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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 774/2003/ELB contro l'Ufficio europeo di selezione del personale
Decisione
Caso 774/2003/ELB - Aperto(a) il Giovedì | 22 maggio 2003 - Decisione del Martedì | 06 aprile 2004
Strasburgo, 6 aprile 2004
Egregio signor X.,
Il 14 aprile 2003 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro l'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) in merito alla Sua esclusione dal concorso COM/C/1/02 (dattilografi francofoni) a causa dei risultati insufficienti della prova e).
Il 22 maggio 2003 ho trasmesso la denuncia al direttore dell'EPSO. L'EPSO ha trasmesso la Sua denuncia alla Commissione, in quanto formalmente il concorso è stato organizzato dalla Commissione. Il 1° luglio 2003 la Commissione ha trasmesso il suo parere, adottato dall'EPSO il 29 luglio 2003. Le ho trasmesso il parere con l'invito a formulare osservazioni, se lo desidera. Nessuna osservazione sembra essere stata ricevuta da voi.
Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.
IL RECLAMO
Secondo il denunciante, i fatti sono, in sintesi, i seguenti:
Il denunciante ha partecipato al concorso COM/C/1/02 (dattilografi di lingua francese). Gli è stato comunicato che non aveva superato la prova di selezione e) in cui aveva ottenuto solo 9,75 punti su 20 e che era quindi escluso dal concorso. Indica che in una competizione precedente simile aveva ottenuto 15 punti su 20.
Chiede al presidente della commissione giudicatrice di riesaminare la sua prova e). Con lettera 7 aprile 2003 gli sono stati confermati i risultati e gli è stata inviata una copia del suo esame, nonché una scheda di valutazione contenente le osservazioni degli esaminatori. Il test e) consisteva in uno studio di caso contenente istruzioni e volto a valutare le capacità redazionali in francese, nonché le capacità organizzative e amministrative di follow-up.
Il denunciante non è soddisfatto della risposta ricevuta. Egli sostiene che il suo test e) non è stato riesaminato, nonostante la sua richiesta, e che la copia del suo test che ha ricevuto non era stata annotata. Egli sostiene di dover essere informato dei criteri utilizzati dagli esaminatori.
Il denunciante ha fornito al Mediatore copie della sua prova scritta e) e della scheda di valutazione, che gli erano state inviate dalla commissione giudicatrice.
L'INCHIESTA
Parere dell'EPSOIl parere adottato dall'EPSO può essere sintetizzato come segue:
Il concorso COM/C/1/02 è stato organizzato al fine di costituire un elenco di riserva di dattilografi francofoni. Il denunciante ha presentato domanda per questo concorso. Essendo stato tra i 1.000 migliori candidati dopo le prove di preselezione, è stato invitato a compilare un modulo di candidatura e poi a partecipare alle prove scritte, che si sono svolte il 29 novembre 2002 a Bruxelles.
Prova di selezione e) volta a valutare la capacità di scrivere in francese, nonché le capacità organizzative e amministrative di follow-up. Tutti i documenti sono stati corretti in forma anonima da almeno due esaminatori sulla base dei criteri stabiliti dalla commissione giudicatrice. La commissione giudicatrice ha verificato la corretta applicazione di tali criteri ed ha esaminato le osservazioni formulate dagli esaminatori. La commissione giudicatrice ha determinato i risultati, che sono stati comunicati ai candidati.
Il 7 marzo 2003 il denunciante è stato informato che i suoi risultati nel test e) erano insufficienti e che era escluso dal concorso.
Il 14 marzo 2003 il denunciante ha chiesto una copia del suo test, nonché il riesame di tale test.
Il 3 aprile 2003 il denunciante ha ricevuto le copie richieste e la scheda di valutazione contenente le osservazioni degli esaminatori e il suo voto. La commissione giudicatrice lo informava inoltre che la correzione della sua prova era stata verificata e che i suoi risultati erano stati confermati. È stato inoltre informato del fatto che tutti i documenti sono stati corretti in forma anonima da almeno due esaminatori e che, poiché le valutazioni degli esaminatori fanno parte delle deliberazioni della commissione giudicatrice, sono coperte dal segreto.
Si precisa che i test dei candidati stessi non sono annotati. Gli esaminatori formulano invece osservazioni su schede di valutazione separate (1). La commissione giudicatrice tiene conto di questi fogli come documenti preparatori per procedere alla marcatura dei documenti. Di conseguenza, e poiché non esprimono il giudizio della commissione giudicatrice nel suo complesso, ma fanno parte delle deliberazioni, esse non sono comunicate. La valutazione della commissione giudicatrice nel suo complesso figura solo nella scheda di valutazione finale (2), che è stata inviata al denunciante.
Conformemente alla giurisprudenza consolidata, i criteri di correzione adottati prima della prova fanno parte delle valutazioni di natura comparativa della commissione giudicatrice. Tali criteri sono coperti dal segreto delle deliberazioni della commissione giudicatrice. Secondo questa stessa giurisprudenza, la commissione giudicatrice non è tenuta, quando giustifica il fallimento di un candidato in una prova, a specificare quali risposte sono state considerate insufficienti o a spiegare perché sono state giudicate insufficienti. Data la segretezza dei lavori della commissione giudicatrice, la comunicazione dei voti ottenuti nelle diverse prove costituisce una motivazione sufficiente delle decisioni della commissione giudicatrice.
L'EPSO assicura al Mediatore che la commissione giudicatrice ha tenuto conto delle osservazioni del denunciante e che il suo test è stato riesaminato coscienziosamente. Tuttavia, questo non ha portato ad una modifica dei suoi risultati.
L'EPSO richiama l'attenzione sul fatto che la selezione delle prove di un concorso è di competenza della commissione giudicatrice e che essa dispone di ampi poteri di valutazione per quanto riguarda il contenuto delle prove di un concorso. Le prove di un concorso non possono essere paragonate a quelle di un altro concorso. Analogamente, il fatto che il denunciante abbia ottenuto un determinato marchio in un concorso precedente non implica che egli debba ottenere un marchio equivalente in un altro concorso.
Osservazioni del denuncianteNon sono pervenute osservazioni da parte del denunciante.
LA DECISIONE
1 Presunta mancata revisione del test e)1.1 Il denunciante ha partecipato al concorso COM/C/1/02 (dattilografi di lingua francese). Gli è stato comunicato che non aveva superato la prova di selezione e) in cui aveva ottenuto solo 9,75 punti su 20 e che era quindi escluso dal concorso. Sostiene che il suo test e) non è stato riesaminato nonostante la sua richiesta.
1.2 L'EPSO assicura al Mediatore che la commissione giudicatrice ha tenuto conto delle osservazioni del denunciante e che il suo test è stato riesaminato coscienziosamente. Tuttavia, questo non ha portato ad una modifica dei suoi risultati.
1.3 Il Mediatore osserva che il parere dell'EPSO è coerente con la lettera inviata al denunciante il 3 aprile 2003, in cui la commissione giudicatrice spiegava che la prova scritta del denunciante era stata riesaminata e confermava i risultati ottenuti dal denunciante. La commissione giudicatrice ha inoltre fornito al denunciante alcune spiegazioni sul modo in cui le prove erano state corrette.
1.4 Il Mediatore ritiene che il denunciante non sia riuscito a sollevare alcun dubbio reale sulla realtà del riesame del suo test e che non sia necessario esercitare il potere di esaminare il fascicolo dell'EPSO relativo al caso. Il Mediatore non riscontra pertanto alcun caso di cattiva amministrazione per quanto riguarda questo aspetto della denuncia.
2 Presunta mancata annotazione della prova e)2.1 Il denunciante sostiene che la copia del suo test ricevuta non era stata annotata. Egli sostiene di dover essere informato dei criteri utilizzati dagli esaminatori.
2.2 Secondo l'EPSO, i test dei candidati stessi non sono annotati. Gli esaminatori formulano invece osservazioni su schede di valutazione separate. La commissione giudicatrice tiene conto di tali schede come documenti preparatori. Di conseguenza, e poiché non esprimono il giudizio della commissione giudicatrice nel suo complesso, ma fanno parte delle deliberazioni, esse non sono comunicate. La valutazione della commissione giudicatrice nel suo complesso appare solo sulla scheda di valutazione finale, che è stata inviata al denunciante.
L'EPSO sostiene che, conformemente alla giurisprudenza consolidata, i criteri di correzione adottati prima della prova fanno parte delle valutazioni di natura comparativa della commissione giudicatrice e che tali criteri sono coperti dal segreto delle deliberazioni della commissione giudicatrice.
2.3 Il Mediatore osserva che, a seguito della richiesta del denunciante, ha ricevuto una copia delle sue risposte alla prova scritta e), nonché una copia della scheda di valutazione finale, che contiene le osservazioni della commissione giudicatrice relative alla sua valutazione delle sue risposte. Come già indicato in una precedente decisione (3), il Mediatore europeo non è a conoscenza di alcuna norma che obblighi la commissione giudicatrice a scrivere le sue osservazioni relative alla valutazione di un candidato sul documento d'esame del candidato stesso. In linea di principio, dare accesso a una scheda di valutazione può essere un'indicazione adeguata dei motivi del voto di un candidato.
2.4 Nel caso di specie, dopo aver esaminato tutti i documenti pertinenti inclusi nel fascicolo, il Mediatore non ritiene irragionevole che l'EPSO consideri le osservazioni formulate sulla scheda di valutazione finale come un'indicazione adeguata dei motivi del voto del denunciante per la prova e).
2.5 Per quanto riguarda l'affermazione del denunciante, il Mediatore sottolinea che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il segreto inerente ai lavori delle commissioni giudicatrici osta alla comunicazione dei criteri di valutazione delle prove del concorso, che costituiscono parte integrante delle valutazioni comparative effettuate dalla giuria sui rispettivi meriti dei candidati (4).
2.6 Il Mediatore ritiene pertanto che la posizione adottata dall'EPSO appaia ragionevole e che non vi sia cattiva amministrazione per quanto riguarda questo aspetto della denuncia.
3 ConclusioneSulla base delle indagini del Mediatore su questa denuncia, non sembra esservi stata cattiva amministrazione da parte dell'EPSO. Il Mediatore archivia pertanto il caso.
Anche il direttore dell'EPSO sarà informato di tale decisione.
Cordiali saluti,
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) in francese: "schede di valutazione".
(2) in francese: "scheda di notazione".
(3) Cfr. decisione sulla denuncia 324/2003/MF.
(4) Cfr. causa C-254/95, Parlamento europeo contro Angelo Innamorati, Racc. 1996, pag. I-3423, punto 29.