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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 1671/2000/ADB contro la Commissione europea
Decisione
Caso 1671/2000/ADB - Aperto(a) il Venerdì | 19 gennaio 2001 - Decisione del Lunedì | 19 novembre 2001
Egregio signor P.,
Il 17 dicembre 2000 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo in merito al rifiuto della Commissione di intervenire a Suo nome in merito ai Suoi rapporti di lavoro con l'Ufficio europeo dei brevetti.
Il 19 gennaio 2001 ho trasmesso la denuncia al presidente della Commissione europea. La Commissione europea ha trasmesso il suo parere il 26 febbraio 2001. Le ho trasmesso un invito a presentare osservazioni, da Lei inviato il 25 aprile 2001.
Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.
IL RECLAMO
Il denunciante ha lavorato come funzionario presso l'Ufficio europeo dei brevetti (in appresso "UEB"). Nel 1990, è stato licenziato perché voleva creare un sindacato, che l'UEB non ha ritenuto appropriato. Dato che non esiste un'autorità superiore abilitata a vigilare sulle decisioni dell'UEB, il denunciante ha deciso di presentare denuncia alla Commissione europea in qualità di membro del consiglio di amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti (di seguito "consiglio amministrativo"). Egli ha denunciato violazioni del diritto comunitario e ha chiesto alla Commissione di intercedere a suo nome presso il consiglio di amministrazione. Nel dicembre 1998, la Commissione europea ha rifiutato, sostenendo che l'istituzione era solo un osservatore e non poteva quindi intervenire a suo nome.
Il 17 dicembre 2000 il denunciante ha pertanto presentato una denuncia al Mediatore europeo e ha formulato la seguente asserzione:
Rifiutando di informare il consiglio di amministrazione delle violazioni del diritto comunitario da parte dell'UEB, la Commissione ha agito con negligenza.
L'INCHIESTA
Il parere della CommissioneIl parere della Commissione europea sulla denuncia era in sintesi il seguente:
Lo status della Commissione in seno al consiglio di amministrazione è quello di osservatore. La Commissione può pertanto intervenire solo su questioni di interesse comune per l'Unione europea e l'Organizzazione europea dei brevetti. L'organizzazione interna dell'UEB non appartiene a questa categoria.
Inoltre, conformemente alla convenzione di Monaco sui brevetti europei del 5 ottobre 1973, l'Organizzazione europea dei brevetti è un'organizzazione intergovernativa indipendente dall'Unione europea. L'UEB non può in alcun modo essere considerata un'agenzia decentrata dell'UE.
Dato che l'Unione europea non è parte della convenzione di Monaco e che l'Organizzazione europea dei brevetti è un'organizzazione autonoma, la Commissione non può esercitare le sue prerogative di custode dei trattati dell'UE per intervenire nell'organizzazione interna dell'UEB. In ogni caso, il diritto comunitario non vincola le organizzazioni intergovernative in quanto non sono destinatarie di atti comunitari.
La Commissione europea ritiene che esista un controllo giudiziario dell'UEB. L'autorità competente per i rapporti di lavoro tra l'UEB e i suoi dipendenti è il tribunale amministrativo dell'Organizzazione internazionale del lavoro.
Infine, il ruolo della Commissione europea in quanto custode dei trattati dell'UE mira a garantire che la legislazione europea sia applicata correttamente nell'interesse generale. Questa funzione non può applicarsi agli interessi soggettivi dei privati in materia di diritto del lavoro.
Osservazioni del denuncianteIl Mediatore europeo ha trasmesso il parere della Commissione al denunciante invitandolo a formulare osservazioni. Nella sua risposta, il denunciante ha ribadito di essere stato danneggiato dalla negligenza della Commissione e ha dichiarato quanto segue:
La Commissione europea tende a sottovalutare il malfunzionamento dell'UEB. Il licenziamento del denunciante non è dovuto a un semplice conflitto in un rapporto di lavoro, ma a un complotto inteso a eliminare un sindacalista. La Commissione europea menziona "presunte violazioni del diritto comunitario". Nel diritto nazionale, tali violazioni sarebbero qualificate come reati e reati.
Inoltre, non è possibile impugnare una sentenza del tribunale amministrativo dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Sebbene nel caso del denunciante la sentenza di questo tribunale sia stata firmata da un giudice deceduto una settimana prima della data della sentenza, non è possibile presentare ricorso. Non esiste un tribunale per i casi di malfunzionamento all'interno dell'UEB.
Sebbene la Commissione europea abbia iniziato a compiere passi significativi verso l'integrazione dell'UEB nell'Unione europea, non sembra prendere in considerazione lo status del personale dell'UEB.
LA DECISIONE
1 Presunto rifiuto di intervenire a nome del denunciante1.1 Il denunciante ha sostenuto che la Commissione europea, rifiutando di informare il consiglio di amministrazione dell'UEB delle violazioni del diritto comunitario da parte dell'UEB, ha agito con negligenza.
1.2 La Commissione ha sostenuto di avere solo lo status di osservatore in seno al consiglio di amministrazione e che le questioni relative all'organizzazione interna dell'UEB non rientrano tra le questioni in cui la Commissione può intervenire.
1.3 Il Mediatore osserva che l'Organizzazione europea dei brevetti è un'organizzazione intergovernativa distinta dall'Unione europea. Tale organizzazione gode dei privilegi e delle immunità stabiliti in un protocollo della Convenzione sul brevetto europeo. Procedure specifiche per le controversie tra l'Organizzazione europea dei brevetti e il suo personale sono previste all'articolo 13 della presente convenzione. L'Unione europea o la Commissione europea non sono tra i membri dell'organizzazione composta da venti Stati membri.
1.4 Alla luce di quanto precede, nel presente fascicolo, o nella Convenzione sul brevetto europeo, non vi è alcuna indicazione che la Commissione europea avrebbe avuto l'obbligo giuridico o la possibilità di intervenire per conto del denunciante. Il Mediatore ritiene pertanto che non vi siano prove di cattiva amministrazione da parte della Commissione per quanto riguarda questo aspetto del caso.
2 ConclusioneSulla base delle indagini del Mediatore in merito a tale denuncia, non sembra esservi stata cattiva amministrazione da parte della Commissione europea. Il Mediatore archivia pertanto il caso.
Anche il presidente della Commissione europea sarà informato di tale decisione.
Cordiali saluti,
Jacob SÖDERMAN