FOR PREVIEWING & TESTING PURPOSES ONLY.
This notification will disappear once the page will be published.
This link is available for less than 30 minutes.
  • Lettura facilitata
  • Dimensioni del testo

Vuoi presentare una denuncia contro un’istituzione o un organismo dell’UE?

Lingua attuale: 
  • Italiano
Lingua di partenza: 
Lingue disponibili: 
La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica.
Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l’accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto.
Per ulteriori informazioni consulti la nostra politica linguistica e di traduzione.

Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 1181/2003/IP contro la Commissione europea


Strasburgo, 16 marzo 2004

Egregio signor R.,

il 27 giugno 2003 ho ricevuto la Sua denuncia contro la Commissione europea in merito alla presunta mancata risposta della Commissione alla Sua lettera del 28 febbraio 2003.

Il 22 luglio 2003, ho trasmesso la denuncia al presidente della Commissione europea. Il 26 novembre 2003, la Commissione ha inviato il suo parere, che Le ho trasmesso, invitandoLa a formulare, se del caso, eventuali osservazioni entro il 31 gennaio 2004. Sembra che non sia pervenuta alcuna osservazione da parte Sua.

Con la presente lettera mi pregio di comunicarLe i risultati delle indagini condotte.


LA DENUNCIA

Il 20 dicembre 2002, l’assessore ai Beni culturali, l’ambiente e la pubblica istruzione della regione Sicilia ha adottato il decreto amministrativo n. 59. Esso prevede l’istituzione di un elenco di esperti catalogatori che effettueranno il censimento delle risorse culturali e ambientali della Sicilia. Stando al denunciante, l’elenco degli esperti doveva essere elaborato mediante il rinnovo dei contratti dei catalogatori che avevano lavorato negli ultimi tre anni, senza prendere in considerazione l’esperienza e i risultati ottenuti da più di 700 catalogatori impiegati presso l’amministrazione regionale negli ultimi dieci anni. Il denunciante, il cui nominativo non figurava nell’elenco dei catalogatori, ritenendo che la procedura fosse illegale ha presentato denuncia presso la Procura di Palermo e la Corte dei conti italiana.

Il 28 febbraio 2003, il denunciante ha inoltre scritto alla Commissione, affermando che il summenzionato decreto amministrativo viola il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali(1) e il regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali(2).

Nella sua denuncia al mediatore, il denunciante lamentava che la Commissione non aveva risposto alla sua lettera.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione europea

In sintesi, il parere della Commissione sulla denuncia verteva sui punti che seguono.

La lettera del denunciante del 28 febbraio 2003, registrata dai servizi della Commissione in data 12 marzo 2003, è stata inviata a varie autorità italiane e per conoscenza alla Commissione. Poiché il denunciante non ha chiesto alla Commissione di intervenire, la Commissione ha deciso di non rispondere alla lettera.

Tuttavia, quando è stata informata della denuncia presentata al mediatore, l’istituzione ha prontamente esaminato la lettera del denunciante, rispondendo in data 19 agosto 2003. Nella sua risposta al denunciante, la Commissione ha spiegato le motivazioni alla base del ritardo e gli ha comunicato che la sua lettera era stata inoltrata ai servizi competenti perché fosse esaminata come denuncia formale. Stando alle informazioni a disposizione dell’istituzione, il censimento delle risorse culturali e ambientali della Sicilia sembrava far parte di un programma cofinanziato mediante fondi strutturali comunitari. La Commissione contatterà pertanto le autorità regionali competenti al fine di verificare se le misure pertinenti sono conformi alla legislazione comunitaria. Il denunciante sarà informato dei risultati dell’indagine della Commissione.

Le osservazioni del denunciante

Non sembrano essere pervenute osservazioni sul parere della Commissione da parte del denunciante.

LA DECISIONE

1 Presunta mancata risposta della Commissione alla lettera del denunciante

1.1 Il 28 febbraio 2003, il denunciante ha inviato una lettera alla Commissione europea. Nella sua denuncia, il denunciante lamentava che la Commissione non aveva risposto alla sua lettera.

1.2 Nel suo parere, la Commissione ha spiegato che la lettera del denunciante del 28 febbraio 2003 è stata inviata a varie autorità italiane e solo per conoscenza alla Commissione. Poiché il denunciante non ha chiesto alla Commissione di intervenire, la Commissione ha deciso di non rispondere alla lettera. Tuttavia, una volta saputo della denuncia presentata al mediatore, l’istituzione ha esaminato la lettera del denunciante e ha risposto in data 19 agosto 2003.

Inoltre, la Commissione ha illustrato quali azioni intende adottare in merito alle questioni sollevate dal denunciante e ha affermato che lo terrà al corrente dell’indagine.

1.3 Il denunciante non ha inviato osservazioni sul parere della Commissione.

1.4 Il mediatore osserva che la Commissione ha spiegato di non aver risposto alla lettera del denunciante del 28 febbraio 2003 perché inviata per conoscenza e in quanto il denunciante non aveva invitato l’istituzione a intervenire. A suo parere, tale spiegazione, non contestata dal denunciante, sembra essere ragionevole. Inoltre, il mediatore osserva che la Commissione ha ora esaminato la lettera del denunciante e ha risposto.

2 Conclusione

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore nel caso in esame, non sembra che la Commissione europea si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

Il presidente della Commissione europea verrà inoltre informato in merito alla presente decisione.

Distinti saluti,

 

Prof. P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) GU L 161 del 26 giugno 1999, pagg. 1-42.

(2) GU L 193 del 29 luglio 2000, pagg. 39-48.

Cosa ne pensa di questa traduzione automatica? Ci faccia sapere il Suo parere!