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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 3500/2004/MF contro il Parlamento europeo
Decisione
Caso 3500/2004/MF - Aperto(a) il Lunedì | 10 gennaio 2005 - Decisione del Lunedì | 26 marzo 2007
Strasburgo, 26 marzo 2007
Egregio signor L.,
Il 29 novembre 2004 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro il Parlamento europeo in merito alla Sua proposta di assunzione da parte dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, dopo l'inserimento del Suo nome nell'elenco dei candidati idonei del concorso generale PE/32/B.
L'8 dicembre 2004 i miei servizi l'hanno contattata telefonicamente in merito alla Sua denuncia.
Con e-mail del 10 dicembre 2004, Lei mi ha inviato ulteriori documenti relativi alla Sua denuncia.
Il 10 gennaio 2005 ho trasmesso la denuncia al Presidente del Parlamento. Il Parlamento ha trasmesso il suo parere il 13 aprile 2005. Dato che il parere del Parlamento riguardava solo la prima accusa sollevata nella Sua denuncia, il 4 maggio 2005 ho chiesto al Presidente del Parlamento di presentare, entro il 15 giugno 2005, un parere anche sulla seconda accusa della Sua denuncia. Lo stesso giorno vi ho trasmesso il primo parere del Parlamento e vi ho informato che avevo chiesto al Presidente del Parlamento di presentare un parere sulla seconda accusa della vostra denuncia.
Il Parlamento ha trasmesso il suo parere sulla seconda censura l'8 giugno 2005. Il 16 giugno 2005 Le ho trasmesso un invito a presentare osservazioni. Lei ha inviato le Sue osservazioni il 26 luglio 2005.
Il 22 settembre 2005, alla luce delle Sue osservazioni, ho chiesto ulteriori informazioni all'Ufficio europeo per la lotta antifrode ("OLAF"). Lei è stato informato di conseguenza lo stesso giorno.
In occasione di una conversazione telefonica tenutasi il 28 ottobre 2005 tra i servizi dell'OLAF e i miei servizi, l'OLAF ha informato il Mediatore che la questione sollevata nella sua richiesta di ulteriori informazioni rientrava nelle competenze della direzione generale del Personale e dell'amministrazione della Commissione europea ("DG Personale e amministrazione") e che l'OLAF non poteva fornire informazioni dettagliate sulla questione in questione. I servizi dell'OLAF hanno suggerito di trasmettere la lettera del Mediatore alla Commissione, che potrebbe inviare una risposta separata dettagliata su tale questione. I miei servizi hanno ritenuto che tale approccio fosse appropriato.
Il 7 novembre 2005 l’OLAF mi ha informato di aver trasmesso una copia della mia lettera alla Commissione e che quest’ultima avrebbe inviato una risposta separata.
Il 22 dicembre 2005 la Commissione mi ha inviato la sua risposta alla mia richiesta di ulteriori informazioni sulla Sua denuncia. Il 16 gennaio 2006 Le ho trasmesso la risposta della Commissione invitandola a formulare osservazioni entro il 28 febbraio 2006. Non sono pervenute osservazioni da parte Sua entro la data stabilita a tal fine.
Il 5 e 13 febbraio 2007 i miei servizi Le hanno contattato telefonicamente in merito alle questioni sollevate nella Sua denuncia.
Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte. Mi scuso per il tempo impiegato per completare l'indagine sulla Sua denuncia.
IL RECLAMO
Secondo il denunciante, i fatti pertinenti erano, in sintesi, i seguenti:
Il denunciante ha superato i test del concorso generale PE/32/B, organizzato nel 2002 dal Parlamento per costituire un elenco di riserva di assistenti amministrativi di alto livello nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Il 12 marzo 2004 il denunciante è stato informato dal capo del servizio Concorsi del Parlamento che il suo nome era stato iscritto nell'elenco di riserva e che "l'iscrizione lo rendeva idoneo alla nomina a un posto vacante all'interno di una delle istituzioni dell'Unione europea". L'elenco di riserva doveva scadere alla fine di dicembre 2004.
Il 30 marzo 2004 il denunciante è stato invitato a un colloquio per un posto presso l'OLAF. È stato sottoposto a visita medica e ha presentato i documenti giustificativi per la sua assunzione da parte dell'OLAF, prevista per l'inizio di maggio 2004. A partire da tale data, la procedura di assunzione è stata interrotta. Secondo il denunciante, il Parlamento ha deciso di interrompere la procedura di assunzione da parte dell'OLAF per motivi legati alle quote. Il denunciante ha sottolineato di essere stato informato informalmente che il Parlamento non avrebbe più accettato l'assunzione da parte di altre istituzioni di candidati i cui nomi figuravano nei propri elenchi di riserva. Secondo il denunciante, si trattava di una situazione iniqua, dato che, al momento, non vi erano posti vacanti da coprire in Parlamento.
Il denunciante ha contattato il Parlamento per posta elettronica in diverse occasioni. L'11 ottobre 2004 ha telefonato alla direzione generale del Personale del Parlamento per ottenere informazioni sui posti vacanti. Il denunciante è stato informato che il suo curriculum vitae era stato inviato alla direzione generale competente del Parlamento. Chiede inoltre se il suo reclutamento sia stato interrotto a causa dell'esistenza di quote. In occasione di questa conversazione telefonica, il denunciante ha chiesto ulteriori informazioni in merito al periodo di tempo durante il quale l'elenco di riserva del concorso che aveva superato sarebbe stato valutato. Secondo il denunciante, il responsabile degli elenchi di riserva non è stato in grado di fornirgli le informazioni. Il denunciante ha sottolineato che, in una lettera del 16 luglio 2004, il Parlamento lo aveva informato che la durata di validità dell’elenco di riserva pertinente rimaneva invariata e che sarebbe stato informato in tempo utile in caso di proroga.
Nella sua denuncia al Mediatore europeo, il denunciante ha affermato che il Parlamento aveva ingiustamente deciso di interrompere la procedura di assunzione da parte dell'OLAF. Sostiene inoltre che il Parlamento non lo ha informato a tempo debito in merito all'eventuale proroga della durata di validità dell'elenco di riserva per il concorso generale PE/32/B.
L'INCHIESTA
Parere del ParlamentoIl parere del Parlamento sulla denuncia era, in sintesi, il seguente:
Il denunciante ha superato gli esami della Open C ompetition PE/32/B, organizzata dal Parlamento per l'assunzione di assistenti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il suo nome è stato quindi inserito nell’elenco di riserva costituito il 27 febbraio 2004.
Il concorso generale PE/32/B è stato organizzato dal Parlamento per soddisfare le proprie esigenze in materia di personale in questo settore. Conformemente agli accordi interistituzionali sulla ripartizione degli elenchi di riserva risultanti dai concorsi, il Parlamento, nel redigere l'elenco di riserva, ha tenuto conto, oltre che delle proprie esigenze, delle esigenze delle seguenti istituzioni: la Commissione europea, il Consiglio dell'Unione europea, la Corte di giustizia europea ("CGUE"), il Comitato europeo delle regioni ("CdR") e il Comitato economico e sociale europeo ("CESE"). Il numero di vincitori inizialmente previsto ammontava a 120 ed era così ripartito: 67 vincitori per il Parlamento; 45 vincitori per la Commissione; 4 vincitori per il CESE (1); 2 vincitori per la Corte di giustizia dell'Unione europea; e 2 vincitori per il CESE. Tuttavia, l'elenco di riserva risultante dal concorso generale PE/32/B comprendeva un elenco di 68 vincitori, inferiore al numero di vincitori inizialmente previsto. Di conseguenza, il numero di vincitori assegnati proporzionalmente a ciascuna istituzione interessata è stato inferiore a quello inizialmente previsto.
Per quanto riguarda la prima affermazione del denunciante, la Commissione era l'istituzione responsabile della gestione del personale di diverse agenzie e uffici, tra cui l'OLAF. Conformemente alla quota , la Commissione aveva comunicato al Parlamento un elenco dei vincitori cui aveva diritto e che intendeva assumere, vale a dire il 37,5% dei vincitori corrispondenti a 25 vincitori (invece dei 45 inizialmente previsti). Il nome del denunciante non figurava in questo elenco di 25 vincitori.
Il curriculum vitae del denunciante è stato trasmesso ai servizi competenti del Parlamento. Successivamente è stato contattato più volte per colloqui in vari servizi del Parlamento. Quando è stato contattato il 23 marzo 2004, il denunciante ha dichiarato di aver presentato domanda per un posto presso l’OLAF. È stato inoltre contattato il 21 aprile 2004 e il 23 giugno 2004.
Il 29 aprile 2004 la Commissione ha invitato il denunciante a una visita medica. Ciò avrebbe potuto indurre in errore il denunciante in merito alle intenzioni di assunzione della Commissione.
Il denunciante ha rifiutato gli inviti del Parlamento per colloqui telefonici o ha chiesto le descrizioni delle mansioni dei posti pertinenti a Bruxelles. Le descrizioni delle mansioni pertinenti sono state inviate al denunciante, ma quest'ultimo non ha seguito l'invito del Parlamento a sostenere colloqui. Conformemente agli accordi interistituzionali sull'uso degli elenchi di riserva risultanti dai concorsi, il Parlamento ha dato seguito alle richieste di assunzione delle altre istituzioni che hanno mostrato interesse per il concorso generale PE/32/B. Secondo il Parlamento, la Commissione non ha mai chiesto di assumere il denunciante.
Il Parlamento ignora i motivi per cui i preparativi per l'assunzione del denunciante da parte dell'OLAF non sono stati seguiti e ritiene che la questione rientri nella competenza esclusiva dell'OLAF.
Per quanto riguarda la seconda affermazione del denunciante, il bando di concorso indicava che la validità dell’elenco di riserva era scaduta il 31 dicembre 2004. Con lettera del 25 gennaio 2005, il Parlamento ha informato il denunciante che la validità dell'elenco di riserva era stata prorogata fino al 31 dicembre 2005. Il denunciante ha confermato di aver ricevuto la lettera del Parlamento il 9 febbraio 2005.
Osservazioni del denuncianteNelle sue osservazioni del 26 luglio 2005, il denunciante faceva riferimento alle dichiarazioni del Parlamento in base alle quali la Commissione non aveva mai chiesto di assumerlo e che solo l’OLAF era responsabile del fatto che la sua assunzione da parte di quest’ultimo non era stata seguita. Il denunciante ha chiesto se fosse possibile chiedere osservazioni alla Commissione e all'OLAF in merito a queste due dichiarazioni.
Il denunciante ha inoltre affermato che né il bando di concorso né la lettera del Parlamento che lo informava dell'esito della sua domanda contenevano informazioni sulle quote cui il Parlamento aveva fatto riferimento nel suo parere.
Ulteriori indagini Larichiesta di informazioni indirizzata all'OLAF
Alla luce del parere del Parlamento e delle osservazioni del denunciante, il Mediatore ha ritenuto necessario chiedere all'OLAF di fornire informazioni per consentirgli di trattare la denuncia diretta contro il Parlamento. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del suo statuto, il Mediatore ha pertanto chiesto all'OLAF di fornirgli informazioni sul punto seguente:
"Al punto 9 del suo parere sulla denuncia, il Parlamento ha dichiarato che "[i]l Parlamento europeo non è in grado di conoscere i motivi per cui i preparativi delle assunzioni del denunciante da parte dell'OLAF non sono stati seguiti, poiché tale questione rientra solo nella responsabilità dell'OLAF".
Si prega l'OLAF di fornire al Mediatore informazioni sui motivi per cui non ha assunto il denunciante."
Lettera dell'OLAF del 7 novembre 2005Nella sua lettera del 7 novembre 2005, il direttore generale dell'OLAF ha informato il Mediatore che, sebbene egli fosse l'autorità che ha il potere di nomina per le decisioni di assunzione riguardanti l'OLAF, il trattamento amministrativo delle procedure di assunzione per tutti i servizi della Commissione rientrava nella responsabilità esclusiva della DG Personale e amministrazione della Commissione.
Il direttore generale dell'OLAF ha inoltre informato il Mediatore di aver pertanto trasmesso una copia della lettera del Mediatore al segretariato generale della Commissione, che avrebbe inviato una risposta separata sulla questione pertinente (2).
Risposta della Commissione del 22 dicembre 2005Nella sua risposta, la Commissione ha affermato che l’OLAF, pur mantenendo i suoi poteri di autorità che ha il potere di nomina, ha invitato gli altri servizi della Commissione, vale a dire la DG Personale e amministrazione, a svolgere il trattamento amministrativo delle procedure di assunzione relative al suo personale.
Conformemente alla prassi amministrativa e agli accordi esistenti tra le istituzioni, l'assunzione di candidati che avevano superato un concorso organizzato dal Parlamento da un'istituzione diversa dal Parlamento era possibile, nel rispetto di determinate quote. Alla luce di tali circostanze, il Parlamento aveva concesso alla Commissione (compreso, a tal fine, all'OLAF ) una quota di 25 vincitori dell'elenco di riserva risultante dal concorso generale PE/32/B. L'assunzione di candidati di tale elenco da parte della Commissione doveva seguire la procedura di "nomina e trasferimento", vale a dire una nomina al Parlamento, seguita da un trasferimento alla Commissione, con la stessa data di effetto.
A marzo 2004, dopo la pubblicazione dell'elenco di riserva per il concorso generale PE/32/B ,, la Commissione, previa consultazione delle sue direzioni generali e dei suoi servizi, aveva stilato un elenco di 23 vincitori che intendeva reclutare .. Il nome del denunciante non figurava in tale elenco.
Con nota del 26 marzo 2004, l’OLAF aveva chiesto e successivamente ottenuto l’assunzione di un vincitore diverso dal denunciante.
Con messaggio di posta elettronica del 31 marzo 2004, l’OLAF aveva informato la Commissione, in modo informale, che intendeva chiedere l’assunzione di un secondo vincitore, vale a dire il denunciante. L’OLAF ha presentato una richiesta formale in tal senso con nota del 6 aprile 2004.
L’8 aprile 2004 la Commissione ha trasmesso al Parlamento l’elenco dei 23 vincitori che intendeva assumere. Sebbene la richiesta dell’OLAF di assumere il denunciante fosse già stata inviata alla Commissione il 6 aprile 2004 ,, queste due note erano state incrociate. Ciò spiegava il motivo per cui il nome del denunciante non figurava nell'elenco trasmesso al Parlamento l'8 aprile 2004.
A quel tempo, tuttavia, l'assunzione del denunciante sembrava ancora possibile . Secondo la prassi abituale, il denunciante è stato quindi invitato, il 16 aprile 2004, a sottoporsi a una visita medica, prevista per il 13 maggio 2004. La lettera di invito indicava chiaramente che tale invito non poteva in alcun modo "costituire, nella fase attuale della procedura, un impegno della Commissione nei suoi confronti".
Tuttavia, l'autorità che ha il potere di nomina ha successivamente deciso di assegnare i due diritti di prelievo rimanenti (" droits de tirage") alla direzione generale delle Tecnologie dell'informazione della Commissione. Di conseguenza, l'assunzione del denunciante presso l'OLAF è diventata impossibile. La Commissione non ha pertanto trasmesso al Parlamento alcuna richiesta di assunzione del denunciante. La Commissione ne ha informato l'OLAF, ma non ha annullato la visita medica del denunciante.
La Commissione ha riconosciuto che avrebbe potuto annullare l'invito rivolto al denunciante a sottoporsi alla visita medica e che avrebbe dovuto, in tale occasione, informare il denunciante che la sua assunzione presso l'OLAF non era più possibile. Ciò avrebbe probabilmente evitato ulteriori malintesi. La Commissione ha espresso il proprio rammarico per questi malintesi e si è scusata per essi. Tuttavia, ha ricordato che un candidato il cui nome era stato iscritto in un elenco di riserva non aveva automaticamente il diritto di essere assunto .. La Commissione ha inoltre sottolineato che l'autorità che ha il potere di nomina non si era mai impegnata ad assumere il denunciante.
Nel novembre 2005 la Commissione era stata informata che il Parlamento intendeva rendere più flessibile il sistema delle quote applicato durante il primo anno di istituzione dell'elenco di riserva. Se tali informazioni dovessero essere confermate, e a duplice condizione che il Parlamento decida di non assumere il denunciante per i propri servizi e che l'OLAF abbia ancora la necessità e l'interesse per l'assunzione di tale candidato, la Commissione potrebbe prevedere di chiedere la nomina del denunciante da parte del Parlamento e il suo trasferimento all'OLAF.
Ulteriori osservazioni del denuncianteNon sono pervenute ulteriori osservazioni da parte del denunciante entro la data stabilita a tal fine.
Conversazioni telefoniche tra i servizi del Mediatore e il denuncianteIl 5 febbraio 2007 i servizi del Mediatore hanno contattato telefonicamente il denunciante per verificare se avesse osservazioni da formulare. Il denunciante ha risposto di non avere osservazioni da formulare e ha informato il Mediatore che avrebbe potuto chiudere la sua indagine. Il denunciante ha inoltre informato i servizi del Mediatore che, a seguito della ripubblicazione dell'annuncio di lavoro per il posto pertinente, aveva nuovamente presentato domanda all'OLAF ed era stato assunto da quest'ultimo.
In occasione di un'ulteriore conversazione telefonica del 13 febbraio 2007, il denunciante ha chiarito che, per quanto riguarda il suo caso individuale, riteneva che potesse essere chiuso. I servizi del Mediatore hanno informato il denunciante che il Mediatore europeo avrebbe valutato l'opportunità di avviare un'indagine di propria iniziativa sul sistema di quote cui il Parlamento e la Commissione avevano fatto riferimento durante la presente indagine. Il denunciante ha accolto con favore tali informazioni.
LA DECISIONE
1 Le affermazioni del denunciante1.1 Nel 2002 il Parlamento europeo ha organizzato il concorso generale PE/32/B al fine di costituire un elenco di riserva di assistenti amministrativi di alto livello nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il denunciante è riuscito a partecipare a questo concorso ed è stato informato, il 12 marzo 2004, che il suo nome era stato inserito nell'elenco di riserva, la cui validità, con riserva di un'eventuale proroga, sarebbe dovuta scadere alla fine di dicembre 2004. È stato inoltre informato del fatto che l'inserimento del suo nome nell'elenco di riserva gli consentiva di essere nominato per un posto vacante in una qualsiasi delle istituzioni dell'UE. Il denunciante ha quindi fatto domanda per un posto di lavoro presso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode ("OLAF"). Il 30 marzo 2004 il denunciante è stato invitato a un colloquio dall'OLAF. Successivamente è stato sottoposto alla necessaria visita medica. Nella sua denuncia al Mediatore europeo, il denunciante ha affermato che il Parlamento aveva ingiustamente deciso di interrompere la procedura di assunzione da parte dell'OLAF. Sostiene inoltre che il Parlamento non lo ha informato a tempo debito in merito all'eventuale proroga della durata di validità dell'elenco di riserva per il concorso generale PE/32/B.
1.2 Nel suo parere, il Parlamento ha sottolineato che la Commissione europea aveva diritto a una quota del 37,5% dei candidati idonei (corrispondenti a 25 vincitori) per l'assunzione nei suoi servizi, compreso, a tal fine, l'OLAF. Il Parlamento ha dichiarato di non essere a conoscenza dei motivi per cui i preparativi per l'assunzione del denunciante da parte dell'OLAF non sono stati seguiti. In ogni caso, tale questione rientrava nella competenza esclusiva dell’OLAF. Per quanto riguarda la seconda affermazione del denunciante, il Parlamento ha dichiarato di aver informato il denunciante con lettera del 25 gennaio 2005 che la validità dell'elenco di riserva era stata prorogata fino al 31 dicembre 2005.
1.3 Nelle sue osservazioni, il denunciante ha chiesto se fosse possibile chiedere osservazioni alla Commissione e all'OLAF in merito alle dichiarazioni del Parlamento. Il denunciante ha inoltre affermato che né il bando di concorso né la lettera del Parlamento che lo informava dell'esito della sua domanda contenevano informazioni sulle quote cui il Parlamento aveva fatto riferimento nel suo parere.
1.4 Il Mediatore ha quindi chiesto all'OLAF di fornirgli informazioni sui motivi per cui non ha assunto il denunciante. Poiché la gestione amministrativa delle procedure di assunzione rientrava nelle competenze della Commissione, l'OLAF ha trasmesso la lettera del Mediatore alla Commissione.
1.5 Nella sua risposta, la Commissione ha informato il Mediatore che, con nota del 6 aprile 2004, l'OLAF aveva presentato una richiesta formale di assunzione del denunciante. L'8 aprile 2004 la Commissione ha trasmesso al Parlamento un elenco di 23 vincitori che intendeva assumere nell'ambito della sua quota. La Commissione ha spiegato che queste due note erano incrociate e che ciò spiegava il motivo per cui il nome del denunciante non era stato incluso nell'elenco dei primi 23 vincitori che la Commissione intendeva assumere. Il denunciante è stato tuttavia invitato, il 16 aprile 2004, alla visita medica. Tuttavia, l'autorità che ha il potere di nomina ha successivamente deciso di utilizzare i due diritti di prelievo rimanenti ("droits de tirage") per coprire posti in un altro servizio. L'assunzione del denunciante presso l'OLAF è quindi diventata impossibile. La Commissione ha riconosciuto che avrebbe potuto annullare l'invito rivolto al denunciante a sottoporsi alla visita medica e che avrebbe dovuto, in tale occasione, informare il denunciante che la sua assunzione presso l'OLAF non era più possibile. Ciò avrebbe probabilmente evitato ulteriori malintesi. La Commissione ha espresso il proprio rammarico per questi malintesi e ha presentato le proprie scuse al denunciante.
1.6 La risposta della Commissione è stata trasmessa al denunciante con l'invito a formulare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni da parte sua entro la data fissata a tal fine.
1.7 Il 5 febbraio 2007 i servizi del Mediatore hanno contattato telefonicamente il denunciante per verificare se avesse osservazioni da formulare. Il denunciante ha informato i servizi del Mediatore che non desiderava formulare osservazioni e che il Mediatore poteva chiudere la sua indagine. Il denunciante ha inoltre informato i servizi del Mediatore che, a seguito della ripubblicazione del posto pertinente, aveva nuovamente presentato domanda all'OLAF ed era stato assunto da quest'ultimo. In occasione di un'ulteriore conversazione telefonica tra i servizi del Mediatore e il denunciante il 13 febbraio 2007, il denunciante ha chiarito che, per quanto riguarda il suo caso individuale, riteneva che la questione fosse chiusa.
1.8 Alla luce di tali circostanze e in particolare del fatto che il denunciante è stato infine assunto dall'OLAF, il Mediatore ritiene che non vi siano motivi per proseguire la sua indagine sulle accuse del denunciante nei confronti del Parlamento. Il Mediatore ritiene che il modo in cui la Commissione ha gestito la proposta di assunzione del denunciante presso l'OLAF avrebbe meritato un esame più approfondito. Tuttavia, dato che il denunciante ha chiarito che, per quanto riguarda il suo caso individuale, ritiene che la questione sia chiusa, il Mediatore ritiene che non vi siano motivi per avviare un'indagine nei confronti della Commissione a tal fine.
1.9 Il Mediatore osserva che sia il Parlamento che la Commissione hanno fatto riferimento, nelle loro osservazioni, a un sistema di quote che sembra essere utilizzato per l'assunzione di candidati. Secondo il Mediatore, tale sistema di quote solleva una serie di questioni che giustificherebbero un esame. Un'ulteriore osservazione al riguardo sarà formulata qui di seguito.
2 ConclusioneSulla base delle indagini del Mediatore su questa denuncia, non sembrano esserci motivi per ulteriori indagini sulla denuncia. Il Mediatore archivia pertanto il caso.
Anche il Presidente del Parlamento sarà informato di tale decisione.
Una copia della presente decisione sarà trasmessa, per conoscenza, anche al direttore generale dell'OLAF e al presidente della Commissione.
ULTERIORI OSSERVAZIONI
Il Mediatore osserva che sia il Parlamento che la Commissione hanno fatto riferimento, nelle loro osservazioni, a un sistema di quote che sembra essere utilizzato per l'assunzione di candidati. Secondo il Mediatore, tale sistema di quote solleva una serie di questioni che giustificherebbero un esame.
In tali circostanze, il Mediatore valuterà se la questione debba essere oggetto di un'indagine di propria iniziativa.
Cordiali saluti,
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) Il Mediatore presume che la riserva di 4 vincitori fosse destinata al Consiglio e non al CESE, che viene menzionata immediatamente dopo e che doveva ricevere 2 vincitori, o al CdR.
(2) I servizi del Mediatore sono stati consultati informalmente prima che l'OLAF trasmettesse la lettera del Mediatore alla Commissione.