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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 481/2001/IP contro la Commissione europea


Strasburgo, 8 gennaio 2002

Egregio Signor X,

Il 26 marzo 2001 Lei ha presentato una denuncia contro la Commissione europea concernente la Sua partecipazione al concorso COM/A/11/98 organizzato dall'istituzione e il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 97 del 31 marzo 1998.

Il 14 maggio 2001 ho trasmesso la denuncia al Presidente della Commissione. Il 12 luglio 2001 la Commissione ha inviato il suo parere che Le ho trasmesso con l'invito a esprimere le Sue osservazioni, che Lei mi ha fatto pervenire il 27 settembre 2001.

Con la presente lettera mi pregio di comunicarLe i risultati delle indagini realizzate.

LA DENUNCIA

Il denunciante ha preso parte al concorso COM/A/11/98 organizzato dalla Commissione europea e lo ha superato. Tuttavia egli non figurava tra gli 80 migliori candidati iscritti nell'elenco degli idonei.

La decisione della commissione giudicatrice è stata notificata al denunciante il 17 aprile 2000. Il 10 maggio 2000 egli ha scritto al Presidente della commissione giudicatrice. Il denunciante esprimeva le sue preoccupazioni per quanto riguardava lo svolgimento della prova orale e il punteggio piuttosto scarso da lui ottenuto, vale a dire 26/50, laddove il punteggio minimo per superare l'esame era di 25/50, rispetto al punteggio elevato ottenuto nelle prove di preselezione e alle prove scritte. Il denunciante ha inoltre fatto presente che, benché avesse partecipato a un concorso per amministratore aggiunto (categoria A 8) per il quale non era richiesta alcuna esperienza professionale, egli aveva un eccellente curriculum vitae. Egli poteva esibire un'esperienza sia professionale che accademica, segnatamente nel campo della politica regionale e dei Fondi strutturali. Il denunciante ha sostenuto che durante la prova orale la commissione giudicatrice non aveva fatto alcun riferimento a tali tematiche mentre, secondo lui, ad altri candidati erano state poste domande relative alle loro esperienze e competenze passate. Inoltre, non era stata esaminata la sua conoscenza della lingua portoghese.

Egli ha pertanto chiesto alla commissione giudicatrice (i) di indicargli i criteri e i parametri utilizzati durante la procedura d'esame; (ii) se la Commissione giudicatrice abbia effettuato una valutazione comparativa di tutti i candidati; (iii) di fornirgli l'elenco dei candidati che erano stati ammessi all'esame orale, specificando i nomi e la nazionalità dei candidati che erano stati inclusi nell'elenco degli idonei.

Con lettera del 6 giugno 2000, la Commissione ha fatto presente che il denunciante era stato debitamente informato del suo risultato nella lettera del 14 aprile 2000. La Commissione ha inoltre sottolineato che la commissione giudicatrice si era attenuta a tutte le disposizioni prescritte nel bando di concorso. Per quanto riguardava la richiesta fatta dal denunciante di sapere quali fossero i criteri e i parametri utilizzati durante le procedure di esame e di conoscere l'elenco dei candidati che erano stati ammessi alla prova orale, la Commissione aveva rifiutato di fornire tali informazioni sulla base della riservatezza dei lavori della commissione giudicatrice. Inoltre l'istituzione informava il denunciante che l'elenco degli idonei sarebbe stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Il 7 luglio, il 4 agosto, il 29 settembre e il 9 novembre 2000 ha avuto luogo un ulteriore scambio epistolare tra il denunciante e la Commissione. Nella sua lettera del 4 agosto 2000 la Commissione ha fatto riferimento alla sua lettera del 6 giugno 2000, in cui tutte le informazioni che non violavano il principio di riservatezza erano state comunicate al denunciante. Essa ha inoltre sottolineato che la lista degli idonei comprendente gli 80 migliori candidati era stata finalmente pubblicata nella Gazzetta ufficiale C 175 del 24 giugno 2000. Nella sua risposta del 29 settembre 2000 il denunciante ha chiesto di avere accesso ai verbali inerenti alla sua prova orale e alla graduatoria dei candidati ammessi alla prova orale. Dal momento che non era d'accordo sulla posizione della Commissione, egli ha sporto denuncia al Mediatore.

Nella sua denuncia il denunciante ha affermato che la commissione giudicatrice non aveva condotto in maniera corretta la prova orale poiché non gli aveva posto delle domande sulla sua precedente esperienza professionale né aveva esaminato la sua conoscenza del portoghese. Il denunciante ha inoltre sostenuto che avrebbe dovuto essere informato dei criteri utilizzati dalla commissione giudicatrice e che avrebbe dovuto avere accesso ai verbali della sua prova orale.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

Nel suo parere sulla denuncia la Commissione ha espresso in sintesi i seguenti commenti:

Prima di comparare i meriti dei candidati convocati a una prova orale la commissione giudicatrice fissa i criteri di valutazione da applicare. La commissione giudicatrice ha svolto la procedura di selezione conformemente al bando di concorso che al punto C.g prevedeva che la prova orale consistesse in un colloquio con la commissione giudicatrice per consentirle di completare la sua valutazione dell'idoneità del candidato a esercitare le funzioni descritte al punto II in un ambiente multiculturale. Il colloquio si sarebbe inoltre concentrato sulla conoscenza del candidato delle istituzioni e delle politiche dell'Unione europea e sulla sua conoscenza delle lingue.

Per quanto riguarda la richiesta del denunciante di avere accesso ai verbali della sua prova orale, la Commissione ha fatto presente che il suo rifiuto era giustificato sulla base dell'articolo 6 dell'Allegato III dello Statuto, secondo il quale i lavori della commissione giudicatrice devono essere segreti per garantire la piena indipendenza della commissione giudicatrice allorché valuta i candidati. Né la decisione della Commissione sull'accesso del pubblico ai documenti dell'8 febbraio 1994, né il Codice di buona condotta amministrativa(1) prevalgono sulle norme dello Statuto, che potrebbero essere modificate soltanto seguendo la procedura prevista dal trattato per la sua revisione.

La Commissione ha fatto presente che la scheda di valutazione della prova orale di un singolo candidato è coperta dal segreto che regola i lavori della commissione giudicatrice e che pertanto non era possibile che il denunciante ne venisse a conoscenza. Tuttavia, la Commissione ha inviato il rapporto della commissione giudicatrice sull'esame orale del denunciante, a titolo di documento confidenziale, per informazione del Mediatore.

La Commissione ha quindi fornito alcune informazioni statistiche sul concorso generale. Esso era stato effettuato in base al cosiddetto sistema "a cascata". 320 candidati sono stati scelti al termine delle preselezioni, 160 sono stati invitati a sostenere la prova orale e 80 candidati sono stati infine iscritti nell'elenco di riserva. Il denunciante aveva superato tutte le prove, ma il suo punteggio totale non gli consentiva di figurare tra gli 80 migliori candidati che erano stati iscritti nell'elenco degli idonei.

Inoltre, l'istituzione ha fatto presente che non era possibile divulgare alcuna informazione concernente i candidati invitati a sostenere la prova orale, dato che queste facevano parte del lavori della commissione giudicatrice e pertanto dovevano restare segrete, come previsto dall'articolo 6 dell'Allegato III dello Statuto. Inoltre, la Commissione ha sottolineato che se i candidati hanno titolo a conoscere i propri risultati, essi non sono autorizzati a ricevere informazioni concernenti le prestazioni di altri candidati. La loro divulgazione sarebbe contraria ai principi generali di protezione dei dati di carattere personale.

La Commissione ha infine dichiarato che l'elenco dei vincitori del concorso era stato pubblicato nella GU C 175 del 24 giugno 2000.

Le osservazioni del denunciante

In primo luogo, il denunciante ha fatto presente di non essere in grado di commentare adeguatamente il parere della Commissione, dal momento che non disponeva dei documenti pertinenti che la Commissione aveva inviato al Mediatore a titolo riservato.

Tuttavia, il denunciante ha espresso in sintesi le seguenti osservazioni:

Da un punto di vista formale, ha criticato il fatto che il parere della Commissione non riportasse né il suo destinatario né il suo firmatario.

Da un punto di vista sostanziale, il denunciante ha fatto presente che se, da un lato, l'articolo 6 dell'Allegato III dello Statuto tutela la segretezza dei lavori della commissione giudicatrice, dall'altro, non vieta l'accesso del candidato interessato al verbale relativo alle sue prove.

La Commissione ha accettato di fornire su richiesta ai candidati che hanno preso parte a concorsi a scopo di assunzione banditi a partire dal 1° luglio 2000 copia dei verbali delle loro prove (verbali delle prove effettuate nell'ambito di un concorso). Così facendo, la Commissione ha riconosciuto di essere in torto con i candidati di concorsi precedenti. Secondo il denunciante non vi era quindi alcun motivo per non applicare le nuove norme anche a concorsi banditi prima dell'1° luglio 2000.

Inoltre, il denunciante ha sottolineato che la commissione giudicatrice non aveva fatto riferimento a tematiche delle quali si era occupato in precedenza (contrariamente a quanto era stato fatto con altri candidati) e che la sua conoscenza della lingua portoghese non era stata verificata. Il denunciante ha sostenuto che dal momento che padroneggia il portoghese come una madrelingua, il fatto che la commissione giudicatrice non avesse verificato questa sua conoscenza l'aveva svantaggiato, e poteva essere stato decisivo per la sua esclusione dal gruppo di candidati inclusi nell'elenco degli idonei.

Il denunciante riteneva assolutamente necessario avere accesso ai verbali della commissione giudicatrice in modo da conoscere i criteri applicati da quest'ultima e in modo da migliorare la sua preparazione, sapendo in che modo la commissione giudicatrice avesse valutato il suo esame, in vista dell'eventuale partecipazione a futuri concorsi.

Ulteriori informazioni

Accluso al suo parere, la Commissione ha inviato un documento riservato per informazione del Mediatore. Esso pertanto non è stato trasmesso al denunciante perché potesse esprimere le sue osservazioni. Tuttavia il Mediatore ha informato il denunciante che avrebbe ispezionato il documento per verificare l'accuratezza delle informazioni fornite dalla Commissione nel suo parere.

Dopo aver esaminato i documenti, il Mediatore ritiene che non vi siano elementi di discrepanza tra il contenuto del documento e le informazioni fornite dalla Commissione nel suo parere.

LA DECISIONE

1 L'esame orale condotto dalla commissione giudicatrice

1.1 Il denunciante ha partecipato alla prova orale del concorso COM/A/11/98. Pur avendola superata, egli non figurava tra gli 80 migliori candidati inclusi nell'elenco degli idonei. Egli ha asserito che la commissione giudicatrice non aveva condotto l'esame correttamente poiché non gli aveva posto domande sulla sua precedente esperienza né aveva valutato la sua conoscenza del portoghese.

1.2 La Commissione ha fatto presente che la commissione giudicatrice ha condotto i suoi lavori in conformità con il bando di concorso che al punto C.g stabiliva che la prova orale consistesse in un colloquio con la commissione giudicatrice per consentire a quest'ultima di completare la sua valutazione dell'idoneità del candidato ad esercitare le funzioni descritte al punto II in un ambiente multiculturale. Il colloquio si sarebbe inoltre concentrato sulla conoscenza da parte del candidato delle istituzioni e delle politiche dell'Unione europea e sulle sue conoscenze linguistiche.

1.3 Secondo la giurisprudenza costante delle corti comunitarie, "(...) la commissione giudicatrice dispone di un ampio potere discrezionale circa le modalità ed il preciso contenuto delle prove del concorso .(...) non spetta al Tribunale sindacare il contenuto particolareggiato di una prova d'esame, a meno che questa non esca dall'ambito stabilito dal bando di concorso o non sia completamente estranea agli scopi dell'esame o del concorso"(2).

1.4 Risulta pertanto che la commissione giudicatrice non sia andata oltre il suo potere discrezionale né abbia oltrepassato i limiti giuridici della sua autorità secondo quanto stabilito dal bando di concorso.

1.5 Il Mediatore ritiene che non sia trattato di cattiva amministrazione da parte della Commissione europea per quanto riguarda tale aspetto del caso.

2 L'asserzione del denunciante che avrebbe dovuto essere informato sui criteri utilizzati dalla commissione giudicatrice

2.1 Il denunciante ha asserito della commissione giudicatrice avrebbe dovuto metterlo al corrente dei criteri utilizzati durante la prova orale.

2.2 La Commissione ha fatto presente che in occasione di un esame comparativo dei meriti dei candidati convocati a una prova orale, la commissione giudicatrice fissa i criteri di valutazione da applicare a tutti i candidati. Il bando di concorso COM/A/11/98 prevedeva che la prova orale consistesse in un colloquio con la commissione giudicatrice per consentire a quest'ultima di completare la sua valutazione dell'idoneità del candidato ad esercitare le funzioni descritte in tale bando. Il colloquio si sarebbe inoltre concentrato sulla conoscenza da parte del candidato delle istituzioni e delle politiche dell'Unione europea e sulle sue conoscenze linguistiche.

La commissione giudicatrice ha fissato i criteri in questione in conformità con il contenuto del bando di concorso.

2.3 Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza delle corti comunitarie, il segreto dei lavori delle commissioni giudicatrici osta a che vengano comunicati i criteri per la correzione delle prove del concorso, che costituiscono parte integrante delle valutazioni di carattere comparativo cui procede la commissione sui rispettivi meriti dei candidati(3).

La comunicazione del punteggio dettagliato ottenuto dai candidati nelle varie prove costituisce una motivazione sufficiente delle ragioni su cui si è basata la commissione giudicatrice nel suo giudizio di valore(4).

2.4 Il Mediatore rileva che nella fattispecie nella sua lettera del 17 aprile 2000 la Commissione ha comunicato il punteggio ottenuto dal denunciante in ciascuna prova. Inoltre, nel suo parere, l'istituzione ha fornito ulteriori informazioni concernenti la conduzione della procedura di concorso. Essa ha spiegato che il concorso era stato effettuato con il cosiddetto "sistema a cascata". 320 candidati erano stati scelti al termine delle preselezioni, 160 erano stati invitati a sostenere la prova orale e 80 candidati erano stati infine iscritti nell'elenco degli idonei.

2.5 Non risulta pertanto che sia trattato di cattiva amministrazione da parte della Commissione europea per quanto riguarda tale aspetto del caso.

3 L'asserzione del denunciante che avrebbe dovuto avere accesso ai verbali del suo esame orale

3.1 Nella sua denuncia il denunciante ha sostenuto che avrebbe dovuto avere accesso ai verbali della sua prova orale.

3.2 La Commissione ha giustificato il suo rifiuto sulla base della segretezza dei lavori della commissione giudicatrice, secondo quanto previsto dall'articolo 6 dell'Allegato III dello Statuto.

3.3 Nelle sue osservazioni il denunciante ha sostenuto che accettando di fornire ai candidati che hanno preso parte a concorsi a scopo di assunzione banditi a partire dal 1° luglio 2000 copia dei verbali delle loro prove, la Commissione ha riconosciuto di essere in torto con i candidati di concorsi precedenti. Secondo il denunciante, non vi è quindi alcuna ragione per non applicare le nuove norme anche ai concorsi banditi prima del 1° luglio 2000.

3.4 La summenzionata decisione della Commissione è dovuta in realtà all'accettazione da parte dell'istituzione del progetto di raccomandazione a seguito dell'indagine di propria iniziativa del Mediatore sulla segretezza inerente alle procedure di assunzione della Commissione, che ha dato luogo a una relazione speciale destinata al Parlamento europeo. Allorché la Commissione ha indicato che avrebbe applicato le nuove norme a partire dal 1° luglio 2000, il Mediatore ha preso atto dell'impegno dell'istituzione.

Inoltre, va sottolineato che nel suo progetto di raccomandazione alla Commissione il Mediatore ha raccomandato all'istituzione di dare ai candidati accesso alle copie corrette dei propri elaborati d'esame. Pertanto ciò non riguarda i verbali della commissione giudicatrice relativi alle prove orali.

3.5 Il Mediatore reputa ben fondata la posizione della Commissione che la scheda di valutazione recante la valutazione generale e le osservazioni della commissione giudicatrice debba essere considerata come coperta dall'obbligo di mantenere segreti i lavori della commissione giudicatrice, secondo quanto stabilito dall'articolo 6 dell'Allegato III dello Statuto.

3.6 Non risulta essersi trattato di cattiva amministrazione da parte della Commissione europea per quanto riguarda tale aspetto del caso.

4 Conclusione

Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore relativamente alla presente denuncia non risulta che la Commissione europea si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

Si acclude alla presente decisione la copertina del parere della Commissione per informazione del denunciante.

Della presente decisione verrà informato anche il presidente della Commissione europea.

Distintamente,

 

Jacob SÖDERMAN


(1) Pubblicato nella GU L 267 del 20.10.2000.

(2) Cfr. Causa T - 132/89 Gallone / Consiglio delle Comunità europee.

(3) Cfr. Causa C - 254/95 P Parlamento europeo / Innmorati, Racc. 1996, pag. I-3423.

(4) Cfr. Causa T - 291/94 Pimley-Smith / Commissione, Racc. 1995, pag. II-637.

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