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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 2395/2003/GG contro il Consiglio dell'Unione europea
Decisione
Caso 2395/2003/GG - Aperto(a) il Giovedì | 18 dicembre 2003 - Raccomandazione su Martedì | 09 novembre 2004 - Relazione speciale del Giovedì | 18 dicembre 2003 - Decisione del Lunedì | 17 ottobre 2005
Un deputato tedesco al Parlamento europeo e un rappresentante del gruppo giovanile della CDU (Unione democratica cristiana) hanno denunciato al Mediatore il fatto che il regolamento interno del Consiglio non è conforme all'articolo 1, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (modificato dal trattato di Amsterdam nel 1997), in base al quale il Consiglio e le altre istituzioni e organi comunitari devono prendere decisioni nel modo più trasparente possibile.
Il Consiglio ha sostenuto che il grado di apertura delle sue riunioni è una scelta politica che deve essere fatta dal Consiglio. Il Mediatore ha espresso disaccordo sul fatto che l'articolo 1, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea si applica al Consiglio e che, sebbene l'articolo 207 del trattato CE preveda che esso adotti il proprio regolamento interno, esso non prevede che il grado di apertura al pubblico delle sue riunioni in veste legislativa debba essere considerato una scelta politica e lasciato alla discrezionalità del Consiglio.
Il Consiglio ha inoltre sostenuto che l'articolo 1, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea si è limitato a indicare che la futura Unione dovrebbe essere il più aperta possibile. Il Mediatore ha ritenuto che occorresse tener conto anche degli sviluppi successivi (ossia a partire dal 1997). Sottolinea che il Consiglio ha già adottato nel 2000 un nuovo regolamento interno che prevede una maggiore apertura delle sue riunioni in qualità di legislatore. Secondo il Mediatore, il Consiglio ha quindi chiarito che dovevano e potevano essere adottate misure per aumentare la trasparenza della sua attività legislativa. L'adozione di questo nuovo regolamento interno ha inoltre confermato che ciò era ed è possibile ai sensi del diritto comunitario nella sua forma attuale.
Il Mediatore ha pertanto concluso che il Consiglio non aveva presentato motivi validi per non poter modificare il suo regolamento interno al fine di riunirsi in seduta pubblica ogniqualvolta agisca in veste legislativa. Il Mediatore ha quindi trasmesso tale constatazione in una relazione speciale al Parlamento europeo, raccomandando che: "Il Consiglio dell'Unione europea dovrebbe riesaminare il suo rifiuto di decidere di riunirsi pubblicamente ogniqualvolta agisca in veste legislativa."
Strasburgo, 17 ottobre 2005
Egregio signor P.,
Il 9 dicembre 2003 lei e l'on. Elmar Brok avete presentato una denuncia al Mediatore europeo in merito al fatto che le riunioni del Consiglio che deliberano in veste legislativa sono pubbliche solo nella misura prevista dagli articoli 8 e 9 del regolamento interno del Consiglio del 22 luglio 2002.
Il 4 ottobre 2005, a seguito di un'indagine approfondita sulla Sua denuncia, comprendente un progetto di raccomandazione al Consiglio, ho presentato una relazione speciale al Parlamento europeo, conformemente all'articolo 3, paragrafo 7, dello statuto del Mediatore. La relazione speciale raccomandava al Consiglio di riesaminare il suo rifiuto di decidere di riunirsi pubblicamente ogniqualvolta agisse in veste legislativa. Lo stesso giorno l'ho informata con lettera della relazione speciale.
Lo statuto del Mediatore prevede che la presentazione di una relazione al Parlamento europeo sia l'ultima fase di un'indagine da parte del Mediatore.
Chiudo pertanto il fascicolo relativo alla denuncia.
Anche il Segretario generale del Consiglio sarà informato di tale decisione.
Si trasmette in allegato, per Sua informazione, la traduzione in tedesco della relazione speciale.
Cordiali saluti,
P. Nikiforos DIAMANDOUROS