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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 137/2002/(BB)OV contro la Commissione europea
Decisione
Caso 137/2002/OV - Aperto(a) il Giovedì | 21 febbraio 2002 - Decisione del Mercoledì | 13 novembre 2002
Egregio signor S.,
Il 21 dicembre 2001 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo in merito alla prova di preselezione del concorso generale COM/B/1/01. La Sua precedente denuncia n. 1542/2001/BB era stata considerata irricevibile, in quanto non era stata preceduta da adeguati approcci amministrativi.
Il 21 febbraio 2002 ho trasmesso la denuncia al presidente della Commissione. La Commissione ha trasmesso il suo parere il 28 maggio 2002. Le ho trasmesso un invito a presentare osservazioni, da Lei inviato il 31 luglio 2002.
Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.
Nella mia lettera di apertura Le ho comunicato che, secondo la giurisprudenza consolidata dei tribunali comunitari, le commissioni giudicatrici dispongono di ampi poteri di valutazione per quanto riguarda le procedure e il contenuto delle prove di un concorso. Pertanto, l'indagine condotta dal Mediatore europeo sarà limitata alla questione se la commissione giudicatrice abbia agito entro i limiti di tale potere.
IL RECLAMO
Secondo il denunciante, i fatti pertinenti erano i seguenti:
Il denunciante ha partecipato al concorso generale COM/B/1/01, ma non ha ottenuto il punteggio minimo richiesto nella prova di preselezione a) ed è stato pertanto escluso dal concorso. Secondo il denunciante, questo test, che consisteva in una serie di domande per valutare le capacità di ragionamento verbale e numerico dei candidati, era impreciso e inesatto e pertanto non dovrebbe essere preso in considerazione nella valutazione. Il denunciante ha quindi presentato una denuncia alla commissione giudicatrice.
Nella sua risposta, la commissione giudicatrice ha mantenuto la sua precedente decisione di escludere il denunciante dal concorso. La commissione giudicatrice ha osservato che la prova verbale e numerica criticata dal denunciante è stata applicata a tutti i candidati e ha consentito di valutarli in modo adeguato.
Il 21 dicembre 2001 il denunciante ha presentato la presente denuncia al Mediatore. Il denunciante 1) ha sostenuto che la prova di preselezione (a) del concorso generale COM/B/1/01 non costituiva una base adeguata per valutare le capacità verbali e numeriche, in quanto tale prova era imprecisa e inesatta nella forma e nel contenuto, e 2) ha sostenuto che la commissione giudicatrice avrebbe dovuto continuare a correggere la sua prova scritta.
L'INCHIESTA
Il parere della CommissioneIn sintesi, il parere della Commissione ha formulato i seguenti punti:
Conformemente all'articolo 1 dell'allegato III dello statuto, l'autorità che ha il potere di nomina ha istituito il bando di concorso COM/B/1/01, come per tutti i concorsi generali.
Il punto VII.A del bando di concorso prevedeva quattro prove di preselezione basate sul principio che per ogni domanda vi era una sola risposta corretta. Il bando di concorso descriveva la prova a) come "una prova comprendente una serie di domande a scelta multipla per valutare le capacità generali, in particolare le capacità di ragionamento verbale e numerico" dei candidati.
Tale prova di ragionamento verbale e numerico valuta l'attitudine generale dei candidati a svolgere funzioni nell'istituzione nel corso della loro carriera. Esso integra le altre prove, in particolare la valutazione delle conoscenze specifiche nel settore del concorso.
La commissione giudicatrice era tenuta a rispettare i termini del bando di concorso. Essa ha scelto il contenuto e le questioni della prova a) al fine di conseguire l'obiettivo fissato dall'autorità che ha il potere di nomina per tale prova. In tal modo, la commissione giudicatrice si è mantenuta nei limiti dei suoi poteri e delle sue competenze per quanto riguarda il contenuto della prova.
Osservazioni del denuncianteIl denunciante ha osservato che era chiaro che la commissione giudicatrice aveva agito nei limiti delle sue competenze e che non era opportuno criticarla per i tipi di prove scelti.
Il denunciante ha tuttavia chiesto al Mediatore di avvalersi delle sue prerogative di Mediatore al fine di suggerire alla commissione giudicatrice di correggere ancora la sua prova scritta, nonostante il suo punteggio inferiore ottenuto nella prova di preselezione a). Al fine di sostenere la sua richiesta, il denunciante ha sostenuto, in primo luogo, che il giorno dell'esame c'era una temperatura di 30° nella sala d'esame a Bruxelles, in secondo luogo, che 5 domande del test erano state annullate e, in terzo luogo, che sei mesi dopo, in condizioni normali di esame, aveva ottenuto un test analogo del punteggio di 33.514/40 (concorso generale COM/B/2/01).
LA DECISIONE
1 Sull'asserita inadeguatezza del test di preselezione (a)1.1 Il denunciante ha sostenuto che la prova di preselezione (a) del concorso generale COM/B/1/01 non costituiva una base adeguata per valutare le capacità verbali e numeriche dei candidati, in quanto tale prova era imprecisa e inesatta nella forma e nel contenuto.
1.2 La Commissione ha osservato che, per quanto riguarda il valore di un test di ragionamento verbale e numerico nell'ambito di un concorso generale, questo tipo di test è stato introdotto al fine di valutare le attitudini generali dei candidati all'esercizio delle funzioni in tale istituzione nel corso della loro carriera. Questa prova di carattere più generale ha completato le altre prove, in particolare quella relativa alla valutazione delle conoscenze specifiche nel settore del concorso.
1.3 Come indicato al denunciante nella sua lettera del 21 febbraio 2002, il Mediatore sottolinea che la sua indagine in questo caso si limita alla questione se la commissione giudicatrice abbia agito nei limiti della sua autorità giuridica.
1.4 Il Mediatore ha analizzato la prova di preselezione a) del concorso generale COM/B/1/01 ed è giunto alla conclusione che nulla in essa contenuto potrebbe suggerire che la commissione giudicatrice abbia agito al di fuori dei limiti della sua autorità giuridica. Inoltre, nelle sue osservazioni, il denunciante ha ammesso che la commissione giudicatrice aveva agito nei limiti delle sue competenze. Non è stato quindi riscontrato alcun caso di cattiva amministrazione in relazione a questo aspetto della denuncia.
2 Sulla domanda di ulteriore correzione del test2.1 Il denunciante ha sostenuto che la commissione giudicatrice dovrebbe continuare a correggere la sua prova scritta. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha sostenuto che il giorno dell'esame c'era una temperatura di 30° nella sala d'esame a Bruxelles, che 5 domande del test erano state annullate e che sei mesi dopo, in normali condizioni d'esame, aveva ottenuto un test analogo del punteggio di 33.514/40 (concorso generale COM/B/2/01).
2.2 In assenza di cattiva amministrazione, il Mediatore ritiene che non vi sia alcuna base giuridica per suggerire come trattare le prove scritte del denunciante nel concorso COM/B/1/01.
2 ConclusioneSulla base delle indagini del Mediatore su questa denuncia, non sembra esservi stata cattiva amministrazione da parte della Commissione. Il Mediatore archivia pertanto il caso.
Anche il presidente della Commissione sarà informato di tale decisione.
Cordiali saluti,
Jacob SÖDERMAN