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Decisione sulla denuncia 375/2023/EIS contro la Commissione europea
Decisione
Caso 375/2023/EIS - Aperto(a) il Venerdì | 17 marzo 2023 - Decisione del Giovedì | 23 marzo 2023 - Istituzione coinvolta Autorità bancaria europea ( Risoluzione da parte dell’istituzione ) - Paese Portogallo
Denuncia presentata
23/02/2023Analisi della denuncia
23/02/2023Indagine in corso
17/03/2023Esito dell’indagine
23/03/2023
Caro Signore degli X,
Nel febbraio 2022, a nome del "Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía" (CPITIA), Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo in merito al modo in cui la Commissione europea ha valutato la Sua denuncia di infrazione nei confronti della Spagna (CHAP(2020)2785).
In primo luogo, come indicato nella nostra e-mail del 13 febbraio 2023, desidero scusarmi per il tempo impiegato per trattare la Sua denuncia. Ciò è dovuto al fatto che, a causa di un errore informatico, la Sua denuncia non è stata recuperata dal nostro sistema fino alla fine di gennaio 2023.
Nella Sua denuncia alla Commissione Lei ha sostenuto che, non aggiornando l'elenco delle professioni regolamentate in Spagna e non includendo in tale elenco la professione di ingegnere tecnico informatico, la Spagna ha violato il diritto dell'UE, in particolare la direttiva 2013/55/UE [1].
Nella sua denuncia al Mediatore, egli sostiene che la Commissione ha commesso un errore nel chiudere la sua denuncia di infrazione.
Dopo un'approfondita analisi di tutte le informazioni che ci avete inviato, abbiamo deciso di chiudere l'indagine con la seguente conclusione [2]:
Non vi è stata cattiva amministrazione da parte della Commissione europea.
Secondo la giurisprudenza dell'UE, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale per decidere se e quando avviare una procedura di infrazione [3]. La sua politica in materia di violazioni del diritto dell'UE è illustrata nella comunicazione sul diritto dell'UE: risultati migliori attraverso una migliore applicazione [4]. La Mediatrice contesta la posizione della Commissione al riguardo solo in caso di errore manifesto di valutazione.
Riteniamo che la Commissione Le abbia fornito una risposta ragionevole e chiara sul motivo per cui ha ritenuto che non vi fosse stata alcuna violazione del diritto dell'UE e per cui ha pertanto deciso di archiviare la Sua denuncia di infrazione. La Commissione lo ha informato che la professione di ingegnere tecnico informatico non è regolamentata in Spagna, in quanto non esiste una norma nazionale che riservi espressamente l'accesso a tale professione o il suo esercizio alle persone in possesso di una certa laurea. Pur comprendendo che Lei potrebbe essere deluso dall'approccio adottato dalla Commissione alla Sua denuncia, la Sua risposta appare ragionevole e appropriata e non indica un errore manifesto di valutazione.
Nella Sua denuncia al Mediatore, Lei sostiene inoltre che la commissione per le petizioni del Parlamento europeo (PETI) ha erroneamente archiviato la Sua petizione relativa alla presunta violazione del diritto dell'UE da parte della Spagna, sulla base di informazioni fuorvianti fornite dalla Commissione. La Corte ha osservato che la Commissione ha informato la commissione PETI di non aver trovato elementi di prova per concludere che la Spagna violasse il diritto dell’UE, chiedendo nel contempo alla commissione PETI di fornire ulteriori informazioni nel contesto della sua denuncia di infrazione. Tuttavia, la commissione PETI ha deciso di archiviare la sua petizione dopo aver effettuato una valutazione nel merito del caso, il che significa che tale decisione era di natura politica. Siamo pertanto spiacenti di informarLa che il Mediatore europeo non è autorizzato a trattare questa parte della Sua denuncia, in quanto il Mediatore può indagare solo sulle denunce relative all'attività amministrativa delle istituzioni e degli organi dell'Unione europea.
Capisco che questo non sia il risultato desiderato, ma spero che troviate utili queste spiegazioni. La ringrazio per aver contattato l'Ufficio del Mediatore europeo.
Cordiali saluti,
Tina Nilsson
Capo dell'unità Case Management
Strasburgo, 03/04/2023
[1] Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI"), disponibile all'indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2013/55/oj?locale=it.
[2] Informazioni complete sulla procedura di reclamo e sui diritti sono disponibili all'indirizzo https://www.ombudsman.europa.eu/en/document/70707.
[3] Sentenza della Corte 14 febbraio 1989, Starfruit/Commissione, disponibile all’indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:61987CJ0247&from=EN.
[4] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A52017XC0119%2801%29.