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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 3237/2004/ELB contro il Parlamento europeo


Strasburgo, 20 luglio 2005

Egregio signor J.,

L'8 ottobre 2004 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro il Parlamento europeo in merito alla Sua esclusione dal concorso PE/98/A (Amministratori principali (A5/A4) - Ingegneri esperti in telecomunicazioni).

Il 12 novembre 2004 ho trasmesso la denuncia al Presidente del Parlamento europeo. Il Parlamento europeo ha trasmesso il suo parere il 28 febbraio 2005. Le ho trasmesso un invito a presentare osservazioni, da Lei inviato il 28 aprile 2005.

Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.


IL RECLAMO

I fatti all’origine della denuncia sono i seguenti:

Denuncia 1029/2004/AJ

Il denunciante ha partecipato al concorso PE/98/A (amministratori principali (A5/A4) Ingegneri esperti in telecomunicazioni)(1) organizzato dal Parlamento europeo. La prima fase del concorso è stata la valutazione, da parte della commissione giudicatrice, delle qualifiche dei candidati e la compilazione di un elenco dei 15 migliori candidati ammessi alle prove orali.

Il 29 marzo 2004 il denunciante è stato informato che la sua domanda era stata respinta in quanto non rientrava tra i 15 migliori candidati.

Il 31 marzo 2004 il denunciante ha scritto al Parlamento chiedendo il riesame della sua domanda. Ha anche chiesto danni per discriminazione razziale e mancanza di trasparenza. Egli ha inviato copia di tale lettera al Mediatore, che è stata registrata come denuncia (1029/2004/AJ).

Il Mediatore ha dichiarato la denuncia irricevibile ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, dello statuto, dato che il denunciante non aveva completato gli opportuni approcci amministrativi al Parlamento europeo al momento della presentazione della sua denuncia.

Denuncia 1897/2004/ELB

Il 7 giugno 2004 il denunciante ha rinnovato la sua denuncia al Mediatore.

Egli ha spiegato che, il 21 aprile 2004, il Parlamento lo informava che la sua domanda era stata riesaminata, ma che la decisione di escluderlo dal concorso era stata confermata. Il Parlamento ha spiegato che gli stessi criteri sono stati applicati a tutti i candidati. Tali criteri sono elencati nella scheda di valutazione. Il denunciante ha ottenuto 9,76 punti su 20 per le sue qualifiche ed è stato quindi classificato al 25° posto su 37 candidati. Una copia della scheda di valutazione, redatta dalla commissione giudicatrice, è stata inviata al denunciante.

La denuncia è stata dichiarata irricevibile in quanto, ai sensi dell'articolo 195 del trattato CE, non vi erano motivi sufficienti per avviare un'indagine. Il Mediatore ha ritenuto che la risposta del Parlamento del 21 aprile 2004 apparisse ragionevole e che il denunciante non avesse spiegato perché tale risposta fosse errata.

La presente censura: 3237/2004/ELB

L'8 ottobre 2004 il denunciante ha presentato una nuova denuncia al Mediatore europeo contro il Parlamento europeo. Egli ha sostenuto che, nell'esaminare la sua domanda di concorso PE/98/A, il Parlamento ha valutato erroneamente la sua esperienza professionale, in quanto gli sono stati concessi solo 1,36 punti per 20 anni di esperienza professionale.

Il denunciante ha inoltre sostenuto di essere stato discriminato sulla base della sua razza, a causa di un'immagine che ha allegato al suo CV.

Il denunciante ha affermato che il Parlamento non ha valutato correttamente la sua esperienza professionale.

L'INCHIESTA

Il parere del Parlamento europeo

Il parere del Parlamento europeo può essere sintetizzato come segue:

Il denunciante ha presentato domanda di partecipazione al concorso PE/98/A organizzato dal Parlamento europeo e, sulla base dei documenti giustificativi allegati alla sua domanda, gli è stato consentito di partecipare al concorso. Conformemente al bando di concorso, la commissione giudicatrice ha esaminato la sua candidatura e valutato le sue qualifiche. Il denunciante ha ottenuto 9,6 punti su 20 ed è stato classificato al 25° posto su 37 candidati. Di conseguenza, non figurava tra i 15 migliori candidati invitati alle prove orali. Il 29 marzo 2004 è stato informato della decisione della commissione giudicatrice.

Il 31 marzo 2004 il denunciante ha chiesto un riesame della sua domanda. Il 21 aprile 2004 la commissione giudicatrice ha confermato la sua decisione.

La valutazione dei diplomi dei candidati è un esercizio comparativo dei meriti dei candidati. Al fine di garantire la parità di trattamento dei candidati, la commissione giudicatrice ha esaminato i diplomi dei candidati sulla base di una scheda di valutazione, predeterminata sulla base del bando di concorso e applicata in modo analogo a tutti i candidati. La commissione giudicatrice ha tenuto conto solo delle informazioni fornite dai candidati nella loro candidatura.

Per quanto riguarda l'esperienza professionale dei candidati, sono stati assegnati da 0 a 0,4 punti per ogni anno di esperienza professionale acquisita dopo il conseguimento del diploma che dà accesso al concorso e oltre gli 11 anni richiesti. Il 29 giugno 1988 il denunciante ha conseguito il diploma di ingegneria. Di conseguenza, la commissione giudicatrice non ha tenuto conto della sua esperienza professionale prima di tale data. La durata dell'esperienza del denunciante oltre gli 11 anni richiesti è di tre anni e quattro mesi, il che corrisponde a 1,36 punti. Inoltre, sono stati concessi da 0 a 0,4 punti per ogni diverso settore di esperienza. L'esperienza del candidato doveva comprendere una combinazione logica di almeno otto dei 13 settori menzionati nel bando di concorso. Il denunciante ha fornito copie di tre contratti, che non specificavano in dettaglio la natura delle sue funzioni, e ha menzionato date di sovrapposizione per l'inizio e la fine dei diversi contratti. La commissione giudicatrice ha ritenuto che il denunciante disponesse di un'adeguata combinazione di 8 settori e gli ha concesso 1,4 punti.

La commissione giudicatrice non ha potuto tenere conto delle informazioni fornite dal denunciante nel suo CV e nella sua richiesta di riesame perché: il CV non è un documento giustificativo; le informazioni fornite dopo il termine ultimo per la presentazione delle domande non hanno potuto essere prese in considerazione; e le informazioni contenute nella domanda di riesame non erano suffragate da alcun documento fornito prima del termine ultimo per la presentazione delle domande.

Secondo una giurisprudenza consolidata, la commissione giudicatrice dispone di un ampio margine di discrezionalità per quanto riguarda la valutazione dei meriti dei candidati e l'amministrazione non può modificare la decisione della commissione giudicatrice di non invitare i candidati alle prove orali.

Nella sua denuncia, il denunciante sostiene di essere stato discriminato sulla base della sua razza, a causa di un'immagine che ha allegato al suo CV. La commissione giudicatrice ritiene tale argomentazione ingiustificata. Tutte le domande sono state esaminate sulla base dei documenti giustificativi e della stessa scheda di valutazione. I CV dei candidati non sono stati presi in considerazione.

La commissione giudicatrice ha agito nel rispetto del bando di concorso e non è stata rilevata alcuna irregolarità.

Osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, il denunciante ha mantenuto la sua denuncia. Egli ha dichiarato che la sua vasta esperienza professionale e, in particolare, la sua esperienza tra il 1982 e il 1988 non sono state prese in considerazione.

Allegava alle sue osservazioni una copia di una lettera che inviava a un tribunale di contea francese, all'organo specializzato francese per la lotta contro la discriminazione (Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité) e al Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale. In tale lettera, il denunciante ha dichiarato di voler presentare una denuncia contro la discriminazione sul lavoro basata sull'età e sulla razza. Ha chiesto al procuratore di Stato, al magistrato inquirente del tribunale distrettuale di Parigi e al presidente dell'organo francese che lotta contro la discriminazione di avviare un procedimento nei confronti del Parlamento europeo e di altre imprese private che pubblicano annunci di lavoro discriminatori.

Il 4 maggio 2005 ha inviato una nuova lettera al Mediatore europeo con un contenuto analogo.

LA DECISIONE

1 Presunta incapacità di valutare correttamente l'esperienza professionale del denunciante

1.1 Il denunciante ha partecipato al concorso PE/98/A, organizzato dal Parlamento europeo. La sua candidatura è stata esclusa dal concorso perché non era tra i 15 migliori candidati. Il denunciante ha affermato che il Parlamento non ha valutato correttamente la sua esperienza professionale. Sostiene che il Parlamento ha valutato erroneamente la sua esperienza professionale, in quanto gli sono stati concessi solo 1,36 punti per 20 anni di esperienza professionale.

1.2 La Commissione ha spiegato che, per quanto riguarda l'esperienza professionale dei candidati, sono stati concessi da 0 a 0,4 punti per ogni anno di esperienza professionale acquisita dopo il conseguimento del diploma che dà accesso al concorso e oltre gli 11 anni richiesti. Il denunciante ha conseguito il diploma di ingegneria il 29 giugno 1988. Di conseguenza, la commissione giudicatrice non ha tenuto conto della sua esperienza professionale prima di tale data. La durata dell'esperienza del denunciante oltre gli 11 anni richiesti era quindi di tre anni e quattro mesi, il che corrisponde a 1,36 punti.

1.3 Il Mediatore ricorda anzitutto che, secondo una giurisprudenza consolidata, "una commissione giudicatrice di un concorso per titoli ed esami dispone di un ampio potere discrezionale nella valutazione dei titoli e dell'esperienza pertinente dei candidati e il Tribunale di primo grado deve limitarsi ad esaminare se l'esercizio di tale potere discrezionale sia viziato da errore manifesto"(2). Il Mediatore ritiene che, nell’assolvimento del suo compito di esaminare l’esistenza di una cattiva amministrazione nel caso di specie, sia opportuno che egli valuti se le spiegazioni fornite dal Parlamento europeo siano ragionevoli.

1.4 Il Mediatore osserva che, secondo il bando di concorso, l'esperienza professionale richiesta era "almeno undici anni di esperienza professionale multidisciplinare nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, acquisita dopo aver conseguito il diploma che dà accesso al concorso" e che, secondo la scheda di valutazione, sono stati assegnati punti supplementari quando il candidato aveva più di undici anni di esperienza professionale pertinente. Il Mediatore osserva inoltre che il denunciante non sembra aver messo in discussione le informazioni fornite nel parere del Parlamento secondo cui ha ottenuto il diploma adeguato per il concorso il 29 giugno 1988 e che ha un'esperienza di tre anni e quattro mesi oltre gli 11 anni richiesti. Osserva inoltre che al denunciante sono stati concessi 1,36 punti per i suoi tre anni e quattro mesi di esperienza.

1.5 Alla luce di quanto precede, il Mediatore ritiene che il Parlamento abbia fornito una spiegazione ragionevole della base sulla quale ha valutato l'esperienza professionale del denunciante e i punti attribuiti al denunciante per la sua esperienza professionale.

1.6 A sostegno della sua affermazione secondo cui il Parlamento non avrebbe valutato correttamente la sua esperienza professionale, il denunciante sostiene anche di essere stato discriminato sulla base della sua razza.

1.7 Nel suo parere, il Parlamento ha spiegato che la commissione giudicatrice ritiene ingiustificata l'argomentazione del denunciante secondo cui egli sarebbe stato discriminato sulla base della sua razza a causa di un quadro da lui allegato al suo CV. Secondo il Parlamento europeo, tutte le candidature sono state esaminate sulla base dei documenti giustificativi e la stessa scheda di valutazione e i CV dei candidati non sono stati presi in considerazione.

1.8 Il Mediatore non ha trovato prove del fatto che il denunciante sia stato discriminato sulla base della sua razza.

1.9 Il Mediatore non riscontra pertanto alcuna cattiva amministrazione da parte del Parlamento europeo.

2 Conclusione

Sulla base delle indagini del Mediatore su tale denuncia, non sembra esservi stata cattiva amministrazione da parte del Parlamento europeo. Il Mediatore archivia pertanto il caso.

Anche il Presidente del Parlamento europeo sarà informato di tale decisione.

Cordiali saluti,

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) GU C 38 A del 12.2.2004.

(2) Cfr. causa T-101/96, Maria Elisabeth Wolf/Commissione delle Comunità europee, Racc. 1997, pag. II-949, punto 68.

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