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Decisione sul modo in cui l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha trattato una richiesta di accesso del pubblico a documenti riguardanti una proposta volta a limitare il piombo nelle munizioni (caso 2124/2021/MIG)

Lunedì | 14 novembre 2022

Il caso riguarda una richiesta di accesso del pubblico a documenti in possesso dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) concernenti il piombo nelle munizioni. L’EFSA ha impiegato più di sette mesi per trattare la richiesta, prorogando il termine in varie occasioni, il che ha impedito al denunciante di utilizzare i documenti per preparare un contributo a una consultazione pubblica organizzata da un’altra agenzia dell’UE.

La Mediatrice ha avviato un’indagine e ha riscontrato estremi di cattiva amministrazione nel modo in cui l’EFSA aveva trattato la richiesta di accesso avanzata dal denunciante e, in particolare, il mancato rispetto dei termini stabiliti dalla legislazione dell’UE in materia di accesso del pubblico ai documenti. Ha raccomandato all’EFSA di porre fine alla sua prassi di prorogare i termini prescritti oltre i 30 giorni lavorativi quando propone una «soluzione equa». Ha inoltre raccomandato all’EFSA di fornire ai richiedenti in una fase iniziale un elenco dei documenti che individua qualora la richiesta di accesso sia formulata in termini generali.

L’EFSA ha risposto positivamente alle raccomandazioni della Mediatrice, impegnandosi a modificare le proprie norme e prassi per garantire che le richieste di accesso del pubblico ai documenti siano trattate rapidamente. La Mediatrice ha chiuso l’indagine accogliendo con favore la risposta positiva dell’EFSA e le misure che l’agenzia ha già adottato e che intende adottare per attuare le sue raccomandazioni.

 

Decisione sul rifiuto da parte del Consiglio dell’Unione europea di concedere l’accesso integrale del pubblico a documenti relativi a trattative riguardanti il progetto di «legge sui mercati digitali» (caso 1499/2021/SF)

Lunedì | 27 giugno 2022

Il denunciante, una rete di giornalisti di diversi paesi europei, aveva chiesto l’accesso del pubblico alle osservazioni iniziali e alle interrogazioni degli Stati membri circa la proposta legislativa riguardante la legge sui mercati digitali. Il Consiglio ha rifiutato il pieno accesso del pubblico ai documenti di cui trattasi, sostenendo che la divulgazione integrale avrebbe pregiudicato un processo decisionale ancora in corso.

La Mediatrice ha osservato che tenere il pubblico informato sull’evoluzione delle procedure legislative è un obbligo giuridico. L’accesso tempestivo ai documenti legislativi è fondamentale affinché i cittadini possano esercitare il loro diritto sancito dai trattati di partecipare alla vita democratica dell’Unione.

Nel caso di specie, la Mediatrice ha constatato che il Consiglio non ha dimostrato a sufficienza che la divulgazione dei documenti richiesti avrebbe seriamente compromesso, prolungato o complicato il suo processo decisionale, e ha pertanto ritenuto che il rifiuto di accesso del pubblico da parte del Consiglio costituisse cattiva amministrazione. Ha raccomandato al Consiglio di concedere il pieno accesso del pubblico ai documenti legislativi richiesti.

In risposta, il Consiglio ha concesso il pieno accesso del pubblico ai documenti richiesti. La Mediatrice si compiace della risposta positiva del Consiglio alla sua raccomandazione, rammaricandosi tuttavia per il tempo impiegato dal Consiglio a concedere l’accesso pubblico, e osserva che, essendo trascorso più di un anno dalla richiesta, i documenti divulgati non sono più utili per la finalità che il denunciante si era proposto, ossia informare i cittadini in merito al processo legislativo in corso. Pertanto, la Mediatrice ha confermato la sua constatazione di cattiva amministrazione.

La Mediatrice invita il Consiglio a mettere a disposizione i documenti legislativi con una tempistica che permetta al pubblico di partecipare efficacemente alla discussione.

Raccomandazione sul modo in cui l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha trattato una richiesta di accesso del pubblico a documenti riguardanti una proposta volta a limitare il piombo nelle munizioni (caso 2124/2021/MIG)

Lunedì | 02 maggio 2022

Il caso riguarda una richiesta di accesso del pubblico a documenti in possesso dell’EFSA concernenti il piombo nelle munizioni. L’EFSA ha impiegato più di sette mesi per trattare la richiesta, prorogando il termine in varie occasioni. Il denunciante si è dichiarato insoddisfatto del tempo impiegato dall’EFSA per trattare la richiesta, sostenendo che l’Autorità non aveva fornito spiegazioni adeguate per il ritardo e che detto ritardo gli ha impedito di partecipare in modo significativo a una consultazione pubblica in materia.

La Mediatrice ha riscontrato estremi di cattiva amministrazione nel modo in cui l’EFSA aveva trattato la richiesta di accesso avanzata dal denunciante e, in particolare, il mancato rispetto dei termini stabiliti dalla legislazione dell’UE in materia di accesso del pubblico ai documenti. La Mediatrice formula due raccomandazioni volte a migliorare il modo in cui l’EFSA tratta questo tipo di richieste.