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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 1034/2006/WP contro il Garante europeo della protezione dei dati


Strasburgo, 4 aprile 2008

Egregio signor T.,

Il 10 aprile 2006 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro il Garante europeo della protezione dei dati ("GEPD") in merito al modo in cui ha gestito una denuncia contro l'Ufficio europeo per la lotta antifrode ("OLAF").

L'8 maggio 2006 ho trasmesso la denuncia al GEPD. Il 16 maggio 2006 il GEPD mi ha inviato copia di una lettera che le aveva inviato lo stesso giorno.

Il 31 ottobre 2006 il GEPD ha trasmesso la versione originale inglese del suo parere e, il 20 novembre 2006, una sua traduzione in tedesco. Le ho trasmesso quest'ultimo documento il 27 novembre 2006 con un invito a presentare osservazioni, da Lei inviato il 22 dicembre 2006.

Con lettera dell'11 luglio 2007 ho chiesto al GEPD ulteriori informazioni su un aspetto della Sua denuncia, da presentare entro il 30 settembre 2007. L'ho informata di conseguenza lo stesso giorno.

Il 9 ottobre 2007 il GEPD mi ha informato che la sua risposta richiedeva più tempo del previsto per la consultazione interna e ha chiesto una proroga del termine fino al 31 ottobre 2007. Ho concesso questa proroga.

Il GEPD ha inviato la versione originale inglese della sua risposta il 5 novembre 2007 e una traduzione in tedesco il 19 novembre 2007. Le ho trasmesso questi documenti, rispettivamente, il 12 e il 21 novembre 2007, con un invito a presentare osservazioni, da Lei inviato il 29 novembre 2007.

Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.


IL RECLAMO

Contesto

Il denunciante è un giornalista tedesco che lavorava come corrispondente a Bruxelles del settimanale tedesco Stern. In due articoli pubblicati nel 2002, il giornale ha trattato una serie di accuse relative a presunte irregolarità che erano state sollevate in una relazione di un funzionario dell'UE, il sig. V.B., e le indagini svolte dall'OLAF in merito a tali accuse. Gli articoli si basavano sulla relazione del sig. V.B. e su documenti riservati dell’OLAF ottenuti dal giornale. Successivamente, l’OLAF ha condotto un’indagine sulle circostanze della fuga di documenti riservati, comprese le accuse di corruzione. Il 19 marzo 2004 la procura belga ha effettuato una perquisizione dell'appartamento e dell'ufficio del denunciante a Bruxelles, sequestrando un gran numero di documenti. Successivamente è emerso che tali misure d'indagine erano basate su informazioni trasmesse dall'OLAF alle autorità belghe e tedesche.

Reclami 1840/2002/GG e 2485/2004/GG

Nella sua denuncia 1840/2002/GG (1) contro l'OLAF, il denunciante sosteneva che l'OLAF, in un comunicato stampa, aveva erroneamente formulato accuse di corruzione che dovevano essere intese come dirette a lui e al suo giornale. Egli ha inoltre asserito che l’OLAF non aveva risposto ai suoi quesiti se avesse monitorato le sue comunicazioni telefoniche o di posta elettronica con i funzionari dell’OLAF e se l’OLAF avesse ottenuto in tal modo dati personali che lo riguardavano. Nella sua decisione di chiusura del caso, il Mediatore ha criticato l'OLAF per aver formulato accuse di corruzione senza una base fattuale sufficiente. Per quanto riguarda la presunta mancata risposta dell'OLAF alle domande del denunciante, il Mediatore non ha riscontrato cattiva amministrazione.

Tuttavia, nella sua denuncia 2485/2004/GG, il denunciante ha presentato nuovi elementi di prova che, secondo lui, dimostravano che l'OLAF aveva cercato di indurre in errore il Mediatore nella sua indagine sulla denuncia 1840/2002/GG. Il Mediatore è giunto alla conclusione che l'OLAF gli aveva effettivamente fornito informazioni inesatte e fuorvianti, compresa la sua dichiarazione secondo cui non possedeva dati personali riguardanti il denunciante (a parte il suo indirizzo professionale e il suo numero di telefono). Il 12 maggio 2005 il Mediatore ha trasmesso una relazione speciale al Parlamento europeo in questo caso (2).

Sulla presente censura

Nella sua presente denuncia al Mediatore, il denunciante ha riferito di aver presentato al GEPD, il 1o luglio 2005, una denuncia contro l'OLAF. In tale denuncia, egli aveva sostenuto che l’OLAF aveva 1) fornito informazioni inesatte per quanto riguarda i dati che lo riguardavano che aveva conservato e 2) conservato e trasmesso dati inesatti che lo riguardavano. La prima censura riguardava dichiarazioni rese da funzionari dell’OLAF secondo cui quest’ultimo non deteneva alcuno dei suoi dati personali, a parte l’indirizzo del suo ufficio e il suo numero di telefono. La seconda affermazione riguardava informazioni che l'OLAF aveva trasmesso alle autorità belghe e tedesche, vale a dire che il denunciante si sarebbe trasferito a Washington, il che, secondo il denunciante, aveva portato alla perquisizione del suo appartamento e del suo ufficio a Bruxelles. Secondo il denunciante, l'OLAF sapeva che non aveva intenzione di trasferirsi a Washington, ma ad Amburgo.

Il 1o dicembre 2005 il denunciante ha ricevuto la decisione su tale denuncia, firmata dal GEPD aggiunto. Per quanto riguarda la sua prima affermazione, il GEPD ha concluso che l'OLAF non aveva motivato adeguatamente la sua posizione e non aveva pertanto adottato un approccio corretto per quanto riguarda i diritti del denunciante. Tuttavia, il GEPD ha osservato che il Mediatore aveva già concluso nella sua relazione speciale sulla denuncia 2485/2004/GG che le dichiarazioni dell'OLAF al riguardo erano errate. Secondo il GEPD, qualsiasi ulteriore intervento da parte sua non avrebbe modificato o aggiunto nulla all'analisi e alle dichiarazioni del Mediatore e non sarebbe stato pertanto giustificato.

Per quanto riguarda la "precisione dei dati trasferiti", relativa alla seconda affermazione del denunciante, il GEPD ha dichiarato quanto segue:

"I presunti dati errati relativi al trasferimento del denunciante a Washington e la loro interpretazione degli effetti che ciò potrebbe avere sulle indagini delle procure belga e tedesca fanno parte delle questioni sostanziali e procedurali relative all'indagine dell'OLAF. I criteri per valutare l'accuratezza di tali dati sono tutt'altro che fattuali e strettamente connessi alle valutazioni dei meriti e dei risultati di tale indagine, e dovrebbero pertanto essere considerati al di fuori del compito del GEPD in questo caso."

Inoltre, secondo il GEPD, le rispettive autorità avrebbero ormai valutato la veridicità dei dati. Un intervento per valutare ed eventualmente ordinare la rettifica dei dati sarebbe pertanto inadeguato.

Il 21 dicembre 2005 il denunciante ha scritto al GEPD per protestare contro tale decisione. Per quanto riguarda la sua prima affermazione, ha sostenuto che il lavoro del Mediatore non poteva sostituire quello del GEPD. Poiché il legislatore europeo aveva istituito un garante della protezione dei dati, quest'ultimo non poteva dichiararsi incompetente in materia di protezione dei dati. Inoltre, dalla reazione dell'OLAF alla decisione del Mediatore nel caso 2485/2004/GG risultava chiaramente che l'OLAF continuava a rifiutare di accettare le sue critiche in materia di protezione dei dati. Pertanto, era ancora meno comprensibile che il GEPD non ritenesse necessario criticare l'OLAF a tale riguardo.

In relazione alla sua seconda affermazione, il denunciante ha sostenuto che il GEPD non aveva presentato alcun argomento comprensibile a sostegno del suo rifiuto di agire. A suo avviso, si poteva solo intuire che il passaggio rilevante della decisione era inteso ad esprimere l'opinione secondo cui la questione della correttezza della dichiarazione dell'OLAF era strettamente legata alla questione se le altre accuse dell'OLAF nei suoi confronti fossero corrette. Tuttavia, questo non aveva senso. La dichiarazione dell'OLAF relativa al suo cambio di residenza non poteva logicamente dipendere dalla correttezza di altre dichiarazioni dell'OLAF. Al massimo, si potrebbe tornare alla credibilità dell'OLAF in generale. Tuttavia, tale credibilità era, come si evince dalle decisioni pertinenti del Mediatore, molto bassa. Pertanto, il denunciante ha sostenuto che sarebbe stato tanto più necessario che il GEPD esaminasse la sua asserzione. Per quanto riguarda l'affermazione del GEPD secondo cui le autorità competenti avrebbero ormai esaminato le informazioni trasmesse dall'OLAF, il denunciante ha ritenuto che, a parte il fatto che ciò era puramente speculativo, non rispondesse alla sua affermazione. Se i dati personali non fossero stati trattati in buona fede dall'OLAF, ciò rientrava senza dubbio nella competenza del GEPD. Inoltre, la trasmissione di informazioni errate costituiva un reato particolarmente grave, in relazione al quale l'intervento del GEPD sarebbe stato nell'interesse dei cittadini europei e nell'interesse della credibilità delle istituzioni dell'UE.

Il denunciante ha inoltre chiesto di ricevere tutta la corrispondenza intercorsa tra il GEPD e l'OLAF o altri organismi in relazione al suo caso.

Il 17 gennaio 2006 il GEPD ha confermato di aver ricevuto la lettera del denunciante e ha dichiarato che sarebbe stato "probabilmente in grado di informarlo ulteriormente entro l'inizio di febbraio". Tuttavia, il denunciante ha dichiarato di non aver sentito il GEPD prima di rivolgersi al Mediatore nell'aprile 2006. A suo avviso, il GEPD non aveva neppure reagito a un sollecito inviato per posta elettronica l'8 marzo 2006.

Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante ha formulato le seguenti affermazioni:

  1. Il GEPD non ha trattato correttamente la sua denuncia del 1° luglio 2005;
  2. Egli non ha esaminato nel merito la sua lettera del 21 dicembre 2005;
  3. Egli non ha risposto al suo messaggio di posta elettronica dell’8 marzo 2006; e
  4. Ha trattato la sua denuncia e la sua ulteriore corrispondenza in modo non trasparente.

Il denunciante ha sostenuto che il GEPD dovrebbe trattare debitamente il suo reclamo e l'ulteriore corrispondenza e agire sulla base delle norme applicabili.

Per quanto riguarda la quarta affermazione del denunciante, il Mediatore ha osservato che il denunciante non aveva specificato in che modo riteneva che il trattamento della questione da parte del GEPD non fosse trasparente. Tuttavia, dal contesto del suo reclamo risultava che egli sollevava le questioni se fosse stato chiesto all’OLAF un parere in merito al suo reclamo e se vi fosse stata corrispondenza con altri organi per quanto riguarda il suo caso. L'accusa non sembrava riguardare la pretesa del denunciante di avere accesso a tali documenti, che non ha fatto nella sua denuncia al Mediatore. Nella sua lettera al GEPD per l'avvio di un'indagine sul presente caso, il Mediatore ha informato il GEPD di conseguenza.

L'INCHIESTA

Parere del GEPD

A suo parere, il GEPD ha fornito una panoramica del caso che il denunciante gli aveva presentato, della sua decisione sul caso e dell'ulteriore corrispondenza condotta con il denunciante. Egli ha dichiarato che, l'8 maggio 2005, dopo aver ricevuto il sollecito del denunciante dell'8 marzo 2006, aveva inviato una breve lettera al denunciante informandolo che un progetto di risposta alla sua lettera del 21 dicembre 2005 era stato inviato per traduzione. La lettera finale, in cui il GEPD aveva reagito alle osservazioni e alle obiezioni del denunciante, era stata inviata il 16 maggio 2006. In tale lettera, il GEPD aveva spiegato lo stato della sua decisione e le potenziali vie di ricorso e mezzi di ricorso a disposizione del denunciante. Inoltre, il GEPD aveva spiegato i principali elementi della decisione e il quadro giuridico pertinente per le sue attività.

Il GEPD ha dichiarato che il denunciante aveva apparentemente ritenuto che la sua decisione non dovesse essere considerata definitiva, dato che era stata firmata dal GEPD aggiunto e non dallo stesso GEPD. Tuttavia, il GEPD ha spiegato che, a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (3) ("il regolamento"), il GEPD aggiunto aveva il potere di agire come se fosse il GEPD e di esprimere il suo parere. La decisione dovrebbe pertanto essere considerata una decisione del GEPD.

Il GEPD ha sottolineato che, nel caso in cui il denunciante non fosse stato d'accordo con la sua decisione, avrebbe potuto contestarla chiedendo al Tribunale di primo grado di annullarla ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento e degli articoli 225 e 230 del trattato CE. Ciò avrebbe dovuto avvenire, in linea di principio, entro due mesi dal ricevimento della decisione. Tuttavia, il GEPD ha precisato che, dato che solo la sua lettera del 16 maggio 2006, e non la decisione stessa, conteneva informazioni sui mezzi di ricorso e sui mezzi di ricorso, sarebbe lecito supporre che il denunciante avrebbe potuto ancora proporre un ricorso dinanzi alla Corte entro due mesi dal ricevimento di tale lettera. Tuttavia, poiché il denunciante non lo aveva fatto, egli aveva consentito che la decisione del 1o dicembre 2005 diventasse definitiva.

Secondo il GEPD, il denunciante aveva ipotizzato che il GEPD fosse obbligato a intervenire in un caso specifico ogniqualvolta fosse competente a farlo. Tuttavia, egli era di parere diverso e lo aveva chiaramente espresso nella sua lettera del 16 maggio 2006. Ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento, il GEPD era responsabile del controllo e dell'applicazione delle disposizioni del regolamento e di qualsiasi altro atto comunitario relativo alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. A norma dell'articolo 46, lettera a), del regolamento, il GEPD doveva ascoltare e indagare sui reclami e informare l'interessato dell'esito entro un termine ragionevole. Il GEPD ha sottolineato che tale disposizione non significava che, quando una valutazione preliminare ha stabilito che era competente a trattare una denuncia e che la denuncia era ricevibile, potesse essere obbligato a proseguire l'indagine. Tale disposizione ha invece consentito al GEPD di decidere se vi fossero motivi sufficienti per proseguire l'indagine e, in caso affermativo, in che modo. Secondo il GEPD, tale decisione dovrebbe basarsi su una valutazione preliminare del merito del caso, alla luce dei fatti disponibili, delle disposizioni applicabili e di altre circostanze pertinenti. Egli ha sostenuto che una considerazione pertinente in tale contesto potrebbe essere che esistono altri e più appropriati mezzi per garantire l'applicazione delle disposizioni del regolamento e che questi altri mezzi meritano la priorità, in considerazione dei compiti generali del GEPD.

Per quanto riguarda la prima questione sollevata dal denunciante, relativa al trattamento dei suoi dati, il GEPD ha dichiarato di essere del parere che il precedente coinvolgimento del Mediatore, la portata dell'indagine di quest'ultimo e gli elementi pertinenti della sua relazione speciale al Parlamento europeo rendessero molto improbabile che qualsiasi ulteriore intervento del GEPD avrebbe cambiato o aggiunto qualcosa alle conclusioni del Mediatore e che pertanto un'ulteriore indagine non sarebbe stata giustificata. Ciò valeva anche per misure quali l'avvertimento o l'avvertimento al responsabile del trattamento dei dati, previsto all'articolo 47, lettera d), del regolamento, che il reclamante aveva richiesto. Il GEPD ha sostenuto di aver ritenuto di dover piuttosto dare priorità alle notifiche per il controllo preventivo dei trattamenti dell'OLAF, ai sensi dell'articolo 27 del regolamento, in quanto tali attività di controllo preventivo potevano contribuire al miglioramento strutturale della conformità al regolamento su scala molto più ampia. Questo approccio si riflette nella parte conclusiva della decisione. In tale contesto, il GEPD ha richiamato l'attenzione del Mediatore su un parere su tali questioni che il GEPD aveva pubblicato nel frattempo (4).

Il GEPD ha sostenuto che tali considerazioni erano pertinenti anche in relazione alla seconda questione sollevata dal denunciante, vale a dire il trasferimento di dati errati. Tuttavia, il GEPD ha dichiarato che la sua conclusione su questo punto si basava sul parere che "i criteri per valutare l'accuratezza dei dati pertinenti - informazioni false, secondo [il denunciante] inviate ai pubblici ministeri in Belgio e Germania per influenzare le loro indagini - dovrebbero essere considerati al di fuori del compito del GEPD ". Un intervento per valutare ed eventualmente ordinare la rettifica di tali dati, ai sensi dell'articolo 47, lettera e), del regolamento, sarebbe inappropriato. Tale azione andava al di là di una valutazione generale volta a stabilire se un'indagine particolare fosse giustificata e avrebbe richiesto un'indagine, se fosse stata appropriata e giustificata per questo particolare aspetto del caso. Il GEPD ha poi dichiarato quanto segue:

"Anche se [il denunciante] non sembrava apprezzare le argomentazioni addotte nella decisione al riguardo, non ha molto senso utilizzare il regolamento solo per sovrapporsi o interferire sostanzialmente nelle attività in Belgio e Germania, se queste fossero ancora pertinenti."

Il GEPD ha inoltre osservato che il denunciante aveva "considerato non convincenti le argomentazioni presentate nella decisione". Tuttavia, egli ha sostenuto che nulla aveva impedito al denunciante di esprimere il suo punto di vista su tale questione altrove, nel quadro delle procedure appropriate, quando era chiamato a farlo.

Sulla base di quanto precede, il GEPD ha ritenuto che la prima affermazione del denunciante, secondo cui il GEPD non aveva trattato correttamente la sua denuncia, fosse infondata.

Per quanto riguarda la seconda affermazione del denunciante, secondo cui il GEPD non aveva trattato la sostanza della lettera del denunciante del 21 dicembre 2005, il GEPD ha sostenuto che anche tale affermazione era infondata, in quanto la sostanza della lettera del denunciante era stata ampiamente trattata nella lettera del GEPD del 16 maggio 2006.

Per quanto riguarda l'e-mail del denunciante dell'8 marzo 2006, il GEPD ha riconosciuto che la risposta a tale e-mail aveva richiesto più tempo del dovuto, poiché era stata trattata solo nella sua lettera del 16 maggio 2006. Tuttavia, il GEPD ha sottolineato di essersi scusato per il ritardo nella lettera. Egli aveva inoltre affermato chiaramente che il ritardo non aveva in alcun modo inciso sulla sostanza della sua reazione alle obiezioni del denunciante.

Per quanto riguarda la presunta mancanza di trasparenza nella procedura del GEPD, quest'ultimo ha spiegato che una copia della sua decisione del 1o dicembre 2005 era stata inviata al direttore generale dell'OLAF, al responsabile della protezione dei dati dell'OLAF e al Mediatore per informazione. Il GEPD ha dichiarato che non vi era stata altra corrispondenza con altri organi sul caso, dato che la sua decisione si era basata su una valutazione preliminare dei fatti disponibili e del merito del caso e aveva concluso che non vi sarebbero state ulteriori azioni.

In conclusione, il GEPD ha respinto le affermazioni del denunciante, fatta eccezione per la sua terza affermazione in relazione al ritardo nella risposta alla sua e-mail dell'8 marzo 2006. Afferma di essere convinto che la denuncia e l'altra corrispondenza siano state trattate correttamente e che le norme e i principi applicabili siano stati rispettati.

Osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, il denunciante ha osservato che il GEPD aveva dichiarato nel suo parere che la sua denuncia contro informazioni inesatte trasmesse dall'OLAF in merito al suo cambio di residenza era "estranea al compito del GEPD ". Tuttavia, il denunciante ha sostenuto che il GEPD non aveva presentato alcuna argomentazione, né di diritto né di fatto, a sostegno di tale opinione.

Il denunciante ha inoltre sostenuto che l'affermazione del GEPD secondo cui il denunciante aveva ritenuto il ragionamento del GEPD al riguardo "non convincente"era errata. Dato che il denunciante non era a conoscenza di alcuna argomentazione, non era in grado di giudicare se tali argomentazioni fossero convincenti o meno. Il denunciante aveva piuttosto criticato il fatto che il GEPD non avesse addotto un motivo comprensibile per non agire in relazione a questo aspetto della sua denuncia.

Per quanto riguarda l'affermazione del GEPD secondo cui l'uso del regolamento " aveva poco senso solo per sovrapporsi o interferire fondamentalmente nelle attività in Belgio e Germania", il denunciante ha sostenuto che tale affermazione era molto rivelatrice nella sua vaghezza, ma non aveva alcun senso. Sottolinea di non aver mai menzionato alcuna intenzione di influenzare le attività in Belgio e in Germania. Egli aveva piuttosto chiesto al GEPD di indagare su eventuali comportamenti scorretti da parte dei funzionari dell'OLAF, ai sensi del regolamento, che potrebbero anche essere pertinenti in termini disciplinari. Il denunciante ha sottolineato che il regolamento prevede esplicitamente che il GEPD esamini anche la trasmissione di informazioni errate. Tuttavia, a suo avviso, il GEPD non aveva fornito alcuna motivazione sul motivo per cui non lo avesse fatto nel suo caso o sul motivo per cui non lo riteneva utile.

Per quanto riguarda l'opinione del GEPD secondo cui il denunciante avrebbe apparentemente presunto che la decisione del GEPD non dovesse essere considerata definitiva, il denunciante ha sostenuto di non aver mai presentato una simile argomentazione.

Il denunciante ha concluso che nessuna delle sue affermazioni era stata risolta. Tuttavia, ha dichiarato che, nell'interesse di raggiungere una composizione amichevole, sarebbe disposto a ritirare le sue denunce contro il GEPD, compresa la sua denuncia 1576/2006/WP relativa alla presentazione del suo caso da parte del GEPD nella sua relazione annuale, se il GEPD dovesse ora accettare di indagare sulla sua affermazione relativa alla trasmissione di informazioni errate da parte dell'OLAF per quanto riguarda il suo cambio di residenza. Il denunciante ha sostenuto che, poiché il GEPD stesso apparentemente non sapeva perché non avesse indagato su tale questione, tale suggerimento dovrebbe essere accettabile per lui.

Ulteriori indagini
Considerazioni del Mediatore

A seguito di un'analisi preliminare del caso, il Mediatore ha osservato che, in relazione all'affermazione del denunciante secondo cui l'OLAF aveva conservato e trasmesso dati errati che lo riguardavano, la decisione del GEPD aggiunto del 1o dicembre 2005 conteneva la seguente dichiarazione:

"I criteri per valutare l ' accuratezza di tali dati sono tutt ' altro che fattuali e strettamente connessi alle valutazioni dei meriti e dei risultati di tale indagine, e dovrebbero pertanto essere considerati al di fuori del compito del GEPD in questo caso."

Nel suo parere, il GEPD ha dichiarato, in relazione alla stessa questione, che avrebbe ritenuto inopportuno intervenire e che "non aveva senso utilizzare il regolamento solo per sovrapporsi o interferire fondamentalmente nelle attività in Belgio e Germania, se queste fossero ancora pertinenti".

Alla luce di tali dichiarazioni, il Mediatore non era del tutto sicuro di aver compreso appieno il ragionamento su cui si basava la posizione del GEPD in merito a questo aspetto della denuncia. In particolare, il Mediatore si chiedeva se il GEPD ritenesse che l'aspetto non rientrasse nel suo mandato, se ritenesse che non vi fossero motivi sufficienti per intervenire o se altre considerazioni fossero pertinenti a suo avviso.

Pertanto, il Mediatore ha chiesto al GEPD di chiarire i motivi su cui si basava la sua posizione in relazione alla questione.

Risposta del GEPD

Nella sua risposta, il GEPD ha fatto riferimento alle sue spiegazioni sul suo ruolo e alle considerazioni pertinenti nel decidere se avviare o proseguire un'indagine sulla base dell'articolo 46, lettera a), del regolamento. A suo avviso, dovrebbe essere chiaro che tale decisione presentava alcuni elementi discrezionali, che, tuttavia, richiedevano una spiegazione adeguata in ciascun caso particolare in cui la decisione era negativa.

Il GEPD ha inoltre sottolineato che la decisione del 1o dicembre 2005 è stata adottata dopo un'analisi del caso sulla base dei fatti descritti dal denunciante stesso e non si basava pertanto su una visione particolare del modo in cui il denunciante e l'OLAF avevano precedentemente interagito o avevano perseguito il caso. Poiché il GEPD aveva deciso di non intraprendere ulteriori azioni, la situazione non era cambiata radicalmente dal 2005.

Inoltre, il GEPD ha sottolineato che la sua decisione sulla seconda parte del reclamo del denunciante dovrebbe essere considerata nel contesto della decisione di non intraprendere ulteriori azioni relative alla prima parte del suo reclamo. Il GEPD ha dichiarato che la decisione del 1o dicembre 2005 ammetteva che il GEPD era competente a conoscere di entrambe le parti del reclamo, nella misura in cui sollevava questioni rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento, ma ha concluso che il GEPD non poteva intraprendere ulteriori azioni che avrebbero modificato la situazione in modo fruttuoso.

Il GEPD ha quindi spiegato la sua posizione in merito alla seconda parte della denuncia come segue:

  1. Un'indagine su questa parte della denuncia avrebbe comportato un'indagine sui fatti del caso. Occorrerebbe stabilire quali dati relativi al denunciante siano stati raccolti e conservati dall'OLAF e quali di questi dati siano stati trasferiti a terzi. Secondo il GEPD, tale indagine "sarebbe stata probabilmente di [ sua] competenza", ma doveva essere giustificata in quanto utile alla luce dei seguenti aspetti.
  2. Un'indagine su questa parte della denuncia avrebbe comportato anche una valutazione di questi fatti. Dovrebbe essere valutato quale dei dati conservati o trasferiti fosse errato e per quali motivi, senza escludere la possibilità che alcuni dei motivi giuridici per il trattamento avrebbero potuto richiedere un'ulteriore attenzione. Secondo il GEPD, tale indagine "sarebbe stata in linea di principio anche di [sua] competenza (...), ma sarebbe inevitabilmente strettamente legata alle valutazioni dei meriti e dei risultati delle indagini dell'OLAF nonché di quelle delle autorità belghe e tedesche". Tali valutazioni sarebbero state in larga misura al di fuori della competenza del GEPD e avrebbero pertanto limitato la portata e il possibile effetto della sua indagine.
  3. Un intervento per valutare i dati e possibilmente ordinarne la rettifica e la notifica a terzi ai sensi dell'articolo 47, lettera e), del regolamento, come espressamente richiesto dal denunciante, sarebbe stato pertanto inappropriato, e ancor più "quando tale rettifica e notifica avrebbero sostanzialmente interferito nel processo legale in corso negli Stati membri interessati". Di conseguenza, il denunciante non poteva ragionevolmente aspettarsi un simile intervento quando ha presentato la sua denuncia al GEPD.
  4. La decisione di non intraprendere ulteriori azioni in merito alla seconda parte della denuncia non ha limitato la capacità del denunciante di tutelare i suoi legittimi interessi, poiché nulla gli ha impedito di esprimere il suo punto di vista sulla questione altrove, nell'ambito delle procedure appropriate. Tuttavia, poiché il GEPD non disponeva di informazioni sullo stato di avanzamento di nessuna di queste procedure, questo punto è stato menzionato solo nella misura in cui era pertinente.
  5. La decisione di non dare seguito alla seconda parte della denuncia si basava quindi su un complesso di considerazioni diverse, che nel loro insieme portavano alla conclusione che qualsiasi ulteriore esame della denuncia non sarebbe stato giustificato.

Inoltre, il GEPD ha sottolineato che, negli ultimi anni, ha prestato molta attenzione alle modalità di attuazione del regolamento da parte dell'OLAF in vari tipi di indagini. Tale approccio avrebbe probabilmente comportato garanzie più strutturali per una corretta applicazione del regolamento, in linea con le priorità generali del GEPD.

Osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, il denunciante ha ricordato quali informazioni fossero in discussione nella parte pertinente della sua denuncia al GEPD. Sottolinea che né l'OLAF né la Commissione hanno contestato pubblicamente o nel corso di procedimenti giudiziari che tali informazioni fossero errate. Egli aveva informato il GEPD che i funzionari dell'OLAF coinvolti nel suo caso sapevano che tali informazioni erano errate. Il denunciante ha sostenuto che, se il personale dell'OLAF non avesse trattato i suoi dati personali in buona fede, ciò rientrava chiaramente nella competenza del GEPD ai sensi dell'articolo 4, lettera a), del regolamento.

Inoltre, il denunciante ha sottolineato che tale questione non era diventata irrilevante con il tempo poiché la trasmissione di informazioni errate, che l'OLAF sapeva essere errate, costituiva un reato particolarmente grave, che doveva essere perseguito anche in termini disciplinari. Senza le informazioni errate dell'OLAF, i suoi diritti non sarebbero stati probabilmente violati in modo così grave.

Il denunciante ha sostenuto che il GEPD aveva nuovamente presentato argomentazioni incomprensibili e non aveva fatto riferimento ad alcuna base giuridica per la sua decisione.

Il denunciante ha accolto con favore il fatto che il GEPD abbia riconosciuto che era necessaria una spiegazione adeguata del rifiuto di intraprendere ulteriori azioni e che il secondo aspetto della sua denuncia sarebbe stato, in linea di principio, di sua competenza. Tuttavia, non è riuscito a capire perché il GEPD avesse dichiarato che questo era "probabilmente"il caso.

Inoltre, il denunciante ha sottolineato che il GEPD aveva nuovamente affermato che la sua indagine "sarebbe stata inevitabilmente strettamente legata alle valutazioni dei meriti e dei risultati delle indagini dell'OLAF nonché di quelle delle autorità belghe e tedesche". Il denunciante ha sostenuto che tale interconnessione era illogica e irrilevante, se non abusiva, in quanto non aveva richiesto alcuna valutazione delle suddette indagini. Inoltre, il GEPD non aveva fatto riferimento ad alcuna base giuridica per ritenere di non poter affrontare le violazioni nel trattamento dei dati se tali dati erano collegati ad altri dati il cui trattamento non era di sua competenza.

Il denunciante ha aggiunto di non aver capito perché ordinare la rettifica e la notifica dei dati sarebbe stato "inappropriato"perché "avrebbe sostanzialmente interferito nel processo legale in corso negli Stati membri interessati". Né l'OLAF né le autorità tedesche o belghe avevano mai condotto indagini sul suo trasferimento a Washington o su questioni connesse. Poiché non vi sono mai state tali procedure, egli, contrariamente a quanto affermato dal GEPD, non ha mai avuto la possibilità di affrontare la questione altrove.

Il denunciante ha mantenuto la sua opinione secondo cui il rifiuto del GEPD di trattare la sua denuncia e la sua mancata motivazione intellegibile di tale rifiuto costituivano cattiva amministrazione. Sostiene che il Mediatore dovrebbe criticare il GEPD a tale riguardo e chiedergli di trattare la sua denuncia nella misura in cui riguarda informazioni inesatte relative al suo presunto trasferimento a Washington.

LA DECISIONE

1 Osservazioni introduttive

1.1 Il denunciante, un giornalista tedesco, lavorava come corrispondente a Bruxelles del settimanale tedesco Stern. In seguito alla pubblicazione di due articoli sul giornale nel 2002, basati in parte su documenti riservati dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode ("OLAF"), quest'ultimo ha condotto un'indagine sulla fuga di documenti riservati, comprese accuse di corruzione. Nel 2004, la procura belga ha effettuato una perquisizione dell'appartamento e dell'ufficio del denunciante a Bruxelles, sequestrando un gran numero di documenti. Successivamente è emerso che tali misure d'indagine erano basate su informazioni trasmesse dall'OLAF alle autorità belghe e tedesche.

In risposta, il denunciante ha presentato due denunce contro l'OLAF al Mediatore. Nella sua denuncia 1840/2002/GG (5), il denunciante sosteneva che l'OLAF, in un comunicato stampa, aveva erroneamente formulato accuse di corruzione che dovevano essere intese come dirette a lui e al suo giornale. Egli ha inoltre sostenuto che l’OLAF non aveva risposto ai suoi quesiti in merito al fatto se avesse monitorato le sue comunicazioni telefoniche o di posta elettronica con i suoi funzionari e se avesse così ottenuto dati personali che lo riguardavano. Nella sua decisione di chiusura del caso, il Mediatore ha criticato l'OLAF per aver formulato accuse di corruzione senza una base fattuale sufficiente. Per quanto riguarda la presunta mancata risposta dell'OLAF alle domande del denunciante, il Mediatore non ha riscontrato cattiva amministrazione.

Tuttavia, nella sua denuncia 2485/2004/GG, il denunciante ha presentato nuovi elementi di prova che, secondo lui, dimostravano che l'OLAF aveva cercato di indurre in errore il Mediatore nella sua indagine sulla denuncia 1840/2002/GG. Il Mediatore è giunto alla conclusione che l'OLAF gli aveva effettivamente fornito informazioni inesatte e fuorvianti, compresa la sua dichiarazione secondo cui non possedeva dati personali riguardanti il denunciante (a parte il suo indirizzo professionale e il suo numero di telefono). Il 12 maggio 2005 il Mediatore ha trasmesso una relazione speciale al Parlamento europeo in questo caso (6).

Il 1o luglio 2005 il denunciante ha presentato una denuncia contro l'OLAF al Garante europeo della protezione dei dati ("GEPD"). Egli ha sostenuto che l'OLAF aveva (1) fornito informazioni inesatte per quanto riguarda i dati che lo riguardavano e che aveva (2) conservato e trasmesso dati inesatti che lo riguardavano. La prima censura riguardava dichiarazioni rese da funzionari dell’OLAF secondo cui quest’ultimo non deteneva alcuno dei suoi dati personali, a parte l’indirizzo del suo ufficio e il suo numero di telefono. La seconda affermazione riguardava informazioni che l'OLAF aveva trasmesso alle autorità belghe e tedesche, vale a dire che il denunciante si sarebbe trasferito a Washington, il che, secondo il denunciante, aveva portato alla perquisizione del suo appartamento e del suo ufficio a Bruxelles. Secondo il denunciante, l'OLAF sapeva che non aveva intenzione di trasferirsi a Washington, ma ad Amburgo. Il 1o dicembre 2005 il GEPD aggiunto ha preso la sua decisione. Per quanto riguarda la prima affermazione, egli ha constatato che l'OLAF non aveva adottato un approccio corretto per quanto riguarda i diritti del denunciante. Tuttavia, ha osservato che il Mediatore aveva già concluso nella sua relazione speciale sulla denuncia 2485/2004/GG che le dichiarazioni dell'OLAF al riguardo erano errate. Poiché qualsiasi ulteriore intervento da parte sua non avrebbe modificato né aggiunto nulla all'analisi e alle dichiarazioni del Mediatore, esso non era giustificato. Per quanto riguarda la seconda affermazione del denunciante, il GEPD ha ritenuto che i criteri per valutare l'esattezza dei dati in questione dovrebbero essere considerati al di fuori del suo compito e che sarebbe inopportuno per lui intervenire in tale questione. Il 21 dicembre 2005 il denunciante ha scritto al GEPD, esprimendo le sue obiezioni alla decisione. Secondo lui, non ha ricevuto risposta a questa lettera.

1.2 Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante ha affermato che il GEPD (1) non ha trattato correttamente la sua denuncia del 1° luglio 2005; 2) non ha esaminato nel merito la sua lettera del 21 dicembre 2005; (3) non ha risposto a un messaggio di posta elettronica inviato l'8 marzo 2006; e 4) ha trattato la sua denuncia e la sua ulteriore corrispondenza in modo non trasparente. Il denunciante ha sostenuto che il GEPD dovrebbe trattare debitamente la sua denuncia e l'ulteriore corrispondenza e che dovrebbe agire sulla base delle norme applicabili.

1.3 Il Mediatore ha condotto un'indagine su tutte le accuse e le affermazioni del denunciante. A seguito di un'analisi preliminare del parere del GEPD e delle osservazioni del denunciante, egli ha chiesto al GEPD ulteriori informazioni in relazione a un aspetto della prima affermazione del denunciante.

2 Trattamento di una denuncia contro l'OLAF

2.1 A sostegno della sua affermazione secondo cui il GEPD non avrebbe gestito correttamente la sua denuncia contro l'OLAF, il denunciante ha sostenuto che, per quanto riguarda la prima parte della sua denuncia, il lavoro del Mediatore non poteva sostituire quello del GEPD. Poiché il legislatore europeo aveva istituito un garante della protezione dei dati, quest'ultimo non poteva dichiararsi incompetente in materia di protezione dei dati. Inoltre, era chiaro che l'OLAF continuava a rifiutare di accettare le critiche del Mediatore, il che rendeva ancor meno comprensibile che il GEPD ritenesse che non sarebbe stato necessario intervenire. Per quanto riguarda la seconda parte della sua denuncia, il denunciante ha sostenuto che il GEPD non aveva addotto alcun argomento comprensibile a sostegno del suo rifiuto di agire. Sostiene che, se i dati personali non sono stati trattati in buona fede dall'OLAF, ciò rientra senza dubbio nella competenza del GEPD.

2.2 A suo parere, il GEPD ha sottolineato di non essere, come il denunciante aveva presunto, obbligato a intervenire in un caso specifico ogniqualvolta fosse competente a farlo. L'articolo 46, lettera a), del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (7) ("il regolamento") gli ha consentito di decidere se, qualora una valutazione preliminare avesse accertato la sua competenza a trattare un reclamo e la sua ricevibilità, vi fossero motivi sufficienti per proseguire l'indagine. Per quanto riguarda la prima parte della denuncia, il GEPD ha sostenuto che il precedente coinvolgimento del Mediatore aveva reso molto improbabile che un suo intervento avrebbe cambiato o aggiunto qualcosa alle conclusioni del Mediatore e che pertanto ulteriori indagini non sarebbero state giustificate. Il GEPD ha sostenuto di aver ritenuto di dover piuttosto dare la priorità alle notifiche per il controllo preventivo delle operazioni di trattamento dell'OLAF, ai sensi dell'articolo 27 del regolamento, poiché tali attività di controllo preventivo potevano contribuire al miglioramento strutturale della conformità al regolamento su scala molto più ampia.

Il GEPD ha sostenuto che tali considerazioni erano pertinenti anche in relazione alla seconda parte della denuncia. Tuttavia, ha anche affermato che la sua conclusione su questo punto si basa sul parere che "i criteri per valutare l'accuratezza dei dati pertinenti (...) dovrebbero essere considerati al di fuori del compito del GEPD ". Un intervento per valutare e potenzialmente ordinare la rettifica di questi dati sarebbe inappropriato. Inoltre, "non ha senso utilizzare il regolamento solo per sovrapporsi e interferire sostanzialmente nelle attività in Belgio e in Germania, se queste fossero ancora pertinenti". Il GEPD ha inoltre affermato che, se il denunciante non fosse stato soddisfatto della sua decisione, avrebbe potuto rivolgersi ai tribunali.

2.3 Nelle sue osservazioni, il denunciante ha ritenuto che il GEPD non avesse ancora presentato alcun argomento a sostegno della sua opinione secondo cui la seconda parte della sua denuncia esulava dal suo compito. Il denunciante non ha formulato osservazioni sulla posizione del GEPD per quanto riguarda la prima parte della sua denuncia.

2.4 Per quanto riguarda la seconda parte della denuncia del denunciante, il Mediatore non era del tutto sicuro di aver compreso appieno il ragionamento su cui si basava la posizione del GEPD. In particolare, il Mediatore si chiedeva se il GEPD ritenesse che questo aspetto esulasse dal suo mandato, se ritenesse che non vi fossero motivi sufficienti per intervenire o se altre considerazioni fossero pertinenti a suo avviso. Pertanto, il Mediatore ha chiesto al GEPD di chiarire i motivi su cui si basava la sua posizione.

2.5 Nella sua risposta, il GEPD ha sostanzialmente affermato che un'indagine sulla seconda parte della denuncia sarebbe stata, in linea di principio, di sua competenza, ma che un complesso di considerazioni diverse lo aveva portato a concludere che un'ulteriore indagine su tale questione non sarebbe stata giustificata. Il GEPD ha ricordato che la sua decisione di avviare o proseguire un'indagine presentava alcuni elementi discrezionali che, tuttavia, richiedevano una spiegazione adeguata in ciascun caso particolare in cui la decisione era negativa. Aggiunge che, negli ultimi anni, ha prestato molta attenzione alle modalità di attuazione del regolamento da parte dell'OLAF in vari tipi di indagini. Tale approccio avrebbe probabilmente comportato garanzie più strutturali per una corretta applicazione del regolamento, in linea con le priorità generali del GEPD.

2.6 Nelle sue osservazioni, il denunciante ha sostenuto che il GEPD aveva nuovamente presentato argomentazioni incomprensibili e non aveva fatto riferimento ad alcuna base giuridica per la sua decisione.

2.7 Per quanto riguarda la prima parte della denuncia del denunciante al GEPD, il Mediatore ritiene utile fare riferimento al punto B del memorandum d'intesa tra il denunciante e il GEPD (8), firmato il 30 novembre 2006, che stabilisce che, al fine di evitare inutili duplicazioni delle procedure, "[l]'autorità prevede di avviare un'indagine se l'altra autorità tratta, o ha trattato, quella che è essenzialmente la stessa denuncia, a meno che il denunciante non presenti nuovi elementi di prova significativi in un caso in cui l'altra autorità abbia già concluso la sua indagine". Il Mediatore è naturalmente consapevole del fatto che tale memorandum è stato firmato dopo che il GEPD ha preso la sua decisione sul caso del denunciante. Sottolinea tuttavia che la motivazione alla base della dichiarazione di cui sopra era che sia lui che il GEPD avevano ritenuto che tale dichiarazione sarebbe stata appropriata, sulla base della loro esperienza e al fine di utilizzare al meglio le risorse comunitarie e favorire un approccio coerente agli aspetti giuridici e amministrativi della protezione dei dati. Pertanto, il Mediatore ritiene che, anche prima della firma del memorandum d'intesa, il GEPD avrebbe potuto ragionevolmente ritenere di non aver bisogno di indagare su casi in cui il Mediatore aveva già preso una decisione.

2.8 Nel caso di specie, sembra che la prima questione sollevata dal denunciante presso il GEPD si sovrapponga effettivamente a un aspetto trattato dal Mediatore nella sua indagine sulla denuncia 2485/2004/GG (9). Nella sua presente denuncia al Mediatore, il denunciante non ha contestato questo fatto, ma ha piuttosto sostenuto che il precedente coinvolgimento del Mediatore in questo aspetto del suo caso non poteva sostituire l'attività del GEPD al riguardo. Tuttavia, e tenendo conto della discrezionalità del GEPD nel decidere se e come portare avanti una denuncia, l'argomentazione del GEPD secondo cui sembrava improbabile che il suo intervento avrebbe cambiato o aggiunto qualcosa alle conclusioni del Mediatore sembra plausibile.

2.9 Per quanto riguarda la seconda parte della denuncia del denunciante al GEPD, il Mediatore è lieto di notare che, nella sua risposta alla richiesta di ulteriori informazioni del Mediatore, il GEPD ha chiarito la sua posizione affermando che la questione sarebbe stata in linea di principio di sua competenza, ma che un "complesso di considerazioni diverse" lo aveva portato a concludere che ulteriori indagini non sarebbero state giustificate.

2.10 Tuttavia, il Mediatore non è convinto di tutte le argomentazioni che, secondo il GEPD, appartenevano a questo "complesso di considerazioni diverse". Come sottolineato dal denunciante, alcune di queste considerazioni sono in effetti piuttosto poco chiare. Sebbene il GEPD abbia strutturato le considerazioni in cinque rubriche, il Mediatore è stato in grado di individuare solo due argomenti, vale a dire che 1) la valutazione dei dati raccolti e trasferiti dall'OLAF sarebbe strettamente legata alla valutazione del merito delle indagini condotte dall'OLAF e dalle autorità nazionali nel caso del denunciante, che a sua volta sarebbe stata per lo più al di fuori della competenza del GEPD, e 2) la rettifica e la notifica richieste dal denunciante avrebbero interferito con i procedimenti giudiziari a livello nazionale. Tuttavia, se il Mediatore comprende correttamente il GEPD, anche quest'ultimo ritiene che (3) dovrebbe dare priorità alle notifiche per il controllo preventivo delle operazioni di trattamento dell'OLAF, a norma dell'articolo 27 del regolamento, poiché tali attività di controllo preventivo potevano contribuire al miglioramento strutturale della conformità al regolamento su scala molto più ampia. In tale contesto, il GEPD ha affermato che dovrebbe essere chiaro che la sua decisione di avviare o proseguire un'indagine sulla base dell'articolo 46, lettera a), del regolamento comportava un certo margine di discrezionalità.

2.11 Per quanto riguarda la prima di queste argomentazioni, il Mediatore osserva che nulla indica che una valutazione dei dati in questione, vale a dire le informazioni che il denunciante stava per trasferire a Washington, sarebbe stata collegata a una valutazione del merito delle indagini in corso. Come correttamente sottolineato dal denunciante, non vi è mai stata alcuna indagine sul suo cambio di residenza né da parte dell'OLAF né da parte di alcuna autorità nazionale. Per quanto a conoscenza del Mediatore, le preoccupazioni del denunciante in relazione a una questione puramente fattuale avrebbero potuto essere oggetto di indagine senza una valutazione di altri aspetti del suo conflitto con l'OLAF.

2.12 Per quanto riguarda la seconda argomentazione del GEPD, il Mediatore ritiene difficile capire in che modo le misure concrete richieste dal denunciante avrebbero potuto interferire con i procedimenti giudiziari a livello nazionale. Tuttavia, il Mediatore osserva che, al momento in cui il denunciante si è rivolto al GEPD, i procedimenti avviati a livello nazionale in relazione al merito del caso del denunciante non erano ancora stati conclusi. Dato che la dichiarazione dell'OLAF secondo cui il denunciante si sarebbe trasferito a Washington avrebbe potuto influenzare il modo in cui le autorità nazionali hanno indagato sul caso del denunciante, non si può escludere che il coinvolgimento del GEPD avrebbe avuto ripercussioni su tali indagini. Pertanto, e tenendo conto del parere del GEPD di disporre di un certo margine di discrezionalità nel decidere come trattare le denunce, il Mediatore ritiene che il secondo argomento del GEPD non possa essere respinto a titolo definitivo.

2.13 Per quanto riguarda l'argomentazione del GEPD relativa all'attribuzione di priorità a determinati tipi di indagini rispetto ad altri, il Mediatore ricorda che, come indicato in precedenza, il GEPD ha affermato di disporre di un certo margine di discrezionalità nella gestione delle denunce. Tenendo conto di questo punto di vista, potrebbe essere giustificata la posizione del GEPD secondo cui egli dovrebbe concentrarsi su attività che hanno un impatto strutturale maggiore. Il Mediatore osserva inoltre che, come sottolineato dal GEPD, la decisione di quest'ultimo di non proseguire ulteriormente la sua indagine sul caso del denunciante non ha influito sulle possibilità di quest'ultimo di sollevare le sue preoccupazioni in altri contesti. Il GEPD ha sostenuto che il denunciante avrebbe potuto esprimere il suo parere sulla questione "nell'ambito delle procedure appropriate altrove". Sembra probabile che, con questa dichiarazione, il GEPD alludesse al caso che il denunciante aveva presentato dinanzi al Tribunale di primo grado (10) e, forse, al suo diritto di presentare una denuncia al Mediatore.

2.14 Il Mediatore riconosce che, alla luce dell'articolo 46, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 45/2001, il GEPD dispone effettivamente di un certo margine di discrezionalità per quanto riguarda le denunce sulle quali dovrebbe indagare e condurre indagini. Il Mediatore osserva inoltre che il denunciante ritiene giustamente che il GEPD debba spiegare i motivi per cui, in un caso particolare, non ritiene giustificato avviare o proseguire un'indagine su una denuncia. Come concluso ai precedenti punti 2.12 e 2.13, la motivazione della decisione del GEPD del 1o dicembre 2005 è stata presentata in modo più chiaro nel quadro della presente indagine e sembra ragionevole. In tali circostanze, il Mediatore ritiene che ulteriori indagini da parte sua su questo aspetto della denuncia non sarebbero giustificate.

2.15 Tuttavia, il Mediatore ritiene anche che sarebbe opportuno e in effetti molto utile per i potenziali futuri denuncianti che il GEPD annunciasse in un documento di politica generale quali sono i criteri generali o gli orientamenti che intende applicare nell'esercizio della sua discrezionalità in relazione all'audizione e all'indagine delle denunce che gli vengono presentate. Il Mediatore farà pertanto un'ulteriore osservazione al riguardo.

3 Presunta omissione di trattare il merito di una lettera

3.1 Per quanto riguarda l'affermazione del denunciante secondo cui il GEPD non avrebbe trattato la sostanza di una lettera inviata il 21 dicembre 2005, il GEPD ha sostenuto che la sostanza di tale lettera era stata trattata a lungo in una risposta inviata il 16 maggio 2006.

3.2 Il denunciante non ha formulato alcuna osservazione al riguardo.

3.3 Il Mediatore osserva che la lettera del GEPD del 16 maggio 2006, di cui ha ricevuto copia, sembra effettivamente trattare le questioni sollevate dal denunciante nella sua lettera. Pertanto, e dato che il denunciante non ha contestato le osservazioni del GEPD, il Mediatore ritiene che non sia necessario che egli prosegua ulteriormente le sue indagini su questo aspetto della denuncia.

4 Asserita mancata risposta

4.1 Per quanto riguarda la presunta mancata risposta del GEPD a un messaggio di posta elettronica inviato l'8 marzo 2006, il GEPD ha riconosciuto che era vero che la risposta a tale messaggio di posta elettronica aveva richiesto più tempo di quanto sarebbe stato opportuno, poiché era stata trattata solo nella sua lettera del 16 maggio 2006. Tuttavia, il GEPD ha sottolineato che, in tale lettera, si era scusato per il ritardo. Egli aveva inoltre affermato che il ritardo non aveva inciso sulla sostanza della sua reazione alle obiezioni del denunciante.

4.2 Il denunciante non ha formulato alcuna osservazione in merito a questo aspetto della sua denuncia.

4.3 Il Mediatore osserva che il GEPD ha riconosciuto che la sua risposta era stata ritardata. Accoglie con favore il fatto che il GEPD si sia scusato con il denunciante per questo ritardo. Alla luce di tali circostanze, e dato che il denunciante non ha formulato osservazioni sulla questione, il Mediatore ritiene di non dover indagare ulteriormente sulla questione.

5 Procedura asseritamente non trasparente

5.1 Per quanto riguarda la presunta mancanza di trasparenza nella procedura del GEPD, quest'ultimo ha spiegato che una copia della sua decisione nel caso del denunciante era stata inviata al direttore generale dell'OLAF, al responsabile della protezione dei dati dell'OLAF e al Mediatore per informazione. Il GEPD ha dichiarato che non vi era stata altra corrispondenza con altri organi nel caso di specie, dato che la sua decisione si era basata su una valutazione preliminare dei fatti disponibili e del merito del caso e che aveva concluso che non vi sarebbero state ulteriori azioni.

5.2 Il denunciante non ha formulato alcuna osservazione in relazione a questo aspetto del caso.

5.3 Il Mediatore osserva che il GEPD ha fornito chiarimenti sulla procedura che ha portato all'adozione della sua decisione nel caso del denunciante e sulla corrispondenza da lui condotta nel suo contesto. Le spiegazioni fornite dal GEPD sembrano plausibili e non sono state contestate dal denunciante. Il Mediatore conclude pertanto che ulteriori indagini su questo aspetto della denuncia non sarebbero giustificate.

6 Le affermazioni del denunciante

6.1 Il denunciante ha sostenuto che il GEPD dovrebbe trattare debitamente il suo reclamo e l'ulteriore corrispondenza e che dovrebbe agire sulla base delle norme applicabili.

6.2 Alla luce della conclusione del Mediatore secondo cui il denunciante non ha dimostrato la sua affermazione secondo cui il GEPD non ha trattato correttamente la sua denuncia, le sue affermazioni non possono essere accolte.

7 Conclusione

Sulla base delle indagini del Mediatore su questa denuncia, ulteriori indagini sulle accuse e sulle affermazioni del denunciante non sarebbero giustificate. Il Mediatore archivia pertanto il caso.

Anche il GEPD sarà informato di tale decisione.

ULTERIORI OSSERVAZIONI

Pur riconoscendo che, alla luce dell'articolo 46, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 45/2001, il GEPD dispone effettivamente di un certo margine di discrezionalità per quanto riguarda le denunce sulle quali dovrebbe indagare e condurre indagini, il Mediatore ritiene che sarebbe opportuno e in effetti molto utile per i potenziali futuri denuncianti se il GEPD annunciasse, in un documento di politica generale, quali sono i criteri o gli orientamenti che intende applicare nell'esercizio del suo potere discrezionale nell'avvio di indagini e nell'esame delle denunce presentategli. Il Mediatore sarebbe lieto se il GEPD potesse informarlo del seguito che intende dare a questa ulteriore osservazione.

Cordiali saluti,

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) La decisione del Mediatore su tale caso è disponibile sul suo sito web (http://www.ombudsman.europa.eu/decision/en/021840.htm).

(2) La relazione speciale del Mediatore in questo caso è disponibile sul suo sito web (http://www.ombudsman.europa.eu/special/pdf/en/042485.pdf).

(3) GU 2001, L 8, pag. 1.

(4) Parere del 23 giugno 2006 su una notifica di controllo preventivo delle indagini interne dell'OLAF (fascicolo 2005-418).

(5) Cfr. nota 1.

(6) Cfr. nota 2.

(7) Cfr. nota 3.

(8) GU 2007, C 27, pag. 21.

(9) Cfr. nota 2, in particolare il paragrafo 1.9 della relazione speciale del Mediatore in quel caso.

(10) Causa T-193/04, Tillack/Commissione, Racc. 2006, pag. II-3995.

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