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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 885/2007/JMA contro la Commissione europea

 

Sintesi della decisione sulla denuncia 885/2007/JMA contro la Commissione europea

La denuncia riguardava lo sviluppo di un porto industriale a Granadilla, sull'isola di Tenerife (Spagna). Poiché l'attuazione del progetto poteva avere un impatto ambientale negativo su due zone naturali limitrofe classificate come "siti di importanza comunitaria" ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali, la Commissione era tenuta a formulare un parere formale in materia, pubblicato il 6 novembre 2006. Tale parere, tuttavia, non teneva conto delle informazioni relative a siti alternativi che il denunciante aveva inviato nell'ambito delle sue denunce alla Commissione (riferimenti 2002/5081 e 2003/4260). Egli ha quindi presentato una denuncia al Mediatore, sostenendo che la Commissione aveva ignorato le informazioni da lui presentate e che l'istituzione non aveva risposto alla sua lettera del 20 febbraio 2007, nella quale aveva contestato l'intenzione della Commissione di archiviare le sue denunce.

Nella sua indagine, il Mediatore ha esaminato il contenuto dei diversi scambi e ha constatato che le questioni che destano preoccupazione per il denunciante, che aveva portato all'attenzione della Commissione, vale a dire la situazione esistente del vicino porto di Santa Cruz ("opzione zero"), l'adeguatezza delle opzioni alternative e i siti alternativi, erano state di fatto affrontate nel parere della Commissione ed erano state oggetto di un'analisi dettagliata. Il Mediatore ha aggiunto che, nel suo parere, la Commissione aveva fornito una spiegazione dettagliata dei motivi che l'avevano indotta a concludere che, a determinate condizioni, il progetto del porto di Granadilla poteva procedere per motivi di rilevante interesse pubblico.

Per quanto riguarda la risposta alla lettera del denunciante, il Mediatore ha constatato che la Commissione non aveva risposto. Così facendo, la Commissione non aveva informato il denunciante dell'archiviazione formale delle sue denunce e non aveva risposto adeguatamente alle argomentazioni specifiche formulate in tale lettera in merito a potenziali siti alternativi al progetto di Granadilla. Tale inadempienza violava l'articolo 18 del codice europeo di buona condotta amministrativa e costituiva un caso di cattiva amministrazione per il quale il Mediatore ha rivolto un'osservazione critica alla Commissione.


Strasburgo, 26 agosto 2008

Egregio signor M.,

Il 26 marzo 2007, a nome di diverse ONG ambientali, tra cui "Ecologistas en Acción", "Greenpeace", "SEO/BirdLife" e "WWF/Adena", Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro la Commissione europea. La denuncia riguardava la costruzione di un porto nella città di Granadilla, sull'isola di Tenerife (Spagna).

Il 21 giugno 2007 ho informato il presidente della Commissione della Sua denuncia e gli ho chiesto di presentare un parere al riguardo entro il 30 settembre 2007. Il 1° ottobre 2007 la Commissione ha inviato il suo parere in inglese. Il 15 ottobre 2007 ha inviato una traduzione del parere in spagnolo, che Le è stata trasmessa il 25 ottobre 2007, invitandola, se lo desidera, a formulare osservazioni. Il 21 novembre 2007 Lei ha chiesto una proroga del termine per la risposta. Con lettera del 12 dicembre 2007 ho accolto la Sua richiesta, consentendoLe di presentare le Sue osservazioni fino al 31 gennaio 2008. Il 12 gennaio 2008 Lei ha presentato le Sue osservazioni sul parere della Commissione.

Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.


IL RECLAMO

Denuncia 3514/2006/JMA:

Il 15 novembre 2006 il denunciante ha presentato una prima denuncia al Mediatore europeo, protocollata con il numero 3514/2004/JMA. La denuncia riguardava la posizione della Commissione in merito allo sviluppo, da parte delle autorità spagnole, di un porto industriale nella città di Granadilla, sull'isola di Tenerife (Spagna). Il denunciante ha spiegato di aver presentato alla Commissione una serie di denunce relative a tale progetto (riferimento 2002/5081 e 2003/4260), in cui sosteneva che esso non rispettava l'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (1) (in prosieguo: la "direttiva Habitat"), in quanto, a suo avviso, la sua attuazione avrebbe avuto un impatto ambientale negativo su due aree naturali limitrofe classificate come siti protetti.

Tale disposizione stabilisce che, per le zone speciali di conservazione, qualsiasi progetto che possa avere incidenze significative su di esse deve essere oggetto di un'adeguata valutazione dell'incidenza che ha sul sito, alla luce degli obiettivi di conservazione del medesimo. Se tale valutazione è negativa, le autorità competenti possono effettuarla solo per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e in assenza di soluzioni alternative. Ritenendo che vi fossero possibili alternative al progetto, il denunciante ha sostenuto che il suo sviluppo sarebbe contrario al diritto dell'UE. Nel dicembre 2005 il denunciante ha pertanto presentato alla Commissione uno studio che, a suo avviso, dimostrava l'esistenza di almeno sette alternative alla costruzione di un porto a Granadilla, compreso l'ampliamento del vicino porto esistente di Santa Cruz. Il 15 aprile 2006 il denunciante ha inviato alla Commissione una nuova relazione che illustrava le modalità di attuazione di tali alternative. La relazione faceva riferimento a questioni quali i terreni e i materiali di cava disponibili per un'eventuale estensione del porto di Santa Cruz, i suoi effetti sulla popolazione vicina e una valutazione della crescita potenziale di tale porto. Il 13 luglio 2006 il denunciante ha reiterato la sua richiesta con lettera al commissario Dimas, a cui i servizi competenti hanno risposto l'11 ottobre 2006. Nella sua risposta, la Commissione ha sottolineato di non aver ancora preso una decisione in merito.

Il denunciante ha osservato che il 6 novembre 2006 la Commissione ha emesso un parere formale sul progetto di Granadilla, a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat. In tale parere la Commissione ha concluso che la costruzione di un nuovo porto a Granadilla sembrava rispondere a motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e che, a suo avviso, non sembravano esistere alternative praticabili al progetto.

Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante ha asserito i) che la Commissione non gli aveva dato accesso ai documenti utilizzati nella redazione del suo parere e ii) che essa non aveva tenuto conto delle informazioni da lui presentate, in particolare delle sue argomentazioni a sostegno di possibili alternative al progetto.

Per quanto riguarda la prima accusa, il Mediatore ha deciso di avviare un'indagine. Il Mediatore ha concluso la sua indagine su questo aspetto del caso con decisione del 13 maggio 2008 (2).

In relazione alla seconda accusa, il Mediatore ha ritenuto che il denunciante non avesse adottato alcun approccio adeguato nei confronti della Commissione per quanto riguarda questo aspetto del problema. Il denunciante ha sostenuto che la Commissione, come promesso al Mediatore nella sua risposta all'indagine di propria iniziativa OI/2/2006/JMA, non aveva esaminato attentamente le potenziali alternative che il denunciante aveva descritto nella sua corrispondenza con l'istituzione. Prosegue spiegando in dettaglio le diverse opzioni da lui suggerite e insistendo sul fatto che la Commissione non vi ha fatto alcun riferimento nel suo parere del 6 novembre 2006.

Il denunciante ha osservato che l'analisi della Commissione aveva preso come punto di partenza la cosiddetta "opzione zero", identificandola con una situazione di mancato aumento della capacità portuale effettiva. Il denunciante ha sottolineato che tale punto di partenza era impreciso in quanto, anche se il progetto per la costruzione di un porto a Granadilla fosse stato annullato, il vicino porto di Santa Cruz avrebbe visto aumentare la sua capacità a seguito dei piani di espansione attualmente in corso. Il denunciante ha inoltre osservato che tali piani, che erano già stati approvati, dovrebbero comportare la futura espansione delle banchine Est e Pesce del porto di Santa Cruz. Egli ha pertanto concluso che la Commissione non era stata in grado di fornire alcuna spiegazione sul motivo per cui non aveva tenuto conto di tali piani di espansione per la sua posizione di base.

Il denunciante ha quindi esaminato le possibili alternative che erano state effettivamente prese in considerazione dalla Commissione. La prima alternativa è stata l'espansione del porto esistente di Santa Cruz. Le autorità spagnole non avevano accolto tale alternativa in quanto: a) avrebbe avuto un impatto negativo sui residenti della quasi cittadina di Santa Cruz de Tenerife; b) non vi erano cave vicine per fornire i materiali necessari; c) nessun terreno era idoneo a tale estensione; e d) comporterebbe un crescente squilibrio tra la parte settentrionale e quella meridionale dell'isola. Nel suo parere la Commissione ha concluso che le argomentazioni delle autorità spagnole sembravano ragionevoli. Il denunciante riteneva, tuttavia, che tali motivi non fossero fondati, in quanto la prevista estensione del porto di Santa Cruz avrebbe avuto luogo in un settore del porto caratterizzato da carichi pesanti che, in nessun caso, avrebbero avuto alcun effetto sulla popolazione locale. Ha anche aggiunto che c'erano un certo numero di edifici vicino al porto, i cui materiali avrebbero potuto essere utilizzati per qualsiasi eventuale estensione. Ha inoltre osservato che le mappe del porto esistente di Santa Cruz mostrano che vi erano tratti di terra disponibili, che avrebbero potuto fornire spazio sufficiente per qualsiasi estensione. Infine, il denunciante ha sostenuto che un maggiore squilibrio tra le parti nord e sud dell'isola deriverebbe invece dallo sviluppo del porto di Granadilla. Sulla base di una serie di studi che sono stati inviati alla Commissione, il denunciante ha sostenuto che la giustificazione del porto di Granadilla era la necessità percepita di una maggiore crescita della capacità portuale, mentre, a suo avviso, l'ampliamento degli impianti esistenti a Santa Cruz sarebbe stato sufficiente a soddisfare le future esigenze marittime.

Il denunciante ha osservato che, nel caso in cui la costruzione di un nuovo porto fosse l'opzione preferita, aveva informato la Commissione di una serie di siti alternativi e più adatti rispetto all'area di Granadilla. A suo avviso, questi luoghi alternativi non erano stati presi in considerazione dalla Commissione.

Dalle informazioni disponibili, tuttavia, non risultava che il denunciante avesse adottato alcun approccio adeguato nei confronti dell'istituzione, al fine di contestare il contenuto del parere della Commissione del 6 novembre 2006.

Poiché tale aspetto della denuncia non era stato preceduto, come richiesto dall’articolo 2, paragrafo 4, del suo statuto, dagli opportuni approcci amministrativi nei confronti dell’istituzione responsabile, il Mediatore lo ha dichiarato irricevibile con lettera del 31 gennaio 2007. Nella sua lettera al denunciante, il Mediatore gli ha consigliato di scrivere alla Commissione in merito a questo aspetto del caso e di chiedere informazioni sui motivi per cui le argomentazioni esposte nella sua denuncia non erano state prese in considerazione. Il denunciante è stato informato che, se avesse ritenuto insoddisfacente la risposta della Commissione, avrebbe potuto prendere in considerazione la possibilità di presentare una nuova denuncia al Mediatore.

Denuncia 885/2007/JMA:

Il 26 marzo 2007 il denunciante ha presentato una nuova denuncia al Mediatore, protocollata con il riferimento 885/2007/JMA. In tale denuncia, il denunciante ha spiegato che, in seguito al parere del Mediatore, aveva contattato la Commissione competente il 20 febbraio 2007, chiedendo una spiegazione dei motivi per cui le informazioni relative alle sue denunce (riferimenti 2002/5081 e 2003/4260), che aveva inviato alla Commissione, non erano state prese in considerazione nel parere di quest'ultima del 6 novembre 2006. Il denunciante ha ribadito in questa lettera le argomentazioni contro il progetto di porto di Granadilla che, nel contesto delle sue precedenti denunce, aveva già presentato nei suoi precedenti scambi con la Commissione. Alla lettera del denunciante del 20 febbraio 2007 non era stata data risposta.

Tenendo conto delle nuove prove, il Mediatore ha deciso di registrare la lettera del denunciante come nuova denuncia e di avviare un'indagine. Le accuse sulle quali il Mediatore ha chiesto alla Commissione di presentare un parere sono le seguenti:

Il denunciante sostiene, in sintesi, che la Commissione non ha:

  1. tener conto delle informazioni che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva habitat, ha presentato in merito all’esistenza di alternative alla costruzione di un porto a Granadilla nel suo parere del 6 novembre 2006;
  2. risposta alla sua lettera del 20 febbraio 2007, in cui chiedeva spiegazioni per le carenze del suddetto parere della Commissione sul porto di Granadilla.

L'INCHIESTA

Il parere della Commissione

Nel suo parere, la Commissione ha innanzitutto descritto il contesto del caso. Ha spiegato che il progetto per la costruzione di un nuovo porto a Granadilla, sull'isola di Tenerife, era stato contestato da diverse ONG ambientaliste e organizzazioni di cittadini, tra cui l'associazione del denunciante, che ha presentato denunce 2002/5081 e 2003/4260. In tali denunce, il denunciante ha affermato che il progetto di Granadilla violerebbe una serie di norme comunitarie, tra cui la direttiva 85/337/CEE 2 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati e la direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

La Commissione ha spiegato che il progetto era suscettibile di incidere negativamente sui vicini siti Natura 2000 di "Sebadales del Sur de Tenerife"e "Montana Roja"e che pertanto, a norma dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat, doveva essere sottoposto a una valutazione ambientale che avrebbe dovuto tenere conto delle possibilità di alternative, misure di mitigazione ed eventualmente compensazioni. Il 7 novembre 2005 la Commissione ha ricevuto dalle autorità spagnole una richiesta di parere a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat in merito all'assenza di soluzioni alternative e all'invocazione di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (3). La Commissione ha adottato il suo parere il 6 novembre 2006, che è stato pubblicato sul suo sito web. Una copia del documento è stata allegata al suo parere al Mediatore.

Nel suo parere sul progetto relativo al porto di Granadilla, la Commissione ha concluso che il progetto, come descritto nei documenti presentati dalle autorità spagnole, poteva procedere per motivi di rilevante interesse pubblico, a condizione che fossero adottate in tempo utile tutte le misure compensative necessarie per garantire la protezione globale della coerenza dei siti Natura 2000.

La Commissione ha quindi esaminato ciascuna delle affermazioni del denunciante. Per quanto riguarda l'asserita mancata considerazione delle argomentazioni del denunciante in merito all'esistenza di alternative, la Commissione ha spiegato di aver preso in considerazione il progetto sin dal 2002, quando ha avviato un'indagine al riguardo in relazione alla denuncia n. 2002/5081. La Commissione ha sottolineato che, prima di adottare il suo parere, aveva tenuto pienamente conto di tutte le informazioni disponibili provenienti da diverse fonti, comprese quelle fornite dal denunciante e da altre ONG ambientaliste e dai cittadini contrari a questo progetto. In tale contesto, la Commissione ha tenuto numerose riunioni con le autorità pubbliche e con le ONG, comprese quelle del denunciante, al fine di ascoltare le opinioni e raccogliere nuove prove. La Commissione ha analizzato tutte le informazioni disponibili in relazione alle alternative alla costruzione del porto di Granadilla. In effetti, le informazioni fornite dal denunciante nella fase iniziale hanno permesso alla Commissione di giungere alla conclusione che il progetto avrebbe inciso in modo significativo su due "siti di importanza comunitaria".

La Commissione ha aggiunto che il suo parere sul progetto Granadilla è stato adottato dopo aver esaminato tutte le diverse opinioni presentate dalle diverse parti. La Commissione ha tuttavia riconosciuto che la sua conclusione era diversa da quella del denunciante, anche se, ha sottolineato, aveva preso pienamente in considerazione il punto di vista di quest'ultimo. Data la spaccatura tra sostenitori e oppositori del progetto, la Commissione ha ritenuto irrealistico aspettarsi che il suo parere finale fosse condiviso da tutte le parti interessate.

In relazione alla sua presunta mancata risposta a una lettera del denunciante, la Commissione ha osservato che non aveva alcuna traccia di aver ricevuto una lettera del 20 febbraio 2007, ma presumeva che il denunciante facesse effettivamente riferimento alla sua lettera del 15 febbraio 2007, che era stata registrata dai servizi della Commissione il 22 febbraio 2007. Secondo la Commissione, il denunciante non aveva chiesto una risposta, in quanto la comunicazione era una semplice lettera di trasmissione con informazioni complementari da integrare nelle denunce 2002/5081 e 2003/4260. La Commissione ha inoltre osservato che, conformemente alla comunicazione della Commissione sulle relazioni con il denunciante in materia di violazioni del diritto comunitario, i denuncianti sono informati per iscritto "dopo ogni decisione della Commissione". La Commissione si è tuttavia rammaricata di non aver confermato il ricevimento della lettera in questione. Sottolinea tuttavia che le preoccupazioni e le domande sulle alternative sollevate nella lettera sono state affrontate nel parere della Commissione del 6 novembre 2006.

Osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni del 7 giugno 2007, il denunciante ha ribadito le sue affermazioni. Sottolinea che la Commissione non ha tenuto conto delle informazioni da lui fornite e ha pertanto adottato un atto amministrativo senza una motivazione adeguata. Sottolinea che le sue argomentazioni sono state sintetizzate nella sua lettera del 15 febbraio 2007, alla quale la Commissione non ha risposto. Il denunciante ha spiegato che il documento non era solo a scopo informativo, ma piuttosto per convincere la Commissione che le sue denunce erano ben motivate e che non dovevano essere archiviate. Il denunciante ha sottolineato che la Commissione aveva esaminato potenziali alternative al progetto di porto di Granadilla sulla base di diversi studi preparati dai suoi servizi ai quali non aveva avuto accesso.

LA DECISIONE

1 Contesto: la precedente indagine del Mediatore sul porto di Granadilla: OI/2/2006/JMA

1.1 Il Mediatore ha già avuto modo di esaminare il progetto di costruzione di un porto a Granadilla, nell'ambito di un'indagine di propria iniziativa (riferimento OI/2/2006/JMA), da lui avviata il 27 gennaio 2006, dopo aver ricevuto numerose denunce in materia.

Secondo tali denuncianti, la Commissione aveva archiviato una serie di denunce ai sensi dell'articolo 226 riguardanti il porto di Granadilla in quanto lo sviluppo di un porto industriale in tale città non sarebbe stato contrario alle norme comunitarie. I denuncianti hanno sostenuto, in termini molto generali, che la Commissione non aveva considerato l'esistenza di possibili soluzioni alternative al progetto proposto.

Nella sua risposta al Mediatore, la Commissione ha sostenuto che, all'epoca, non aveva ancora preso una decisione in merito alle denunce esistenti in materia, in quanto i suoi servizi stavano ancora valutando il progetto. Ha spiegato che la presenza o l'assenza di alternative al progetto era una questione pertinente che dovrebbe essere trattata in un parere formale sulla questione che i suoi servizi dovevano emettere a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ("direttiva Habitat")(4). La Commissione ha assicurato al Mediatore che, nel suo futuro parere, avrebbe valutato attentamente i valori ecologici che potrebbero essere interessati dal progetto, nonché la pertinenza dei motivi imperativi invocati e l'equilibrio di questi due interessi opposti. Ha aggiunto che effettuerà anche una valutazione delle misure di compensazione.

1.2 Poiché la Commissione non aveva ancora preso una decisione in materia e tenuto conto dei suoi impegni, il Mediatore ha concluso che a quel punto non erano necessarie ulteriori indagini e ha deciso di chiudere l'indagine di propria iniziativa il 24 ottobre 2006 (5). Il Mediatore ha tuttavia sottolineato che, una volta espresso il parere della Commissione, i cittadini e i residenti avrebbero avuto la possibilità di presentargli denunce se avessero ritenuto che vi fosse stata cattiva amministrazione da parte della Commissione.

2 Presunta mancata presa in considerazione, da parte della Commissione, delle informazioni fornite dal denunciante

2.1 Il denunciante sostiene che, nel suo parere del 6 novembre 2006, presentato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat, la Commissione non ha tenuto conto delle informazioni da lui presentate in merito all'esistenza di alternative alla costruzione di un porto a Granadilla, nonostante gli impegni assunti dall'istituzione nella sua risposta all'indagine di propria iniziativa del Mediatore OI/2/2006/JMA. Il denunciante ha presentato tali informazioni nelle sue denunce alla Commissione (riferimenti 2002/5081 e 2003/4260), nelle quali sosteneva che il progetto non rispettava la direttiva Habitat. A suo avviso, l'attuazione del progetto comporterebbe un impatto ambientale negativo su due aree naturali limitrofe che erano state classificate come "siti di importanza comunitaria", anche se erano disponibili opzioni alternative al progetto.

Secondo le informazioni che il denunciante ha presentato alla Commissione nel dicembre 2005 e nel 15 aprile 2006 e che ha ripresentato il 15 febbraio 2007, era inadeguato ritenere che la situazione esistente prima dello sviluppo del progetto, la cosiddetta "opzione zero", avrebbe comportato un'impasse della capacità portuale effettiva per il porto di Santa Cruz, poiché una serie di piani per aumentare la sua capacità era già stata approvata e stava per essere attuata in quel momento. Il denunciante ha sostenuto che un'ulteriore espansione del porto di Santa Cruz dovrebbe essere considerata un'alternativa al progetto di Granadilla. Il denunciante ha riconosciuto che le autorità spagnole avevano rifiutato tali opzioni in quanto a) avrebbero avuto un impatto negativo sui residenti della vicina città di Santa Cruz de Tenerife; b) non vi erano cave vicine per fornire i materiali necessari; c) nessun terreno era idoneo all'estensione; e d) comporterebbero un crescente squilibrio tra la parte settentrionale e quella meridionale dell'isola. Egli ha tuttavia sostenuto che tali motivi non erano fondati.

Nei suoi scambi con la Commissione, il denunciante ha sostenuto che a) la prevista estensione del porto di Santa Cruz avrebbe avuto luogo in un settore del porto caratterizzato da carichi pesanti ("Dársena Pesquera") e non avrebbe pertanto avuto effetti negativi sulla popolazione locale; b) vi era una cava vicina ("La Jurada") i cui materiali avrebbero potuto essere utilizzati per qualsiasi eventuale estensione del porto di Santa Cruz; c) anche i vecchi edifici adiacenti presenti nel porto avrebbero potuto essere dismessi al fine di ottenere materiali aggiuntivi per tale ampliamento; d) dalle mappe del porto esistente è emerso che erano disponibili tratti di terreno che potevano fornire spazio sufficiente per eventuali estensioni; e, infine, (e) un maggiore squilibrio tra le parti nord e sud dell'isola risulterebbe invece dallo sviluppo del porto di Granadilla.

Sulla base delle relazioni presentate alla Commissione, il denunciante ha sostenuto che l'ampliamento degli impianti esistenti del porto di Santa Cruz sarebbe sufficiente a soddisfare le future esigenze commerciali, rendendo superfluo lo sviluppo di nuovi impianti. Tuttavia, se si dovesse scegliere un nuovo porto, il denunciante ha formulato una serie di suggerimenti in merito a ubicazioni alternative.

Nelle sue osservazioni, il denunciante ha sottolineato che la Commissione aveva esaminato potenziali alternative al progetto relativo al porto di Granadilla, che si basavano su diversi studi preparati dai suoi servizi ai quali non aveva avuto accesso.

2.2 La Commissione sostiene di seguire la questione dal 2002, quando ha avviato un'indagine sulla potenziale costruzione di un porto a Granadilla. La Commissione sottolinea che, prima di adottare il suo parere il 6 novembre 2006, aveva preso in considerazione tutte le informazioni disponibili provenienti da diverse fonti, comprese quelle fornite dal denunciante e da altre ONG ambientaliste e dai cittadini contrari a questo progetto. La Commissione sottolinea di aver analizzato tutte le informazioni disponibili sulle alternative e che il suo parere era stato adottato dopo aver tenuto pienamente conto di tutte le diverse opinioni. La Commissione riconosce tuttavia che la conclusione cui era giunta nel suo parere era diversa da quella del denunciante, anche se, sottolinea, ha preso pienamente in considerazione il punto di vista di quest'ultimo. Data la spaccatura tra sostenitori e oppositori del progetto, la Commissione ritiene che non fosse realistico aspettarsi che il suo parere finale fosse condiviso da tutte le parti interessate.

2.3 Per valutare se la Commissione abbia tenuto debitamente conto delle informazioni presentate dal denunciante, il Mediatore ritiene necessario rivedere il contenuto dei diversi scambi tra il denunciante e la Commissione, nonché la motivazione del parere della Commissione del 6 novembre 2006.

2.4 Il Mediatore osserva che il denunciante ha inviato informazioni alla Commissione in merito all'oggetto delle sue denunce (riferimenti 2002/5081 e 2003/4260), nel dicembre 2005 e il 15 aprile 2006. Nelle sue lettere, il denunciante ha incluso una serie di relazioni. Secondo il denunciante, le informazioni dettagliate contenute in tali relazioni mettevano in discussione la necessità di un nuovo porto a Granadilla e fornivano argomentazioni a sostegno di potenziali alternative. Il Mediatore osserva che le principali questioni sollevate in tali relazioni sono le seguenti:

Opzione zero: Per quanto riguarda la prosecuzione della situazione esistente, vale a dire la cosiddetta "opzione zero", il Mediatore osserva che, nei suoi scambi del dicembre 2005 e del 15 aprile 2006, il denunciante ha spiegato che tale opzione non comportava un'impasse per quanto riguarda l'effettiva capacità portuale del porto di Santa Cruz, dal momento che una serie di piani per aumentare la capacità di tale porto erano già stati approvati e stavano per essere attuati all'epoca.

Opzioni alternative: Il Mediatore osserva che, nei suoi scambi del dicembre 2005 e del 15 aprile 2006, il denunciante si è espresso a favore di un'ulteriore espansione del porto di Santa Cruz quale principale alternativa a quello di Granadilla. Nei diversi documenti allegati alla sua relazione del 15 aprile 2006, il denunciante ha sostenuto che l'ampliamento del porto di Santa Cruz non avrebbe avuto un impatto negativo sui residenti della vicina città di Santa Cruz de Tenerife, in quanto i lavori dovrebbero svolgersi in un settore del porto che comporta carichi pesanti ("Dársena Pesquera") che non avrebbe avuto effetti negativi sulla popolazione locale. Il denunciante ha inoltre aggiunto che tali lavori potrebbero essere eseguiti utilizzando materiali provenienti da una cava vicina ("La Jurada"), nonché da vecchi edifici adiacenti che potrebbero essere dismessi. Insieme alla sua relazione, il denunciante allegava mappe del porto di Santa Cruz, che mostravano che diversi tratti di terra erano disponibili e potevano fornire spazio sufficiente per qualsiasi potenziale estensione. Secondo il denunciante, questa opzione non comprometterebbe l'equilibrio dei trasporti tra la parte settentrionale e quella meridionale dell'isola, contrariamente alla situazione che risulterebbe dallo sviluppo del porto di Granadilla.

Siti alternativi: Il Mediatore osserva che, nella sua relazione del 15 aprile 2006, il denunciante ha sostenuto che l'ampliamento del porto di Santa Cruz sarebbe sufficiente a soddisfare le future richieste commerciali. Tuttavia, se si dovesse scegliere un nuovo porto, egli ha formulato una serie di suggerimenti per quanto riguarda le località alternative.

2.5 Il Mediatore osserva che, in risposta alle informazioni di cui sopra, la Commissione ha risposto al denunciante il 13 luglio 2006.

Nella sua lettera del 13 luglio 2006, la Commissione ha informato il denunciante che l'istituzione aveva:

"[N]ot ha adottato una decisione a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat, ma che la decisione di cui trattasi riguarderebbe la valutazione dei valori ecologici che possono essere interessati dal piano o dal progetto, la pertinenza dei motivi imperativi invocati e l'equilibrio di questi due interessi opposti, nonché una valutazione delle misure di compensazione."

2.6 Il Mediatore osserva che il 6 novembre 2006 la Commissione ha emesso un parere a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat in merito al porto di Granadilla. La sezione VI del parere è dedicata all'analisi delle soluzioni alternative. In tale sezione del documento, la Commissione ha sottolineato che i suoi servizi avevano analizzato tutte le informazioni disponibili in relazione alle soluzioni alternative, comprese le informazioni presentate nel contesto delle denunce ricevute. Alla luce di tale analisi, la Commissione ha concluso quanto segue:

"Opzione zero":

La conclusione dei servizi della Commissione è che gli impianti portuali esistenti non saranno in grado di gestire l'aumento previsto del traffico marittimo e che ulteriori impianti e una maggiore capacità portuale sono necessari per lo sviluppo economico dell'isola.

Opzioni alternative:

"Per quanto riguarda le alternative che comportano un ampliamento degli impianti portuali esistenti a Santa Cruz, i servizi della Commissione ritengono che le autorità spagnole abbiano fornito una giustificazione adeguata per respingere tali opzioni, in particolare in quanto:

Essa (l'ampliamento degli impianti portuali esistenti) avrebbe un impatto negativo sugli abitanti di Santa Cruz de Tenerife, sia durante la costruzione che una volta che il porto ampliato diventerà operativo;

Non avrebbe una cava nei dintorni creando così problemi durante la costruzione;

Non avrebbe i terreni necessari per lo sviluppo delle relative strutture di supporto industriale e logistico nelle aree adiacenti.

Aumenterebbe ulteriormente lo squilibrio dei trasporti da nord a sud del sistema di trasporto insulare.

Ciò comprometterebbe il piano di sviluppo di un terminale di stoccaggio del gas naturale sull'isola, diversificando in tal modo il mix energetico disponibile per l'economia locale. A causa della vicinanza dell'attuale porto alla città di Santa Cruz, non sarebbe possibile sviluppare una tale struttura sul sito esistente.

Siti alternativi:

"La Commissione ha valutato il parere delle autorità secondo cui Granadilla è l'unico sito appropriato per il nuovo porto di Tenerife. Il presente parere si basa su diversi motivi tecnici che devono essere presi in considerazione al momento di individuare un sito per la costruzione di un nuovo porto. Questi includono fattori quali la profondità del fondo marino a riva, la presenza o meno di una cava abbastanza vicina al sito previsto, la disponibilità di una superficie terrestre adiacente libera per le operazioni di movimentazione e logistica, l'adeguatezza dei collegamenti di trasporto con l'entroterra e la vicinanza agli utenti del porto."

2.7 Prima di affrontare le accuse formulate dal denunciante, il Mediatore sottolinea che il suo esame delle azioni della Commissione si è limitato a verificare se la Commissione abbia fornito una spiegazione coerente e sufficiente in relazione alle argomentazioni specifiche presentate dal denunciante.

Il Mediatore è consapevole del fatto che, nella sua spiegazione del motivo per cui il progetto per il porto di Granadilla non ha violato l'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat, la Commissione ha presentato una serie di argomentazioni aggiuntive che non sono state trattate dal denunciante. In particolare, la Commissione ha sottolineato che non erano disponibili alternative praticabili al porto di Granadilla perché i) non era possibile costruire un terminale per l'importazione di gas nel porto di Santa Cruz (dato che il porto di Santa Cruz era vicino a un'area urbana) e ii) gli altri siti proposti non avevano un accesso sufficiente in acque profonde. Il Mediatore non ha valutato tali argomentazioni, dato che questo aspetto del problema non faceva parte dell'asserzione formulata dal denunciante e non era pertanto incluso nell'ambito della presente indagine.

2.8 Dopo aver esaminato le informazioni presentate dal denunciante alla luce del parere della Commissione del 6 novembre 2006, il Mediatore ritiene che le questioni che destano preoccupazione per il denunciante e che egli ha portato all'attenzione della Commissione, vale a dire la situazione esistente del porto di Santa Cruz ("opzione zero"), l'idoneità delle opzioni alternative e i siti alternativi, siano state di fatto affrontate nel parere della Commissione e siano state oggetto di un'analisi dettagliata.

Il Mediatore osserva inoltre che il denunciante ha riconosciuto che la Commissione aveva intrapreso un riesame di tali questioni, anche se sulla base di diversi studi preparati dai suoi servizi ai quali non aveva avuto accesso.

Tenendo conto delle risultanze di cui sopra, il Mediatore ritiene che, nel suo parere sul progetto di porto di Granadilla a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat, la Commissione abbia effettivamente tenuto conto delle questioni sollevate dal denunciante nella sua corrispondenza. Il Mediatore rileva inoltre che, in tale testo, la Commissione ha fornito una spiegazione dettagliata dei motivi che l’avevano indotta a concludere che, a determinate condizioni, il progetto di porto di Granadilla poteva procedere per motivi di rilevante interesse pubblico.

Il Mediatore ritiene pertanto che non vi siano casi di cattiva amministrazione per quanto riguarda questo aspetto del caso.

3 Presunta mancata risposta della Commissione a una lettera del denunciante

3.1 Il denunciante sostiene che la Commissione non ha risposto alla sua lettera del 20 febbraio 2007, in cui chiedeva spiegazioni per le carenze del parere della Commissione del 6 novembre 2006 sul porto di Granadilla.

3.2 La Commissione sostiene di non aver ricevuto alcuna lettera del 20 febbraio 2007, ma parte dal presupposto che il denunciante si riferisse effettivamente alla lettera del denunciante del 15 febbraio 2007, che era stata registrata dai servizi della Commissione il 22 febbraio 2007 (6). Secondo la Commissione, il denunciante non aveva chiesto una risposta a tale lettera. La Commissione ha inoltre ritenuto che la lettera fosse una semplice "lettera di trasmissione" che forniva informazioni complementari da integrare nelle denunce 2002/5081 e 2003/4260.

La Commissione aggiunge che, conformemente alla comunicazione della Commissione sulle relazioni con il denunciante in materia di violazioni del diritto comunitario, i denuncianti sono informati per iscritto solo dopo ogni decisione della Commissione.

La Commissione si rammarica tuttavia di non aver accusato ricevuta della lettera in questione. Sottolinea, tuttavia, che le preoccupazioni e le questioni sollevate nella lettera erano state affrontate dalla Commissione.

3.3 Nelle sue osservazioni, il denunciante aggiunge che la lettera in questione non era meramente informativa, ma aveva piuttosto lo scopo di persuadere la Commissione che le sue denunce erano ben motivate e non dovevano essere archiviate.

3.4 Il Mediatore osserva che le norme procedurali che la Commissione deve seguire nel trattamento delle denunce sono stabilite in una comunicazione al Parlamento europeo e al Mediatore europeo sulle relazioni con il denunciante in materia di violazioni del diritto comunitario (7). All'articolo 10 dell'allegato ("Chiusura del caso"), la comunicazione stabilisce quanto segue:

"[W] in questo caso un servizio della Commissione intende proporre che non si intraprendano ulteriori azioni in merito a una denuncia, ne darà preavviso al denunciante in una lettera in cui espone i motivi per i quali propone l'archiviazione del caso e invitandolo a presentare eventuali osservazioni entro un termine di quattro settimane."

La lettera del 2 febbraio 2007 conteneva tale invito a presentare osservazioni. Nella sua risposta del 20 febbraio 2007 a tale invito, il denunciante ha addotto le ragioni per le quali riteneva che la Commissione avrebbe sbagliato ad archiviare i casi.

3.5 La Commissione non ha risposto alla lettera del 20 febbraio 2007. Il Mediatore non accetta che la Commissione abbia correttamente omesso di rispondere alla presente lettera. Ciò è tanto più vero in quanto la comunicazione stabilisce all'articolo 7 dell'allegato ("Comunicazioni con i denuncianti") che:

I servizi della Commissione contatteranno per iscritto i denuncianti, dopo ogni decisione della Commissione (comunicazione formale, parere motivato, deferimento alla Corte o archiviazione del caso), in merito alle misure adottate in risposta alla loro denuncia."

In base alla disposizione di cui sopra, la Commissione è tenuta a contattare il denunciante per lettera dopo l'adozione di una decisione sulla denuncia. Inoltre, il Mediatore è del parere che una lettera che informa un denunciante della chiusura definitiva di un caso ai sensi dell'articolo 226 dovrebbe, se necessario, trattare eventuali questioni in sospeso sollevate da un denunciante in seguito all'invito a presentare osservazioni.

3.6 Il Mediatore osserva che, nel caso di specie, la Commissione non ha rispettato tale obbligo. La Commissione non ha quindi fornito al denunciante una motivazione individuale a sostegno della sua decisione di archiviare le denunce ai sensi dell'articolo 226 presentate dal denunciante (riferimenti 2002/5081 e 2003/4260). Ciò costituisce una violazione dell'articolo 18 del codice europeo di buona condotta amministrativa (8). In particolare, la Commissione non ha colto l'occasione per rispondere adeguatamente alle argomentazioni specifiche avanzate dal denunciante nella sua lettera del 20 febbraio 2007 per quanto riguarda le seguenti argomentazioni:

  • la prosecuzione della situazione esistente, vale a dire la cosiddetta "opzione zero", non comporterebbe un'impasse per quanto riguarda la capacità del porto di Santa Cruz di far fronte al previsto aumento del traffico marittimo, dato che i piani per aumentare la capacità del porto di Santa Cruz erano già stati approvati e sono in fase di attuazione;
  • l'ulteriore espansione del porto di Santa Cruz potrebbe essere una valida alternativa allo sviluppo del porto di Granadilla, poiché l'opzione di Santa Cruz:
    1. non avrebbe un impatto negativo sui residenti della vicina città di Santa Cruz de Tenerife, in quanto i lavori di ampliamento si svolgerebbero in un settore isolato del porto riservato al carico pesante, vale a dire la "Dársena Pesquera" (assicurando così che non vi siano effetti negativi sulla popolazione locale);
    2. potrebbe essere effettuata con materiali provenienti da una cava vicina ("La Jurada"), nonché materiali provenienti da vecchi edifici adiacenti che potrebbero essere dismessi;
    3. potrebbe essere collocato su appezzamenti di terreno disponibile, in particolare su terreni identificati dalla denuncia come disponibili; e
    4. sarebbe meno dirompente dello sviluppo di un porto a Granadilla dal punto di vista dell'equilibrio dei trasporti tra le parti nord e sud dell'isola.

Il Mediatore ritiene che alcuni degli aspetti summenzionati possano essere classificati come "questioni in sospeso" e che non possano essere affrontati con un semplice riferimento incrociato al parere della Commissione del 6 novembre 2006. Sarebbe stato invece opportuno che la Commissione affrontasse tali questioni in un'ulteriore lettera che informasse il denunciante dell'archiviazione definitiva del caso.

3.7 Il Mediatore ritiene che, come previsto dall'articolo 18 del codice europeo di buona condotta amministrativa, la Commissione, nel rispondere ai cittadini su questioni che incidono sui loro diritti e/o interessi (come nel caso delle denunce presentate ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE), dovrebbe rispondere con una motivazione individuale che risponda adeguatamente alle argomentazioni presentate, senza basare la sua risposta su motivi brevi o vaghi. Il Mediatore ritiene pertanto che, non rispondendo alla lettera del denunciante del 20 febbraio 2007, la Commissione non abbia rispettato l'obbligo summenzionato. Si tratta di un caso di cattiva amministrazione per il quale affronterà di seguito un'osservazione critica.

4 Conclusione

Sulla base delle indagini del Mediatore in merito a tale denuncia, appare necessario formulare la seguente osservazione critica:

Il Mediatore osserva che la Commissione non ha risposto alla lettera del 20 febbraio 2007 in cui il denunciante contestava l'intenzione della Commissione di archiviare le denunce ai sensi dell'articolo 226 presentate dal denunciante (riferimenti 2002/5081 e 2003/4260). La Commissione ha inoltre omesso di informare il denunciante dell'archiviazione formale delle denunce. Il Mediatore è consapevole del fatto che la Commissione non ha fornito al denunciante una motivazione individuale a sostegno della sua decisione di archiviare le denunce ai sensi dell'articolo 226 presentate dal denunciante.

Dato che questi aspetti del caso riguardano procedure relative a eventi specifici del passato, non è opportuno perseguire una composizione amichevole della questione. Il Mediatore archivia pertanto il caso.

Anche il presidente della Commissione sarà informato di tale decisione.

Cordiali saluti,

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) GU L 059 dell'8.3.1996, pag. 63.

(2) http://www.ombudsman.europa.eu/decision/en/063514.htm

(3) "Se, nonostante una valutazione negativa dell'incidenza sul sito e in assenza di soluzioni alternative, un piano o progetto deve comunque essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, compresi quelli di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta tutte le misure compensative necessarie per garantire la tutela della coerenza globale di Natura 2000. Essa informa la Commissione delle misure compensative adottate.

Qualora il sito in questione ospiti un tipo di habitat naturale prioritario e/o una specie prioritaria, le uniche considerazioni che possono essere sollevate sono quelle relative alla salute umana o alla sicurezza pubblica, alle conseguenze benefiche di primaria importanza per l'ambiente o, a seguito di un parere della Commissione, ad altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico."

(4) GU L 059 dell'8.3.1996, pag. 63.

(5) http://www.ombudsman.europa.eu/decision/en/06oi2.htm

(6) Sebbene vi sia una divergenza di opinioni tra il denunciante e la Commissione per quanto riguarda la data di invio della lettera del denunciante, dato che non è contestato che il denunciante abbia inviato una lettera alla Commissione al momento pertinente, il Mediatore, al fine di evitare confusione, farà riferimento a tale lettera come alla lettera del 20 febbraio 2007.

(7) GU C 244 del 10.10.2002, pag. 5.

(8) "Il funzionario evita di prendere decisioni basate su motivi brevi o vaghi o che non contengono motivazioni individuali."

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