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Decisione del Mediatore europeo nel caso summenzionato sul modo in cui la Commissione europea ha gestito una denuncia di infrazione nei confronti della Germania

Egregio signor X,

Il 28 Nel dicembre 2020 Lei ha presentato una denuncia alla Mediatrice europea contro la Commissione europea. La Sua denuncia riguarda il trattamento della Sua denuncia di infrazione nei confronti della Germania.

Nella Sua denuncia alla Commissione per inadempimento Lei afferma che la Germania non ha recepito correttamente la direttiva 98/6/CE relativa all'etichettatura delle cartucce d'inchiostro e che, in qualità di custode delle leggi tedesche, la Commissione deve incoraggiare la Germania a porre rimedio alle carenze da Lei indicate. Nella Sua denuncia al Mediatore, Lei ci chiede di incoraggiare la Commissione a svolgere il suo ruolo di custode dei trattati.

Dopo un'attenta considerazione di tutte le informazioni da Lei fornite nella denuncia, abbiamo deciso di chiudere l'indagine con la seguente conclusione:

Le informazioni fornite nella denuncia non danno motivo di ritenere che vi sia stata cattiva amministrazione nelle attività della Commissione.

La Commissione, in quanto custode dei trattati [1], è responsabile del controllo dell'effettiva applicazione, attuazione e applicazione del diritto dell'UE da parte degli Stati membri. Se uno Stato membro non adempie un obbligo previsto dai trattati, la Commissione può avviare una procedura di infrazione per porre fine a tale infrazione. La Commissione dispone di un ampio margine di discrezionalità nel decidere se e quando avviare una procedura di infrazione nei confronti di uno Stato membro [2].

Nel contesto delle denunce di infrazione, il Mediatore può esaminare se la Commissione abbia debitamente informato il denunciante della sua posizione e del corso della denuncia. La Commissione non è tenuta a rispondere a tutte le argomentazioni addotte dal denunciante. Al contrario, è sufficiente che la Commissione spieghi perché ha preso posizione. Inoltre, il Mediatore può esaminare se la Commissione abbia dato al denunciante la possibilità di formulare osservazioni sulla sua posizione prima di presentare la denuncia al fascicolo. La Commissione lo ha fatto nel Suo caso.

La Commissione ha esaminato la Sua denuncia e Le ha comunicato di non essere stata in grado di individuare alcuna violazione del diritto dell'UE. Vi ha dato la possibilità di commentare il vostro punto di vista entro quattro settimane prima di chiudere il caso. La Commissione ha risposto alle Sue obiezioni e Le ha comunicato che non avvierà una procedura di infrazione. Essa ha spiegato che l'indicazione dei prezzi di base per le cartucce d'inchiostro deve essere conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva. La dimensione deve essere comunemente usata e consueta nello Stato membro, deve essere chiara, facilmente identificabile e chiaramente leggibile. La Commissione ritiene che tali requisiti siano stati correttamente recepiti nel diritto tedesco e che non vi sia stata alcuna violazione sistematica e diffusa dell'interpretazione e dell'applicazione del regolamento sui prezzi da parte delle autorità o dei tribunali tedeschi.

La Corte non riscontra alcun elemento che dimostri che la Commissione sia incorsa in un errore manifesto di valutazione. Per questi motivi, il Mediatore ha archiviato il Suo caso [3].

Scopriamo che sei il 28. È stato nuovamente trasmesso alla Commissione nel dicembre 2020. Nella presente lettera Lei afferma che le argomentazioni addotte dalla Commissione non La convincono. A tale riguardo, desideriamo richiamare la Sua attenzione sul fatto che la Commissione potrebbe prendere in considerazione la possibilità di non rispondere al denunciante dopo la conclusione di una denuncia di infrazione se ritiene che il denunciante non abbia presentato una nuova argomentazione.

Mentre si può essere delusi con la nostra risposta, ci auguriamo che la spiegazione di cui sopra vi aiuterà. Grazie per aver contattato il Mediatore europeo.

Cordiali saluti,

 

Tina Nilsson
Capo dell'unità Case Management

Strasburgo, 29 gennaio 2021

 

[1] Articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE) e articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

[2] Cfr. sentenza della Corte di giustizia nella causa C-247/87, Star Fruit/Commissione, ECLI:EU:C:1989:58, punto 11.

[3] Informazioni complete sulla procedura e sui diritti relativi ai reclami sono disponibili

  all'indirizzo https://www.ombudsman.europa.eu/en/document/en/70707

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