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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 158/2000/PB contro la Commissione europea


Strasburgo, 31 maggio 2001

Egregio Signore,

Il 3 febbraio 2000 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro la Commissione europea in merito al rifiuto di quest'ultima di darle accesso a una lettera dell'OLAF alle autorità doganali olandesi riguardante una missione comunitaria in Bangladesh.

Il 1° marzo 2000 ho trasmesso la denuncia al presidente della Commissione. La Commissione ha trasmesso il suo parere l'8 marzo 2000. Le ho trasmesso un invito a presentare osservazioni, da Lei inviato il 28 giugno 2000. Nelle sue osservazioni ha formulato una nuova accusa. L'11 luglio 2000 ho chiesto alla Commissione di commentare la sua nuova affermazione e la Commissione ha inviato il suo secondo parere il 3 ottobre 2000, che le ho trasmesso con l'invito a formulare osservazioni. Mi sembra di non aver ricevuto osservazioni da parte Sua in merito al secondo parere della Commissione.

Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.


IL RECLAMO

Nel febbraio 2000 il denunciante ha presentato al Mediatore una denuncia relativa all'accesso a un documento della Commissione.

Il denunciante era una società, che operava per conto dei clienti, con un ricorso contro la dogana olandese (Distretto doganale di Arnhem). Il ricorso era diretto contro l'imposizione di dazi doganali sulle importazioni di prodotti tessili dal Bangladesh. I dazi sono stati imposti perché il distretto doganale di Arnhem ha ritenuto che i certificati di origine fossero invalidi. Il denunciante ha dichiarato che, durante la procedura di ricorso, il distretto doganale di Arnhem ha fatto riferimento a una lettera (SG/TF8/SO/Ban58, del 29 gennaio 1999) dell'OLAF al distretto doganale di Arnhem. Il denunciante ha cercato senza successo di ottenere una copia della lettera dalle autorità olandesi. Il denunciante ha quindi cercato di ottenere la lettera della Commissione. La sua domanda e la sua domanda di conferma sono state respinte.

Il primo rifiuto della Commissione è stato inviato dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), un'unità antifrode all'interno della Commissione. Nel diniego, l'OLAF ha fatto riferimento all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1468/81, ai sensi del quale le informazioni ottenute in qualsiasi forma a norma del regolamento sono di natura riservata e vieta la trasmissione delle informazioni ottenute in tale contesto a chiunque non si trovi negli Stati membri o all'interno delle istituzioni comunitarie, le cui funzioni esigono che vi abbiano accesso. La lettera dell'OLAF aggiungeva che il documento rientrava nelle eccezioni previste dalla politica di accesso. Le eccezioni menzionate erano le seguenti: gli interessi pubblici e privati, le deliberazioni interne della Commissione, gli interessi finanziari della Comunità, la tutela della riservatezza richiesta dalla persona fisica o giuridica che ha fornito le informazioni o richiesta dalla legislazione dello Stato membro che ha fornito le informazioni.

La domanda di conferma presentata dal denunciante al Segretario generale della Commissione è stata respinta essenzialmente per gli stessi motivi indicati dall'OLAF.

Il denunciante ha chiesto al Segretario generale di riconsiderare il suo rifiuto alla luce della sentenza Interporc II (causa T92/98, sentenza del 7 dicembre 1999). Tale richiesta è stata respinta con lettera del 14 gennaio 2000.

Il denunciante sostiene che il rifiuto della Commissione di divulgare la lettera è illegale.

L'INCHIESTA

Il parere della Commissione

Il Mediatore ha trasmesso la denuncia alla Commissione per parere e ha dichiarato di voler ispezionare il documento in questione. La Commissione ha trasmesso il suo parere il 6 giugno 2001. L'8 giugno 2001 il Mediatore ha ispezionato il documento nei locali della Commissione a Bruxelles.

Nel motivare il rifiuto della Commissione, il parere della Commissione faceva riferimento alle due basi summenzionate, vale a dire:

a) Deroghe contenute nella decisione della Commissione, dell'8 febbraio 1994, relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Commissione.

b) Regolamento 1468/81 del Consiglio Art. 19, sostituito dal regolamento (CE) 515/1997 Art. 45, che stabilisce che le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del regolamento a) hanno carattere riservato, b) sono coperte dal segreto professionale e c) non possono essere trasmesse a persone diverse da quelle negli Stati membri o all'interno delle istituzioni comunitarie le cui funzioni esigono che vi abbiano accesso.

L'ispezione del documento da parte del Mediatore ha confermato che il documento contiene informazioni dettagliate sui pareri della delegazione comunitaria che ha visitato il Bangladesh nel luglio 1996 e si riferisce anche alle precedenti missioni del 1992 e del 1994. L'oggetto riguarda le indagini su presunte frodi.

Osservazioni del denunciante

Il denunciante ha mantenuto la sua denuncia e ha aggiunto di ritenere che il rifiuto della Commissione costituisca una violazione del diritto a un processo equo. Essa ha affermato che l’ispettore doganale del distretto doganale di Arnhem aveva chiesto il parere della Commissione europea nell’ambito del procedimento di ricorso nel caso Bangladesh e aveva respinto il ricorso dopo aver ricevuto il documento in questione.

Ulteriori indagini

Il Mediatore ha chiesto alla Commissione di commentare l'affermazione del denunciante secondo cui il rifiuto di accesso costituiva una violazione del diritto a un processo equo.

La Commissione ha affermato che le procedure di recupero ricadono sotto la responsabilità degli Stati membri e che spetta al giudice olandese, qualora il denunciante dovesse adire il giudice, valutare se sia necessario e pertinente richiedere la produzione del documento.

LA DECISIONE

1 Il diniego di accesso al documento

1.1 Il denunciante sosteneva che la Commissione aveva agito illegittimamente rifiutando l'accesso al documento richiesto. Ritiene che tale rifiuto costituisca una violazione della legislazione della Commissione in materia di accesso del pubblico e del diritto a un processo equo. La Commissione ha spiegato il suo rifiuto facendo riferimento, da un lato, al regolamento comunitario che contiene norme sull'accesso al tipo di informazioni in questione, vale a dire il regolamento 1468/81, sostituito dal regolamento 515/97, e, dall'altro, alle eccezioni contenute nella decisione della Commissione sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione.

1.2 L'articolo 19 del regolamento 1468/81, ora sostanzialmente ripreso dall'articolo 45 del regolamento 515/97, stabilisce che:

1. Le informazioni comunicate in qualsiasi forma a norma del presente regolamento sono di natura riservata. Essa è coperta dal segreto d'ufficio e gode della protezione accordata alle informazioni analoghe sia dal diritto nazionale dello Stato membro che le ha ricevute, sia dalle corrispondenti disposizioni applicabili alle autorità comunitarie.

Le informazioni di cui al primo comma non possono in particolare essere trasmesse a persone diverse da quelle negli Stati membri o all'interno delle istituzioni comunitarie le cui funzioni esigono che vi abbiano accesso. Né può essere utilizzato per fini diversi da quelli previsti dal presente regolamento, a meno che l'autorità che lo ha fornito non abbia espressamente convenuto e nella misura in cui le disposizioni in vigore nello Stato membro in cui ha sede l'autorità che lo ha ricevuto non ostino a tale comunicazione o utilizzazione.

1.3 Il Mediatore non ritiene che la Commissione abbia erroneamente concluso che tale disposizione contiene un divieto di divulgare il documento al denunciante. Per quanto riguarda l'affermazione del denunciante secondo cui la mancata divulgazione del documento costituiva comunque una violazione del diritto a un processo equo (1), diritto fondamentale che può prevalere sulle disposizioni del diritto comunitario derivato, il Mediatore osserva che l'articolo 19, paragrafo 2, prevede, in parte, che:

2. Il paragrafo 1 non osta a che le informazioni ottenute a norma del presente regolamento siano utilizzate, nelle azioni giudiziarie o nei procedimenti avviati successivamente per inosservanza della normativa doganale o agricola.

1.4 Alla luce di tale salvaguardia, il Mediatore ritiene che la Commissione abbia agito correttamente facendo riferimento alla possibilità del denunciante di avviare un'azione legale.

1.5 Per quanto riguarda la decisione della Commissione sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione, va osservato che un regolamento comunitario ha un rango più elevato rispetto a una decisione adottata da un'istituzione comunitaria. Pertanto, nella misura in cui la Commissione era tenuta a rifiutare l'accesso sulla base del regolamento 1468/81, come concluso in precedenza, le eccezioni contenute nella decisione della Commissione sull'accesso del pubblico ai documenti non sono pertinenti nel caso di specie.

2 Conclusione

Sulla base delle indagini del Mediatore in merito a tale denuncia, non sembra esservi stata cattiva amministrazione da parte della Commissione europea. Il Mediatore archivia pertanto il caso.

Anche il presidente della Commissione europea sarà informato di tale decisione.

Cordiali saluti,

 

Jacob SÖDERMAN


(1) Articolo 6, Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Cfr. anche Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 47, paragrafo 1.

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