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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 3502/2004/GG contro la Commissione europea
Decisione
Caso 3502/2004/GG - Aperto(a) il Giovedì | 09 dicembre 2004 - Decisione del Martedì | 08 aprile 2008
Strasburgo, 8 aprile 2008
Gentile dott.ssa S.,
Il 22 novembre 2004 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo in merito alla gestione, da parte della Commissione europea, di una denuncia in materia di concorrenza che Le era stata presentata nell'ottobre 2003.
Il 9 dicembre 2004 ho trasmesso la denuncia al presidente della Commissione. Lei è stato informato di conseguenza lo stesso giorno.
Il 13 dicembre 2004 Lei ha scritto per informarmi che intendeva modificare la Sua denuncia alla luce di una lettera che nel frattempo aveva ricevuto dalla Commissione. Con lettere del 21 dicembre 2004, ho informato sia la Commissione che Lei del nuovo ambito di applicazione della denuncia.
La Commissione ha inviato il suo parere (del 10 febbraio 2005) il 21 febbraio 2005. Le ho trasmesso il 25 febbraio 2005 con un invito a presentare osservazioni, da Lei inviato il 22 marzo 2005.
Il 5 aprile 2005 ho chiesto alla Commissione di presentare un parere complementare sull'ulteriore affermazione da Lei presentata nelle Sue osservazioni e di commentare tali osservazioni.
La Commissione ha risposto l'8 giugno 2005. Le ho trasmesso questa risposta il 9 giugno 2005 con un invito a formulare osservazioni, da Lei inviato il 12 giugno 2005.
Il 28 giugno 2005 ho chiesto alla Commissione ulteriori informazioni in merito alla Sua denuncia, chiedendo una risposta entro il 31 luglio 2005.
Il 29 giugno 2005 ho ricevuto una lettera da Lei indirizzatami il 26 giugno 2005, nella quale Lei ha fornito ulteriori informazioni e ha suggerito di trasmetterle all'autorità anticorruzione dell'UE, qualora tale autorità esistesse.
Il 5 luglio 2005 ho trasmesso copia della presente lettera alla Commissione e l'ho informata lo stesso giorno. Nella mia lettera Le ho inoltre comunicato che avrei deciso se fossero necessarie ulteriori misure dopo aver ricevuto la risposta della Commissione alla mia richiesta di ulteriori informazioni e le eventuali osservazioni da Lei formulate in merito a tale risposta.
In un fax inviato il 23 agosto 2005, Lei ha chiesto se fosse pervenuta la risposta della Commissione alla richiesta di ulteriori informazioni.
Il 25 agosto 2005 Le ho trasmesso la versione inglese della risposta della Commissione, giunta nel frattempo, unitamente a un invito a presentare osservazioni entro il 30 settembre 2005.
In un fax inviato il 28 agosto 2005, Lei ha dichiarato di aver accettato l'offerta della Commissione di consentirle di esaminare il fascicolo e ha proposto alcune date per tale ispezione. Lei ha rispedito la presente lettera il 5 settembre 2005.
Nella mia risposta inviata il 5 settembre 2005, Le ho comunicato che avrebbe dovuto contattare la Commissione se desiderasse avere accesso al fascicolo di quest'ultima. Ho anche sottolineato che la lettera della Commissione che Le avevo trasmesso il 25 agosto 2005 sembrava riferirsi a un'eventuale riunione per discutere il Suo caso, non a un'offerta di accesso al suo fascicolo. La mia risposta Le è stata inviata sia per posta che per fax.
In un fax inviato il 5 settembre 2005, Lei ha fatto presente di non aver ancora ricevuto una risposta al Suo fax del 28 agosto 2005. In una conversazione telefonica con i miei servizi, avvenuta lo stesso giorno, Lei ha confermato di aver ricevuto nel frattempo il mio fax del 5 settembre 2005 e che il Suo fax inviato prima di tale giorno era quindi divenuto privo di oggetto.
Il 12 settembre 2005 Le ho inviato la traduzione tedesca della risposta della Commissione alla mia richiesta di ulteriori informazioni.
In un fax inviato il 28 settembre 2005, Lei ha chiesto una proroga del termine fino al 30 novembre 2005 per quanto riguarda la presentazione delle Sue osservazioni sulla lettera della Commissione. In un'ulteriore lettera del 3 ottobre 2005, che ho ricevuto il 6 ottobre 2005, Lei ha reiterato tale richiesta. Insieme a questa lettera, Lei ha trasmesso copie delle lettere da Lei inviate alla Commissione e a un organismo tedesco.
Con lettera del 4 ottobre 2005, Le ho comunicato che la Sua richiesta di proroga era stata accolta.
Il 24 novembre 2005 Lei mi ha trasmesso le Sue osservazioni in merito alla risposta della Commissione alla mia richiesta di ulteriori informazioni.
Il 5 dicembre 2005 ho inviato una terza richiesta di ulteriori informazioni alla Commissione, chiedendo una risposta entro il 15 gennaio 2006. Lei è stato informato di conseguenza lo stesso giorno. La Commissione ha inviato l’originale inglese della sua risposta il 31 gennaio 2006.
Il 7 febbraio 2006 Lei ha scritto per chiedere se la Commissione avesse risposto alla mia lettera e per criticare l'inattività della Commissione, che, a Suo avviso, ha causato gravi danni ai consumatori. Lei ha rispedito la presente lettera il 14 febbraio 2006.
Il 13 febbraio 2006 Le ho trasmesso l'originale inglese della risposta della Commissione.
La Commissione ha inviato la traduzione tedesca della sua risposta il 10 febbraio 2006, che Le ho trasmesso il 14 febbraio 2006 per le Sue osservazioni, da Lei inviate il 5 marzo 2006.
Il 22 marzo 2006 Lei mi ha chiesto di confermare di aver ricevuto la Sua lettera del 5 marzo 2006. Il 23 marzo 2006 il mio ufficio ha confermato per posta elettronica di aver ricevuto la Sua lettera.
Il 19 aprile 2006 Lei ha chiesto che ne era stato della Sua lettera del 5 marzo 2006. Lei ha rispedito la presente lettera il 26 aprile 2006.
Il 2 maggio 2006 Le ho comunicato che l’esame del Suo caso non era ancora stato completato, ma che Le avrei comunicato, al più tardi entro il 15 giugno 2006, come intendevo procedere nel caso di specie.
Il 29 maggio 2006 ho inviato una quarta richiesta di ulteriori informazioni alla Commissione, chiedendo una risposta entro il 30 giugno 2006. Lei è stato informato di conseguenza lo stesso giorno.
Il 5 luglio 2006 la Commissione ha chiesto una proroga del termine fino al 31 luglio 2006.
Il 5, 6 e 24 luglio 2006 Lei mi ha trasmesso ulteriori informazioni in merito al Suo caso.
Con lettera del 10 luglio 2006 Le ho comunicato di aver accolto la richiesta di proroga della Commissione.
Il 24 agosto 2006 la Commissione ha risposto alla mia richiesta di ulteriori informazioni. Le ho trasmesso il 25 agosto 2006 con un invito a presentare osservazioni, da Lei inviato il 24 settembre 2006.
In una e-mail inviata il 10 ottobre 2006, Lei mi ha chiesto di riscontrare un caso di cattiva amministrazione.
Il 6 novembre 2006 ho inviato alla Commissione una quinta richiesta di informazioni supplementari. Lei è stato informato di conseguenza lo stesso giorno.
Il 29 gennaio 2007 Lei ha scritto per informarmi che la Commissione aveva respinto la Sua denuncia in materia di concorrenza con decisione dell'11 gennaio 2007. Nella Sua lettera Lei ha formulato osservazioni sul modo in cui la Commissione aveva proceduto e si è opposta alla decisione che aveva adottato.
Il 2 febbraio 2007 la Commissione ha risposto alla mia richiesta di informazioni.
Il 5 febbraio 2007 il mio Ufficio Le ha comunicato che a breve Le sarebbe pervenuta una risposta alla Sua lettera del 29 gennaio 2007.
Il 12 febbraio 2007 Le ho trasmesso la risposta della Commissione alla mia richiesta di ulteriori informazioni, invitandola a formulare osservazioni entro il 31 marzo 2007. Le ho inoltre comunicato che avevo deciso di avviare una nuova indagine in merito alla Sua denuncia contro la decisione della Commissione dell'11 gennaio 2007. Quest'ultima denuncia è stata registrata con il numero 454/2007/GG e trasmessa alla Commissione per parere lo stesso giorno.
In un messaggio di posta elettronica inviato il 22 marzo 2007, Lei mi ha chiesto di constatare una cattiva amministrazione per quanto riguarda la presente causa.
Il 19 ottobre 2007 Lei ha trasmesso ulteriori informazioni in merito al Suo caso. In particolare, Lei mi ha fornito copia della proposta della Commissione del 14 febbraio 2007 relativa a un regolamento in materia di accreditamento e ha formulato osservazioni su tale proposta.
Il 2 dicembre 2007 Lei ha trasmesso ulteriori informazioni sul contesto del progetto di regolamento in oggetto.
Il 17 gennaio 2008 ho informato la Commissione che ritenevo necessario esaminare il fascicolo della Commissione. Lei è stato informato di conseguenza lo stesso giorno.
L'esame del fascicolo della Commissione ha avuto luogo il 13 febbraio 2008. Una copia della relazione sull'ispezione è stata inviata sia a Lei che alla Commissione il 20 febbraio 2008.
Il 29 febbraio 2008 Lei ha formulato ulteriori osservazioni in merito al Suo caso.
Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.
IL RECLAMO
Il denuncianteFino al dicembre 2003, il denunciante, un cittadino tedesco, gestiva una società (European Quality Council, "EQC") con sede in Germania che cercava di entrare nel mercato per la fornitura di servizi di accreditamento.
ContestoIl contesto della presente causa è illustrato in una lettera inviata il 26 febbraio 2004 dal Bundeskartellamt (l'autorità tedesca garante della concorrenza) alla direzione generale (DG) Concorrenza della Commissione europea. La presente lettera contiene le seguenti informazioni sull'accreditamento:
Il servizio fornito dall'accreditamento consiste nel verificare e valutare, da parte di un ente neutrale (l'"accreditatore"), e sulla base di determinate norme tecniche, se un laboratorio, un organismo di certificazione o un servizio di ispezione che effettua certificazioni soddisfi i pertinenti requisiti di competenza.
In Germania, gli organismi che offrivano tali servizi erano membri del Deutscher Akkreditierungsrat ("DAR"). L'adesione era importante, dato che solo i membri del DAR avevano il diritto di rilasciare documenti recanti l'aquila federale e che, in pratica, erano riconosciuti solo i certificati recanti tale simbolo.
In Germania esisteva una distinzione fondamentale tra il settore disciplinato dalla legge (in cui potevano essere attivi solo gli organismi pubblici di accreditamento o le imprese incaricate di tale compito dalle autorità pubbliche) e il settore non disciplinato dalla legge. Solo quest'ultimo settore era rilevante nel caso di specie.
Sia il settore disciplinato dalla legge che quello non disciplinato dalla legge hanno cooperato nel DAR. Oltre agli accreditatori stessi, anche i ministeri federali, il Deutsche Institut für Normung e.V. (Istituto tedesco per le norme) e il Bundesverband der Deutschen Industrie ("BDI", Associazione federale delle industrie tedesche) erano membri del DAR.
Le domande di adesione alla DAR (per quanto riguarda l'attività di accreditamento nel settore non disciplinato dalla legge) non sono state trattate dalla DAR stessa, ma dalla Trägergesellschaft für Akkreditierung GmbH ("TGA"), in cui la BDI ha svolto un ruolo importante. Tuttavia, la stessa TGA era attiva come accreditatore e quindi era in concorrenza con le società sulle cui domande di adesione al DAR doveva decidere.
In passato, solo gli accreditatori che avevano concluso un contratto di coordinamento e supervisione con la TGA erano stati ammessi alla DAR. Tali contratti avevano fatto sì che a ciascun accreditatore fosse assegnato un determinato settore di attività su base esclusiva, vale a dire che solo un accreditatore era attivo nel settore di attività pertinente.
Nel 2001 il denunciante ha presentato domanda di adesione alla DAR. In assenza di una reazione positiva, il denunciante si è rivolto al Bundeskartellamt nel settembre 2002. Il Bundeskartellamt ha avviato un'inchiesta e ha fatto in modo che la TGA abbandonasse il suo ruolo di coordinatore e supervisore nel giugno 2003 e che in futuro la DAR stessa decidesse in merito all'ammissione di nuovi membri. Verso la fine del 2003 anche il Bundeskartellamt e il DAR hanno raggiunto un accordo sulle condizioni che un'impresa che desidera aderire al DAR doveva soddisfare.
Le associazioni nazionali di accreditamento erano membri della Cooperazione europea per l'accreditamento ("EA"). Il membro della Germania era il DAR. EA si è opposta alla concorrenza tra accreditatori.
Il "Progetto di criteri di adesione per la cooperazione europea di accreditamento" di EA conteneva il seguente passaggio:
"È opportuno evitare la concorrenza tra i membri dell'EA e inutili duplicazioni dei servizi di accreditamento. La concorrenza tra gli accreditatori a livello locale, nazionale ed europeo non ha luogo in quanto ciò può compromettere l'indipendenza e la credibilità dei membri. (...) I membri dell'EA non commercializzano le loro attività in altri paesi."
Secondo il Bundeskartellamt, ciò costituiva una grave violazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE.
Il Bundeskartellamt ha inoltre ritenuto che gli "Orientamenti" adottati da EA per quanto riguarda l'interpretazione di talune norme fossero anticoncorrenziali. Secondo il Bundeskartellamt, TGA e DAR hanno invitato gli accreditatori ad applicare queste "Linee guida". Gli accreditatori sono stati inoltre invitati a concludere i cosiddetti accordi multilaterali ("MLA") con EA per garantire che i loro certificati fossero riconosciuti in tutta Europa.
Il Bundeskartellamt ha sostenuto che le norme istituite da EA non solo miravano a ripartire i mercati, ma comportavano anche un ostacolo all’ingresso sul mercato. Essa ha aggiunto che, a suo avviso, nessuna esenzione ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE sembra essere possibile per gli "orientamenti".
Secondo il Bundeskartellamt, la DAR e la TGA l'avevano informata che la DG Imprese della Commissione era favorevole all'attività di regolamentazione di EA.
Il Bundeskartellamt ha inoltre rilevato che, in una riunione del 10 novembre 2003, il Consiglio dell'Unione europea aveva adottato una risoluzione che invitava la Commissione a sviluppare una politica in materia di servizi di accreditamento. In tale decisione, il Consiglio aveva formulato la seguente dichiarazione:
"L'elaborazione di tale politica dovrebbe comprendere, in particolare, l'indipendenza degli organismi di accreditamento dalle attività commerciali di valutazione della conformità e, quale servizio di interesse economico generale, la prevenzione della concorrenza tra i diversi organismi. Si dovrebbe prendere in considerazione l'inclusione di tali disposizioni nel quadro legislativo generale per il nuovo approccio."
Il Bundeskartellamt ha osservato che sembra che sia prevista l'adozione di una direttiva sulla base di questo Consiglio. Ha aggiunto che se l'UE adottasse effettivamente un divieto di concorrenza nel settore dell'accreditamento, i suoi sforzi per promuovere la concorrenza in Germania sarebbero vanificati. Il Bundeskartellamt ha inoltre sostenuto che un divieto di concorrenza sembrerebbe essere in contraddizione con gli sforzi della Commissione per liberalizzare i mercati.
Il Bundeskartellamt ha concluso affermando che la Commissione dovrebbe pertanto avviare un'indagine nei confronti di EA al fine di valutare la compatibilità di tale organismo e delle norme da esso adottate con l'articolo 81 del trattato CE.
La denuncia del denunciante alla CommissioneIl 10 ottobre 2003 il denunciante ha presentato una denuncia alla DG Concorrenza (riferimento IV/38.857). La denuncia si basava sulle regole di concorrenza del trattato CE.
Sulla presente censuraNella sua denuncia al Mediatore, presentata nel novembre 2004, il denunciante sosteneva che, nonostante i numerosi solleciti, la Commissione non gli aveva fornito informazioni sullo stato della procedura. Il denunciante ha sostenuto che la Commissione dovrebbe fornire le informazioni richieste e trattare la sua denuncia.
Il denunciante ha aggiunto di essere stato rovinato dall'intesa che, a suo avviso, esisteva sul mercato rilevante.
Lettera del denunciante del 13 dicembre 2004In un'ulteriore lettera inviata nel dicembre 2004, il denunciante ha sottolineato di aver ricevuto una lettera datata 1o dicembre 2004 dalla Commissione e che, di conseguenza, desiderava eliminare un aspetto della sua denuncia.
Alla luce di tale lettera, le affermazioni e le affermazioni del denunciante erano le seguenti:
(1) La Commissione non aveva trattato la denuncia in materia di concorrenza che le era stata presentata nell’ottobre 2003 (riferimento IV/38.857).
(2) La Commissione non aveva fornito al denunciante informazioni sullo stato della sua indagine sulla denuncia.
(3) La Commissione dovrebbe fornire le informazioni richieste dal denunciante e trattare la sua denuncia.
Il Mediatore ha pertanto chiesto alla Commissione di fornire un parere su tali accuse e affermazioni.
L'INCHIESTA
Il parere della CommissioneNel suo parere la Commissione ha formulato le seguenti osservazioni:
Il denunciante aveva chiesto informazioni sullo stato della sua denuncia con e-mail del 17 maggio 2004. Lo stesso giorno la DG Concorrenza aveva risposto che la denuncia era oggetto di indagine e che era necessario consultare altre DG, in particolare la DG Imprese.
Il denunciante aveva inoltre chiesto, con fax/lettera del 24 ottobre 2004 e del 6 novembre 2004, le misure che la Commissione intendeva adottare e aveva chiesto a quest'ultima di indagare sulla denuncia. Con lettera del 1° dicembre 2004 la DG Concorrenza aveva risposto che la denuncia era stata trattata e che il caso sollevava questioni di fatto e di diritto molto complesse. Essa aveva inoltre informato il denunciante che in quella fase non era possibile indicare una data precisa per la chiusura dell'inchiesta.
L’affermazione secondo cui la Commissione si sarebbe rifiutata di fornire informazioni sullo stato della denuncia era quindi ingiustificata.
A seguito di una prima indagine sulla questione, il 17 dicembre 2003 la DG Concorrenza aveva preparato una nota interna per il commissario, contenente un orientamento e una valutazione preliminari del caso. Anche la DG Concorrenza era stata in contatto con il denunciante per telefono e aveva avuto contatti con la DG Imprese e il Bundeskartellamt. Il 15 aprile 2004 il denunciante era stato informato via e-mail e per telefono di un cambiamento dei responsabili del caso e la denuncia era stata discussa.
Il 23 giugno 2004 la DG Concorrenza ha incontrato un accreditatore tedesco e il Bundeskartellamt. Nel corso della riunione è stata discussa la questione della concorrenza nel settore dell'accreditamento e della denuncia. Nel luglio 2004 la DG Concorrenza ha discusso la questione con il Bundeskartellamt e il ministero tedesco dell'Economia.
Va osservato che il trattamento della denuncia è stato fissato nel contesto della preparazione di un quadro legislativo comunitario per l'accreditamento. Il tipo di strumento legislativo appropriato per questo quadro (ad esempio, decisione del Consiglio, direttiva UE) non era ancora stato deciso. Una delle questioni principali in questo contesto è stata la portata dell'applicabilità delle regole di concorrenza all'accreditamento. La questione è stata discussa regolarmente dai servizi competenti della Commissione, anche in quattro riunioni dedicate alla portata dell'applicabilità delle regole di concorrenza all'accreditamento, tenutesi tra la DG Concorrenza e la DG Imprese tra giugno e novembre 2004. La questione ha continuato ad essere oggetto di un esame congiunto da parte dei servizi interessati. Poiché tale questione aveva una rilevanza diretta e decisiva ai fini della valutazione della denuncia, quest’ultima era pertanto inscindibile dalla conclusione dell’esame in corso. La DG Concorrenza informerà il denunciante non appena la Commissione avrà preso posizione.
L’affermazione secondo cui la Commissione si sarebbe rifiutata di trattare la denuncia era pertanto ingiustificata.
Per quanto riguarda le prossime misure da adottare, il 22 dicembre 2004 la DG Concorrenza aveva inviato al denunciante una lettera in cui spiegava la situazione. Nella stessa lettera, aveva informato il denunciante che intendeva ora inviare una versione non riservata della denuncia alle parti interessate e aveva chiesto al denunciante di fornire tale versione non riservata. Una volta risolta la questione della portata dell'applicabilità delle norme in materia di concorrenza nel settore dell'accreditamento, la DG Concorrenza informerà il denunciante in merito alle misure che intende adottare.
Osservazioni del denuncianteNelle sue osservazioni, il denunciante ha mantenuto la sua denuncia e ha formulato le seguenti ulteriori osservazioni:
Il trattamento della denuncia in materia di concorrenza da parte della Commissione sembrava essere limitato alle comunicazioni con il denunciante. Tuttavia, "gestire" un reclamo significava anche prendere una decisione sul merito. La sostanza della denuncia non era stata trattata in 1 ½ anni. Per ragioni che non potevano essere intese come "un accreditatore tedesco" - vale a dire, TGA - doveva essere protetto dalla Commissione. La Commissione si era quindi schierata dalla parte di una delle parti interessate. Occorreva chiedersi perché egli stesso e le altre parti interessate non fossero stati invitati alla riunione del 23 giugno 2004 e perché egli non fosse stato informato dei suoi risultati.
Il motivo per cui la denuncia in materia di concorrenza non è stata trattata è stato comunicato dalla Commissione stessa: la Commissione stava lavorando a norme per l'accreditamento. Fino a quando queste regole non furono finalmente adottate, avrebbe dovuto tollerare la posizione illegale esistente. La Commissione ha violato il suo obbligo di agire contro le pratiche anticoncorrenziali. L'influenza del cartello è stata di vasta portata.
La Commissione non aveva rispettato il suo codice di condotta (1) omettendo di trattare la denuncia in materia di concorrenza entro un periodo di tempo ragionevole, rispondendo solo dopo ripetute indagini, rispondendo in un modo che poteva essere inteso solo come espressione di un completo rifiuto di agire e inviando tale risposta cinque settimane dopo l'invio della prima lettera alla Commissione.
Ulteriori indaginiDopo un attento esame del parere della Commissione e delle osservazioni del denunciante, è emerso che erano necessarie ulteriori indagini.
Richiesta di un parere complementare e di ulteriori informazioniIl 5 aprile 2005 il Mediatore ha scritto alla Commissione per informarla che, nelle sue osservazioni, il denunciante aveva fatto un'ulteriore affermazione secondo cui la Commissione si era schierata dalla parte di una delle parti coinvolte. Il Mediatore ha pertanto chiesto alla Commissione di fornirgli (1) un parere complementare su questa nuova accusa e (2) le sue osservazioni sulle osservazioni del denunciante.
Risposta della CommissioneNella sua risposta, la Commissione ha formulato le seguenti osservazioni:
L'accreditatore con il quale la Commissione si era incontrata il 23 giugno 2004 non era TGA. La DG Concorrenza era venuta a conoscenza dell'accreditatore interessato nell'ambito della sua cooperazione con il Bundeskartellamt. L'accreditatore interessato aveva precedentemente fornito informazioni al Bundeskartellamt nell'ambito dell'indagine di quest'ultimo ed era stato quindi identificato come un'utile fonte di informazioni per la DG Concorrenza in modo da consentire a quest'ultima di comprendere meglio la complessa questione dell'accreditamento. Durante l'incontro, l'accreditatore ha spiegato l'area di accreditamento e ha descritto i possibili problemi di concorrenza. L'accreditatore non aveva rilasciato dichiarazioni a favore o contro il denunciante né aveva parlato a nome di TGA.
La Commissione non si era schierata dalla parte di TGA o di qualsiasi altro accreditatore. La riunione aveva fatto parte dell'indagine della DG Concorrenza ed era servita al solo scopo di comprendere l'attività in questione. La presenza del denunciante non era stata pertanto richiesta.
In linea di principio, le riunioni con terzi costituivano un'importante fonte di informazioni. La capacità della DG Concorrenza di svolgere indagini sarebbe seriamente compromessa se tali riunioni fossero automaticamente considerate di parte o se la DG Concorrenza avesse l'obbligo di invitare il denunciante o altre parti. In base alle norme procedurali applicabili, la DG Concorrenza non aveva alcun obbligo giuridico di invitare il denunciante alla riunione del 23 giugno 2004.
Il denunciante non era stato informato dell'esito della riunione, perché non vi era stato alcun "risultato" o "risultato". L'incontro è stato solo a scopo informativo. Non sono state discusse conclusioni o misure concrete da adottare.
Nella sua lettera del 22 dicembre 2004, la DG Concorrenza aveva chiesto al denunciante una versione non riservata della sua denuncia e aveva indicato che avrebbe altrimenti supposto che la denuncia non contenesse informazioni riservate. Il denunciante non aveva fornito una versione non riservata della denuncia. Con lettera del 15 aprile 2005, la DG Concorrenza aveva pertanto inviato la denuncia presentata dal denunciante a due denuncianti, EA e un altro organismo, chiedendo loro di presentare osservazioni entro il 27 maggio 2005.
Osservazioni del denuncianteNelle sue osservazioni, il denunciante ha sottolineato che, al momento della presentazione della sua denuncia al Mediatore, nonostante diverse indagini, non aveva ricevuto alcuna informazione sullo stato dell'indagine. Il denunciante ha inoltre sostenuto che la Commissione non aveva fornito il nome dell'accreditatore con cui si era incontrato per il semplice motivo che tale accreditatore era membro del cartello e quindi non era in grado di fornire informazioni obiettive e imparziali. Egli ha inoltre espresso l'opinione che, tenuto conto dell'enorme danno che riteneva fosse stato causato dall'intesa, l'incapacità e la riluttanza della Commissione ad adottare una decisione erano un chiaro indizio del fatto che essa era di parte. Il denunciante ha sottolineato che i fatti pertinenti erano noti da almeno due anni, ma che, in assenza di qualsiasi azione da parte della Commissione, il cartello era ancora autorizzato a funzionare.
Il denunciante ha aggiunto di non aspettarsi più che la Commissione adotti sanzioni per quanto riguarda il cartello. Al contrario, sembrava che la Commissione stesse lavorando a una legislazione che rendesse legale lo stato delle cose attualmente illegale. Secondo il denunciante, anche questo ha dimostrato che la Commissione era di parte e ha preso parte al cartello.
La seconda richiesta di ulteriori informazioniIl 28 giugno 2005 il Mediatore ha scritto alla Commissione per chiedere ulteriori informazioni. Nella sua lettera, il Mediatore ha chiesto alla Commissione (1) di spiegare perché aveva deciso di inviare la denuncia presentatale dal denunciante il 10 ottobre 2003 ad alcuni dei denuncianti solo il 15 aprile 2005, vale a dire 1 ½ anni dopo, (2) di commentare l'argomentazione del denunciante secondo cui il modo in cui la Commissione aveva risposto alle indagini del denunciante, effettuate il 24 ottobre e il 6 novembre 2004, sullo stato della procedura non era conforme alle pertinenti disposizioni del codice di condotta della Commissione e (3) di fornire informazioni sui progressi compiuti nella preparazione di un quadro legislativo per il settore dell'accreditamento nell'UE.
Lettera del denunciante del 26 giugno 2005 e reazione del MediatoreCon lettera del 26 giugno 2005, pervenuta al Mediatore il 29 giugno 2005, il denunciante ha dichiarato di essere stato informato dal Bundeskartellamt che la Commissione non aveva esaminato la questione. Secondo il denunciante, la Commissione aveva pertanto mentito al Mediatore. Il denunciante ha allegato una copia di un messaggio di posta elettronica inviato il 23 giugno 2005, nel quale il Bundeskartellamt lo aveva informato che, con lettera del 26 febbraio 2004, aveva chiesto d'ufficio alla Commissione di avviare un'indagine nei confronti di EA, ma che la Commissione "non ha trattato la questione in tale forma".
Il denunciante ha sostenuto che vi erano così tante discrepanze che vorrebbe suggerire di deferire la questione all'autorità europea anticorruzione (se tale autorità esistesse) e di non trasmettere la presente lettera alla Commissione.
Considerando che non si poteva escludere che il denunciante avesse interpretato erroneamente l'e-mail che aveva ricevuto dal Bundeskartellamt, il Mediatore ha ritenuto che il modo migliore per procedere fosse quello di trasmettere una copia della lettera del denunciante del 26 giugno 2005 alla Commissione e chiederle di commentarla. Il Mediatore ha informato il denunciante di conseguenza, indicando che avrebbe preso in considerazione eventuali ulteriori misure da adottare, dopo aver ottenuto la risposta della Commissione e le osservazioni del denunciante.
Risposta della CommissioneNella sua risposta, la Commissione ha formulato le seguenti osservazioni:
Come punto introduttivo, vi era il rischio che lo scambio di accuse attraverso il Mediatore potesse diventare controproducente. La Commissione ha pertanto proposto di organizzare una riunione tra i suoi servizi e il denunciante al fine di discutere lo stato della denuncia in materia di concorrenza.
Il trattamento della denuncia in materia di concorrenza è stato definito nel contesto della preparazione di un quadro legislativo comunitario per l'accreditamento che era in fase di elaborazione conformemente al mandato conferito dal Consiglio nella risoluzione del 10 novembre 2003 sulla comunicazione della Commissione europea "Migliorare l'attuazione delle direttive "nuovo approccio"(2). La questione della portata dell'applicabilità delle regole di concorrenza all'accreditamento faceva parte di questo lavoro preparatorio. Tra giugno e novembre 2004 si sono tenute una serie di riunioni dedicate a questo tema tra la DG Concorrenza e la DG Imprese, nonché una riunione con il Bundeskartellamt e un accreditatore tedesco. La DG Concorrenza aveva ritenuto più utile, in primo luogo, saperne di più sulla complessa questione dell'accreditamento e valutare l'applicabilità delle norme in materia di concorrenza nel settore dell'accreditamento attraverso mezzi prontamente disponibili prima di procedere a coinvolgere i denuncianti nella denuncia. La DG Concorrenza aveva acquisito, entro il dicembre 2004, conoscenze di fatto e di diritto sufficienti a consentirle di procedere, chiedendo al denunciante, nella sua lettera del 22 dicembre 2004, una copia non riservata della denuncia in materia di concorrenza, al fine di inviarne una copia ai denuncianti. Il termine di tre settimane fissato per il denunciante era scaduto intorno alla fine di gennaio 2005 senza una reazione da parte del denunciante. Pertanto, il 15 aprile 2005 la DG Concorrenza aveva inviato la denuncia ai denuncianti affinché formulassero le loro osservazioni. La Commissione si è rammaricata del fatto che si sia verificato un certo ritardo nella trasmissione della denuncia.
L'articolo 4 del codice di condotta della Commissione afferma che la Commissione si è impegnata a rispondere alle richieste di informazioni "nel modo più appropriato e il più rapidamente possibile". Le indagini del denunciante erano state inviate il 24 ottobre e il 6 novembre 2004. Nella sua risposta del 1° dicembre 2004, la DG Concorrenza aveva sottolineato che il caso era in corso di trattazione, che sollevava questioni molto complesse e che non era possibile indicare una data precisa per la chiusura dell’indagine in quella fase. Poiché all’epoca la DG Concorrenza stava indagando sull’applicabilità delle norme in materia di concorrenza all’accreditamento, essa non era stata in grado di essere più precisa. La Commissione ha pertanto ritenuto di aver risposto "nel modo più appropriato". Per quanto riguarda la tempestività, il termine di 15 giorni lavorativi previsto dal codice di condotta della Commissione era stato superato nel caso di specie di 10 giorni per quanto riguarda il fax inviato il 24 ottobre 2004. La DG Concorrenza si è scusata per questo ritardo e ha aggiunto che farà tutto il possibile per rispondere alla corrispondenza il più rapidamente possibile in futuro.
Per quanto riguarda la preparazione del previsto quadro comunitario per l'accreditamento, la Commissione era ancora in procinto di avviare ampie discussioni preliminari con gli Stati membri. L'obiettivo era raggiungere un ampio consenso politico sul quadro comunitario entro la fine del 2005, in base al quale la Commissione avrebbe adottato la sua decisione sul tipo appropriato di strumento legislativo da preparare. L'obiettivo attuale era presentare una prima proposta legislativa entro la metà del 2006.
Per quanto riguarda le ulteriori questioni sollevate dal denunciante nelle sue lettere del 13 e 26 giugno 2005, la Commissione ha formulato le seguenti osservazioni:
Una volta ricevute le osservazioni dei denuncianti, la Commissione si adopererà per adottare una decisione il più rapidamente possibile. Come accennato in precedenza, la Commissione ha proposto una riunione tra i suoi servizi e il denunciante per discutere lo stato della denuncia in materia di concorrenza.
La riunione del 23 giugno 2004 era stata a scopo informativo e non aveva nulla a che fare con la protezione di un potenziale membro del cartello. La Commissione non aveva alcun obbligo giuridico di rivelare l’identità dell’accreditatore tedesco presso il quale si era riunita. Tuttavia, al fine di alleviare le preoccupazioni del denunciante, la Commissione ha osservato che l'accreditatore era GAZ (Gesellschaft für Akkreditierung und Zertifizierung mbH).
I servizi della Commissione garantirebbero che il quadro legislativo previsto sia sviluppato nel pieno rispetto delle regole di concorrenza stabilite dal trattato CE. Una volta che la Commissione avrà adottato la sua posizione definitiva sulla questione della portata dell'applicabilità delle regole di concorrenza all'accreditamento, tale posizione si rifletterà pienamente nel quadro in fase di sviluppo. La Commissione ha potuto assicurare al denunciante che non intendeva tutelare interessi finanziari privati attraverso tale quadro, in quanto considerava l'accreditamento un'attività delle autorità pubbliche. Inoltre, come per tutte le proposte legislative della Commissione, il quadro proposto per l'accreditamento passerebbe attraverso un'ampia valutazione d'impatto e una procedura di consultazione, durante la quale tutte le parti interessate avrebbero la possibilità di formulare osservazioni e presentare i loro punti di vista. La proposta legislativa sarebbe quindi soggetta alle consuete procedure legislative che portano all'adozione da parte del Consiglio (e, a seconda della forma giuridica appropriata per lo strumento, da parte del Parlamento).
Per quanto riguarda la lettera del denunciante del 26 giugno 2005, l'affermazione secondo cui la Commissione avrebbe mentito al Mediatore affermando di aver indagato sulla questione era manifestamente infondata. Con il riferimento IV/38.857, la Commissione aveva già avviato un procedimento nei confronti di EA a seguito della denuncia del denunciante in materia di concorrenza del 10 ottobre 2003. Un procedimento era quindi già pendente quando la DG Concorrenza ha ricevuto la lettera del Bundeskartellamt. Non è stato pertanto necessario avviare una nuova procedura distinta a seguito della presente lettera. La lettera del Bundeskartellamt era in fase di esame e sarebbe stata trattata nel contesto dell'indagine sulla denuncia del denunciante in materia di concorrenza.
Osservazioni del denuncianteLa risposta della Commissione è stata trasmessa al denunciante con l'invito a presentare osservazioni entro il 30 settembre 2005.
Il 28 settembre 2005 il denunciante ha chiesto una proroga fino al 30 novembre 2005. In tale lettera, il denunciante ha osservato di aver avuto un incontro con la DG Concorrenza e che, su suggerimento di quest'ultima, avrebbe compiuto un ultimo sforzo per cercare di garantire che la DAR ammettesse EQC come membro.
Nelle sue osservazioni, presentate il 24 novembre 2005, il denunciante ha allegato un elenco di 17 domande alle quali, a suo avviso, la Commissione avrebbe dovuto rispondere.
Per quanto riguarda la risposta della Commissione alla (seconda) richiesta di ulteriori informazioni del Mediatore, il denunciante ha formulato le seguenti osservazioni:
La Commissione non aveva fornito una risposta soddisfacente alla prima domanda del Mediatore sul motivo per cui ci fossero voluti 1 ½ anni prima che i denuncianti fossero interrogati.
Le spiegazioni della Commissione in merito all'articolo 4 del suo codice di condotta sono state accettate.
La presente causa riguardava unicamente il settore non disciplinato dalla legge. La Commissione ha previsto una proposta legislativa per la metà del 2006. Questo sembrava irrealistico.
La Commissione ha ripetutamente fatto riferimento alle prossime norme dell'UE in materia di accreditamento. Tuttavia, al momento non ha mai affrontato la questione della compatibilità dell’intesa con il diritto dell’Unione in materia di concorrenza .
Nella riunione con i servizi della Commissione del 23 settembre 2005, era emerso che la Commissione riservava il termine "accreditamento" esclusivamente alle attività delle autorità pubbliche. La Commissione non era a conoscenza del fatto che in tutti gli Stati membri (ad eccezione dell'Austria) non esisteva alcuna legislazione in materia di accreditamento per quanto riguarda il settore non disciplinato dalla legge.
Dalla successiva corrispondenza per posta elettronica è emerso che la Commissione era favorevole all’istituzione di EA. Sarebbe stato opportuno divulgare tale circostanza e il fatto che la Commissione fosse così parziale.
Sarebbe più onesto ma accettabile se la Commissione riconoscesse il suo completo fallimento per quanto riguarda la denuncia in materia di concorrenza o presentasse una proposta ragionevole su come risolvere i problemi che comporta.
La terza richiesta di ulteriori informazioniIl 5 dicembre 2005 il Mediatore ha informato il denunciante di essere giunto alla conclusione di non disporre ancora di tutte le informazioni necessarie per trattare il caso e di aver quindi nuovamente scritto alla Commissione per chiederle di rispondere a determinati quesiti. Tuttavia, il Mediatore ha anche informato il denunciante che il suo ruolo era quello di esaminare le denunce e non di trasmettere richieste di informazioni all'amministrazione. Il Mediatore ha pertanto informato il denunciante che, se desiderasse ottenere una risposta al proprio elenco di 17 domande, dovrebbe rivolgerle direttamente alla Commissione.
Nella sua lettera alla Commissione, il Mediatore ha chiesto a quest'ultima di rispondere ai seguenti quesiti:
(1) Dalle prove presentate al Mediatore è emerso che la Commissione riteneva che sarebbe stata in grado di decidere in merito alla denuncia del denunciante in materia di concorrenza solo dopo aver adottato "la sua posizione definitiva sulla questione della portata dell'applicabilità delle norme in materia di concorrenza all'accreditamento". Può la Commissione precisare se ciò significa (1) il momento in cui la Commissione ha raggiunto un accordo interno per quanto riguarda la portata dell'applicabilità delle regole di concorrenza all'accreditamento, (2) la data in cui la Commissione ha presentato una proposta legislativa o (3) la data in cui le procedure legislative relative a tale proposta sono state concluse e l'atto pertinente è stato adottato?
(2) Dato che sono trascorsi più di due anni dalla presentazione della denuncia in materia di concorrenza e dal momento che il Consiglio aveva invitato la Commissione a elaborare "politiche e orientamenti più completi per la definizione (...) e il ricorso all'accreditamento", può la Commissione far sapere se il tempo necessario per raggiungere "la sua posizione definitiva sulla questione della portata dell'applicabilità delle norme in materia di concorrenza all'accreditamento" fosse o sarebbe ragionevole?
(3) Dato che la questione dell'applicabilità del diritto della concorrenza dell'UE all'accreditamento era, secondo la Commissione stessa, "decisiva" per il trattamento della denuncia in materia di concorrenza, può la Commissione spiegare perché il denunciante ne era stato informato solo con lettera del 22 dicembre 2004 ??
(4) Si prega la Commissione di fornire informazioni più specifiche in merito al suo rapporto con EA ?
Una copia delle osservazioni del denunciante è stata trasmessa anche alla Commissione.
Risposta della CommissioneNella sua risposta, la Commissione ha formulato le seguenti osservazioni:
ContestoNella sua riunione con la DG Concorrenza del 23 settembre 2005, il denunciante aveva chiarito che l'obiettivo principale della sua denuncia era quello di diventare membro del DAR. Il denunciante aveva accettato di adire l'autorità tedesca garante della concorrenza. Nel frattempo la Commissione aveva contattato quest'ultima per informarsi sullo stato del procedimento. Il Bundeskartellamt aveva confermato di aver ricevuto una copia della domanda di adesione al DAR presentata dal denunciante. Questa domanda è attualmente in fase di revisione da parte del DAR. Alla luce di quanto precede, la Commissione intendeva pronunciarsi a breve sulla denuncia relativa alla concorrenza. Il Mediatore sarà informato dei risultati.
Domande del MediatorePer quanto riguarda la prima questione, per "adozione di una posizione definitiva" si intende il momento in cui la Commissione ha raggiunto un accordo interno sull'ambito di applicazione delle regole di concorrenza all'accreditamento. Sebbene fosse molto difficile adottare una posizione definitiva in generale sull'applicabilità delle regole di concorrenza nel settore molto complesso dell'accreditamento, la Commissione riteneva di aver raccolto informazioni sufficienti che le consentissero di prendere una decisione in merito a questa specifica denuncia in materia di concorrenza.
Per quanto riguarda la seconda domanda, poche attività erano complesse quanto l'accreditamento. L'accreditamento è stata un'attività molto tecnica. Gli organismi di accreditamento hanno valutato la competenza tecnica, l'imparzialità e le capacità degli organismi di valutazione della conformità, vale a dire i laboratori di prova e taratura e gli organismi di certificazione e ispezione, sulla base del rispetto di determinate norme di accreditamento riconosciute a livello internazionale. Gli organismi di valutazione della conformità valutano se i prodotti, le persone o i sistemi di gestione in un'ampia gamma di settori industriali sono conformi ai requisiti pertinenti stabiliti nei regolamenti tecnici, nelle norme o in altre specifiche tecniche. Ciascuno Stato membro aveva sviluppato un proprio quadro organizzativo per l'accreditamento e i sistemi nazionali di accreditamento differivano notevolmente. In alcuni Stati membri l'accreditamento è stato effettuato dal governo stesso, ad esempio da un ministero o da un'agenzia governativa; in altri, da organismi incaricati dal governo o sulla base di accordi con il governo; in Germania, invece, alcune parti dell'accreditamento sono state effettuate da imprese private senza che l'autorità derivasse dal governo. Ciò ha sollevato la difficile questione se, e in che misura, l'accreditamento comportasse un'attività economica e quindi in che misura il diritto dell'UE in materia di concorrenza fosse applicabile all'accreditamento.
Il caso era stato ulteriormente complicato dal fatto che la Commissione, parallelamente alla denuncia in materia di concorrenza, aveva preparato - ed era ancora in fase di preparazione - una legislazione in materia di accreditamento. Mentre la denuncia in materia di concorrenza non era direttamente collegata alla presentazione della proposta legislativa in fase di preparazione, la Commissione ha dovuto intraprendere un ampio lavoro preparatorio per ottenere una migliore comprensione delle specificità fattuali e giuridiche dell'accreditamento, nonché per garantire la coerenza e l'uniformità tra la politica generale in materia di accreditamento in fase di sviluppo e la denuncia in materia di concorrenza.
La Commissione ha ritenuto che tali circostanze molto specifiche spiegassero il decorso di due anni tra la presentazione della denuncia in materia di concorrenza e l'adozione di una posizione definitiva.
Per quanto riguarda la terza questione, la Commissione deve esaminare, per ogni denuncia, se le norme dell'UE in materia di concorrenza siano applicabili o meno. Nella maggior parte dei casi, la questione può essere risolta relativamente rapidamente. Una delle specificità della denuncia in materia di concorrenza in esame era che la portata dell’applicabilità delle norme dell’Unione in materia di concorrenza sollevava particolari difficoltà.
Di norma la Commissione non ha informato separatamente il denunciante in merito ai fattori determinanti per l'analisi giuridica di una denuncia in materia di concorrenza. In risposta alla lettera del denunciante del 6 novembre 2004, la Commissione aveva risposto, con lettera del 1o dicembre 2004, che il caso sollevava "complesse questioni di fatto e di diritto". Nella sua lettera del 22 dicembre 2004, la Commissione aveva sottolineato la questione dell’applicabilità del diritto della concorrenza all’accreditamento.
Per quanto riguarda la quarta domanda, l'EA era, in linea con la responsabilità e la competenza generali degli Stati membri in materia di accreditamento, una rete cooperativa di organismi nazionali di accreditamento degli Stati membri dell'UE, degli Stati EFTA e di altri paesi europei. Ad eccezione degli organismi tedeschi, tutti i membri dell'EA erano organismi di accreditamento riconosciuti a livello nazionale che svolgevano attività di accreditamento come autorità pubblica. La Commissione non era né membro né altrimenti coinvolta nell'organizzazione di EA. Tuttavia, ha partecipato in qualità di parte interessata al comitato consultivo dell’EA. La Commissione non era stata direttamente coinvolta nella creazione dell'EA, ma aveva sostenuto l'EA politicamente, in ragione del suo ruolo nella creazione e nella realizzazione del mercato interno. L'EA è stato l'interlocutore della Commissione a livello europeo per quanto riguarda lo sviluppo di un sistema europeo coerente di accreditamento a sostegno dell'attuazione della legislazione e delle politiche dell'UE in materia di mercato interno. Nel 1999 la Commissione aveva concluso un memorandum d'intesa con EA.
Unitamente alla sua risposta, la Commissione ha presentato una copia del suddetto memorandum d'intesa firmato il 2 giugno 1999 dall'EA e da quella che allora era la DG III (Industria) della Commissione.
Osservazioni del denuncianteNelle sue osservazioni, il denunciante ha formulato le seguenti osservazioni:
La denuncia in materia di concorrenza non ha nulla a che vedere con la valutazione della conformità dei prodotti, vale a dire con l’aspetto tecnico dell’accreditamento. Non era quindi chiaro il motivo per cui la Commissione non avesse ancora trattato tale denuncia.
Il protocollo d'intesa ha suggerito che sarebbe controproducente per la Commissione avviare o effettuare indagini nei confronti di EA. La Commissione ha incoraggiato attivamente le imprese private e ha pertanto violato i suoi obblighi di rimanere neutrali.
L'inerzia della Commissione nel caso di specie era comprensibile alla luce del sesto trattino del protocollo d'intesa, secondo cui la Commissione e EA ritenevano che l'accreditamento "è un sistema istituito sotto l'egida delle autorità pubbliche ed è quindi un servizio alla società e non dovrebbe quindi essere un'attività a scopo di lucro".
La quarta richiesta di ulteriori informazioniIl 29 maggio 2006 il Mediatore ha informato il denunciante di essere giunto alla conclusione di non disporre ancora di tutte le informazioni necessarie per trattare il caso e di aver quindi nuovamente scritto alla Commissione per chiederle di rispondere a determinati quesiti.
Nella sua lettera alla Commissione, il Mediatore ha chiesto a quest'ultima di rispondere ai seguenti quesiti:
E-mail del denunciante del 5 e 6 luglio 2006(1) Secondo il sesto trattino del protocollo d'intesa con EA, la Commissione e EA hanno ritenuto che l'accreditamento "sia un sistema istituito sotto l'egida delle autorità pubbliche e sia quindi un servizio alla società e non debba pertanto essere un'attività a scopo di lucro". Nel corso della presente indagine, la Commissione aveva sottolineato che la questione dell'applicabilità delle norme dell'UE in materia di concorrenza al settore dell'accreditamento doveva essere chiarita prima di poter trattare la denuncia in materia di concorrenza presentata dal denunciante. Tuttavia, la suddetta dichiarazione nel protocollo d'intesa potrebbe essere letta come un'indicazione del fatto che la Commissione aveva già preso una decisione nel 1999. Può la Commissione commentare questo punto?
(2) Si prega di spiegare alla Commissione se e in che modo la questione dell'applicabilità del diritto dell'UE in materia di concorrenza all'accreditamento è stata chiarita prima di firmare il suddetto protocollo d'intesa ?.
Il 5 e il 6 luglio 2006 il denunciante ha informato il Mediatore che la Commissione gli aveva scritto e aveva annunciato che intendeva respingere la sua denuncia in materia di concorrenza. Il denunciante ha osservato che la Commissione gli aveva offerto l'accesso al suo fascicolo, indicando che non erano disponibili documenti diversi da quelli da lui presentati. Secondo il denunciante, ciò ha dimostrato che la Commissione non aveva effettuato alcuna indagine e aveva quindi mentito al Mediatore.
Il denunciante ha inoltre sostenuto che il 90 % della lettera della Commissione costituiva un'assurdità. Egli si chiedeva in particolare se il trattamento del suo caso avrebbe effettivamente richiesto uno sforzo sproporzionato da parte della Commissione. Il denunciante ha sottolineato che la lettera della Commissione non conteneva nulla che non potesse già essere menzionato quando ha inizialmente presentato la sua denuncia in materia di concorrenza nell'autunno del 2003. A suo avviso, era evidente che vi era l'intenzione di ritardare il trattamento della questione e di impedire qualsiasi indagine.
Risposta della CommissioneUnitamente alla risposta alla quarta richiesta di ulteriori informazioni del Mediatore, la Commissione ha trasmesso copia di una lettera inviata al denunciante a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (3). In tale lettera del 30 giugno 2006 la Commissione ha spiegato che, a suo avviso, non vi era un interesse comunitario sufficiente a proseguire l'indagine sulla denuncia del denunciante in materia di concorrenza. La Commissione aveva invitato il denunciante a presentare osservazioni entro quattro settimane dal ricevimento della presente lettera (4).
Nella sua lettera al Mediatore, la Commissione ha formulato le seguenti osservazioni:
Il protocollo d'intesa non ha affrontato né risolto la questione se e in quale misura il diritto comunitario della concorrenza fosse applicabile all'attività di accreditamento. Il protocollo d'intesa ha stabilito, su base giuridicamente non vincolante, un'intesa tra la Commissione e l'EA su come istituire sistemi di accreditamento negli Stati membri, in particolare sotto l'egida delle autorità pubbliche. Gli articoli 81 e 82 del trattato CE si applicano alle imprese, vale a dire alle entità che esercitano attività economiche. Secondo l'approccio funzionale dei giudici comunitari, anche le attività svolte "sotto l'egida delle autorità pubbliche" possono, in determinate circostanze, costituire attività economiche. La natura dell'attività in questione è stata determinante per la sua qualificazione come attività economica o non economica, non sotto la cui egida tale attività veniva svolta. La qualifica di accreditamento come attività economica o non economica non faceva pertanto parte del protocollo d'intesa. Parimenti, secondo una giurisprudenza costante, il fatto che un'attività non abbia scopo di lucro non la esclude automaticamente dall'ambito dell'attività economica.
Nel 1999 la Commissione non si era pronunciata sulla questione dell'applicabilità del diritto comunitario della concorrenza all'attività di accreditamento. Questa complessa questione ha quindi dovuto essere esaminata dalla Commissione a seguito della denuncia del denunciante in materia di concorrenza. Va inoltre osservato che un ulteriore ostacolo nel chiarire l'applicabilità del diritto comunitario della concorrenza all'epoca era costituito dall'incertezza circa l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE.
Osservazioni del denuncianteNelle sue osservazioni presentate il 24 settembre 2006, il denunciante ha mantenuto la sua denuncia. Sottolinea, in particolare, che la domanda fondamentale sul perché non sia successo nulla da tre anni non è stata ancora risolta.
In un messaggio di posta elettronica inviato il 10 ottobre 2006, il denunciante ha sottolineato che erano trascorsi ormai tre anni da quando aveva inizialmente presentato alla Commissione la sua denuncia in materia di concorrenza.
Il denunciante ha chiesto al Mediatore di individuare casi di cattiva amministrazione sulla base del fatto che la Commissione i) ha ritardato la procedura con argomentazioni false, ii) ha concesso vantaggi a privati e ha violato l'obbligo delle autorità pubbliche di rimanere neutrali, iii) non ha esaminato il cartello e iv) ha messo la volontà politica al di sopra della legge.
La quinta richiesta di ulteriori informazioniIl 6 novembre 2006 il Mediatore ha informato il denunciante di essere giunto alla conclusione che era necessaria un'altra serie di ulteriori indagini.
Il Mediatore ha pertanto chiesto alla Commissione di rispondere ai due quesiti seguenti:
Risposta della Commissione(1) La presente denuncia riguardava originariamente il mancato trattamento da parte della Commissione della denuncia relativa alla concorrenza. Tuttavia, è diventato chiaro che il denunciante intende anche sostenere che la Commissione non ha trattato la sua denuncia in materia di concorrenza entro un periodo di tempo ragionevole. Il Mediatore ritiene di dover trattare questa ulteriore affermazione. Si invitano pertanto i servizi della Commissione a presentare ulteriori osservazioni al riguardo, in particolare per quanto riguarda il periodo compreso tra il novembre 2004 e il 30 giugno 2006? In tale contesto, il Mediatore apprezzerebbe se la Commissione potesse anche commentare il parere del denunciante secondo cui la lettera della Commissione del 30 giugno 2006 non conteneva nulla che non potesse già essere menzionato quando ha inizialmente presentato la sua denuncia in materia di concorrenza nell'autunno del 2003.
(2) Dalle osservazioni del denunciante emerge che egli accusa la Commissione di essere di parte non solo per quanto riguarda la riunione del 23 giugno 2004, ma anche per quanto riguarda la gestione della denuncia in materia di concorrenza in generale. Si invitano pertanto i servizi della Commissione a presentare ulteriori osservazioni al riguardo. In tale contesto, il Mediatore apprezzerebbe se la Commissione potesse, in particolare, spiegare perché i suoi precedenti contatti e i suoi legami con EA non sono stati comunicati al denunciante fin dall'inizio.
Nella sua risposta, la Commissione ha informato il Mediatore di aver respinto la denuncia del denunciante in materia di concorrenza con decisione dell'11 gennaio 2007 e ha formulato le seguenti osservazioni:
Nella riunione tra il denunciante e la DG Concorrenza del 23 settembre 2005, era stato convenuto che il denunciante avrebbe presentato domanda di ammissione alla DAR in Germania, che avrebbe contattato l'autorità tedesca garante della concorrenza e che nel frattempo la DG Concorrenza avrebbe sospeso la procedura. Il 30 novembre 2005 il denunciante ha informato la DG Concorrenza che non vi era accordo da parte sua sulla sospensione del procedimento.
Non era corretto affermare che la Commissione non avesse trattato la denuncia in materia di concorrenza entro un termine ragionevole. La ragionevolezza della durata di un procedimento amministrativo dipendeva dalle circostanze specifiche di ciascun caso e, in particolare, dalla complessità del caso. La denuncia riguardava la complessa attività di accreditamento e sollevava questioni giuridiche molto difficili.
La complessità dell'attività di accreditamento è stata illustrata dallo "Studio sulla valutazione della conformità in Germania", realizzato dall'Università di Costanza nell'aprile 2006 (lo "Studio di Konstanz"), che ha descritto in 420 pagine i sistemi di accreditamento e certificazione in sette Stati membri selezionati. Per quanto riguarda la questione se il diritto comunitario della concorrenza si applicasse all'attività di accreditamento, lo studio di Costanza ha concluso che non era possibile fornire una risposta chiara e che la questione dipendeva principalmente dall'organizzazione dei sistemi di accreditamento nei singoli Stati membri. Tuttavia, prima dello studio di Costanza e dello "Studio sulla valutazione della conformità e l'accreditamento in Germania rispetto ad altri paesi" del giugno 2005 (lo "studio BAM"), che la DG Concorrenza aveva ricevuto nel settembre 2005, esistevano poche informazioni affidabili su questi sistemi nazionali che differivano notevolmente da paese a paese.
Lo studio di Costanza ha inoltre sottolineato che la questione se l'accreditamento possa essere effettuato in circostanze caratterizzate dalla concorrenza o se si tratti di un'attività che potrebbe essere svolta in modo significativo solo senza concorrenza (pertinente, ad esempio, per una valutazione ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE) è "contestata nella discussione internazionale" e in diverse pagine sono elencate argomentazioni per entrambe le parti. La complessità delle questioni giuridiche potrebbe essere ulteriormente illustrata dallo studio Michaeli, presentato dal denunciante, che ha analizzato in 65 pagine l'applicazione del diritto tedesco e comunitario della concorrenza all'accreditamento in Germania. Infine, lo studio BAM ha discusso e confrontato i sistemi di accreditamento in diversi Stati membri, in 250 pagine.
Lo studio Michaeli sosteneva che l’accreditamento costituisce un’attività economica e che l’accreditamento può essere effettuato in condizioni di concorrenza, mentre lo studio BAM e lo studio Konstanz erano del parere opposto.
All'interno della Commissione si è svolto un costante scambio di opinioni e una serie di riunioni tra la DG Concorrenza e la DG Imprese per discutere la questione della concorrenza nel settore dell'accreditamento. In considerazione delle diverse posizioni, ciascuna sostenuta da vari argomenti, la Commissione non poteva e non voleva adottare prematuramente una decisione.
Tuttavia, un attento esame di tutte le informazioni disponibili, in particolare dei risultati dello studio BAM (e, per la decisione di rigetto, anche dello studio di Costanza), aveva indotto la Commissione a concludere che, sebbene vi fossero indicazioni che l'accreditamento al di fuori della Germania dovesse essere considerato un'"attività delle autorità pubbliche" (ossia un'attività non economica), la Commissione avrebbe dovuto svolgere ulteriori indagini per confermare con certezza tale valutazione. La Commissione aveva tuttavia concluso che ulteriori indagini sarebbero state sproporzionate in considerazione della limitata probabilità di constatare un'infrazione.
La complessità del caso e il fatto che la Commissione abbia svolto un'indagine approfondita sul caso sono stati rispecchiati anche dalla notevole lunghezza (13 pagine) e dall'analisi dettagliata, sotto il profilo giuridico e fattuale, della decisione di rigetto.
La Commissione ha pertanto ritenuto che la durata del procedimento amministrativo non fosse irragionevole.
La lettera della Commissione del 30 giugno 2006 e la decisione di rigetto dell'11 gennaio 2007 si basavano in gran parte su elementi di prova emersi solo nel corso dell'indagine della Commissione, in particolare a partire dal settembre/ottobre 2005. La principale difficoltà in questo caso, a parte la complessità dell'attività di accreditamento, è stata quella di valutare se - e in che misura - le norme comunitarie in materia di concorrenza si applicassero all'accreditamento e la mancanza di informazioni affidabili sull'organizzazione dell'accreditamento nei vari Stati membri. La Commissione non era stata in grado di effettuare tale valutazione nell'ottobre 2003 e aveva ottenuto solo gradualmente le informazioni necessarie per adottare una decisione informata.
La decisione di rigetto si basava esclusivamente su motivi di concorrenza. I legami della Commissione con EA e il protocollo d’intesa non avevano alcuna rilevanza né influenza sulla valutazione effettuata.
Per quanto riguarda i legami con EA, la Commissione non aveva motivo di ritenere che il denunciante non fosse a conoscenza di tali legami e che fosse quindi necessario "divulgarli". In primo luogo, le informazioni pertinenti erano di dominio pubblico. Nei documenti disponibili sul sito web della DG Imprese è stato costantemente sottolineato il sostegno politico della Commissione all'EA. Il protocollo d'intesa era disponibile anche sulla homepage di EA. In secondo luogo, il denunciante stesso, insieme alla sua denuncia in materia di concorrenza presentata nell'ottobre 2003, aveva presentato un documento che illustrava "che la Commissione persegue una politica di non concorrenza nel settore dell'accreditamento dal 1997, vale a dire , a sostegno della posizione di EA (cfr. pagine da 7 a 9 dello studio Michaeli presentato dal denunciante)."
Dal punto di vista del denunciante, potrebbe essere insoddisfacente che la decisione di rigetto della sua denuncia in materia di concorrenza sembri essere "a favore" di EA, un'organizzazione sostenuta politicamente dalla Commissione e da tutti gli Stati membri, i cui organismi di accreditamento sono membri dell'EA. Tuttavia, questo era semplicemente il risultato dell'indagine della Commissione in questo caso e non il risultato di una distorsione da parte della Commissione.
La Commissione ha allegato una copia della sua decisione dell'11 gennaio 2007, nella quale la Commissione ha ritenuto che il denunciante non avesse alcun interesse legittimo a sporgere denuncia per quanto riguarda una questione specifica (punti 21-22 della decisione). Per quanto riguarda il resto della denuncia, la Commissione ha deciso che non vi era alcun interesse comunitario a perseguire la questione (punto 23). Tale conclusione si basava sul suo parere che ulteriori indagini sarebbero state sproporzionate in quanto i) le presunte infrazioni erano essenzialmente limitate alla Germania e avevano solo un'importanza limitata per il funzionamento del mercato comune in termini economici, ii) ulteriori indagini avrebbero richiesto uno sforzo sostanziale e iii) vi era solo una prospettiva limitata di poter accertare una violazione dell'articolo 81 o 82 del trattato CE (punto 26).
Osservazioni del denuncianteNelle sue osservazioni, il denunciante ha mantenuto la sua denuncia. Ha inoltre contestato la decisione della Commissione dell'11 gennaio 2007 e ha chiesto al Mediatore di esaminare tale decisione.
Ulteriori informazioni fornite dal denuncianteIl 19 ottobre 2007 il denunciante ha presentato copia della proposta della Commissione, del 14 febbraio 2007, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione delle merci (5). Il denunciante ha sottolineato che il regolamento proposto "stabilisce il quadro per il riconoscimento dell'organizzazione esistente Cooperazione europea per l'accreditamento (EA)" (pag. 5 della relazione), prevede una posizione privilegiata di EA (cfr. considerando 18 del progetto di regolamento), considera EA "un organismo che persegue uno scopo di interesse generale europeo" (articolo 27 del progetto di regolamento) e mira a "rafforzare [EA]" (punto 5.1 della scheda finanziaria legislativa). Secondo il denunciante, non vi era mai stato alcun interesse a condurre un'indagine in materia di concorrenza e il modo in cui la sua denuncia in materia di concorrenza era stata trattata era una farsa.
Il 21 novembre 2007 il denunciante ha presentato le sue osservazioni in merito al parere della Commissione sulla denuncia 454/2007/GG. In tali osservazioni, il denunciante ha chiesto perché la Commissione non avesse rivelato il suo rapporto con EA fin dall'inizio. Secondo il denunciante, sia lui che il Mediatore erano stati derisi dalla Commissione.
Il 2 dicembre 2007 il denunciante ha presentato ulteriori informazioni sul contesto del progetto di regolamento summenzionato.
La consultazione del fascicoloIl 17 gennaio 2008 il Mediatore ha informato la Commissione di ritenere necessario esaminare il fascicolo della Commissione.
L'esame del fascicolo della Commissione ha avuto luogo il 13 febbraio 2008. È emerso che si erano tenute riunioni tra la DG Concorrenza e la DG Imprese in relazione al caso del denunciante e/o all'accreditamento in generale l'11 giugno 2004, il 24 agosto 2004, il 15 novembre 2004 e il 26 novembre 2004. Una copia della relazione sull'ispezione è stata inviata sia al denunciante che alla Commissione il 20 febbraio 2008.
LA DECISIONE
1 Osservazioni introduttive1.1 Il 10 ottobre 2003 il denunciante, cittadino tedesco, ha presentato una denuncia alla direzione generale Concorrenza della Commissione europea ("DG Concorrenza"). Nella sua denuncia, il denunciante sosteneva che si erano verificate violazioni delle regole di concorrenza del trattato CE nel settore dell'accreditamento e che tali violazioni riguardavano la Cooperazione europea per l'accreditamento ("EA"), il Deutscher Akkreditierungsrat ("DAR") e uno dei suoi membri, la Trägergesellschaft für Akkreditierung GmbH ("TGA"). Il servizio fornito dall'accreditamento consiste nel verificare e valutare, da parte di un ente neutrale (l'"accreditatore"), e sulla base di determinate norme tecniche, se un laboratorio, un organismo di certificazione o un servizio di ispezione che effettua certificazioni soddisfi i pertinenti requisiti di competenza.
1.2 Nella sua denuncia al Mediatore, presentata nel novembre 2004, il denunciante sosteneva che la Commissione non aveva trattato la sua denuncia in materia di concorrenza e che non gli aveva neppure fornito informazioni sullo stato della sua indagine su tale denuncia. Il denunciante ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto fornirgli tali informazioni e trattare la sua denuncia in materia di concorrenza.
1.3 Il Mediatore ha avviato un'indagine su tali accuse e su tale affermazione. Nel corso dell'indagine, il denunciante ha presentato un'ulteriore affermazione, vale a dire che la Commissione si era schierata dalla parte di una delle parti coinvolte. Tale accusa è stata anche oggetto di indagine da parte del Mediatore.
1.4 Nel corso dell'indagine, il Mediatore ha dovuto inviare alla Commissione un totale di cinque richieste di informazioni supplementari.
1.5 Con lettera del 26 giugno 2005, il denunciante sosteneva di essere stato informato dal Bundeskartellamt (l'autorità tedesca garante della concorrenza) che la Commissione non aveva esaminato la questione. Il denunciante ha allegato una copia di un messaggio di posta elettronica inviato il 23 giugno 2005, nel quale il Bundeskartellamt lo informava che, con lettera del 26 febbraio 2004, aveva chiesto alla Commissione di avviare d'ufficio un'indagine nei confronti di EA, ma che la Commissione "non ha trattato la questione in tale forma". Secondo il denunciante, la Commissione aveva pertanto mentito al Mediatore. Data la gravità di tale accusa, il Mediatore ha trasmesso una copia della lettera del denunciante alla Commissione.
1.6 Nella sua risposta, la Commissione ha sostenuto che l'accusa di aver mentito al Mediatore affermando di aver indagato sulla questione era manifestamente infondata. La Commissione ha sottolineato di aver già avviato un procedimento nei confronti di EA a seguito della denuncia del denunciante in materia di concorrenza del 10 ottobre 2003. Un procedimento era quindi già pendente quando la DG Concorrenza ha ricevuto la lettera del Bundeskartellamt. Non è stato pertanto necessario avviare una nuova procedura distinta a seguito della presente lettera. La Commissione ha aggiunto che la lettera del Bundeskartellamt era in fase di esame e sarebbe stata trattata nel contesto dell'indagine sulla denuncia del denunciante in materia di concorrenza.
1.7 Nelle sue osservazioni, il denunciante ha criticato la posizione della Commissione. Tuttavia, non ha ribadito la sua accusa secondo cui la Commissione aveva mentito al Mediatore. Il Mediatore ritiene importante osservare che le istituzioni e gli organi delle Comunità europee sono tenuti a cooperare con lui e che egli non sarebbe in grado di svolgere la missione affidatagli se non potesse confidare nella correttezza delle informazioni fornitegli da tali istituzioni e organi. Qualsiasi suggerimento secondo cui un'istituzione o un organo comunitario avrebbe potuto fornire informazioni inesatte o addirittura mentirgli è quindi preso molto sul serio dal Mediatore. Tuttavia, il Mediatore osserva che la Commissione ha fornito una spiegazione ragionevole del suo comportamento, che è compatibile con il contenuto dell'e-mail inviata al denunciante dal Bundeskartellamt. In tali circostanze, e dato che il denunciante non ha reiterato la sua accusa in una fase successiva dell'indagine, il Mediatore ritiene che non vi siano motivi per ulteriori indagini in merito a tale questione.
1.8 Con lettera del 30 giugno 2006, la Commissione ha informato il denunciante di aver ritenuto che la sua denuncia in materia di concorrenza dovesse essere respinta. Prima di procedere, ha invitato il denunciante a presentare osservazioni. Una copia della presente lettera è stata trasmessa al Mediatore in allegato alla risposta della Commissione alla quarta richiesta di ulteriori informazioni del Mediatore.
1.9 Il denunciante ha presentato osservazioni in merito a tale risposta il 24 settembre 2006. In un messaggio di posta elettronica inviato il 10 ottobre 2006, il denunciante ha chiesto al Mediatore di individuare casi di cattiva amministrazione in quanto la Commissione aveva i) ritardato la procedura con argomentazioni false, ii) concesso vantaggi a privati e violato l'obbligo delle autorità pubbliche di rimanere neutrali, iii) omesso di esaminare il cartello e iv) messo la volontà politica al di sopra della legge.
1.10 Il Mediatore ha ritenuto che le ultime due questioni sollevate dal denunciante nella sua e-mail del 10 ottobre 2006 sembravano riguardare la sostanza della decisione finale della Commissione, che non era ancora stata adottata, e che pertanto tali questioni non dovessero essere esaminate nell'ambito della presente indagine. Le prime due questioni riguardavano l’oggetto della presente inchiesta. Tuttavia, il Mediatore ha osservato che la presente indagine si era finora concentrata sulla presunta incapacità della Commissione di trattare la denuncia del denunciante in materia di concorrenza. Poiché una decisione su tale denuncia sembrava ormai imminente, il Mediatore ha informato la Commissione che il denunciante desiderava anche denunciare che la Commissione non aveva trattato la sua denuncia in materia di concorrenza entro un periodo di tempo ragionevole. Il Mediatore ha inoltre osservato che il denunciante sembrava accusare la Commissione di essere di parte in generale per quanto riguarda la gestione della sua denuncia in materia di concorrenza. Invita pertanto la Commissione a presentare ulteriori osservazioni in merito a queste due questioni.
1.11 La Commissione ha fornito la sua risposta il 2 febbraio 2007. Unitamente a tale risposta, la Commissione ha presentato una copia della sua decisione dell'11 gennaio 2007, con la quale aveva respinto la denuncia del denunciante in materia di concorrenza.
1.12 Nelle sue osservazioni, il denunciante si è opposto alla decisione della Commissione dell'11 gennaio 2007 e ha chiesto al Mediatore di esaminare tale decisione.
1.13 Il 12 febbraio 2007 il Mediatore ha informato il denunciante che questa parte delle sue osservazioni era stata registrata come nuova denuncia (denuncia 454/2007/GG) e che era stata avviata un'indagine su tale denuncia. La presente decisione non tratterà pertanto il contenuto della decisione dell'11 gennaio 2007, salvo nella misura in cui ciò sia necessario per valutare le asserzioni e le affermazioni del denunciante presentate nella presente denuncia.
1.14 Nella sua lettera del 26 giugno 2005, il denunciante ha sostenuto che vi erano così tante discrepanze per quanto riguarda la posizione della Commissione nel caso di specie che vorrebbe suggerire che la questione fosse deferita all'autorità europea anticorruzione, qualora tale autorità esistesse. Il Mediatore presume che il denunciante avesse in mente l'Ufficio europeo per la lotta antifrode ("OLAF") nel formulare tale dichiarazione. Tuttavia, non è chiaro come l’OLAF possa intervenire utilmente nel caso di specie, che riguarda la valutazione di una denuncia in materia di concorrenza da parte della Commissione. Il Mediatore ritiene pertanto che non sia necessario che egli segua il suggerimento del denunciante e porti il caso all'attenzione dell'OLAF. Tuttavia, il denunciante è libero di rivolgersi all'OLAF se lo ritiene utile.
2 Per quanto riguarda l'asserita omissione di informazioni2.1 Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante ha affermato che, nonostante i numerosi solleciti, la Commissione non gli aveva fornito informazioni sullo stato della procedura.
2.2 Nel suo parere, la Commissione ha osservato che, con e-mail del 17 maggio 2004, il denunciante aveva chiesto informazioni sullo stato della sua denuncia in materia di concorrenza. La Commissione ha sottolineato che la DG Concorrenza aveva risposto lo stesso giorno, indicando che la denuncia era oggetto di indagine e che era necessario consultare altre DG, in particolare la DG Imprese. Il denunciante aveva inoltre chiesto, con fax/lettera del 24 ottobre 2004 e del 6 novembre 2004, informazioni sulle misure che la Commissione intendeva adottare e aveva chiesto a quest'ultima di indagare sulla denuncia. Con lettera del 1° dicembre 2004 la DG Concorrenza aveva risposto che la denuncia era stata trattata e che il caso sollevava questioni di fatto e di diritto molto complesse. Essa aveva inoltre informato il denunciante che in quella fase non era possibile indicare una data precisa per la chiusura dell'inchiesta. Secondo la Commissione, l'affermazione secondo cui essa avrebbe rifiutato di fornire informazioni sullo stato della denuncia era quindi ingiustificata. La Commissione ha inoltre osservato che la DG Concorrenza aveva inviato una lettera al denunciante il 22 dicembre 2004, spiegando la situazione.
2.3 Nelle sue osservazioni, il denunciante ha sostenuto che la Commissione non aveva rispettato il suo codice di condotta (6) rispondendo solo dopo ripetute indagini e inviando tale risposta cinque settimane dopo l'invio della prima lettera alla Commissione.
2.4 Sebbene il Mediatore avesse trasmesso le osservazioni del denunciante alla Commissione e avesse chiesto a quest'ultima di esprimersi al riguardo, la Commissione non ha affrontato la questione nella sua risposta. Il Mediatore ha quindi inviato una seconda richiesta di ulteriori informazioni in cui ha chiesto alla Commissione (tra l'altro) di commentare l'argomentazione del denunciante secondo cui il modo in cui aveva risposto alle indagini del denunciante sullo stato della procedura (presentate il 24 ottobre e il 6 novembre 2004) non era conforme alle pertinenti disposizioni del codice di condotta della Commissione.
2.5 Nella sua risposta, la Commissione ha sottolineato che l'articolo 4 del suo codice di condotta afferma che la Commissione si è impegnata a rispondere alle richieste di informazioni "nel modo più appropriato e il più rapidamente possibile". Le indagini del denunciante erano state inviate il 24 ottobre e il 6 novembre 2004. Nella sua risposta del 1° dicembre 2004, la DG Concorrenza aveva sottolineato che il caso era in corso di trattazione, che sollevava questioni molto complesse e che non era possibile indicare una data precisa per la chiusura dell’indagine in quella fase. Poiché all’epoca la DG Concorrenza stava indagando sull’applicabilità delle norme in materia di concorrenza all’accreditamento, essa non era stata in grado di essere più precisa. La Commissione ha pertanto ritenuto di aver risposto "nel modo più appropriato". Per quanto riguarda la tempestività, il termine di 15 giorni lavorativi previsto dal codice di condotta della Commissione era stato superato nel caso di specie di 10 giorni per quanto riguarda il fax inviato il 24 ottobre 2004. La DG Concorrenza si è scusata per questo ritardo e ha sottolineato che farà tutto il possibile per rispondere alla corrispondenza il più rapidamente possibile in futuro.
2.6 Nelle sue osservazioni, il denunciante ha osservato di accettare le spiegazioni della Commissione in merito all'articolo 4 del suo codice di condotta.
2.7 Nella sua terza richiesta di ulteriori informazioni, il Mediatore ha sottolineato che la Commissione lo aveva informato che la questione dell'applicabilità del diritto dell'UE in materia di concorrenza all'accreditamento era "decisiva" per la gestione della denuncia in materia di concorrenza. Il Mediatore ha pertanto chiesto alla Commissione di spiegare perché il denunciante ne fosse stato informato solo con lettera del 22 dicembre 2004.
2.8 Nella sua risposta, la Commissione ha affermato di non aver normalmente informato separatamente il denunciante in merito ai fattori determinanti per l'analisi giuridica di una denuncia in materia di concorrenza. La Commissione ha inoltre dichiarato di aver risposto alla lettera del denunciante del 6 novembre 2004 di aver risposto, con lettera del 1o dicembre 2004, che il caso sollevava "complesse questioni di fatto e di diritto". Essa ha aggiunto che, nella sua lettera del 22 dicembre 2004, aveva sottolineato la questione dell’applicabilità del diritto della concorrenza all’accreditamento.
2.9 Nelle sue osservazioni, il denunciante non ha formulato osservazioni specifiche in merito a tale questione.
2.10 Il Mediatore ritiene che la Commissione abbia fornito al denunciante le informazioni richieste nelle sue lettere del 24 ottobre e del 4 novembre 2004 dopo la presentazione della presente denuncia. Osserva inoltre che la Commissione si è scusata per il lieve ritardo nella risposta e che il denunciante ha accettato le spiegazioni della Commissione in merito alla questione se la Commissione avesse rispettato il proprio codice di condotta in questo settore. In tali circostanze, il Mediatore ritiene che non vi siano motivi per ulteriori indagini su questo aspetto del caso.
3 Per quanto riguarda l'asserito mancato trattamento della denuncia in materia di concorrenza3.1 Il denunciante ha sostenuto che la Commissione non aveva trattato la sua denuncia in materia di concorrenza.
3.2 Dai documenti e dalle informazioni trasmessi al Mediatore emerge che il 30 giugno 2006 la Commissione ha inviato una lettera al denunciante ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (7). In tale lettera ("la lettera di cui all'articolo 7, paragrafo 1), la Commissione ha spiegato che, a suo avviso, non vi era un sufficiente interesse comunitario a proseguire l'indagine. La Commissione ha inoltre invitato il denunciante a presentare osservazioni entro quattro settimane dal ricevimento della presente lettera (8). L'11 gennaio 2007 la Commissione ha adottato una decisione di rigetto della denuncia del denunciante in materia di concorrenza.
3.3 Il Mediatore osserva che la Commissione ha pertanto adottato una posizione in merito alla denuncia in materia di concorrenza.
3.4 In tali circostanze, il Mediatore ritiene che non vi siano motivi per ulteriori indagini su questo aspetto del caso.
4 Quanto all'asserito ritardo nell'esame della denuncia in materia di concorrenza4.1 Il denunciante sosteneva che la Commissione non aveva trattato la sua denuncia in materia di concorrenza entro un termine ragionevole. Va osservato in tale contesto che la Commissione ha impiegato più di tre anni per decidere in merito a tale denuncia in materia di concorrenza.
4.2 La Commissione ha ritenuto che la durata del procedimento amministrativo non fosse stata irragionevole nel caso di specie.
4.3 È buona prassi amministrativa trattare i reclami in materia di concorrenza entro un periodo di tempo ragionevole. Più in generale, i giudici comunitari hanno dichiarato che la necessità di agire entro un termine ragionevole nello svolgimento di un procedimento amministrativo in materia di politica della concorrenza è un principio generale del diritto comunitario la cui osservanza è assicurata dal giudice comunitario (9). Il Tribunale ha inoltre dichiarato che tale principio generale è incorporato, quale elemento del diritto ad una buona amministrazione, nell'articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (10), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (11).
Secondo una giurisprudenza costante, la ragionevolezza della durata di un procedimento amministrativo deve essere valutata in funzione delle circostanze specifiche di ciascuna causa e, in particolare, del contesto della causa, delle varie fasi procedurali seguite, della complessità della causa e della sua importanza per le diverse parti interessate (12).
4.4 Dalle prove che gli sono state presentate e sulla base del resoconto delle sue attività fornito dalla Commissione nella sua risposta all'ultima richiesta di ulteriori informazioni, il Mediatore comprende che la Commissione ha adottato le seguenti misure nel corso della sua indagine sulla denuncia del denunciante in materia di concorrenza o che erano pertinenti per tale indagine:
- denuncia in materia di concorrenza presentata dal denunciante (10 ottobre 2003);
- Nota interna al Commissario della DG Concorrenza (17 dicembre 2003);
- Lettera del Bundeskartellamt relativa all'oggetto della denuncia in materia di concorrenza (26 febbraio 2004);
- incontro tra la DG Concorrenza, un accreditatore tedesco e il Bundeskartellamt (23 giugno 2004);
- diverse riunioni tra la DG Concorrenza e la DG Imprese sull'applicabilità delle norme comunitarie in materia di concorrenza all'accreditamento (dal giugno 2004);
- discussione della questione tra la DG Concorrenza, il Bundeskartellamt e il ministero tedesco dell'Economia (luglio 2004);
- lettera della DG Concorrenza al denunciante in risposta alle sue richieste di informazioni, datata 6 e 17 novembre 2004, che lo informava che la sua denuncia sollevava difficili questioni di fatto e di diritto e che non era possibile fissare una data per la fine dell'indagine (1o dicembre 2004);
- lettera della DG Concorrenza in cui si chiede al denunciante di comunicare alla Commissione, entro tre settimane dal ricevimento della presente, se la sua denuncia in materia di concorrenza contiene dati riservati (22 dicembre 2004);
- Scadenza del termine impartito dalla DG Concorrenza al denunciante per la presentazione di una versione non riservata della denuncia (fine gennaio 2005);
- la DG Concorrenza invia una denuncia in materia di concorrenza a due denuncianti (uno dei quali è EA) per le loro osservazioni entro il 27 maggio 2005 (15 aprile 2005);
- la DG Concorrenza riceve le osservazioni dei due denuncianti (18 e 24 maggio 2005);
- la DG Concorrenza esamina e valuta le osservazioni e i documenti presentati dai denuncianti (giugno 2005);
- la DG Concorrenza propone un incontro con il denunciante (nell'ambito della risposta della Commissione a una richiesta di ulteriori informazioni da parte del Mediatore, 8 agosto 2005);
- "Studio sulla valutazione della conformità e l'accreditamento in Germania rispetto ad altri paesi" del giugno 2005 (lo "studio BAM") ricevuto dalla DG Concorrenza (22 settembre 2005);
- riunione tra la DG Concorrenza e il denunciante (23 settembre 2005);
- conversazione telefonica tra la DG Concorrenza e il denunciante in merito alla sospensione della procedura da parte della DG Concorrenza e ai contatti con il Bundeskartellamt (28 ottobre 2005);
- Revisione e valutazione dello studio BAM da parte della DG Concorrenza (ottobre/novembre 2005);
- la DG Concorrenza scrive al denunciante per informarlo dell'intenzione di respingere la denuncia e che sospenderà la procedura fino alla fine del 2005 (18 novembre 2005);
- Il denunciante scrive alla DG Concorrenza per sottolineare di non aver mai acconsentito alla sospensione della procedura (30 novembre 2005);
- la DG Concorrenza informa il Mediatore che intende decidere in merito alla denuncia in materia di concorrenza "a breve" (20 gennaio 2006);
- la DG Concorrenza esamina e valuta tutte le informazioni disponibili e prepara il progetto di lettera ex articolo 7, paragrafo 1 (dicembre 2005-marzo 2006);
- consultazioni interservizi (aprile-giugno 2006);
- "Studio sulla valutazione della conformità in Germania" dell'Università di Costanza dell'aprile 2006 (lo "Studio di Costanza");
- lettera di cui all'articolo 7, paragrafo 1, inviata al denunciante (30 giugno 2006);
- Il denunciante formula osservazioni sulla lettera ex articolo 7, paragrafo 1, (8 luglio, 27 luglio e 1o agosto 2006);
- Decisione di rigetto della denuncia in materia di concorrenza adottata l'11 gennaio 2007.
4.5 Secondo il Mediatore, per quanto riguarda il trattamento da parte della Commissione della denuncia del denunciante in materia di concorrenza, si possono individuare le seguenti fasi: i) esame iniziale e raccolta delle prove; ii) discussioni con la DG Imprese; iii) ottenere il parere dei ricorrenti; iv) discussioni con il denunciante; v) esame dello studio BAM; vi) preparazione della lettera di cui all'articolo 7, paragrafo 1; e vii) l'archiviazione del caso. Appare opportuno discutere l'asserzione di indebito ritardo per quanto riguarda ciascuna di queste fasi.
4.6 Per quanto riguarda la prima delle suddette fasi, il Mediatore ritiene che la denuncia del denunciante in materia di concorrenza abbia effettivamente sollevato, come osservato dalla Commissione nella sua lettera al denunciante del 1° dicembre 2004, difficili questioni di fatto e di diritto. È quindi perfettamente comprensibile che la DG Concorrenza abbia adottato varie misure per chiarire le questioni sollevate dalla denuncia in materia di concorrenza nei primi mesi dopo aver ricevuto quest'ultima. Sembra inoltre che tali misure fossero o potessero essere considerate utili ai fini della gestione della denuncia in materia di concorrenza. Ciò vale in particolare per gli sforzi intrapresi dalla DG Concorrenza per ottenere ulteriori informazioni dal Bundeskartellamt e da terzi. Secondo il Mediatore, non vi è quindi nulla che suggerisca che vi sia stato un ritardo indebito da parte della Commissione fino al giugno/luglio 2004.
4.7 Per quanto riguarda la seconda delle suddette fasi, va osservato che il denunciante, nella sua denuncia in materia di concorrenza, aveva asserito che le norme comunitarie in materia di concorrenza erano state violate. Era quindi logico che la Commissione presumesse che la questione dell'applicabilità di tali norme all'accreditamento dovesse essere chiarita prima di poter trattare la denuncia in materia di concorrenza stessa. Il Mediatore osserva inoltre che la DG Imprese sembra aver avuto una certa esperienza in materia di accreditamento, come dimostra il memorandum d'intesa concluso con l'EA nel 1999. Sembra inoltre che la DG Imprese fosse il servizio su cui si basava il compito principale di preparare la legislazione dell'UE per l'accreditamento. Secondo il Mediatore, era quindi logico che la DG Concorrenza avviasse discussioni con la DG Imprese al fine di raggiungere un accordo interno sull'ambito di applicazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza all'accreditamento. Dato che si deve presumere che la DG Concorrenza abbia avuto bisogno di un certo tempo per familiarizzarsi con le questioni in questione (tra l'altro attraverso le sue discussioni con il Bundeskartellamt), il Mediatore ritiene che il fatto che le sue discussioni formali con la DG Imprese siano iniziate solo nel giugno 2004, vale a dire sei mesi dopo la presentazione della denuncia in materia di concorrenza, non sia indicativo di un ritardo indebito. Va in ogni caso osservato che dal parere della Commissione emerge che sembrano esserci stati contatti precedenti con la DG Imprese.
4.8 Il Mediatore ritiene inoltre che non sia sorprendente che le discussioni della DG Concorrenza con la DG Imprese abbiano richiesto un certo tempo, in particolare alla luce delle difficoltà oggettive di accertare se e in quale misura le norme comunitarie in materia di concorrenza potessero essere applicate nel settore dell'accreditamento. In occasione dell'ispezione del fascicolo della Commissione, i rappresentanti del Mediatore hanno esaminato attentamente i documenti relativi a tale riunione. Da tali documenti emerge che le riunioni pertinenti miravano effettivamente a trovare una soluzione ai problemi sollevati e che la questione dell'applicabilità del diritto dell'UE in materia di concorrenza è stata discussa in modo approfondito dai servizi interessati. In tali circostanze, il Mediatore ritiene che non vi siano prove che dimostrino che la durata dell'indagine della Commissione potesse essere considerata irragionevole al momento in cui il denunciante si è rivolto al Mediatore alla fine del 2004.
4.9 Per quanto riguarda la terza delle suddette fasi, il Mediatore osserva che, nella sua lettera del 22 dicembre 2004, la DG Concorrenza ha informato il denunciante di ritenere che fosse giunto il momento di inviare la denuncia ai denuncianti per le loro osservazioni. Il Mediatore osserva che ottenere il parere delle parti il cui comportamento è criticato in una denuncia in materia di concorrenza fa parte della procedura standard seguita dalla Commissione in tali casi. Infatti, una siffatta consultazione è necessaria al fine di rispettare il diritto di tali parti di essere sentite nel caso in cui la Commissione dovesse giungere alla conclusione che si è effettivamente verificata una violazione delle norme dell'Unione in materia di concorrenza.
4.10 Il Mediatore ritiene inoltre che fosse ragionevole per la Commissione, prima di inviare la denuncia in materia di concorrenza ai denuncianti, accertare che tale denuncia non contenesse dati riservati. Egli osserva che la Commissione ha informato il denunciante che, se egli non avesse risposto alla lettera del 22 dicembre 2004 entro tre settimane dal suo ricevimento, avrebbe proceduto fermo restando che la denuncia in materia di concorrenza non conteneva tali dati riservati. Dato che il denunciante non ha reagito alla presente lettera, la Commissione avrebbe potuto trasmettere la denuncia ai denuncianti alla scadenza di tale termine. Sebbene il Mediatore non sia a conoscenza della data esatta in cui la lettera della Commissione del 22 dicembre 2004 è pervenuta al denunciante, sembra ragionevole supporre che il termine di tre settimane sia scaduto verso la fine di gennaio 2005. Dato che le lettere ai denuncianti sono state inviate solo il 15 aprile 2005, il Mediatore ritiene che vi sia stato quindi chiaramente un leggero ritardo che avrebbe potuto essere evitato. Il Mediatore osserva, tuttavia, che la Commissione ha espresso il suo rammarico per il fatto che si sia verificato un certo ritardo per quanto riguarda la trasmissione della versione non riservata della denuncia in materia di concorrenza ai denuncianti. A giudizio del Mediatore, non sembrano pertanto necessarie ulteriori indagini su questo aspetto del caso.
4.11 Per quanto riguarda la quarta delle suddette fasi, il Mediatore osserva che i denuncianti hanno presentato le loro osservazioni sulla denuncia relativa alla concorrenza nella seconda metà di maggio 2005 e che la Commissione ha spiegato che tali osservazioni sono state successivamente esaminate dalla DG Concorrenza. Il Mediatore osserva inoltre che, poco dopo, la Commissione ha proposto una riunione con il denunciante al fine di discutere lo stato della denuncia in materia di concorrenza. La riunione si è svolta il 23 settembre 2005. Il Mediatore osserva che la Commissione e il denunciante non sono pienamente d'accordo sul contenuto di tale riunione. In particolare, il denunciante insiste sul fatto di non aver fornito alcuni chiarimenti in merito alla portata della sua denuncia sulla quale la Commissione si è successivamente basata nel respingere la sua denuncia. Appare chiaro, tuttavia, che questa discrepanza di opinioni non incide sul fatto che la riunione del 23 settembre 2005 sia stata, almeno potenzialmente, utile ai fini dell'esame della denuncia del denunciante in materia di concorrenza da parte della DG Concorrenza. Il Mediatore osserva inoltre che tale riunione è stata proposta e organizzata poco dopo che la DG Concorrenza aveva ricevuto ed esaminato le osservazioni dei denuncianti sulla denuncia in materia di concorrenza. Il Mediatore ritiene pertanto che non sia stato dimostrato alcun ritardo ingiustificato in questa fase della procedura.
4.12 Per quanto riguarda la quinta delle suddette fasi, il Mediatore osserva che lo studio BAM è stato presentato alla Commissione il 22 settembre 2005. La Commissione ha dichiarato (1) che, prima dello studio BAM e dello studio di Costanza, esistevano poche informazioni affidabili sui sistemi nazionali di accreditamento che differivano notevolmente da paese a paese e (2) che un attento esame di tutte le informazioni disponibili, in particolare dei risultati dello studio BAM, aveva portato a concludere che, sebbene vi fossero indicazioni che l'accreditamento al di fuori della Germania doveva essere considerato un'"attività delle autorità pubbliche" (ossia un'attività non economica), la Commissione avrebbe dovuto svolgere ulteriori indagini per confermare con certezza tale valutazione. Il Mediatore ritiene che lo studio BAM sembri effettivamente aver costituito un elemento importante ai fini della procedura della Commissione. Osserva che la lettera della Commissione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, fa ampio riferimento a questo studio. Il Mediatore osserva inoltre che lo studio BAM esamina e confronta i sistemi di accreditamento in un certo numero di Stati membri in 250 pagine. In tali circostanze, il Mediatore ritiene ragionevole che la Commissione esaminasse attentamente questo studio prima di decidere in merito alla denuncia del denunciante in materia di concorrenza.
4.13 Nella sua risposta all'ultima richiesta di ulteriori informazioni del Mediatore, la Commissione ha affermato che tale valutazione dello studio BAM è stata effettuata nell'ottobre e nel novembre 2005. Secondo il Mediatore, non è stato stabilito che tale periodo di tempo sarebbe stato eccessivo.
4.14 Per quanto riguarda la sesta delle suddette fasi, il Mediatore osserva che la lettera di cui all'articolo 7, paragrafo 1, è stata inviata al denunciante il 30 giugno 2006. A prima vista, sembrerebbe quindi che sia trascorso un lasso di tempo piuttosto lungo tra la valutazione del contenuto dello studio BAM da parte della DG Concorrenza e l’invio di tale lettera. Va tuttavia osservato che la Commissione ha spiegato che, nel preparare il progetto di lettera ex articolo 7, paragrafo 1, la DG Concorrenza ha dovuto esaminare e valutare tutte le informazioni disponibili e che tale lavoro è stato svolto tra dicembre 2005 e marzo 2006. La Commissione ha inoltre spiegato che le consultazioni sul progetto di lettera ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, sono durate da aprile a giugno 2006. Data la difficoltà delle questioni sollevate dalla denuncia del denunciante in materia di concorrenza, il Mediatore ritiene che non sia stato stabilito che tale periodo di tempo fosse eccessivo.
4.15 Per quanto riguarda la settima e ultima delle suddette fasi, il Mediatore osserva che, mentre il denunciante aveva presentato le sue osservazioni sulla lettera di cui all'articolo 7, paragrafo 1, l'8 luglio, il 27 luglio e il 1o agosto 2006, la decisione finale di rigetto della denuncia è stata adottata solo l'11 gennaio 2007, vale a dire più di cinque mesi dopo. Il Mediatore ritiene, tuttavia, che la Commissione fosse ovviamente tenuta a esaminare attentamente tutte le osservazioni presentate dal denunciante. È chiaro che questo esame ha richiesto un certo tempo. Il Mediatore osserva inoltre che la Commissione aveva nel frattempo ricevuto lo studio di Costanza, che descrive, in 420 pagine, i sistemi di accreditamento e certificazione in sette Stati membri selezionati. Secondo il Mediatore, la Commissione poteva ragionevolmente ritenere che il contenuto di questo nuovo studio dovesse essere valutato prima di adottare una decisione definitiva sulla denuncia del denunciante in materia di concorrenza. Il Mediatore osserva che tale decisione finale fa effettivamente riferimento allo studio di Costanza. In tali circostanze, il Mediatore ritiene che non sia stato stabilito che il periodo di tempo trascorso tra il ricevimento delle osservazioni del denunciante sulla lettera di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e l'adozione della decisione definitiva di rigetto fosse eccessivo.
4.16 Il 19 ottobre 2007 il denunciante ha presentato copia della proposta della Commissione, del 14 febbraio 2007, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione delle merci (13). Il denunciante ha sottolineato che il regolamento proposto "stabilisce il quadro per il riconoscimento dell'organizzazione esistente Cooperazione europea per l'accreditamento (EA)" (pag. 5 della relazione), prevede una posizione privilegiata di EA (cfr. considerando 18 del progetto di regolamento), considera EA "un organismo che persegue uno scopo di interesse generale europeo" (articolo 27 del progetto di regolamento) e mira a "rafforzare [EA]" (punto 5.1 della scheda finanziaria legislativa). Secondo il denunciante, non vi era mai stato alcun interesse a condurre un'indagine in materia di concorrenza e il modo in cui la sua denuncia in materia di concorrenza era stata trattata era una farsa.
4.17 Il Mediatore ritiene che la gravità dell'indagine condotta dalla DG Concorrenza e l'adeguatezza del tempo impiegato sarebbero effettivamente messe in discussione se si constatasse che la Commissione non ha mai avuto alcuna intenzione di trattare la denuncia del denunciante in materia di concorrenza, in quanto aveva già deciso che l'accreditamento non dovrebbe essere soggetto alle norme dell'UE in materia di concorrenza. Tuttavia, e come già accennato in precedenza (cfr. punto 4.8), i documenti relativi alle riunioni tenutesi tra la DG Concorrenza e la DG Imprese nel 2004 che sono state ispezionate dai rappresentanti del Mediatore non giustificano tale conclusione. Al contrario, tali documenti suggeriscono che la Commissione non aveva ancora deciso, all'epoca, quale approccio adottare per quanto riguarda la denuncia del denunciante in materia di concorrenza. Il Mediatore osserva che l'articolo 4, punto 1, del summenzionato progetto di regolamento prevede quanto segue: "L'accreditamento è gestito in ciascuno Stato membro da un unico organismo nazionale di accreditamento". Il considerando 11 spiega che "è necessario prevedere che gli Stati membri non mantengano più di un organismo nazionale di accreditamento". Secondo il Mediatore, da tali disposizioni risulta che la Commissione avrebbe quindi ora adottato un parere per quanto riguarda l'applicabilità delle norme dell'UE in materia di concorrenza all'accreditamento. Va tuttavia osservato che la proposta in questione è stata presentata il 14 febbraio 2007, vale a dire più di sei mesi dopo che la Commissione aveva inviato la lettera di cui all'articolo 7, paragrafo 1, nel caso di specie. Inoltre, sia nella presente lettera che nella successiva decisione, la denuncia del denunciante in materia di concorrenza è stata respinta perché la Commissione riteneva che non esistesse un interesse comunitario sufficiente, non perché ritenesse che il diritto dell'UE in materia di concorrenza non fosse applicabile all'accreditamento. Secondo il Mediatore, la posizione adottata dalla Commissione nella sua proposta di regolamento sull'accreditamento del febbraio 2007 non dimostra quindi che la sua indagine sulla denuncia del denunciante in materia di concorrenza sia stata priva di serietà e abbia richiesto troppo tempo.
4.18 Alla luce di quanto precede, il Mediatore conclude che, nonostante il fatto che l'intera procedura sia durata più di tre anni, e ad eccezione di un breve ritardo relativo all'invio della denuncia in materia di concorrenza ai denuncianti, per il quale non sembrano giustificate ulteriori indagini, non è stato dimostrato che la Commissione non abbia trattato la denuncia in materia di concorrenza del denunciante entro un termine ragionevole. Non si riscontra pertanto alcuna cattiva amministrazione per quanto riguarda tale affermazione.
5 Sull'asserita parzialità della Commissione5.1 Nelle sue osservazioni sul parere della Commissione, il denunciante ha sostenuto che, per ragioni che non comprendeva, "un accreditatore tedesco" - vale a dire TGA - doveva essere protetto dalla Commissione. Secondo il denunciante, la Commissione si era quindi schierata dalla parte di una delle parti coinvolte. Tale affermazione si basava sul fatto che, a suo parere, la Commissione aveva fatto riferimento a una riunione che aveva avuto con un accreditatore il 23 giugno 2004.
5.2 Il Mediatore ha chiesto alla Commissione un parere complementare su questa ulteriore affermazione. Nella sua risposta, la Commissione ha spiegato che l'accreditatore con il quale si era incontrato il 23 giugno 2004 non era la TGA, ma un accreditatore che aveva precedentemente fornito informazioni al Bundeskartellamt nell'ambito dell'indagine di quest'ultimo ed era stato quindi identificato come un'utile fonte di informazioni per la DG Concorrenza. La Commissione ha sottolineato che, durante la riunione, l'accreditatore aveva spiegato il settore dell'accreditamento e descritto le possibili preoccupazioni in materia di concorrenza. L'accreditatore non aveva rilasciato dichiarazioni a favore o contro il denunciante né aveva parlato a nome di TGA. La Commissione ha pertanto sostenuto di non essersi schierata dalla parte di TGA o di qualsiasi altro accreditatore.
5.3 Nelle sue osservazioni, il denunciante ha affermato che la Commissione non aveva indicato il nome dell'accreditatore con il quale si era incontrato per il semplice motivo che tale accreditatore era membro del cartello e non era quindi in grado di fornire informazioni obiettive e imparziali.
5.4 Nella sua risposta alla seconda richiesta di ulteriori informazioni del Mediatore, la Commissione ha sottolineato che la riunione del 23 giugno 2004 era stata a scopo informativo e non aveva nulla a che fare con la protezione di un potenziale membro del cartello. Tuttavia, al fine di alleviare le preoccupazioni del denunciante, la Commissione ha osservato che l'accreditatore in questione era GAZ (Gesellschaft für Akkreditierung und Zertifizierung mbH).
5.5 Nelle sue osservazioni su tale risposta, il denunciante ha affermato che era emerso che la Commissione era favorevole all'istituzione di EA. A suo avviso, sarebbe stato opportuno divulgare tale circostanza e il fatto che la Commissione fosse così parziale.
5.6 Il Mediatore ha quindi chiesto informazioni alla Commissione in merito ai suoi rapporti con l'EA.
5.7 Nella sua risposta, la Commissione ha osservato che l'EA è una rete cooperativa di organismi nazionali di accreditamento degli Stati membri dell'UE, degli Stati EFTA e di altri paesi europei. Ad eccezione degli organismi tedeschi, tutti i membri dell'EA erano organismi di accreditamento riconosciuti a livello nazionale che svolgevano attività di accreditamento come autorità pubblica. La Commissione non era né membro né altrimenti coinvolta nell’organizzazione dell’EA. Tuttavia, ha partecipato in qualità di parte interessata al comitato consultivo dell’EA. La Commissione ha sottolineato di non essere stata direttamente coinvolta nella creazione dell'EA, ma di aver sostenuto l'EA politicamente a causa del ruolo della Commissione nella creazione e nella realizzazione del mercato interno. L'EA è stato l'interlocutore della Commissione a livello europeo per quanto riguarda lo sviluppo di un sistema europeo coerente di accreditamento a sostegno dell'attuazione della legislazione e delle politiche dell'UE in materia di mercato interno. Nel 1999 la Commissione aveva concluso un memorandum d'intesa con EA. Una copia di questo testo, che era stata firmata dalla DG Imprese da parte della Commissione, è stata presentata al Mediatore.
5.8 Nelle sue osservazioni, il denunciante ha sostenuto che il protocollo d'intesa suggeriva che sarebbe stato controproducente per la Commissione avviare o effettuare indagini nei confronti di EA. A suo avviso, la Commissione ha incoraggiato attivamente le imprese private e ha quindi violato i suoi obblighi di rimanere neutrali. Il denunciante ha inoltre sostenuto che l'inerzia della Commissione nel caso di specie era comprensibile, alla luce del sesto trattino del protocollo d'intesa, secondo cui la Commissione e EA ritenevano che l'accreditamento "è un sistema istituito sotto l'egida delle autorità pubbliche ed è quindi un servizio alla società e non dovrebbe pertanto essere un'attività a scopo di lucro".
5.9 Il Mediatore ha chiesto alla Commissione di formulare osservazioni sulla possibile pertinenza del protocollo d'intesa per il presente caso. Nella sua risposta, la Commissione ha sottolineato che il memorandum d'intesa non affrontava né risolveva la questione se e in quale misura il diritto comunitario della concorrenza fosse applicabile all'attività di accreditamento, ma stabiliva, su base giuridicamente non vincolante, un'intesa tra la Commissione e l'EA su come istituire sistemi di accreditamento negli Stati membri, in particolare sotto l'egida delle autorità pubbliche. Gli articoli 81 e 82 del trattato CE si applicano alle imprese, vale a dire alle entità che esercitano attività economiche. La Commissione ha sostenuto che la qualifica di accreditamento come attività economica o non economica non faceva pertanto parte del protocollo d'intesa. Essa ha aggiunto di non aver preso una decisione nel 1999 per quanto riguarda la questione dell'applicabilità del diritto comunitario della concorrenza all'attività di accreditamento.
5.10 Nella sua quinta richiesta di ulteriori informazioni, il Mediatore ha informato la Commissione che dalle osservazioni del denunciante emergeva che quest'ultimo aveva accusato la Commissione di essere di parte non solo per quanto riguarda la riunione del 23 giugno 2004, ma anche per quanto riguarda la gestione della denuncia relativa alla concorrenza in generale. Il Mediatore ha pertanto invitato la Commissione a formulare ulteriori osservazioni al riguardo e a spiegare, in particolare, perché i suoi precedenti contatti e i suoi legami con EA non erano stati comunicati al denunciante fin dall'inizio.
5.11 Nella sua risposta, la Commissione ha sottolineato che la sua decisione di rigetto si basava esclusivamente su motivi di concorrenza e che i suoi legami con EA e il protocollo d'intesa non avevano alcuna rilevanza o influenza sulla valutazione effettuata. Per quanto riguarda i suoi legami con EA, la Commissione ha sostenuto che non vi era alcun motivo per ritenere che il denunciante non ne fosse a conoscenza, poiché le informazioni pertinenti erano di dominio pubblico e poiché il denunciante stesso, insieme alla sua denuncia in materia di concorrenza presentata nell'ottobre 2003, aveva presentato un documento che illustrava che la Commissione persegue una politica di non concorrenza nel settore dell'accreditamento dal 1997, vale a dire sostenendo la posizione di EA (cfr. pagine da 7 a 9 dello studio Michaeli presentato dal denunciante).
La Commissione ha riconosciuto che, dal punto di vista del denunciante, potrebbe essere insoddisfacente che la decisione di rigetto della sua denuncia in materia di concorrenza sembri essere "a favore" di EA, un'organizzazione sostenuta politicamente dalla Commissione. Secondo la Commissione, tuttavia, questo era semplicemente il risultato dell'indagine della Commissione nel caso di specie e non il risultato di una distorsione da parte della Commissione.
5.12 Il Mediatore osserva che, nelle sue osservazioni sul parere della Commissione, il denunciante ha formulato un'accusa di parzialità nei confronti della Commissione sulla base dei fatti relativi alla riunione del 23 giugno 2004. Osserva inoltre che tale accusa specifica è stata integrata da ulteriori accuse di parzialità basate su altri fatti nel corso dell'indagine.
5.13 Per quanto riguarda l'asserzione originaria di parzialità, il Mediatore ritiene che la Commissione abbia fornito una spiegazione ragionevole del motivo per cui ha incontrato il pertinente accreditatore. Osserva che il denunciante non sembra aver ribadito la sua accusa di parzialità riguardo alla suddetta riunione, dopo che la Commissione aveva rivelato l'identità dell'accreditatore pertinente. Il Mediatore ritiene pertanto che non si possa riscontrare alcuna cattiva amministrazione per quanto riguarda questo aspetto del caso.
5.14 Per quanto riguarda le ulteriori questioni sollevate dal denunciante, il Mediatore osserva che la denuncia del denunciante in materia di concorrenza era rivolta in particolare a EA. Tuttavia, è solo nelle sue risposte alle richieste di ulteriori informazioni presentate dal Mediatore che la Commissione ha rivelato il fatto che, sebbene non fosse direttamente coinvolta nella fondazione di EA, aveva sostenuto politicamente EA a causa del ruolo della Commissione nell'instaurazione e nella realizzazione del mercato interno e che nel giugno 1999 la sua DG Imprese aveva stipulato un protocollo d'intesa con EA. Il Mediatore ritiene che l'esistenza di tali legami (e il fatto che siano stati divulgati solo durante l'indagine del Mediatore) avrebbe potuto benissimo indurre il denunciante a sospettare che la Commissione non fosse imparziale e imparziale quando ha trattato la denuncia in materia di concorrenza.
5.15 Tuttavia, e mentre il Mediatore è fermamente convinto che i principi di buona amministrazione esigano che le istituzioni e gli organi comunitari non solo agiscano in modo imparziale e senza pregiudizi, ma anche che lo facciano ed evitino quindi di dare l'impressione di essere di parte, occorre tenere conto del fatto che, nella sua risposta alla quinta richiesta di ulteriori informazioni del Mediatore, la Commissione ha esposto una serie di motivi in base ai quali ha ritenuto che il denunciante non potesse ignorare i fatti pertinenti. Dato che tali motivi non sembrano privi di fondamento e che il denunciante non ha formulato osservazioni specifiche al riguardo, il Mediatore ritiene che non sia stato dimostrato che il fatto che la DG Concorrenza non abbia informato il denunciante fin dall'inizio in merito ai legami della Commissione con EA dimostri che la Commissione era di parte per quanto riguarda la gestione della denuncia in materia di concorrenza. Il Mediatore ritiene pertanto che non si possano riscontrare casi di cattiva amministrazione in tale contesto.
5.16 Il Mediatore osserva che la Commissione ha sottolineato che la sua decisione di rigetto dell'11 gennaio 2007 si basava esclusivamente su motivi di concorrenza e che i suoi legami con EA non avevano alcuna rilevanza o influenza sulla valutazione effettuata. Per affrontare la questione, il Mediatore dovrebbe pertanto valutare se la suddetta decisione di rigetto sia legittima. Va tuttavia osservato che è in corso un'indagine sulla denuncia del denunciante relativa al merito della decisione dell'11 gennaio 2007 (denuncia 454/2007/GG). L'indagine riguarda anche l'affermazione secondo cui la Commissione non era imparziale al momento dell'adozione della presente decisione. L'esistenza di un potenziale pregiudizio da parte della Commissione per quanto riguarda la decisione di rigetto della denuncia del denunciante in materia di concorrenza sarà quindi esaminata nel contesto di questa nuova indagine.
6 ConclusioneSulla base delle sue indagini su questa denuncia, il Mediatore conclude (1) che non vi sono motivi per ulteriori indagini in merito al breve ritardo che si è verificato quando la Commissione ha trasmesso la denuncia del denunciante in materia di concorrenza ai denuncianti per le loro osservazioni e (2) che non è possibile riscontrare cattiva amministrazione per quanto riguarda il resto della presente denuncia.
Il Mediatore archivia pertanto il caso.
Anche il presidente della Commissione sarà informato di tale decisione.
Cordiali saluti,
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) Codice di buona condotta amministrativa della Commissione per le relazioni tra il personale della Commissione e il pubblico. Il codice è allegato al regolamento interno della Commissione (GU 2000, L 308, pag. 26).
(2) GU C 282, pag. 3.
(3) GU 2004, L 123, pag. 18.
(4) Il 24 luglio 2006 il denunciante ha trasmesso al Mediatore una copia delle osservazioni su tale lettera che aveva inviato alla Commissione l'8 luglio 2006.
(5) COM(2007) 37 def.
(6) Codice di buona condotta amministrativa della Commissione per le relazioni tra il personale della Commissione e il pubblico. Il codice è allegato al regolamento interno della Commissione (GU 2000, L 308, pag. 26).
(7) GU 2004, L 123, pag. 18.
(8) Il 24 luglio 2006 il denunciante ha trasmesso al Mediatore una copia delle osservazioni su tale lettera che aveva inviato alla Commissione l'8 luglio 2006.
(9) Cfr. causa C-282/95 P, Guérin automobiles/Commissione, Racc. 1997, pag. I-1503, punti 36 e 37; Cause riunite C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, da C-250/99 P a C-252/99 P e C-254/99 P, LVM/Commissione, Racc. 2002, pag. I-8375, punti 167-171.
(10) GU C 364, pag. 1.
(11) Causa T-67/01, JCB Service/Commissione, Racc. 2004, pag. II-49, punto 36.
(12) Cfr. cause riunite T-213/95 e T-18/96, SCK e FNK/Commissione, Racc. 1997, pag. II-1739, punto 57.
(13) COM(2007) 37 def.