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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 191/2006/MHZ contro la Commissione europea

La denuncia riguardava la revisione inter pares effettuata in Polonia da un gruppo di esperti nominati dalla Commissione al fine di esaminare le qualifiche degli infermieri e delle ostetriche polacchi e il fatto che una bozza della relazione di revisione inter pares ("la relazione") era stata pubblicata sul sito web di un'organizzazione privata.

Il denunciante ha sostenuto che la Commissione non ha tutelato la riservatezza del progetto di relazione e ha affermato che la Commissione dovrebbe individuare le persone o le organizzazioni responsabili della violazione della riservatezza e che dovrebbe essere istituita una procedura adeguata per evitare il ripetersi di tali eventi in futuro. Il denunciante ha individuato due possibili fonti della presunta fuga di notizie: in primo luogo, un funzionario della Commissione nominato e, in secondo luogo, un esperto nazionale nominato. La denunciante ha inoltre affermato che la Commissione non ha risposto adeguatamente alle sue denunce in materia.

La Commissione ha spiegato perché non si poteva ritenere che la perdita provenisse dal funzionario identificato dal denunciante. Per quanto riguarda gli esperti nazionali che hanno elaborato il progetto di relazione, la Commissione ha dichiarato di non essere responsabile delle loro azioni in quanto i) non vi era alcun legame occupazionale tra la Commissione e tali esperti in quanto dipendenti delle amministrazioni nazionali e ii) la Commissione ha informato oralmente gli esperti in merito agli obblighi di riservatezza prima che iniziassero a redigere. Nel corso dell'ulteriore indagine del Mediatore, la Commissione ha aggiunto di non avere prove di una fuga di notizie da parte dell'esperto nazionale nominato dal denunciante.

Il Mediatore ha ritenuto ragionevole la spiegazione della Commissione. Ha inoltre compreso la dichiarazione della Commissione nel suo parere secondo cui "il linguaggio utilizzato per informare gli esperti potrebbe alla fine essere rafforzato" come espressione della volontà della Commissione di migliorare le sue procedure. Pertanto, il Mediatore ha ritenuto che non fosse giustificata alcuna ulteriore indagine per quanto riguarda questo aspetto della denuncia. Fa tuttavia un'ulteriore osservazione in merito alla procedura seguita dalla Commissione per informare oralmente gli esperti in merito agli obblighi di riservatezza. Il Mediatore ha suggerito che la Commissione dovrebbe piuttosto dare istruzioni scritte per quanto riguarda i requisiti di riservatezza agli esperti nazionali che partecipano alle valutazioni inter pares. A giudizio del Mediatore, ciò potrebbe contribuire al buon funzionamento delle verifiche inter pares garantendo il pieno rispetto della riservatezza ed evitando la divulgazione deliberata o involontaria di informazioni riservate.

Per quanto riguarda la presunta mancata risposta adeguata alle denunce del denunciante alla Commissione, il Mediatore ha esaminato gli elementi di prova e non ha riscontrato alcun caso di cattiva amministrazione.


Strasburgo, 4 giugno 2007

Gentile signora B.,

Il 3 gennaio 2006 Lei ha presentato una denuncia contro la Commissione europea al Mediatore europeo a nome dell'Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych (Camera distrettuale degli infermieri e delle ostetriche) di Katowice. Tale denuncia era collegata alla Sua precedente denuncia 2902/2005/MHZ contro la Commissione, in merito alla quale ho deciso che non vi erano motivi per avviare un'indagine.

Il 6 febbraio 2006 ho trasmesso la denuncia al presidente della Commissione e gli ho chiesto di prendere posizione al riguardo entro il 30 aprile 2006.

Il 12 maggio 2006 la Commissione ha chiesto una proroga del termine.

Il 19 maggio 2006 la Commissione ha inviato un parere, che le ho trasmesso invitandola a formulare osservazioni.

Il 21 giugno 2006 ho ricevuto le sue osservazioni.

Il 26 novembre 2006 Le ho comunicato lo stato della Sua denuncia.

Il 12 gennaio 2007 ho chiesto alla Commissione ulteriori informazioni.

Il 2 marzo 2007 la Commissione ha inviato la sua risposta, che le ho trasmesso invitandola a presentare osservazioni.

Il 3 aprile 2007 Lei ha inviato le Sue osservazioni.

Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.


IL RECLAMO

In base alle informazioni pertinenti fornite dalla denunciante nella sua denuncia 2901/2005/MHZ e nella presente denuncia, i fatti pertinenti sono, in sintesi, i seguenti:

Nel periodo 2002-2003, nei paesi candidati all'adesione sono state effettuate valutazioni inter pares da parte di gruppi di esperti dell'UE-15 nominati dalla Commissione (unità Sviluppo istituzionale della DG Allargamento, di seguito "TAIEX"), al fine di esaminare le qualifiche degli infermieri e delle ostetriche nei paesi candidati all'adesione. Tale processo consisteva in un questionario preliminare che i rappresentanti dei governi dei paesi candidati all'adesione dovevano compilare e in tre giorni di visite di esperti nei paesi candidati, durante i quali hanno discusso le questioni pertinenti con i rappresentanti dei governi e con i rappresentanti delle imprese professionali. In alcuni casi, tali visite sono state seguite da ulteriori contatti. I risultati delle revisioni sono stati presentati nelle relazioni finali. Sulla base di tali relazioni, sono state redatte, negoziate e infine firmato il trattato di adesione le pertinenti disposizioni del trattato di adesione.

Nella relazione di valutazione inter pares relativa alle qualifiche degli infermieri e delle ostetriche polacchi ("la relazione"), gli esperti hanno constatato che i programmi di formazione per le ostetriche polacche, vale a dire le ostetriche titolari di diplomi di laurea o post-secondaria rilasciati prima dell'adesione, non erano conformi ai requisiti previsti dal diritto europeo, vale a dire la direttiva 80/154/CEE del Consiglio, del 21 gennaio 1980, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica e comportante misure volte ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (1), e la direttiva 80/155/CEE del Consiglio, del 21 gennaio 1980, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso alle attività di ostetrica e il loro esercizio (2) (in appresso "direttive sul riconoscimento").

Secondo la denunciante, TAIEX, nelle lettere indirizzatele il 2 e 23 settembre 2004 (3) ha affermato che le "relazioni inter pares non sono pubbliche ma sono state fornite ai governi dei paesi candidati all'adesione"e che, "nel concordare le revisioni inter pares con i governi dei paesi interessati, la Commissione ha assicurato che le relazioni risultanti dalle revisioni sarebbero state fornite solo ai governi nazionali centrali interessati dalla pertinente revisione inter pares."

Il 18 aprile 2005 la denunciante ha sottolineato nella sua lettera alla Commissione di temere che le autorità competenti degli allora Stati membri diversi dalla Polonia potessero essere in possesso di progetti di versione della relazione (disponibili da fonti non ufficiali) e che le decisioni che incidono sulla libera circolazione degli infermieri polacchi potessero basarsi su tali versioni. Ha affermato che tali versioni contenevano errori.

Il 2 maggio 2005 la Commissione ha risposto che solo la versione definitiva della relazione era stata inviata per informazione agli Stati membri di allora e alle autorità polacche. La Commissione ha aggiunto che "non mette le relazioni di revisione inter pares a disposizione di parti diverse dal paese interessato e dagli Stati membri e non si assume la responsabilità di altre versioni (e del loro contenuto) ottenute ufficiosamente da altre fonti".

Il 27 maggio 2005 il denunciante si è rivolto nuovamente alla Commissione. Ha affermato che alcune terze parti (e non autorizzate) erano, nel corso della fase di redazione, in possesso di un progetto di versione della relazione. Allegava copie dei documenti ottenuti da tali terzi che contenevano riferimenti al progetto di relazione. C'erano: i) una lettera del comitato permanente degli infermieri alla Commissione e ii) una lettera del 23 dicembre 2002 del Royal College of Nursing and Nurse and Midwife Council al ministero degli Esteri britannico. Il denunciante ha inoltre sottolineato che il progetto di relazione è stato pubblicato sul sito web dell'Istituto olandese per l'assistenza e il benessere ("NICW"), un'organizzazione privata che era il contraente che intraprendeva il progetto di gemellaggio olandese/polacco finanziato da PHARE relativo al riconoscimento delle qualifiche mediche professionali. Secondo il denunciante, tale documento è stato successivamente rimosso dal sito web della NICW. Infine, il denunciante ha chiesto alla Commissione di indagare sulla fuga di notizie. A tale riguardo, ha sottolineato che il sig. T.K, capo della valutazione inter pares, era un rappresentante del comitato permanente degli infermieri ed era impiegato dal NICW in qualità di esperto per il suddetto progetto di gemellaggio. Ha dichiarato che non stava accusando il signor T.K., ma "suggerendo il suo possibile ruolo nella preparazione e nella circolazione dei documenti". Inoltre, il denunciante ha collegato le proprietà del documento denominativo pubblicato sul sito del NICW al sig. R.P, funzionario della direzione generale del Mercato interno e dei servizi della Commissione ("DG Mercato interno").

La Commissione ha risposto al denunciante il 16 giugno 2005. Questa lettera e le precedenti lettere della Commissione sono state firmate dal capo dell'unità D5 - Sviluppo istituzionale, DG Allargamento. La Commissione ha informato il denunciante che le questioni relative alle disposizioni del trattato di adesione non sono più trattate da TAIEX e che TAIEX assiste i nuovi Stati membri solo in virtù degli accordi di transizione successivi all'allargamento del 2004. La Commissione ha inoltre consigliato alla denunciante di rivolgere le sue preoccupazioni alla DG Mercato interno. La Commissione ha inoltre dichiarato di aver fornito al denunciante tutte le informazioni che poteva in merito alle verifiche inter pares, non solo per la Polonia, ma anche per gli altri paesi che hanno aderito all'UE nel 2004.

La denunciante non era soddisfatta della risposta della Commissione e, il 7 settembre 2005, ha presentato la sua prima denuncia al Mediatore europeo (2902/2005/MHZ), che conteneva asserzioni e affermazioni correlate riguardanti l'accuratezza della revisione inter pares sulle qualifiche degli infermieri polacchi e l'asserzione relativa alla violazione della riservatezza per quanto riguarda la relazione e le affermazioni correlate. Per quanto riguarda le accuse e le affermazioni della denunciante relative all'accuratezza della revisione inter pares, la Mediatrice ha deciso che non vi erano motivi per un'indagine perché la commissione per le petizioni del Parlamento europeo aveva già trattato la stessa questione e ha invitato la denunciante a indicare se desiderava che la Mediatrice avviasse un'indagine che riguardasse solo la sua accusa relativa alla violazione della riservatezza. Il denunciante ha risposto il 3 gennaio 2006. Il Mediatore ha deciso di registrare la lettera del denunciante del 3 gennaio 2006 come nuova denuncia (191/2006/MHZ) e di avviare un'indagine sulle seguenti accuse:

Il denunciante ha affermato che la Commissione non ha i) tutelato la riservatezza del progetto di relazione e ii) risposto adeguatamente alle denunce in materia. Il denunciante ha sostenuto che iii) la Commissione dovrebbe individuare le persone o le organizzazioni responsabili della violazione della riservatezza e che iv) dovrebbe essere istituita una procedura adeguata per evitare il ripetersi di tali eventi in futuro.

L'INCHIESTA

Il parere della Commissione

Il parere della Commissione può essere sintetizzato come segue:

Per quanto riguarda l'affermazione del denunciante relativa alla violazione della riservatezza, la Commissione ha sottolineato che la riservatezza delle relazioni di revisione inter pares è mantenuta dalla Commissione al meglio delle sue capacità.

Le relazioni finali sono distribuite agli Stati membri tramite il gruppo di lavoro del Consiglio sull'allargamento e alle autorità nazionali del paese interessato.

Gli esperti degli Stati membri, che formano le missioni di valutazione inter pares e redigono le relazioni, sono esplicitamente informati in merito ai parametri entro i quali devono operare quando si impegnano a partecipare a un processo di valutazione inter pares. Gli esperti degli Stati membri sono informati della distribuzione limitata delle relazioni finali e sono invitati a mantenere la riservatezza in tutte le fasi del processo di redazione delle relazioni. Questi esperti non sono impiegati dalla Commissione, ma preparano le relazioni di valutazione inter pares su invito in qualità di esperti indipendenti in un determinato settore. Rimangono dipendenti delle amministrazioni nazionali. In quanto tale, la Commissione informa con attenzione e coerenza gli esperti. Tuttavia, non vi sono legami contrattuali tra essa e gli esperti. La Commissione ha inoltre sottolineato che, al momento della stesura del presente documento, non vi erano altre denunce relative a potenziali violazioni della riservatezza in materia.

Per quanto riguarda l'affermazione della denunciante relativa alla mancata risposta adeguata alle sue denunce alla Commissione, la Commissione ha dichiarato di averle costantemente risposto in modo tempestivo spiegando i processi relativi alla distribuzione limitata delle relazioni di revisione inter pares e spiegando altresì che, dopo l'adesione, la direzione generale dell'Allargamento non era più in grado di rispondere alle sue preoccupazioni in merito al trattato di adesione. A tale riguardo, la Commissione ha allegato al suo parere copie di uno scambio di lettere tra essa e il denunciante. Oltre alle lettere già citate dal denunciante nella sua denuncia, la Commissione ha allegato le sue risposte alla domanda di conferma del denunciante per l'accesso alle relazioni, che è stata parzialmente accolta.

Per quanto riguarda l'affermazione del denunciante secondo cui la Commissione dovrebbe individuare un organismo responsabile della violazione della riservatezza, la Commissione ha dichiarato di non aver rilevato una violazione della riservatezza proveniente dalla sua sede centrale. La Commissione non mette a disposizione relazioni di valutazione inter pares a parti diverse dallo Stato di adesione interessato e dagli Stati membri. La Commissione non si assume la responsabilità né di altre versioni, ottenute ufficiosamente da altre fonti, né del loro contenuto. La Commissione ha costantemente sottolineato agli esperti degli Stati membri partecipanti la necessità di limitare la circolazione delle relazioni di revisione inter pares. La richiesta di individuare le persone o le organizzazioni responsabili sulla base di un'unica denuncia non è giustificata e potrebbe mettere a rischio un sistema di valutazioni inter pares.

Per quanto riguarda l'affermazione del denunciante secondo cui dovrebbe essere istituita una procedura adeguata al fine di evitare il ripetersi di tali eventi in futuro, l'attuale procedura, che esisteva già nel 2002, funziona bene e non è stata oggetto di altre denunce relative alla circolazione ingiustificata di progetti di relazioni di revisione inter pares. La Commissione informa attentamente gli esperti degli Stati membri sulle questioni di riservatezza connesse alle verifiche inter pares. Gli esperti degli Stati membri sono pertanto a conoscenza dei parametri di funzionamento e ne vengono regolarmente ricordati. La Commissione ha tuttavia ammesso che il "linguaggio utilizzato per i briefing degli esperti potrebbe alla fine essere rafforzato". Tuttavia, qualsiasi modifica dei metodi di informazione degli esperti non dovrebbe compromettere la fiducia e la buona volontà tra gli esperti e la Commissione, su cui si basa il sistema di valutazione inter pares.

Ulteriori indagini Lettera
del Mediatore alla Commissione del 12 gennaio 2007

In tale lettera, il Mediatore ha chiesto alla Commissione di informarlo se le informazioni relative alla riservatezza fossero state fornite dalla Commissione agli esperti nazionali per iscritto e, in caso di risposta affermativa a tale domanda, di fornire una copia della presente comunicazione scritta. Se la Commissione ha informato gli esperti nazionali mediante un briefing orale, il Mediatore ha chiesto alla Commissione di informarlo del contenuto del briefing orale e di fornire tutta la documentazione utilizzata dalla Commissione per svolgere tale briefing.

Inoltre, il Mediatore ha chiesto se la Commissione dispone di prove specifiche per quanto riguarda una possibile violazione della riservatezza da parte di un esperto nazionale del NICW. In caso di risposta affermativa a tale questione, il Mediatore desidera essere informato in merito alle misure adottate dalla Commissione per far rispettare, nei confronti di tale esperto nazionale, i suddetti obblighi in materia di riservatezza.

Nelle sue osservazioni, la denunciante ha suggerito al Mediatore di raccogliere la testimonianza di un funzionario della Commissione sospettato di essere la fonte di un'altra fuga di notizie. Nella sua lettera alla Commissione, il Mediatore ha osservato che la denunciante aveva spiegato i suoi sospetti sottolineando che il progetto di relazione di revisione inter pares pubblicato sul sito web della NICW recava le iniziali del funzionario della Commissione interessato e che tale funzionario era coinvolto nella questione del riconoscimento delle qualifiche degli infermieri e aveva contatti professionali con la NICW. Il Mediatore ha pertanto invitato la Commissione a fornire una risposta scritta su questo punto.

La risposta della Commissione

In primo luogo, la Commissione ha precisato che le informazioni relative alla riservatezza non erano fornite agli esperti nazionali per iscritto, bensì oralmente. Gli esperti sono stati informati oralmente durante la riunione introduttiva tenutasi prima di avviare un processo di valutazione inter pares. Nel corso di tale riunione i funzionari della Commissione hanno illustrato lo scopo e i principi guida della missione da svolgere la settimana successiva. Gli esperti sono stati informati che la relazione dovrebbe essere redatta da loro sulla base di un determinato modello. Essi sono stati inoltre informati del fatto che la relazione era riservata e dovrebbe essere trattata come tale anche in futuro.

Inoltre, la Commissione ha affermato che le direzioni generali interessate, vale a dire la DG Allargamento e la DG Mercato interno, non dispongono di alcun elemento concreto che le consenta di supporre che un esperto nazionale del NICW abbia commesso una violazione dei suoi obblighi di riservatezza.

Per quanto riguarda la violazione della riservatezza da parte di un funzionario della Commissione designato ("il funzionario"), la Commissione ha dichiarato che non sono stati forniti elementi di prova a sostegno di tale affermazione. La Commissione ha osservato a tale riguardo che il denunciante ha presentato due argomentazioni principali a sostegno di tale affermazione: (i) le iniziali del funzionario sono apparse sul progetto di rapporto di valutazione inter pares pubblicato sulla pagina web del NICW e (ii) lo" stretto rapporto del funzionario con la Federazione europea degli infermieri, con gli esperti e con il NICW ".

La Commissione ha sostenuto che tutte le revisioni inter pares per tutti i paesi candidati all'adesione e per tutte le professioni mediche erano state redatte utilizzando lo stesso modello, che recava le iniziali del funzionario in quanto incaricato di redigere un modello che gli esperti dovevano utilizzare nelle revisioni inter pares. Pertanto, tale indicazione nel campo delle proprietà di un documento denominativo non poteva servire da prova del fatto che il funzionario avesse divulgato il progetto di relazione.

La Commissione ha osservato che i contatti del funzionario con la Federazione europea degli infermieri, gli esperti e il NICW fanno parte del profilo professionale di tale funzionario. L'e-mail del funzionario alla European Federation of Nurses Association, una copia della quale la denunciante ha fornito insieme alla sua denuncia, è stata pubblicata in modo trasparente da tale associazione nella sua newsletter. Questo fatto dimostra solo che il funzionario stava svolgendo i suoi compiti.

Osservazioni del denunciante

Il denunciante ha ritenuto che la Commissione abbia confermato nella sua risposta che il progetto di relazione o la sua versione definitiva erano effettivamente documenti riservati e che gli esperti nazionali e presumibilmente i dipendenti della Commissione erano stati incaricati di rispettare tale riservatezza a breve e lungo termine. Secondo il denunciante, la Commissione sembra accettare nella sua risposta che si è effettivamente verificata una violazione della riservatezza e che il progetto di relazione è stato pubblicato sul sito web dell ' "organizzazione incaricata della Commissione" .

Inoltre, la denunciante ha chiarito che l'esperto nazionale cui si fa riferimento nella sua denuncia era, al momento della revisione inter pares in questione, nominato dal Regno Unito e, pertanto, non rientrava nella descrizione del Mediatore di tale esperto nell'interrogazione del Mediatore alla Commissione. Solo dopo il completamento della revisione inter pares in questione questo esperto è stato assunto dal NICW come "esperto a breve termine"sul progetto di gemellaggio olandese-polacco, parzialmente finanziato e controllato dalla Commissione. Il progetto riguardava l'attuazione delle direttive sul riconoscimento in Polonia. Poiché il progetto di relazione è stato pubblicato sulla pagina web specifica del NICW che presenta il progetto di gemellaggio, "deve essere presa in considerazione la questione del possibile coinvolgimento di questo esperto nella fornitura del documento". Il denunciante ha pertanto suggerito al Mediatore di ripresentare alla Commissione la domanda relativa a tale esperto. Il denunciante ha suggerito la seguente formulazione della domanda pertinente: "Se la Commissione dispone di prove specifiche in merito a una possibile violazione della riservatezza da parte di un esperto nazionale impiegato nella revisione inter pares degli infermieri polacchi per quanto riguarda la pubblicazione sui siti web della NICW di una bozza della presente relazione di revisione inter pares."

La denunciante ha inoltre affermato che la risposta della Commissione a tutti i casi sospetti di violazione della riservatezza è che "non dispone di prove." Ha ritenuto che si tratti di "una difesa molto debole" perché la Commissione "non ha apparentemente fatto alcuno sforzo per indagare su tale violazione della riservatezza o per tentare di ottenere prove". Secondo il denunciante, quanto sopra suggerisce che "la Commissione è più preoccupata di eludere le proprie responsabilità che di denunciare la persona o le persone responsabili di questa grave violazione della fiducia ". Pertanto, il denunciante ha suggerito alla Commissione di chiedere formalmente al NICW di identificare la persona o le persone che hanno fornito loro il progetto di relazione. Il denunciante osserva inoltre che il campo delle proprietà del documento denominativo mostra che il documento è stato salvato per l'ultima volta dalla sig.ra P.H.(4) che era, ed è tuttora, dipendente della NICW. A tale riguardo, il denunciante ha suggerito di rivolgere alla Commissione le seguenti ulteriori domande: "[ha] la Commissione contattato la NICW per chiedere il nome della persona che ha fornito loro una bozza della relazione riservata di valutazione inter pares per gli infermieri polacchi; In caso negativo, perché no; In caso affermativo, si prega di fornire copie della Sua lettera al NICW e della loro risposta con i dettagli delle azioni intraprese nei confronti della persona identificata." Il denunciante ritiene che il NICW, "in qualità di contraente regolare della Commissione", dovrebbe essere disposto a divulgare le informazioni sulla persona che gli ha fornito il progetto di relazione al fine di dimostrare che " sono degni della fiducia e del rispetto della Commissione in qualsiasi rapporto commerciale futuro."

LA DECISIONE

1 Osservazione preliminare

1.1 Il Mediatore osserva che, nelle sue osservazioni, il denunciante suggerisce di riformulare l'ulteriore domanda del Mediatore rivolta alla Commissione il 12 gennaio 2007 e di descrivere in termini più precisi l'esperto nazionale ivi menzionato.

1.2 Il Mediatore osserva tuttavia che, nelle sue osservazioni inviate alla Commissione insieme alle ulteriori domande del Mediatore del 12 gennaio 2007, il denunciante faceva chiaramente riferimento a una persona nominata. Pertanto, il Mediatore ha tutte le ragioni per ritenere che la Commissione abbia compreso correttamente la sua domanda e non ritiene che siano necessari ulteriori contatti con la Commissione al riguardo.

2 La presunta violazione della riservatezza e le relative rivendicazioni

2.1 Secondo il denunciante, una bozza della relazione di valutazione inter pares ("la relazione") sulle qualifiche degli infermieri polacchi (un documento riservato) era stata pubblicata sul sito web dell'Istituto olandese per l'assistenza e il benessere ("NICW"), che è un'organizzazione privata.

Il denunciante ha affermato che la Commissione non ha tutelato la riservatezza del progetto di relazione.

Il denunciante ha sostenuto che la Commissione dovrebbe individuare le persone o le organizzazioni responsabili della violazione della riservatezza e che dovrebbe essere istituita una procedura adeguata al fine di evitare il ripetersi di tali eventi in futuro.

A sostegno della sua asserzione e delle sue affermazioni, la denunciante ha indicato due possibili fonti della presunta fuga di notizie: in primo luogo, un funzionario nominato della Commissione, in secondo luogo, un esperto nazionale nominato.

2.2 In sintesi, la Commissione non sembra contestare che la perdita avrebbe potuto aver luogo, ma nega qualsiasi responsabilità per tale perdita e afferma che la perdita non proveniva dall'interno dei suoi servizi.

Per quanto riguarda gli esperti nazionali che hanno elaborato il progetto di relazione, la Commissione non è responsabile delle loro azioni in quanto i) non vi era alcun legame occupazionale tra la Commissione e tali esperti (sono impiegati dalle amministrazioni nazionali) e ii) gli esperti sono stati informati oralmente dalla Commissione in merito agli obblighi di riservatezza prima di iniziare a redigere.

La Commissione ha sottolineato che, al momento della stesura del presente documento, non vi erano altre denunce relative a potenziali violazioni della riservatezza in materia e ha ritenuto che l'attuale procedura funzioni bene. Ha tuttavia ammesso che il "linguaggio utilizzato per i briefing degli esperti potrebbe alla fine essere rafforzato".

2.3 Il Mediatore osserva che, per quanto riguarda la prima possibile fonte della fuga di notizie indicata nella denuncia, la Commissione ha negato che uno dei suoi funzionari fosse la fonte della fuga di notizie. La Commissione ha sostenuto che le iniziali del funzionario apparivano sul sito web della NICW perché questo funzionario era uno degli autori del modello di relazione inter pares su cui lavoravano gli esperti e che i contatti con tutte le organizzazioni coinvolte nel riconoscimento della qualifica degli infermieri polacchi facevano parte del profilo professionale di tale funzionario.

2.4 Il Mediatore ritiene ragionevole la summenzionata spiegazione della Commissione. Osserva inoltre che la denunciante non ha contestato le argomentazioni della Commissione al riguardo nelle sue ulteriori osservazioni. Pertanto, il Mediatore ritiene che non siano giustificate ulteriori indagini per quanto riguarda questo aspetto della denuncia.

2.5 Inoltre, per quanto riguarda la seconda possibile fuga di notizie indicata dal denunciante, risulta, sulla base delle informazioni fornite dalla Commissione che non sono state contestate dal denunciante, che gli esperti erano impiegati dalle amministrazioni nazionali e che le loro mansioni di esperti non derivavano da alcun rapporto contrattuale con la Commissione. Il Mediatore, pertanto, concorda con la Commissione sul fatto che, in generale, gli esperti incaricati dalla Commissione hanno l'intera responsabilità del loro lavoro, compreso l'obbligo di rispettare la riservatezza. Concorda inoltre sul fatto che il ruolo della Commissione si limita a sostenerli nel loro lavoro fornendo loro, ad esempio, il modello della relazione e impartendo loro istruzioni su come redigere le relazioni e su come rispettare la riservatezza.

2.6 Alla luce di quanto precede e tenuto conto del fatto che la Commissione non dispone di prove a carico dell'esperto nazionale indicato dal denunciante, il Mediatore non ritiene utile, nell'ambito della presente indagine, chiedere alla Commissione di contattare il NICW in merito alla fonte della fuga di notizie in questione, come suggerito dal denunciante nelle sue ulteriori osservazioni.

2.7 Inoltre, il Mediatore prende atto della dichiarazione della Commissione nel suo parere secondo cui "il linguaggio utilizzato per informare gli esperti potrebbe eventualmente essere rafforzato". Il Mediatore interpreta questa dichiarazione come un'espressione della volontà della Commissione di migliorare le proprie procedure.

2.8 Alla luce di quanto precede, il Mediatore non ritiene che un'ulteriore indagine sia giustificata neppure per quanto riguarda questo aspetto della denuncia.

2.9 Il Mediatore non è tuttavia convinto che sia sufficiente che la Commissione informi oralmente gli esperti in merito agli obblighi di riservatezza. A tale riguardo, farà un'ulteriore osservazione qui di seguito.

3 Presunta mancata risposta alle denunce del denunciante

3.1 La denunciante ha affermato che la Commissione non ha risposto adeguatamente alle sue denunce in materia.

3.2 La Commissione ha dichiarato, in sintesi, di aver costantemente risposto al denunciante in modo tempestivo, spiegando i processi relativi alla distribuzione limitata delle relazioni di revisione inter pares e spiegando altresì che, dopo l'adesione, la direzione generale Allargamento non era più in grado di rispondere alle preoccupazioni del denunciante in merito al trattato di adesione. A tale riguardo, la Commissione ha allegato al suo parere copie di uno scambio di lettere tra la stessa e il denunciante.

3.3 Il Mediatore ha esaminato gli elementi di prova presentati dal denunciante e dalla Commissione. Egli ha osservato che, per quanto riguarda la prima affermazione presentata nella presente denuncia, il denunciante ha inviato lettere alla Commissione il 18 aprile e il 25 maggio, alle quali la Commissione ha risposto rispettivamente il 2 maggio e il 16 giugno 2005. Le risposte della Commissione appaiono esaustive ed educate.

3.4 Il Mediatore non riscontra pertanto alcun caso di cattiva amministrazione in relazione a tale affermazione.

4 Conclusione

Sulla base della sua indagine su questo caso, il Mediatore non riscontra alcun caso di cattiva amministrazione per quanto riguarda la seconda accusa del denunciante.

Per quanto riguarda la prima affermazione del denunciante e le relative affermazioni, il Mediatore ritiene che non siano giustificate ulteriori indagini.

Il Mediatore archivia pertanto il caso.

ULTERIORI OSSERVAZIONI

La Commissione potrebbe prendere in considerazione la possibilità di impartire istruzioni scritte per quanto riguarda i requisiti di riservatezza agli esperti nazionali che partecipano alle valutazioni inter pares. A giudizio del Mediatore, ciò potrebbe contribuire al buon funzionamento delle verifiche inter pares garantendo il pieno rispetto della riservatezza ed evitando la divulgazione deliberata o involontaria di informazioni riservate.

Il Mediatore sarebbe grato se la Commissione potesse informarlo a tempo debito in merito alle misure previste al riguardo, in modo che le informazioni possano essere prese in considerazione nella relazione annuale del Mediatore per il 2007.

Il presidente della Commissione sarà informato di tale decisione.

Cordiali saluti,

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) GU L 93, pag. 28.

(2) GU 1980, L 33, pag. 8.

(3) La denunciante non ha fornito copia della sua lettera del 23 settembre 2004.

(4) Il denunciante si riferiva a una persona.

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