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Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 3824/2006/IP contro la Commissione europea
Decisione
Caso 3824/2006/IP - Aperto(a) il Giovedì | 01 febbraio 2007 - Decisione del Venerdì | 10 ottobre 2008
ANTEFATTI DELLA DENUNCIA
1. Il denunciante agisce per conto della società italiana Granistar s.r.l, che opera nel settore agricolo. Nel 1997 il denunciante presentava un reclamo alla Commissione esprimendo i suoi dubbi sulla validità dei test eseguiti in Italia, da parte delle autorità italiane, sulle varietà di grano duro. Egli chiedeva inoltre alla Commissione di non utilizzare i risultati di tali test per definire la lista delle varietà ammissibili ad un aiuto specifico (Premio Specifico alla Qualità per il Frumento Duro). Il 19 dicembre 1997 la Commissione informava il denunciante di aver registrato il suo reclamo con il n. 97/4930/SG/(97)A/15857/2. Il 9 gennaio 1998 la Commissione gli comunicava di aver inviato alle autorità italiane una richiesta di informazioni. Con lettera in data 1° settembre 1998 la Commissione informava il denunciante della sua intenzione di archiviare il caso. Il denunciante ha intrattenuto con la Commissione una corrispondenza su questo argomento dal 1998 al 2006.
2. Il 23 ottobre 2006 il denunciante presentava alla Commissione europea una richiesta di accesso ai documenti relativi alla compilazione della lista di varietà di grano duro ammissibili al suddetto premio. Il denunciante segnalava le irregolarità esistenti, a suo avviso, nella procedura adottata dalle autorità italiane, che avevano cancellato due tipi di grano duro (Appulo Arcangelo e Daunia) dalla lista delle varietà ammissibili.
3. Non avendo ricevuto alcuna risposta alla sua richiesta, il denunciante presentava una denuncia al Mediatore in data 6 dicembre 2006.
4. Le norme applicabili alle richieste di accesso a documenti della Commissione europea sono stabilite dal regolamento (CE) n. 1049/2001(1).
5. Conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 3 di tale regolamento, qualsiasi cittadino dell'Unione europea ha un diritto d'accesso ai documenti delle Istituzioni, vale a dire ai documenti formati o ricevuti [da un'Istituzione] e che si trovino in suo possesso concernenti tutti i settori d'attività dell'Unione europea.
6. L'articolo 7 dello stesso regolamento stabilisce che:
"Entro 15 giorni lavorativi dalla registrazione della domanda, l'istituzione concede l'accesso al documento richiesto (…) oppure, con risposta scritta, motiva il rifiuto totale o parziale e informa il richiedente del suo diritto di presentare una domanda di conferma (…).
(…) Nel caso di un rifiuto totale o parziale, il richiedente può, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della risposta dell'istituzione, chiedere alla stessa di rivedere la sua posizione, presentando una domanda di conferma."
OGGETTO DELL'INDAGINE
7. Il denunciante sostiene che la Commissione non ha risposto alla sua domanda di conferma per l'accesso ai documenti presentata il 18 novembre 2006.
Il Mediatore constata inoltre che il denunciante sostiene che la Commissione dovrebbe consentirgli di accedere ai documenti richiesti.
L'INDAGINE
8. Dopo aver ricevuto la denuncia in data 6 dicembre 2006, il Mediatore ha avviato un'indagine il 1° febbraio 2007. La Commissione ha trasmesso il suo parere l'8 maggio 2007. L'11 maggio 2007 il parere della Commissione è stato inviato al denunciante, che ha inviato le sue osservazioni al Mediatore il 19 giugno 2007. Dopo aver analizzato il parere della Commissione sulle affermazioni del denunciante e le osservazioni di quest'ultimo, il Mediatore ha ritenuto che la Commissione non avesse risposto adeguatamente alle affermazioni del denunciante. Il 2 aprile 2008 il Mediatore ha pertanto presentato alla Commissione una proposta per una soluzione amichevole.
9. Il 15 luglio 2008 la Commissione ha risposto al Mediatore affermando di accettare la proposta di soluzione amichevole e, in data 12 giugno 2008, ha concesso al denunciante l'accesso ai documenti disponibili, facendogli pervenire copie degli stessi.
10. Nel frattempo, il 4 luglio 2008, il denunciante ha informato il Mediatore che il 12 giugno 2008 la Commissione gli aveva trasmesso i documenti richiesti.
L'ANALISI E LE CONCLUSIONI DEL MEDIATORE
A. La presunta incapacità della Commissione di dare un seguito adeguato alla richiesta del denunciante di accedere ai documentiLe argomentazioni presentate al Mediatore
11. Nel suo parere sulla denuncia, la Commissione ha confermato che il 23 ottobre 2006 il denunciante aveva presentato una richiesta di accesso alla documentazione relativa alla costituzione di liste delle varietà da parte del Ministero dell'Agricoltura italiano. A tale proposito la Commissione ha rilevato che tali documenti non sono mai stati in suo possesso e che pertanto essi non rientrano nel campo di applicazione del regolamento n. 1049/2001. Di conseguenza, nella sua risposta del 30 ottobre 2006 al denunciante, la Direzione generale della Commissione per l'Agricoltura (DG Agricoltura) ha ribadito che della costituzione di tali liste sono esclusivamente responsabili le autorità italiane.
12. La Commissione ha precisato di aver ricevuto dal denunciante una lettera in data 18 novembre 2006, nella quale egli contestava le procedure utilizzate dal Ministero dell'Agricoltura italiano. Nella stessa lettera il denunciante chiedeva di poter accedere a tutti i documenti relativi alla procedura applicata per la concessione del premio specifico al grano duro, segnatamente in relazione ai regolamenti nn. 1782/2003(2), 2237/2003(3) e 1973/2004.
13. Nella propria risposta del 22 dicembre 2006 al denunciante, la DG Agricoltura ha ribadito che della costituzione di tale lista è responsabile lo Stato membro in questione e che pertanto, per contestare tale decisione, si possono adire soltanto le vie di ricorso nazionali. Per quanto riguarda i metodi per selezionare le varietà ammissibili al premio, la DG Agricoltura ha precisato che essi sono stabiliti dall'articolo 5 del regolamento 1973/2004.
14. Per quanto concerne l'affermazione del denunciante secondo cui la Commissione non ha risposto alla sua richiesta di accesso ai documenti del 23 ottobre 2006, né alla sua domanda di conferma del 18 novembre 2006, la Commissione ha rilevato che, dal momento che al denunciante non è stato negato l'accesso ad alcun documento menzionato nella sua richiesta iniziale, la sua lettera del 18 novembre 2006 non può essere considerata una domanda di conferma. La Commissione ha fatto inoltre presente che, nella lettera inviata al denunciante il 22 dicembre 2006, la DG Agricoltura ha risposto alla sua richiesta di accesso ai documenti. Il denunciante è stato informato che: i) la Commissione non è mai stata in possesso di alcun documento relativo alla costituzione della lista delle varietà di grano duro in Italia; ii) la costituzione della relativa lista costituisce una procedura interna di ciascuno Stato membro; iii) la Commissione non ha ricevuto dall'Italia alcun documento procedurale interno in tale ambito; e iv) la Commissione non può intervenire in tale processo se lo Stato membro si attiene ai metodi di selezione e di analisi delle varietà stabiliti dalla pertinente legislazione.
15. In merito alla richiesta del denunciante di accedere ai regolamenti nn. 1782/2003, 2237/2003 e 1973/2004, la Commissione ha sottolineato che tali regolamenti sono documenti ufficiali pubblicati, accessibili come qualsiasi altro strumento legislativo dell'UE. Inoltre, dal momento che il denunciante ha sempre fatto riferimento a tali documenti nelle sue lettere precedenti, i servizi della Commissione ne hanno dedotto che egli ne fosse già in possesso.
16. Per quanto riguarda gli altri documenti cui fa riferimento il denunciante, ossia "D(2002) CV/ss (120843) (lettera del 12 luglio 2002)" e "97/4930/SG/(97)A/15857/2", i servizi della Commissione non hanno potuto individuare alcun documento sulla base di tali riferimenti. La Commissione si è dichiarata disposta, tuttavia, a esaminare una domanda di accesso a tali documenti qualora il denunciante fornisca all'Istituzione informazioni più precise che permettano di individuarli.
17. Infine, la Commissione ha rilevato che, dal momento che i suoi servizi hanno già risposto alla lettera del denunciante del 18 novembre 2006, l'argomento sollevato dalla lettera è già stato trattato in maniera esaustiva. Inoltre, non avendo più il denunciante preso nessun contatto con la Commissione dopo la risposta di cui sopra, la Commissione ha concluso che la risposta aveva soddisfatto il denunciante.
18. Nelle sue osservazioni il denunciante ha precisato di non aver mai chiesto di ottenere copia dei regolamenti nn. 1782/2003, 2237/2003 e 1973/2004. La sua richiesta riguardava invece tutti i documenti relativi all'adozione di tali regolamenti, compresi gli atti preparatori e i documenti relativi alla loro attuazione, nonché ogni eventuale corrispondenza intercorsa tra la Commissione e le autorità italiane.
19. Il denunciante ha sottolineato inoltre di aver ricevuto dalla Commissione due lettere, una in data 30 ottobre 2006, in risposta ad un suo fax del 3 ottobre 2006, e una seconda lettera in data 22 dicembre 2006, nella quale la Commissione fa riferimento alla lettera del denunciante del 18 novembre 2006. Nessuna di queste lettere, tuttavia, faceva riferimento alla sua richiesta di accesso ai documenti inviata il 23 ottobre 2006.
20. In merito all'affermazione della Commissione di non aver potuto individuare i documenti con i riferimenti citati dal denunciante, ossia "D(2002) CV/ss (120843) (lettera del 12 luglio 2002)" e "97/4930/SG/(97)A/15857/2", il denunciante ha precisato di aver sempre utilizzato i riferimenti contenuti nelle lettere inviate dalla Commissione.
21. Il denunciante ha pertanto ribadito la sua richiesta di accesso ai documenti relativi alla procedura avviata dalla Commissione sulla base del reclamo presentato il 4 marzo 1996, nonché alla documentazione relativa alla procedura n. 97/4930/SG/(97)A/15857/2.
22. Il 14 settembre 2007 il denunciante ha trasmesso al Mediatore le copie di 16 documenti(4).
La valutazione preliminare del Mediatore che ha portato ad una proposta di soluzione amichevole23. Il Mediatore ha preso atto del fatto che, nel suo parere al Mediatore, la Commissione ha spiegato il motivo del trattamento da essa riservato alla richiesta del denunciante di accedere ai documenti. In particolare, la Commissione ha precisato che i suoi servizi non hanno potuto individuare i documenti richiesti dal denunciante. Il Mediatore ha preso atto inoltre della dichiarazione della Commissione secondo cui i suoi servizi sono pronti a riesaminare la richiesta del denunciante di accedere ai documenti qualora quest'ultimo fornisca informazioni più precise che permettano ai suoi servizi di individuare i relativi documenti.
Il Mediatore non ha tuttavia compreso il motivo per cui la Commissione, nella sua corrispondenza precedente, non ha mai comunicato espressamente al denunciante di non essere in grado di individuare i documenti da lui richiesti, né il fatto che i suoi servizi sarebbero pronti a riesaminare la sua richiesta di acceso ai documenti se il denunciante fornisse loro informazioni più precise.
24. Il Mediatore è giunto alla conclusione preliminare che la Commissione non aveva dato un seguito adeguato alla richiesta del denunciante di accedere ai documenti e che ciò poteva costituire un caso di cattiva amministrazione. Egli ha pertanto presentato alla Commissione la seguente proposta per una soluzione amichevole:
Le argomentazioni presentate al Mediatore dopo la sua proposta di soluzione amichevole"La Commissione dovrebbe concedere al denunciante l'accesso ai documenti richiesti, vale a dire, tutti i documenti relativi all'adozione dei regolamenti nn. 1782/2003, 2237/2003 e 1973/2004, ad esempio gli atti preparatori, e alla loro attuazione, nonché all'eventuale corrispondenza tra la Commissione e le autorità italiane, oppure, in caso di rifiuto, indicarne i motivi."
25. La Commissione ha informato il Mediatore di aver accettato la sua proposta di soluzione amichevole e di aver concesso al denunciante, il 12 giugno 2008, l'accesso ai documenti disponibili, compresa la relativa corrispondenza con le autorità italiane. La Commissione ha aggiunto di rimanere a disposizione del denunciante per qualsiasi ulteriore informazione egli possa richiedere sull'argomento.
26. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha confermato di aver ricevuto un certo numero di documenti, come indicato dalla Commissione, e si è dichiarato soddisfatto con i documenti ricevuti che concernono la procedura n. 97/4930/SG/(97)A/15857/2.
27. Egli ha fatto presente tuttavia che la Commissione non gli aveva trasmesso tutta la documentazione esistente. Secondo il denunciante, se la Commissione non fosse in possesso di altri documenti, essa dovrebbe confermarlo per iscritto. Infine, il denunciante ha espresso l'auspicio di visionare personalmente l'intera documentazione in possesso della Commissione. Il denunciante ha confermato la sua posizione durante un colloquio telefonico con i servizi del Mediatore in data 11 settembre 2008.
La valutazione del Mediatore dopo la sua proposta di soluzione amichevole28. Il Mediatore prende atto del fatto che la Commissione ha espressamente accettato la sua proposta di soluzione amichevole. Egli deve nondimeno verificare se la Commissione ha effettivamente attuato tale proposta, vale a dire se ha concesso al denunciante l'accesso a tutti i documenti relativi all'adozione dei regolamenti nn. 1782/2003, 2237/2003 e 1973/2004, nonché alla corrispondenza esistente fra la Commissione e le autorità italiane, ovvero se ha indicato validi motivi per non procedere in tal senso.
29. Dalla risposta della Commissione alla proposta di soluzione amichevole si evince che la Commissione ha garantito l'accesso ai documenti in suo possesso e rimane a disposizione del denunciante per fornirgli, su sua richiesta, ulteriori informazioni sull'argomento. Il Mediatore rileva altresì che non viene fatto riferimento ad alcun altro documento esistente di cui sia stato negato l'accesso. Il Mediatore conclude pertanto che la Commissione ha preso le misure appropriate per attuare la proposta di soluzione amichevole.
30. Il Mediatore osserva, tuttavia, che il denunciante non è ancora soddisfatto dei risultati del riesame, da parte della Commissione, della sua richiesta di accesso ai documenti, in quanto desidera ottenere dalla Commissione un'attestazione a conferma del fatto che essa non è in possesso di altri documenti. Egli desidera inoltre avere la possibilità di ispezionare tutta la documentazione in possesso della Commissione. Il Mediatore deve pertanto concludere che nel caso in esame non è stato possibile raggiungere una soluzione amichevole tra la Commissione e il denunciante.
31. Per quanto concerne la presunta esistenza di altri documenti ai quali il denunciante non ha potuto accedere, il Mediatore, (a) data l'assicurazione esplicita della Commissione di aver fornito al denunciante l'intera documentazione e (b) in mancanza di una specifica prova scritta del denunciante che dimostri il contrario, deve dedurre che la Commissione ha di fatto fornito una spiegazione ragionevole per quanto riguarda i relativi documenti in suo possesso ed ha (c) assicurato l'accesso all'intera documentazione in suo possesso.
32. In merito all'auspicio espresso dal denunciante di visionare l'intera documentazione in possesso della Commissione, il Mediatore rileva altresì che la Commissione rimane a disposizione del denunciante per fornirgli ogni ulteriore informazione egli possa richiedere. A tale proposito il Mediatore si attende che, se il denunciante richiederà alla Commissione ulteriori documenti specifici, la Commissione darà un seguito adeguato alla richiesta.
B. ConclusioniIl Mediatore si compiace del fatto che la Commissione abbia accettato la sua proposta di soluzione amichevole e dichiarato di rimanere a disposizione del denunciante per qualsiasi ulteriore chiarimento egli possa richiedere su tale argomento.
Tuttavia, dal momento che il denunciante non è ancora soddisfatto per quanto concerne il merito della questione, nel caso in esame non si è potuto giungere ad una soluzione amichevole.
In considerazione del fatto che la Commissione ha accettato la proposta di soluzione amichevole e si è impegnata a fornire al denunciante qualsiasi ulteriore documento o informazione egli possa richiedere, il Mediatore ritiene che non siano necessarie ulteriori indagini e decide quindi di archiviare il caso.
Il denunciante e la Commissione saranno informati della presente decisione.
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
Strasburgo, 10 ottobre 2008
(1) Cfr. regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, GU 2001 L 145, pag. 43.
(2) Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, GU 2003 L 270, pag. 1.
(3) Regolamento (CE) n. 2237/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, recante modalità d'applicazione di taluni regimi di sostegno di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, GU 2003 L 339, pag. 52.
(4) Lettera della Commissione, del 19 dicembre 1997, con la quale l'Istituzione informa il denunciante di aver registrato il suo reclamo con il n. 97/4930/SG/(97)A/15857/2.
Lettera della Commissione, del 9 gennaio 1998, nella quale la Commissione informa il denunciante di aver inviato alle autorità italiane una richiesta di informazioni.
Lettera della Commissione, del 1° settembre 1998, con la quale la Commissione informa il denunciante della sua intenzione di archiviare il caso.
Lettera della Commissione (DG SANCO) del 12 luglio 2002.
Lettera del denunciante alla Commissione in data 6 giugno 2002.
Lettera del denunciante alla Commissione in data 26 maggio 2004.
Lettera della Commissione del 10 marzo 2005.
Lettera della Commissione del 18 luglio 2006.
Lettera del denunciante alla Commissione in data 18 agosto 2006.
Lettera del denunciante alla Commissione in data 3 ottobre 2006.
Lettera del denunciante alla Commissione in data 23 ottobre 2006, nella quale il denunciante chiede l'accesso ai documenti relativi alle due procedure "Athos-Appulo" e "Liste Varietà".
Lettera della Commissione del 30 ottobre 2006.
Lettera del denunciante alla Commissione in data 18 novembre 2006.
Lettera della Commissione del 22 dicembre 2006.
Lettera del denunciante alla Commissione, con la quale egli rinnova la sua richiesta di accesso ai documenti del 5 febbraio 2007.