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Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 3113/2007/ELB contro la Commissione europea

IL CONTESTO DEL RECLAMO

1. Il 13 giugno 2007 la Commissione ha indetto una gara d'appalto relativa alla "manutenzione ordinaria dei locatari"(1) (05/2007/OIL). Il 1o agosto 2007 una società denominata X ha presentato un’offerta per il lotto n. 1, relativo alla pittura, alla carta da parati e al rivestimento di pavimenti e pareti.

2. Il 20 novembre 2007 la Commissione ha informato il gestore di X (di seguito «il denunciante») che la sua offerta non era stata selezionata. In seguito alla richiesta del denunciante di ulteriori informazioni sui motivi del rigetto della sua offerta, la Commissione ha indicato che l'offerta era stata respinta a causa dell'insufficiente capacità economica e finanziaria della società.

3. In una successiva lettera alla Commissione del 30 novembre 2007, il denunciante ha ritenuto che la sua offerta fosse stata ingiustamente esclusa dal bando di gara. Il 5 dicembre 2007 la Commissione ha risposto ai punti sollevati dal denunciante, mantenendo la sua posizione.

OGGETTO DELL'INCHIESTA

4. Il denunciante ha sostenuto che la Commissione ha ingiustamente escluso l'offerta della sua società dal bando di gara intitolato «Lussemburgo: manutenzione ordinaria incombente agli inquilini (05/2007/OIL). Il denunciante ha chiesto un riesame dell'aggiudicazione dell'appalto.

5 . Il Mediatore ha chiesto alla Commissione di indicare quale sarebbe stato il livello appropriato di capacità economica e finanziaria e di spiegare in che modo tale livello è stato scelto.

L'INCHIESTA

6. Il 5 dicembre 2007 il denunciante ha presentato al Mediatore una denuncia contro la Commissione in merito alla gara d'appalto dal titolo " Lussemburgo: manutenzione ordinaria incombente agli inquilini (05/2007/OIL).

7. Il 17 dicembre 2007 e il 19 febbraio 2008 il Mediatore ha trasmesso la denuncia al presidente della Commissione. Il 10 aprile 2008 la Commissione ha inviato il suo parere, che il Mediatore ha poi trasmesso al denunciante invitandolo a formulare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni.

ANALISI E CONCLUSIONI DELL'OMBUDSMAN

A. Asserzione di ingiusta esclusione dell'offerta del denunciante dal bando di gara e relativa domanda

Argomenti presentati al Mediatore

8. Il denunciante ha ritenuto che la sua società fosse stata ingiustamente esclusa dalla procedura di aggiudicazione del bando di gara intitolato «Lussemburgo: manutenzione ordinaria incombente agli inquilini"(05/2007/OIL). Egli ha sostenuto che il bando di gara non specificava in modo chiaro e dettagliato i criteri di selezione per quanto riguarda la capacità economica e finanziaria. Egli ha sostenuto che i documenti che ha fornito alla Commissione il 30 novembre 2007, in particolare un conto profitti e perdite per il periodo fino al 30 settembre 2007 e il fatturato per ottobre e novembre 2007, mostravano sia un aumento dell’attività della sua società, sia l’importo del personale assunto da quest’ultima. Egli ha sostenuto che, avendo già eseguito un contratto per conto della Commissione, era evidente che la sua società soddisfaceva i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria. Il denunciante ha chiesto un riesame dell'aggiudicazione dell'appalto.

9. Nel suo parere la Commissione ha spiegato che i criteri di selezione relativi alla capacità economica e finanziaria sono stati menzionati al punto II.5.b dei documenti di gara. Ha aggiunto che il comitato di valutazione ha effettuato un'analisi dettagliata della capacità economica e finanziaria della società del denunciante, che è presentata nella relazione relativa alla valutazione dei criteri di esclusione e di selezione ("Cahier d'évaluation "esclusione/selezione "). Per il periodo 2004-2006, il Comitato ha rilevato un aumento del personale, una diminuzione del fatturato, una diminuzione del rapporto fatturato/numero di dipendenti, un aumento delle perdite e un notevole indebitamento. Sulla base di questi elementi, ha concluso che la società avrebbe incontrato difficoltà nell'esecuzione del contratto.

10. Inoltre, la Commissione ha sottolineato che, poiché era tenuta a rispettare il principio della parità di trattamento tra gli offerenti, l’amministrazione aggiudicatrice non poteva tener conto dei documenti forniti oltre il termine. Ha inoltre sottolineato che ogni gara d'appalto era una procedura indipendente e che, di conseguenza, il fatto che il denunciante soddisfacesse tutte le condizioni per una precedente gara d'appalto nello stesso settore non poteva significare che ciò sarebbe avvenuto anche per una successiva gara d'appalto, lanciata tre anni dopo. Ha inoltre osservato che la situazione finanziaria della società del denunciante non è stata considerata allarmante nel 2001 (dati i suoi profitti) e nel 2002 (dato il basso livello delle sue perdite). Tuttavia, la situazione era diversa per quanto riguarda il nuovo bando di gara. In effetti, il comitato di valutazione ha osservato che la società del denunciante aveva registrato un disavanzo per cinque anni, con perdite crescenti in tale periodo.

11. Secondo la Commissione, un livello adeguato di capacità economica e finanziaria è ciò che fornisce all'amministrazione aggiudicatrice una ragionevole garanzia che l'impresa selezionata sarà in grado di eseguire il contratto fino alla sua scadenza. Il comitato di valutazione non ha ritenuto opportuno selezionare una società il cui rapporto fatturato/numero di dipendenti è diminuito di A% nel periodo 2004-2006 e le cui perdite totali rappresentavano B% del suo fatturato di EUR C, quando il valore del contratto era stimato a EUR 325 000. In sintesi, data l'analisi degli indicatori di attività della società del denunciante, il comitato di valutazione ha rilevato un calo della capacità economica e finanziaria della società e ha ritenuto che, date le dimensioni relative del contratto, rispetto al fatturato della società, non potesse selezionarlo.

Valutazione del Mediatore

12. Il Mediatore ricorda innanzitutto che spetta all'amministrazione che organizza un bando di gara valutare se i candidati soddisfano le condizioni stabilite nell'invito. Il Mediatore non deve sostituire tale valutazione con la propria valutazione; può solo verificare se la valutazione dell'amministrazione sia manifestamente irragionevole (2).

13. Ricorda inoltre le seguenti disposizioni delle modalità di esecuzione del regolamento finanziario:(3)

"Articolo 135

(...) I criteri di selezione sono applicati in ogni procedura di appalto al fine di valutare la capacità finanziaria, economica, tecnica e professionale del candidato o dell'offerente.

L'amministrazione aggiudicatrice può stabilire livelli minimi di capacità al di sotto dei quali i candidati non possono essere selezionati."

"Articolo 136

(...) La prova della capacità economica e finanziaria può essere fornita in particolare mediante uno o più dei seguenti documenti:

  • a) adeguate dichiarazioni bancarie o prove di un'assicurazione contro i rischi professionali;
  • b) la presentazione dei bilanci o degli estratti dei bilanci per almeno gli ultimi due esercizi per i quali i conti sono stati chiusi, qualora la pubblicazione del bilancio sia prescritta dal diritto societario del paese in cui è stabilito l'operatore economico;
  • c) una dichiarazione del fatturato globale e del fatturato relativo ai lavori, alle forniture o ai servizi oggetto dell'appalto nel corso di un periodo che non può essere superiore agli ultimi tre esercizi."

14. Il Mediatore osserva che il bando di gara (4) fa riferimento alla capacità economica e finanziaria dei potenziali offerenti. Egli osserva inoltre che il punto II.5.b del documento di gara si riferisce specificamente alla capacità economica e finanziaria degli offerenti. Il capitolato d'oneri contiene una tabella in cui l'offerente deve indicare il fatturato degli ultimi tre esercizi e presentare il conto profitti e perdite degli ultimi due esercizi (5). La Commissione ha pertanto chiesto agli offerenti di fornire informazioni sulla loro capacità economica e finanziaria. Tuttavia, la Commissione non ha fornito informazioni precise nel bando di gara o nel capitolato d’oneri in merito a ciò che costituiva un livello adeguato di capacità economica e finanziaria. Il Mediatore osserva che la Commissione non aveva alcun obbligo, ai sensi delle modalità di esecuzione, di fornire informazioni precise al riguardo.

15. Dopo aver letto attentamente la relazione del comitato di valutazione relativa all'offerta del denunciante, il Mediatore osserva che essa contiene una serie di osservazioni negative sulla capacità economica e finanziaria dell'impresa. Queste riguardavano la diminuzione del suo fatturato, le sue perdite consecutive su un periodo di cinque anni, l'aumento del suo personale e l'importo considerevole del debito che aveva. Ciò ha indotto il comitato a concludere che la società potrebbe non essere in grado di eseguire il contratto.

16. Il 30 novembre 2007 il denunciante ha fornito un conto profitti e perdite per il periodo fino al 30 settembre 2007 e il fatturato per ottobre e novembre 2007. Secondo il denunciante, questi hanno mostrato tendenze positive per quanto riguarda la situazione commerciale della sua società. Il Mediatore ricorda che, come indicato nel bando di gara, il termine per la presentazione di un'offerta era il 3 agosto 2007 e che la Commissione ha chiesto al denunciante ulteriori informazioni, che dovevano essere presentate prima del 18 settembre 2007. Il Mediatore concorda pertanto sul fatto che la Commissione non ha potuto tenere conto dei documenti forniti dopo tali termini.

17. Il Mediatore prende atto delle spiegazioni fornite dalla Commissione nel suo parere, vale a dire che, dato il valore dell'appalto, pari a 325 000 EUR, non sembrava opportuno aggiudicare l'appalto a una società il cui rapporto fatturato/numero di dipendenti è diminuito dell'A% nel periodo 2004-2006 e le cui perdite totali rappresentavano il B% del suo fatturato, pari a C EUR. Il Mediatore ritiene che la Commissione abbia fornito una spiegazione ragionevole della sua posizione per quanto riguarda la capacità economica e finanziaria della società del denunciante.

18. Il Mediatore concorda inoltre con la dichiarazione della Commissione secondo cui ogni gara d'appalto è una procedura indipendente. Il fatto che la società del denunciante sia stata selezionata nell'ambito del precedente bando di gara non significa che la sua capacità economica e finanziaria non debba essere riesaminata nei successivi bandi di gara.

19. Pertanto, il Mediatore conclude che la Commissione ha fornito una spiegazione ragionevole del motivo per cui l'offerta del denunciante era stata esclusa e che non vi è cattiva amministrazione da parte della Commissione per quanto riguarda l'asserzione.

Egli conclude inoltre che l'argomentazione del denunciante non può essere accolta.

B. Conclusioni

Sulla base delle sue indagini su tale denuncia, il Mediatore conclude che non vi è stata cattiva amministrazione da parte della Commissione in relazione alle accuse e alle affermazioni del denunciante. Di conseguenza, chiude il caso.

Il denunciante e la Commissione saranno informati della presente decisione.

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS

Fatto a Strasburgo, addì 19 novembre 2008


(1) GU S 2007 111-136283.

(2) Decisione sulla denuncia 1043/2000/GG.

(3) Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU 2002, L 357, pag. 1), modificato da:

- Regolamento (CE, Euratom) della Commissione 20 luglio 2005, n. 1261, che modifica il regolamento n. 2342/2002 del 23 dicembre 2002 (GU L 201, pag. 3);

- Regolamento (CE, Euratom) della Commissione 7 agosto 2006, n. 1248, che modifica il regolamento n. 2342/2002 del 23 dicembre 2002 (GU L 227, pag. 3);

- Regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 della Commissione, del 23 aprile 2007, che modifica il regolamento n. 2342/2002 del 23 dicembre 2002 (GU 2007, L 111, pag. 13).

(4) Il punto III.2.2 del bando di gara riguarda la capacità economica e finanziaria e stabilisce quanto segue: "Informazioni e formalità necessarie per valutare il rispetto dei requisiti: cfr. i documenti di gara per i dettagli dei documenti da presentare".

(5) Il paragrafo II.5.b stabilisce quanto segue:

"Capacité économique et financière

N. 12. Dichiarazione riguardante le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires relatif aux exercices et/ou fournitures faisant l'objet du marché, réalisés pendant les trois derniers exercices : veuillez compléter le tableau ci-dessous :

CHIFFRES D'AFFAIRES

Dernier exercice du... au...

Avant-dernier exercice du ... au...

Précédent exercice du... au...

Monnaie nationale

EUR

Monnaie nationale

EUR

Monnaie nationale

EUR

Globale

Relatif aux principaux services et/ou fournitures faisant l'objet du marché

Lotto 1

Lotto 2

Lotto 3

Lotto 4

n. 13. Présentation des comptes de pertes et profits de l'entreprise des deux derniers exercices clos ou si pour une raison justifiée, le soumissionnaire n'est pas en mesure de les fournir tout autre document prouvant sa capacité financière (déclarations appropriées de banques ou preuve d'une assurance de risques professionnels, bilans ecc.)"

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