del servizio, è stato assunto come funzionario, con effetto dal 16 giugno 2007, e non ha ricevuto l’indennità di segreteria.

4. Il 15 giugno e il 2 agosto 2007 i denuncianti hanno presentato all'autorità che ha il potere di nomina denunce ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, contro le decisioni di rifiuto dell'indennità di segreteria. Il 9 novembre 2007 l’autorità che ha il potere di nomina ha respinto i quattro reclami, sottolineando che, se un agente aveva anche temporaneamente cessato il suo impiego dopo il 1° maggio 2004, l’amministrazione aveva il diritto e persino l’obbligo di applicare le disposizioni del nuovo Statuto al momento della firma di un nuovo contratto.

OGGETTO DELL'INCHIESTA

5. Nella sua lettera del 19 marzo 2008 con la quale ha avviato l'indagine, il Mediatore ha chiesto al Parlamento di fornire un parere sulle seguenti accuse e richieste.

I denuncianti hanno sostenuto che, negando loro il diritto all'indennità di segreteria ai sensi del nuovo statuto, il Parlamento ha agito in modo errato, arbitrario e ha violato i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento.

I denuncianti hanno sostenuto che il Parlamento dovrebbe concedere loro nuovamente l'indennità di segreteria a decorrere dalla data in cui hanno ripreso le loro funzioni.

L'INCHIESTA

6. La denuncia è stata trasmessa al Parlamento per parere. Il Parlamento ha trasmesso il suo parere il 22 luglio 2008. Il parere è stato trasmesso ai denuncianti, che hanno inviato le loro osservazioni il 17 novembre 2008.

ANALISI E CONCLUSIONI DELL'OMBUDSMAN

A. Presunto rifiuto ingiustificato dell'indennità di segreteria

Argomenti presentati al Mediatore

7. Nella loro denuncia al Mediatore, i denuncianti hanno sostenuto che il Mediatore dovrebbe raccomandare all'amministrazione del Parlamento europeo di concedere loro l'indennità di segreteria a decorrere dalla data in cui hanno ripreso le loro funzioni. I denuncianti hanno presentato 11 argomentazioni a sostegno della loro opinione secondo cui dovrebbero avere diritto all'indennità di segreteria. Queste argomentazioni possono essere riassunte come segue.

8. Per quanto riguarda la base giuridica dell'indennità di segreteria, i denuncianti hanno ricordato che l'articolo 4 bis dell'allegato VII del vecchio statuto prevedeva che l'indennità di segreteria fosse applicabile anche agli altri agenti. Inoltre, l'articolo 18 dell'allegato XIII del nuovo statuto prevede il mantenimento dell'indennità di segreteria. I denuncianti hanno inoltre fatto riferimento all’articolo 1 dell’allegato del RAA, il quale prevede che le disposizioni dell’allegato XIII dello statuto si applichino per analogia agli altri agenti in servizio al 30 aprile 2004. Per quanto riguarda la nozione di beneficiari che avevano diritto all'indennità di segreteria nell'aprile 2004, i denuncianti hanno sottolineato che il legislatore non prevedeva alcuna condizione speciale all'articolo 18 dell'allegato XIII. Inoltre, il fatto che un agente che ha beneficiato dell’indennità nell’aprile 2004 abbia interrotto involontariamente i suoi servizi non dovrebbe avere alcuna incidenza sulla nozione di beneficiario.

9. Secondo i denuncianti, il Parlamento ha agito in modo errato, arbitrario e ha anche commesso cattiva amministrazione, quando ha ritirato l'indennità di segreteria, a causa di un'interruzione del servizio tra due contratti, che si è imposto e che era dovuta a elementi strutturali indipendenti dalla volontà dei denuncianti. Ciò ha violato i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento.

10. I denuncianti hanno inoltre fatto riferimento alle intenzioni perseguite dal legislatore e hanno ricordato la storia della riforma dello statuto, in particolare le dichiarazioni dell'allora vicepresidente della Commissione Kinnock, che aveva, a loro avviso, promesso il mantenimento dell'indennità di segreteria. Essi hanno sostenuto che la posizione del Parlamento, secondo cui gli agenti che hanno subito brevi interruzioni di servizio dopo il 1° maggio 2004 devono essere considerati "nuovi agenti"che non hanno diritto all'indennità di segreteria, era inaccettabile.

11. I denuncianti hanno inoltre fatto riferimento alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato [1] e alla giurisprudenza pertinente, in cui i giudici comunitari hanno attribuito particolare importanza alla stabilità dell'occupazione e hanno tenuto conto della durata dei contratti e del loro rinnovo. Secondo i denuncianti, l'interruzione del loro servizio per il Parlamento non poteva essere considerata come un'interruzione totale del loro impiego. Ciò è dovuto al fatto che la ripresa del loro servizio era nell'interesse di entrambe le parti, in particolare del Parlamento. I denuncianti hanno inoltre sostenuto che vi era in realtà una continuità dei servizi, dato che continuavano a svolgere lo stesso lavoro per lo stesso capo unità e nello stesso ufficio.

12. I denuncianti hanno infine sottolineato che c'era qualcosa di arbitrario e malvagio (nell'originale francese: "une attitude maléfique") sull'intera questione. Secondo loro, era effettivamente possibile concludere che l'amministrazione del Parlamento sopprimeva l'indennità di segreteria non rinnovando immediatamente i contratti. In tale contesto, i denuncianti hanno sottolineato che, in realtà, l'amministrazione ha realizzato risparmi sui loro stipendi non rinnovando i loro contratti il giorno in cui sono scaduti (ad esempio durante le pause estive).

13. Nel suo parere, il Parlamento formula le seguenti osservazioni:

i) Per quanto riguarda la nozione di «beneficiario» dell'indennità di segreteria ai sensi dell'articolo 18 dell'allegato XIII del nuovo statuto

14. I denuncianti non potevano rivendicare un nuovo diritto all'indennità di segreteria perché avevano tutti cessato di lavorare per il Parlamento per periodi di tempo diversi prima di essere assunti nuovamente dopo il 1° maggio 2004. Essa ha affermato che tale posizione era giustificata dalla formulazione dell'art. 18, primo comma, dell'allegato XIII e, più in particolare, dal verbo «mantenere». Secondo il Parlamento, da tale disposizione risulta che il legislatore ha inteso che i membri del personale mantenessero il loro diritto all'indennità di segreteria nell'ambito di un rapporto di lavoro basato su uno o più contratti o proroghe contrattuali. Pertanto, se un agente ha lasciato il servizio anche temporaneamente dopo il 1° maggio 2004, l’amministrazione aveva il diritto, se non l’obbligo, di applicare le disposizioni dello Statuto riveduto al momento della firma di un nuovo contratto di lavoro. Nel caso di specie, tutti e quattro i denuncianti hanno subito interruzioni del servizio dopo il 1° maggio 2004, che vanno da un mese a quattro mesi e mezzo. I diritti finanziari che un agente ha acquisito nei confronti del Parlamento sono stati sistematicamente determinati dalla natura del contratto che ha concluso con l’istituzione. Su tale base, la retribuzione dell'agente e tutte le indennità cui aveva diritto sono state determinate dal Parlamento ogni volta che l'agente ha aderito al servizio. Secondo il Parlamento, tuttavia, quando il contratto cessa senza essere prorogato o rinnovato, i diritti di cui l'agente gode nei confronti del Parlamento decadono. Pertanto, se un'interruzione del periodo di servizio di un agente si verifica dopo il 1° maggio 2004, quest'ultimo perde qualsiasi diritto all'indennità di segreteria al momento della firma di un nuovo contratto di lavoro con il Parlamento. Ciò è dovuto al fatto che il diritto è decaduto al termine del suo precedente contratto di lavoro.

ii) Quanto alle asserite violazioni da parte del Parlamento dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento

15. Il Parlamento ha affermato che l'argomento dei denuncianti relativo alla presunta violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento era infondato. Secondo una giurisprudenza consolidata, l'attuazione del principio della certezza del diritto non deve limitare il margine d'azione del legislatore comunitario. A tale riguardo, la giurisprudenza ha confermato che il legislatore comunitario può "apportare in qualsiasi momento qualsiasi modifica alle norme statutarie che ritenga compatibili con l'interesse del servizio". Esso può inoltre "adottare, per il futuro, disposizioni meno favorevoli per i funzionari interessati, purché preveda un periodo transitorio di durata sufficiente". I funzionari non hanno quindi il diritto di presumere che lo statuto rimanga nella forma in cui esistevano al momento della loro assunzione [2]. Il Parlamento ha inoltre sostenuto che i suoi agenti non potevano invocare la continuazione dell'applicazione, a loro vantaggio, delle precedenti disposizioni statutarie con le quali erano coperti dai loro precedenti contratti. Tali precedenti disposizioni, se non più in vigore al momento della conclusione del loro nuovo contratto di lavoro con il Parlamento, non possono costituire un diritto acquisito per gli agenti interessati. Su tale base, gli agenti contrattuali che sono stati nuovamente assunti dopo il 1° maggio 2004 devono essere considerati come nuovi agenti rientranti nel nuovo Statuto.

16. Per quanto riguarda il rispetto da parte del Parlamento del principio della tutela del legittimo affidamento, il Parlamento ha affermato che la sua interpretazione dell'art. 18 dell'allegato XIII dello Statuto non violava tale principio. Secondo la giurisprudenza dei giudici comunitari, "il diritto alla tutela del legittimo affidamento (...) è riconosciuto a chiunque si trovi in una situazione in cui è evidente che l'amministrazione comunitaria, fornendo assicurazioni precise, incondizionate e concordanti fornite da fonti autorizzate e affidabili, ha suscitato reali aspettative da parte sua". Inoltre, tale giurisprudenza stabilisce che "tali assicurazioni devono essere conformi alle disposizioni dello statuto dei funzionari e alle leggi applicabili "[3]. Nel caso di specie, nessuna violazione del principio della tutela del legittimo affidamento potrebbe essere dedotta né dalle disposizioni generali di esecuzione interne del Parlamento né dalle decisioni dei suoi servizi competenti. Il Parlamento ha sottolineato che la sua interpretazione delle disposizioni contenute nell'art. 18 dell'allegato XIII dello Statuto non era mai stata messa in discussione da prassi divergenti all'interno dell'istituzione. I denuncianti non potevano invocare "assicurazioni precise, incondizionate e coerenti" fornite dalle autorità competenti del Parlamento a sostegno della loro interpretazione errata dell'articolo 18 dell'allegato XIII dello statuto. Il Parlamento non aveva mai assunto impegni che garantissero ai suoi agenti contrattuali la prosecuzione del pagamento dell'indennità di segreteria in circostanze analoghe a quelle presentate nella presente denuncia.

iii) Per quanto riguarda la presunta violazione da parte del Parlamento della direttiva 1999/70/CE

17. Il Parlamento sottolinea che gli Stati membri sono destinatari di una direttiva, conformemente all'articolo 249, terzo trattino, del trattato CE. Ne consegue che la direttiva 1999/70/CE non può essere applicata nell’ambito dei rapporti di lavoro tra un’istituzione comunitaria e il suo personale, disciplinati dallo Statuto. Inoltre, la direttiva 1999/70/CE non conteneva alcun riferimento al mantenimento di diritti pecuniari come l'indennità di segreteria.

18. Nelle loro osservazioni, i denuncianti hanno sottolineato che il Parlamento ha dato un'interpretazione molto restrittiva dell'articolo 18 dell'allegato XIII del nuovo statuto. Hanno nuovamente sottolineato quella che consideravano la continuità dei loro rapporti di lavoro, sottolineando, ad esempio, che gli agenti che hanno lavorato in precedenza per la stessa istituzione sono esentati dalle procedure di selezione, che non devono superare una nuova prova medica quando sono assunti di nuovo e che i diritti alle ferie sono trasferiti da un contratto all'altro.

19. I denuncianti hanno inoltre sottolineato i termini "che avevano diritto, nel mese precedente il 1o maggio 2004, all'indennità forfettaria" di cui all'articolo 18, affermando che rafforzano la nozione di beneficiario. L'intenzione del legislatore era quindi chiaramente quella di mantenere l'indennità di segreteria per tutto il personale che ne beneficiava prima del 1° maggio 2004. In riferimento alla giurisprudenza citata dal Parlamento, i denuncianti hanno sottolineato che i termini stessi utilizzati nell'articolo 18 contenevano assicurazioni precise, incondizionate e coerenti. I denuncianti hanno inoltre sostenuto che tali garanzie sono state loro fornite perché anche i loro capi unità, nel tentativo di convincerli ad accettare i nuovi contratti, erano convinti dell'applicabilità dell'articolo 18.

20. Secondo i denuncianti, i rinnovi dei contratti, la loro riqualificazione e la successione di contratti a breve termine costituivano semplicemente deroghe alla regola secondo cui i contratti dovevano essere stipulati per un periodo indeterminato.

Valutazione del Mediatore

21. L'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto, in vigore fino al 30 aprile 2004, prevedeva che " un funzionario della categoria C impiegato come dattilografo, dattilografo, telexista, varitipista, segretario esecutivo o segretario principale può ricevere un'indennità forfettaria" (l'indennità di segreteria). L'articolo 21 del regime applicabile agli altri agenti (RAA), in vigore fino al 30 aprile 2004, disponeva che "[articolo] ... 4 bis dell'allegato VII dello statuto relativo al pagamento di ... indennità fisse temporanee, si applica [agli agenti temporanei] per analogia". L'articolo 65 del RAA prevedeva che "[Articolo] ... 4 bis dell'allegato VII dello statuto relativo al pagamento di ... indennità fisse temporanee, si applica [agli agenti ausiliari] per analogia".

22. Il regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che modifica lo statuto dei funzionari e il RAA ha abrogato l'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto. Ai sensi dell ' articolo 18, primo comma, dell ' allegato XIII (Misure transitorie) del nuovo statuto, "i beneficiari che nel mese precedente il 1° maggio 2004 avevano diritto all ' indennità forfettaria di cui all ' ex articolo 4 bis dell ' allegato VII dello statuto la mantengono ad personam fino al grado 6 ..." Infine, l ' articolo 1, primo comma, dell ' allegato unico della nuova versione del RAA stabilisce che "le disposizioni dell ' allegato XIII dello statuto si applicano per analogia agli altri agenti assunti al 30 aprile 2004" .

23. Per quanto riguarda l'affermazione del denunciante secondo cui il Parlamento avrebbe agito in modo errato, il Mediatore osserva che tutti e quattro i denuncianti hanno avuto un'interruzione del loro impiego e hanno quindi iniziato nuovi contratti o sono stati assunti come funzionari dopo il 1o maggio 2004. Di conseguenza, la loro situazione giuridica doveva essere valutata sulla base del nuovo Statuto, che non prevede più un'indennità di segreteria. Tuttavia, l'articolo 18 dell'allegato XIII (Misure transitorie) prevede un'eccezione affinché i beneficiari che nell'aprile 2004 avevano diritto all'indennità di segreteria possano mantenerla ad personam fino al grado 6. È pacifico che tutti e quattro i denuncianti avevano diritto e percepivano l'indennità di segreteria nell'aprile 2004 e soddisfacevano pertanto la prima condizione di cui all'articolo 18. Tuttavia, il fatto che questo articolo utilizzi il termine "mantenere" implica che vi deve essere una continuità del servizio oltre il 1o maggio 2004. Di conseguenza, gli agenti che, come i denuncianti, hanno beneficiato dell'indennità nell'aprile 2004, ma hanno successivamente cessato di lavorare per il Parlamento per un certo periodo di tempo e sono stati poi assunti di recente dopo il 1° maggio 2004, in qualità di funzionari o sotto contratto, non hanno in linea di principio diritto a percepire nuovamente l'indennità di segreteria. Il Parlamento non ha quindi agito in modo errato. Di conseguenza, non è stato riscontrato alcun caso di cattiva amministrazione in relazione a questo aspetto del caso.

24. Per quanto riguarda l’asserita violazione del principio della certezza del diritto, il Mediatore rileva che il Tribunale della funzione pubblica ha interpretato tale principio in relazione all’entrata in vigore del nuovo Statuto. Nella sentenza del 23 aprile 2008 nella causa F-103/05 [4], il Tribunale ha stabilito che, secondo una giurisprudenza consolidata, il legislatore comunitario è libero di apportare qualsiasi modifica allo Statuto che ritenga conforme all’interesse del servizio e di adottare, per il futuro, disposizioni meno favorevoli per i funzionari interessati, purché preveda un periodo transitorio di durata sufficiente. Per quanto riguarda l'indennità di segreteria, il legislatore comunitario ha effettivamente previsto misure transitorie all'articolo 18, garantendo che il personale fino al grado 6, che ha beneficiato dell'indennità di segreteria nell'aprile 2004, possa continuare a beneficiarne dopo il 1o maggio 2004. Pertanto, il Parlamento non ha violato il principio della certezza del diritto per quanto riguarda il diritto all’indennità di segreteria. Non è stato quindi riscontrato alcun caso di cattiva amministrazione neppure in relazione a questo aspetto del caso.

25. Per quanto riguarda la presunta violazione del principio relativo alla tutela del legittimo affidamento, il Mediatore osserva che i denuncianti hanno fatto riferimento alla storia della riforma dello statuto, in particolare alle dichiarazioni del sig. Kinnock, all'epoca uno dei vicepresidenti della Commissione europea. Secondo i denuncianti, il sig. Kinnock aveva promesso il mantenimento dell'indennità di segreteria per le persone che si trovavano nella situazione dei denuncianti. Sembra, tuttavia, che l'estratto delle "Fiches explicatives sur l'accord du 19 mai 2003", firmato dal vicepresidente Kinnock e citato dai denuncianti nella loro denuncia, affermasse esplicitamente quanto segue: "Indemnité de secrétariat: continue à être perçue ad personam par les bénéficiaires actuels jusqu'au grade 6 compris; supprimée pour le nouveau personnel"(sottolineatura aggiunta dal Mediatore). Risulta che l'intenzione del legislatore era chiaramente quella di non estendere il beneficio dell'indennità di segreteria al personale neoassunto. I denuncianti non hanno quindi dimostrato che le dichiarazioni del sig. Kinnock fornivano assicurazioni precise, incondizionate e concordanti sul fatto che anche il personale assunto nuovamente a seguito di un’interruzione dei servizi dopo il 1° maggio 2004 avrebbe potuto beneficiare nuovamente dell’indennità di segreteria. Inoltre, sembrerebbe ovvio che le dichiarazioni rese dai funzionari della Commissione non possano costituire una fonte di garanzia pertinente su cui i funzionari del Parlamento possano fare affidamento. Per quanto riguarda l'argomento sollevato dai denuncianti nelle loro osservazioni, vale a dire che i termini stessi dell'articolo 18 conterrebbero assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, il Mediatore rinvia alle sue precedenti considerazioni relative all'interpretazione di tale articolo. Non è stato quindi accertato alcun caso di cattiva amministrazione per quanto riguarda l’asserita violazione del principio di tutela del legittimo affidamento.

26. Per quanto riguarda l'argomentazione dei denuncianti basata sulla direttiva 1999/70/CE, il Mediatore osserva che tale direttiva attua, negli Stati membri dell'UE, l'accordo quadro sui contratti a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999 tra le organizzazioni intersettoriali generali (CES, UNICE e CEEP). Il Parlamento ha correttamente osservato che la direttiva è rivolta agli Stati membri e non alle istituzioni dell'UE. Tuttavia, ciò non significa che il contenuto della direttiva sia irrilevante per le istituzioni dell'UE. È infatti discutibile che se l'UE adotta disposizioni per la protezione dei lavoratori o dei lavoratori che devono essere rispettate dagli Stati membri, le sue istituzioni devono fornire una protezione equivalente al proprio personale in circostanze analoghe. Il Mediatore ritiene, tuttavia, che non sia necessario esaminare la questione in modo più dettagliato nel caso di specie, dato che i denuncianti non hanno in ogni caso specificato con precisione il motivo per cui ritengono che l'approccio del Parlamento non sia conforme alla direttiva. Non è stato pertanto riscontrato alcun caso di cattiva amministrazione in relazione a questo aspetto del caso.

27. Per quanto riguarda l'argomento dei denuncianti secondo cui vi era qualcosa di arbitrario e malvagio (" une attitude maléfique") nel comportamento del Parlamento, il Mediatore ritiene che i denuncianti sembrino suggerire che vi sia stato un abuso di potere da parte del Parlamento. Può darsi che il ricorso dei denuncianti alla direttiva 1999/70/CE persegua lo stesso scopo, dato che la direttiva mira a prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato. Il Mediatore ritiene che tale abuso esisterebbe se l'unico scopo dell'interruzione del rapporto di lavoro fosse quello di privare l'agente interessato del suo diritto all'indennità di segreteria. Per quanto riguarda i sigg. A. e B., l’interruzione del servizio è stata molto breve, vale a dire, rispettivamente, un mese e 19 giorni e 9 giorni. I denuncianti hanno inoltre sostenuto, senza essere contraddetti dal Parlamento, che, a seguito dell'interruzione del loro servizio, sono tornati allo stesso posto di lavoro, lavorando per lo stesso capo unità e nello stesso ufficio. Il Mediatore ritiene tuttavia che questi fatti da soli non siano sufficienti a dimostrare un abuso di potere da parte del Parlamento. Inoltre, il fatto che il Parlamento abbia accettato di versare l’indennità a coloro che sono stati nominati funzionari dopo il 1° maggio 2004, a condizione che non vi fosse alcuna interruzione dei loro rapporti di lavoro, indica che l’istituzione non stava deliberatamente cercando di risparmiare sulle retribuzioni. In assenza di altre prove tangibili a sostegno dell'argomentazione dei denuncianti in merito al presunto "atteggiamento maléfique"del Parlamento, non è stata pertanto riscontrata alcuna cattiva amministrazione in relazione a questo aspetto del caso.

28. Alla luce di quanto precede, l'argomentazione dei denuncianti non può essere accolta.

B. Conclusioni

Sulla base della sua indagine su tale denuncia, il Mediatore conclude che non vi è stata cattiva amministrazione da parte del Parlamento. Egli chiude quindi il caso.

I denuncianti e il Parlamento saranno informati di tale decisione.

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS

Fatto a Strasburgo, il 20 aprile 2009


[1] Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).

[2] Causa F-103/05, Pickering/Commissione, sentenza del 23 aprile 2008, non ancora pubblicata, punto 115.

[3] Causa T-237/00 Reynolds/Parlamento [2005] Racc. SC I-A-385, punto 5.

[4] Causa F-103/05, Pickering/Commissione, citata.

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