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Decisione sul modo in cui la Commissione europea ha gestito una denuncia di infrazione nei confronti della Spagna relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (caso 2164/2024/FA)
Decisione
Caso 2164/2024/FA - Aperto(a) il Martedì | 17 dicembre 2024 - Decisione del Martedì | 17 dicembre 2024 - Istituzione coinvolta Commissione europea ( Cattiva amministrazione non riscontrata ) - Paese Spagna
Denuncia presentata
25/11/2024Analisi della denuncia
25/11/2024Indagine in corso
17/12/2024Esito dell’indagine
17/12/2024
Egregio signor X,
Lei ha recentemente presentato una denuncia al Mediatore europeo in merito alla decisione della Commissione europea di archiviare la Sua denuncia di infrazione nei confronti della Spagna. Nella Sua denuncia alla Commissione Lei ha contestato il mancato riconoscimento, da parte delle autorità spagnole, della Sua esperienza professionale in Italia, il che sarebbe contrario alla direttiva 2005/36/CE [1].
Dopo un'analisi dettagliata di tutte le informazioni che ci ha trasmesso, sono spiacente di informarLa che non vi è stata cattiva amministrazione da parte della Commissione.
La Commissione dispone di un ampio margine di discrezionalità nel decidere se e quando avviare una procedura di infrazione [2]. La sua politica sul modo in cui affronta potenziali violazioni del diritto dell'UE è illustrata nella comunicazione "Diritto dell'Unione europea: Risultati migliori grazie a una migliore applicazione.[3] Il ruolo del Mediatore europeo in un caso come questo consiste nel verificare che la Commissione abbia fornito una spiegazione adeguata delle sue azioni e che non vi sia stato alcun errore manifesto di valutazione.
Nella decisione del 19 luglio 2024 la Commissione ha spiegato che, a norma degli articoli da 16 a 19 della direttiva 2005/36/CE, affinché la Spagna riconosca automaticamente la Sua esperienza professionale in un altro Stato membro, in questo caso l'Italia, era tenuto a fornire un certificato rilasciato dalle autorità italiane competenti che attestasse la Sua esperienza professionale. La Commissione ha spiegato che, non avendole fornito una copia di tale certificato da parte delle autorità italiane, non è stata in grado di valutare la questione. La Commissione ha aggiunto che il Suo caso sarebbe stato gestito meglio a livello nazionale e Le ha consigliato di rivolgersi alle autorità nazionali. La Corte ritiene che la spiegazione della Commissione sia ragionevole e in linea con la direttiva 2005/36/CE. In particolare, dai documenti presentati con la Sua denuncia, che contengono corrispondenza tra Lei e la Commissione, non risulta che Lei abbia fornito il certificato richiesto alla Commissione.
Inoltre, nella sua lettera del 19 luglio 2024, la Commissione ha spiegato che lo scopo delle procedure di infrazione non è fornire alle persone un mezzo di ricorso per quanto riguarda la loro situazione specifica a livello nazionale. Si tratta piuttosto di un meccanismo volto a garantire che non vi sia una violazione generale del diritto dell’Unione da parte degli Stati membri. Questo ragionamento è in linea con la politica della Commissione in materia di trattamento delle denunce di infrazione.
Pertanto, abbiamo chiuso il caso.
Capisco che questo non sia il risultato che vi aspettavate, ma speriamo che troviate utili queste spiegazioni. Grazie per aver contattato il Mediatore europeo.
Cordiali saluti,
Tina Nilsson
Capo dell'unità Trattamento dei casi
Strasburgo, 17/12/2024
[1] Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Cfr. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02005L0036-20240620.
[2] Sentenza del 14 febbraio 1989, Starfruit/Commissione, causa 247/87, disponibile all'indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61987CJ0247.
[3] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A52017XC0119%2801%29.