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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 219/2003/ADB contro la Commissione europea
Decisione
Caso 219/2003/ADB - Aperto(a) il Lunedì | 24 febbraio 2003 - Decisione del Mercoledì | 04 febbraio 2004
Strasburgo, 4 febbraio 2004
Gentile signora L.,
Il 25 gennaio 2003 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo in merito alla prova scritta del concorso generale COM/A/9/01 organizzato dalla Commissione europea per costituire una riserva di amministratori nei settori dell'economia e delle statistiche.
Il 24 febbraio 2003 ho trasmesso la denuncia al presidente della Commissione europea. La Commissione ha trasmesso il suo parere il 3 aprile 2003. Le ho trasmesso un invito a presentare osservazioni, da Lei inviato il 5 maggio 2003. Il 28 gennaio 2004, su richiesta del mio ufficio, mi avete inviato una copia delle domande d'esame che vi sono state poste nel corso della prova scritta. Mi ha inoltre informato che, al fine di evitare ulteriori ritardi, sarebbe pronto a ricevere la mia decisione in inglese.
Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.
Mi scuso per il tempo impiegato per trattare la Sua denuncia.
IL RECLAMO
Il denunciante ha partecipato al concorso generale COM/A/9/01 organizzato dalla Commissione europea per costituire una riserva di amministratori nei settori dell'economia e delle statistiche. Il 25 novembre 2002 la denunciante è stata informata del fatto che il punteggio ottenuto nella prova scritta era inferiore al minimo richiesto e non le consentiva pertanto di partecipare alla prova orale.
L’11 dicembre 2002 la denunciante ha scritto alla commissione giudicatrice del concorso e ha chiesto un riesame della sua prova e un riesame del punteggio ottenuto. Il denunciante ha ritenuto che la domanda A (1) del test fosse ambigua.
Ai candidati sono stati consegnati i documenti relativi alla sezione I. ("Orientamenti generali di politica economica") della raccomandazione 2001/483/CE del Consiglio (2) e sono stati invitati a redigere un comunicato stampa. I documenti comprendevano due parti. La parte I conteneva una sintesi delle sezioni "Introduzione" e "Principali priorità e requisiti politici" della raccomandazione del Consiglio, nonché l'elenco delle otto sottosezioni di cui alla parte II. La parte II conteneva una copia del testo integrale della sezione della raccomandazione del Consiglio intitolata "Raccomandazioni politiche", pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
Il denunciante ha ritenuto che la domanda A consentisse due interpretazioni. Secondo il denunciante, una possibilità sarebbe stata quella di basare il comunicato stampa solo sulla parte II dei documenti messi a disposizione dei candidati. Un'altra possibilità sarebbe stata quella di basare il comunicato stampa sia sulla parte II che sulla parte I dei documenti.
La denunciante ha sottolineato di aver ripetutamente letto l'interrogazione durante il test e in una fase avanzata ha deciso di annullare parte del testo che aveva già scritto sul suo documento d'esame. Ritiene che, a causa di tale incertezza, abbia perso molto tempo a scapito delle altre due domande della prova scritta.
La Commissione ha risposto al ricorso del denunciante il 17 gennaio 2003. Ha informato il denunciante della procedura di rettifica per i test e ha confermato il marchio che il denunciante aveva ottenuto.
La denunciante non era soddisfatta della risposta e ha presentato una denuncia al Mediatore europeo in cui ha formulato le seguenti accuse:
1. L'interrogazione relativa alla parte A della prova scritta del concorso COM/A/9/01 era ambigua.
2. La risposta inviata al denunciante dalla Commissione il 17 gennaio 2003 era una semplice lettera standard, che non rispondeva alle argomentazioni ben sostenute del denunciante. Questo presumibilmente non solo ha mostrato poco rispetto nei confronti dei candidati, ma li ha anche pregiudicati.
La denunciante ha sostenuto che il punteggio ottenuto per la prova dovrebbe essere riesaminato e che le dovrebbe essere consentito di partecipare alla prova orale.
L'INCHIESTA
Il parere della CommissioneIl parere della Commissione europea sulla denuncia era in sintesi il seguente:
Il denunciante ha partecipato ai test di preselezione per il concorso COM/A/9/01. È stata tra i 500 migliori candidati ed è stata pertanto invitata a compilare un modulo di candidatura e a partecipare alla fase scritta della procedura di selezione. Il 25 novembre 2002 la denunciante è stata informata che il punteggio ottenuto nella fase scritta (15,5) era inferiore al minimo richiesto (20) e che pertanto non le sarebbe stato consentito di partecipare alla fase orale della procedura di selezione.
A seguito di un ricorso presentato dal denunciante alla commissione giudicatrice, quest'ultima ha informato quest'ultima che il suo test era stato corretto in forma anonima da almeno due diversi esaminatori sulla base di criteri di correzione stabiliti dalla commissione giudicatrice. Quest'ultimo aveva verificato che i criteri di correzione fossero stati rispettati e aveva fissato collettivamente i risultati del test. Su richiesta del denunciante, la commissione giudicatrice ha esaminato il test del denunciante e ha confermato il voto.
1. La Commissione non condivide il punto di vista del denunciante sul carattere ambiguo del testo. Il test mirava a testare le conoscenze, le capacità di comprensione e la capacità di analizzare, redigere e sintetizzare. Ai candidati sono stati forniti tutti gli elementi necessari. Inoltre, anche se la questione fosse stata ambigua, contrariamente al parere della commissione giudicatrice, l'obiettivo della procedura di selezione è quello di selezionare i migliori candidati possibili. La commissione giudicatrice avrebbe quindi potuto selezionare i candidati che avrebbero superato tale ostacolo per rispondere correttamente al quesito.
2. Per quanto riguarda la risposta della Commissione all'appello del denunciante, che il denunciante considera una lettera standard, la Commissione non condivide il parere del denunciante in merito alla mancanza di rispetto che avrebbe rivelato. Le informazioni sulla procedura di rettifica contenute nella lettera al denunciante sono infatti fornite a tutti i candidati che presentano ricorso. Le affermazioni contenute nel ricorso del denunciante sono state tuttavia seriamente prese in considerazione e il test del denunciante è stato accuratamente esaminato prima che il denunciante fosse informato che il marchio doveva essere mantenuto.
Osservazioni del denuncianteIl Mediatore europeo ha trasmesso il parere della Commissione al denunciante invitandolo a formulare osservazioni.
Nella sua risposta, la denunciante ha mantenuto la sua affermazione relativa al carattere ambiguo della parte A della prova scritta. Per quanto riguarda l'affermazione della Commissione, secondo cui una domanda ambigua potrebbe essere considerata un ulteriore ostacolo alla selezione dei migliori candidati, il denunciante ha ritenuto che la parzialità potesse derivare dall'incertezza.
Per quanto riguarda il contenuto della risposta ricevuta dalla Commissione a seguito del suo ricorso, la denunciante ha dichiarato di non contestare l'uso di lettere standard in generale, ma che la risposta nel caso di specie non era ovviamente appropriata in relazione al contenuto del suo ricorso.
LA DECISIONE
1 Carattere ambiguo di una domanda1.1 Il denunciante ha ritenuto ambigua la domanda relativa alla parte A della prova scritta del concorso COM/A/9/01.
1.2 La Commissione ha respinto l'affermazione del denunciante relativa al carattere ambiguo della domanda e ha spiegato che ai candidati sono stati forniti tutti gli elementi necessari. Essa ha aggiunto che, anche se, contrariamente al parere della commissione giudicatrice, la questione doveva essere considerata ambigua, lo scopo della procedura di selezione è quello di selezionare i migliori candidati possibili. La commissione giudicatrice avrebbe quindi potuto selezionare i candidati che avrebbero superato tale ostacolo per rispondere correttamente al quesito.
1.3 Nella sua decisione sulla denuncia 904/99/GG, il Mediatore europeo ha ritenuto che "la buona prassi amministrativa richiede che ai candidati a un concorso non vengano poste domande ambigue. La Commissione dovrebbe pertanto verificare attentamente che le domande che verranno poste ai candidati siano prive di ambiguità."(3)
1.4 La relativa domanda rivolta ai candidati è formulata come segue:
"Il candidato è chiamato a redigere un comunicato stampa indicando gli elementi salienti delle Politiche raccomandate, riprodotte nell'estratto della raccomandazione del Consiglio 2001/483/CE fornito al candidato."(4)
1.5 Ai candidati è stato chiesto di redigere un comunicato stampa che indicasse le caratteristiche salienti delle raccomandazioni politiche, riportate nell'estratto della raccomandazione del Consiglio fornita al candidato. Risulta pertanto che il comunicato stampa da redigere dovrebbe concentrarsi essenzialmente sulla parte II del testo fornito ai candidati, che conteneva una copia del testo integrale della sezione della raccomandazione del Consiglio intitolata "Raccomandazioni politiche". Un comunicato stampa dovrebbe tuttavia, per necessità, includere alcune informazioni di base riguardanti il contesto del suo argomento e il suo contesto. Tali informazioni sono più facilmente reperibili nella parte I del testo fornito ai candidati, che riassume le sezioni "Introduzione" e "Principali priorità e requisiti politici" della raccomandazione del Consiglio. Risulta pertanto che sia la parte I che la parte II avrebbero dovuto essere prese in considerazione per la redazione del comunicato stampa. Va osservato che entrambe le parti sono state fornite ai candidati. Il Mediatore ritiene pertanto che la domanda rivolta ai candidati fosse sufficientemente chiara.
1.6 Il Mediatore ritiene pertanto che il presunto carattere ambiguo di tale questione non possa essere dimostrato e conclude che non vi sono prove di cattiva amministrazione per quanto riguarda questo aspetto del caso.
2 Risposta inadeguata al ricorso del denunciante2.1 La denunciante ha sostenuto che la risposta inviatale dalla Commissione il 17 gennaio 2003 era una semplice lettera standard, che non rispondeva alle sue argomentazioni ben sostenute. Questo presumibilmente non solo ha mostrato poco rispetto nei confronti dei candidati, ma li ha anche pregiudicati.
2.2 La Commissione ha sostenuto che le argomentazioni del denunciante erano state prese seriamente in considerazione quando la commissione giudicatrice ha riesaminato il test del denunciante. La lettera inviata alla denunciante, oltre a informare la denunciante che il suo voto era stato riesaminato e rimaneva invariato, doveva essere informativa per quanto riguarda la procedura di rettifica ed è inviata a tutti i candidati che presentano ricorso contro una decisione della commissione giudicatrice.
2.3 Il Mediatore osserva che, nella sua lettera dell'11 dicembre 2002, la denunciante si è rivolta alla Commissione chiedendo che il suo marchio fosse riesaminato. La denunciante ha sottolineato in particolare che una delle domande era ambigua e ha fornito alla Commissione una spiegazione dettagliata a sostegno del suo punto di vista. La lettera indirizzata alla denunciante dalla Commissione il 17 gennaio 2003 non rispondeva agli argomenti addotti dalla denunciante nel suo ricorso e si limitava a confermare che il risultato di cui la denunciante era stata informata corrispondeva al punteggio attribuito alla sua prova dalla commissione giudicatrice.
2.4 Il Mediatore osserva tuttavia anche che la Commissione ha risposto alle argomentazioni avanzate dal denunciante nel quadro della presente indagine. Il Mediatore conclude pertanto che, per quanto riguarda questo aspetto del caso, non è necessario proseguire la sua indagine.
3 Sulla domanda della denunciante diretta al riesame del suo marchio e all'ammissione alla prova orale3.1 La denunciante ha sostenuto che il punteggio ottenuto per la prova avrebbe dovuto essere riesaminato e che le sarebbe stato consentito di partecipare alla prova orale.
3.2 Alla luce delle conclusioni di cui sopra, non è necessario proseguire l'indagine su questo aspetto del caso.
4 ConclusioneSulla base delle indagini del Mediatore su questa denuncia, non sembra esservi stata cattiva amministrazione da parte della Commissione europea per quanto riguarda il primo aspetto del caso. Il Mediatore ritiene che, alla luce delle risultanze di cui sopra, non sia necessario proseguire le indagini sugli altri due aspetti del caso. Egli chiude quindi il caso.
Anche il presidente della Commissione sarà informato di tale decisione.
Cordiali saluti,
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) Testo della prova italiana: "Il candidato è chiamato a redigere un comunicato stampa indicando gli elementi salienti delle Politiche raccomandate, riprodotte nell'estratto della raccomandazione del Consiglio 2001/483/CE fornito al candidato."
Traduzione dei servizi del Mediatore: "Il candidato deve redigere un comunicato stampa che indichi le caratteristiche salienti delle raccomandazioni politiche , riprodotte nell'estratto della raccomandazione 2001/483/CE del Consiglio fornito al candidato."
(2) Raccomandazione del Consiglio, del 15 giugno 2001, sugli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità (GU L 179 del 2.7.2001, pag. 1).
(3) Decisione resa disponibile su Internet al seguente indirizzo:
http://www.ombudsman.europa.eu/decision/en/990904.htm
(4) Traduzione da parte dei servizi del Mediatore: "Il candidato deve redigere un comunicato stampa che indichi le caratteristiche salienti delle raccomandazioni politiche , riportate nell'estratto della raccomandazione 2001/483/CE del Consiglio fornito al candidato."