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Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 2991/2008/(WP)GG contro la Commissione europea
Decisione
Caso 2991/2008/(WP)GG - Aperto(a) il Lunedì | 24 novembre 2008 - Decisione del Martedì | 07 aprile 2009
IL CONTESTO DEL RECLAMO
1. Dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2007, il denunciante ha lavorato come agente temporaneo per la Commissione europea.
2. All'atto della cessazione dal servizio della Commissione, il denunciante aveva diritto a un'indennità di licenziamento.
3. Il 16 gennaio 2008 egli chiedeva che gli fosse versata l’indennità di licenziamento.
4. L'8 aprile 2008 il denunciante ha inviato un sollecito alla Commissione. Nella sua risposta dello stesso giorno, un funzionario dell'Ufficio per la gestione e il pagamento dei diritti individuali ("PMO") della Commissione ha informato il denunciante che il PMO aveva "introdotto il pagamento con [lo] stipendio per aprile". Un altro funzionario del PMO ha informato il denunciante, lo stesso giorno, che la liquidazione dell'indennità una tantum richiedeva di norma da 3 a 4 mesi dopo che l'agente aveva cessato di lavorare per la Commissione.
5. Il 15 maggio 2008 il denunciante ha chiesto al PMO se poteva indicare quando sarebbe stata versata la sovvenzione. Nella sua risposta del 16 maggio 2008, il PMO si è scusato per il ritardo. Ha inoltre spiegato che il numero di fascicoli da trattare era tale da non poter indicare una data concreta, ma che avrebbe fatto del suo meglio per garantire che la questione potesse essere portata a termine "nelle prossime settimane".
6. Il 25 giugno 2008 il denunciante ha inviato un ulteriore sollecito al PMO. Il denunciante ha sottolineato che aveva previsto di utilizzare la sovvenzione per un progetto immobiliare privato e che una risposta rapida era quindi molto importante per lui. Chiede inoltre se sia possibile un pagamento anticipato. Nella sua risposta del 26 giugno 2008, il PMO ha informato il denunciante che il fascicolo era attualmente in "circuito", che era ancora in attesa di informazioni da altri servizi e che avrebbe fatto del suo meglio per portare a termine la questione il prima possibile.
7. Il 21 luglio e il 6 agosto 2008 il denunciante ha inviato due ulteriori solleciti al PMO. L'8 agosto 2008 il PMO ha informato il denunciante che era ancora in attesa di informazioni da parte di altri servizi, che il numero di fascicoli da trattare era tale da non poter indicare una data concreta, ma che avrebbe fatto del suo meglio per garantire che la questione potesse essere portata a termine "nelle prossime settimane".
8. Il 19 settembre, il 2 ottobre e il 10 ottobre 2008 il denunciante ha inviato ulteriori solleciti al PMO, che è rimasto senza risposta.
9. L’indennità di licenziamento, pari a EUR 131 311,80, è stata infine versata il 29 ottobre 2008.
10. Il denunciante ha dovuto contrarre un prestito bancario nell'agosto 2008 per garantire la prosecuzione di un progetto immobiliare da lui avviato. Secondo il denunciante, in diverse occasioni aveva informato il PMO di aver bisogno urgentemente della sovvenzione e che altrimenti avrebbe dovuto contrarre un prestito.
OGGETTO DELL'INCHIESTA
11. Il denunciante ha sostenuto che la Commissione aveva subito un grave ritardo nel pagamento della sua indennità di licenziamento.
12. Il denunciante ha sostenuto che, a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [1] ("regolamento 2342/2002"), la Commissione dovrebbe pagare interessi di mora per sei mesi a causa del ritardo. Egli ha inoltre sostenuto che la Commissione dovrebbe rimborsare i costi del prestito bancario (2 351,10 EUR).
L'INCHIESTA
13. La denuncia è stata presentata il 6 novembre 2008. Il 24 novembre 2008 il Mediatore ha avviato un'indagine e ha chiesto alla Commissione un parere sulla denuncia.
14. La Commissione ha trasmesso il suo parere il 17 febbraio 2009. Il parere è stato trasmesso al denunciante, che ha presentato osservazioni il 22 febbraio 2009.
ANALISI E CONCLUSIONI DELL'OMBUDSMAN
A. Per quanto riguarda l'asserito ritardo nel pagamento dell'indennità una tantum
Argomenti presentati al Mediatore
15. Il denunciante ha sostenuto che la Commissione aveva subito un grave ritardo nel pagamento della sua indennità di licenziamento.
16. La Commissione ha sottolineato che, prima di erogare un'indennità una tantum, essa deve verificare se l'agente in questione abbia obblighi pendenti nei confronti del bilancio comunitario. Secondo la Commissione, tale controllo si è rivelato molto lungo nel caso del denunciante, dato che erano necessarie ulteriori informazioni e in particolare perché erano sorti problemi tecnici per quanto riguarda il trattamento elettronico dei dati. Era stato possibile calcolare l'indennità una tantum solo dopo che, il 29 settembre 2008, il denunciante aveva fornito l'ultima informazione ancora mancante.
17. La Commissione ha osservato che il denunciante aveva risposto rapidamente a tutte le richieste di informazioni che gli erano state rivolte. Essa ha quindi riconosciuto che il ritardo che si era verificato era di sua competenza. Ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2342/2002, erano stati pertanto versati interessi di mora. Il pagamento era stato effettuato il 29 ottobre 2008. Gli interessi versati ammontavano a 6 397,94 EUR. Esso era stato calcolato sulla base di un ritardo di 234 giorni, a partire dal 46° giorno successivo alla registrazione della domanda fino alla data del pagamento.
18. La Commissione ha tuttavia sottolineato di non essere in grado di rimborsare altri costi. Ha sottolineato che il pagamento degli interessi era inteso a compensare il denunciante per gli svantaggi causati dal ritardo nel pagamento. La Commissione ha inoltre sostenuto che il danno supplementare cui il denunciante aveva fatto riferimento non era stato sufficientemente dimostrato e che non era stato dimostrato che potesse essere chiaramente attribuito al ritardo da parte della Commissione.
19. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha spiegato di essere soddisfatto del parere della Commissione e che il Mediatore poteva pertanto archiviare il caso. Egli ha tuttavia aggiunto che gli interessi gli erano stati versati solo il 18 dicembre 2008 e non il 29 ottobre 2008, come sostenuto dalla Commissione.
Valutazione del Mediatore
20. Il Mediatore è lieto di constatare che la Commissione ha agito rapidamente dopo averla informata del presente caso e che la denuncia è stata risolta con soddisfazione del denunciante.
21. Per quanto riguarda l'osservazione del denunciante, appare utile aggiungere che il "pagamento" del 29 ottobre 2008 cui la Commissione ha fatto riferimento nel suo parere sembra essere stato il pagamento dell'indennità una tantum, e non quello degli interessi. Ciò è confermato dal fatto che la Commissione ha spiegato di aver calcolato gli interessi sulla base di un ritardo di 234 giorni, a partire dal 46o giorno successivo alla registrazione della domanda fino alla data di "pagamento". È evidente che la data così indicata è quella in cui è stata versata l’indennità una tantum.
B. Conclusioni
Sulla base della sua indagine su tale denuncia, il Mediatore conclude che la Commissione ha risolto la denuncia con soddisfazione del denunciante.
Il denunciante e la Commissione saranno informati della presente decisione.
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
Fatto a Strasburgo, il 7 aprile 2009
[1] GU 2002, L 357, pag. 1.