Vuoi presentare una denuncia contro un’istituzione o un organismo dell’UE?
- IT Italiano
Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l’accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto.
Per ulteriori informazioni consulti la nostra politica linguistica e di traduzione.
Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 3450/2006/MF contro la Commissione europea
Decisione
Caso 3450/2006/MF - Aperto(a) il Martedì | 28 novembre 2006 - Decisione del Lunedì | 04 febbraio 2008
Strasburgo, 4 febbraio 2008
Egregio signor Z.,
Il 29 settembre 2006 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro la Commissione europea in merito alla presunta inadempienza di quest'ultima nel trattare correttamente la Sua richiesta di informazioni del 3 marzo 2006.
Il 28 novembre 2006 ho trasmesso la denuncia al presidente della Commissione e l’ho invitata a presentare il suo parere entro il 28 febbraio 2007.
Il 5 marzo 2007 la Commissione ha chiesto una proroga del termine per la presentazione del parere fino al 31 marzo 2007.
Con lettera del 12 marzo 2007, ho informato la Commissione della mia decisione di accogliere la sua richiesta.
Lei ne è stato informato con lettera dello stesso giorno.
La Commissione ha trasmesso il suo parere il 24 aprile 2007. Lo stesso giorno Le ho trasmesso un invito a presentare osservazioni, da Lei inviato il 9 maggio 2007.
Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.
IL RECLAMO
Secondo il denunciante, i fatti pertinenti erano, in sintesi, i seguenti:
La denuncia iniziale 1588/2006/MFIl 29 maggio 2006 il denunciante ha presentato una denuncia (rif. 1588/2006/MF) al Mediatore europeo contro la Commissione europea e l'autorità pubblica francese "CNIL"(1).
Il denunciante ha dichiarato che, il 3 marzo 2006, aveva scritto alla Commissione chiedendo di essere informato della data in cui la Francia aveva comunicato alla Commissione la sua intenzione di derogare all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (2) ("direttiva 95/46"). A sostegno della sua richiesta di informazioni, il denunciante ha fatto riferimento all'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 95/46, ai sensi del quale le deroghe al paragrafo 1, di cui ai paragrafi 4 e 5, sono comunicate alla Commissione.
Il 12 aprile 2006 la Commissione ha risposto al denunciante che la sua domanda "non riguardava il diritto comunitario, ma la competenza delle autorità giudiziarie francesi". La Commissione ha consigliato al denunciante di fare riferimento alla CNIL. Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante ha affermato che il parere della Commissione di fare riferimento alla CNIL non aveva senso. Il denunciante, tuttavia, non ha specificato alcun presunto caso di cattiva amministrazione da parte della Commissione. Il 7 giugno 2006 il denunciante ha inviato al Mediatore un'ulteriore lettera relativa alla sua denuncia. In tale lettera, il denunciante ha chiarito che intendeva presentare un reclamo anche nei confronti della CNIL. Sostiene di aver già scritto alla CNIL l’11 aprile 2005 e di non aver ricevuto alcuna risposta.
Dato che il denunciante sosteneva soltanto che la risposta della Commissione non aveva senso, senza specificare alcun presunto caso di cattiva amministrazione, il Mediatore, con lettera del 22 giugno 2006, ha informato il denunciante di ritenere che l'oggetto della denuncia non fosse chiaro e l'ha chiusa sulla base dell'articolo 2, paragrafo 3, del suo statuto. Il Mediatore ha inoltre informato il denunciante che avrebbe potuto prendere in considerazione la possibilità di rinnovare la sua denuncia, avendo cura di specificare l'oggetto della sua denuncia e il presunto caso di cattiva amministrazione.
Per quanto riguarda l'accusa contro la CNIL, il Mediatore ha informato il denunciante che, dato che questo aspetto del caso non riguardava un'istituzione o un organo europeo, aveva deciso di archiviarlo sulla base dell'articolo 2, paragrafo 1, del suo statuto. Il Mediatore ha inoltre informato il denunciante che, con il suo consenso, avrebbe potuto trasferire la sua denuncia al Mediatore francese.
Presente denuncia 3450/2006/MFIl 29 settembre 2006 il denunciante ha inviato un'ulteriore lettera al Mediatore, che è stata registrata come nuova denuncia con il riferimento 3450/2006/MF.
Nella sua lettera, il denunciante ha respinto la proposta del Mediatore di trasferire la sua denuncia al Mediatore francese.
Il denunciante ha inoltre sostenuto che la Commissione aveva omesso di trattare correttamente la sua richiesta di informazioni in merito alla data in cui la Francia ha comunicato alla Commissione la sua intenzione di derogare all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 95/46.
L'INCHIESTA
Il parere della CommissioneIl parere della Commissione sulla denuncia era, in sintesi, il seguente:
Per quanto riguarda il contesto fattualeIl 5 febbraio 2006 e il 3 marzo 2006 il denunciante ha scritto alla Commissione in merito al decreto n. 90-115 del 2 febbraio 1990 ("decreto del 2 febbraio 1990") emesso dalla Francia. Tale decreto prevedeva che le istituzioni giudiziarie e amministrative, nell'esercizio delle loro funzioni, potessero introdurre sistemi di conservazione automatizzata dei dati personali riguardanti, tra l'altro, l'origine etnica, le opinioni politiche, filosofiche o religiose e l'appartenenza sindacale.
Poiché tale azione riguardava il trattamento di dati personali, vietato dall’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 95/46, il denunciante ha chiesto alla Commissione esattamente quando la Francia le avesse comunicato la sua intenzione di derogare alla disposizione summenzionata.
Con lettera del 12 aprile 2006, la Commissione ha risposto al denunciante che la sua domanda riguardava il diritto nazionale e, in quanto tale, non rientrava nel campo di applicazione del diritto comunitario. Al denunciante è stato consigliato di contattare la CNIL, l'autorità nazionale francese competente a trattare la sua richiesta.
La Commissione ha affermato che tale consulenza era basata sull’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 95/46, il quale prevede che il trattamento di dati personali relativi ad attività nel settore della giustizia o della cooperazione di polizia esula dall’ambito di applicazione della direttiva 95/46.
La Commissione ha riconosciuto che, nella sua risposta del 12 aprile 2006, aveva omesso di tener conto del fatto che il titolo VI del trattato sull'Unione europea era limitato alla sola cooperazione giudiziaria in materia penale. Pertanto, parte dell’oggetto della denuncia rientrava nel titolo VI, e quindi al di fuori dell’ambito di applicazione della direttiva 95/46, e parte dell’oggetto era, in realtà, disciplinato da quest’ultima.
Sulla base della risposta della Commissione, il denunciante ha presentato una denuncia al Mediatore sostenendo che la Commissione non aveva trattato correttamente la sua richiesta di informazioni. Il denunciante sosteneva che il decreto del 2 febbraio 1990 costituiva una deroga da parte della Francia all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 95/46 e, per tale motivo, chiedeva alla Commissione di informarlo se la Francia avesse rispettato i suoi obblighi.
Sul merito dell’asserzione del denuncianteLa Commissione, da un lato, ha ricordato il quadro giuridico all’origine della denuncia, vale a dire l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 95/46, ai sensi del quale:
"(...) Gli Stati membri vietano il trattamento di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale e il trattamento di dati relativi alla salute o alla vita sessuale".
La Commissione ha fatto riferimento all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva, che elenca le circostanze in cui tale divieto non si applica. L'articolo 8, paragrafo 2, lettera e), stabilisce specificamente che il trattamento di categorie particolari di dati è lecito quando il trattamento è necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
La Commissione ha inoltre fatto riferimento all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 95/46, che consente agli Stati membri di prevedere esenzioni supplementari per motivi di interesse pubblico rilevante, e all’articolo 8, paragrafo 5, che prevede che il trattamento dei dati relativi a reati, condanne penali o misure di sicurezza possa essere effettuato solo sotto il controllo di un’autorità pubblica o, se il diritto nazionale prevede garanzie specifiche adeguate, fatte salve le deroghe che possono essere concesse dallo Stato membro a norma del diritto nazionale. La Commissione ha infine fatto riferimento all'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva, in base al quale gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le deroghe adottate ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 4 e 5.
In secondo luogo, la Commissione ha precisato che, ai sensi del suo articolo 3, paragrafo 2, la direttiva 95/46 non si applica al trattamento di dati personali nell’ambito di un’attività che esula dall’ambito di applicazione del diritto comunitario, come quelle previste dai titoli V e VI del Trattato sull’Unione europea, e, in ogni caso, ai trattamenti riguardanti la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato e le attività dello Stato in materia di diritto penale. Di conseguenza, occorre operare una distinzione tra i settori del diritto penale, da un lato, che esulano dall'ambito di applicazione della direttiva, e le istituzioni giudiziarie e amministrative, dall'altro, cui si applica la direttiva. Pertanto, il trattamento dei dati personali nel settore del diritto penale non è disciplinato dalla direttiva, ma lo è qualsiasi altro trattamento di dati personali da parte delle istituzioni giudiziarie e amministrative.
La Commissione ha inoltre sottolineato che, nel caso sollevato dal denunciante, il decreto emesso dalla Francia il 2 febbraio 1990 consente alle istituzioni giudiziarie e amministrative di disporre di una conservazione automatizzata dei dati personali riguardanti, tra l'altro, l'origine etnica, le opinioni politiche, filosofiche o religiose o l'appartenenza sindacale. Ciò rientra nel diritto comunitario ed è pertanto disciplinato dalla direttiva. Tuttavia, l’articolo 8, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 95/46 consente il trattamento di dati sensibili qualora ciò sia necessario per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, ivi compreso l’esercizio da parte delle istituzioni giudiziarie e amministrative dei loro compiti. Poiché l'obbligo di comunicazione alla Commissione sorge solo ai sensi dell'art. 8, nn. 4 e 5, la Commissione ha precisato che ne consegueva che, nel caso di specie, la Francia non aveva l'obbligo di comunicarle le misure da essa adottate.
La Commissione ha inoltre precisato che il decreto 2 febbraio 1990 era stato emanato per dare attuazione alla precedente legge francese sulla protezione dei dati, n. 78-17 del 6 gennaio 1978. Nel 2004 la Francia ha introdotto una nuova legge, la n. 2004-801 del 6 agosto 2004, relativa alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei loro dati personali. La nuova legge ha modificato la precedente legge sulla protezione dei dati e ha anche recepito la direttiva 95/46 nel diritto francese. La Francia aveva comunicato alla Commissione l'adozione di tale legge. Secondo la legislazione francese vigente, il trattamento di dati sensibili necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria non è vietato nel caso in cui sia conforme allo scopo del trattamento.
In conclusione, la Commissione si è scusata con il denunciante per non aver soddisfatto, nella sua lettera iniziale, le sue aspettative di una risposta completa e completa alla sua richiesta.
Osservazioni del denuncianteNella sua risposta, il denunciante ha affermato che il decreto del 2 febbraio 1990 era stato emanato dalla Francia al fine di recepire l'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 95/46. A suo avviso, il riferimento della Commissione, il suo parere, all'art. 8, n. 5, della direttiva era irrilevante.
Il denunciante ha inoltre affermato che le autorità francesi avevano violato la direttiva 95/46. Il denunciante ha chiesto al Mediatore di trasmettere al Parlamento una relazione che raccomandasse l'avvio di una procedura di infrazione nei confronti delle autorità francesi, a norma dell'articolo 226 del trattato CE. Ha inoltre chiesto al Mediatore di "rimuovere qualsiasi funzionario francese distaccato"(3) dal trattamento di questa procedura, al fine di garantire che la procedura sia correttamente eseguita. Ha basato la sua argomentazione su una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (causa CEDH 71665/01) relativa al diritto di far giudicare la questione da un tribunale imparziale.
LA DECISIONE
1 Sull’asserita omissione da parte della Commissione di trattare correttamente la richiesta di informazioni del denunciante del 3 marzo 20061.1 Il 3 marzo 2006 il denunciante ha scritto alla Commissione europea chiedendo di essere informato della data in cui la Francia aveva comunicato alla Commissione la sua intenzione di derogare all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (4) ("direttiva 95/46"). A sostegno della sua richiesta di informazioni, il denunciante ha fatto riferimento all'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 95/46, ai sensi del quale le deroghe al paragrafo 1, di cui ai paragrafi 4 e 5, sono comunicate alla Commissione. Il 12 aprile 2006 la Commissione ha risposto al denunciante che la sua domanda non riguardava il diritto comunitario, ma la competenza delle autorità giudiziarie francesi. Nella sua denuncia, il denunciante sosteneva che la Commissione aveva omesso di trattare correttamente la sua richiesta di informazioni in merito alla data in cui la Francia ha comunicato alla Commissione la sua intenzione di derogare all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva.
1.2 Nel suo parere, la Commissione ha dichiarato che, nella sua risposta del 12 aprile 2006 alla richiesta di informazioni del denunciante, aveva informato quest'ultimo che la sua domanda riguardava il diritto nazionale e, in quanto tale, non rientrava nell'ambito di applicazione del diritto comunitario. Al denunciante era stato consigliato di contattare l'autorità nazionale francese, la "CNIL", che era competente a trattare la sua richiesta. Tale consulenza era basata sull'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva, che stabilisce che il trattamento dei dati personali relativi ad attività nel settore della giustizia o della cooperazione di polizia esula dall'ambito di applicazione della direttiva. La Commissione ha precisato che, nella sua risposta, aveva tuttavia omesso di tener conto del fatto che il titolo VI del trattato sull’Unione europea era limitato alla sola cooperazione giudiziaria in materia penale. Pertanto, una parte dell’oggetto della denuncia rientrava nel titolo VI, e quindi al di fuori dell’ambito di applicazione della direttiva, mentre una parte era, di fatto, disciplinata dalla direttiva. Nel suo parere la Commissione si è scusata con il denunciante per non aver fornito, nella sua lettera iniziale, una risposta completa ed esauriente alla sua richiesta.
1.3 Nelle sue osservazioni, il denunciante ha affermato che le autorità francesi avevano violato la direttiva 95/46. Il denunciante ha chiesto al Mediatore di trasmettere al Parlamento una relazione che raccomandasse l'avvio di una procedura di infrazione nei confronti delle autorità francesi, a norma dell'articolo 226 del trattato CE.
1.4 Il Mediatore desidera sottolineare, in via preliminare, che il suo ruolo consiste nell'esaminare le denunce relative a presunti casi di cattiva amministrazione nell'attività delle istituzioni e degli organi dell'Unione europea. Il mandato del Mediatore europeo non gli consente di indagare sul comportamento di alcuna istituzione o organo nazionale. Nel caso di specie, il Mediatore esaminerà quindi solo se vi sia stato un caso di cattiva amministrazione da parte della Commissione nel trattare la richiesta di informazioni del denunciante del 3 marzo 2006.
1.5 In tale contesto, il Mediatore osserva che, nella sua lettera del 3 marzo 2006, il denunciante ha sollevato la questione della data in cui la Francia aveva comunicato alla Commissione la sua intenzione di derogare all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 95/46 del 24 ottobre 1995. Il Mediatore osserva che, nella sua risposta del 12 aprile 2006, la Commissione ha brevemente informato il denunciante che la sua domanda "non riguardava il diritto comunitario, ma la competenza delle autorità giudiziarie francesi".
1.6 Il Mediatore ricorda che, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 95/46, "[l]e deroghe all'articolo 8, paragrafi 4 e 5, della direttiva dovrebbero essere notificate alla Commissione". Il Mediatore ritiene pertanto che la risposta iniziale della Commissione del 12 aprile 2006, secondo cui la questione sollevata dal denunciante non riguardava il diritto comunitario, fosse imprecisa.
1.7 Il Mediatore osserva tuttavia che, nel suo parere presentato nel quadro dell'indagine del Mediatore, la Commissione ha fornito al denunciante una risposta molto dettagliata alla sua richiesta di informazioni, informandolo del quadro giuridico pertinente relativo alla questione in esame e della sua posizione giuridica. La Commissione ha risposto che l’articolo 8, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 95/46 consente il trattamento di dati sensibili qualora ciò sia necessario per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, il che comprende l’adempimento da parte delle istituzioni giudiziarie e amministrative dei loro compiti. Poiché l'obbligo di comunicazione alla Commissione sorge solo ai sensi dell'art. 8, nn. 4 e 5, la Commissione ha dichiarato che ne consegueva che, nel caso di specie, la Francia non aveva l'obbligo di comunicare alla Commissione alcuna deroga. Il Mediatore osserva inoltre che la Commissione si è scusata con il denunciante per non avergli fornito, nella sua lettera del 12 aprile 2006, una risposta completa ed esauriente alla sua richiesta.
1.8 Alla luce di quanto precede, vale a dire la risposta molto dettagliata della Commissione alla richiesta di informazioni del denunciante e le scuse formulate nel suo parere, il Mediatore conclude che non sembra esserci alcun motivo per ulteriori indagini sull'asserzione del denunciante.
1.9 Per quanto riguarda la richiesta del denunciante, formulata nelle sue osservazioni, che il Mediatore trasmetta al Parlamento una relazione che raccomandi l'avvio di una procedura di infrazione nei confronti delle autorità francesi, il Mediatore desidera sottolineare che tale richiesta è stata presentata per la prima volta nelle osservazioni del denunciante. Inoltre, l'oggetto della richiesta del denunciante non rientra nel mandato del Mediatore. Il Mediatore non può riferire al Parlamento chiedendo l'avvio di procedure di infrazione nei confronti di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE. Tali procedure di infrazione possono essere avviate solo dalla Commissione e il denunciante dovrebbe pertanto sottoporre la questione direttamente a tale istituzione.
2 ConclusioneSulla base delle indagini del Mediatore su questa denuncia, non sembra esserci alcun motivo per ulteriori indagini. Il Mediatore archivia pertanto il caso.
Anche il presidente della Commissione sarà informato di tale decisione.
Cordiali saluti,
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) "CNIL" sta per "Commission nationale de I'lnformatique et des Libertés".
(2) GU 1995, L 281, pag. 31.
(3) Traduzione dal francese da parte dei servizi del Mediatore.
(4) Cfr. nota 2.