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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 655/2006/(SAB)ID contro il Parlamento europeo
Decisione
Caso 655/2006/(SAB)ID - Aperto(a) il Venerdì | 28 aprile 2006 - Decisione del Lunedì | 14 luglio 2008
Strasburgo, 14 luglio 2008
Egregio signor X,
Il 1° marzo 2006 Lei ha presentato al Mediatore europeo una denuncia contro il Parlamento europeo in merito al rifiuto di quest'ultimo di accogliere la Sua domanda di accesso all'elenco di tutti gli associati/membri del Fondo di vitalizio integrativo dei deputati al Parlamento europeo ("deputati").
Il 28 marzo 2006 ho avviato un'indagine sulla Sua denuncia e il 6 luglio 2006 ho ricevuto il parere del Parlamento al riguardo. Con lettera del 30 agosto 2006 Lei ha formulato osservazioni in merito al presente parere.
Il 18 dicembre 2006 ho presentato una proposta di soluzione amichevole nel caso di specie. Il 7 maggio 2007 ho ricevuto la risposta del Parlamento alla mia proposta. Con messaggio di posta elettronica del 25 maggio 2007 Lei ha formulato osservazioni in merito a tale risposta.
Il 19 luglio 2007 ho deciso di consultare il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) in merito alla questione. Con lettera del 10 settembre 2007, il GEPD ha espresso il suo parere sul caso. L'ho trasmesso al Parlamento, il quale ha dichiarato che si sarebbe astenuto dal formulare osservazioni su questo parere. In seguito, mi ha informato che non desiderava commentare questa dichiarazione del Parlamento.
Vi scrivo per informarvi dell'esito delle mie indagini sul vostro caso.
IL RECLAMO
ContestoIl 25 novembre 2005 il denunciante ha chiesto "tutti i documenti relativi al fondo pensione complementare per i membri del Parlamento europeo, in particolare (...) i nomi di tutti gli associati/membri (...)".
Il 21 dicembre 2005 il Segretario generale del Parlamento ha risposto alla summenzionata richiesta del denunciante e lo ha informato che il fondo pensioni era un soggetto giuridico costituito conformemente al diritto lussemburghese. Ha inoltre informato il denunciante che l'articolo 10, paragrafo 1, della legge lussemburghese sulle associazioni e fondazioni senza scopo di lucro recita: "Entro un mese dalla pubblicazione dell'atto costitutivo è depositato presso l'ufficio del cancelliere del tribunale civile presso il quale ha sede l'associazione un elenco in ordine alfabetico dei cognomi, dei nomi, degli indirizzi e delle nazionalità dei membri dell'associazione. Esso è aggiornato ogni anno per indicare, in ordine alfabetico, le eventuali modifiche intervenute nella composizione. Può essere consultato gratuitamente da chiunque." Il denunciante è stato invitato ad accedere all'elenco dei soci/membri del Fondo conformemente al diritto lussemburghese.
Il 9 gennaio 2006 il denunciante ha impugnato la suddetta decisione presentando una domanda di conferma nella quale chiedeva nuovamente, tra l'altro, l'elenco dei membri del fondo pensione.
L'Ufficio di presidenza del Parlamento ha adottato una decisione sulla domanda di conferma il 1° febbraio 2006. Il 2 febbraio 2006 il vicepresidente del Parlamento responsabile per le questioni relative all'accesso ai documenti ha informato il denunciante della decisione dell'Ufficio di presidenza di rifiutare l'accesso ai nomi di tutti gli associati/membri del fondo pensioni, sulla base di quanto segue: "I nomi richiesti sono dati personali di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 45/2001. Il beneficio derivante dall'adesione al Fondo di vitalizio integrativo non è automatico, ma dipende da un atto volontario dei deputati interessati per diventare membri del regime. A tale riguardo non può essere considerato parte del loro mandato e per questo motivo la partecipazione al programma riguarda la vita privata di un deputato. L'accesso a tali dati è pertanto escluso dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1049/2001."
La denuncia al MediatoreIl 1o marzo 2006 il denunciante ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contestando la decisione summenzionata. Sostiene che l'Ufficio di presidenza, nella sua decisione del 1° febbraio 2006, ha erroneamente negato l'accesso all'elenco dei nominativi di tutti gli associati/membri del fondo pensioni dei deputati al Parlamento europeo. A sostegno della sua affermazione, il denunciante ha presentato le seguenti argomentazioni:
(1) Le informazioni richieste erano già pubbliche ai sensi del diritto lussemburghese.
(2) Il fondo pensioni e il suo funzionamento facevano parte dell'organizzazione interna del Parlamento. La base giuridica delle indennità da versare ai deputati al Parlamento europeo rientrava nell'autonomia normativa del Parlamento, che ha il diritto di adottare qualsiasi misura necessaria per la sua organizzazione interna.
(3) I deputati devono essere consapevoli del fatto che i loro dati personali possono essere di interesse pubblico. Il fondo pensione non era un fondo privato, ma è stato istituito dal Parlamento. Il Fondo è stato in gran parte finanziato con fondi pubblici. In passato, il Parlamento ha compensato le carenze del regime pensionistico. I membri del Fondo potrebbero utilizzare il loro mandato di deputati al Parlamento europeo per influenzare il futuro e il finanziamento del Fondo. La responsabilità del Fondo spetta al Parlamento e pertanto dovrebbe applicarsi la trasparenza alla quale il Parlamento si è impegnato.
(4) Il Parlamento è responsabile del fondo pensioni. L'Ufficio di presidenza è stato "l'arbitro finale del regime". Il denunciante ha inoltre fatto riferimento al parere del Servizio giuridico del Parlamento (SJ-602/04), secondo cui il Parlamento era responsabile delle pensioni promesse. Due terzi dei contributi sono stati versati direttamente dal Parlamento. I contributi dei membri al Fondo sono stati detratti dall'indennità per spese generali.
(5) Secondo la Corte di giustizia, le eccezioni al diritto fondamentale di accesso ai documenti devono essere interpretate e applicate in modo restrittivo. Il denunciante non riteneva che il semplice atto di divulgare i nomi dei membri incidesse sulla loro vita privata. Inoltre, l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (1) ("regolamento 45/2001") consentiva la divulgazione se ciò era necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, come l'interesse alla responsabilità e alla trasparenza.
(6) L'Ufficio di presidenza ignora il parere del vicepresidente responsabile per le questioni relative all'accesso ai documenti. Quest'ultimo ha consigliato all'Ufficio di presidenza di concedere l'accesso all'elenco contenente i nomi di tutti gli associati/membri del fondo pensioni. L'Ufficio di presidenza ha inoltre ignorato il parere del Servizio giuridico del Parlamento.
Il denunciante ha chiesto di poter accedere all'elenco dei nominativi di tutti i soci/membri del fondo pensione.
Il 28 aprile 2006 il Mediatore ha avviato un'indagine sull'asserzione e la richiesta di cui sopra da parte del denunciante.
L'INCHIESTA
Parere del ParlamentoNel suo parere, il Parlamento ha formulato le seguenti osservazioni in merito alle affermazioni e alle argomentazioni del denunciante:
(1) Occorre distinguere tra il regime di vitalizio integrativo ("il regime pensionistico") e il fondo pensione a.s.b.l., che è un'associazione senza scopo di lucro di diritto lussemburghese e nella quale sono investiti i contributi. I membri che aderiscono al regime pensionistico non aderiscono necessariamente anche al fondo pensioni a.s.b.l. Di conseguenza, l'elenco dei membri del regime pensionistico non coincide con l'elenco dei membri del fondo pensione. Nella domanda iniziale del denunciante, il Parlamento ha inteso che egli aveva chiesto l'elenco dei membri del fondo pensioni a.s.b.l., che è un documento pubblico ai sensi del diritto lussemburghese. Nella sua domanda di conferma, ha chiarito di aver chiesto l'elenco completo dei membri del regime pensionistico, che è molto più lungo. Questo elenco non era un documento pubblico.
(2) Il fondo pensioni era stato istituito in previsione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo e in considerazione del fatto che alcuni deputati al Parlamento europeo non avrebbero avuto accesso a pensioni equivalenti a quelle cui avrebbero avuto diritto nei rispettivi parlamenti nazionali. In seguito all'adozione dello statuto dei deputati da parte del Parlamento il 28 settembre 2005, è stata creata una base giuridica per il fondo pensioni e il suo futuro dopo il primo giorno della legislatura successiva alle elezioni del 2009. In attesa dell'entrata in vigore dello statuto dei deputati e in seguito alle elezioni del 2009 (quindi per un periodo transitorio), le norme che disciplinano il regime pensionistico troverebbero effettivamente la loro base giuridica nell'autonomia normativa del Parlamento derivante dall'articolo 199 del trattato CE (2).
(3) Il Parlamento e il fondo pensione a.s.b.l. condividono alcune responsabilità. Il fondo pensione a.s.b.l. gestisce il patrimonio ed è amministrato da un consiglio di dieci membri. l'amministrazione del Parlamento applica le norme sotto la supervisione dei Questori; riceve le domande di adesione al regime pensionistico; calcola i contributi che i deputati e il Parlamento devono versare; compila i file; stabilisce i diritti; calcola le pensioni; e garantisce che sia intrapresa un'azione di follow-up. L'amministrazione del Parlamento non ha partecipato alla gestione del patrimonio del Fondo. La questione era interamente di competenza del fondo pensioni a.s.b.l.
(4) Il Parlamento non ha alcun controllo diretto sulle attività del Fondo. L'articolo 199 del trattato CE conferisce al Parlamento il diritto di adottare tutte le misure necessarie per la sua organizzazione interna. L'articolo 22 del regolamento del Parlamento conferisce tale competenza all'Ufficio di presidenza.
(5) Una richiesta di accesso a documenti contenenti dati personali deve essere analizzata applicando la legislazione comunitaria in materia di protezione dei dati, in particolare l'articolo 286 del trattato CE, il regolamento (CE) n. 45/2001 e l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo. È necessario trovare un equilibrio tra gli interessi contrastanti del pubblico ad avere accesso ai documenti e l'interesse degli interessati a proteggere la loro vita privata. Questo approccio è stato riconosciuto dal Garante europeo della protezione dei dati nel suo documento di riferimento n. 1 ("Public asses to documents and data protection", luglio 2005).
(6) A norma dell'articolo 15 della regolamentazione del Parlamento europeo che disciplina l'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo (decisione dell'Ufficio di presidenza del 28 novembre 2001, modificata il 26 settembre 2005), "[l]a risposta a una domanda di conferma è di competenza dell'Ufficio di presidenza del Parlamento. Il vicepresidente responsabile della trasparenza decide in merito alla domanda di conferma a nome dell'Ufficio di presidenza e sotto la sua autorità... Qualora lo ritenga necessario ed entro i termini [...] stabiliti, il vicepresidente può deferire il suo progetto di decisione all'Ufficio di presidenza, in particolare se la risposta potrebbe riguardare questioni di principio relative alla politica di trasparenza del Parlamento europeo. Nella sua risposta al richiedente, il vicepresidente è vincolato dalla decisione dell'Ufficio di presidenza."A norma del presente articolo e considerando che la domanda di conferma del denunciante riguardava questioni di principio, il vicepresidente competente ha sottoposto la questione all'Ufficio di presidenza nella riunione del 1o febbraio 2006. L'Ufficio di presidenza procede a uno scambio di opinioni sull'argomento e ascolta il giureconsulto, il cui parere giuridico, tuttavia, non è vincolante. L'Ufficio di presidenza, tenendo conto del fatto che il beneficio derivante dall'adesione al regime pensionistico non era automatico, ma dipendeva da un atto volontario dei deputati interessati, ha ritenuto che tale regime non rientrasse nel mandato dei deputati, ma riguardasse la loro vita privata, principalmente per quanto riguarda il periodo successivo alla scadenza del loro mandato. Inoltre, ha ritenuto che la divulgazione dell'elenco dei membri del regime lederebbe l'interesse legittimo degli interessati e che il danno agli interessi della vita privata dei membri prevale sull'interesse pubblico alla divulgazione.
L'Ufficio di presidenza non ha ravvisato alcun motivo per modificare la sua decisione del 1° febbraio 2006. Analogamente, il Parlamento non ha accettato di divulgare l'elenco dei membri che partecipano al regime pensionistico, in quanto riteneva che l'accesso a tali dati fosse escluso dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 1049/2001.
Osservazioni del denuncianteNelle sue osservazioni, il denunciante ha formulato le seguenti osservazioni:
Secondo il Parlamento, il regime pensionistico è stato istituito perché alcuni deputati al Parlamento europeo non avrebbero altrimenti accesso a pensioni equivalenti a quelle cui avrebbero avuto diritto nei rispettivi parlamenti nazionali. Da ciò si potrebbe concludere che un deputato al Parlamento europeo aveva diritto a tale pensione volontaria a titolo pubblico. Un deputato al Parlamento europeo può diventare membro del regime solo in virtù della sua qualità di parlamentare.
Dai documenti forniti dal Parlamento emerge chiaramente che in passato il Parlamento ha colmato le carenze del regime pensionistico. Il fondo pensione a.s.b.l. gestisce gli attivi, ma il consiglio di amministrazione non ha il potere di modificare le regole del regime. Il Servizio giuridico del Parlamento ha pertanto ritenuto che il Parlamento fosse responsabile delle pensioni promesse. I membri del fondo pensione possono utilizzare la loro capacità pubblica per influenzare il futuro e il finanziamento del fondo. Il Parlamento utilizza fondi pubblici per compensare le carenze del regime pensionistico.
I deputati al Parlamento europeo lavorano a titolo pubblico e hanno il diritto di partecipare al regime pensionistico in virtù di tale capacità pubblica. Si potrebbe concludere che il regime fa parte del mandato dei deputati al Parlamento europeo ed è pertanto distinto da un fondo privato. In questo caso, l'accesso del pubblico ai documenti non incide sulla vita privata delle persone interessate perché, come osserva il Garante europeo della protezione dei dati, "[i] dipendenti di una pubblica amministrazione devono essere consapevoli del fatto che, per diversi motivi, i loro dati personali possono essere di interesse pubblico in misura diversa dalla situazione in cui lavorerebbe nel settore privato. Due di questi interessi sono la responsabilità e la trasparenza".
Gli sforzi del Mediatore per giungere a una soluzione amichevoleDopo un attento esame del parere e delle osservazioni, il Mediatore non era convinto che il Parlamento avesse risposto adeguatamente alle accuse e alle affermazioni del denunciante.
La proposta di una soluzione amichevole e la sua logicaL'articolo 3, paragrafo 5, dello statuto del Mediatore ordina al Mediatore di cercare, per quanto possibile, una soluzione con l'istituzione interessata per eliminare il caso di cattiva amministrazione e soddisfare il denunciante.
Il Mediatore ha pertanto presentato al Parlamento la seguente proposta di soluzione amichevole:
il Parlamento potrebbe prendere in considerazione i) il riesame della sua decisione di non accettare la richiesta del denunciante di accedere all'elenco dei nomi di tutti i membri del fondo pensione e/o del regime di vitalizio integrativo; e ii) accogliere tale richiesta, a meno che non invochi validi e adeguati motivi per non farlo.
La proposta si basava sulle seguenti considerazioni:
Secondo una giurisprudenza costante del giudice comunitario, le eccezioni all'accesso del pubblico ai documenti (3) devono essere interpretate e applicate restrittivamente in modo da non vanificare l'applicazione del principio generale di accesso sancito dal regolamento (CE) n. 1049/2001 (4). Nel caso di una domanda di accesso a documenti, qualora l'istituzione in questione neghi tale accesso, essa deve dimostrare che il documento cui si chiede l'accesso rientra effettivamente nelle eccezioni elencate nel regolamento 1049/2001 (5). A tale riguardo, la motivazione prescritta dall'articolo 253 del trattato CE deve far apparire in modo chiaro e adeguato la motivazione del rifiuto, in modo da consentire agli interessati di valutare la fondatezza della motivazione della decisione e, in caso di denuncia al mediatore, di esercitare il proprio controllo (6). L’istituzione che ha rifiutato l’accesso a un documento è quindi tenuta a fornire una motivazione che consenta di comprendere e verificare, da un lato, se il documento richiesto rientri effettivamente nell’ambito di applicazione dell’eccezione invocata e, dall’altro, se la necessità di tutela relativa a tale eccezione sia reale (7). Come sottolineato dal Tribunale, il semplice fatto che un documento riguardi un interesse tutelato da un’eccezione non può giustificare l’applicazione di tale eccezione, il che presuppone che il rischio di pregiudizio di un interesse tutelato sia ragionevolmente prevedibile (8).
L'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione stabilisce che "[l]e istituzioni rifiutano l'accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela della vita privata e dell'integrità dell'individuo, in particolare in conformità della legislazione comunitaria in materia di protezione dei dati personali." L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 45/2001 stabilisce che "[i]n conformità del presente regolamento, le istituzioni (...) tutelano i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il loro diritto alla vita privata con riguardo al trattamento dei dati personali (...)." L'articolo 2 ("Definizioni") del presente regolamento definisce il significato, ai fini del regolamento, di determinati termini, quali "dati personali" e "trattamento dei dati personali". La sezione 2 del capo II dello stesso regolamento (articoli da 5 a 9) stabilisce i "Criteri per rendere legittimo il trattamento dei dati".
Come indicato nella lettera del Parlamento del 2 febbraio 2006 al denunciante, l'Ufficio di presidenza ha respinto la domanda di conferma del denunciante sulla base dei seguenti elementi: "I nomi richiesti sono dati personali di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 45/2001. Il beneficio derivante dall'adesione al Fondo di vitalizio integrativo non è automatico, ma dipende da un atto volontario dei deputati interessati per diventare membri del regime. A tale riguardo non può essere considerato parte del loro mandato e per questo motivo la partecipazione al programma riguarda la vita privata di un deputato. L'accesso a tali dati è pertanto escluso dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1049/2001." Il parere del Parlamento sulla presente denuncia afferma inoltre, a sostegno del rigetto della domanda di conferma del denunciante, che "[] una richiesta di accesso a documenti contenenti dati personali deve essere analizzata applicando la legislazione comunitaria in materia di protezione dei dati, in particolare l'articolo 286 CE, il regolamento (CE) n. 45/2001 e l'articolo 8 della Convenzione dei diritti dell'uomo. È necessario trovare un equilibrio tra gli interessi contrastanti dell'interessato nella protezione della sua vita privata. (...) L'Ufficio di presidenza, tenendo conto del fatto che il beneficio derivante dall'adesione al regime pensionistico non è automatico, ma dipende da un atto volontario dei deputati interessati, ha ritenuto che non facesse parte del loro mandato, ma riguardasse la vita privata di un deputato, principalmente il periodo successivo alla scadenza del mandato. Inoltre, ha ritenuto che la divulgazione dell'elenco dei membri del regime lederebbe l'interesse legittimo degli interessati e che il pregiudizio agli interessi della vita privata dei membri prevale sull'interesse pubblico alla divulgazione."
Per quanto riguarda il riferimento del Parlamento al regolamento (CE) n. 45/2001 (relativo alla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché alla libera circolazione di tali dati), il Parlamento si è limitato a fare un riferimento generale all'articolo 2 di tale regolamento, che contiene solo "definizioni". Più specificamente, detto articolo definisce il significato, ai fini del regolamento, di alcuni termini, quali "dati personali"e "trattamento di dati personali". Il Parlamento non ha fatto riferimento ad alcuna disposizione del regolamento (CE) n. 45/2001 relativa ai criteri di liceità del trattamento dei dati personali (articoli 5 e successivi di tale regolamento) e non ha spiegato se e come applicasse tali disposizioni in relazione alla domanda di conferma del denunciante.
Il Parlamento fa inoltre riferimento alla necessità di applicare l'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (9) ("la Convenzione") nei casi di accesso ai dati personali. Analogamente, il Parlamento ha rilevato la necessità di trovare un giusto equilibrio tra l'interesse del pubblico ad avere accesso ai documenti (e alle informazioni in essi contenute), da un lato, e l'interesse degli interessati a proteggere la loro vita privata, dall'altro. Tuttavia, il Parlamento non ha spiegato in che modo ha applicato l'articolo 8 della Convenzione nel caso di specie e come ha effettuato un corretto bilanciamento degli interessi summenzionati.
Sembra che, in primo luogo, il Parlamento abbia esaminato la portata dell'applicabilità dell'articolo 8 della Convenzione (vale a dire, se la divulgazione del documento o dei documenti richiesti e delle informazioni in esso contenute costituisse un'ingerenza negli interessi protetti della vita privata), sulla base delle seguenti considerazioni: "Il beneficio derivante dall'adesione al Fondo di vitalizio integrativo non è automatico, ma dipende da un atto volontario dei deputati interessati per diventare membri del regime. A questo proposito non può essere considerato parte del loro mandato e per questo motivo la partecipazione al programma riguarda la vita privata di un membro." In tale contesto, va osservato che la Corte europea dei diritti dell'uomo ("la Corte") si è basata su vari criteri o considerazioni nel definire la portata della protezione della vita privata e nell'esaminare se vi sia stata un'ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Convenzione. La conclusione del Parlamento secondo cui "la partecipazione al programma riguarda la vita privata" dei deputati al Parlamento europeo si basa su determinati criteri e considerazioni quali il fatto che "il beneficio dell ' adesione (...) non è automatico, ma dipende da un atto volontario dei deputati al Parlamento europeo " e che l 'adesione "non fa parte (…) del loro mandato" e si riferisce "principalmente al periodo successivo alla scadenza del mandato"(10). Tuttavia, il Parlamento non ha spiegato la pertinenza di tali considerazioni, soprattutto alla luce della pertinente giurisprudenza della Corte. Inoltre, per quanto riguarda la summenzionata ponderazione degli interessi, che sembra fare riferimento all'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, della Convenzione, il Parlamento si è limitato a indicare, per la prima volta nel suo parere, la sua conclusione secondo cui " il pregiudizio arrecato agli interessi dei membri in materia di vita privata prevale sull'interesse pubblico alla divulgazione", senza fornire alcuna spiegazione del modo in cui è giunto a tale conclusione, in particolare alla luce della pertinente giurisprudenza della Corte.
In relazione a ciò, va osservato che, quando la Corte esamina se la divulgazione di informazioni riguardanti una persona costituisca un'ingerenza illecita nel suo diritto al rispetto della sua vita privata, essa tiene conto, in particolare, a) del fatto che la persona interessata nutra una "legittima" o "ragionevole aspettativa" di riservatezza riguardo a tali informazioni (11) (in considerazione, in particolare, del fatto che le informazioni possono essere o sono state registrate e comunicate in modo pubblico (12)); b) se le informazioni, sebbene inizialmente riservate ai sensi della legge, sono già state "ampiamente diffuse"(13); c) se le informazioni in questione riguardano "figure pubbliche" e "questioni pubbliche" (o questioni relative a un "dibattito di interesse generale")(14); e d) se è di natura "sensibile" (o "molto personale o intima")(15). Inoltre, il punto 9 della risoluzione 1165 (1998) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sul diritto alla vita privata (16) prevede che "alcuni fatti relativi alla vita privata di personaggi pubblici, in particolare politici, possono effettivamente essere di interesse per i cittadini, e può quindi essere legittimo per i lettori, che sono anche elettori, essere informati di tali fatti ".
Tuttavia, alla luce dei motivi addotti dal Parlamento a sostegno della sua decisione impugnata, sembra che il Parlamento non abbia tenuto debitamente conto degli elementi di cui sopra quando ha adottato tale decisione e ne ha stabilito i motivi. Tenuto conto del contenuto del parere del Parlamento, tale inadempienza non è stata sanata nel contesto della presente inchiesta. Correlativamente, alcune delle argomentazioni avanzate dal denunciante nella sua denuncia, in particolare le argomentazioni di cui al punto 1), secondo cui le informazioni richieste erano già state pubblicate ai sensi del diritto lussemburghese; punto 2) che il fondo pensione e le sue modalità di funzionamento fanno parte dell'organizzazione interna del Parlamento; e il punto 3, relativo all'equilibrio tra il diritto dei deputati al Parlamento europeo alla vita privata e l'interesse pubblico, sembrano essere pertinenti ai criteri di cui sopra applicati dalla Corte.
Date le circostanze di cui sopra, la conclusione provvisoria del Mediatore è stata che il rifiuto di accogliere la richiesta del denunciante di accedere all'elenco dei nomi di tutti i soci/membri del fondo pensione e/o del regime pensionistico complementare (17) per i deputati al Parlamento europeo non sembrava adeguatamente motivato e che questo poteva essere un caso di cattiva amministrazione.
Risposta del ParlamentoIl 3 maggio 2007 il PE ha confermato la sua posizione secondo cui non poteva dare accesso all'elenco dei nominativi di tutti i membri del regime di vitalizio integrativo dei deputati al Parlamento europeo. A sostegno di tale posizione, ha fatto riferimento all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1049/2001 e ha formulato le seguenti osservazioni:
- Il fatto che un deputato benefici del regime di vitalizio integrativo volontario costituisce un dato personale e, pertanto, costituisce una questione di tutela della vita privata tutelata ai sensi dell’articolo 8 della CEDU. In effetti, l'adesione a questo regime non è automatica, ma dipende da un atto volontario dei deputati al Parlamento europeo che comporta un contributo finanziario personale e si riferisce al periodo successivo alla scadenza del mandato. Pertanto, la questione riguarda una questione di vita privata, piuttosto che pubblica.
- Nella causa C-465/00 Rechnungshof, la Corte di giustizia ha deciso che il termine "vita privata" non dovrebbe essere interpretato restrittivamente e che non esiste alcun principio che giustifichi l'esclusione delle attività di natura professionale o imprenditoriale dalla nozione di "vita privata".
- Il fatto che gli interessati (deputati) siano rappresentanti eletti non li esclude dalla tutela del regolamento (CE) n. 45/2001. I deputati al Parlamento europeo possono ragionevolmente aspettarsi che i loro affari finanziari siano trattati con un certo grado di discrezionalità (18).
- I nomi inclusi nell'elenco richiesto costituiscono dati personali di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 45/2001. L’inserimento di un nome nell’elenco, oltre a consentire l’accesso a tale elenco, costituisce un trattamento di dati personali ai sensi dell’articolo 2, lettera b), di tale regolamento. Quando l'elenco è stato redatto, non era previsto che sarebbe stato reso pubblico. I deputati al Parlamento europeo non sono mai stati informati del fatto che la loro adesione al programma potrebbe essere rivelata al pubblico. Rilasciare queste informazioni ora ne dedurrebbe l'uso per scopi diversi da quelli per i quali i dati erano stati raccolti. Il consenso degli interessati può costituire la base per un trattamento lecito ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001. Tuttavia, il consiglio di amministrazione del fondo pensione e l'Ufficio di presidenza del PE non hanno dato il loro consenso a divulgare i nomi dei membri. Ai sensi dell ' articolo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 45/2001, i dati personali possono essere trattati se " il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento." L ' obbligo giuridico del PE di rispettare il principio di trasparenza e l ' interesse pubblico nel controllare l ' utilizzo dei fondi pubblici non era un motivo sufficiente per divulgare il documento in questione. Il corretto utilizzo dei fondi pubblici è stato garantito dai controlli interni ed esterni pertinenti, quali la commissione per il controllo dei bilanci e la Corte dei conti.
Il denunciante ha formulato le seguenti osservazioni:
Nella sua relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'UE per il 2005, la commissione per il controllo dei bilanci ha insistito sul fatto che, poiché il fondo è finanziato principalmente da sovvenzioni pubbliche (...), i nomi dei membri del Fondo di vitalizio volontario [dovrebbero] essere resi pubblici. Lo schema conta 475 membri.
Nella causa T-465/00 Rechnungshof, la Corte di giustizia ha inoltre affermato che "in una società democratica, i contribuenti e l'opinione pubblica hanno generalmente il diritto di essere tenuti informati sull'uso delle entrate pubbliche ...". Ha inoltre chiesto se tale obiettivo "non avrebbe potuto essere raggiunto in modo altrettanto efficiente trasmettendo le informazioni relative ai nomi ai soli organismi di controllo". Questo era esattamente ciò che il denunciante aveva chiesto. Egli non era interessato né agli importi cui i deputati avevano diritto né a quanto essi contribuivano.
Sebbene i pareri del responsabile della protezione dei dati del PE e del Servizio giuridico (19) fossero riservati, dalla nota del Segretario generale all'Ufficio di presidenza risultava chiaramente che entrambi consigliavano di concedere l'accesso.(20) Il parere del Servizio giuridico confermava che l'eccezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1049/2001 non si applicava all'elenco dei nomi in quanto tali dati non riguardavano la vita privata.
Consultazione del Garante europeo della protezione dei datiTenendo conto della risposta del Parlamento alla sua proposta di soluzione amichevole, il Mediatore ha deciso di consultare il GEPD, conformemente alle lettere C e D del memorandum d'intesa firmato dal GEPD e dal Mediatore il 30 novembre 2006. Invita pertanto il GEPD a esprimere il suo parere sul seguente quesito:
Se il rifiuto del Parlamento europeo di fornire l'accesso all'elenco dei nominativi dei membri del regime di vitalizio integrativo sulla base dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l'articolo 2, lettere a) e b), e con l'articolo 5, lettera b), del regolamento n. 45/2001, sia fondato su motivi validi e adeguati.
Risposta del GEPDNella sua risposta, il GEPD ha ricordato che, nel suo documento di riferimento del luglio 2005 (21), aveva ampiamente discusso delle situazioni in cui un'istituzione prende una decisione su una richiesta di accesso del pubblico a documenti contenenti dati personali. In tali situazioni, l'istituzione deve tenere conto della natura fondamentale sia del diritto di accesso del pubblico che del diritto alla protezione dei dati. Ciò si traduce in un approccio equilibrato, che è stato elaborato nel documento di riferimento.
Alla luce di tale contesto, il GEPD ha ritenuto che il Parlamento non abbia adottato pienamente questo approccio equilibrato, poiché ha discusso la questione principalmente dal punto di vista dell'interessato, ma non ha bilanciato tale prospettiva con il diritto del pubblico di avere accesso al documento o ai documenti in questione. L'elenco richiesto era costituito da dati personali. Inoltre, era in gioco la vita privata degli interessati, in quanto l'adesione al regime era la conseguenza di un atto volontario del deputato, relativo alla sua situazione finanziaria personale. A tale riguardo, la divulgazione inciderebbe in modo sostanziale sull'interessato, in quanto dall'elenco sono emerse informazioni relative a tale situazione finanziaria personale.
Tuttavia, questi elementi devono essere bilanciati, alla luce del principio di proporzionalità, con il principio del diritto del pubblico di conoscere. A tale riguardo, il GEPD ha formulato le seguenti osservazioni.
- Sebbene i deputati al Parlamento europeo non siano stati informati della possibilità di divulgazione al momento della raccolta dei dati, non vi è alcuna indicazione che siano stati esplicitamente informati del fatto che tali dati non sarebbero stati divulgati.
- I dati riguardavano il mandato degli interessati in qualità di deputati al Parlamento europeo, dal momento che l'adesione al regime pensionistico era una conseguenza (anche se non automatica) dell'essere un deputato al Parlamento europeo.
- I deputati hanno una funzione pubblica e politica. Sebbene questa capacità non li esoneri dalla tutela della loro vita privata, in una società trasparente e democratica la considerazione fondamentale deve essere che il pubblico ha il diritto di essere informato sul loro comportamento, anche su comportamenti che non fanno parte dell'esercizio del loro mandato. I deputati devono essere consapevoli di questo interesse pubblico.
- I dati personali in questione non hanno carattere sensibile. È difficile descrivere il danno effettivo che la divulgazione comporterebbe per il deputato al Parlamento europeo e affermare che l'interessato sarebbe sostanzialmente colpito in modo tale che la divulgazione diventerebbe una misura sproporzionata. In altre parole, la divulgazione è proporzionata.
Il GEPD ha concluso affermando di aver pertanto pienamente compreso la posizione assunta dal Mediatore nella sua proposta di soluzione amichevole in questo caso.
Il parere del GEPD è stato trasmesso al Parlamento, che si è astenuto dal formulare osservazioni al riguardo.
LA DECISIONE
1 Asserzione secondo cui l'Ufficio di presidenza del Parlamento avrebbe erroneamente negato l'accesso all'elenco dei nominativi dei membri del regime di vitalizio integrativo dei deputatial Parlamento europeo
1.1 Il caso riguarda il rifiuto del Parlamento europeo di accogliere la richiesta del denunciante di accedere all'elenco dei nominativi dei membri del regime di vitalizio integrativo dei deputati al Parlamento europeo (22). La richiesta è stata respinta sulla base dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1049/2001 (in combinato disposto con le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001), per quanto riguarda la vita privata dei deputati al Parlamento europeo.
1.2 Sulla base di una constatazione preliminare di cattiva amministrazione, il Mediatore ha proposto come soluzione amichevole che il Parlamento riesamini il suo rifiuto e accolga la richiesta, a meno che non abbia addotto validi e adeguati motivi per non farlo. La proposta conteneva l'analisi della posizione giuridica del Mediatore, che teneva conto delle norme e dei principi relativi alla protezione dei dati, alla vita privata e all'accesso del pubblico ai documenti. In risposta, il Parlamento ha addotto le sue ragioni per continuare a rifiutare l'accesso.
1.3 Poiché le ragioni del Parlamento sembrano riguardare principalmente la protezione dei dati personali, il Mediatore ha consultato il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD). Il Mediatore ha chiesto al GEPD se la decisione del Parlamento di invocare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1049/2001, in combinato disposto con l'articolo 2, lettere a) e b), e l'articolo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 45/2001, come motivo per rifiutare l'accesso all'elenco dei nomi dei deputati che erano membri del regime di vitalizio integrativo, fosse fondata su motivi validi e adeguati.
Nella sua risposta, il GEPD ha ritenuto che, sebbene i deputati al Parlamento europeo non fossero informati della possibilità di divulgazione al momento della raccolta dei dati e anche se i dati in questione riguardavano il mandato parlamentare degli interessati, i deputati al Parlamento europeo hanno una funzione pubblica e politica. Sebbene questa capacità non li esoneri dalla tutela della loro vita privata, in una società trasparente e democratica la considerazione fondamentale deve essere che il pubblico ha il diritto di essere informato sul loro comportamento, anche su comportamenti che non fanno parte dell'esercizio del loro mandato. I deputati devono essere consapevoli di questo interesse pubblico. Il GEPD ha inoltre ritenuto che i dati personali in questione non abbiano carattere sensibile. Ritiene inoltre che sia difficile descrivere il danno effettivo che la divulgazione causerebbe al deputato interessato e altrettanto difficile affermare che tale data sarebbe sostanzialmente influenzata in modo tale che la divulgazione diventerebbe una misura sproporzionata. In altre parole, il GEPD ha concluso che la divulgazione sarebbe stata proporzionata e che aveva pienamente compreso la posizione assunta dal Mediatore nella sua proposta di soluzione amichevole in questo caso.
Il Mediatore ha trasmesso al Parlamento la risposta del GEPD. Tuttavia, il Parlamento ha rifiutato di commentare le opinioni espresse dal GEPD.
1.4 Nelle osservazioni del denunciante sulla risposta del Parlamento alla proposta di soluzione amichevole si affermava, tra l'altro, che la relazione della commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo sulla procedura di discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'UE per il 2005 aveva insistito affinché i nomi dei membri del "Fondo di vitalizio volontario" (ossia il regime di vitalizio integrativo) fossero resi pubblici, ma che ciò era stato successivamente respinto con una votazione in Aula.
1.5 Questo nuovo elemento, menzionato per la prima volta nelle osservazioni del denunciante, ha indotto il Mediatore a esaminare i documenti relativi alla procedura di discarico per il 2005 disponibili sul sito web del Parlamento. Il Mediatore osserva che, il 30 marzo 2007, la commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento ha adottato una "Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2005, sezione I - Parlamento europeo"(23) La presente relazione conteneva una "Proposta di decisione del Parlamento europeo sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2005, sezione I - Parlamento europeo" e una "Mozione di risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2005, sezione I - Parlamento europeo". Il punto 81 della suddetta proposta di risoluzione del Parlamento europeo "[i]nsiste[va] che, poiché il fondo è finanziato principalmente da sovvenzioni pubbliche (11,4 milioni di EUR dal bilancio del Parlamento nel 2005), i nomi dei membri del Fondo di vitalizio volontario [dovrebbero] essere resi pubblici". Quest'ultimo punto è stato tuttavia escluso dalla decisione del Parlamento "sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2005, sezione I - Parlamento europeo" adottata in sessione plenaria il 24 aprile 2007 (24). Il Mediatore osserva inoltre che la procedura di discarico fa parte delle attività politiche del Parlamento.
1.6 Il Mediatore ricorda che, ai sensi dell'articolo 195 del trattato CE, mira sia a eliminare i casi di cattiva amministrazione per conto dell'interesse pubblico generale sia a risolvere le differenze tra il denunciante e l'istituzione interessata.
1.7 Alla luce dell'analisi che ha fatto nella sua proposta di soluzione amichevole, della risposta del Parlamento a tale proposta, delle osservazioni del denunciante sulla risposta del Parlamento, del parere del GEPD in materia e della sentenza del Tribunale di primo grado nella causa Bavarian Lager (25), il Mediatore ritiene che una valutazione completa del problema in questione lo porterebbe molto probabilmente a confermare la sua constatazione preliminare di cattiva amministrazione e a concludere che il rifiuto contestato del Parlamento non era giuridicamente giustificato.
Quando l'istituzione interessata rifiuta di accettare una proposta di soluzione amichevole, il Mediatore può presentare un progetto di raccomandazione e, in ultima analisi, una relazione speciale al Parlamento europeo. Una relazione speciale pone la questione nelle mani del Parlamento in quanto organo politico.
1.8 Il Mediatore osserva che, nel caso di specie, il rifiuto di accesso contestato riflette una decisione già presa dal Parlamento, nell'esercizio delle sue funzioni politiche, di respingere una proposta di divulgazione dell'elenco dei nomi in questione. Tenendo conto di ciò, il Mediatore non ravvisa alcuna ragionevole possibilità che il suo ulteriore trattamento del caso riesca a persuadere il Parlamento a modificare la sua posizione e quindi a risolvere le differenze tra il denunciante e il Parlamento.
1.9 Per quanto riguarda l'interesse pubblico generale all'eliminazione della cattiva amministrazione, il Mediatore osserva che i deputati al Parlamento europeo sono eletti direttamente dai popoli europei e sono quindi politicamente responsabili nei confronti dell'elettorato per quanto riguarda le decisioni politiche della plenaria del tipo di quelle di cui ai precedenti punti 1.4 e 1.5. Ciò implica che, quando vengono prese tali decisioni, entra in gioco il concetto di responsabilità politica, piuttosto che quello di possibile cattiva amministrazione. Si tratta di un elemento di importanza centrale nel funzionamento e nel sistema dei controlli e degli equilibri istituzionali dell'Unione europea.
1.10 Nelle circostanze descritte ai punti 1.8 e 1.9, il Mediatore ritiene che non sia utile o opportuno per lui effettuare la valutazione completa di cui al punto 1.7 e procedere a un progetto di raccomandazione. Il Mediatore ritiene pertanto che non siano giustificate ulteriori indagini sul caso.
1.11 Il Mediatore sottolinea, tuttavia, che in un'altra decisione adottata in data odierna (nel caso 3643/2005/(GK)WP) ha ritenuto necessario criticare il fatto che il Parlamento europeo abbia cercato di giustificare il suo rifiuto di accettare pienamente il progetto di raccomandazione in tale causa basandosi su un'interpretazione giuridica che indebolisce il principio di trasparenza e che è stata respinta dal Tribunale di primo grado nella causa Bavarian Lager.
2 ConclusionePoiché il Parlamento europeo ha già preso posizione, in quanto organo politico, sulla divulgazione del documento in questione prima della fase di una constatazione definitiva di cattiva amministrazione, il Mediatore ritiene che non siano giustificate ulteriori indagini sulla denuncia.
Il Mediatore, pertanto, archivia il caso.
Anche il Presidente del Parlamento europeo sarà informato di tale decisione.
Ulteriore osservazioneNella sua risposta al progetto di raccomandazione del Mediatore nel caso 3643/2005/(GK)WP (relativo alla questione correlata dell'accesso ai dati che specificano le indennità concesse ai deputati al Parlamento europeo), il Parlamento ha affermato che la situazione dovrebbe essere nuovamente analizzata alla luce dell'esperienza dell'entrata in vigore, nel 2009, dello statuto dei deputati (decisione del Parlamento europeo del 28 settembre 2005 che adotta lo statuto dei deputati al Parlamento europeo, 2005/684/CE, Euratom) e che sarebbero entrate in vigore nuove norme di attuazione in questo settore. Tenendo conto di tale dichiarazione e del fatto che, a norma dell'articolo 27 dello statuto dei deputati, il regime pensionistico volontario in questione continuerà ad esistere, il Mediatore incoraggia il Parlamento a impegnarsi a riconsiderare la questione nel contesto summenzionato.
Cordiali saluti,
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) GU 2001, L 8, pag. 1.
(2) GU 2002, C 325, pag. 184.
(3) Analogamente, si osserva che l’applicabilità ratione materiae del regolamento n. 1049/2001 nel caso di specie non è contestata e non rientra nell’ambito della presente indagine.
(4) Cfr. cause riunite T-110/03, T-150/03 e T-405/03, Sison/Consiglio (Raccolta 2005, pag. II-1429, punto 45).
(5) Cfr. le cause riunite T-110/03, T-150/03 e T-405/03 Sison/Consiglio, cit., punto 60.
(6) Cfr. le cause riunite T-110/03, T-150/03 e T-405/03 Sison/Consiglio, cit., punto 59 (riferimento al controllo giurisdizionale).
(7) Cause riunite T-110/03, T-150/03 e T-405/03 Sison/Consiglio, cit., punto 61.
(8) Cfr. cause riunite T-391/03 e T-70/04 Franchet/Commissione, sentenza del 6 luglio 2006, Racc. 2006, pag. II-2023, punto 115.
(9) Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950. L’art. 8 della Convenzione così dispone: Ogni individuo ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua casa e della sua corrispondenza. 2 Non vi sarà ingerenza da parte di un'autorità pubblica nell'esercizio di questo diritto, a meno che ciò non sia conforme alla legge e sia necessario in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica o del benessere economico del paese, per la prevenzione dell'ordine o della criminalità, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.
(10) Va osservato che quest'ultima considerazione appare per la prima volta nel parere del Parlamento.
(11) V. sentenza del 25 settembre 2001, P.G. e J.H./Regno Unito, ECHR 2001-IX, punto 53; Von Hannover c. Germania, sentenza del 24 giugno 2004, CEDU 2004-VI, punto 51.
(12) V. sentenza P.G. e J.H./Regno Unito, cit., punto 57.
(13) Cfr. Edizioni Plon c. Francia, sentenza del 18 maggio 2004, CEDU, punto 40; Causa Von Hannover/Germania, citata, punto 74.
(14) V. sentenza Von Hannover/Germania, cit., punti 60 e 64.
(15) V. sentenza Von Hannover/Germania, cit., punto 59.
(16) Risoluzione pubblicata sul sito web del Consiglio d'Europa: http://www.assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta98/ERES1165.htm.
(17) A tale riguardo, il Mediatore ha osservato che, nel suo parere, il Parlamento ha dichiarato, per la prima volta, che esiste un "fondo pensioni" e un "regime pensionistico complementare" e che il primo dovrebbe essere distinto dal secondo. Inoltre, nel suo parere, il Parlamento ha affermato che, nella sua domanda di conferma, il denunciante ha chiarito di aver chiesto l'elenco dei membri del regime. Tuttavia, nella domanda di conferma si fa riferimento sia a un "fondo pensione complementare" che a un "regime pensionistico complementare" . Inoltre, la lettera del Parlamento del 2 febbraio 2006 al denunciante non operava una distinzione tra un "fondo pensione" e un "regime pensionistico complementare", ma faceva riferimento a un "fondo pensionistico complementare", senza spiegare se tale espressione si riferisse al "fondo pensionistico", al "regime pensionistico complementare" o a qualcos'altro. Inoltre, sebbene la parte del parere del Parlamento riguardante l'argomentazione del denunciante (1) suggerisse chiaramente che il riferimento di cui sopra riguardava il "regime di vitalizio integrativo" , le parti dello stesso parere riguardanti le argomentazioni del denunciante (2), (3) e (4) facevano ripetutamente riferimento al "fondo" o al "fondo pensione" . Successivamente, nelle sue osservazioni sul parere del Parlamento, il denunciante ha fatto riferimento sia al "regime pensionistico complementare" che al "fondo pensione". Alla luce di quanto precede, il Mediatore ha concluso che non era chiaro se la denuncia riguardasse un elenco dei membri del "Fondo pensioni", del "Regime pensionistico complementare" o di entrambi. Alla luce delle considerazioni che lo hanno portato alla proposta di soluzione amichevole, il Mediatore non ha ritenuto necessario chiarire la questione in tale contesto. Conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento 1049/2001, ha piuttosto invitato il Parlamento a contattare il denunciante, nel contesto dell'attuazione della proposta di soluzione amichevole del Mediatore, e a chiarire il contenuto esatto della sua richiesta di accesso.
(18) Analogamente, il Parlamento ha fatto riferimento alla sentenza della Corte EDU del 25 settembre 2001 nella causa P.G. e J.H./Regno Unito, CEDU 2001-IX, punto 57.
(19) Nella sua lettera di apertura, l'OE ha chiesto al PE di fornire il parere del suo Servizio giuridico se si trattasse di un documento pubblico, ma non è stato così e il parere non è stato fornito all'OE.
(20) Non è chiaro quale nota si intenda qui.
(21) Documento di riferimento n. 1 del GEPD sull'accesso del pubblico ai documenti e la protezione dei dati.
(22) Nella sua proposta di soluzione amichevole in questo caso, il Mediatore ha osservato che non era chiaro se il caso riguardasse il "Fondo pensionistico" e/o il "Regime pensionistico supplementare" per i deputati al Parlamento europeo e ha invitato le parti a chiarire la questione (cfr., in extenso, la nota 15). Nella sua risposta alla proposta di soluzione amichevole, il Parlamento ha fatto riferimento al regime di vitalizio integrativo per i deputati al Parlamento europeo. Nelle sue osservazioni su tale risposta, il denunciante non ha formulato osservazioni sulla risposta, nella parte pertinente. In tali circostanze, il Mediatore ritiene che il caso riguardi l'elenco dei membri del regime di vitalizio integrativo dei deputati al Parlamento europeo.
(23) Documento A6-0094/2007.
(24) Documento P6 _TA(2007)0133, C6-0465/2006 - 2006/2071(DEC). A tale riguardo, si può anche osservare che, nel "Progetto di relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2006" (documento 2007/2038(DEC)), il relatore della commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento ha proposto un punto (66) che chiederebbe la pubblicazione dell'elenco dei membri del fondo di vitalizio volontario. Tuttavia, questo punto non figura nella "Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2006" (documento A6-0091/2008) adottata dalla commissione per il controllo dei bilanci nell'esercizio delle sue funzioni politiche.
(25) Cfr. causa T-194/04 Bavarian Lager/Commissione, sentenza dell'8 novembre 2007 (non ancora pubblicata nella Raccolta). Nel caso di specie, il Tribunale di primo grado ha ritenuto, tra l’altro, quanto segue: a) l'accesso ai documenti contenenti dati personali rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001; b) l’eccezione prevista dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento riguarda unicamente la divulgazione di dati personali che pregiudicherebbero la tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo; c) il fatto che la nozione di "vita privata" sia ampia, conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, e che il diritto alla protezione dei dati personali possa costituire uno degli aspetti del diritto al rispetto della vita privata, non significa che tutti i dati personali rientrino necessariamente nella nozione di "vita privata"; d) a fortiori, non tutte le divulgazioni di dati personali sono idonee a pregiudicare la vita privata dell'interessato; e) il semplice fatto che un documento contenga dati personali non significa necessariamente che sia pregiudicata la vita privata o l'integrità delle persone interessate.
V. anche sentenza del Tribunale 12 settembre 2007, causa T-36/04, API/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), in cui il Tribunale ha rilevato, tra l’altro, che il rischio di pregiudizio a un interesse tutelato deve essere ragionevolmente prevedibile e non meramente ipotetico [v. punto 54 (cause citate)].