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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 295/2004/JMA contro la Commissione europea

Il denunciante ha presentato una denuncia formale alla Commissione nel gennaio 2003, contro la mancanza di sicurezza alimentare in Spagna, e ha sottolineato la responsabilità in materia di una serie di autorità pubbliche e imprese private. Secondo il denunciante, tale situazione violava la vigente legislazione dell'UE in materia, in particolare le disposizioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare. Nel novembre 2003 il denunciante è stato informato dell'intenzione della Commissione di archiviare la denuncia. Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante ha affermato che la decisione della Commissione di archiviare la sua denuncia formale era arbitraria. Si è lamentato del lungo ritardo nella gestione del suo caso; la mancanza di informazioni ricevute; e l'errata interpretazione giuridica della legislazione dell'UE applicabile da parte dell'istituzione.

La Commissione ha sostenuto che la valutazione della denuncia era stata effettuata entro il termine normale per il riesame delle denunce e inoltre che le informazioni incluse nella denuncia non consentivano ai suoi servizi di identificare chiaramente il suo oggetto. Per quanto riguarda l'asserita omissione da parte delle autorità spagnole di informare i consumatori dei rischi esistenti, la Commissione ha osservato che le disposizioni del regolamento relative all'informazione dei consumatori non erano applicabili, in quanto gli Stati membri beneficiano di un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2007.

Il Mediatore ha osservato che le procedure che la Commissione deve seguire nel trattamento delle denunce sono definite nella sua comunicazione al Parlamento europeo e al Mediatore europeo sulle relazioni con il denunciante per quanto riguarda le violazioni del diritto comunitario [1]. Ha pertanto valutato se le asserzioni specifiche formulate dal denunciante fossero fondate alla luce delle disposizioni di tale comunicazione.

Per quanto riguarda il tempo impiegato per trattare il caso, il Mediatore ha osservato che il denunciante ha presentato la sua denuncia alla Commissione nel gennaio 2003 e che, dopo aver completato la sua indagine, la Commissione lo ha informato nel novembre 2003 della sua proposta di archiviare il caso. Di conseguenza, il Mediatore ha concluso che la Commissione aveva completato l'esame della denuncia entro il termine di un anno stabilito nella propria comunicazione.

Nella sua decisione il Mediatore ha anche valutato se il denunciante avesse ricevuto o meno informazioni sufficienti. Il Mediatore ha concluso che il denunciante era stato informato per iscritto, attraverso varie comunicazioni, di tutte le misure adottate dalla Commissione in relazione alla sua denuncia, conformemente ai criteri stabiliti nella sua comunicazione.

Per quanto riguarda l'interpretazione da parte della Commissione delle pertinenti norme dell'UE in questo caso, il Mediatore ha esaminato attentamente i principi e i requisiti generali che disciplinano la legislazione alimentare dell'Unione di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 e ha concluso che il ricorso della Commissione all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento, secondo cui "[i] principi e le procedure in materia di legislazione alimentare devono essere adattati quanto prima e al più tardi entro il 1o gennaio 2007 [...]", sembrava ragionevole.

Il Mediatore ha pertanto ritenuto che la Commissione abbia agito nell'ambito della sua autorità giuridica quando ha deciso di archiviare il caso dopo aver ritenuto che, sulla base delle informazioni contenute nella denuncia, non vi fossero motivi per avviare una procedura di infrazione nei confronti della Spagna.



[1] GU C 244 dell'1.10.2002, pag. 5.


Strasburgo, 7 aprile 2005

Egregio signor L.,

Il 19 febbraio 2004 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro la Commissione europea. La Sua denuncia riguardava la decisione della Commissione di archiviare una denuncia formale da Lei presentata a tale istituzione, nella quale sosteneva che le autorità spagnole non rispettavano le vigenti direttive comunitarie in materia di sicurezza sanitaria.

Il 15 dicembre 2003 Lei ha inviato al Mediatore una precedente denuncia riguardante lo stesso argomento (riferimento 168/2004/JMA), che è stata dichiarata irricevibile il 13 febbraio 2004.

Il 15 marzo 2004 ho trasmesso la Sua nuova denuncia al Presidente della Commissione europea. La Commissione ha inviato il suo parere il 23 giugno 2004 e l'ho trasmesso a voi con l'invito a formulare osservazioni. Lei mi ha inviato le Sue osservazioni il 3 e 25 luglio, il 29 agosto 2004 e il 27 gennaio 2005.

Vi scrivo ora per farvi sapere il risultato delle indagini che sono state fatte. Mi scuso per il tempo impiegato per trattare la Sua denuncia.


IL RECLAMO

Il 15 dicembre 2003 il denunciante aveva inizialmente presentato una denuncia al Mediatore contro la Commissione. La denuncia è stata registrata con il numero di fascicolo 168/2004/JMA.

I fatti di tale causa erano, in sintesi, i seguenti:

Il 17 gennaio 2003 il denunciante ha presentato alla Commissione una denuncia formale in cui denunciava in generale la mancanza di sicurezza alimentare in Spagna e sottolineava la responsabilità in materia di una serie di autorità pubbliche, imprese private e associazioni. Egli ha affermato che, a causa della situazione, in Spagna si sono verificate violazioni sistemiche del diritto pubblico alla salute. Spiega inoltre che l'esistenza di cartelli nell'industria alimentare e le loro pratiche monopolistiche sono dannose per gli interessi dei consumatori. Fa riferimento alla vigente legislazione dell'UE in materia, in particolare alle disposizioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare che, a suo avviso, sono state palesemente ignorate in Spagna.

Il denunciante ha indicato che, in qualità di proprietario di un'impresa di trasformazione delle carni, non è stato in grado di risalire all'origine e alle condizioni sanitarie delle sue forniture. La denuncia comprendeva una serie di ritagli di stampa relativi alla sicurezza alimentare in Spagna, nonché copie della corrispondenza del denunciante con varie autorità nazionali.

Per quanto riguarda la sua denuncia alla Commissione, il denunciante ha sostenuto che l'istituzione non l'aveva adeguatamente esaminata. La sua denuncia al Mediatore, tuttavia, non conteneva alcuna informazione sui suoi scambi con la Commissione né sulle dichiarazioni dei servizi della Commissione.

Alla luce delle informazioni disponibili, il Mediatore ha ritenuto che l'oggetto della denuncia non potesse essere individuato, come richiesto dall'articolo 2, paragrafo 3, del suo statuto. Di conseguenza, il 13 febbraio 2004 egli ha dichiarato il reclamo irricevibile.

Il 19 febbraio 2004 il denunciante ha trasmesso informazioni supplementari, tra cui una parte della corrispondenza che aveva avuto con i servizi della Commissione in merito alla sua denuncia formale. Alla luce di queste nuove prove, il Mediatore ha deciso di registrare la lettera del denunciante come nuova denuncia (riferimento 295/2004/JMA) e di avviare una nuova indagine.

Il denunciante ha inoltre allegato una copia della sua denuncia originale alla Commissione, che era stata compilata su un modulo standard di denuncia della Commissione. Nella sezione 7 della denuncia relativa all'organizzazione contro la quale è stata presentata la denuncia, il denunciante ha fatto riferimento all'amministrazione spagnola, alle autorità regionali, alle organizzazioni imprenditoriali, in particolare all'industria alimentare, all'Istituto per la difesa dei consumatori, nonché alla televisione e alla stampa nazionale. Nella sezione 8 il denunciante ha sostenuto che le attuali pratiche di enti pubblici e privati avrebbero portato al collasso del regime normativo, a causa della mancanza di informazioni fornite ai consumatori sulla sicurezza alimentare e sulla "tracciabilità"(1), in violazione del regolamento 178/2002/CEE [il regolamento, d'ora in poi]. La denuncia comprendeva nove allegati riguardanti saggi sulla sicurezza alimentare e la tracciabilità; discorsi pronunciati dal denunciante; l'annuncio dell'annullamento di un seminario; documenti del ministero spagnolo dell'Agricoltura sulla macellazione di un animale; lo sviluppo di un sistema di tracciabilità; esempi di pratiche di macellazione su un suino; esempi di produzione casearia; un piano per sviluppare un sito web; e un esempio pratico della situazione di una mandria di vacche.

Il denunciante includeva anche una lettera dei servizi della Commissione del 17 novembre 2003, che lo informava della loro intenzione di proporre alla Commissione di archiviare la denuncia. La decisione era motivata dal fatto che alcune delle affermazioni contenute nella denuncia non riguardavano le autorità pubbliche dello Stato membro e pertanto la Commissione non era competente a trattare la questione ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE. Per quanto riguarda tali affermazioni riguardanti le autorità spagnole, la Commissione ha dichiarato che le pertinenti norme dell’Unione contenute nel regolamento sarebbero entrate in vigore solo il 1o gennaio 2007.

Il denunciante ha ritenuto che il modo in cui la Commissione aveva gestito la denuncia fosse inadeguato a causa del lungo ritardo nel trattamento del caso (dieci mesi), della mancanza di informazioni che aveva ricevuto; e la sua interpretazione giuridica del regolamento. Osserva che il regolamento contiene anche obblighi per le imprese private (articoli 17, 18 e 19) e che alcuni dei suoi obblighi dovrebbero entrare in vigore in una data precedente, vale a dire il 1o gennaio 2005 (articolo 18).

Alla luce delle informazioni presentate nella denuncia, il Mediatore ha avviato un'indagine nei confronti della Commissione. La denuncia su cui il Mediatore ha chiesto alla Commissione di presentare un parere era la seguente:

Il denunciante sostiene che la decisione della Commissione di archiviare la denuncia che aveva presentato a tale istituzione era arbitraria.

L'INCHIESTA

Il parere della Commissione

Nel suo parere, la Commissione ha innanzitutto descritto gli aspetti di fatto e di diritto del caso. Ha spiegato che, il 17 gennaio 2003, il denunciante ha presentato una denuncia formale alla Commissione in cui denunciava la violazione delle norme dell'UE in materia di sicurezza alimentare, in particolare del regolamento 178/20002/CE, a causa di un "ostacolo sistematico e del rifiuto di dare accesso alle informazioni a danno dei consumatori". La denuncia è stata registrata con il numero di fascicolo 2003/4208.

La Commissione ha spiegato che, a causa del gran numero di documenti allegati alla denuncia, che spesso dovevano essere tradotti, la valutazione della situazione ha richiesto un certo tempo, anche se è stata effettuata entro il termine normale per il riesame delle denunce, e quindi entro i limiti di una buona amministrazione.

Per quanto riguarda gli aspetti della denuncia riguardanti le imprese private, la Commissione ha concluso che essa non aveva il potere di intervenire ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE. In relazione alle azioni intraprese dalle autorità pubbliche, la Commissione ha spiegato che le informazioni incluse nella denuncia non consentivano ai suoi servizi di identificare chiaramente il suo oggetto, in particolare le accuse contro le autorità spagnole. La Commissione ha tuttavia sottolineato che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento relativo alla comunicazione dei rischi e all'informazione ai consumatori, gli Stati membri beneficiano di un periodo transitorio per modificare la loro legislazione nazionale fino al 1o gennaio 2007.

Dopo aver esaminato la situazione e sulla base delle argomentazioni di cui sopra, i servizi della Commissione hanno proposto l'archiviazione del caso. Il denunciante è stato debitamente informato con lettera del 17 novembre 2003, che lo invitava altresì a presentare osservazioni prima dell’adozione della decisione finale da parte della Commissione. In assenza di osservazioni da parte del denunciante, la Commissione ha archiviato il caso il 30 marzo 2004.

La Commissione ha ritenuto che i suoi servizi avessero agito correttamente e che, sulla base delle informazioni contenute nella denuncia, non vi fossero motivi per avviare una procedura di infrazione nei confronti della Spagna.

Osservazioni del denunciante

Il denunciante ha ribadito le affermazioni contenute nella denuncia. Sottolinea che l'interpretazione data dalla Commissione all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento è eccessivamente lassista. Ritiene che tali disposizioni possano essere attuate in un periodo di tempo abbastanza breve e spiega che i mezzi tecnici per rintracciare l'esistenza di sostanze pericolose negli alimenti potrebbero essere facilmente sviluppati. Secondo il denunciante, la Commissione ha scelto di ignorare l'articolo 65 del regolamento, che stabilisce che gli articoli 11, 12 e da 14 a 20 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2005. Il denunciante ha inoltre osservato che il regolamento impone una serie di obblighi agli operatori del settore alimentare e dei mangimi.

Il denunciante ha inoltre descritto in dettaglio l'incapacità della maggior parte delle autorità nazionali coinvolte nella regolamentazione e nel controllo della sicurezza alimentare di rispondere alle sue richieste.

LA DECISIONE

1 Decisione della Commissione di archiviare una denuncia

1.1 Il 17 gennaio 2003 il denunciante ha presentato alla Commissione una denuncia formale contro la mancanza di sicurezza alimentare in Spagna e ha sottolineato la responsabilità in materia di una serie di autorità pubbliche, imprese private e associazioni. Secondo il denunciante, tale situazione violava la vigente legislazione dell'UE in materia, in particolare le disposizioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare. Il 17 novembre 2003 il denunciante è stato informato dell’intenzione della Commissione di archiviare la denuncia.

Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante sostiene che la decisione della Commissione di archiviare la sua denuncia formale è stata arbitraria, a causa del lungo ritardo con cui il caso è stato trattato; la mancanza di informazioni ricevute; e l'errata interpretazione giuridica della legislazione dell'UE applicabile da parte dell'istituzione.

1.2 La Commissione sostiene che, a causa dell'elevato numero di documenti allegati alla denuncia, che spesso dovevano essere tradotti, la valutazione della situazione ha richiesto un certo tempo, anche se è stata effettuata entro il termine normale per l'esame delle denunce. La Commissione sostiene inoltre che, nella misura in cui la denuncia riguardava autorità pubbliche, le informazioni incluse nella denuncia non consentivano ai suoi servizi di identificare chiaramente il suo oggetto. La Commissione aggiunge tuttavia che, per quanto riguarda tali affermazioni che coinvolgono le autorità spagnole in merito alla sua omessa informazione dei consumatori sui rischi esistenti, gli Stati membri beneficiano di un periodo transitorio per modificare la loro legislazione nazionale fino al 1° gennaio 2007.

Infine, la Commissione spiega che i suoi servizi hanno proposto l'archiviazione del caso dopo aver ritenuto che, sulla base delle informazioni contenute nella denuncia, non vi fossero motivi per avviare una procedura di infrazione nei confronti della Spagna. Il denunciante è stato informato di tale proposta con lettera del 17 novembre 2003 e, in assenza di ulteriori informazioni, la Commissione ha archiviato il caso il 30 marzo 2004.

1.3 Il Mediatore osserva che, nel suo ruolo di "custode del trattato" ai sensi dell'articolo 211 del trattato CE, la Commissione deve garantire l'applicazione del diritto comunitario.

Nell'esercizio delle sue funzioni, la Commissione indaga su eventuali violazioni del diritto comunitario che vengono alla sua attenzione in gran parte a seguito delle denunce dei cittadini. Se, a seguito della sua indagine, la Commissione ritiene che uno Stato membro sia venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù del trattato, l'articolo 226 gli conferisce il potere di avviare una procedura di infrazione nei confronti dello Stato membro competente e, infine, di adire la Corte di giustizia dell'Unione europea.

1.4 Le procedure che la Commissione deve seguire nel trattamento delle denunce sono definite in una comunicazione al Parlamento europeo e al Mediatore europeo sulle relazioni con il denunciante in caso di violazione del diritto comunitario (2).

Il Mediatore valuterà pertanto se le accuse specifiche formulate dal denunciante abbiano fondamento alla luce delle disposizioni di tale comunicazione.

Ritardo nel trattamento del reclamo

1.5 Per quanto riguarda il termine per l'esame delle denunce, la comunicazione stabilisce all'articolo 8 del suo allegato quanto segue:

"Di norma, i servizi della Commissione esaminano le denunce al fine di giungere a una decisione di costituzione in mora o di archiviare il caso entro un anno dalla data di registrazione della denuncia da parte del Segretario generale.

In caso di superamento di tale termine, il servizio della Commissione responsabile del caso ne informa per iscritto il denunciante."

1.6 Dalle informazioni disponibili risulta che il denunciante ha presentato la sua denuncia alla Commissione il 17 gennaio 2003 e che, dopo aver completato la sua indagine, il 17 novembre 2003 la Commissione lo ha informato della sua proposta di archiviare il caso. Di conseguenza, la Commissione ha completato l’esame della denuncia entro il termine di un anno stabilito nella propria comunicazione.

In assenza di prove che possano indurre a ritenere che la Commissione abbia indebitamente rinviato l'azione sul caso, il Mediatore conclude pertanto che non sembra esservi cattiva amministrazione per quanto riguarda questo aspetto del caso.

Mancanza di informazioni

1.7 Per quanto riguarda le informazioni che il denunciante dovrebbe ricevere dalla Commissione, la comunicazione stabilisce all'articolo 7 del suo allegato ("Comunicazioni con i denuncianti") quanto segue:

"I servizi della Commissione contatteranno per iscritto i denuncianti, dopo ogni decisione della Commissione (comunicazione formale, parere motivato, deferimento alla Corte o archiviazione del caso), in merito alle misure adottate in risposta alla loro denuncia."

1.8 Dalle informazioni disponibili risulta che la Commissione ha inviato al denunciante una serie di comunicazioni relative al trattamento della sua denuncia, vale a dire un avviso di ricevimento, la proposta di archiviare il caso e la decisione di archiviarlo. In assenza di elementi di prova che possano indurre a ritenere che la Commissione abbia cercato di nascondere qualsiasi informazione, il Mediatore ritiene che il denunciante sia stato informato per iscritto di tutte le misure adottate dalla Commissione in relazione alla sua denuncia, conformemente ai criteri stabiliti nella sua comunicazione. Il Mediatore conclude pertanto che non sembra esservi cattiva amministrazione per quanto riguarda questo aspetto del caso.

Interpretazione del regolamento 178/2002/CE

1.9 Il Mediatore osserva che i principi e i requisiti generali che disciplinano la legislazione alimentare dell'Unione sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 178/2002 (3). Come stabilito all'articolo 1, il regolamento fornisce la base per un elevato livello di protezione della salute umana e dell'interesse dei consumatori in relazione agli alimenti. Stabilisce principi e responsabilità comuni, i mezzi per fornire una solida base scientifica, disposizioni organizzative e procedure efficienti per sostenere il processo decisionale in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi. Essa stabilisce pertanto i principi generali che disciplinano gli alimenti e i mangimi in generale, e la sicurezza degli alimenti e dei mangimi in particolare, a livello comunitario e nazionale.

Le principali disposizioni del regolamento relative alla tutela degli interessi dei consumatori e alla diffusione delle informazioni sono contenute negli articoli 8, 9 e 10. L'articolo 8 stabilisce che la legislazione alimentare deve mirare alla tutela degli interessi dei consumatori e fornire ai consumatori una base per compiere scelte informate in relazione agli alimenti che consumano. La sezione 2 del regolamento, compresi gli articoli 9 e 10, riguarda i "principi di trasparenza" e stabilisce la necessità di una consultazione pubblica aperta e trasparente, direttamente o tramite organismi rappresentativi, durante la preparazione, la valutazione e la revisione della legislazione alimentare. Nel caso in cui alimenti o mangimi possano presentare un rischio per la salute umana o animale, l'articolo 10 impone alle autorità di adottare misure adeguate per informare il pubblico della natura del rischio per la salute, individuando nella misura più ampia possibile l'alimento o il mangime, il rischio che esso può presentare e le misure da adottare per prevenire, ridurre o eliminare tale rischio.

Per conformarsi alle disposizioni di cui sopra, l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento dispone che:

"I principi e le procedure vigenti in materia di legislazione alimentare sono adattati quanto prima e comunque entro il 1o gennaio 2007 [...]".

1.10 Dopo aver esaminato il contenuto della denuncia presentata alla Commissione, risulta che le asserzioni specifiche formulate dal denunciante erano contenute nella sezione 8 della denuncia. Il denunciante ha affermato brevemente che le attuali pratiche da parte di enti pubblici e privati porterebbero al collasso del regime normativo, a causa della mancanza di informazioni fornite ai consumatori sulla sicurezza alimentare e sulla tracciabilità, in violazione del regolamento. Gli allegati aggiuntivi inclusi nella denuncia non sembrano aggiungere ulteriori informazioni al contenuto di tali affermazioni.

Il Mediatore osserva che, in risposta a tali accuse, la Commissione ha sostenuto che le informazioni non consentivano ai suoi servizi di individuare l'oggetto della denuncia e che, per quanto riguarda le preoccupazioni del denunciante in merito alla comunicazione dei rischi e delle informazioni ai consumatori, le pertinenti disposizioni del regolamento non sarebbero applicabili in quanto gli Stati membri disponevano di un periodo transitorio per modificare la loro legislazione nazionale fino al 1o gennaio 2007.

1.11 Il Mediatore ha esaminato attentamente le disposizioni del regolamento, le asserzioni specifiche formulate dal denunciante nella sua denuncia formale alla Commissione e l'analisi giuridica effettuata dall'istituzione in risposta a tali asserzioni. Tenendo conto della natura delle accuse avanzate dal denunciante, il Mediatore ritiene che la Commissione fosse legittimata a ritenere che l'oggetto della denuncia non fosse chiaro e che le uniche accuse specifiche apparissero legate all'incapacità delle autorità spagnole di agire correttamente per quanto riguarda la comunicazione dei rischi e l'informazione ai consumatori. Sulla base di tale sentenza, il Mediatore ritiene che il ricorso della Commissione all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento, che concede agli Stati membri un periodo transitorio per modificare la legislazione nazionale pertinente fino al 1o gennaio 2007, sembri ragionevole.

Il Mediatore ritiene pertanto che la Commissione abbia agito nell'ambito della sua autorità giuridica quando ha deciso di archiviare il caso dopo aver ritenuto che, sulla base delle informazioni contenute nella denuncia, non vi fossero motivi per avviare una procedura di infrazione nei confronti della Spagna. Il Mediatore conclude pertanto che non sembra esservi cattiva amministrazione per quanto riguarda questo aspetto del caso.

2 Conclusione

Sulla base delle indagini del Mediatore in merito a tale denuncia, non sembra esservi stata cattiva amministrazione da parte della Commissione europea. Il Mediatore archivia pertanto il caso.

Anche il presidente della Commissione sarà informato di tale decisione.

Cordiali saluti,

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) Ai sensi dell'articolo 3, punto 15, del regolamento (CE) n. 178/2002, per "rintracciabilità" si intende la capacità di rintracciare e seguire un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione di alimenti o una sostanza destinata ad essere incorporata in un alimento o in un mangime o che si prevede di essere incorporata in un alimento o in un mangime, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.

(2) GU C 244 dell'1.10.2002, pag. 5.

(3) regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; GU L 031 del 1o.2.2002, pag. 1.

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